Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095
Presidente Di Nanni – Relatore Urban
Ricorrente Regione Toscana
Svolgimento del processo
Con citazione del 26 giugno 1998 la E. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura SAAB da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato, al sopraggiungere di essa, la strada provinciale che da Macchiascandona in località Castiglione della Pescaia va a intersecare la ss. 322, nella notte del 2 agosto 1997.
La Regione si costituiva in giudizio eccependo di non essere titolare del potere di gestione del patrimonio faunistico e di manutenzione della strada. Anche la Provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito rilevava che l’obbligo di apporre cartelli segnalatori si imponeva solo nei casi di strada situata in una zona particolarmente battuta da tale tipo di fauna.
Assunte le prove orali, con sentenza del 23 febbraio 2001, l’adito Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambi gli enti pubblici territoriali rispetto all’azione proposta, in quanto, sulla base della legge 157/92, le competenze di entrambi gli enti in materia di pianificazione faunistica si intersecavano, tuttavia rigettava la domanda ritenendo che la parte attrice non avesse fornito in concreto la prova che l’evento dannoso fosse ricollegabile a una condotta colposa dell’una o dell’altra amministrazione (o di ambedue).
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da E. s.r.l. e condannava in solido la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto al pagamento della somma di euro 9.327,56 oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi.
Ricorre per cassazione la Regione Toscana con cinque motivi.
Resiste con controricorso la E. s.r.l.; l’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché riguardano la stessa sentenza della Corte d’Appello.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990; degli artt. 4, 5, 8, 12 della legge regionale n. 77 del 19 luglio 1995, della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994; la violazione degli artt. 1, 2, 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1999, meglio conosciuta come legge “Bassanini”.
Con il secondo motivo si denuncia la ulteriore violazione del principio di sussidiarietà dettato dagli articoli 1, 2, 4 della legge n. 59 del 1997; la violazione degli artt. 6 e 15 della legge regionale della Toscana n. 49 dell’11 aprile 1995 “legge sui parchi e riserve naturali”.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 37 e 38 del codice della strada in relazione alla assenza di obblighi facenti capo alle Regioni, in tema di apposizione di cartelli sulle strade.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto nessun comportamento doloso o colposo risulta configurabile a carico della Regione Toscana.
Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che in caso di sinistro stradale spetta alla parte attrice di provare l’omissione dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. per procedere alla condanna dell’ente stesso in base al generico principio del “neminem laedere”.
I suddetti motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi: la sentenza impugnata ha affermato il principio che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla Regione ed alla Provincia per violazione del precetto del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 cod. civ.; in particolare, si è ritenuto che le funzioni svolte dalla Provincia in materia di fauna selvatica sono regolate dalla seguente normativa:
– la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regione, Provincia e Comune, ha attribuito alla prima la qualifica di ente di programmazione di coordinamento e agli altri due quella di enti di attuazione, attuando così lo schema classico della delega amministrativa;
– la legge n. 157 del 1992, in materia di gestione e tutela delle specie della fauna selvatica, ha disposto che “le Province attuano la disciplina regionale”;
– la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3, ha stabilito che alla Regione compete la disciplina dell’utilizzazione dei territori a interesse faunistico ed alla Provincia l’attuazione della disciplina regionale.
La Regione Toscana sostiene che la propria legge regionale n. 3 del 1994 ha attribuito alla sola Provincia le funzioni concernenti la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico ivi compresa l’adozione delle misure cautelari. Si tratterebbe di attribuzione del potere in senso proprio come risulterebbe anche dalle norme statali sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 15 marzo 1997, n. 59).
I motivi non sono fondati.
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone:
– che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (primo comma);
– che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (terzo comma).
Si deve aggiungere:
– che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria di cui all’articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9);
– che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23 (art. 26).
Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, quindi, si sottrae alle censure che si stanno esaminando.
L’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con il quale si denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 38 D. Lg.vo n. 285/1992 e al Decreto n. 156 del 27 aprile 1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione provinciale fosse conseguente alla proprietà della strada percorsa dalla autovettura coinvolta e alla mancata segnalazione del pericolo.
Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’assenza di condotta colposa a carico del conducente dell’auto, il quale certamente non procedeva a velocità moderata.
Il ricorso incidentale è inammissibile poiché l’atto che lo contiene risulta notificato alla controricorrente E. s.r.l. oltre il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. Questa Corte ha più volte ritenuto che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. In ogni caso la ammissibilità dell’atto è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale (Cass. 2 agosto 2002 n. 11602; 6 dicembre 2005 n. 26622).
Il ricorso incidentale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassazione civile sez. trib., 13 ottobre 2010 n. 21101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPI Fernando – Presidente – Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere – Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere – Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 2032-2009 proposto da: A.A.P., A.M., A.R., A.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ACUNTO VINCENZO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; – intimata – avverso la sentenza n. 210/2007 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 19.10.07, depositata il 30/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fratelli A.A.P., O., R. e M. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa all’anno 2003 emesso nei confronti della defunta genitrice D.I.M. – nell’ambito della quale gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in giudizio nella asserita qualità di eredi-, la C.T.R. Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto, in particolare premettendo (per quel che in questa sede ancora rileva) che, pur verificandosi solo con l’accettazione la confusione patrimoniale tra de cuius ed erede, che fa nascere in capo a quest’ultimo la responsabilità per le obbligazioni tributarie del primo, i chiamati all’eredità possono essere legittimamente chiamati in causa per l’accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al de cuius.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 nonchè artt. 549, 485, 486 e 752 c.c., rilevando che i ricorrenti non erano eredi ma solo chiamati all’eredità, che l’amministrazione non aveva provato la loro qualità di eredi e infine che la disposizione di cui al citato art. 7 – che prende i considerazione il chiamato all’eredità e non l’erede, salvo prova di rinuncia o di mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, è derogatoria dei principi del codice civile e non si applica ad ipotesi di obbligazioni tributarie diverse dalla imposta di successione) è manifestamente fondato. Giova infatti evidenziare che, come affermato nella sentenza impugnata, solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (v. Cass. n. 2820 del 2005), senza che possa in contrario invocarsi il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, norma che, comportando una eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni, è strettamente applicabile all’ipotesi in essa contemplata, ossia l’imposta di successione, ipotesi del tutto diversa da quella di un debito ereditario (nella specie, obbligazione tributaria del de cuius), dovendo peraltro evidenziarsi che il creditore che voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti di un soggetto deceduto nel caso in cui non vi siano (ancora) eredi, può sempre proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c.. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010
L’assemblea del Senato ha approvato l’emendamento n. 39.1000 al D.L. sulla riforma della professione forense, che prevede la concessione di un compenso forfettario, per i praticanti, a partire dal primo anno, commisurato all’effettivo apporto e tenuto conto dell’utilizzo, da parte del praticante, delle strutture e dei servizi dello studio. Di seguito il testo:
Proposta di modifica n. 39.1000
39.1000 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato nel testo emendato
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e congruo per l’attività svolta per conto dello studio, commisurato all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio».
Con la sentenza n. 21464 del 2010 il Tribunale di Roma, segnalata dal Consigliere dell’Ordine Avv. Alessandro Graziani che ringraziamo per la sua costante ed utile attività, ha disatteso l’orientamento statuito dalla nota sentenza n. 19246 della Suprema Corte, stabilendo che “Il Tribunale non ritiene di condividere l’orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19246/2010) sulla riduzione del termine di costituzione in giudizio dell’opponente, anche nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di concedere termini a comparire dimidiati.
L’affermazione contenuta nella sentenza della Corte è da considerare infatti più un obiter dicitum che un vero e proprio approdo ad un orientamento interpretativo diverso da quello tradizionalmente seguito, al quale la Corte, nella motivazione della sentenza, dichiara peraltro di voler continuare ad aderire.
Il giudizio in esame, inoltre, è stato introdotto in epoca ben anteriore rispetto alla sentenza citata ed un’applicazione generalizzata delle novità intepretative, che comunque emergono dalla sentenza, oltre che non condivisibile in astratto sarebbe anche in concreto ingiusta e lesiva dei diritti delle parti che avrebbero in tal modo irrimediabilmente perduto il diritto ad un esame nel merito della controversia”.
Insomma, alla luce della copiosa giurisprudenza già citata su questo sito e del principio espresso da questa sentenza, possiamo dire tranquillamente che il pericolo di rigetti in massa delle opposizioni a d.i. depositate nei dieci giorni dalla notifica non pare sussistere.
Sul sito web del Consiglio Nazionale Forense é stato pubblicato il punto sulla questione, con del materiale giurisprudenziale sull’argomento, visualizzabile e scaricabile da qui:
Con citazione del 19.12.1991 l’INPDAI chiamava in giudizio G. V. per far accertare che era detentore del piano settimo e della cantina dello stabile di via Omissis in Milano in virtù di locazione del 18.1.72 e/o occupante senza titolo, con condanna al rilascio ed ai danni.
Esponeva che, acquistato lo stabile nel 1969, nel 1972 aveva concesso in locazione a V. V. un appartamento al sesto piano con vani e terrazze al settimo, collegati al piano inferiore da una scala a chiocciola, oltre ad una cantina, e che, dopo il decesso della V., era succeduto nel rapporto il figlio G. V., che contestava la domanda e chiedeva riconvenzionalmente l’usucapione dei locali e terrazze al settimo piano e di due cantine.
Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e quella attrice di rilascio.
Proponeva appello V., resisteva l’INPDAI e la Corte di appello di Milano, con sentenza 744/04, rigettava l’appello e compensava le spese, osservando che il V. in primo grado non aveva individuato le cantine demandandone l’individuazione alla ctu che non può essere sostitutiva della prova né aveva fornito alcuna prova per dimostrare l’usucapione, la modifica della detenzione in possesso e la interversione. L’eccezione di giudicato era stata esattamente respinta, in quanto la sentenza del Pretore di Milano n. 3669/92 aveva stabilito sull’equo canone del sesto piano e l’oggetto del giudizio era la proprietà del settimo piano collegato al sesto, detenuto in locazione, comprendente le pertinenze; l’asserzione che la scala di collegamento era stata realizzata dalla madre successivamente all’instaurarsi della locazione era smentita dagli accertamenti e comunque avrebbe configurato un possesso clandestino e violento.
Ricorre V. con cinque motivi, resiste l’INPS.
Le parti hanno presentato memorie ed il ricorrente anche brevi note in replica alle conclusioni del PG.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica e nullità del ricorso per Cassazione, ritualmente notificato all’INPDAI, parte del giudizio di appello, presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto risultante dalla sentenza.
Tale collegamento funzionale esclude l’inesistenza, trattandosi eventualmente di nullità suscettibile di sanatoria (Cass. 2.7.2004 n. 12150) ed in effetti sanata dalla costituzione dell’INPS, con la conseguenza che la notifica è andata ad effetto.
Con i primi quattro motivi si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata individuazione delle cantine (primo), la eccepita usucapione (secondo), l’assenza di giudicato (terzo in relazione agli artt. 12 e ss l. 392/1978 e 2909 cc), l’onere della prova che le terrazze ed i locali del sottotetto e la cantina non fossero pertinenze (quarto in relazione all’art. 818 cc), e col quinto motivo si lamenta violazione di leggi in relazione all’art. 112 cpc circa l’affermazione di una ipotesi di possesso clandestino e violento, in quanto tale eccezione non fu mai sollevata dall’ente proprietario.
Le doglianze sono palesemente infondate.
Quanto al vizio di motivazione, la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 n. 4 cpc in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa.
La sentenza, alle pagine dodici, tredici, quattordici, quindici, ha correttamente esaminato i motivi di gravame escludendo l’usucapione, il giudicato, l’interversione nel possesso ed ha dedotto la genericità delle censure svolte, rilevando che il V. non aveva indicato le cantine ma demandato alla ctu la individuazione, che la sentenza del Pretore n. 3669/92 aveva solo statuito sull’equo canone per l’appartamento al sesto piano, che nel contratto di locazione non erano state escluse le pertinenze, che la realizzazione ad opera della madre del V. della scala di collegamento tra i due piani dopo l’instaurarsi della locazione era smentita e comunque avrebbe costituito possesso clandestino e violento.
Di fronte ad una motivazione logica e coerente, conforme ad un consolidato orientamento di questa Corte Suprema sui requisiti indispensabili per il possesso ad usucapione, il diverso avviso del ricorrente, con censure in parte su aspetti marginali e non decisivi, è irrilevante.
Questa Corte suprema ha da tempo statuito che, per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).
Né può ipotizzarsi la violazione dell’art. 112 cpc circa l’inesistenza di una eccezione nel senso indicato da parte del proprietario, perché la Corte territoriale ha escluso la realizzazione della scala di collegamento dopo la locazione e, solo in via ipotetica e ad abundantiam, ha aggiunto che la circostanza “comunque configurerebbe un modo di acquisto del possesso clandestino e violento”.
Donde il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3900 di cui 3700 per onorari, oltre accessori.
Tra le altre misure, viene reintrodotto l’arresto in “flagranza differita” entro 48 ore dai fattie per chi commette atti di violenza, all’interno o all’esterno degli stadi, sulla base di riprese video; vengono ampliati i compiti dei c.d. “steward” e la loro tutela penale. Potenziata l’attività di contrasto alla criminalità e la cooperazione internazionale tra forze di polizia.
DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Considerata altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l’azione di contrasto alla criminalita’ organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita’ del Ministero dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013. 2. All’articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita’ ed accessibilita’ degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa’ sportive che impiegano personale di cui all’articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».
Art. 2
Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi
1. All’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell’attivita’ di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita’ per l’affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l’integrazione del decreto del Ministro dell’interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e’ sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere egualmente adottato.
3. All’articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale.».
4. Dopo l’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e’ inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche’ riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e’ punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».
Capo II
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2-undecies: 1) al comma 2, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalita’ economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.»; b) all’articolo 2-sexies, comma 15, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente: «c-bis) richiede all’autorita’ di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 2, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita’ ivi indicate;»; b) all’articolo 7, dopo il comma 3-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L’Agenzia puo’, altresi’, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia’ utilizzano a qualsiasi titolo per finalita’ istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e’ adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.».
3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attivita’ istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, stipula, in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall’autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalita’ di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e’ integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».
Art. 5
Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia
1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto della criminalita’ organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche’ al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l’attivita’ del personale delle Forze di polizia dislocato all’estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari
1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L’espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu’ conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu’ commesse, purche’ per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L’espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e’ consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche’ siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita’ della transazione finanziaria.
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari
1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, 1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.»; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche’ idonei a garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»; 3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.»; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»; 5) il comma 6 e’ abrogato; 6) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»; 7) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. 8) dopo il comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.». b) all’articolo 6, 1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha applicato la sanzione.» 2) dopo il comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. L’autorita’ giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita’ previsti dall’articolo 3.».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei sindaci
1. All’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo’ altresi’ disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche’ per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca
1. All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».
Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Art. 10
Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per l’espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche’ per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l’aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilita’ per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita’ con decreto del Ministro dell’interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita’ non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilita’ equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo’ essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita’, in relazione alle funzioni esercitate.».
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Il Consiglio nazionale forense, con decisione adottata il 26 febbraio 2009, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall’esercizio della professione irrogata all’avvocato F. L. dal CO.A. di Venezia, ritenendolo responsabile della violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e degli artt. 7 e 9 (20 e 37) del codice deontologico forense – per aver comunicato a terzi, quale difensore di fiducia di F.E. dinanzi al tribunale penale di Trento, i precedenti penali riguardanti il proprio cliente, così ponendo in essere atti contrari all’interesse del proprio assistito e della violazione dell’obbligo di segretezza in ordine ai procedimenti penali medesimi, dei quali era venuto a conoscenza in ragione del mandato ricevuto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre dinanzi a queste sezioni unite F.L. sulla base di 9 motivi di censura (erroneamente enumerati come 8 in ricorso).Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Va in limine rilevata e dichiarata la inammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa del F., non attinente a profili di nullità della sentenza impugnata, ovvero di ammissibilità del ricorso e/o del controricorso.
Il ricorso è infondato.
Vanno in ordine logico esaminati preliminarmente i motivi 8^ (erroneamente indicato come settimo) e 9^ (erroneamente presentato come ottavo), afferenti, rispettivamente, ad una pretesa incompetenza del Consiglio dell’ordine di Venezia ad emettere la decisione poi confermata dal Consiglio nazionale, e ad una supposta contrarietà a Costituzione del procedimento disciplinare forense (nella specie, per violazione dell’art. 111).
Entrambe le doglianze risultano palesemente infondate. Quanto alla pretesa incompetenza del C.d.O lagunare – conseguenza, a detta del ricorrente, dell’applicazione del cd. “principio di prevenzione” di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, in forza del quale la competenza a decidere sull’esposto di F.E. (atto dal quale trasse linfa l’odierno procedimento disciplinare) sarebbe stata del CdO di Roma, custode dell’albo cui il F. risultava iscritto, onde quel consesso, avendo già aperto il procedimento disciplinare, non avrebbe potuto rimettere gli atti al consiglio veneziano, competente per territorio -, osserva il collegio (pur nel prescindere dai patenti profili di inammissibilità della doglianza, attesane la evidente intempestività) che emerge ex actis (cui questa corte ha diretto accesso, essendo denunziato un vizio in procedendo) l’esistenza non già di un procedimento disciplinare pendente dinanzi al consiglio romano, ma la mera trasmissione, da parte di quest’ultimo, dell’esposto F. all’organo disciplinare veneziano che, con Delib. 24 luglio 2006, ha aperto (per la prima volta, e del tutto legittimamente) il procedimento medesimo.
Quanto alla pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per pretesa violazione dell’art. 111 Cost., è sufficiente osservare che i procedimenti (e i conseguenti giudizi) instaurati presso il consigli territoriali degli ordini hanno natura amministrativa (onde la evidente non conferenza del richiamo alla norma della Carta fondamentale, essendo il principio di terzietà irredimibilmente dettato con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione), mentre l’organo fornito di potestà giurisdizionale, e cioè il Consiglio nazionale forense, non ha competenza alcuna a dare impulso al procedimento disciplinare (onde la palese infondatezza, per altro verso, dell’ulteriore richiamo al principio di terzietà operato dal ricorrente).
I rimanenti motivi, che rappresentano a questa corte, sotto vari profili, doglianze di merito (travisamento dei fatti, errata valutazione dei medesimi, contraddittorietà della decisione sotto plurimi aspetti valutativi) sono nel loro complesso inammissibili e comunque infondati.
Sicuramente inammissibili risultano le censure di travisamento dei fatti di causa, eventualmente oggetto di altra, diversa impugnazione.
Complessivamente infondate appaiono, ancora, le doglianze di erroneità e contraddittorietà della decisione, tutte inevitabilmente destinate ad infrangersi sul corretto, articolato, condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice del merito.
E ciò è a dirsi:
– con riferimento alla pretesa “contraddizione temporale” della decisione impugnata (primo motivo di ricorso), poichè la qualità di difensore dell’odierno incolpato non era ancora cessata all’atto del suo accesso allo schedario informatico da cui ebbe ad attingere le notizie relative ai precedenti penali del suo cliente (non senza considerare che, pur se ipoteticamente sollevato da ogni incarico, le notizie apprese in veste di difensore non avrebbero mai potuto costituire oggetto di legittima divulgazione senza che ciò costituisse un vulnus ad elementari norme deontologiche); con riferimento alla richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti “nella loro oggettività” (secondo, terzo e quarto motivo), richiesta che, giusta cristallizzati principi di diritto ripetutamente predicati da questo giudice, non può in alcun modo e sotto alcun profilo trovare ingresso in sede di legittimità, essendo ius receptum presso questa corte regolatrice il principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice di cui si impugna la pronuncia (nella specie, il CNF), al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito processo di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di merito non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità;
con riferimento alla richiesta di rivalutazione della gravità del fatto sotto il profilo dell’entità e rilevanza delle notizie illegittimamente propalate dal ricorrente (motivo quinto), valendo per essa le medesime considerazioni svolte poc’anzi, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà ed alcun vizio logico giuridico nell’iter motivazionale seguito dal consiglio dell’ordine per giungere alla decisione oggi impugnata;
con riferimento, ancora, alla pretesa, mancata valutazione dello scopo perseguito con la divulgazione delle notizie riguardanti il F. (motivo sesto), attesane la assoluta ultroneità ed irrilevanza ai fini della censurabilità e sanzionabilità del comportamento illecito del tutto correttamente ascritto al F.;
con riferimento, infine, alla pretesa violazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. (motivo settimo, erroneamente indicato come sesto), motivo di cui risulta patente la inammissibilità, attesa, da un canto, la assoluta disomogeneità sistemica tra i due ordinamenti, civile e penale, dall’altro, la totale impredicabilità di qualsivoglia margine di “dubbio” in ordine al comportamento ascritto all’incolpato odierno ricorrente.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.
Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Presidente Lupi – Relatore Carleo
Ricorrente Serit Sicilia spa
Fatto e diritto
Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Venerdì 19 novembre comincio il corso da mediatore professionista dell’ADR Center (www.adrcenter.com),Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 1 del Registro degli Enti Abilitati alla Conciliazione. Il corso, della durata di 52 ore, è strutturato in quattro moduli della durata di un giorno e mezzo ciascuno. Si tratta, ovviamente, di un passo indispensabile in vista dell’entrata in vigore (20 marzo 2011) della mediazione obbligatoria.