L’art. 18 del Collegato lavoro, stabilisce la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa per dodici mesi anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali.
Nel suddetto periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001. Restano ferme invece le norme in materia di mobilità, previste dall’art. 23 bis dello stesso decreto legislativo.
Di seguito, l’articolo di legge e le norme di legge alle quali si fa riferimento nel testo.
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.R.L., capogruppo del gruppo bancario “Banca Popolare Pugliese”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARZIA GIORGIO, DELL’ANNA MISURALE GIUSEPPE, per procura speciale del notaio Roberto Vinci di Parabita, rep. 27133 dei 02/10/2009, in atti;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato DI SARNO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUZZACI GIUSEPPE, TANZA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Lucio DE ANGELIS, Giuseppe DELL’ANNA MISURALE, Giorgio TARZIA, Giuseppe NUZZACI, Renato Antonio TANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto nel. resto; rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 sig. L.G., con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca Pugliese). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 od il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra Legale e capitalizzati trimestralmente per l’intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.
La Banca Pugliese si difese contestando la fondatezza della pretesa dell’attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.
L’adito tribunale accolse in parte le domande del sig. L. e condannò la banca a restituirgli l’importo di Euro 113.571,08.
Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d’appello di. Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola Impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo d:i potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell’eccezione di prescrizione con cui l’istituto di credito aveva inteso paralizzare l’azione di ripetizione d’indebito proposta dal correntista.
Avverso tale sentenza la Banca Pugliese ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.
Il sig. L. si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incrdentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.
La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investirne le sezioni unite.
All’esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni, del pubblico ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..
2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni:
a) se l’azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un’apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;
b) se, accertata la nullità del’anzi detta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.
2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di interessi da applicare nel rapporto bancario m esame.
3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d’incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).
Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all’orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).
Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all’accoglimento di tale pretesa osti l’intervenuta prescrizione.
Infatti, se l’azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi – come chiaramente indicato dall’art. 1422 c.c. – per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d’individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.
3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l’impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo del le somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2 005, n. 10127).
A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione.
Può condividersi il rilievo secondo cui l’unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d’individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d’affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose – l’unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell’esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; c.d. è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.
Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.
3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutori a di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens); e lo sì può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell’art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa.
Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Nè tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicchè questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest’ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dai la data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).
3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.
L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Se, pendente l’apertura di credito, i correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
L’accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, opportunamente richiamata anche nell’impugnata sentenza della corte d’appello, è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.
Un versamento eseguito dai cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non ha nè lo scopo nè l’effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d’indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passive del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un’indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del. quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente al’atto della chiusura del conto.
3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente “non costituiscono (come sostiene l’appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista” (sentenza impugnata, pag. 7).
La ricorrente non ha censurato tale affermazione, nè ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali si sarebbe potuto desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto:
“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
4. La questione se, accertata la nullità dell’anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.
La corte d’appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal sig. L. con la Banca Pugliese nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest’ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legale del contratto, la corte d’appello ha tratto la conclusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca.
Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali d’interpretazione dei contratti ed implicherebbe un’indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni d’invalidità.
4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.
L’art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.
L’interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico- sistematico, in linea con la previsione dell’art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362 c.c., comma 2). Non è apparso infatti sostenibile alla corto leccese che il comma 1 della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del comma 2, che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva nell’impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il comma 2, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione, conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche il regime – diverso ed incompatibile – della capitalizzazione annuale, contemplato dal comma 1. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo comma 1 agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di. quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal comma 2.
La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale sarebbero state eventualmente violate, nè pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativo che sorregge la conclusione raggiunta dalla corte di merito.
Non appare d’altronde condivisibile l’affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest’ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi baso negoziale che l’abbia prevista, e non perchè sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.
Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, corrèè noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c.: ma non perchè abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari. la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trame la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.
4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall’enunciazione del seguente principio di diritto:
“L’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole;
con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
5. Quanto alla misura del tasso d’interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la questione su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la corte territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall’art. 1284 c.c., u.c., perchè la difesa dell’istituto di credito ha prodotto in giudizio le proposto contrattuali, firmate dal sig. L., contenenti appunto l’indicazione di un tasso àinteresse superiore a quello previsto dalle legge.
Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale a corte d’appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d’appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. L., di una lettera, inviata alla controparte prima dell’inizio della causa, nella quale ora stata espressa l’intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).
5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.
La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito pattuizione la cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il giudice di merito appare essersi correttamente attenuto – non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; nè implica che ne sia stata stipulata tra Le parti un’altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.
Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d’interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito, il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.
L’assunto secondo il quale il sig. L. avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale dei documento consentirebbe davvero di valutarne la portata negoziale, nè lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto de giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta “prodotto in atti”); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena d’inammissibilità e d’improcedibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
6. Il rigetto di entrambi i ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
L’Inps, con il messaggio n. 29897 del 26 novembre 2010, fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità con cui i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria possono usufruire di incentivi.
La suddetta circolare, in particolare, fa riferimento a quanto disposto dai Decreti Interministeriali nn. 53343 e 53344 del 26 luglio 2010, concernenti, appunto, i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.
M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Ronciglione 3, presso l’avv. GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende, insieme con l’avv. Manuela Tirini, del Foro di Bologna, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
V.J., elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso l’avv. MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende, insieme con l’avv. Alessandro Redaelli de Zinis, del Foro di Brescia, per procura in atti;
– controricorrente –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia cron. n. 129, in data 15 ottobre 2009, nel procedimento n. 184/09 V.G.;
udito, per la controricorrente, l’avv. Federica Manzi, per delega,che ha chiesto il rigetto del ricorso;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha osservato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò.
LA CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
“Il relatore, cons. Stefano Schirò, esaminati gli atti.
Osserva:
1. V.J., cittadina rumena, – premesso che dalla relazione con il convivente M.M. il (OMISSIS) era nata una figlia e che nel (OMISSIS) ella si era allontanata da casa con la figlia stessa a casa dei comportamenti vessatori e violenti del M. – chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Brescia l’affidamento esclusivo della figlia con l’obbligo del padre di corrispondere un assegno non inferiore ad Euro 750,00 per il concorso nel mantenimento della minore.
Nelle more del giudizio la V., si trasferiva in (OMISSIS) con la figlia.
Il M. adiva il Tribunale di Bucarest per ottenere un provvedimento che ordinasse il rientro immediato della figlia minore in Italia, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.
Il Tribunale di Bucarest respingeva la domanda e successivamente il Tribunale per i Minorenni di Brescia affidava in via esclusiva la minore al padre con riconoscimento del diritto di visita alla madre.
La Corte di appello di Bucarest, accogliendo il reclamo del M., disponeva il ritorno della minore in Italia nell’abitazione del padre e successivamente la Corte di appello di Brescia, accogliendo il reclamo della V. disponeva l’affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
2. Il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, a cui ha resistito con controricorso la V..
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato.
3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per sua tardività è infondata, perchè la notifica è stata eseguita il giorno successivo a quello di scadenza, che era festivo.
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 155 e 155 bis c.c., L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, nonchè, omessa, motivazione circa un fatto controverso e decisivo.
La questione posta è la seguente.
L'”affidamento monogenitoriale” è un’ipotesi residuale rispetto all’affidamento ad entrambi i genitori, che può ricorrere solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all’interesse del minore l’affidamento condiviso, in particolare in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori. La Corte di merito non ha tenuto conto della illecita sottrazione della minore al padre, a cui era affidata in via esclusiva, da parte della madre, che ha trasferito la figlia in (OMISSIS), presso la propria famiglia di origine, e che l’obiettiva lontananza tra le residenze dei genitori non può costituire ragione di deroga all’affidamento condiviso, se tale lontananza è stata determinata dal comportamento illecito di uno dei genitori. Una simile condotta costituisce dimostrazione di grave carenza comportamentale nei confronti della figlia, che incide sul giudizio di idoneità del genitore a prendersi adeguatamente cura delle esigenze della minore.
Il secondo motivo denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Verte sulla seguente questione. La Corte di merito, dopo aver escluso la realizzabilità dell’affidamento condiviso sulla base della obiettiva lontananza tra le residenze dei genitori, ha poi scelto quale genitore più idoneo al ruolo di unico affidatario la madre, che pure ha dimostrato totale noncuranza nei confronti del diritto della minore a conservare il rapporto con il padre e con il proprio ambiente di vita.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 bis c.c., L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Attiene alla seguente questione.
La vicinanza tra le abitazioni dei genitori non costituisce condizione fondamentale per disporre l’affidamento condiviso e che l’obiettiva lontananza delle abitazioni non può costituire ragione di deroga all’affidamento bigenitoriale.
4. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardanti questioni strettamente connesse, sono fondati nei termini qui di seguito precisati.
La Corte di appello, pur avendo rilevato che non sono in discussione le capacità genitoriali dei due genitori, entrambi adeguati e con un buon rapporto con la figlia minorenne, ha disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre, in quanto l’oggettiva distanza esistente tra gli attuali luoghi di rispettiva residenza dei genitori preclude la possibilità di un affidamento condiviso, tenuto altresì conto che il preminente superiore interesse della bambina, il suo forte legame con la madre, la necessità di non turbare la piccola in assenza di valide e reali motivazioni, in realtà inesistenti, inducono a non modificare l’attuale positiva situazione in atto e che il legame della minore con il padre può essere garantito con la previsione di adeguate modalità di visita ed incontro.
5. I motivi sono fondati perchè la decisione impugnata contrasta con il principio di diritto affermato da questa Corte con sentenze 2008/16593 e 2009/26587 e in forza del quale, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Va altresì affermato l’ulteriore principio di diritto, secondo cui l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (art. 155 c.c., comma 2, e art. 155 quater c.c., comma 2).
6. Il secondo motivo è inammissibile perchè contiene censure che non sono attinenti alla ratio della decisione impugnata e che si fondano su circostanze di fatto difformi da quelle accertate dalla Corte di appello. Questa, con idonea motivazione, ha rilevato che la madre dopo aver abbandonato la casa familiare non è espatriata subito in (OMISSIS), ma si è rivolta ai Servizi Sociali ben rapportandosi con gli operatori, accettando di prorogare la permanenza nel Centro di assistenza nonostante la oggettiva indigenza in cui si trovava e allontanandosi solo perchè prostrata dalla situazione in atto e dalle ristrettezze economiche, acquisendo in (OMISSIS) una stabilità occupazionale quale impiegata postale e una serena convivenza in casa con la figlia e i propri genitori;
B) osservato che la controricorrente ha depositato memoria sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio – rilevato preliminarmente che, come si evince anche dalla complessiva lettura della relazione che precede, i motivi di ricorso sono tre e non due, diversamente da quanto indicato per errore al punto 2 della relazione medesima – ha condiviso le considerazioni esposte in detta relazione, che conducono all’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso e alla dichiarazione d’inammissibilità del secondo, con le seguenti precisazioni, conseguenti anche a quanto dedotto dalla V. nel controricorso e nella memoria: da un lato, la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può, in linea di principio (ma il caso non ricorre nella fattispecie in esame, avendo la Corte di merito già affermato, con apprezzamento di fatto non specificamente censurato per vizio di motivazione, che “non sono allo stato in discussione le capacità genitoriali dei due genitori, entrambi adeguati e con un buon rapporto con la piccola Me.”), precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all’interesse del figlio l’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 2008/16593 e 2009/26587); sotto altro profilo, potendo detta distanza incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (art. 155 c.c., comma 2, e art. 155 quater c.c., comma 2), l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori non è incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l’abitazione della madre, qualora il giudice del merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all’interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalità dell’affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalità di visita e di incontri periodici, l’esercizio dell’affidamento condiviso anche da parte dell’altro genitore e il legame del minore con tale genitore; ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono essere accolti il primo e il terzo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo;
che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alle censure accolte e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini della disciplina delle modalità dell’affidamento congiunto, la causa va rimessa ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che si pronuncerà sul reclamo della V. alla luce di principi di diritto in precedenza enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
Pubblicata sulla G.U. n.281 del 1-12-2010 la legge 26 novembre 2010, n. 199: “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”. La legge entra in vigore il 16 dicembre 2010.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.
Motivi della decisione
1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
In un caso che ci ha interessato direttamente, con la sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010, la II Sezione del Tribunale di Roma ha ribadito un orientamento consolidato, statuendo la responsabilità di un istituto scolastico per l’infortunio occorso ad un’alunna, che a causa di un colpo subito da un banco di scuola sollevato e sospinto da un compagno, aveva subito la frattura di un dito con asportazione dell’unghia. Il fatto era avvenuto in presenza delle maestre.
Al di là della discutibile quantificazione del danno, dovuta ad una CTU piuttosto superficiale, ciò che interessa maggiormente è che il Tribunale ha applicato l’art. 2048 del Codice Civile, quello che prevede che i precettori e gli insegnanti “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi….nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Di conseguenza, detto articolo pone una presunzione di responsabilità a carico della scuola, che può essere dimostrata solo con la dimostrazione, che spetta al convenuto, di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto; anzi, l’elemento di prova determinante, secondo il Tribunale, è stata proprio la relazione del Dirigente scolastico. Invece, la scuola non ha fornito tale prova di diligenza e quindi di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, ed è stata condannata al risarcimento del danno, salvo poi essere manlevata dalla compagnia assicurativa.
Con decreto del 4-8.02.2005, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso depositato il 4.10.2004, da V.P., che in revisione delle condizioni del divorzio da M.L., aveva chiesto l’eliminazione dell’assegno di L. 800.000 (Euro 413,17) mensili, annualmente aggiornabili, all’ex moglie attribuito, con decorrenza dal novembre 1995, dalla sentenza di divorzio del 10.11.1995-19.01.1996, resa a conclusioni congiunte dal medesimo Tribunale di Roma.
Con decreto del 10.07-31.08.2006, la Corte d’appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, in accoglimento del reclamo del V. avversato dalla M., dichiarava cessato a fare data dal mese di ottobre 2004; l’obbligo del primo di corresponsione del suddetto assegno divorzile, ponendo a carico dell’appellata la metà delle spese dell’intero procedimento, compensate per la residua parte.
La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:
– che nel decreto reclamato il Tribunale aveva escluso nel merito la fondatezza della domanda del V., non avendo ravvisato sopravvenienze che legittimassero l’abolizione del beneficio, e ciò previa valutazione d’irrilevanza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 5-15.06.2001, con cui era stata delibata la sentenza di nullità del matrimonio contratto dalle parti (il 16.12.1984), tale decisione essendo successiva al passaggio in cosa giudicata della pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale col riconoscimento dell’assegno di divorzio;
che con il reclamo il V. aveva censurato non solo la ritenuta assenza di sopravvenienze legittimanti la cessazione del suo obbligo di corresponsione, e segnatamente l’attuata valutazione delle attuali condizioni economiche sia della M. che sue, sostenendo incrementi professionali ed immobiliari per lei a fronte di decrementi di introiti per sè, ma anche la sua condanna alle spese del procedimento e l’entità della relativa liquidazione che occorreva preliminarmente esaminare gli effetti dell’impegno preso dal V. nei riguardi della M., contenuto nella lettera in data 26.02.1996 a firma del primo, del seguente tenore testuale:
al punto n. 1) “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”;
al punto n. 2), quando già il V. aveva introdotto, il 7 novembre 1995, il giudizio di nullità del suo matrimonio davanti al Tribunale ecclesiastico del Lazio, di “non richiedere mai la delibazione della eventuale sentenza dichiarativa della nullità del nostro matrimonio che dovesse essere emessa all’esito del giudizio canonico attualmente pendente (..), di modo che l’efficacia di tale decisione rimarrà sempre circoscritta unicamente nell’ambito dell’ordinamento giuridico ecclesiastico”;
che la promessa del V. di non mettere in discussione l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore della M.:
a) essendo successiva alla pronuncia di divorzio e coeva al giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, all’epoca pendente, non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, per nullità della causa in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio;
b) quale impegno unilaterale, doveva essere inquadrato, nell’ambito dell’istituto giuridico della promessa di pagamento o ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 c.c., comportante l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando, invece, a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, menzionato o meno nella ricognizione di debito;
che, pertanto, l’impegno assunto dal V. non gli precludeva di chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio ma refluiva sul piano probatorio, addossandogli l’onere di provare la sopravvenuta dissoluzione dei requisiti per l’attribuzione all’ex moglie dell’assegno in questione, e, dunque, di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che giustificassero la sua richiesta di revisione, ed in particolare l’asserzione secondo cui tra le rispettive condizioni economiche era intervenuto un divario a sè sfavorevole, prova che lo stesso aveva fornito.
Avverso questo provvedimento, notificatole il 3.10.2006, la M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3.11.2006. Il 12.12.2006, il V. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonchè depositato memoria.
Motivi della decisione.
Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre in via preliminare di rito, deve essere respinta, l’eccezione del V. di inammissibilità del ricorso principale.
Come noto, il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie al divorzio, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..
Nella specie, il ricorso principale della M., pur non essendo stato espressamente definito come ordinario o straordinario, presenta i requisiti di sostanza e di forma atti a fargli assumere la qualifica di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Tale impugnazione può, inoltre, estendersi anche ai vizi di motivazione, rendendosi nella specie applicabile, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2 e art. 21, comma 2, il nuovo lesto dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere stato il decreto impugnato pubblicato il 31.08.2006 e, dunque, in data posteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr. Cass. 200922239).
A sostegno del ricorso principale la M. denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1322, 1372, 1375 c.c., art. 1362 c.c., e segg., nonchè dei principi in tema di interpretazione degli atti giuridici; difetto di attività e difetto di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; il tutto con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”.
La ricorrente censura:
la riconduzione all’ambito delle promesse unilaterali dell’impegno assunto dal V. con la lettera del 26.02.1996, sostenendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali, di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto l’obbligo assunto dall’ex marito con la scrittura valorizzata dai giudici d’appello seguiva altro precedente accordo intervenuto tra le parti il 13.06.1995, in vista del loro divorzio a conclusioni congiunte, e costituiva frutto non di determinazione unilaterale del firmatario, ma di un nuovo, preciso accordo contrattuale delle parti, evidenziato anche dal contenuto della stessa missiva, con premesse del seguente tenore “Faccio seguito alle intese raggiunte al riguardo dai nostri rispettivi legali per ribadirti e confermarti quanto segue 1)…”;
il fatto che non sia stato neppure indicato quale sarebbe stato il rapporto venuto meno e più specificamente, sotto quale aspetto fosse possibile ravvisare “l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto”, che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi caducato;
nuovamente la qualificazione giuridica dell’impegno assunto dal V., ribadendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), oltre che all’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), posto pure che il comportamento dell’ex marito è stato definito dagli stessi giudici d’appello come non commendevole.
Formula conclusivamente il seguente quesito “può considerarsi promessa unilaterale la dichiarazione che una parte faccia all’altra di assumere un’obbligazione in forza di un preventivo accordo? Ed inoltre può ritenersi giudizialmente venuto meno il rapporto fondamentale se neppure si indica quale esso sarebbe stato?”.
Con il ricorso incidentale condizionato il V. censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 160 c.c., l’affermazione (v. sopra sub a) dei giudici d’appello per la quale la promessa da lui formulata con la scrittura del 26.02.1996 (al 2^ punto 1) non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, sostenendo mancanza assoluta di motivazione circa i profili di nullità da lui denunciati ed in particolare circa:
la violazione di norme inderogabili inerenti alla natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza divorzile ed al diritto irrinunciabile di revisione della statuizione impositiva dell’assegno in favore dell’ex coniuge la violazione del principio d’invalidità per illiceità della causa di accordi, anche patrimoniali, tra coniugi, volti a condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status.
Conclusivamente il ricorrente, sottolineato anche che il suo impegno si sarebbe risolto nell’indebita attribuzione di una rendita vitalizia all’ex moglie, sebbene fosse economicamente autonoma, come pure evidenziato dagli accordi della separazione consensuale, formula il seguente quesito di diritto “Può considerarsi lecita e, quindi, valida ed efficace, la dichiarazione con la quale un soggetto rinuncia a chiedere alla competente autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico-patrimoniali disposte dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero a chiedere la revisione delle stesse pur in presenza di una mutata situazione economico-reddituale delle parti, già coniugi?”.
Il ricorso principale non è fondato; al relativo rigetto segue l’assorbimento del ricorso incidentale, la cui delibazione è stata espressamente condizionata a diversa e favorevole sorte del ricorso principale. la Corte di merito ha giustamente escluso, seppure con motivazione sul punto viziata, che gli intenti espressi dal V. nella lettera diretta alla M. e da lui soltanto sottoscritta il 26.02.1996, potessero costituire fonte di nuove obbligazioni giuridiche.
In primo luogo, dal ricorso non emergono dati decisivi che avrebbero dovuto consentire di ricondurre detti impegni ad accordi intervenuti tra le parti. Tale conclusione non è, desumibile dal trascritto tenore della missiva in questione nè più specificamente dal mero richiamo attuato nella relativa premessa, alle intese che ne avevano preceduto la redazione, espressamente intercorse soltanto tra i rispettivi legali, ne ancora dal contenuto della precedente lettera del 13.06.1995, cui la prima non attua alcun richiamo, lettera questa con cui entrambe le parti, che ne figurano firmatarie, avevano raggiunto intese economiche da recepire nella emananda sentenza di divorzio, alle cui statuizioni di natura economico-patrimoniale il V., con la successiva scrittura del 26.02.1996. aveva anche riferito la sua dichiarazione contenuta al relativo punto 1).
Quanto a quest’ultima, secondo cui “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”, l’esito dell’interpretazione condotta alla luce dei canoni ermeneutici legali applicabili agli atti unilaterali tra vivi e segnatamente di quelli contemplati dall’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 200901387; Cass. 200902399), non avrebbe potuto, senza anche necessità di fare ricorso al criterio sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (cfr Cass. 200106819; 200405239), portare a riconoscerle una valenza giuridica impegnativa e segnatamente ad attribuirle valore precettivo negoziale di rinuncia alla revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, attributive dell’assegno in favore dell’ex moglie.
Essendo la M. già fornita di titolo giudiziale all’assegno divorzile, si palesava del tutto ultroneo intendere la dichiarazione in argomento, implicante l’assicurazione del V. di non mettere in discussione tale titolo e di porvi ossequio, come promessa di pagamento o riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., da parte dell’obbligato alla corresponsione, tra l’altro in ogni caso tenuto a provare sopravvenienze atte a legittimare la revisione di tale stabilito apporto.
La L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, inoltre, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre “rebus sic stantibus”, ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. Anche la possibilità d’intendere la dichiarazione del V. come rinuncia a tale diritto di revisione, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, in tal senso muto, sarebbe stata preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.
Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato del V. e condanna della soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la M. a rimborsare al V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Di seguito, i modelli prelevati dal sito del Ministero della Giustizia, relativi alle domande da presentare per l’abilitazione ad Ente di formazione e ad Ente di Mediazione (privato).
Cassazione – Sezione terza – sentenza 8 ottobre – 24 novembre 2010, n. 23822
Presidente Preden – Relatore D’Amico
Ricorrente O.G.M. s.p.a. in liquidazione
Svolgimento del processo
Con decreto del 7.10.1999, n. 425/99, il Giudice unico del Tribunale di Udine ingiungeva all’Avv. S. di pagare alla O.G.M. s.p.a. l’importo di lire 14.648.240, oltre accessori.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l’Avv. S. chiedendo che il provvedimento monitorio venisse revocato e svolgendo domanda riconvenzionale per la condanna della O. al pagamento di complessive lire 96.642.634, a titolo di compenso per numerose prestazioni professionali svolte a favore della stessa O.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 485/2002, accertata l’intervenuta prescrizione del credito azionato, revocava il decreto e condannava la O. al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello la stessa O. lamentando che erroneamente il primo giudice aveva escluso l’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., a seguito di riconoscimento del credito da parte dello S..
Quest’ultimo si costituiva in giudizio e resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Trieste rigettava il proposto gravame e confermava la sentenza impugnata.
Secondo la Corte d’Appello è vero che l’Avv. S. ha ammesso di aver trattenuto le somme liquidate alla O. dal giudice dell’esecuzione nella procedura di espropriazione immobiliare, eseguita dallo stesso legale. È anche vero però che il suddetto S. ha opposto in compensazione al credito della società un suo credito per prestazioni professionali di importo maggiore. Tale circostanza, secondo la Corte d’Appello, esclude l’intenzione di riconoscere come esistente l’obbligazione.
La medesima Corte condannava l’appellante a rifondere all’appellato le spese del grado.
Proponeva ricorso per cassazione la O.G.M. s.p.a. in liquidazione (oggi N. s.r.l. in liquidazione) con un unico motivo.
Resisteva con controricorso G.S..
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso la O. denuncia «Ex art. 360 c.p.c. sub 3 e 5 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944, 2946, 1988 e 1246 e per omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia abbondantemente prospettato e trattato dalle parti».
Secondo parte ricorrente è documentalmente provato che lo S. ha riconosciuto ed ammesso l’esistenza, la sopravvivenza e l’attualità del suo debito: a) in sede di precisazione delle conclusioni del 20.9.1990; b) in comparsa conclusionale del 22.1.1992. La motivazione dell’impugnata sentenza è quindi, ad avviso della O., caratterizzata da insufficienze e contraddittorietà e risulta anzi dalla giurisprudenza che ai fini della interruzione della prescrizione, non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all’esistenza del diritto (Cass., 29.4.2003, n. 6651; Cass. 24.9.2004, n. 19253).
La tesi della O. è infondata e il citato indirizzo giurisprudenziale è superato da più recenti pronunce di questa Corte secondo le quali il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fiesserene la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Né fondata è la tesi dell’O. secondo la quale anche le numerose richieste di compensazione avanzate dallo S., indicano il riconoscimento, da parte di quest’ultimo, del suo debito nei confronti dell’O. È pur vero infatti che secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692). Si è soprattutto precisato che nella proposizione, da parte del debitore, della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto la stessa sia effettuata con l’intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell’obbligazione; mentre tale efficacia è da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire tale effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass., 24.5.1984, n. 3192; Cass., 5.3.1973, n. 603).
Va peraltro rilevato che l’indagine sul contenuto e sul significato delle suddette dichiarazioni, al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se, come nella impugnata sentenza, è sorretta da idonea motivazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese poste a carico di parte ricorrente, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 1.500,00 per onorario, oltre rincorso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.