Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 1° febbraio – 5 maggio 2011, n. 9840
Presidente Preden – Relatore Vittoria
Svolgimento del processo
1. L’avvocato A.G. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano il Ministero della giustizia e la società Esastri – Esazione Tributi s.p.a. ed ha proposto opposizione alla cartella esattoriale 068/20060254275463000, a lei notificata il 6 novembre 2007, con la richiesta di pagamento della somma di Euro 78,00 a titolo di contributo unificato per atti giudiziari, oltre a quella di Euro 5,56, per spese di notifica.
Questi i motivi:
– la notifica della cartella di pagamento, in base all’art. 248 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avrebbe dovuto essere preceduta dall’invito al pagamento del contributo dovuto;
– la cartella era nulla, perché mancava dell’indicazione del responsabile del procedimento, invece richiesta dall’art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e della firma del rappresentante del concessionario;
– la cartella era priva di motivazione e non conteneva l’indicazione del tributo dovuto;
– debitore del contributo unificato è la parte, non il suo difensore.
2. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di dichiarare l’opposizione inammissibile o infondata.
Il tribunale l’ha rigettata.
La sentenza è stata impugnata da A.G.; il Ministero ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato, mentre la società Esastri – Esazione Tributi non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. I ricorsi, proposti per l’impugnazione della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Il tribunale ha qualificato la domanda in parte come opposizione agli atti esecutivi e per il resto come opposizione all’esecuzione, avuto rispettivamente riguardo, per la prima parte, ai motivi volti a contestare la regolarità formale degli atti e, per la seconda parte, al motivo riguardante la soggezione all’obbligazione di pagamento del contributo.
La prima domanda il tribunale l’ha dichiarata ammissibile, osservando che in base all’art. 57 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed in materia di esecuzione esattoriale per debiti tributari a non essere ammesse sono solo le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, tra le quali ha affermato che non rientrava l’opposizione proposta, che ha però giudicato non fondata. La seconda domanda è stata dichiarata inammissibile.
Il tribunale ha osservato che, in tema di obbligazioni tributarie, è ammessa solo l’opposizione all’esecuzione che concerne la pignorabilità dei beni.
3. Il ricorso principale contiene dieci motivi.
4. È inammissibile per la parte in cui nei suoi motivi si svolgono censure che attengono al debito e sono quindi da intendere rivolte alla cassazione del capo della sentenza con cui è stata decisa l’opposizione all’esecuzione.
La sentenza, depositata il 14 gennaio 2010, lo è stata dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 il cui art. 49.2 ha soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. ed in tal modo ha ripristinato l’assoggettamento della sentenza pronunziata su opposizione all’esecuzione all’ordinario regime dell’appellabilità, previsto dal comma 1 dell’art. 339 c.p.c..
La disposizione transitoria dettata dall’art. 58.2. della legge n. 69 ha poi dichiarato applicabile anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge il testo dell’art. 616 come da essa modificato. La sentenza, in relazione a questo capo, non avrebbe dunque potuto essere impugnata con ricorso per cassazione (art. 360, primo comma, prima parte, c.p.c.).
5. Il ricorso è per contro fondato, per la parte in cui i suoi motivi sono da intendere rivolti contro il capo della decisione relativo alla domanda qualificata dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi.
Ed è fondato perché conoscere della domanda proposta dalla parte rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, come nel ricorso è stato dedotto, in particolare nei primi due motivi, dove si è denunziato un vizio di violazione di norme sulla giurisdizione e si è indicato nel giudice tributano quello cui spetta conoscere dei vizi inerenti alla cartella di pagamento fatti valere con l’opposizione. Restano quindi assorbiti tutti gli altri motivi. La Corte osserva al riguardo che il contributo unificato previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura di entrata tributaria.
Le ragioni di tale qualificazione si trovano esposte nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2005 n. 73, pronunziata in sede di risoluzione di conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato (e della natura tributaria di tale entrata vi è cenno nelle sentenze 8 febbraio 2008 nn. 3007 e 3008 di queste sezioni unite).
Da tale qualificazione discende che conoscere della domanda proposta dall’attuale ricorrente, rientra nella giurisdizione del giudice tributario in base agli artt. 2.1. e 19 lett. d) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell’esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario (come queste sezioni unite hanno affermato con la sentenza 5 giugno 2008 n. 14831 in tema di preavviso di fermo amministrativo).
6. Quanto al ricorso incidentale condizionato, mentre il primo motivo, che verte sulla giurisdizione, è fondato per le ragioni già viste, il secondo che verte sulla legittimazione del Ministero a contraddire alla domanda, resta assorbito dalla pronunzia sulla giurisdizione.
7. La sentenza è cassata in parte.
È per la stessa parte dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale le parti sono rimesse.
8. La cassazione, pur parziale della sentenza, e la conseguente definizione di questa fase del giudizio impone di provvedere sulle relative spese processuali, con conseguente assorbimento del nono motivo.
L’accoglimento solo parziale del ricorso e la circostanza che è stata l’attuale ricorrente a rivolgersi al giudice ordinario, anziché al giudice tributario, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale in quanto rivolto contro il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda qualificata come opposizione all’esecuzione; accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto rivolti contro il capo della sentenza impugnata relativa alla domanda giudicata di opposizione agli atti, dichiarando al riguardo la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti; dichiara assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai profilo accolto e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha incontrato i presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, di Roma, Antonio Conte, e di Palermo, Enrico Sanseverino. Al centro dell’incontro, la possibile apertura di un tavolo che affronti, con l’avvocatura, le questioni legate all’introduzione della mediazione civile.
Nell’occasione, si è deciso di convocare, martedì 10 maggio prossimo, alle ore 21, presso la sede del Ministero della Giustizia, un tavolo programmatico, allargato anche ad altri partecipanti, nel quale saranno discusse le possibili soluzioni ai problemi sollevati da una parte dell’avvocatura e relativi all’applicazione dell’innovativo strumento della mediazione civile.
Interessante notare che l’OUA non è stata invitata.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 febbraio – 26 aprile 2011, n. 9325
Presidente Elefante – Relatore falaschi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13.1.1997 T.G. evocava, dinanzi al Pretore di Viterbo, A..P. esponendo di avere esercitato per oltre venti anni, comportandosi come solo ed unico proprietario, in modo indisturbato, pubblico e notorio, atti di possesso perfettamente corrispondenti al diritto di proprietà sulla porzione immobiliare sita in Comune di …, costituita da appezzamento di terreno con retrostante fabbricato rurale in località …, della superficie complessiva di aree 88,80, distinta in Catasto Terreni alla partita 1603, foglio 36, particene 147, 296, 358 e 359; aggiungeva di avere esercitato tale signoria con segni visibili, quali la messa a dimora di piante, di serrature e/o catene e di ogni altra opera necessaria al miglioramento del bene immobile, nonché di avere provveduto al pagamento dei tributi. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l’intervenuta usucapione speciale decennale ovvero quella ordinaria ventennale, in suo favore del diritto di proprietà di detta porzione immobiliare o quanto meno del diritto di superficie della stessa.
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale affermava di avere consentito all’attore solo di deporre utensili sul suo fondo (precisando che notificato ricorso dal T., il 17.3.1997, per la reintegra nel possesso del bene, il Pretore di Viterbo aveva rigettato la domanda con sentenza del 6.10.1997), il Tribunale (già Pretore) adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l’attore proprietario del terreno in contestazione per intervenuta usucapione.
In virtù di rituale appello interposto dalla P., con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva errato a ritenere intervenuta l’usucapione del fondo, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e rigettava la domanda attorea.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava che dalle prove testimoniali, in particolare dalle affermazioni di Gi.To. (figlio dell’attore) emergeva che il T. aveva iniziato la sua attività sul terreno esclusivamente a seguito del consenso del coniuge della proprietaria, E..C. , madre dell’appellante, e la detenzione si era protratta anche allorché era divenuta proprietaria del fondo la P., per successione alla madre, attraverso consenso tacito.
Aggiungeva che la semplice qualità di detentore del T. andava ribadita per il fatto che lo stesso aveva dovuto chiedere le chiavi alla P. per accedere al terreno, per cui non poteva ritenersi essere intervenuta interversio possessionis almeno sino al 1996, ossia di un fatto esterno da cui desumere che il possessore nomine alieno avesse cessato di possedere in nome di altri ed iniziato un possesso per conto e in nome proprio.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il T., che risulta articolato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la P..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, sviluppato sotto molteplici profili, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., ovvero l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a detti punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..
In particolare, il giudice del gravame avrebbe omesso di presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, per cui sarebbe gravato sulla P. l’onere di dimostrare la sola detenzione da parte del ricorrente. Peraltro le dichiarazioni del teste Gi..To. sarebbero state rese solo nella fase cautelare del procedimento possessorio.
Precisa, altresì, che gli atti di tolleranza che ad avviso della controparte avrebbero consentito al T. di possedere il terreno, per essere tali avrebbero dovuto avere il carattere della saltuarietà e una durata limitata nel tempo. La corte di merito non avrebbe valutato correttamente le risultanze testimoniali, omettendo di esaminare quella del M. , il quale presente all’incontro T. – P., alla comunicazione dell’iniziativa della seconda di vendere il terreno, il primo avrebbe affermato la proprietà esclusiva del fondo. Di converso non andrebbe dovuto attribuire alcun valore all’affermazione secondo cui il T. avrebbe mostrato interesse all’acquisto del bene, evidenziando la circostanza il solo riconoscimento di non essere formalmente proprietario del fondo.
Le censure vengono esaminate congiuntamente in quanto attengono tutte alla valutazione delle risultanze probatorie, o meglio vengono evidenziati vizi relativi alla deficienza del ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Tali censure sono infondate, con riferimento ai rilievi che seguono.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell’intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprietà.
Da questi principi non si discosta la sentenza impugnata. Nel valutare le risultanze processuali, infatti, la Corte di appello, mediante apprezzamenti eminentemente di merito sorretti da adeguata motivazione e quindi insindacabili in questa sede, ha ritenuto che la prova fornita dal T. aveva riguardato il solo corpus.
Infatti dalle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti, in particolare dalle dichiarazioni dei testi O. e B. emergevano molteplici dati, precisi e concordanti, da cui poteva senz’altro ricavarsi l’esistenza del corpus, ma non dell’animus, in quanto avvaloravano la tesi della appellante – resistente secondo cui l’originario attore era stato immesso nel godimento del terreno in questione a seguito del consenso del coniuge della proprietaria C.E. , madre della P. , attuale proprietaria, la cui volontà era stata poi rispettata dall’erede, dopo la sua morte.
Per la verità, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà vantato dal ricorrente; coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.
Nella specie, però, lo stesso figlio del ricorrente, To.Gi. , della cui attendibilità non è dato dubitare, non avendo peraltro il T. dedotto che l’assunzione delle sue dichiarazioni in sede possessoria sia avvenuta senza avere prestato giuramento, ha dichiarato testualmente “il padre della P. che era ingegnere aveva dato a mio padre l’incarico di coltivare il terreno. Poi è subentrata la P. che non ho mai visto sul terreno. Non so se la P. abbia autorizzato mio padre a proseguire nella coltivazione del terreno: suppongo che fosse intervenuto un tacito consenso anche perché molti anni fa mio padre mi ha riferito che la P. gli aveva chiesto di aprire con la chiave per entrare nel fondo”. Posto che per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l’esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. del 10.7.2007 n. 15446), incombeva sul ricorrente – attore la dimostrazione della c.d. interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c. Ai fini dell’usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell’interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (vedi “ex multis” Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass. 1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).
Alla luce di tale orientamento è evidente l’irrilevanza delle circostanze addotte a sostegno della propria tesi da parte del ricorrente, posto che il godimento del terreno in questione o i lavori da questo asseritamente eseguiti su tale immobile non comportano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Al rigetto consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro. 1.700,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Questa mattina, di buon’ora, ci è arrivato il fax che allego di seguito e che riporta la data di fissazione di udienza per la discussione di un ricorso presentato personalmente da un mio collaboratore contro una sanzione amministrativa.
Come potete vedere, l’udienza è stata fissata al 15 marzo del 2017 (tra sei anni!!!!) ovviamente senza che il Giudice abbia provveduto sulla richiesta di sospensione dell’atto impugnato. E’ giustizia, questa? Che razza di Stato è, quello che in pratica ti impedisce di esercitare i tuoi diritti?
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 aprile – 3 maggio 2011, n. 9700
Presidente Filadoro – Relatore Amatucci
Svolgimento del processo
1.- Il (omissis) M. C. morì per lo scontro della motocicletta sulla quale viaggiava con l’autovettura condotta dal proprietario F.B.
Con sentenza n. 2949 del 2009 il tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande risarcitorie dei congiunti, ritenne che l’incidente si fosse verificato per colpa prevalente (75%) del B. e lo condannò, in solido con Ubi Assicurazioni s.p.a., a pagare Euro 159.164,17 a ciascuno dei genitori del defunto, Euro 167.849,06 alla moglie ed Euro 95.738,50 alla sorella, oltre agli accessori.
Escluse invece che potesse riconoscersi il risarcimento (indicato nella misura di Euro 159.164,17) alla figlia del defunto C.E. , in quanto nata il (omissis) , dopo la morte del padre. Ritenne che “ella non potesse essere titolare di alcun diritto al risarcimento in caso di lesione” in quanto priva della capacità giuridica alla data dell’evento dannoso.
2.- La sentenza è stata confermata sul punto dalla corte d’appello di Brescia che, decidendo anche sul gravame di R..M. quale esercente la potestà sulla figlia minore, lo ha respinto sul sostanziale rilievo che “al riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento per la morte di un genitore, avvenuta nel periodo intercorrente tra il concepimento e la nascita, è di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell’inesistenza al momento del sinistro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all’evento della nascita”.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione R.M. nella indicata qualità, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.
Resiste con controricorso l’Ubi Assicurazioni s.p.a. (già Bpu Assicurazioni s.p.a.).
Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Motivi della decisione
1.- Sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 462 e 2043 c.c..
Si sostiene che chi sia nato successivamente alla morte del padre può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali “verificatisi in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa”, essendo irrilevante la non contemporaneità fra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno, che ben può verificarsi successivamente, secondo quanto chiarito da Cass. pen. n. 11625 del 2000.
La sentenza è in particolare criticata per essersi allineata al principio enunciato dalla risalente Cass. n. 3467 del 1973 (espressasi nel senso che hanno carattere eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dall’art. 1, primo comma, cod. civ., prevedono la tutela dei diritti del nascituro), esplicitamente ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame il più recente indirizzo giurisprudenziale (di cui a Cass. n 10741 del 2009, emessa sulla scia di Cass. nn. 14488 del 2004 e 11503 del 2003, tutte della III sezione civile) “secondo il quale il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sopranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano; diritti questi rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori”.
Si afferma che tali principi sono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale.
2.- Il motivo, anche se per ragioni non in tutto coincidenti con quelle prospettate dalla ricorrente, è fondato in relazione all’addotta violazione dell’art. 2043 cod. civ. (non anche dell’art. 462 cod. civ., che attiene alla capacità a succedere ed è dunque del tutto estraneo al caso, concernente una domanda di risarcimento formulata iure proprio dalla figlia nata dopo la morte del padre).
Il collegio ritiene che non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d’altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell’ordinamento.
Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un diritto (o di altra posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento), che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003 e Cass., sez. un., n. 26972 del 2008), certamente inconfigurabile prima della nascita. Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano.
Del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. Prima, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva concepita, ma la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce.
In quel momento s’è verificata la propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.
Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento (morte del padre), sicché non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia. La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
2.1.- Questa corte ha, del resto, già esplicitamente negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l’esclusione del diritto al risarcimento “possa affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita”, definendo erronea la concezione che, al fine del risarcimento del danno extracontrattuale, ritiene “necessaria la permanenza di un rapporto intersoggettivo tra danneggiante e danneggiato”; ed ha concluso che “una volta accertata, quindi, l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento” (così Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, sub n. 3 della motivazione; contra, tuttavia, anche se con affermazione meramente assertiva, Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410, sub n. 2 della motivazione).
Analogo orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cass. 9 maggio 2000, n. 5881, anch’essa concernente un caso di lesione provocata al feto, che ha considerato un errore giuridico il “voler ragionare in termini di acquisto del diritto in rapporto a fatti idonei a determinarlo, però prodottosi prima della nascita, quando nel caso si tratta, per la persona, una volta nata, di non subire inerme una menomazione che, prodottasi durante il completamento della propria formazione anteriore alla nascita, produce i suoi effetti invalidanti rispetto al dispiegarsi della propria individualità di persona che esiste” (così in motivazione, sub 4.1.).
2.2.- Quanto alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso ora in scrutinio non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto, dunque prima della nascita, da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute: danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto “diritto a nascere sano”, che costituisce soltanto l’espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita.
Così come, in altro ambito, null’altro che espressiva di una particolare fattispecie è la locuzione “diritto a non nascere se non sano”, alla cui mancanza questa corte ha, in passato (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n 14488, seguita da Cass. 14 luglio 2006, n. 16123), correlato la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato geneticamente malformato, nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato.
La diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una volta esclusa l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercorso tra madre e medico; e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal figlio il quale, per la violazione del diritto all’autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del proprio stato di infermità (che sarebbe mancato se egli non fosse nato).
3.- Diversi sono certamente gli interessi incisi, ma tutti risultano presidiati dalla Costituzione, rispettivamente con gli artt. 32, primo (salute) e secondo comma (autodeterminazione), 29, primo comma (famiglia) e 30, primo comma (rapporto genitori-figli).
La sentenza è conseguentemente cassata con rinvio alla stessa corte d’appello, che deciderà nel rispetto del seguente principio di diritto: “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”.
Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9695/2011, ha statuito che se l’estratto conto viene contestato dal cliente, non è sufficiente a dimostrare l’entità del credito preteso dalla banca. Infatti, il saldo è un “atto unilaterale” proveniente dal creditore stesso e quindi non può essere considerato, da solo, come una prova. La Suprema Corte, ha quindi accolto un ricorso sollevato da una società contro un procedimento esecutivo portato avanti da una banca locale.
La Cassazione ha dato ragione alla società che aveva formulato un quesito sul diritto della banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti scaturenti da contratti di conto corrente documentati con la produzione in giudizio «del solo estratto conto finale». Secondo i giudici, infatti, «deve escludersi l’idoneità probatoria dell’estratto di conto corrente» pur se certificato secondo le procedure previste dalla legge. Infatti, «esso in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell’azienda di credito dell’entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo». E come tale «non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste» dalla legge.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 febbraio – 28 aprile 2011, n. 9465
Presidente Elefante – Relatore Falaschi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18.11.1987 C.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Foggia, D.G. ed A..D. per sentire dichiarare la simulazione del contratto, per atto pubblico, del 20.1.1987 con il quale D.G. aveva trasferito ad A.D. il locale in (omissis), con annesso ripostiglio di mt. 15, chiedendo di pronunciare sentenza di trasferimento dei beni medesimi, a lui promessi in precedenza, ex art. 2932 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, spiegando G..D. riconvenzionale per sentire dichiarare la nullità della transazione del 3.12.1985 ovvero la sua risoluzione per eccessiva onerosità, dichiarandosi, altresì, tenuto al rimborso nei confronti dell’attore di L. 52.500.000, mentre la controparte era tenuta al rimborso delle somme riscosse a titolo di canone, il Tribunale adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la simulazione dell’atto pubblico con il quale G..D. aveva venduto ad A.D. i beni in contesa, disponendone il trasferimento, previo completamento del prezzo, in favore del C., in forza di un precedente preliminare. Proponeva gravame avverso la decisione D.A., il quale affermava che con citazione risalente al settembre 1985 G..D. aveva convenuto in giudizio il C. per sentire dichiarare la rescissione ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto preliminare sottoscritto il 26.4.1984 con il quale si era obbligato a vendere i beni in questione, giudizio nel corso del quale il convenuto aveva spiegato riconvenzionale per pronuncia ex art. 2932 c.c.; la controversia che si era risolta con una transazione in dipendenza della quale, poste nel nulla le precedenti convenzioni, G..D. si impegnava a vendere l’immobile già promesso, nonché un ripostiglio di mq. 10 nel sottoscala di primo piano con accesso dal portone di via (omissis) ed un appartamentino in Vieste, al primo piano del civico (omissis), maggiorando il prezzo inizialmente concordato da L. 80.000.000 a L. 130.000.000. Successivamente però G.D. trasferiva ad A.D. i beni promessi. Tanto premesso, l’appellante deduceva l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva riconosciuto l’accordo simulatorio fra i D. basandosi sul rapporto di consanguineità, in assenza di documentazione comprovante il pagamento del prezzo. Di converso i due D. e gli altri fratelli avevano proceduto alla divisione dei beni in comune, fra cui quelli promessi in vendita al C., all’esito di un contenzioso decennale. La Corte di appello di Bari, nella resistenza dell’appellato C., mentre G.D. aderiva alle ragione dell’appellante, accoglieva il gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda attorea relativa alla simulazione del contratto di vendita fra D.G. e D.A. a rogito del 20.1.1987 e la domanda di trasferimento del locale sito al piano terra in (omissis) con accesso ai civici (omissis), confermando per il resto la decisione.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava che la domanda di simulazione proposta dal C. non era congruamente provata non essendo di per sé sufficienti la conoscenza del preliminare concluso con il C. ed il pagamento del prezzo fuori dell’atto, che costituiva una pratica ricorrente nell’adempimento dell’obbligazione.
Aggiungeva che la prova logica andava contro l’assunto dello stesso attore – appellato in quanto non rilevava un vantaggio economico immediato per il promittente venditore dall’asserita simulazione, il quale non avrebbe ricevuto il prezzo dall’acquirente apparente.
Inoltre sarebbe spettato al C. dare dimostrazione della disponibilità sostanziale del locale compravenduto, al di là della titolarità formale assunta dall’acquirente.
Non era stato tenuto in debito conto la circostanza che gli immobili promessi al C. fossero ancora in comunione fra i germani D. al momento della sottoscrizione del preliminare e ciò poteva far credere che i comproprietari non gradissero la vendita a persone estranee alla famiglia. Rilevava, altresì, che il definitivo era comunque condizionato all’attribuzione al promittente venditore dei beni da lui compromessi.
Concludeva che A.D aveva acquistato solo uno dei cespiti che il fratello aveva promesso al C., con il ripostiglio che ne costituiva accessorio, per cui per gli altri beni erano rimasti soggetti all’esecuzione della promessa di vendita. Del resto l’impugnazione per simulazione aveva interessato solo l’atto pubblico del 20.1.1987, per cui la riforma della sentenza doveva essere pronunciata parzialmente.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il C., che risulta articolato sostanzialmente su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso A.D..
Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, articolato sotto più profili, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto nella sentenza impugnata si riscontrerebbero motivi del tutto insufficienti e contraddittori (se non addirittura mancanti), si da non potere rinvenire il criterio logico che avrebbe condotto il giudice del gravame alla formazione del proprio convincimento, risultando le ragioni poste a fondamento sostanzialmente contrastanti tra di loro, da non consentire l’individuazione della ratio decidendi. Per di più le motivazioni risulterebbero non conformi al dettato legislativo relativo alla normativa della simulazione, dall’istituto della presunzione alla valutazione delle prove.
Più specificamente, la corte di merito non si sarebbe soffermata ad esaminare le “argomentazioni opposte” che a suo dire inficerebbero gli elementi della simulazione, quali il rapporto di parentela, la conoscenza da parte del simulato acquirente della esistenza di un compromesso con il C., avente ad oggetto lo stesso bene, la mancata prova del pagamento del prezzo.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, la mancanza di un vantaggio economico immediato avrebbe fatto ritenere alla corte di merito l’insussistenza di una causa simulandi.
Il ricorrente si duole, altresì, che il giudice del gravame abbia ritenuto non raggiunta la prova della simulazione sulla base della considerazione che i fratelli D. non avevano bisogno di ricorrere alla vendita simulata per sottrarre al C. il bene, poiché potevano farlo in altri modi, “quasi del tutto inattaccabili”, come l’assegnazione a D.G., in sede di divisione, di beni diversi da quelli promessi in vendita al C.. D.A., poi, avrebbe potuto esercitare il retratto successorio se la vendita tra G..D. ed il C. fosse stata perfezionata prima della divisione. Il ricorrente sottolinea come la corte di merito abbia ritenuto rilevante la circostanza che l’acquisto di D.A. riguardasse solo uno dei cespiti che il fratello Giuseppe aveva promesso in vendita al C., senza tenere conto che l’eventuale vendita simulata dell’appartamento di via (omissis) avrebbe coinvolto una terza persona, certa drillo.
Infine, la corte di merito non avrebbe approfondito l’accertamento sul possesso del bene, che pacificamente spettava al C., circostanza non contestata dalle controparti.
Il motivo è fondato.
Costituisce in giurisprudenza “ius receptum” il condiviso principio di diritto secondo cui “in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consente, ordinariamente, il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: pertanto, il giudice di merito, per dare una valida dimostrazione dell’esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria; ove ciò non faccia e si limiti ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate, la sua valutazione delle prove non si sottrae a censura in sede di legittimità (cfr Cass. 1 febbraio 2001 n. 1404, in continuità di indirizzo con Cass. 9 gennaio 1980 n. 171; Cass. 3 novembre 1978 n. 4991). Da tale indirizzo si è discostata la sentenza impugnata, perché la stessa, pur mostrando di essere consapevole della portata e della valutazione dei singoli elementi indiziari, ha esaurito la motivazione di ciascuno degli elementi indiziari evidenziati dall’appellante con deduzioni a contrario, senza collegarli – in positivo – l’uno all’altro in doverosa valutazione unitaria, ciò che avrebbe potuto consentire di cogliere il valore sintomatico del complessivo contenuto del negozio giuridico realizzato dai germani D. e dalla condotta dalle parti. Siffatto diverso approccio alla valutazione del materiale probatorio ancora più appariva doveroso se si consideri il numero non certamente esiguo di indizi prospettati dall’appellante, nonché il fatto, reso evidente dalla motivazione, che, per negare valore probatorio a taluni degli indizi esaminati – in particolare la mancata prova della corresponsione del prezzo, il rapporto di parentela fra i contraenti, la consapevolezza da entrambi le parti del preliminare concluso dal D. con il C. – la Corte di appello ha dovuto ignorare o sovvertire l’id quod plerumque accidit, senza rendersi conto delle ragioni per cui, nel caso in esame, era consentito, a suo avviso, discostarsi da quella regola nella valutazione degli elementi presuntivi, mentre nell’esame degli altri indizi ha trascurato la valutazione di taluni aspetti e circostanze, che, se considerati, avrebbe potuto conferire un significato diverso o più univoco agli stessi elementi probatori.
Alla luce di tali premesse e considerando lo stesso ordine di esame seguito in sentenza, si osserva, con riferimento alla valutazione del rapporto di parentela fra le parti del contratto di compravendita, che G..D. per attuare il suo piano ha fatto ricorso a persona, il fratello, con cui era in stretta confidenza e quindi era bene al corrente della situazione giuridica dell’immobile, tant’è che l’acquirente non contesta di essere a conoscenza del preliminare concluso dal fratello con il C. anni addietro, incentrandovi quasi completamente l’atto di appello. Circostanze queste – la relazione parentale e la conoscenza del preliminare concluso dal venditore con il ricorrente – su cui la motivazione della corte di appello appare elusiva del dovere di motivazione sufficiente incombente sul giudice di merito.
Invero la sentenza impugnata non prende in considerazione la circostanza che la conclusione del contratto di compravendita tra i germani D. sanciva la definitiva uscita del bene dal patrimonio di G., che originariamente aveva promesso di vendere lo stesso immobile al C., ma che nel tempo aveva considerato poco conveniente il consenso prestato e l’operazione economica ad esso sottesa, tanto da avere, in un momento successivo, definito i rapporti con transazione novativa delle precedenti convenzioni (v. pag. 3 della decisione). Del tutto carente, poi, la motivazione si appalesa in ordine alla deduzione del mancato versamento del prezzo della compravendita, laddove si limita a considerare che “è una pratica ricorrente nell’adempimento dell’obbligazione” (pag. 6 decisione), nonostante nell’atto impugnato venisse detto in maniera estremamente generica che il corrispettivo era stato pagato prima della sua redazione. Infatti nessuna dimostrazione ha richiesto al riguardo la corte di merito, nonostante alla dichiarazione relativa alla sua corresponsione, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non possa attribuirsi valore vincolante nei confronti del C., stante la sua posizione di terzo rispetto alle parti che hanno posto in essere la compravendita, circostanza dalla quale possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (v. Cass. 11.10.1999 n. 11361; Cass. 30 maggio 2005 n. 11372).
Inoltre appare inidonea a dimostrare la insussistenza della simulazione l’osservazione della corte di appello circa i diversi istituti applicabili nella specie per raggiungere il fine di non cedere il bene al C.. Sono considerazioni irrilevanti, in quanto non vi è dubbio che nella vicenda in esame lo stesso scopo poteva essere raggiunto sia attraverso la simulazione sia attraverso un negozio diverso, come l’attribuzione al momento della scioglimento della comunione ereditaria del bene ad altro fratello del promittente venditore, ma si tratta di due strade completamente diverse, che non possono pertanto incidere sulle conclusioni della corte, attese le particolari circostanze e modalità degli atti di disposizione del bene.
La corte distrettuale, inoltre, parrebbe attribuire una qualche rilevanza alla causa simulandi, per fare discendere dalla sua insussistenza la mancanza di elementi presuntivi per l’individuazione della simulazione, accertamento che nella specie, di converso, appare inconferente, poiché identificandosi nel motivo pratico che ha indotto le parti a realizzare l’apparenza contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un concreto vantaggio per tutte le parti dell’accordo simulatorio e al più costituisce un indizio rivelatore dell’accordo simulatorio, non già del contrario (v. Cass. 11 aprile 2006 n. 8428; Cass. 3 aprile 2001 n. 4865).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss., 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., illustrando – in parallelo – le medesime circostanze relative ai profili di censura dedotti per il vizio di motivazione. Il motivo investe ancora una volta l’accertamento compiuto dalla corte di appello in merito alla simulazione del contratto di compravendita. Infatti, benché il ricorrente denunci la violazione del criterio normativo di apprezzamento delle presunzioni dettato dall’art. 2729 c.c., in realtà mette in discussione – per contestarne la specifica efficacia di fonte indiretta – il giudizio della corte di merito circa la mancanza di indizi, nella convergenza globale degli elementi di giudizio, si da comporre un quadro probatorio esauriente in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato. In altri termini, anche con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’incongruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla corte. Ma ciò rileva sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, di cui si è già detto. Il motivo è, dunque, privo di pregio e va rigettato.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di esaminare la vicenda sotto l’ulteriore profilo del contratto in frode ai creditori, da cui sarebbe discesa l’azione revocatoria, introdotta dal C. nella propria comparsa di costituzione.
Il motivo è infondato. Costituisce insegnamento costante di questa Corte che anche la parte totalmente vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni su cui sia rimasta soccombente ovvero ritenute assorbite o comunque non esaminate dalla sentenza impugnata in una delle difese del giudizio di secondo grado (così, tra le altre, Cass. 19 aprile 2002, n. 5721; Cass. 12 giugno 2001, n. 7879). Nella specie è ben vero che il ricorrente è risultato vittorioso, ma rispetto a tale pronuncia, l’accertamento relativo all’azione revocatoria esercitata con l’atto introduttivo non si poneva affatto in termini di consequenzialità, né poteva considerarsi assorbita o implicitamente risolta in senso favorevole al ricorrente medesimo, vista la diversità delle due pretese, l’una, la simulazione, facendo riferimento ad un atto che si assume esistere solo nell’apparenza, l’altra, la revocazione, riguardando un atto che si riconosce esistente e del quale si tende ad eliminare gli effetti per il pregiudizio che arreca. Non avendo il ricorrente assolto l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda respinta in sede di gravame, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi di decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. (così, tra le altre, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14267), la censura va rigettata.
Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, mentre vanno rigettati gli altri due motivi, e pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che giudicherà attenendosi, nella valutazione dei singoli elementi indiziari, ai rilievi qui svolti, nonché al principio di diritto secondo cui “in tema di simulazione il giudice di merito deve procedere ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, non limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari accertati”.
P.Q.M
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Il 25 marzo scorso si è svolto a Torino un interessante convegno sulla Mediazione, in cui i Commercialisti, pur auspicando alcuni cambiamenti nella normativa, hanno ribadito la loro posizione favorevole alla riforma. Ci chiediamo quindi, dato che i commercialisti sono professionisti seri e preparati come gli avvocati, perché i primi sono favorevoli e molti dei secondi no. Vogliamo forse pensare che i commercialisti siano contrari all’interesse dei cittadini, visto che alcune parti (non tutte) dell’avvocatura sostengono inspiegabilmente che la mediazione sarebbe contro i cittadini? Oppure sarà che molti di quelli che sono contrari a priori, non avendo mai neppure partecipato ad un incontro di mediazione, vogliono solo difendere interessi corporativisti?
Gli organi direttivi dell’OUA, invece di impegnarsi in battaglie più urgenti come quelle, ad esempio, sull’abnorme ed ingiustificato aumento dei minimi previdenziali oppure su alcune evidentissime problematiche della riforma forense, ha pensato bene di impegnare ulteriori risorse per impugnare anche la circolare del 4 aprile scorso del Ministero sul regolamento di procedura e i requisiti dei mediatori. Ovviamente l’interpretazione che si dà della circolare è estremamente discutibile.
La domanda (mi spiace essere noioso) è sempre quella: dov’era l’OUA quando sono stati presentati e discussi il D.Lgs. 28/2010 ed il regolamento? E inoltre: qual è la sua proposta? E infine una considerazione: non mi sento minimamente rappresentatto da chi ha guidato la Cassa forense per tanti anni ed improvvisamente si sveglia a cose fatte.
La circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza, che riportiamo in allegato, ha stabilito che, prima di procedere con la multa per non avere indicato il nome del conducente, è necessario verificare che non sia stato presentato un ricorso contro il verbale e procedere con la sanzione supplementare solo se l’impugnazione viene definitivamente respinta.