Mediazione: è possibile inviare quesiti al Ministero per il dibattito del 25 maggio.

E’ stato pubblicato anche sul sito del Ministero della Giustizia l’annuncio riguardante il convegno del 25 maggio: è particolarmente interessante la possibilità di inviare alla segreteria organizzativa (fax 06.68897525, mail marco.mancini@giustizia.it) entro il 23, dei quesiti che verranno poi trattati all’interno del dibattito.

Comunicato del Ministero della Giustizia

Divorzi: assegno di mantenimento ridotto per il matrimonio breve (Cass. 10644/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1° febbraio – 13 maggio 2011, n. 10644

Presidente Luccioli– Relatore Dogliotti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 29-5-1998, P.G. chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con C.M.C..

Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva assegno per sé.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 4-3-2004, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e condannava il P. a corrispondere alla C. assegno mensile di Euro 450,00.

Proponeva appello il P., chiedendo revocarsi l’assegno o in subordine ridursi il relativo importo.

Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza in data 3 gennaio 2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto, riduceva l’importo dell’assegno a carico del P. ad Euro 200,00 mensili.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi.

Non si è costituita la controparte.

Il P. ha depositato memoria per l’udienza.

 Motivi della decisione

 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.  l. divorzio, come modificato dall’art. 10 l. n. 74 del 1987; con il secondo, omessa valutazione delle risultanze processuali, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si ravvisa violazione alcuna di legge. Il Giudice a quo fa corretta applicazione dei presupposti di legge relativi all’assegno di divorzio e richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui l’inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. E a tal proposito, il Giudice, in mancanza di prova sul punto, da parte del richiedente, può fare riferimento, quale elemento presuntivo di valutazione del pregresso tenore di vita, alla situazione economica delle parti (al riguardo, tra le altre, Cass. 13169/04).

Con motivazione congrua e non illogica, sulla base dell’istruttoria espletata, il giudice a quo ha esaminato in modo analitico e circostanziato le condizioni economiche delle parti, riferendosi in particolare alla C., non disoccupata, ma con un reddito da lavoro modesto, notevolmente inferiore a quello del P., e ha ritenuto che l’odierna intimata abbia diritto all’assegno. Ai fini della quantificazione di esso, la sentenza impugnata ha considerato vari elementi, tra cui, specificamente, la durata assai breve del matrimonio, l’indeterminato e indeterminabile contributo alla vita matrimoniale da parte della C. stessa, e, quanto al P., la necessità di questo di provvedere al mantenimento di un figlio nato da una convivenza more uxorio.

Considerando tutti questi elementi, che costituiscono oggetto di una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, il Giudice a quo ha rideterminato l’importo dell’assegno nella modesta cifra mensile di Euro 200,00. Vanno pertanto rigettati, siccome infondati, i motivi proposti. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso.

Mediazione: il 25 maggio a Roma un convegno del Ministero

Mercoledì 25 maggio, dalle ore 12 alle 17, si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi, un dibattito organizzato dal Ministero della Giustizia sulla mediazione a due mesi dall’entrata in vigore della riforma, dal titolo “Mediazione: efficienza e competività”.

I relatori, come si può vedere dal programma che alleghiamo, sono tutti di altissimo livello, a partire dal Ministro e dal Vice Presidente del Parlamento europeo. Consigliamo quindi decisamente  a chiunque abbia la possibilità di intervenire, di farlo senza indugi. Il mio invito è rivolto a chi è favorevole alla mediazione, ma soprattutto a chi non la conosce e ha voglia di chiarirsi le idee.

Per essere accreditati è necessario inviare, entro il 24 maggio, il modulo che trovate qui di seguito insieme al programma.

Programma dibattito 25 maggio e modulo partecipazione

Anche la Banca è responsabile della condotta dei dipendenti (Cass. 10748/11)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 16 maggio 2011, n. 10748

Presidente Schettino – Relatore Bertuzzi

Svolgimento del processo

 Con decreto del 22 maggio 2003 il Ministero dell’Economia e delle Finanze irrogava, su proposta della Consob, alla Banca Popolare di Milano, con facoltà di regresso verso i responsabili, sanzioni pecuniarie per le violazioni dell’art. 21, comma 1 lett. e) e lett. a), d.lgs. n. 58 dei 1998, in relazione alla condotta dei loro dipendenti G.P. e L.P., il primo preposto a capo del negozio finanziario XXXXXXX e la seconda dipendente pari lime dell’ufficio titoli, a cui venivamo contestate irregolarità nel rapporto con la clientela ed il mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. In particolare, gli addebiti contestati consistevano, per il G. , nell’avere fornito alla clientela, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni da lui elaborate manualmente su carta intestata della Banca e non in linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte, nel non avere provveduto, in occasione della vendita di opzioni put su Dax, alle prescritte marginazioni a garanzia dei clienti e nell’avere disposto la vendita di titoli appartenenti a clienti con accredito su conti non riconducigli al titolare del deposito conto titoli e trasferito ingiustificatamente titoli tra depositi intestati a conti diversi, e, quanto alla L., nell’avere dato corso, senza attività istruttoria e verifica documentale, all’ordine del G., di cui era la moglie, a cinque trasferimenti di titoli in favore del conto V./L., intestato allo zio G..L., che per tale motivo aveva proposto reclamo alla banca. Avverso tale decreto G.P. e L.P. proposero opposizione dinanzi alla Corte di appello di Milano, assumendo, tra l’altro, la nullità del decreto per violazione del diritto di difesa e difetto di prova documentale e comunque l’insussistenza delle violazioni contestate.

Con decreto dei 13 marzo 2005, il giudice adito, dopo avere riconosciuto la legittimazione attiva dei ricorrenti alla opposizione, respinse l’impugnativa, osservando che il procedimento amministrativo non aveva consumato alcuna violazione del diritto di difesa, che la questione della asserita mancanza di prova documentale concerneva il merito della fondatezza della pretesa sanzionatola e che le prove raccolte dimostravano la sussistenza degli addebiti. Per la cassazione di questa decisione, ricorrono, con atto notificato il 26 luglio 2005, G.P. e L.P., articolando sei motivi.. Resistono con distinti controricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Commissione Nazionale per la società e la Borsa, che propone anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, e la Banca Popolare di Milano.

 Motivi della decisione

 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento.

2. Va quindi esaminato per primo il ricorso incidentale della Consob, che pone una questione pregiudiziale, in grado, se accolta, di definire il giudizio. Con l’unico motivo di ricorso incidentale viene denunziata la violazione degli artt. 97 e 113 Cost., 81 e 100 cod. proc. civ., 6 e 22 legge n. 689 del 1981, 195 d.lgs. n. 58 del 1998, tonsurando la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei ricorrenti, nonostante che l’ingiunzione fosse stata emessa non nei loro confronti ma nei riguardi della Banca popolare di Milano, assumendo che la loro responsabilità in via di regresso nei confronti di quest’ultima è solo eventuale e comunque non giustifica il riconoscimento di un interesse e di una legittimazione ad agire in loro favore nei confronti dell’ingiunzione.

Il motivo è infondato.

Risolvendo le incertezze mostrate sul punto, la questione posta dalla difesa erariale risulta infatti definitivamente risolta dall’arresto delle Sezioni unite di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dall’art. 195, comma 9, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti del responsabile della violazione, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo e potendosi nel primo caso evitare uri contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti (Cass. S.U. n. 20929 del 2009).

3. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo, che denunzia violazione di legge ed in particolare dei diritto di difesa, censura la sentenza impugnata per non avere affermato che i ricorrenti non avevano avuto la possibilità di articolare compiutamente le loro difese atteso che gli unici atti del procedimento di cui avevano potuto prendere visione era stata la relazione dell’ufficio di vigilanza della Consob e la nota con la quale la Banca aveva inviato segnalazione delle irregolarità alla stessa Consob, infarcite di omissis e quindi incomplete. La decisione della Corte d’appello sul punto, secondo cui tale incompletezza non è causa di nullità dell’ingiunzione opposta, potendo al più riverberarsi sulla sufficienza degli elementi di prova posti a fondamento della pretesa sanzionato è errata, perché in discussione non è il fatto che le prove fossero o meno sufficienti ai fini della dimostrazione degli addebiti, quanto che i ricorrenti non sono stati posti in condizione di conoscere tutta la documentazione che ha portato l’Istituto di vigilanza a formulare la proposta ai Ministro di emettere la sanzione amministrativa.

Il motivo è infondato.

La natura impugnatoria del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa comporta che l’oggetto del relativo giudizio resti delimitato, da una palle, dai fatti addotti dai provvedimento opposto a motivo dell’irrogazione della sanzione, dall’altra, dai motivi della opposizione.

L’Amministrazione, infatti, non può addurre a sostegno della propria pretesa fatti diversi da quelli posti a base dell’ingiunzione, né il contravventore può addurre a sua difesa fatti nuovi che non abbia tempestivamente addotto nell’atto di opposizione; né, va aggiunto, il giudice può addurre a sostegno della decisione fatti diversi da quelli indicati dall’Amministrazione ovvero dall’opponente. Ne consegue che il diritto di difesa in giudizio del destinatario della sanzione appare circoscritto, quanto ai fondamenti dell’illecito, alla confutazione dei fatti indicati nell’atto di ingiunzione ovvero alla deduzione di altri fatti in grado di paralizzarne la validità ed efficacia. L’omessa indicazione nel provvedimento di atti o falli diversi non si riverbera pertanto sul diritto della parte di difendersi, ma soltanto sul giudizio circa l’adeguatezza delle ragioni poste a sostegno dell’ingiunzione e della loro dimostrazione fattuale. Correità appare pertanto la valutazione sul punto operata dai giudice territoriale, che ha ritenuto che tale eventuale omissione non integri causa di invalidità dell’atto, ma rimandi al giudizio di merito sulla fondatezza degli addebiti, escludendo per tale via alcuna lesione del diritto di difesa.

Il secondo motivo di ricorso denunzia carenza di motivazione, assumendo che il decreto impugnato non ha motivato il rigetto del motivo di impugnativa che deduceva la nullità dell’ingiunzione perché non fondata su prova scritta.

Il mezzo è infondato.

Il decreto della Corte di appello che decide sulle opposizioni alle sanzioni irrogate per violazione della legge in materia di intermediazione finanziaria è impugnabile, atteso il suo contenuto decisorio, in mancanza di una espressa previsione di impugnabilità per cassazione, esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ex art. Ili della Costituzione, mezzo col quale (prima della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, qui non applicabile) possono essere fatte valere violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale, quindi anche la totale carenza o la mera apparenza della motivazione, restando invece esclusa l’ammissibilità di ogni sindacato in ordine alla congruità ed alla adeguatezza della motivazione (Cass. n. 3157 del 2006; Cass. n. 6934 del 2004; Cass. n. 135971 del 1999). Tanto precisato, si osserva che sul punto sollevato dal motivo la Corte di appello ha motivato la propria statuizione di rigetto, osservando che nessuna norma di legge stabilisce, a pena di nullità, che l’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 debba fondarsi su prova scritta, essendo pienamente ammissibile, ad esempio, la prova per presunzioni, Ciò è sufficiente a respingere il motivo, mentre gli altri rilievi critici svolti dal ricorso, che investono non già l’esistenza, bensì la sufficienza e congruità della motivazione data dal giudice territoriale, non possono che considerarsi inammissibili, non essendo consentito in questa sede alcun sindacato in proposito.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e carenza assoluta di motivazione, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto il G. responsabile delle irregolarità consistite nella mancata macinazione e nella redazione manuale delle valorizzazioni consegnate ai clienti. Quanto al primo addebito, il ricorso sostiene che la motivazione della Corte di appello è del tutto insussistente ed apparente, per non avere considerato che la redazione manuale era necessaria in quanto l’operazione di marginazione non era contenuta nel programma di software a disposizione della Banca, di cui egli era solo un fruitore, aggiungendo che il giudicante si è inoltre basato su un dato falso, che cioè il G. avesse già in precedenza, nell’anno 2000, sperimentato già quel programma e, quindi, ne conoscesse le mancanze.

Quanto all’addebito relativo alle valorizzazioni personali dei titoli, la decisione è invece carente in, quanto non precisa se tali valorizzazioni erano errate, ma si limita ad affermare che esse non potevano essere fornite alla clientela, avendo una destinazione solo interna. Anche questo motivo è infondato.

La Corte di appello ha respinto le difese della parte sul punto affermando che le valorizzazioni operate dal G. costituivano violazione degli obblighi concernenti in rapporto con la clientela, in quanto esse “rappresentavano ai clienti, senza lasciare tracce informatiche negli archivi della banca, consistenze patrimoniali non in linea con le quotazioni di mercato” e che, in particolare, le obbligazioni “zero coupon” a lunga scadenza venivano valorizzate al valore nominale, nonostante che il prezzo di realizzo fosse notevolmente inferiore, e che il rischio relativo alle operazioni aperte non veniva adeguatamente evidenziato; con riguardo alla mancata marginazione, necessaria in caso di negoziazione di opzioni al fine di costituire un margine di garanzia, alla operazione, il giudicante ha invece rilevato che il comportamento del ricorrente integrava una violazione del generale dovere di diligenza prescritto dall’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che essa non consentiva di rilevare il rischio di tali operazioni aperte, aggiungendo che nessun rilievo a tal fine poteva esercitare la mancata inclusione della marginazione nella procedura informatica utilizzata, atteso che a tale mancanza, che l’interessato peraltro già conosceva per avere utilizzato il programma software già nei 2000, il G. avrebbe dovuto comunque ovviare adottando iniziative idonee. La censura di carenza di motivazione non può pertanto essere accolta. La censura di violazione di legge è invece inammissibile, non indicando il motivo né la norma di legge che sarebbe stata violata, né le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe incorsa in tale violazione.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e carenza assoluta di motivazione, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto il G. responsabile dell’irregolarità consistita nella violazione dell’obbligo di separazione patrimoniale. Ad avviso del ricorso il ragionamento svolto sul punto dal giudice territoriale non è per nulla chiaro e si traduce nel vizio di inesistenza della motivazione. La Corte di appello, infatti, a sostegno del proprio giudizio, afferma che il ricorrente non ha fornito prova della insussistenza degli indizi a suo carico, senza considerare che le operazioni contestate risultavano compiute sul conto corrente intestato a Pa.La., zio del ricorrente, che vi aveva prestato consenso.

Anche questo motivo è infondato.

Il decreto impugnato, dopo avere ricostruito in dettaglio le operazioni poste in essere dal ricorrente senza autorizzazione sui conti correnti dei clienti, osserva che tali operazioni avevano interessato conti correnti non intestati ma nella disponibilità del G. medesimo e che esse, nella loro materialità, non erano state contestate dall’opponente, che si era difeso sostenendo che si sarebbe trattato di operazioni di mero storno. Questa difesa non è però stata accolta, essendosi rilevato che le operazioni in questione avevano ad oggetto trasferimenti di titoli ed avevano prodotto effetti finanziari reali sui conti dei clienti interessati. Via quindi ritenuto fondato l’addebito, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova che tali operazioni erano state autorizzate dai clienti e poste in essere con il loro consenso.

Il vizio di nullità della pronuncia per insussistenza della motivazione non appare pertanto fondato.

Inammissibile è invece la censura di violazione di legge, che non appare sostenuta dalla specifica indicazione delle norma di legge violate né delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe incorsa in tale violazione. Con il quinto motivo il ricorso lamenta violazione di legge e carenza, assoluta di motivazione, censurando la decisione impugnata per avere ritento la L. responsabile della violazione di cui all’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 in relazione a cinque trasferimento di titoli conti intestati a persone diverse dai titolari, nonostante che la stessa fosse una. semplice impiegata part time e come tale si fosse limitata ad eseguire gli ordini di trasferimento. Si assume al riguardo che la motivazione di tale statuizione è solo apparente, avendo il giudice ritenuto la responsabilità della opponente sulla base della semplice presunzione di colpa, senza stabilire se essa fosse stata o meno partecipe dell’azione illegittima e senza valorizzare a tal fine che la L. aveva dato esecuzione solo alle operazioni in entrata dei titoli e non anche a quelle in uscita ed aveva utilizzato il suo codice identificativo. Il decreto impugnato, inoltre, non precisa perché l’interessata, considerata la natura esecutiva delle sue incombenze, avrebbe dovuto astenersi dal compiere le operazioni di cui si tratta.

Anche questo motivo è infondato.

La Corte di appello ha giustificato al propria conclusione in ordine alla partecipazione della L. alla violazione contestata osservando che la stessa interessata aveva riconosciuto di avere provveduto all’esecuzione delle operazioni di trasferimento e che tali operazioni erano state dalla stessa poste in essere senza che ella fosse stata assegnata a quella mansione dal responsabile dell’ufficio, tanto che la ricorrente, in quei due giorni, aveva sostanzialmente eseguito unicamente le operazioni disposte dal marito, aggiungendo che in materia di sanzioni amministrative l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 dichiara sufficiente, ai fini della ricorrenza dell’elemento psicologico, la mera coscienza e volontà della condotta, situazione questa chiaramente sussistente aita luce della considerazione che le operazioni erano state disposte da suo marito e riguardavano trasferimenti su conti intestati a familiari, sicché essa non poteva non rendersi conto dell’anomalia delle operazioni stesse.

Il vizio di nullità della pronuncia per insussistenza della motivazione non appare pertanto fondato, mentre va dichiarata inammissibile la censura di violazione di legge, che non appare sostenuta dalla specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe per tale motivo errata.

Il sesto ed ultimo motivo di ricorso denunzia carenza di motivazione e contraddittorietà della decisione impugnata per avere dichiarato inammissibile e quindi non esaminato le deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria di replica del 26 febbraio 2004, non avvedendosi il giudicante che in essa le parti non avevano formulato deduzioni nuove né richiesto nuove istanze di prova.

Il motivo è inammissibile.

La censura ha infatti un contenuto eccessivamente generico, non indicando in modo specifico le deduzioni ed argomentazioni difensive che sarebbero state trascurate dal giudicante. Né tale carenza può ritenersi superata dalla integrale riproduzione nel ricorso della memoria difensiva, atteso che il vizio di carenza di motivazione impone alla parte di specificare in modo preciso e compiuto i temi di confronto che si assumono trascurati dal giudice di merito, onere che non può ritenersi adeguatamente assolto mediante la riproduzione dell’intero atto difensivo, implicando l’esame della censura in questo caso un’attività di interpretazione e di specificazione delle argomentazioni della parte che non è consentito al giudice di legittimità.

Anche il ricorso principale va pertanto respinto.

4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti in via principale, tenuto conto del loro maggior grado di soccombenza, ad eccezione delle spese sostenute dalla Banca popolare di Milano che. atteso il ruolo da essa assunto nella vicenda, si dichiarano interamente compensate.

 P.Q.M.

 riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna G.P. e L.P. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 1.900, di cui Euro 200 per spese, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Consob; compensa invece le spese di giudizio tra i ricorrenti principali e la Banca popolare di Milano.

PARLAMENTO EUROPEO IN FAVORE DELLA MEDIAZIONE: INCENTIVARLA CONVIENE

Segnali forti in favore di politiche incentivanti per la mediazione potrebbero arrivare dall’Europarlamento, durante l’audizione organizzata per fare il punto sullo stato di attuazione della Direttiva europea in materia.
Presente anche Viviane Reding, Vice Presidente e Commissario alla Giustizia della Commissione di Bruxelles, il 23 maggio verranno presentati ufficialmente i risultati di uno studio, già annunciati sul sito dell’Europarlamento, sui vantaggi della mediazione. Partendo dalle risultanze del “Doing Business In” (il rapporto della Banca mondiale sull’efficienza della giustizia civile, nel quale l’Italia figura al 157 posto ), gli esperti incaricati dall’Ue hanno stimato che in Italia basterebbe un tasso di successo del 4% perché la mediazione produca risparmi di tempo, e del 28% per risparmi anche sui costi. In Belgio, ove la giustizia funziona meglio, queste percentuali “salgono”, rispettivamente, a 9% e 44%. Facendo la media dei dati europei, negli Stati membri un tasso di successo del 19% produrrebbe risparmi di tempo, e del 24% risparmi anche di costi. Con un tasso di successo della mediazione stimato intorno al 70% in
Europa, le conseguenze politiche sono scontate: la mediazione merita d’essere incentivata. Si parla non solo di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, come in Italia, ma anche di parziale restituzione del contributo unificato, come in Polonia, o di richiesta al giudice di motivare, nelle cause pendenti, il mancato invito alla mediazione, come in Bulgaria.

Separazione: il coniuge che convive può perdere casa e assegno (Cass. 9942/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 marzo – 5 maggio 2011; n. 9942

Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Fatto e diritto

 Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“A seguito della proposizione di giudizio di divorzio fra M.D. e L..F. il tribunale di Taranto pronunciava lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva e successivamente, con sentenza definitiva, affidava a entrambi i genitori le figlie minori, confermando la prevalente convivenza presso la madre già in atto e negando alla M. l’assegnazione della casa coniugale, essendosene allontanata perché convivente con un nuovo compagno e non, come da essa dedotto, per la sua sopraggiunta inabitabilità per la mancanza dei lavori di manutenzione da parte del coniuge, che ne era proprietario. Attribuiva alla M. un assegno di Euro 800,00 per il mantenimento delle figlie e rigettava la domanda di un assegno di divorzio, stante la convivenza “more uxorio” da essa intrapresa. Avverso la sentenza la M. proponeva appello, sia in relazione alla mancata assegnazione della casa coniugale, sia in relazione alla quantificazione dell’assegno per le minori, sia in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegno divorzile. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 7 novembre 2009, notificata il 4 dicembre 2009, rigettava il gravame. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte la M., con atto notificato alla controparte il 2 febbraio 2010, formulando due motivi. La parte intimata non ha controdedotto.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegnazione della casa coniugale, la violazione dell’art. 155 quater cod. civ., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto, nel rigettare la domanda di assegnazione, dell’interesse delle minori. Si deduce, ai sensi dell’art. 36 0 bis c.p.c., il contrasto con l’orientamento in proposito di questa Corte, menzionandosi la sentenza n. 26574 del 2007, nonché della Corte costituzionale, menzionandosi la sentenza n. 308 del 2008.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegno di divorzio, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, essendo esso motivato in relazione all’esaurimento del rapporto fra i due ex coniugi a seguito dell’instaurazione di una convivenza “more uxorio” e la nascita, a seguito di essa, di un figlio. Si deduce, ai sensi dell’art. 36 0 bis, il contrasto con l’orientamento di questa Corte in proposito, menzionandosi la sentenza n. 12557 del 2004.

Considerato che il primo motivo appare manifestamente infondato, non essendosi la sentenza impugnata posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte riguardo all’assegnazione della casa coniugale, avendo accertato in fatto che la ricorrente aveva da molti anni dal momento della domanda abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, cosicché non esistendo più una “casa coniugale” non era luogo a farsi assegnazione di essa.

Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per essere stata allegata, a suo sostegno, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 – che riguarda le modifiche delle condizioni di divorzio, non le condizioni per l’attribuzione dell’assegno di divorzio – e dei principi ^ stabiliti con una sentenza (n. 12557 del 2 004) che a sua volta non attiene al diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio, bensì alla perdita dello stesso a seguito del successivo inizio di una convivenza “more uxorio”, così inadeguatamente censurandosi la “ratio” della sentenza impugnata in mancanza di deduzioni circa l’esistenza, secondo la normativa dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 e la giurisprudenza in proposito, delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno in questione.

Visto l’art. 360 bis, nonché gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio per la dichiarazione di manifesta infondatezza”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la relazione e la proposta del relatore;

che nulla va statuito sulle spese.

 P.Q.M.

 La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Mediazione: voci allarmanti…

Nell’incontro con il Ministro, come abbiamo visto ieri, è stato deciso che, per quanto riguarda le materie in cui la mediazione è obbligatoria, sarà prevista l’assistenza obbligatoria dei legali. E’ chiaro che questo potrebbe essere un fatto positivo, sia per garantire adeguata assistenza alle parti, sia per eliminare una grande causa di scontento tra i legali; anche se è doveroso aggiungere che, per esempio, nelle mie esperienze di mediazione, non mi è mai capitato che una parte si presentasse senza il suo legale, come mi pare peraltro ovvio ed inevitabile.

Più allarmante è la voce secondo la quale ci potrebbe essere l’eliminazione dell’obbligatorietà per tutte le controversie superiori a 5.000 € il che, evidentemente, svuoterebbe di senso la riforma e sarebbe una grande occasione perduta, come giustamente dice anche il Sole 2 Ore nell’articolo che riportiamo di seguito. Speriamo bene.

Articolo del Sole 24 Ore

MEDIAZIONE: SARA’ OBBLIGATORIA L’ASSISTENZA LEGALE

Ad esito di una ampia ed approfondita discussione, terminata a notte fonda, su tutti i nodi più complessi dell’amministrazione della Giustizia civile e del ruolo dell’avvocatura, il ministro della Giustizia, i rappresentanti del CNF ed i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro, si è convenuto di introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria  e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente dello riduzione dell’arretrato civile,  con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.

La riunione ha segnato un risultato positivo che CNF ed Ordini hanno ottenuto, per la prima volta, dopo molti mesi di tensione, superando polemiche e pregiudizi.

“Oggi ricomincia un cammino comune per il bene della Giustizia in Italia  – ha affermato il Guardasigilli a termine della riunione – questo cammino comune -conclude Alfano- porterà grandi risultati ai cittadini nel segno della efficienza della Giustizia civile”.

Fonte: Il comunicato del Ministero

Fallimento: il coadiutore non va retribuito con le sue tariffe professionali (Cassazione 10143/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 gennaio – 9 maggio 2011, n. 10143

Presidente Oddo – Relatore Manna

Svolgimento del processo

Con decreto in data 7.2.2005 il giudice delegato al fallimento della Hemmond s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Perugia, liquidava in favore dello Studio associato di consulenza del lavoro A.A., S. e C.M., il compenso di Euro 12.406,68, per la cura di pratiche riferite al personale della società fallita, a fronte di una richiesta formulata per la maggior somma di Euro 52.131.58.

Reclamava, ai sensi dell’art.26 legge fall., l’anzi detto Studio, deducendo che tale liquidazione, immotivata e illegittima, non era assolutamente corrispondente al volume dell’attività svolta, concretizzatasi nella predisposizione di numerosi prospetti paga e nello svolgimento di altre, rilevanti incombenze, così come descritte in un’apposita relazione, datata 28.6.2004; che il compenso richiesto non era stato neppure quantificato nella misura massima prevista dalla tariffa professionale, ancorché quest’ultima fosse risalente nel tempo e non più adeguata al valore effettivo delle prestazioni; e che, pertanto, il compenso per l’opera prestata doveva essere liquidato nella misura richiesta, ovvero, in subordine, in diversa misura comunque superiore a quanto liquidato dal giudice delegato.

Con ordinanza del 10.5.2005 il Tribunale di Perugia premesso che il provvedimento reclamato aveva liquidato il compenso allo Studio associato quale “coadiutore”, rigettava il reclamo, osservando che il giudice delegato aveva ritenuto di dover applicare i minimi tariffari motivando tale sua determinazione sia per l’episodicità e la natura delle prestazioni, sia tenendo conto della natura del soggetto richiedente, e che tale liquidazione doveva ritenersi corretta e condivisibile; che l’estrema genericità dell’unico motivo di censura posto a sostegno del reclamo non autorizzava a procedere ad una disamina dettagliata delle singole voci così come esposte nella relazione riepilogativa del 28.6.2004; e che, in ogni caso, avuto riguardo alle varie attività per come esposte nella ridetta relazione, l’importo liquidato appariva congruo e pienamente remunerativo.

Per la cassazione di quest’ultimo provvedimento ricorre A.S., quale contitolare del prefato Studio professionale, con unico motivo, illustrato da memoria.

La parte intimata ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. con separata procura speciale autenticata da notaio, ma non ha proposto controricorso.

 Motivi della decisione

 1. – In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla curatela fallimentare intimata, in quanto non preceduta dalla notifica di controricorso (cfr., sull’inammissibilità del deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. nella fattispecie, consimile, in cui questa segua ad un controricorso tardivamente notificato, Cass. nn. 9396/06 e 9897/07). Conseguentemente, non può tenersene conto ai fini della decisione.

2. – Con unico motivo di censura, articolato in due punti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della tariffa professionale di cui al D.M. 15.7.1992 n.430 Ministero della Giustizia, e degli artt.2233 e 1375 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Premesso che non è stato mai contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della domanda di remunerazione, il ricorrente sostiene che non risponde al vero che la somma liquidata dal giudice delegato sia pari ai minimi tariffali, e che non è comprensibile come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione. Deduce, quindi, che i minimi tariffari, aventi carattere vincolante, ammontano per le prestazioni svolte a Euro 36.313,73, somma che non si discosta molto sia dall’importo liquidato dall’ordine professionale, sia dalla notula presentata dal ricorrente.

Quanto al profilo dell’insufficienza motivazionale, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Perugia non ha fornito la benché minima indicazione in ordine al criterio seguito nello stabilire che il compenso liquidato dal giudice delegato fosse appropriato all’attività svolta, nonostante il reclamante avesse descritto in maniera analitica e circostanziata ogni singola voce. Né è corretta l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale perugino, secondo cui l’unico motivo di reclamo sarebbe stato estremamente generico, atteso che altrettanto generico, e dunque non meglio censurabile, era il decreto emesso dal giudice delegato.

3. – Il motivo è infondato quanto alla prima e inammissibile relativamente alla seconda delle due articolazioni di cui consta.

3.1. – Premesso che è costante e indiscusso l’orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede in sede di reclamo ex art.26 legge fall., sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa, ha carattere decisorio (incidendo direttamente su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto a ulteriore impugnazione), e come tale è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 15941/07), si rileva che dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava che il giudice delegato, prima, e il Tribunale fallimentare, poi, hanno qualificato come attività di “coadiutore” quella svolta dallo Studio associato e oggetto della domanda di liquidazione.

Premessa tale qualificazione, non censurata – né del resto censurabile, sotto il profilo dei parametri di sufficienza e di logicità della motivazione, per le ragioni di cui al paragrafo 3.2 – deve ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il coadiutore, la cui figura è prevista dall’art.32, comma 2 della legge fall., integrando l’attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest’ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr. Cass. n. 1568/05).

Ciò in quanto il coadiutore svolge un’attività di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, lì dove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorché il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un’attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta.

3.1.1. – La circostanza che, nella specie, la quantificazione del compenso allo Studio Ansideri sia stata effettuata con applicazione – dunque erronea – della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, di cui al D.M. 15.7.1992 n. 4305 non rileva, tuttavia, ai fini del presente giudizio di legittimità, atteso che la relativa violazione avrebbe potuto incidere solo se ed in quanto dedotta con specifica allegazione di un’incidenza di tipo pregiudizievole, nel senso che la parte ricorrente avrebbe dovuto affermare, con idonee argomentazioni di sostegno, che nel caso particolare, applicando la tariffa giudiziale per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, l’esito della liquidazione sarebbe stato più favorevole.

3.2. – La censura relativa al vizio della motivazione svolta per giustificare la disposta applicazione del minimo tariffario, poi, non è ammissibile in ragione dei limiti interni del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost. in raccordo con l’art.360 n.5 c.p.c. nel testo ante D.Lgs. n.40/06, applicabile ratione temporis al caso in esame.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

Condominio: il disavanzo non costituisce credito dell’amministratore (Cass. 10153/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 9 maggio 2011, n. 10153

Presidente Triola – Relatore Manna

Svolgimento del processo

 Il condominio di via (OMISSIS), proponeva opposizione al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento in favore di T.A. della somma di L. 227.628.293. quale residuo corrispettivo per l’attività di amministratore del condomino stesso svolta da quest’ultimo tra il 1986 e il 1992.

A sostegno dell’opposizione deduceva che i rendiconti prodotti dal T., che recavano voci di debito del condominio verso quest’ultimo, non coincidevano con quelli approvati dall’assemblea; che non erano provati gli esborsi che il T. asseriva di aver anticipato per conto del condominio; che i lavori straordinari della palazzina A erano stati già pagati da ciascun condomino, e che la situazione debitoria verso l’Italgas lasciata dal T. aveva costretto i condomini al versamento di contributi straordinari. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna dell’amministratore al pagamento della somma di L. 60.000.000 già corrispostagli.

Il T. resisteva all’opposizione, facendo presente, fra l’altro, che nella prima riunione successiva alla cessazione del rapporto, l’assemblea condominiale aveva approvato il consuntivo della gestione predisposto dal successivo amministratore.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l’opposto a restituire la somma di L. 60,000.000 già percepita.

Tale pronuncia era ribaltata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 28.2.2007 condannava il condominio a versare al T. la somma di Euro 85.970,60.

La Corte capitolina riteneva che (oltre ad essere accertata, negli anni della gestione T., una generale morosità di vari condomini e resistenza di anticipazioni effettuate dal l’amministratore) emergeva dai rendiconti, prodotti da entrambe le parti e tra loro corrispondenti, l’inesattezza delle conclusioni cui era pervenuto in primo grado il c.t.u., il quale aveva ignorato anche la relazione di parte dello stesso condominio, che riconosceva in gran parte la sussistenza del credito reclamato. I riscontri dell’esistenza e dell’esattezza degli esborsi effettuati dal T. erano stati effettuati, osservava la Corte d’appello, dall’apposito comitato dei condomini nel giugno del 1992, che aveva concluso all’unanimità nel senso che tutti i documenti relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 trovavano riscontro (ad eccezione di una somma, di L. 4.248.300 relativa al consuntivo del 1989, erroneamente duplicata). Quindi, determinava nel dettaglio le somme spettanti all’amministratore, rilevando, tra l’altro, che quanto ai lavori straordinari della Palazzina D, il T. aveva domandato il pagamento del residuo importo di L. 9.876.295, somma che gli doveva essere interamente riconosciuta posto che lo stesso consulente di parte condominiale aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcun versamento da parte dei condomini in favore del T.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il condominio, con cinque motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.

 Motivi della decisione

 1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c..

Deduce al riguardo che i condomini hanno approvato consuntivi non contenenti indicazione alcuna a crediti personali del T. e che le delibere di approvazione richiamano rendiconti senza individuare neppure il saldo, sicché non è certo che le passività siano state effettivamente prese in considerazione dall’assemblea.

Precisa, quindi, che la Corte d’appello ha violato l’art. 1137, 1 comma c.c., laddove ha ritenuto vincolante per i condomini quanto non era stato oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea, ossia una presunta voce di “debito verso T.”, apoditticamente interpolata da quest’ultimo, dopo l’approvazione dei rendiconti, soltanto nelle copie prodotte, sicché, come era stato osservato dal Tribunale, non è certo che tale voce sia stata presa in considerazione dall’assemblea.

La Corte d’appello non ha considerato che la differenza tra i due rendiconti è stata esplicitamente ammessa dallo stesso T., anche se al fine di rendere più chiare le voci di spesa all’amministratore succeduto.

Quindi conclude il motivo con il seguente quesito ex art.366-bis c.p.c.: “Dica l’Ecc.ma Corte se ai sensi della norma dell’art. 1137, comma 1 c.c. possano ritenersi fonte di obbligazione per i condomini riuniti in Condominio anche le deliberazioni assembleari che non risultino specificamente approvate dall’assemblea per assenza del’argomento oggetto di deliberazione; e se dall’approvazione di un rendiconto condominiale recante un disavanzo discenda ex se il riconoscimento da parte dei condomini e la conseguente obbligazione di rimborso di eventuali anticipi di spesa in favore dell’amministratore che ha predisposto il rendiconto”.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697, comma 1 c.c..

Il T. ha fornito la prova di un fatto in realtà mai contestato, ossia che il condominio di via XXXXXXX abbia approvato il disavanzo dei rendiconti nel triennio in questione (1989-1991), ma non ha provato di aver anticipato di tasca propria le somme corrispondenti, non avendo prodotto nessun riscontro contabile utile a indicare un passaggio di denaro dal suo patrimonio a quello dei creditori del condominio.

Ciò posto, parte ricorrente formula il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte suprema se in base alla norma di cui all’art.2697, comma 1 c.c., in mancanza di ulteriori fonti di prova, un amministratore di condominio possa ritenersi sollevato dall’onere di allegare mezzi di prova del suo credito consistente nell’affermato pagamento di somme personalmente da lui anticipate in favore del condominio”.

3. – Con il terzo motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la voce di debito del condominio verso il T. sarebbe stata introdotta da quest’ultimo a posteriori nei rendiconti prodotti in giudizio, mentre quelli distribuiti ai condomini in vista dell’approvazione da parte dell’assemblea, non recherebbero tale voce, di guisa che, nell’approvare i rendiconti stessi, l’assemblea condominiale non avrebbe potuto neppure prendere in considerazione la sussistenza di un debito verso l’amministratore.

Al riguardo, osserva parte ricorrente, la Corte d’appello anziché cogliere la rilevanza di tale giudizio di fatto, si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado abbia errato nel considerare essenziale la mancata specifica approvazione della voce di debito verso il T.. E conclude, in sintesi, domandando se l’assenza nei rendiconti annuali compilati dall’amministratore, di riferimenti a crediti di quest’ultimo per sue anticipazioni in favore del condominio – circostanza accertata dal Tribunale e in sede di ctu. – sia rilevante ai fini di escludere la sussistenza del relativo, credito dell’amministratore stesso e al fine di procedere alla cassazione della sentenza impugnata, anche in ragione della sola insufficienza – clamorosa, perché dichiaratamente affidata ad una “intuizione” – con la quale la Corte d’appello ha capovolto le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale.

4. – Con il quarto motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare la propria adesione al primo motivo di gravame del T., nel quale si sostiene che il ctu. avrebbe erroneamente svolto la sua relazione sulla circostanza se fosse o non avvenuto il versamento delle quote da parte dei singoli condomini. L’equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado risiederebbe, pertanto, nel fatto che l’indagine tecnica ha avuto ad oggetto non quanto dedotto dall’appellante, ma l’effettiva esistenza del credito preteso, con il risultato che il ctu. non ha rinvenuto alcuna evidenza contabile, né dell’avvenuta anticipazione di somme, né della qualificazione contabile delle somme stesse che nel rendiconto il T. avrebbe dovuto esporre a proprio credito personale.

5. – Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione circa un ulteriore fatto controverso e decisivo, concernente i versamenti che il T. avrebbe eseguito in favore dei creditori del condominio, versamenti che mancano del tutto di riscontro, per cui, secondo parte ricorrente, resterebbe smentita l’affermazione che il predetto ex amministratore fosse solito provvedervi anticipando denaro proprio.

6. – Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame delle restanti, sostanzialmente succedanee, censure.

6.1. – Premesso che, come si ricava dalla sentenza impugnata, il nucleo della controversia risiede nello stabilire se l’assemblea condominiale abbia mai approvato i rendiconti recanti il debito verso il T., per somme che questi avrebbe anticipato per pagare i terzi creditori del condominio, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la validità dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità sia stata redatta dall’amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest’ultimo requisito – come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) – costituisce il presupposto indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l’onere di indicare specificamente le partite che intende contestare (v. Cass. nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81).

6.1.1. – Dunque, come la contestazione, così anche l’approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell’assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto. La conseguenza è che nell’ambito di un consuntivo che, come quello della gestione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente. E ciò per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che l’amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.

6.2. – Nella fattispecie, la conclusione cui è pervenuto il giudice d’appello si basa sul coordinamento di due fatti – l’approvazione di consuntivi recanti un disavanzo contabile e la non infrequente morosità di alcuni condomini – la cui interazione non costituisce l’equipollente di un riconoscimento del debito, per la totale aspecificità del suo oggetto.

6.2.1. – Né può sopperirvi il riscontro contabile effettuato da un apposito comitato di condomini, ulteriore elemento valorizzato dalla Corte capitolina, poiché dalla sentenza impugnata non risulta che tale organismo avesse, in virtù di previsione regolamentare, un potere di rappresentanza dell’assemblea. unico organo deputato a formare la volontà del condominio.

7. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “in materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso”.

8. – Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.