Danno causato dall’intelligenza artificiale: dal 30 settembre sarà più facile ottenere il risarcimento?

Il nuovo d.lgs. 160/2026 cambia le regole della prova nelle cause per danni da intelligenza artificiale: il giudice potrà ordinare l’esibizione dei log, il nesso causale potrà essere presunto e, in alcuni casi, sarà possibile agire direttamente contro l’assicurazione

Un sistema di intelligenza artificiale seleziona automaticamente i candidati per un posto di lavoro e discrimina qualcuno. Un software utilizzato da una banca attribuisce erroneamente un profilo di rischio e determina il rifiuto di un finanziamento. Un sistema impiegato da un’impresa produce un’informazione sbagliata che provoca un danno economico. Oppure un algoritmo utilizzato professionalmente prende parte a una decisione che danneggia una persona. Il problema, fino a oggi, era anche molto pratico: come fa il danneggiato a dimostrare che cosa è realmente accaduto dentro un sistema che non controlla e del quale non possiede né i dati né la documentazione tecnica?

Dal 30 settembre 2026 la risposta cambia in maniera significativa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce, tra l’altro, specifici strumenti processuali per le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA. Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre. (Gazzetta Ufficiale)

La novità non consiste nell’introduzione di una responsabilità automatica di chi utilizza l’intelligenza artificiale. Sarebbe una lettura sbagliata. Il legislatore interviene soprattutto su uno dei problemi più difficili di queste controversie: la prova.

Il problema dell’“algoritmo che sa tutto e non dice niente”

Immaginiamo un consumatore che sostenga di aver subito un danno a causa di una decisione presa con l’ausilio di un sistema di IA. Il risultato finale è visibile: la domanda viene respinta, il contratto non viene concluso, un servizio viene negato oppure viene presa una decisione sfavorevole. Quello che spesso non è visibile è tutto ciò che è avvenuto prima: quali dati sono stati utilizzati, come ha funzionato il sistema, quali parametri sono stati applicati, quale intervento umano vi sia stato e quali controlli fossero previsti.

Quasi tutte queste informazioni sono normalmente nella disponibilità dell’impresa, del fornitore o del soggetto che utilizza la tecnologia, non della persona che lamenta il danno. È una evidente asimmetria informativa e il nuovo decreto prova a correggerla.

L’art. 17 stabilisce che, nelle azioni risarcitorie per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, il giudice possa ordinare all’altra parte, o anche al terzo che li possieda, di esibire gli elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema, purché chi chiede l’esibizione presenti fatti ed elementi capaci di rendere verosimile la propria domanda, compreso il collegamento tra l’output dell’IA e il danno lamentato. (Leggi Edilizia.com)

Cosa potrà essere chiesto di esibire?

Il decreto è molto concreto. Tra i documenti e le informazioni che potranno essere acquisiti figurano i registri del sistema, i cosiddetti log, la documentazione relativa alla gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sui parametri e sulle modalità della sorveglianza umana. (Leggi Edilizia.com)

Questo passaggio, a mio avviso, è uno dei più importanti dell’intera riforma. Nei futuri contenziosi non sarà sufficiente dire: “Il software funzionava correttamente”. Potrebbe essere necessario dimostrarlo attraverso i dati che documentano concretamente il funzionamento del sistema.

Naturalmente il giudice non potrà ordinare indiscriminatamente la consegna di qualsiasi informazione. La richiesta deve essere necessaria e proporzionata e il decreto impone di tutelare i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. Non viene quindi meno la protezione del know-how aziendale: si cerca piuttosto un equilibrio tra il diritto alla prova e la riservatezza delle informazioni tecniche. (Leggi Edilizia.com)

E se l’impresa non consegna i documenti?

Qui la disciplina diventa particolarmente incisiva.

Se la parte non esegue senza giustificato motivo l’ordine di esibizione, anche soltanto in parte, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ma quando l’inadempimento riguarda proprio la documentazione espressamente indicata dalla legge — log, gestione dei rischi, documentazione tecnica e sorveglianza umana — il giudice, dopo aver valutato gli altri elementi disponibili, può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato. (Leggi Edilizia.com)

Per un’impresa è una conseguenza da non sottovalutare. Non conservare correttamente la documentazione sul funzionamento di un sistema di IA potrebbe quindi diventare un problema non soltanto organizzativo o regolatorio, ma direttamente processuale.

Se a non adempiere all’ordine è invece un terzo, il decreto prevede una sanzione pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. (Leggi Edilizia.com)

La novità più forte: il nesso causale può essere presunto

Chi chiede un risarcimento deve normalmente dimostrare non soltanto il danno, ma anche che quel danno sia stato causato dalla condotta del soggetto convenuto. Nelle vicende che coinvolgono sistemi complessi di intelligenza artificiale questa prova può diventare estremamente difficile.

L’art. 18 introduce allora una presunzione importante: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. (Leggi Edilizia.com)

La precisazione è fondamentale. Non significa che in qualunque controversia nella quale compaia un algoritmo il nesso causale sia automaticamente presunto. La regola opera quando il danno deriva dalla violazione di uno degli obblighi previsti dal Regolamento europeo.

Sarà quindi necessario individuare prima quale obbligo sia stato violato e dimostrare che quella violazione sia effettivamente rilevante rispetto al danno contestato. Solo allora opererà l’inversione prevista dalla norma, lasciando alla controparte la possibilità di fornire prova contraria.

“Il mio sistema era certificato”: potrebbe non bastare

Un altro passaggio merita attenzione. L’art. 19 stabilisce espressamente che la conformità del sistema agli obblighi previsti dal Regolamento europeo, anche quando sia certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. (Leggi Edilizia.com)

È una regola ragionevole. Una certificazione dimostra il rispetto di determinati requisiti, ma non può trasformarsi automaticamente in una immunità civile rispetto a qualsiasi danno concreto.

Il principio ricorda, sotto certi aspetti, quello che già conosciamo in altri settori: rispettare uno standard costituisce certamente un elemento importante, ma il giudice deve comunque verificare ciò che è realmente accaduto nel caso specifico.

Si potrà agire direttamente contro l’assicurazione

Il decreto introduce anche un meccanismo particolarmente interessante sul piano pratico. Chi intende promuovere un’azione per danni da IA può chiedere preventivamente al soggetto ritenuto responsabile se disponga di una polizza di responsabilità civile relativa a quel danno.

Il destinatario della richiesta deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la compagnia assicuratrice. In caso di mancata o incompleta risposta, il giudice potrà tenerne conto sul piano probatorio. Soprattutto, il nuovo art. 20 attribuisce al danneggiato azione diretta contro l’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale previsto dal contratto. (Leggi Edilizia.com)

Anche questa è una novità destinata ad avere conseguenze concrete. La solvibilità del responsabile diventa meno centrale quando esiste una copertura assicurativa direttamente azionabile dal danneggiato.

Naturalmente l’assicurazione può opporre le eccezioni derivanti dal contratto anteriori al sinistro e conserva, nei casi previsti, il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. (Leggi Edilizia.com)

Un esempio pratico

Immaginiamo che un’impresa utilizzi un sistema di IA per valutare automaticamente determinate richieste dei clienti e che un errore produca un danno economico significativo.

Il cliente vede soltanto il risultato finale. Non sa quali dati siano stati utilizzati, quale versione del sistema fosse operativa, se vi siano stati errori, se fosse prevista una verifica umana o se qualcuno abbia modificato successivamente l’output.

Con la nuova disciplina, se riesce a fornire elementi sufficienti a rendere plausibile che il danno sia collegato al funzionamento del sistema, potrà chiedere al giudice di acquisire proprio queste informazioni.

Se poi emerge che è stato violato uno degli obblighi imposti dall’AI Act e che da quella violazione deriva il danno, il collegamento causale sarà presunto fino a prova contraria.

Non significa che il cliente abbia automaticamente vinto la causa. Significa però che non dovrà più affrontare da solo la quasi impossibile impresa di dimostrare dall’esterno ciò che è avvenuto all’interno di un sistema tecnologico controllato esclusivamente dalla controparte.

Il decreto riguarda soltanto le grandi piattaforme tecnologiche?

No, ed è forse uno degli equivoci più pericolosi.

Le nuove regole processuali dell’art. 17 riguardano le azioni, contrattuali o extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Non sono quindi pensate soltanto per i grandi produttori internazionali di software. Possono interessare anche imprese che utilizzano professionalmente sistemi di IA nei propri processi decisionali o nei rapporti con clienti e utenti. (Leggi Edilizia.com)

Naturalmente gli obblighi concretamente applicabili dipenderanno dal tipo di sistema, dal ruolo ricoperto dal soggetto e dalle disposizioni dell’AI Act. Ma è un errore pensare che “noi usiamo soltanto software comprato da altri” sia sufficiente per escludere qualsiasi problema.

La questione sarà sempre: chi ha fatto cosa, con quale sistema e in violazione di quale obbligo?

Cosa dovrebbero fare adesso le imprese

Non credo serva reagire alla nuova normativa con il panico né con centinaia di pagine di procedure inutili. Serve però sapere quali sistemi di intelligenza artificiale vengono effettivamente utilizzati, per quali finalità e con quali conseguenze sulle persone.

Diventa soprattutto importante conservare la documentazione relativa al loro funzionamento, alle versioni utilizzate, agli eventuali controlli umani, agli incidenti e alle decisioni adottate. Se tra alcuni anni nasce una causa, sarà difficile ricostruire a posteriori ciò che un sistema faceva oggi se nessuno ne ha conservato traccia.

Le imprese dovrebbero inoltre verificare le proprie coperture assicurative. Il nuovo diritto di azione diretta del danneggiato rende ancora più importante comprendere se e in quale misura la polizza di responsabilità civile copra effettivamente danni connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. (Leggi Edilizia.com)

E il decreto contiene anche novità penali

Il d.lgs. n. 160/2026 non riguarda soltanto la responsabilità civile. Introduce e coordina anche disposizioni penali e modifica il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 25-vicies relativo a reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Tra questi rientrano il nuovo art. 437-bis c.p., relativo a determinate omissioni e alterazioni riguardanti sistemi di IA ad alto rischio, e il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale previsto dall’art. 612-quater c.p. (Cosimo.dev)

È però un capitolo diverso e merita un approfondimento autonomo. Per chi si occupa di responsabilità civile, la novità più immediata resta il nuovo sistema della prova.

Attenzione: non nasce una responsabilità automatica per l’intelligenza artificiale

È probabilmente la precisazione più importante.

Dal 30 settembre non sarà sufficiente dire: “Mi ha danneggiato un algoritmo, quindi devo essere risarcito”.

Il danneggiato dovrà comunque allegare fatti concreti, individuare il danno e costruire una domanda sufficientemente plausibile. L’ordine di esibizione non è uno strumento esplorativo senza limiti: il giudice deve verificare pertinenza, necessità e proporzionalità e proteggere le informazioni riservate. Anche la presunzione del nesso causale opera soltanto nelle condizioni espressamente previste dalla legge. (Leggi Edilizia.com)

La riforma cerca quindi di riequilibrare la posizione delle parti senza trasformare chi sviluppa o utilizza sistemi di IA in un assicuratore universale di qualsiasi risultato negativo.

In conclusione

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato appena due giorni fa e destinato a entrare in vigore il 30 settembre, segna un passaggio importante nella responsabilità civile legata all’intelligenza artificiale. (Gazzetta Ufficiale)

La vera novità non è una nuova definizione astratta di responsabilità. È molto più concreta: chi lamenta un danno potrà accedere più facilmente alle prove che normalmente sono esclusivamente nelle mani di chi controlla il sistema; in presenza della violazione degli obblighi dell’AI Act il nesso causale potrà essere presunto; la certificazione di conformità non basterà da sola a escludere la responsabilità e, se esiste una polizza, il danneggiato potrà agire direttamente contro l’assicuratore.

In un settore nel quale spesso il principale ostacolo non è sapere che un danno si è verificato, ma riuscire a capire perché si è verificato, il cambiamento è tutt’altro che marginale.

E c’è una conseguenza pratica anche per chi utilizza professionalmente sistemi di intelligenza artificiale: in futuro non sarà importante soltanto poter dire di aver rispettato le regole. Sarà importante essere in grado di dimostrarlo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: intelligenza artificiale, AI Act, responsabilità civile, danni da intelligenza artificiale, risarcimento danni, prova, algoritmi, imprese, assicurazione, d.lgs. 160/2026, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Ho contratto un’infezione in ospedale: chi deve provare che sono state rispettate le misure di prevenzione?

Cassazione n. 24916/2026: la responsabilità della struttura sanitaria non è automatica, ma l’ospedale deve dimostrare concretamente di avere adottato e applicato le misure necessarie a prevenire le infezioni

Un paziente viene ricoverato in ospedale, viene sottoposto a un intervento e durante o dopo la degenza sviluppa un’infezione che prima non aveva. Se l’infezione provoca un aggravamento delle condizioni di salute o addirittura contribuisce al decesso, chi deve dimostrare che cosa è accaduto? Basta all’ospedale affermare che normalmente vengono rispettati i protocolli di sanificazione oppure deve fornire una prova concreta delle misure applicate nel singolo caso? La Corte di cassazione è tornata sul problema con l’ordinanza della Terza Sezione civile n. 24916 del 1° settembre 2026, ribadendo un principio di grande rilievo: la responsabilità della struttura per un’infezione ospedaliera non è oggettiva, ma, una volta accertato il necessario collegamento causale con la degenza o il trattamento sanitario, spetta alla struttura dimostrare di avere realmente adottato e applicato le misure di prevenzione richieste.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda riguardava un paziente anziano ricoverato a seguito di una frattura del femore. Dopo l’intervento chirurgico era stato dimesso, ma pochi giorni più tardi aveva dovuto essere nuovamente ricoverato nello stesso ospedale. Gli era stata diagnosticata un’infezione da Serratia marcescens multiresistente e il quadro clinico era successivamente evoluto fino al decesso per sepsi. I familiari avevano agito per ottenere il risarcimento, sostenendo sia la natura nosocomiale dell’infezione sia l’inadeguatezza delle misure di prevenzione e delle dimissioni.

Nel corso del giudizio il consulente tecnico aveva evidenziato che l’azienda sanitaria non aveva fornito una prova positiva dell’effettiva adozione delle procedure di sanificazione, asepsi e prevenzione richieste dalle norme e dalle linee guida. La Corte d’appello aveva tuttavia escluso la responsabilità, valorizzando, tra l’altro, un certificato relativo alla pulizia e sanificazione del posto letto e ritenendo non sufficientemente dimostrata l’origine ospedaliera dell’infezione. La Cassazione ha cassato la decisione, ritenendo che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi sull’onere della prova e sul nesso causale.

L’ospedale risponde automaticamente se compare un’infezione?

No. È il primo punto che deve essere chiarito, perché parlare di infezione ospedaliera non significa affermare che ogni infezione contratta durante una degenza comporti automaticamente responsabilità della struttura. La Cassazione lo aveva già precisato con la sentenza n. 6386 del 2023: la responsabilità per infezioni nosocomiali non ha natura oggettiva. Il paziente deve dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni medico-legali, il collegamento tra l’infezione e l’ambiente o il trattamento sanitario. A tal fine possono assumere rilievo il momento di insorgenza dell’infezione, la sua sede, il tipo di microrganismo e gli altri elementi clinici che consentano di stabilire se sia ragionevole attribuirne l’origine alla degenza.

Una volta raggiunta questa prova, però, il problema si sposta sulla struttura sanitaria. È a quest’ultima che compete dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte e di avere concretamente applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. Non è quindi sufficiente affermare genericamente che l’ospedale dispone di procedure interne o che viene normalmente effettuata la sanificazione.

Che cosa deve dimostrare concretamente la struttura sanitaria?

La Cassazione ha già indicato in modo molto dettagliato quali elementi possono essere rilevanti nella prova liberatoria della struttura. Non basta produrre un protocollo astratto: devono emergere le modalità di disinfezione e sterilizzazione degli ambienti e dei materiali, la gestione della biancheria e dei rifiuti, la preparazione e l’impiego dei disinfettanti, il controllo della qualità dell’aria, i sistemi di sorveglianza microbiologica, le procedure relative al personale e, soprattutto, la concreta esecuzione delle attività di prevenzione nel periodo interessato.

La differenza è importante. Un ospedale può avere protocolli perfettamente redatti e, tuttavia, non averli applicati correttamente nel singolo reparto o nei giorni della degenza del paziente. È quindi necessario distinguere l’esistenza teorica delle procedure dalla prova della loro effettiva attuazione. Proprio questo è uno dei punti sui quali la Cassazione n. 24916/2026 censura la decisione della Corte d’appello: il richiamo a un certificato di pulizia del posto letto non poteva, da solo, esaurire l’onere probatorio gravante sull’azienda sanitaria.

Se il paziente era già gravemente malato cambia qualcosa?

L’ordinanza contiene un altro principio particolarmente importante. Nel caso esaminato, il paziente presentava già una situazione clinica grave e la struttura aveva sostenuto, in sostanza, che il decesso sarebbe comunque intervenuto a causa delle patologie preesistenti. La Cassazione respinge una lettura troppo semplicistica di questo argomento.

Il fatto che una persona abbia una prognosi infausta non significa che sia giuridicamente irrilevante un comportamento sanitario che ne abbia anticipato la morte. La Corte afferma che il tempo rappresenta una componente essenziale del bene vita: se una condotta imputabile alla struttura incide su una patologia già esistente e anticipa il decesso, può assumere comunque rilevanza causale.

In altri termini, non è sufficiente dire che “il paziente sarebbe comunque morto”. Bisogna stabilire se l’evento imputabile alla struttura abbia abbreviato la durata della vita e, se sì, in quale misura tale anticipazione sia causalmente collegata alla condotta contestata. È una questione che richiede normalmente un’attenta valutazione medico-legale.

E se l’infezione compare dopo le dimissioni?

Il fatto che i sintomi diventino evidenti dopo l’uscita dall’ospedale non esclude automaticamente l’origine nosocomiale. Alcune infezioni possono manifestarsi clinicamente soltanto dopo un determinato periodo di incubazione. La Cassazione ha da tempo indicato, tra gli elementi da valutare, proprio il criterio temporale, insieme a quello topografico e clinico. Occorre quindi ricostruire quando siano comparsi i primi segni dell’infezione, quale microrganismo sia stato individuato, quali procedure siano state eseguite durante il ricovero e se il quadro complessivo sia compatibile con una contaminazione avvenuta in ambiente sanitario.

Non esiste dunque una regola secondo cui “fuori dall’ospedale l’infezione non è più responsabilità dell’ospedale”. Allo stesso modo, però, il semplice fatto che l’infezione compaia pochi giorni dopo una dimissione non basta da solo a dimostrarne l’origine: serve una valutazione causale fondata su elementi concreti.

Il ruolo della consulenza tecnica

Nelle controversie di questo tipo la consulenza tecnica medico-legale assume inevitabilmente un ruolo centrale. Non deve però trasformarsi in un mezzo per sostituire totalmente l’onere probatorio delle parti. Il consulente deve esaminare la documentazione clinica, il momento di insorgenza dell’infezione, le caratteristiche del microrganismo, i trattamenti praticati e la documentazione relativa alle misure di prevenzione adottate dalla struttura.

La Cassazione aveva già chiarito nel 2023 che, in materia di infezioni nosocomiali, al CTU può essere richiesto di verificare anche l’esistenza e l’adeguatezza delle direttive generali di prevenzione e il loro effettivo rispetto. La nuova ordinanza conferma quanto sia importante che il giudice confronti seriamente le conclusioni tecniche con la documentazione prodotta dalla struttura, senza accontentarsi di affermazioni generiche.

La responsabilità della struttura è diversa da quella del singolo medico?

Sì. La legge n. 24/2017 distingue la responsabilità della struttura da quella del singolo esercente la professione sanitaria. L’art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte degli esercenti di cui si avvale nell’adempimento della propria obbligazione.

Nel caso delle infezioni correlate all’assistenza, la responsabilità può inoltre riguardare aspetti organizzativi che vanno ben oltre il comportamento di un singolo medico: sanificazione degli ambienti, organizzazione dei reparti, sorveglianza microbiologica, gestione dei dispositivi, protocolli di sterilizzazione e controllo del rischio infettivo. La legge stessa considera la sicurezza delle cure parte costitutiva del diritto alla salute e collega tale sicurezza alle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario.

Un esempio pratico

Un paziente entra in ospedale senza segni di infezione, viene operato e alcuni giorni dopo sviluppa un’infezione da un microrganismo tipicamente associato all’ambiente sanitario. La consulenza medico-legale ritiene, sulla base del momento di insorgenza e delle caratteristiche cliniche, altamente probabile che il contagio sia avvenuto durante la degenza.

A questo punto non basta alla struttura produrre un manuale interno nel quale è scritto che le stanze devono essere sanificate e gli strumenti sterilizzati. Dovrà dimostrare che quelle procedure erano effettivamente attive e che, nel periodo e nel reparto interessati, erano state concretamente rispettate. Se tale prova manca, la struttura può rispondere dei danni derivanti dall’infezione.

Diverso sarebbe il caso in cui l’ospedale dimostrasse in modo puntuale l’adozione e l’applicazione delle misure di prevenzione e dagli accertamenti emergesse un’origine dell’infezione non riconducibile alla degenza. È proprio per questo che la Cassazione esclude una responsabilità automatica.

Cosa dovrebbe fare chi sospetta un’infezione ospedaliera?

La prima cosa da fare è acquisire la documentazione sanitaria completa, non soltanto la lettera di dimissione. Cartelle cliniche, esami microbiologici, referti, terapie, tempi di comparsa dei sintomi e documentazione dei successivi ricoveri possono essere essenziali per ricostruire l’origine dell’infezione. È poi normalmente necessaria una valutazione medico-legale preliminare, perché senza un fondamento tecnico sul nesso causale una richiesta risarcitoria rischia di essere costruita male fin dall’inizio.

Dal lato della struttura sanitaria, invece, la nuova decisione conferma l’importanza di conservare e produrre documentazione specifica sulle misure effettivamente adottate. Protocolli generali e formule standard non sono necessariamente sufficienti se non consentono di verificare ciò che è stato concretamente fatto.

In conclusione

Con l’ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026 la Cassazione ribadisce un equilibrio preciso: l’infezione contratta in ospedale non determina automaticamente la responsabilità della struttura, ma l’ospedale non può liberarsi limitandosi a richiamare genericamente l’esistenza di protocolli di prevenzione. Il paziente deve dimostrare il nesso causale tra l’infezione e la degenza o il trattamento sanitario; una volta raggiunta tale prova, spetta alla struttura dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e di avere concretamente applicato i protocolli nel caso specifico.

La decisione contiene inoltre un principio di grande rilievo umano oltre che giuridico: anche quando un paziente presenti già una prognosi molto grave, l’eventuale anticipazione della morte provocata da una condotta imputabile alla struttura non è irrilevante. Il tempo di vita conserva un valore autonomo e la sua abbreviazione può assumere rilevanza causale e risarcitoria.

Il vero problema, quindi, non è stabilire astrattamente se un’infezione “sia colpa dell’ospedale”. Bisogna ricostruire con precisione quando sia insorta, quale origine sia più probabile, quali misure di prevenzione fossero necessarie e quali siano state effettivamente adottate. È su questa prova concreta che si gioca la responsabilità.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho vinto la causa: posso farmi rimborsare anche il costo del mio consulente tecnico?

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto: il compenso del CTP nominato nel processo rientra nelle spese di lite e può essere liquidato anche se non è stato ancora pagato

In molte cause civili l’avvocato, da solo, non basta. In una controversia per infiltrazioni può essere necessario un ingegnere; in una causa di responsabilità sanitaria un medico legale; in una divisione immobiliare un tecnico che assista la parte durante le operazioni peritali. Il consulente tecnico di parte può quindi rappresentare una voce di costo importante. Se la causa viene vinta, però, nasce una domanda molto concreta: anche il compenso del CTP può essere posto a carico della controparte soccombente? E, soprattutto, per ottenerne il rimborso bisogna dimostrare di averlo già materialmente pagato?

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dato una risposta netta con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026. La decisione risolve un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità e stabilisce che il compenso del consulente tecnico di parte nominato durante il processo costituisce una vera e propria spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. La relativa liquidazione non richiede la prova dell’avvenuto pagamento: è sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerare il professionista.

Il caso deciso dalle Sezioni Unite

La vicenda riguardava alcuni proprietari di fondi agricoli in Sicilia che avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle ripetute esondazioni di un torrente. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione, pur attribuendo ai danneggiati un concorso di colpa. In appello, tra le altre questioni, i proprietari avevano chiesto anche la rifusione delle spese sostenute per l’assistenza dei propri consulenti tecnici. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva però respinto questa richiesta perché gli interessati non avevano dimostrato di aver materialmente pagato il professionista.

Proprio questo punto è arrivato davanti alle Sezioni Unite con l’undicesimo motivo di ricorso. La Corte ha rilevato l’esistenza di due orientamenti contrapposti: secondo il primo, il rimborso del CTP presupponeva la prova dell’effettivo esborso; secondo il secondo, era sufficiente dimostrare che la parte vittoriosa avesse assunto l’obbligo di remunerare il consulente. Le Sezioni Unite hanno espressamente dichiarato di non voler dare seguito al primo orientamento e di condividere invece il secondo.

Il compenso del CTP è una spesa processuale

Il principio dal quale parte la Cassazione è semplice ma decisivo: le somme che una parte ha sostenuto, o dovrà sostenere, per remunerare il proprio consulente tecnico nominato durante il processo rientrano tra le spese processuali dell’art. 91 c.p.c., esattamente come le spese sostenute per il difensore.

La conseguenza è importante perché, trattandosi di spese processuali, il giudice deve regolarle secondo le normali regole sulla soccombenza. Non siamo, quindi, di fronte a un autonomo danno che la parte debba necessariamente chiedere con una specifica domanda risarcitoria: il compenso del CTP fa parte delle spese della causa.

Devo dimostrare di avere già pagato il consulente?

No. È il punto sul quale le Sezioni Unite prendono posizione in modo più netto.

Secondo la Corte, ciò che conta è che la parte vittoriosa abbia assunto l’obbligazione nei confronti del professionista, anche se il pagamento non è ancora avvenuto al momento della sentenza. L’assunzione di quell’obbligazione è normalmente implicita nel conferimento dell’incarico, perché il mandato si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c. e, nel contratto di prestazione d’opera professionale, la preventiva determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale: in mancanza di accordo, esso può essere determinato anche dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.

Le Sezioni Unite utilizzano un argomento particolarmente efficace: nessuno pretenderebbe che una parte, per ottenere dalla controparte il rimborso degli onorari del proprio avvocato, debba prima dimostrare di averli già integralmente pagati. Non esiste una ragione per trattare diversamente il consulente tecnico di parte.

Il giudice può liquidare il CTP anche se non lo chiedo?

Sì. Ed è un altro passaggio molto rilevante dell’ordinanza.

Poiché il compenso del consulente tecnico nominato nel processo costituisce una spesa processuale, deve essere liquidato d’ufficio. Le Sezioni Unite precisano che ciò vale anche in assenza di una specifica domanda della parte e persino in assenza della nota spese.

Questo non significa naturalmente che sia inutile documentare l’incarico e il costo. Significa soltanto che la natura processuale della voce impedisce di subordinare il diritto alla rifusione a una specifica domanda risarcitoria o alla dimostrazione del pagamento già eseguito.

Se conosco l’importo del compenso, cosa deve liquidare il giudice?

Se la parte documenta il costo dovuto al proprio consulente, l’importo può essere compreso nella rifusione delle spese, salvo che il giudice lo ritenga superfluo o eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c. Le Sezioni Unite confermano quindi che rimane un controllo giudiziale sulla congruità della spesa: la decisione non trasforma qualsiasi importo indicato dal professionista in una somma automaticamente dovuta dalla controparte.

Se invece il costo non è documentato, il giudice può comunque procedere alla liquidazione d’ufficio, applicando le tariffe professionali eventualmente esistenti oppure, in via analogica, quelle previste dal d.m. 30 maggio 2002 per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio.

È quindi opportuno distinguere due questioni: la mancanza della prova del pagamento non impedisce il rimborso; la documentazione dell’ammontare, invece, può essere importante per consentire al giudice di liquidare proprio quella determinata somma.

Attenzione: il discorso cambia per la perizia fatta prima della causa

Le Sezioni Unite dedicano una parte specifica dell’ordinanza alla consulenza stragiudiziale e stabiliscono una distinzione molto importante.

Se il tecnico viene incaricato prima del processo per predisporre una perizia, valutare un danno, individuare le cause di un problema o consentire alla parte di decidere se e come agire, il relativo compenso non costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. È invece, se ne ricorrono i presupposti, un danno emergente.

La differenza è tutt’altro che teorica: la spesa stragiudiziale non può essere liquidata d’ufficio. Occorre una domanda della parte e occorre provare il danno.

Se la perizia stragiudiziale l’ho già pagata, devo dimostrarlo?

Sì. Le Sezioni Unite distinguono chiaramente l’ipotesi in cui la parte affermi di avere già sostenuto la spesa.

Se il danneggiato chiede il risarcimento di una somma che dichiara di avere già pagato al proprio consulente nella fase stragiudiziale, deve provarne l’effettivo pagamento e l’entità. Se sostiene di avere sostenuto quella spesa ma non ne dimostra l’ammontare, il risarcimento non può essere riconosciuto.

È quindi importante conservare incarico, fattura, bonifico o altra documentazione idonea a dimostrare non soltanto che la consulenza sia stata eseguita, ma anche quale costo sia stato effettivamente sostenuto.

E se non ho ancora pagato il consulente stragiudiziale?

Qui la decisione delle Sezioni Unite introduce una precisazione particolarmente interessante.

La Corte afferma che non si può pretendere dal danneggiato la prova di un pagamento che non è ancora avvenuto. Il danno patrimoniale, infatti, non è costituito soltanto dalla perdita di denaro già materialmente sostenuta: può consistere anche nell’insorgenza di un debito nel patrimonio della persona danneggiata. La sola nascita di un’obbligazione causata dal fatto illecito o dall’inadempimento altrui può quindi costituire un danno risarcibile.

Se, dunque, la parte non ha ancora pagato il proprio consulente stragiudiziale, può chiedere comunque il risarcimento dimostrando di aver contratto la relativa obbligazione oppure la necessità o l’utilità della spesa che dovrà sostenere in futuro.

I tre principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite

La Corte riassume la propria decisione in tre principi.

Il primo riguarda il consulente nominato nel corso del processo: la nomina fa presumere che la parte abbia assunto l’obbligo di remunerarlo; la relativa spesa rientra nelle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e deve essere liquidata d’ufficio indipendentemente dalla prova dell’avvenuto esborso. Questa regola non opera soltanto se l’altra parte dimostra che la prestazione è stata gratuita oppure che il debito si è estinto per altra ragione.

Il secondo principio afferma che il risarcimento del danno emergente consistente nella necessità di sostenere una spesa non presuppone necessariamente che quella spesa sia già stata materialmente sostenuta.

Il terzo distingue infine tra la spesa già sostenuta e quella ancora futura: nel primo caso il danneggiato deve provare il pagamento; nel secondo deve dimostrare alternativamente di avere già assunto l’obbligazione oppure la necessità o l’utilità della spesa da affrontare.

Un esempio pratico: la causa per infiltrazioni

Immaginiamo che un proprietario scopra gravi infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante.

Prima della causa incarica un ingegnere di effettuare un sopralluogo e redigere una relazione per individuare l’origine del problema. Quella consulenza è stragiudiziale. Il relativo costo potrà essere richiesto, ricorrendone i presupposti, come danno emergente: occorrerà formularne la domanda e fornire la prova richiesta dalle Sezioni Unite.

Successivamente viene instaurato il giudizio, il giudice nomina un CTU e il proprietario incarica lo stesso ingegnere di assisterlo durante le operazioni peritali come consulente tecnico di parte. Questa seconda attività ha invece natura processuale e il relativo costo rientra nelle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

Lo stesso professionista, quindi, può svolgere due attività diverse nel corso della medesima controversia e i relativi compensi seguono regimi giuridici differenti.

Lo stesso problema si pone nella responsabilità sanitaria

La distinzione è particolarmente evidente nelle controversie di responsabilità medica.

Prima di iniziare un’azione, il paziente può avere necessità di incaricare un medico legale affinché valuti se vi sia stato un errore, se esista un danno e se sussista un nesso causale tra la condotta sanitaria e le conseguenze lamentate. Il compenso per questa valutazione preventiva appartiene alla fase stragiudiziale e dovrà essere fatto valere come danno emergente secondo le regole indicate dalla Cassazione.

Se successivamente viene nominato un consulente tecnico d’ufficio e il paziente designa il proprio medico legale come CTP, il compenso relativo all’attività svolta nel processo costituisce invece una spesa processuale.

Separare correttamente le due voci è quindi essenziale anche al momento di formulare le domande e documentare i costi.

Perché questa decisione è importante

La pronuncia delle Sezioni Unite elimina innanzitutto un problema pratico piuttosto frequente: quello della parte che abbia vinto la causa ma non abbia ancora materialmente pagato il proprio CTP al momento della decisione.

Secondo l’orientamento più restrittivo, la mancata prova dell’esborso poteva comportare la perdita del diritto alla rifusione. Le Sezioni Unite escludono questa conseguenza: ciò che conta è l’assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista, non il momento nel quale il pagamento viene effettuato.

La decisione chiarisce inoltre, con grande precisione, che la logica del pagamento già effettuato non può essere trasferita indiscriminatamente neppure sul terreno del risarcimento del danno. Un patrimonio può diminuire non soltanto quando esce materialmente del denaro, ma anche quando nasce un debito che dovrà normalmente essere pagato.

Cosa conviene fare in pratica?

La decisione delle Sezioni Unite rende meno gravoso l’onere probatorio, ma non rende inutile la documentazione.

Quando si nomina un CTP è opportuno conservare la lettera d’incarico, il preventivo o l’accordo sul compenso, le fatture e ogni altra documentazione relativa all’attività svolta. Se l’importo è documentato, il giudice dispone di un dato concreto da utilizzare nella liquidazione, fermo il potere di escludere le spese ritenute eccessive o superflue.

Per le consulenze svolte prima della causa la cautela deve essere ancora maggiore. Occorre distinguere chiaramente quella voce dalle spese processuali e inserirla correttamente nella domanda risarcitoria. Se il compenso è stato pagato, bisogna conservarne la prova; se non è ancora stato pagato, bisogna poter dimostrare l’obbligazione assunta o la necessità e utilità della spesa.

La differenza tra una spesa processuale e un danno emergente, insomma, può decidere concretamente se un costo sarà o meno recuperabile.

In conclusione

Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026 le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto importante: il compenso del consulente tecnico di parte nominato nel corso del processo costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e deve essere liquidato d’ufficio anche se la parte vittoriosa non dimostra di avere già pagato il professionista. È sufficiente il conferimento dell’incarico, dal quale si presume l’assunzione dell’obbligo di remunerarlo, salvo che venga dimostrata la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.

Diverso è il costo della perizia stragiudiziale, che può costituire danno emergente ma richiede una domanda e la relativa prova. Se la spesa è già stata sostenuta, bisogna dimostrarne il pagamento; se invece non è stata ancora sostenuta, non occorre anticipare il denaro per ottenere tutela, ma è necessario dimostrare l’obbligazione già assunta oppure la necessità o l’utilità della spesa futura.

Il principio è semplice, ma molto concreto: vincere una causa significa anche stabilire chi debba sopportare i costi che si sono resi necessari per difendere efficacemente il proprio diritto. E, dopo questa decisione, la mancata anticipazione del compenso del CTP non può più essere utilizzata, da sola, per negarne la rifusione.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: consulente tecnico di parte, CTP, CTU, spese processuali, spese di lite, rimborso CTP, perizia stragiudiziale, danno emergente, Cassazione Sezioni Unite, Cassazione 24699/2026, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Ho scritto “ok” su WhatsApp: ho concluso un contratto?

Messaggi, screenshot, e-mail e vocali: quando una chat può dimostrare un accordo, un debito o un incarico e quando invece non basta

Un’impresa invia su WhatsApp un preventivo da 8.000 euro e il cliente risponde: “Va bene, procedete”. Un professionista indica il proprio compenso e riceve un “confermato”. Un debitore, sollecitato per il pagamento, scrive: “Lo so, ti devo ancora 5.000 euro e te li restituisco entro settembre”. Quando nasce una controversia, non è raro sentir dire: “Era soltanto un messaggio WhatsApp, non ho firmato niente”. Ma una conversazione in chat non è affatto priva di conseguenze giuridiche. In molti casi può costituire una prova importante e, quando il contratto non richiede una forma particolare, lo scambio di messaggi può anche documentare la proposta e la successiva accettazione. Il punto, però, è evitare gli automatismi: non ogni “ok” conclude un contratto e non ogni screenshot dimostra da solo tutto ciò che una parte sostiene.

Quando si conclude un contratto?

La regola generale è contenuta nell’art. 1326 c.c.: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve essere conforme alla proposta; se contiene modifiche, equivale invece a una nuova proposta. Inoltre, se il proponente ha richiesto una determinata forma per l’accettazione, una risposta effettuata in forma diversa non produce l’effetto previsto. (Def Finanze)

Per molti contratti la legge non impone una particolare forma a pena di nullità. In questi casi ciò che conta è verificare se le parti abbiano effettivamente raggiunto un accordo sugli elementi necessari del rapporto. Uno scambio WhatsApp può quindi assumere una rilevanza molto concreta: se una proposta è sufficientemente determinata e il destinatario la accetta senza riserve, il fatto che l’accettazione sia stata inviata attraverso una chat non la rende automaticamente inefficace.

Pensiamo a un messaggio del tipo: “Per la sostituzione degli infissi il prezzo complessivo è 7.500 euro, montaggio compreso, lavori il 15 settembre” seguito dalla risposta “Confermo, va bene così”. È molto diverso da una conversazione nella quale si discute genericamente del lavoro, si ipotizzano prezzi diversi e, in mezzo a numerosi messaggi, compare un semplice “ok”. Il significato giuridico di una frase dipende dal contesto nel quale è stata utilizzata.

Quindi un semplice “ok” può essere vincolante?

Può esserlo, ma non perché la parola “ok” possieda un particolare valore giuridico. Bisogna stabilire che cosa il destinatario stesse accettando. Se il messaggio precedente contiene una proposta completa e inequivoca, la risposta può manifestare l’accettazione. Se invece alcuni elementi essenziali sono ancora da concordare, oppure dall’intera conversazione emerge che le parti stavano soltanto trattando, la stessa parola può avere tutt’altro significato.

È quindi sbagliato isolare un singolo messaggio. Nei rapporti conclusi attraverso WhatsApp, e-mail o altri sistemi di messaggistica, normalmente deve essere esaminata l’intera sequenza delle comunicazioni: ciò che viene scritto prima, la risposta ricevuta e, spesso, anche il comportamento successivo delle parti.

WhatsApp può essere utilizzato come prova in una causa?

Sì. L’art. 2712 c.c. comprende espressamente tra le prove le riproduzioni informatiche e stabilisce che esse formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. (Def Finanze)

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha ribadito che i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono sono utilizzabili come prova documentale e possono essere acquisiti anche mediante la riproduzione fotografica della chat, quindi attraverso screenshot, ferma la necessità di verificarne provenienza e attendibilità. La Corte ha inoltre ricondotto WhatsApp ed e-mail prive di firma alle riproduzioni informatiche dell’art. 2712 c.c., precisando però che esse non acquistano per questo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Mister Lex)

La distinzione è importante: dire che una chat è utilizzabile come prova non significa equipararla automaticamente a un contratto sottoscritto con firma autografa o digitale.

Che cosa aveva deciso realmente la Cassazione nel 2025?

La vicenda esaminata dall’ordinanza n. 1254/2025 riguardava il pagamento di 28.050 euro richiesto per la fornitura e l’installazione di serramenti. Nella decisione di merito il contenuto di un messaggio WhatsApp del committente era stato utilizzato insieme ad altri elementi, in particolare una testimonianza e la documentazione relativa ai costi, per ricostruire il corrispettivo concordato.

La Cassazione non ha quindi affermato che “uno screenshot basta sempre a provare un contratto”. Nel caso concreto, il messaggio aveva un ruolo più limitato: corroborava altri elementi di prova. È proprio questa la lezione più utile della sentenza. La chat può essere estremamente importante, ma il suo peso dipende dal contenuto, dalla provenienza, dalle eventuali contestazioni e dal complesso delle altre prove disponibili. (Mister Lex)

Se contesto lo screenshot, non vale più nulla?

Anche qui la risposta richiede precisione. Se la riproduzione informatica non viene disconosciuta, opera l’efficacia prevista dall’art. 2712 c.c. Il disconoscimento idoneo a incidere su tale efficacia, secondo la Cassazione, non può però limitarsi a una generica affermazione come “contesto tutto” o “gli screenshot si possono modificare”: deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e indicare gli elementi per i quali la rappresentazione non corrisponderebbe alla realtà. (Mister Lex)

Neppure un valido disconoscimento determina necessariamente la completa inutilizzabilità della chat. La Cassazione distingue infatti il regime dell’art. 2712 c.c. dal disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c.: anche dopo la contestazione della riproduzione, il giudice può accertarne la conformità mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Mister Lex)

Questo è un passaggio importante anche nella pratica. Non basta negare genericamente di aver scritto un messaggio quando numero di telefono, contenuto della conversazione, risposte successive e altri documenti convergono tutti nella stessa direzione.

È sufficiente produrre uno screenshot?

La Cassazione ne ammette espressamente l’utilizzabilità, ma questo non significa che sia sempre prudente conservare soltanto una fotografia dello schermo. Se la controversia ha un valore significativo, è preferibile mantenere anche la conversazione originale e, quando possibile, il dispositivo sul quale è conservata.

Lo screenshot può infatti tagliare una parte del dialogo, non mostrare con chiarezza data e ora oppure non consentire di comprendere ciò che precede e segue la frase prodotta. Conservare la conversazione completa permette invece di ricostruirne meglio il contesto e facilita la verifica della provenienza e dell’attendibilità richiesta dalla giurisprudenza. (Mister Lex)

È quindi utile effettuare un’esportazione della chat, conservare eventuali allegati e non cancellare i messaggi originali quando si comprende che sta nascendo una controversia. Per questioni di particolare importanza economica o probatoria potranno poi essere valutate modalità di acquisizione più rigorose.

Un preventivo accettato via WhatsApp può diventare un contratto?

Può accadere, ma bisogna esaminare il contenuto del preventivo e della risposta. Se il documento inviato indica con sufficiente precisione prestazioni, corrispettivo e condizioni essenziali e il destinatario lo accetta senza modifiche, lo scambio può documentare l’accordo, purché si tratti di un contratto per il quale la legge non richieda una particolare forma.

Se invece il cosiddetto preventivo è soltanto indicativo, lascia aperte questioni essenziali oppure la risposta contiene riserve — “va bene il prezzo, ma dobbiamo ancora concordare i lavori” — non si può concludere automaticamente che il contratto sia perfezionato. L’art. 1326 c.c. prevede espressamente che un’accettazione non conforme alla proposta equivalga a una nuova proposta. (Def Finanze)

La definizione utilizzata dalle parti non è quindi decisiva: chiamare un documento “preventivo” non significa che sia sempre privo di effetti, così come intitolarlo “contratto” non risolve da solo il problema della sua validità.

E se per quel contratto la legge richiede la forma scritta?

Qui la situazione cambia e occorre particolare attenzione. L’art. 1325 c.c. considera la forma un requisito del contratto quando la legge la prescrive sotto pena di nullità, mentre l’art. 1350 c.c. indica una serie di atti che devono essere stipulati per iscritto, tra i quali i principali contratti relativi alla proprietà e agli altri diritti reali immobiliari. (Brocardi.it)

Per i documenti informatici interviene il Codice dell’amministrazione digitale. L’art. 20, comma 1-bis, stabilisce quando il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e possiede l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c.; negli altri casi, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. (Normattiva)

Esiste però una regola ancora più rigorosa per gli atti dell’art. 1350, primo comma, nn. 1-12 c.c. L’art. 21, comma 2-bis, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che, se tali scritture private sono formate come documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o firma digitale. Una normale conversazione WhatsApp non può quindi sostituire, per esempio, la forma necessaria per una compravendita immobiliare. (Normattiva)

La regola pratica è fondamentale: una chat può essere prova di ciò che le parti si sono dette, ma il fatto che abbia valore probatorio non significa necessariamente che soddisfi la forma che la legge richiede per la validità di un determinato negozio.

E il preliminare per comprare una casa?

Anche qui non bisogna affidarsi a formule semplicistiche. L’art. 1351 c.c. stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Di conseguenza, quando il preliminare riguarda una compravendita immobiliare soggetta a forma scritta, non basta normalmente uno scambio informale di messaggi WhatsApp per sostituire il documento richiesto.

La chat può comunque essere utile per ricostruire le trattative, le richieste delle parti, eventuali impegni preparatori o altri fatti rilevanti. Ma una cosa è provare che vi siano state trattative molto avanzate, altra è dimostrare che sia stato validamente concluso un contratto preliminare.

Una chat può provare un debito?

Può fornire un elemento probatorio molto significativo. Supponiamo che una persona scriva: “Quando mi restituisci i 10.000 euro che ti ho prestato?” e riceva come risposta: “Adesso non riesco, a settembre ti restituisco i primi 5.000”. Quel secondo messaggio proviene dalla persona alla quale viene attribuito il debito e può assumere un peso rilevante nella ricostruzione del rapporto.

Lo stesso può accadere con frasi come “riconosco la cifra ma non riesco a pagarla tutta”, “ti chiedo altri due mesi” oppure con la proposta di un piano di rientro. Non è però corretto affermare in astratto che qualsiasi risposta costituisca automaticamente un riconoscimento di debito con determinati effetti giuridici. Bisogna esaminare le parole effettivamente utilizzate e il contesto nel quale sono state scritte.

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 19622 del 16 luglio 2024, ha valorizzato congiuntamente diversi elementi — causali dei bonifici, e-mail, registrazione di una conversazione e una scrittura di riconoscimento del debito — mostrando ancora una volta come la prova di un rapporto economico possa derivare dalla convergenza di più documenti e circostanze. (Doctrine)

Una normale e-mail ha valore probatorio?

Sì, ma anche in questo caso occorre distinguere tra utilizzabilità come prova ed efficacia di una scrittura privata sottoscritta. Nell’ordinanza n. 1254/2025 la Cassazione ha ribadito che il messaggio di posta elettronica privo di firma, come il messaggio WhatsApp, costituisce un documento elettronico rappresentativo di fatti o dati giuridicamente rilevanti e può rientrare nell’art. 2712 c.c. (Mister Lex)

Diverso è il caso di un documento informatico munito delle firme elettroniche e dei requisiti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale. Non è quindi corretto trattare come perfettamente equivalenti una normale e-mail, una PEC, un PDF firmato digitalmente e un messaggio WhatsApp: sono tutti strumenti digitali, ma hanno caratteristiche tecniche e conseguenze giuridiche differenti.

E i messaggi vocali?

Anche un messaggio vocale può avere rilevanza probatoria. L’art. 2712 c.c. menziona espressamente le registrazioni fonografiche e, più in generale, le rappresentazioni meccaniche di fatti e cose. (Def Finanze)

Se una persona invia spontaneamente un vocale nel quale conferma una determinata circostanza, il contenuto può quindi essere utilizzato nel quadro probatorio, naturalmente a condizione che se ne possano verificare la provenienza e l’integrità. Anche in questo caso è preferibile conservare il file originale e la conversazione nella quale è inserito, anziché limitarsi a predisporre autonomamente una trascrizione.

La trascrizione rende più agevole la lettura, ma non sostituisce necessariamente l’originale quando nasce una contestazione sul contenuto effettivo della registrazione.

Posso cancellare il messaggio dopo averlo inviato?

La cancellazione non elimina automaticamente ciò che è già accaduto. Il destinatario può avere effettuato uno screenshot, esportato la conversazione, inoltrato il messaggio o comunque conservarne una copia. E soprattutto, se attraverso quella comunicazione è già stata validamente manifestata una volontà negoziale, la successiva eliminazione dalla chat non equivale automaticamente a revocarla né a sciogliere il contratto eventualmente concluso.

Bisogna quindi evitare l’idea, piuttosto diffusa, che “elimina per tutti” abbia un effetto giuridico equivalente alla cancellazione del passato. È una funzione tecnica dell’applicazione, non uno strumento previsto dal codice civile per annullare dichiarazioni o contratti.

Posso produrre in giudizio una conversazione privata?

Il carattere privato di una conversazione non significa, di per sé, che essa non possa essere utilizzata per esercitare o difendere un diritto. Anche la disciplina sulla protezione dei dati contempla il trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Questo, però, non giustifica una utilizzazione indiscriminata dei dati: devono essere rispettati i principi di pertinenza e necessità rispetto alla concreta finalità difensiva. (Garante Privacy)

Soprattutto, utilizzare una chat nel contesto di una controversia è cosa molto diversa dal pubblicarla su Facebook, Instagram o altri social. La necessità di tutelare un proprio diritto può giustificare determinati trattamenti nell’ambito difensivo; non attribuisce automaticamente il diritto di diffondere pubblicamente conversazioni private contenenti dati personali propri o altrui.

E nel processo penale?

Anche nel processo penale le conversazioni digitali possono assumere valore probatorio, ma le regole di acquisizione devono essere tenute distinte da quelle civilistiche. Una decisione recente, Cassazione penale n. 6024, deliberata il 18 settembre 2025 e depositata il 13 febbraio 2026, ha ritenuto utilizzabili come prova documentale gli screenshot e i supporti digitali contenenti WhatsApp, SMS e altre comunicazioni consegnati spontaneamente agli investigatori da una persona che aveva partecipato alla conversazione. In quella situazione la Corte ha escluso la necessità del decreto di sequestro previsto dall’art. 254 c.p.p., rimettendo comunque al giudice la verifica dell’attendibilità del contenuto e della credibilità della fonte. (Mister Lex)

Non bisogna però trasformare questo principio in una regola generale sull’acquisizione di qualsiasi telefono o corrispondenza digitale: la sentenza riguarda specificamente la consegna spontanea da parte di uno dei partecipanti alla comunicazione.

Gli errori più frequenti

Il primo è pensare che un messaggio non possa avere conseguenze perché manca una firma. Nei contratti a forma libera ciò che conta è l’accordo e una conversazione digitale può documentarlo. Il secondo è l’errore opposto: pensare che qualsiasi “ok” equivalga automaticamente a un contratto. Bisogna sempre verificare se esistesse una vera proposta, sufficientemente determinata, e che cosa esattamente sia stato accettato.

Il terzo è confondere il valore probatorio della chat con l’idoneità a soddisfare una forma richiesta a pena di nullità. Per determinati negozi, soprattutto immobiliari, le regole sono molto più rigorose. Il quarto è produrre soltanto uno screenshot ritagliato cancellando la conversazione originale. Il quinto è contestare genericamente un messaggio senza indicare in che cosa sarebbe falso o alterato. Il sesto è dimenticare che messaggi, e-mail e vocali devono essere letti insieme alle altre prove e alle condotte successive delle parti.

Come comportarsi quando un accordo importante nasce su WhatsApp?

La cosa migliore è ridurre l’ambiguità. Se una trattativa si è svolta attraverso decine di messaggi, conviene riepilogare chiaramente quanto concordato: “Confermo quanto stabilito: lavori indicati nel preventivo del 25 agosto, prezzo complessivo di 6.500 euro, inizio il 10 settembre e saldo alla fine dei lavori”. Una risposta altrettanto chiara evita molte discussioni future.

Per accordi di valore significativo è comunque preferibile predisporre un documento organico che disciplini oggetto, prezzo, termini, responsabilità e ogni altra condizione rilevante. E quando la legge richiede una particolare forma, quella forma deve essere rispettata: WhatsApp non offre scorciatoie.

Se invece la controversia è già nata, non bisogna cancellare nulla. È opportuno conservare l’intera conversazione, gli allegati, i vocali, le e-mail collegate e ogni documento che possa consentire di ricostruire il rapporto nel suo complesso.

In conclusione

Dire “era solo WhatsApp” oggi ha ben poco significato giuridico. I messaggi WhatsApp, gli SMS e le e-mail possono essere utilizzati come prove documentali e la Cassazione ha espressamente confermato l’utilizzabilità degli screenshot, purché siano verificabili provenienza e attendibilità. Se non vengono validamente disconosciute, le riproduzioni informatiche possono inoltre avere l’efficacia prevista dall’art. 2712 c.c.; anche dopo un disconoscimento, però, il giudice può accertarne la conformità attraverso altri elementi di prova. (Mister Lex)

Quando il contratto è a forma libera, uno scambio sufficientemente chiaro può documentare proposta e accettazione e quindi assumere un ruolo decisivo nel dimostrare che l’accordo è stato raggiunto. Quando invece la legge prescrive una determinata forma a pena di nullità, bisogna rispettare le specifiche regole previste dal codice civile e, per i documenti informatici, dal Codice dell’amministrazione digitale. In particolare, una semplice chat non sostituisce i requisiti richiesti per i principali negozi immobiliari. (Normattiva)

La regola pratica può allora essere riassunta in poche parole: prima di scrivere “confermato”, “accetto”, “procedi” o “ti pagherò”, conviene leggere bene ciò a cui si sta rispondendo. Quel messaggio che oggi sembra informale potrebbe diventare, domani, uno dei documenti più importanti di una causa.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: WhatsApp, messaggi WhatsApp, screenshot WhatsApp, contratto via WhatsApp, prova documentale, e-mail, documento informatico, firma digitale, riconoscimento del debito, prove processo civile, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Ho prestato soldi a un familiare senza scrittura: posso riaverli?

Bonifici tra genitori e figli, prestiti tra partner e somme date senza contratto: come dimostrare che il denaro doveva essere restituito

Un genitore versa 30.000 euro al figlio per aiutarlo ad acquistare una casa. Un fratello presta una somma all’altro per superare un momento di difficoltà. Durante una convivenza uno dei partner trasferisce all’altro 20.000 euro per consentirgli di affrontare una spesa importante. Nessuno firma nulla: tra familiari o persone legate affettivamente chiedere una ricevuta può sembrare quasi una mancanza di fiducia.

Passano alcuni anni, i rapporti cambiano e chi ha consegnato il denaro ne chiede la restituzione. La risposta è: “Non era un prestito. Me li avevi regalati”.

Da quel momento il problema non è più dimostrare che il denaro sia stato trasferito. Un bonifico può provarlo facilmente. Bisogna dimostrare qualcosa di diverso e molto più importante: che quella somma era stata consegnata con l’accordo che sarebbe stata restituita.

È questa la principale difficoltà dei prestiti tra familiari e persone legate da rapporti affettivi.

Per prestare denaro è necessario un contratto scritto?

In linea generale, no. Il codice civile definisce il mutuo come il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Non è prevista, in via generale, una forma scritta come requisito necessario per l’esistenza del contratto. (pacinieditore.xligo.com)

Un prestito può quindi essere concluso anche verbalmente e perfezionarsi con la consegna del denaro. Questo, però, non significa che sia prudente trasferire somme rilevanti senza lasciare alcuna traccia dell’accordo.

Finché le parti sono d’accordo, la mancanza di una scrittura non crea particolari difficoltà. I problemi cominciano quando chi ha ricevuto il denaro nega che dovesse restituirlo.

Il bonifico dimostra che si trattava di un prestito?

Non necessariamente.

La Cassazione ha più volte chiarito che chi chiede la restituzione di una somma sostenendo di averla concessa in prestito deve provare non soltanto di aver consegnato il denaro, ma anche il titolo della consegna, cioè l’esistenza dell’obbligo di restituzione.

La prova che 20.000 euro sono passati dal conto di una persona a quello di un’altra dimostra il trasferimento, ma non spiega da sola perché quel trasferimento sia avvenuto. La somma potrebbe essere stata versata a titolo di prestito, donazione, pagamento di un debito, contributo alle spese familiari o per un’altra ragione. La mera dazione di denaro, quindi, non basta automaticamente a fondare la richiesta di restituzione. (misterlex.it)

È proprio per questo che nei rapporti familiari una questione apparentemente semplice può trasformarsi, a distanza di anni, in una controversia difficile da provare.

Quanto conta la causale “prestito” nel bonifico?

Conta molto, ma non è necessariamente decisiva da sola.

La Cassazione, con la sentenza n. 19622 del 16 luglio 2024, ha esaminato una controversia nella quale diversi bonifici riportavano le causali “prestito” o “prestito infruttifero”. La Corte ha chiarito che la causale inserita da chi dispone il bonifico non costituisce, da sola, la prova diretta che il beneficiario abbia assunto l’obbligo di restituzione, perché si tratta pur sempre di un’indicazione proveniente dal disponente.

La causale può però costituire un importante elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi disponibili. Nel caso deciso dalla Cassazione, ai bonifici si aggiungevano una e-mail, una conversazione telefonica e un riconoscimento parziale del debito. L’insieme di questi elementi è stato ritenuto idoneo a dimostrare la natura di prestito delle somme trasferite. (doctrine.it)

Scrivere “prestito infruttifero” è quindi certamente meglio che indicare causali generiche come “aiuto”, “trasferimento”, “regalo” o lasciare addirittura lo spazio vuoto. Per somme importanti, tuttavia, è preferibile che esista anche una dichiarazione proveniente da chi riceve il denaro.

Se chi ha ricevuto i soldi dice che erano un regalo, deve provarlo lui?

Non necessariamente. È uno degli aspetti che più spesso sorprende chi ha effettuato il versamento.

Se il creditore agisce sostenendo di avere concesso un prestito, spetta a lui provare il fatto costitutivo della propria richiesta: la consegna del denaro e l’esistenza dell’accordo restitutorio. Il fatto che il beneficiario ammetta di avere ricevuto la somma ma sostenga che si trattasse di una liberalità non comporta automaticamente l’inversione dell’onere della prova.

La Cassazione ha chiarito che la contestazione del beneficiario, il quale riconosca di avere ricevuto il denaro ma ne indichi una diversa ragione, non solleva chi chiede la restituzione dall’obbligo di dimostrare che esistesse un mutuo. (misterlex.it)

Non basta quindi dire: “Io ho dimostrato il bonifico, adesso lui deve provare che era un regalo”. Chi domanda la restituzione deve fornire elementi dai quali risulti che il denaro era stato consegnato con l’accordo di riaverlo.

WhatsApp, e-mail e messaggi possono provare il prestito?

Sì, e molto spesso sono proprio questi documenti a risolvere il problema.

Immaginiamo che, dopo avere ricevuto il denaro, il figlio scriva al padre: “Appena vendo l’appartamento ti restituisco i 30.000 euro”. Oppure che il partner invii un messaggio dicendo: “Questo mese non riesco ancora a restituirti la prima parte del prestito”.

Messaggi di questo tipo possono avere una notevole importanza probatoria, perché provengono proprio dal soggetto che ha ricevuto la somma e contengono un riconoscimento dell’obbligo di restituzione.

La Cassazione ha confermato nel 2025 che i messaggi WhatsApp e gli SMS possono essere utilizzati come prova documentale, anche attraverso gli screenshot, purché sia possibile verificarne la provenienza e l’attendibilità. (ecnews.it)

E-mail, messaggi, lettere e altre comunicazioni dovrebbero quindi essere conservati integralmente. In una futura controversia possono risultare molto più importanti della semplice ricevuta del bonifico.

E se una parte della somma è stata già restituita?

Anche i rimborsi parziali possono costituire elementi particolarmente significativi.

Se una persona riceve 30.000 euro e nei mesi successivi effettua tre bonifici da 2.000 euro con causale “restituzione prestito”, diventa certamente più difficile sostenere che la somma originaria fosse un regalo.

Il pagamento parziale può inoltre assumere rilievo come riconoscimento del debito, anche ai fini della prescrizione, purché sia possibile collegarlo in modo sufficientemente chiaro proprio all’obbligazione di cui si discute.

Ancora una volta, quindi, la causale e la documentazione sono fondamentali. Se tra le stesse persone esistono numerosi rapporti economici e vengono effettuati trasferimenti senza alcuna indicazione, ricostruire dopo anni a quale debito si riferisse un determinato pagamento può diventare molto difficile.

Se non abbiamo stabilito quando dovevano essere restituiti i soldi?

L’assenza di una data di restituzione non impedisce, di per sé, di qualificare il rapporto come mutuo.

L’art. 1817 c.c. prevede espressamente che, quando le parti non abbiano fissato un termine, questo possa essere stabilito dal giudice tenendo conto delle circostanze. Lo stesso vale quando sia stato convenuto che il debitore restituirà il denaro “quando potrà”. (def.giustiziatributaria.gov.it)

La frase “te li restituirò quando potrò” non equivale quindi necessariamente a una rinuncia alla restituzione.

È comunque molto meglio stabilire una data o almeno un criterio determinabile: “entro il 31 dicembre”, “in dieci rate mensili”, “alla vendita dell’immobile”, oppure un’altra modalità compatibile con le esigenze delle parti.

Attenzione alla prescrizione, soprattutto quando manca un termine

Questo è un punto particolarmente delicato.

Il diritto alla restituzione di una somma concessa a mutuo è soggetto, in linea generale, alla prescrizione ordinaria decennale. Quando è stata prevista una precisa scadenza, il problema è normalmente più semplice perché il diritto alla restituzione diventa esigibile secondo quanto concordato.

Più insidioso è il prestito nel quale non sia stato indicato alcun termine. La giurisprudenza ha affermato che, proprio perché il mutuante può chiedere al giudice la fissazione del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c., la prescrizione può iniziare a decorrere sin dalla conclusione del contratto. Non è quindi prudente pensare che, in assenza di una data di restituzione, il credito possa essere richiesto senza limiti temporali. (brocardi.it)

Gli eventuali riconoscimenti del debito e gli atti validamente interruttivi della prescrizione possono naturalmente incidere sul calcolo. Quando sono trascorsi molti anni, quindi, è necessario ricostruire con attenzione date, comunicazioni e pagamenti prima di iniziare un’azione.

Una novità importante per i prestiti tra conviventi

Su questo punto è intervenuta nel 2026 una decisione particolarmente importante della Corte costituzionale.

Fino a poco tempo fa l’art. 2941 c.c. prevedeva la sospensione della prescrizione tra i coniugi, ma non tra conviventi di fatto. Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa differenza, stabilendo che la prescrizione deve rimanere sospesa anche tra i conviventi di fatto. (cortecostituzionale.it)

La vicenda dalla quale è nata la questione riguardava proprio un credito derivante da somme che una convivente sosteneva di avere concesso in prestito al partner. La Corte ha ritenuto irragionevole pretendere che, per evitare la prescrizione, una persona debba compiere atti di recupero del credito durante una stabile convivenza affettiva, mettendo così a rischio il rapporto familiare.

Per i prestiti tra conviventi questa decisione può quindi avere conseguenze molto importanti: il tempo trascorso durante la convivenza deve essere considerato alla luce della sospensione della prescrizione riconosciuta dalla Corte costituzionale. (gazzettaufficiale.it)

La regola, però, non può essere estesa indistintamente a qualsiasi rapporto familiare. Un prestito tra genitore e figlio adulto, tra fratelli o tra amici deve essere valutato secondo le specifiche cause di sospensione e interruzione previste dalla legge.

Un prestito tra familiari può essere senza interessi?

Sì, ma è opportuno dirlo chiaramente.

L’art. 1815 c.c. prevede che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario debba corrispondere gli interessi. Nulla impedisce, però, di concordare un mutuo gratuito, ed è proprio ciò che accade frequentemente nei rapporti familiari. (pacinieditore.xligo.com)

Se l’intenzione è semplicemente aiutare un figlio, un fratello o il partner senza ottenere alcun rendimento, conviene quindi specificare espressamente che si tratta di un “prestito infruttifero”, chiarendo che dovrà essere restituito soltanto il capitale.

Una formula precisa evita che, anni dopo, si apra una seconda discussione non soltanto sulla restituzione della somma, ma anche sull’eventuale debenza degli interessi.

Meglio il bonifico o il contante?

Per somme significative il bonifico è nettamente preferibile, soprattutto perché consente di dimostrare con certezza data, importo, provenienza e destinatario del trasferimento.

Chi sostiene di aver prestato in contanti 20.000 o 30.000 euro a un familiare senza alcuna ricevuta si trova inevitabilmente in una posizione probatoria molto più difficile. Potrebbe essere necessario ricorrere a testimonianze o ad altri elementi indiretti, con tutte le limitazioni e le incertezze del caso.

La tracciabilità non dimostra automaticamente il mutuo, ma almeno elimina una prima possibile contestazione: quella secondo cui il denaro non sarebbe mai stato consegnato.

Cosa succede se il prestito serviva per comprare una casa?

È un caso molto frequente.

Un genitore può trasferire una somma al figlio affinché paghi una parte del prezzo di un immobile. Quel trasferimento può però avere significati giuridici molto diversi. Potrebbe essere un vero prestito da restituire oppure una liberalità destinata a favorire l’acquisto dell’immobile.

Non basta quindi dimostrare che il padre abbia versato 50.000 euro utilizzati dal figlio per comprare casa. Se successivamente ne viene chiesta la restituzione, sarà necessario dimostrare che tra le parti esisteva un accordo per il rimborso.

Anche qui diventano importanti la causale del bonifico, le comunicazioni precedenti e successive, eventuali restituzioni parziali e ogni altro documento che consenta di comprendere quale fosse la volontà delle parti al momento del trasferimento.

E se chi ha prestato il denaro muore?

La mancanza di documentazione può creare problemi ancora maggiori nelle successioni.

Gli eredi possono subentrare nei crediti del defunto e chiedere la restituzione di un prestito ancora dovuto, ma dovranno poter dimostrare che quel credito esisteva. Un bonifico effettuato molti anni prima dal genitore a uno dei figli può essere interpretato in modi diversi se non esistono altri elementi capaci di chiarirne la natura.

La questione può diventare ancora più delicata nei rapporti tra coeredi, soprattutto quando uno sostiene che il fratello abbia già ricevuto importanti somme dal genitore e l’altro afferma invece che si trattasse di un prestito mai restituito.

Una breve scrittura predisposta al momento del trasferimento può evitare, molti anni dopo, una complessa controversia successoria.

Come fare un prestito familiare senza complicarsi la vita?

Non è necessario predisporre un contratto di venti pagine.

Per la maggior parte dei prestiti familiari può essere sufficiente una scrittura semplice nella quale siano indicati chi consegna il denaro, chi lo riceve, l’importo, la dichiarazione che la somma viene concessa a titolo di prestito, se il finanziamento sia infruttifero oppure produca interessi e quando o secondo quali modalità dovrà essere restituito.

È opportuno che il documento sia datato e sottoscritto da entrambe le parti e che il trasferimento venga effettuato con bonifico, utilizzando una causale coerente con quanto scritto.

Per esempio: “Prestito infruttifero come da accordo del 20 agosto 2026”.

Se non si vuole predisporre una vera scrittura, almeno una e-mail o uno scambio di messaggi nel quale entrambe le parti riconoscano con chiarezza la natura del prestito può essere molto utile. Naturalmente, per somme elevate o accordi complessi è preferibile una documentazione più strutturata.

E se il denaro è già stato prestato senza scrivere nulla?

Non significa che sia perduto.

Bisogna ricostruire tutto ciò che è rimasto del rapporto: bonifici, causali, messaggi, e-mail, richieste di restituzione, risposte del debitore, eventuali pagamenti parziali, riconoscimenti del debito e circostanze nelle quali il denaro era stato richiesto e consegnato.

La Cassazione ha espressamente ammesso che l’esistenza dell’obbligazione restitutoria possa essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, senza che sia indispensabile produrre un contratto sottoscritto dalle parti. La causale del bonifico può quindi concorrere con altri elementi a dimostrare l’esistenza del prestito. (doctrine.it)

Prima di inviare una diffida è utile verificare tutta questa documentazione. Anche la risposta alla prima richiesta di restituzione può infatti diventare un elemento importante della futura prova.

Una risposta come “adesso non posso restituirteli” è molto diversa da “non ti devo nulla, erano un regalo”.

Gli errori da evitare

Il primo errore è pensare che tra familiari non serva documentare nulla. È proprio l’esistenza del rapporto di fiducia a rendere frequenti i trasferimenti informali e, successivamente, più difficili le controversie.

Il secondo è ritenere che il bonifico dimostri automaticamente un prestito. Prova il trasferimento del denaro, ma non necessariamente l’obbligo di restituirlo.

Il terzo è utilizzare una causale vaga quando sarebbe sufficiente scrivere “prestito infruttifero”. Il quarto è cancellare messaggi ed e-mail dopo alcuni anni, ritenendoli ormai inutili. Il quinto è lasciare trascorrere molto tempo senza verificare la prescrizione, soprattutto quando non è stata prevista una data di restituzione. Il sesto è chiedere la restituzione soltanto telefonicamente: quando nasce il problema, è importante che almeno le richieste successive lascino una traccia documentale.

In conclusione

Prestare denaro a un familiare senza un contratto scritto non significa rinunciare automaticamente alla possibilità di riaverlo. Il mutuo può esistere anche senza una scrittura formale.

Il vero problema è la prova.

Chi chiede la restituzione deve dimostrare non soltanto di avere consegnato il denaro, ma anche che chi lo ha ricevuto aveva assunto l’obbligo di restituirlo. Il bonifico è importante, la causale può rappresentare un indizio significativo, ma messaggi, e-mail, riconoscimenti del debito e pagamenti parziali possono diventare decisivi. (misterlex.it) (doctrine.it)

Per questo chiedere a un figlio, un fratello o un compagno di firmare una breve dichiarazione non significa necessariamente mancare di fiducia. Significa evitare che, se un giorno i ricordi delle parti saranno diversi, debba essere un giudice a stabilire se quei soldi fossero un prestito o un regalo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ad agosto i termini si fermano davvero? Attenzione alle scadenze che continuano a decorrere

Arriva agosto e si sente spesso dire che “i tribunali sono chiusi” o che “tutte le scadenze riprendono a settembre”. Nessuna delle due affermazioni è corretta.

La legge prevede una sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, ma non blocca indistintamente ogni termine previsto dalla legge, da un contratto o da una comunicazione ricevuta. Alcuni procedimenti continuano anche durante il periodo feriale; molte scadenze sostanziali, contrattuali, amministrative e fiscali non si fermano affatto; altre sono soggette a discipline speciali.

La prima regola, quindi, è non affidarsi alla generica convinzione che “ad agosto non scade nulla”. Occorre individuare la natura del termine e verificare quale norma lo disciplina.

Quanto dura la sospensione feriale?

La legge n. 742 del 1969 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il conteggio riprende dal 1° settembre. Se il termine dovrebbe iniziare a decorrere durante il mese di agosto, il suo inizio viene rinviato alla fine del periodo di sospensione. (Normattiva)

È utile ricordare che la sospensione non dura più fino al 15 settembre. Quello era il periodo previsto in passato. Dal 2015 la sospensione feriale è limitata ai trentuno giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto. (Normattiva)

Non si tratta propriamente di una proroga della scadenza. I giorni di agosto vengono neutralizzati nel calcolo del termine: quelli già trascorsi prima del 1° agosto restano validi, mentre quelli ancora mancanti vengono conteggiati dal 1° settembre.

Come si calcola concretamente il termine?

Immaginiamo che un atto venga notificato il 10 luglio e che da quella notificazione decorra un termine processuale di trenta giorni. Escludendo il giorno iniziale, dal giorno 11 al 31 luglio trascorrono ventuno giorni. Dal 1° al 31 agosto il conteggio si arresta. I nove giorni ancora mancanti decorrono dal 1° settembre e il termine scade il 9 settembre.

Se, invece, l’atto viene notificato il 10 agosto e il termine è soggetto alla sospensione feriale, il conteggio non comincia il giorno successivo alla notificazione, ma dal 1° settembre.

Rimane poi necessario verificare se il giorno finale cada di sabato o in un giorno festivo e se, per quella specifica attività, operi la proroga al primo giorno successivo non festivo. La sospensione feriale e la proroga della scadenza festiva sono infatti due regole diverse, che possono concorrere nel calcolo.

Quali termini si sospendono?

La sospensione riguarda principalmente i termini per compiere attività all’interno di un processo o per introdurre un giudizio. Rientrano normalmente nella disciplina, quando non opera una specifica eccezione, i termini per proporre un’impugnazione, costituirsi in giudizio, depositare memorie, documenti o altri atti processuali.

La regola si applica anche al processo tributario. Il termine per impugnare un avviso di accertamento, una cartella o un altro atto tributario si sospende nel mese di agosto, così come i termini per il deposito degli atti nelle controversie tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2026 la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle e degli altri atti tributari. (FiscoOggi)

Questo non significa, però, che qualsiasi scadenza collegata a una controversia diventi automaticamente processuale. Per applicare la sospensione bisogna verificare la funzione del termine, la norma che lo prevede e l’eventuale esistenza di discipline speciali.

I tribunali chiudono ad agosto?

No. Gli uffici giudiziari continuano a funzionare e i magistrati trattano gli affari che la legge considera urgenti o che non sono soggetti alla sospensione.

L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario comprende, tra l’altro, le cause relative agli alimenti e al lavoro, i procedimenti cautelari, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, gli sfratti, le opposizioni all’esecuzione e altri procedimenti per i quali il ritardo potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. In quest’ultima ipotesi, però, l’urgenza deve essere riconosciuta dal giudice: non basta che una parte dichiari nella propria comunicazione che la questione è urgente. (FiscoOggi)

La sospensione feriale non deve quindi essere confusa con una chiusura completa della giustizia. Le attività ordinarie rallentano, ma quelle urgenti possono proseguire e alcune controversie rimangono sottratte alla sospensione per l’intero loro corso.

Procedimenti cautelari, sfratti ed esecuzioni non sempre si fermano

Chi ha necessità di ottenere un provvedimento cautelare urgente non deve necessariamente attendere settembre. La tutela cautelare serve proprio a evitare che il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva produca un danno grave o renda inutile il futuro giudizio.

Anche i procedimenti di sfratto e le opposizioni all’esecuzione rientrano tra le materie per le quali la sospensione feriale non opera. Ciò può incidere non soltanto sulle udienze, ma anche sui termini per proporre le relative impugnazioni. La natura della controversia deve però essere individuata correttamente: non basta che una causa presenti un collegamento generico con un’esecuzione o una locazione per concludere automaticamente che ogni termine continui a decorrere.

Quando la scadenza riguarda una materia compresa tra le eccezioni, il calcolo deve essere effettuato immediatamente, senza aggiungere i trentuno giorni di agosto.

Le cause sul mantenimento si sospendono?

Su questo punto è facile commettere un errore. Le cause relative al mantenimento del coniuge o dei figli non sono automaticamente equiparabili alle cause propriamente alimentari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito nel 2024 che ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, si applica normalmente la sospensione feriale. La sospensione viene meno soltanto quando sia stato adottato uno specifico provvedimento che riconosca l’urgenza, perché la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. (Corte di Cassazione)

Non è quindi corretto affermare che qualunque causa familiare riguardante somme necessarie alla vita quotidiana prosegua automaticamente durante agosto. Bisogna distinguere tra obbligazioni alimentari in senso tecnico, contributi di mantenimento e concreta dichiarazione di urgenza.

E il termine per impugnare una delibera condominiale?

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 del codice civile per impugnare una delibera condominiale annullabile è soggetto alla sospensione feriale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1990, ha dichiarato illegittima la legge sulla sospensione feriale nella parte in cui non estendeva la disciplina anche a questo termine. Il motivo è evidente: l’impugnazione della delibera deve necessariamente essere proposta attraverso un’azione giudiziaria e il diritto di difesa del condomino non può essere compromesso dal decorso del termine durante il periodo feriale. (Normattiva)

Se, per esempio, il verbale viene comunicato a un condomino assente alla fine di luglio, i giorni trascorsi prima del 1° agosto si contano; il termine si arresta durante agosto e riprende dal 1° settembre.

Occorre comunque prestare attenzione al momento iniziale. Per il condomino assente il termine decorre dalla comunicazione della deliberazione; per quello dissenziente o astenuto, dalla data dell’assemblea. Inoltre, la sospensione del termine per impugnare non sospende l’efficacia della delibera, che continua a produrre effetti salvo che il giudice ne disponga la sospensione.

Le scadenze fiscali sono tutte sospese?

No. La sospensione feriale riguarda il contenzioso tributario, non indistintamente tutti i rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Il termine per impugnare un atto tributario si sospende nel mese di agosto. I termini per effettuare versamenti, presentare dichiarazioni, rispondere a richieste o compiere altri adempimenti amministrativi, invece, seguono le specifiche disposizioni fiscali e non possono essere rinviati applicando automaticamente la legge n. 742 del 1969. (FiscoOggi)

Esistono poi sospensioni diverse da quella feriale processuale. Per esempio, il termine per pagare o fornire chiarimenti in seguito a una comunicazione di irregolarità è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Si tratta però di una previsione specifica, che non può essere estesa a qualsiasi pagamento o comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 l’Agenzia ha inoltre comunicato la sospensione ordinaria delle notifiche nel mese di agosto, salvo gli atti urgenti e indifferibili. (Agenzia delle Entrate)

La distinzione è quindi fondamentale: una cosa è il termine processuale per presentare ricorso contro un atto tributario; altra cosa è la data entro la quale deve essere pagata un’imposta o adempiuta una richiesta dell’ufficio.

Pagamenti, contratti e diffide continuano a produrre effetti

La sospensione feriale non si applica automaticamente ai termini stabiliti in un contratto. Se un preliminare prevede che il contratto definitivo debba essere stipulato entro una determinata data di agosto, la scadenza non viene rinviata al 1° settembre soltanto perché cade nel periodo feriale.

Lo stesso vale, in linea generale, per il termine entro il quale deve essere pagata una somma, consegnato un immobile, esercitato un recesso o inviata una disdetta. La disciplina concreta può dipendere dal contratto, dal tipo di rapporto e dalla natura essenziale o meno del termine, ma la legge sulla sospensione feriale dei termini processuali non può essere utilizzata come una proroga generalizzata.

Anche il termine assegnato in una diffida non si sospende automaticamente ad agosto. Se una parte intima all’altra di adempiere entro quindici giorni, il periodo indicato continua normalmente a decorrere, salvo che la comunicazione, il contratto o la legge prevedano diversamente.

Prescrizione e decadenza si fermano?

Neppure i termini sostanziali di prescrizione e decadenza sono, in via generale, sospesi dalla legge n. 742 del 1969. La sospensione riguarda i termini processuali, non ogni periodo entro il quale deve essere esercitato un diritto.

La distinzione non è sempre semplice. Alcuni termini, pur essendo previsti da norme sostanziali, richiedono necessariamente l’esercizio di un’azione giudiziaria e sono stati ricondotti alla sospensione feriale, come è avvenuto per l’impugnazione delle delibere condominiali. In altri casi, invece, il diritto può essere esercitato anche mediante un atto stragiudiziale e il termine continua a decorrere.

Quando si avvicina una decadenza o una prescrizione non bisogna quindi aggiungere automaticamente trentuno giorni. È necessario verificare la disciplina dello specifico diritto e individuare l’atto idoneo a conservarlo.

Anche l’attività stragiudiziale continua

Mediazioni, negoziazioni, trattative, assemblee condominiali, richieste di documenti, pagamenti e adempimenti contrattuali non vengono sospesi in blocco dalla legge sulla sospensione feriale.

Il fatto che gli avvocati o gli uffici lavorino con ritmi ridotti non produce, da solo, alcun effetto giuridico sulle scadenze. Un incontro può essere rinviato per accordo delle parti o per esigenze organizzative, ma questo è diverso dalla sospensione automatica prevista dalla legge per determinati termini processuali.

La cautela è ancora maggiore quando l’attività stragiudiziale serve a impedire una decadenza o si collega a un termine per iniziare successivamente il giudizio. In questi casi il rapporto tra la procedura svolta, gli effetti sulla prescrizione o sulla decadenza e la sospensione feriale deve essere calcolato sulla base delle norme applicabili alla singola controversia.

Gli errori più frequenti

L’errore più comune è aggiungere automaticamente trentuno giorni a qualsiasi scadenza estiva. Un altro è ritenere che la sospensione inizi già a luglio o continui fino alla metà di settembre, applicando la disciplina anteriore al 2015.

È altrettanto rischioso confondere una causa di mantenimento con una causa alimentare, ignorare che gli sfratti e le opposizioni all’esecuzione rientrano nelle eccezioni oppure ritenere che il termine per impugnare una delibera condominiale continui normalmente a decorrere durante agosto.

In materia tributaria, infine, bisogna distinguere il termine per presentare ricorso dalla scadenza per il pagamento o per un adempimento amministrativo. Il primo è normalmente sospeso; il secondo soltanto quando una norma fiscale lo prevede espressamente.

Come comportarsi in pratica

Quando una scadenza cade tra luglio e settembre, bisogna anzitutto individuare l’atto da compiere: un ricorso, un’impugnazione, un deposito processuale, un pagamento, una disdetta, una contestazione o una semplice risposta.

Occorre poi verificare se il termine sia processuale o sostanziale, se la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione e se esistano norme speciali. Solo dopo questa verifica si possono contare i giorni, escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto quando la sospensione è applicabile.

È prudente conservare sempre la prova della data da cui il termine inizia a decorrere: notificazione dell’atto, comunicazione del verbale condominiale, ricezione della PEC, consegna della raccomandata o pubblicazione della sentenza. Un solo giorno di errore può rendere tardiva un’impugnazione e impedire al giudice di esaminare anche una contestazione sostanzialmente fondata.

In conclusione

Ad agosto non si ferma tutto. Si sospendono, dal 1° al 31 agosto, i termini processuali ai quali si applica la legge n. 742 del 1969. Continuano invece a decorrere i termini relativi alle materie escluse, quelli contrattuali, molte scadenze amministrative e fiscali e, in generale, i termini sostanziali non assoggettati a una disciplina speciale.

La domanda corretta non è quindi: “la scadenza cade ad agosto?”, ma: “di quale termine si tratta e quale norma ne disciplina il decorso?”.

Prima di rinviare un adempimento a settembre è sempre opportuno eseguire questa verifica. La sospensione feriale protegge il diritto di difesa, ma non può trasformarsi in una proroga applicata indistintamente a qualsiasi obbligo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: sospensione feriale, termini processuali, scadenze agosto, computo dei termini, impugnazione delibera condominiale, processo tributario, sfratto, opposizione all’esecuzione, termini contrattuali, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Mediazione civile: riservatezza sì, zona franca no

La Cassazione penale n. 45002/2024 chiarisce che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in mediazione non impedisce l’accertamento di un reato commesso durante l’incontro

La riservatezza è uno dei pilastri della mediazione civile. Le parti devono potersi sedere al tavolo, parlare con libertà, formulare proposte, riconoscere difficoltà, esplorare soluzioni e modificare la propria posizione senza il timore che ogni frase venga poi utilizzata contro di loro nella causa. Senza questa protezione, la mediazione perderebbe gran parte della sua efficacia, perché nessuno sarebbe realmente disposto ad aprire un confronto sincero.

Riservatezza, però, non significa impunità. La mediazione è uno spazio protetto, non una zona franca. È un luogo nel quale il conflitto può essere affrontato in modo serio, riservato e costruttivo, ma sempre nel rispetto delle persone, dei difensori, del mediatore e delle regole fondamentali dell’ordinamento.

Questo è il punto centrale della sentenza della Cassazione penale, Sez. V, n. 45002/2024. La Corte ha affermato che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione civile riguarda il giudizio conseguente alla mediazione, cioè quello relativo alla controversia civile e commerciale, ma non il processo penale. Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi escluso che fosse inutilizzabile la prova relativa a minacce pronunciate durante un incontro di mediazione.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce da una condanna per il reato di minaccia. Il Giudice di pace di Brescia aveva ritenuto la responsabilità penale degli imputati e il Tribunale di Brescia, quale giudice d’appello, aveva confermato la decisione. Secondo la contestazione richiamata dalla sentenza, gli imputati si erano rivolti alla persona offesa con espressioni come “ti spacco tutto”, “ti brucio”, “sei morto”, oltre ad altre frasi offensive e minacciose.

Nel ricorso per cassazione, tra gli altri motivi, la difesa aveva sostenuto che, poiché l’episodio minaccioso si sarebbe verificato durante una mediazione civile, le dichiarazioni relative a quanto accaduto non avrebbero potuto essere oggetto di testimonianza. Il riferimento era all’art. 10 del d.lgs. 28/2010, norma che disciplina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione.

La Cassazione respinge questa impostazione. Secondo la Corte, l’art. 10, comma 1, serve a evitare che ciò che viene detto in mediazione venga poi utilizzato nel giudizio civile o commerciale collegato alla stessa controversia. Non serve, invece, a impedire al giudice penale di accertare se, durante quell’incontro, sia stato commesso un reato.

A cosa serve davvero l’inutilizzabilità prevista dall’art. 10

L’art. 10, comma 1, d.lgs. 28/2010 prevede che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione non possano essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o della parte dalla quale provengono le informazioni. La norma aggiunge che sul contenuto di quelle dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

La funzione della disposizione è chiara: evitare che la mediazione diventi una trappola. Se una parte sapesse che ogni apertura, ogni proposta, ogni disponibilità economica o ogni valutazione prudenziale potrebbe essere usata contro di lei nella causa successiva, avrebbe un incentivo fortissimo a non parlare davvero. La mediazione si ridurrebbe a un passaggio formale, privo di quella libertà di confronto che ne costituisce la vera forza.

Se una parte dichiara di essere disponibile a pagare una certa somma per chiudere la lite, quella disponibilità non può essere trasformata automaticamente in un’ammissione del debito. Se una parte valuta una soluzione transattiva, non significa che abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria. La riservatezza serve proprio a proteggere questo spazio negoziale, nel quale le parti possono ragionare non solo sui diritti astratti, ma anche sui rischi, sui costi, sui tempi, sugli interessi reali e sulle possibili soluzioni.

Il confine: controversia civile da una parte, reato dall’altra

La Cassazione individua il confine della inutilizzabilità richiamando anche l’art. 2 del d.lgs. 28/2010, che riguarda la mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. Da qui il ragionamento della Corte: l’inutilizzabilità prevista dall’art. 10 riguarda il giudizio conseguente alla mediazione, cioè quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale.

La distinzione è fondamentale. Una cosa è utilizzare nella causa civile una frase detta per cercare un accordo; altra cosa è accertare se, durante l’incontro, una persona abbia minacciato un’altra. Nel primo caso, la legge protegge la libertà negoziale. Nel secondo, viene in rilievo l’accertamento di un fatto che, se integra reato, non può essere reso invisibile solo perché commesso nel contesto di una mediazione.

La Cassazione lo spiega in modo molto chiaro: la disciplina dell’art. 10 è funzionale a garantire ampia libertà e riservatezza alle parti, evitando che la fase di mediazione venga utilizzata in modo strumentale nel successivo giudizio. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, quando le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato.

La mediazione resta riservata, ma non diventa un luogo senza regole

Questa decisione non indebolisce la mediazione. Al contrario, la rafforza. Una mediazione seria deve essere riservata, ma deve anche essere un luogo sicuro e regolato. La riservatezza non può trasformarsi in uno schermo per condotte intimidatorie, violente o comunque illecite.

Il messaggio corretto non è: “attenzione, ciò che dite in mediazione può sempre essere usato contro di voi”. Questo sarebbe sbagliato. Il messaggio corretto è diverso: “in mediazione potete parlare liberamente della controversia, formulare proposte, riconoscere difficoltà e cercare soluzioni; ma non potete invocare la riservatezza per coprire un reato commesso durante l’incontro”.

È una distinzione essenziale anche dal punto di vista culturale. La mediazione non è una stanza nella quale si riproduce il conflitto con maggiore aggressività, approfittando dell’assenza del giudice. È un procedimento nel quale le parti, assistite dai loro avvocati e guidate da un mediatore, cercano di trasformare il conflitto in una possibile soluzione. Questo richiede libertà, ma anche responsabilità.

Cosa resta protetto dalla riservatezza

Restano protette le proposte conciliative, le disponibilità economiche, le valutazioni formulate per superare la lite, le informazioni comunicate nel corso del procedimento e, in generale, ciò che appartiene alla dinamica propria della mediazione. Questi elementi non possono essere recuperati nel giudizio civile collegato per dimostrare che una parte “aveva ammesso”, “sapeva di avere torto” o “era disponibile a pagare”.

Questa protezione è indispensabile. In una causa ordinaria le parti tendono a difendere rigidamente la propria posizione; in mediazione, invece, devono poter esplorare anche ipotesi diverse, senza il timore che ogni tentativo di soluzione venga poi interpretato come debolezza processuale. È proprio la riservatezza a consentire il passaggio dalla posizione dichiarata all’interesse reale.

Diverso è il caso in cui ciò che viene in rilievo non sia una proposta o una dichiarazione negoziale, ma un fatto autonomamente illecito. Se durante un incontro una parte minaccia l’altra, il problema non è più l’utilizzo processuale di una concessione fatta per transigere. Il problema è l’accertamento di una condotta che l’ordinamento penale può considerare rilevante.

Il ruolo particolare del mediatore

La sentenza consente anche di ricordare un altro profilo importante. L’art. 10, comma 2, d.lgs. 28/2010 disciplina specificamente la posizione del mediatore, stabilendo che egli non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. La norma richiama inoltre l’art. 200 c.p.p. e, in quanto compatibili, le garanzie previste per il difensore dall’art. 103 c.p.p.

Questo aspetto non va confuso con il principio affermato dalla Cassazione. Nel caso concreto, la Corte rileva che non risultava essere stato escusso il mediatore e che, comunque, non era stata indicata la decisività di un’eventuale sua deposizione. Il tema deciso riguardava l’estensione dell’inutilizzabilità al processo penale, non la possibilità di trasformare automaticamente il mediatore in testimone dei fatti avvenuti durante il procedimento.

La distinzione è delicata ma importante. Il mediatore deve poter svolgere il proprio ruolo in un contesto di fiducia e riservatezza. La sua posizione rimane protetta da una disciplina specifica. Ciò non significa, però, che ogni fatto avvenuto in mediazione sia sottratto all’accertamento penale.

L’esito processuale: prescrizione agli effetti penali, statuizioni civili ferme

Per completezza, va ricordato anche l’esito della sentenza. La Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione agli effetti penali perché il reato era estinto per prescrizione. Tuttavia, ha rigettato i ricorsi agli effetti civili e ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Questo passaggio non modifica il principio che interessa la mediazione. La Corte ha comunque ritenuto infondata la doglianza relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in mediazione e ha affermato espressamente che l’art. 10, comma 1, d.lgs. 28/2010 opera nel giudizio conseguente alla mediazione civile e commerciale, non nel processo penale.

Perché questa decisione è importante per avvocati, parti e mediatori

Per gli avvocati, la sentenza è un promemoria importante. La parte deve essere preparata alla mediazione anche sotto il profilo comportamentale. Partecipare a un incontro non significa sfogarsi, intimidire, provocare o alzare il livello dello scontro. Significa provare a utilizzare uno spazio protetto per verificare se esista una soluzione migliore del processo.

Per le parti, il messaggio è altrettanto chiaro. In mediazione si può parlare con franchezza, ma non si può oltrepassare il limite della correttezza. La riservatezza protegge il dialogo, non l’abuso del dialogo. Chi partecipa deve sapere che la mediazione consente un confronto libero, ma non sospende le regole fondamentali dell’ordinamento.

Per i mediatori e per gli organismi, la pronuncia conferma l’importanza della gestione del tavolo. Il mediatore deve creare un ambiente nel quale le parti possano confrontarsi anche duramente, ma senza che il conflitto degeneri in intimidazione o aggressione. La qualità della mediazione dipende anche dalla capacità di mantenere il procedimento entro binari di rispetto, sicurezza e serietà.

Il principio da ricordare

La sentenza n. 45002/2024 consente di fissare un principio molto semplice: la mediazione civile è riservata, ma non è una zona franca. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio civile collegato, salvo consenso della parte interessata, perché la legge vuole proteggere la libertà negoziale delle parti. Ma questa protezione non può diventare uno scudo contro l’accertamento di fatti penalmente rilevanti.

È una decisione equilibrata, perché evita due errori opposti. Il primo sarebbe svuotare la riservatezza della mediazione, consentendo di utilizzare nella causa civile tutto ciò che le parti dicono per cercare l’accordo. Il secondo sarebbe trasformare la riservatezza in una immunità generale, capace di coprire anche minacce o altri comportamenti illeciti. La Cassazione sceglie una via corretta: massima protezione del confronto negoziale, nessuna impunità per i reati.

Questo equilibrio è fondamentale per promuovere una cultura seria della mediazione. Le parti devono sentirsi libere di parlare, ma devono anche sapere che la mediazione richiede rispetto, responsabilità e consapevolezza. Solo così il procedimento può svolgere la sua funzione migliore: non nascondere il conflitto, ma governarlo in modo riservato, efficace e civile.

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Usucapione di servitù di passaggio: il percorso deve essere chiaro dall’inizio del periodo (Cassazione 5733/2011)

Corte di Cassazione, sez II Civile, sentenza 18 gennaio – 10 marzo 2011, n. 5733

Presidente Oddo – Relatore Falaschi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1992 (…) evocavano in giudizio, dinanzi al Pretore di Bologna, (…), e premesso di essere titolari a vario titolo dell’immobile censito al NCEU del Comune di (…) foglio (…), confinante con l’immobile di proprietà del convenuto (foglio …), chiedevano venisse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione in favore delle loro unità immobiliari della servitù di passaggio di persone e veicoli sul fondo di proprietà del convenuto, oltre alla condanna dello stesso a rimuovere, a sua cura e spese, ogni ostacolo all’esercizio della servitù e al mantenimento in idoneo stato di manutenzione del passaggio, con ordine di trascrizione dell’emananda sentenza nei registri immobiliari; chiedevano, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da loro subiti. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Bologna (già Pretore) adito, accoglieva parzialmente le domande dell’ attore dichiarando acquisito per usucapione il solo passaggio a piedi sul fondo del convenuto, condannando gli attori alle spese processuali.

In virtù di rituale appello interposto da (…), con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse ritenuto provato anche l’intervenuta usucapione del possesso della servitù di passaggio con veicoli, oltre a dolersi della loro condanna alle spese di lite, proposto dall’appellato appello incidentale, affinché venisse negata anche la servitù di passaggio pedonale, la Corte di Appello di Bologna respingeva l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale di parte appellata, negava anche l’acquisto di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà del (…).

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che oltre ad avere fornito i numerosi testi esaminati dal Pretore versioni contrastanti circa l’intervenuto passaggio in vari periodi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano i requisiti per potere dichiarare l’intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, segnatamente che lo stesso fosse visibile.

Aggiungeva, inoltre, che non essendosi potuta ricostruire una servitù apparente, portava ad escludere che i passaggi effettuati fossero sintomo significativo del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, rigettato per inciso anche il gravame presentato dagli appellanti in ordine alle spese processuali.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i (…), che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il (…).

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, per avere palesemente errato in diritto nel non ritenere nella specie sussistere il requisito della apparenza; con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso inopinatamente di prendere in considerazione la documentazione topografica e la copiosa documentazione fotografica allegata agli atti.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto entrambi attengono alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale. Premesso che parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per genericità della doglianza, prospettando una carenza nell’indicazione delle circostanze e degli elementi che hanno avuto incidenza causale sull’errore dedotto, che non può trovare accoglimento in quanto la parte parrebbe mettere sullo stesso piano l’inammissibilità con la manifesta infondatezza, occorre osservare che le censure sono destituite di fondamento poiché esse non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non possono provocarne l’annullamento.

La corte distrettuale non ha negato l’esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitù , ma ha basato la sua motivazione soprattutto sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente e, nel tempo, mutato il tracciato per le mutate esigenze del proprietario (realizzando delle aiuole ovvero un pergolato o con della ghiaia), ai fini del requisito dell’apparenza, non facesse desumere, senza incertezze o ambiguità, di essere stato predisposto al servizio del fondo dominante e ciò fosse esistente e visibile sin dall’inizio del ventennio, necessario al dedotto acquisto per usucapione.

La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito è ineccepibile. Infatti, l’acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l’esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall’inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell’apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.

Nel caso di specie la Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha analizzato le risultante probatorie, in particolare le prove testimoniali e la descrizione dei luoghi fornita dagli stessi nei dettagli (pagine 7 e 8 della sentenza), ed ha concluso per la inesistenza del requisito dell’apparenza. In altri termini, il giudice di appello ha escluso il requisito dell’apparenza, necessario, ai sensi dell’art. 1061 c.c., per l’acquisto della servitù affermando che le versioni contrastanti fornite dai testi escussi circa l’intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano dei requisiti per potere dichiarare l’intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, nonché, segnatamente, che lo stesso fosse visibile. Le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sè a sorreggere la decisione adottata.

Giova ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “…il requisito dell’apparenza della servitù , necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù ” (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). Non v’è dubbio, peraltro, che il giudizio circa la esistenza o meno di segni visibili sul fondo, di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, introduce inevitabilmente questioni di fatto, non rilevabili nel giudizio di legittimità, stante la corretta motivazione posta a corredo della decisione.

Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non appaiono risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dalla Corte territoriale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice. Neppure può imputarsi al giudice di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio (nella specie il materiale fotografico) ritenuti non significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, n. 3904).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.