Multa con autovelox: cosa controllare prima di pagare o fare ricorso

Omologazione, taratura, cartelli, notifica e punti patente: la guida pratica per capire se una multa può essere contestata

Le multe con autovelox sono tra le sanzioni più contestate. Il motivo è semplice: spesso arrivano a casa dopo settimane, magari per pochi chilometri oltre il limite, e il conducente si trova davanti a un verbale già formato, senza ricordare bene le condizioni della strada, la segnaletica, la postazione o il traffico di quel giorno. A quel punto la domanda è inevitabile: devo pagare oppure posso contestare la multa?

La risposta corretta è: dipende. Non ogni multa con autovelox è illegittima, ma non è neppure vero che il verbale sia sempre inattaccabile. Prima di pagare, soprattutto se l’importo è elevato o se sono previsti punti sulla patente, conviene controllare alcuni elementi: il tipo di apparecchio utilizzato, la sua omologazione o approvazione, la taratura periodica, la segnalazione preventiva, la visibilità della postazione, la correttezza del verbale, i termini di notifica e la strada più adatta per un eventuale ricorso.

Di omologazione degli autovelox ci siamo già occupati commentando alcune recenti pronunce della Cassazione. Qui, però, allarghiamo il discorso: non analizziamo solo il tema dell’apparecchio omologato o approvato, ma proviamo a costruire una vera guida pratica su cosa deve controllare chi riceve una multa prima di decidere se pagarla, rottamarla, ignorarla — cosa mai consigliabile — o impugnarla.

Prima domanda: che apparecchio è stato usato?

Il primo controllo riguarda il dispositivo utilizzato. Il verbale dovrebbe indicare quale apparecchiatura ha rilevato la velocità e con quali modalità è stato effettuato l’accertamento. Questo dato è importante perché la legittimità della sanzione dipende anche dalla regolarità dello strumento impiegato.

L’art. 142 del Codice della strada prevede che, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità, possano essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”, oltre alle registrazioni del cronotachigrafo e ai documenti relativi ai percorsi autostradali. Lo stesso articolo stabilisce anche che le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. (Patente)

Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio contenzioso sulla differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox. Alcune ordinanze della Cassazione hanno dato rilievo alla necessità dell’omologazione, distinguendola dalla semplice approvazione; allo stesso tempo, il tema è stato oggetto di ulteriori decisioni e commenti non sempre presentati in modo uniforme. Per questo è sbagliato dire, in modo generico, che “tutte le multe con autovelox sono nulle”, così come è sbagliato sostenere che non vi sia mai nulla da contestare. La verifica va fatta sul singolo verbale e sulla documentazione relativa allo specifico apparecchio utilizzato. (Ricorsi.net)

In pratica, se si vuole contestare la multa per un problema relativo all’apparecchio, non basta scrivere nel ricorso che “l’autovelox non era regolare”. Occorre chiedere e verificare gli atti: provvedimento di omologazione o approvazione, certificato di taratura, documentazione tecnica, modalità di installazione e autorizzazioni eventualmente necessarie.

Taratura periodica: perché è fondamentale

Un secondo controllo molto importante riguarda la taratura periodica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. (Corte Costituzionale)

Il principio è di buon senso: se uno strumento misura la velocità e da quella misurazione deriva una sanzione, il cittadino deve poter confidare nel fatto che quello strumento funzioni correttamente. Non basta che l’autovelox esista o sia installato; deve essere anche controllato periodicamente.

Questo non significa che il verbale debba sempre contenere tutta la documentazione tecnica. Significa, però, che se la taratura viene contestata, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare che l’apparecchio era stato sottoposto alle verifiche necessarie. Per chi riceve la multa, quindi, è utile verificare se il verbale indica gli estremi della taratura o se, comunque, mediante accesso agli atti, è possibile ottenere il certificato relativo al periodo in cui è stata accertata l’infrazione.

Cartelli e visibilità della postazione

Altro tema molto frequente: l’autovelox era segnalato? La postazione era visibile? Sono due requisiti collegati, ma non identici. La segnalazione preventiva serve ad avvisare il conducente che su quel tratto può esserci un controllo della velocità. La visibilità riguarda invece la possibilità concreta di percepire la postazione.

L’art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada prevede espressamente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili. (Circolazione Stradale)

Questo non vuol dire che ogni autovelox debba essere annunciato a pochi metri o che il cartello debba essere ripetuto continuamente. Vuol dire che la segnalazione deve essere effettiva, adeguata e riferibile alla postazione. Se il cartello manca, è nascosto, è illeggibile, è collocato in modo incongruo o non riguarda il senso di marcia interessato, può esserci un profilo di contestazione. Anche qui, però, serve cautela: bisogna verificare il luogo, il tipo di strada, la distanza, la presenza di eventuali intersezioni, il senso di marcia e la documentazione fotografica.

In caso di dubbio, è utile tornare sul posto e fotografare la segnaletica, il tratto di strada e la posizione della postazione. Ma bisogna farlo tempestivamente, perché la segnaletica può cambiare e, a distanza di mesi, la prova diventa più difficile.

La multa è nulla se non mi hanno fermato subito?

Molti automobilisti pensano che la multa sia illegittima solo perché non sono stati fermati immediatamente. Non è sempre così. Per le violazioni accertate tramite apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità, la contestazione immediata può non essere necessaria, soprattutto quando il controllo avviene con dispositivi autorizzati e secondo le modalità previste dalla legge.

Questo però non significa che la contestazione differita sia sempre corretta. Bisogna verificare se il verbale indica le ragioni della mancata contestazione immediata, se il tratto di strada consente quel tipo di accertamento, se la postazione era legittimamente collocata e se, quando richiesto, esiste il decreto prefettizio che autorizza il controllo senza fermo immediato su quel tratto.

Il punto pratico è questo: il fatto di non essere stati fermati non basta, da solo, ad annullare la multa. Ma può essere uno degli elementi da valutare insieme agli altri.

Il verbale va letto tutto, non solo l’importo

Quando arriva una multa, molti guardano subito quanto devono pagare e quanti punti verranno decurtati. È comprensibile, ma non basta. Il verbale va letto con attenzione dall’inizio alla fine.

Bisogna controllare data e ora dell’infrazione, luogo preciso, limite di velocità vigente, velocità rilevata, tolleranza applicata, tipo di apparecchio, ente accertatore, modalità di rilevazione, indicazioni sulla taratura, motivi della mancata contestazione immediata, dati del veicolo, termini di pagamento e modalità di ricorso.

Non ogni errore rende nullo il verbale. Un errore materiale irrilevante può non incidere sulla validità della multa. Diverso è il caso in cui l’errore riguardi elementi essenziali o impedisca al cittadino di capire dove, quando e come sarebbe stata commessa la violazione. Se il luogo è indicato in modo troppo generico, se non si comprende quale limite fosse applicabile, se il verbale non consente di individuare correttamente il tratto stradale o l’apparecchio utilizzato, possono emergere profili difensivi.

Attenzione ai termini di notifica

Un altro controllo fondamentale riguarda la notifica. In linea generale, quando la violazione non viene contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento al soggetto risultante dai pubblici registri. Il calcolo dei termini può però richiedere attenzione, perché bisogna considerare le regole sulla spedizione, sulla ricezione, sulle notifiche postali e sui casi particolari, ad esempio veicoli a noleggio, leasing, cambio di residenza o difficoltà di identificazione del proprietario.

Per questo è importante conservare non solo il verbale, ma anche la busta, l’avviso di ricevimento, la relata di notifica o qualsiasi documento da cui risulti la data effettiva di spedizione e ricezione. A volte il motivo di ricorso non è l’autovelox, ma la notifica tardiva.

Accesso agli atti: quando serve

Prima di fare ricorso, spesso è utile presentare un’istanza di accesso agli atti. Con l’accesso si possono chiedere, a seconda del caso, fotografia dell’infrazione, certificato di taratura, provvedimento relativo all’apparecchio, autorizzazioni, decreto prefettizio, documentazione sulla segnaletica e altri atti richiamati nel verbale.

L’accesso agli atti è importante perché consente di trasformare un sospetto in un motivo concreto. Dire “secondo me l’autovelox non era regolare” serve a poco. Verificare che manca una taratura, che la documentazione è incompleta, che la postazione non era correttamente autorizzata o che il luogo è indicato in modo impreciso è molto diverso.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di pace?

Chi vuole contestare una multa ha normalmente due strade alternative: ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di pace. Il ricorso al Prefetto va presentato, in generale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; il ricorso al Giudice di pace va proposto entro 30 giorni. Le Prefetture indicano normalmente questa distinzione pratica tra i due rimedi. (Patente)

La scelta non è indifferente. Il ricorso al Prefetto è più semplice e non richiede contributo unificato, ma in caso di rigetto può essere emessa un’ordinanza-ingiunzione per una somma più elevata. Il ricorso al Giudice di pace consente un vero contraddittorio davanti a un giudice, ma comporta costi di iscrizione e richiede una valutazione più attenta dei motivi e delle prove.

Prima di scegliere, bisogna valutare il valore della sanzione, i punti patente, la solidità dei motivi, i documenti disponibili e il rischio economico in caso di rigetto.

Quando conviene davvero contestare

Non tutte le multe vanno impugnate. A volte la sanzione è corretta, l’apparecchio è regolare, la taratura è documentata, la segnalazione era presente, la postazione era visibile, la notifica è tempestiva e non ci sono motivi seri di opposizione. In questi casi fare ricorso può essere solo una perdita di tempo e denaro.

Conviene invece valutare la contestazione quando emergono elementi concreti: apparecchio non adeguatamente documentato, assenza di omologazione ove ritenuta necessaria, taratura mancante o non dimostrata, postazione non segnalata o non visibile, verbale incompleto su elementi essenziali, notifica tardiva, errore sul veicolo, errata indicazione del luogo, difetto del provvedimento autorizzativo quando richiesto o altri vizi che incidono davvero sulla legittimità dell’accertamento.

Il criterio deve essere pratico: si contesta quando ci sono motivi seri, documentabili e utili. Non quando si è semplicemente irritati per avere ricevuto la multa.

Cosa fare appena arriva una multa con autovelox

La prima cosa da fare è segnare la data di notifica, perché da quel momento decorrono i termini per pagare in misura ridotta o per proporre ricorso. Poi bisogna leggere il verbale per intero, verificare importo e punti, controllare il luogo dell’infrazione, conservare busta e ricevute, valutare se chiedere accesso agli atti e, se necessario, fotografare il tratto di strada e la segnaletica.

È importante ricordare che il pagamento in misura ridotta, di regola, chiude la vicenda e impedisce poi di proporre ricorso. Quindi, se si vuole contestare, bisogna decidere prima di pagare.

Conclusione

Una multa con autovelox non è automaticamente illegittima, ma non deve nemmeno essere pagata senza controlli. Omologazione, approvazione, taratura, segnalazione preventiva, visibilità della postazione, correttezza del verbale e termini di notifica sono tutti elementi che possono fare la differenza.

Il consiglio pratico è semplice: prima di pagare, leggere bene il verbale; prima di fare ricorso, verificare se esistono motivi seri e documentabili. Perché un ricorso fondato può portare all’annullamento della sanzione, ma un ricorso improvvisato rischia solo di aggravare il problema.

In sintesi: non ogni autovelox è illegittimo, ma ogni multa con autovelox merita almeno un controllo serio.

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Autovelox: per la Cassazione non basta l’approvazione, serve l’omologazione

La Suprema Corte conferma un principio destinato a incidere su moltissimi verbali per eccesso di velocità

Con l’ordinanza n. 8797 dell’8 aprile 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema ormai centrale nel contenzioso sulle sanzioni stradali: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità.

La risposta della Corte è netta: ai fini della validità dell’accertamento dell’eccesso di velocità, non è sufficiente che l’autovelox sia stato approvato dal Ministero; occorre che sia debitamente omologato, perché è solo a questa condizione che le risultanze dell’apparecchiatura possono assumere valore di prova nei confronti dell’automobilista.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, inaugurato in modo particolarmente significativo dall’ordinanza n. 10505/2024, secondo cui l’approvazione ministeriale non può essere considerata equivalente all’omologazione prevista dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un avvocato contro un verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Quero Vas, per violazione dell’art. 142, comma 7, Codice della strada. L’infrazione era stata accertata mediante apparecchiatura fissa di rilevazione della velocità.

Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo decisiva la circostanza che l’apparecchiatura risultasse approvata, ma non anche omologata. Il Tribunale di Belluno, in grado di appello, aveva invece riformato la decisione, sostenendo la sostanziale equivalenza funzionale tra approvazione e omologazione.

La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale, accogliendo il primo motivo di ricorso.

Il passaggio centrale dell’ordinanza è molto chiaro: l’art. 142, comma 6, Codice della strada stabilisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La norma non parla di apparecchiature semplicemente approvate. E, osserva la Corte, quando il dato testuale è chiaro, non vi è spazio per interpretazioni estensive o correttive.

Approvazione e omologazione non sono la stessa cosa

Il punto più importante della decisione è proprio questo: approvazione e omologazione non sono sinonimi.

La Corte richiama l’art. 45, comma 6, Codice della strada e l’art. 192 del regolamento di esecuzione, sottolineando che il sistema normativo distingue le due procedure.

L’omologazione riguarda i prototipi delle apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate dal regolamento; una volta verificata la conformità, l’apparecchio può essere prodotto in serie e utilizzato come fonte di prova.

L’approvazione, invece, riguarda apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali non sono già compiutamente previste dal regolamento. Essa consente la produzione del dispositivo secondo le caratteristiche approvate, ma non sostituisce, secondo la Cassazione, l’omologazione richiesta per attribuire efficacia probatoria alle rilevazioni.

La differenza non è quindi solo terminologica. È una differenza di funzione, di garanzia e di valore probatorio.

Il limite delle circolari e della prassi amministrativa

Altro passaggio molto rilevante dell’ordinanza riguarda il valore delle circolari e dei pareri ministeriali.

La Corte afferma che pareri del MIT, circolari amministrative o prassi operative diffuse non possono modificare il contenuto di una norma primaria. Se l’art. 142, comma 6, Codice della strada richiede l’omologazione, non è possibile sostenere, sulla base di atti amministrativi o di prassi interne, che sia sufficiente l’approvazione.

È un’affermazione importante non solo per il contenzioso sugli autovelox, ma anche in termini generali: la pubblica amministrazione non può, attraverso circolari o interpretazioni interne, ridurre il livello di garanzia previsto dalla legge.

Un orientamento ormai consolidato

L’ordinanza n. 8797/2026 non è isolata. La stessa Cassazione richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 10505/2024, Cass. n. 20913/2024, Cass. n. 20492/2024, Cass. n. 1332/2025, Cass. n. 13996/2025, Cass. n. 26251/2025 e Cass. n. 31876/2025.

In particolare, Cass. n. 31876/2025 ha ribadito che l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non omologato è illegittimo, perché l’approvazione preventiva non è equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, Codice della strada.

Anche la giurisprudenza penale risulta orientata nello stesso senso, come ricordato dalla stessa ordinanza in commento, che richiama Cass. pen. n. 10365/2025.

Le conseguenze pratiche

La conseguenza pratica è evidente: quando una sanzione per eccesso di velocità è fondata su un rilevamento effettuato mediante autovelox, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare non soltanto la taratura, il corretto funzionamento o l’approvazione dello strumento, ma anche la sua omologazione.

Non basta, dunque, produrre il decreto di approvazione ministeriale. Non basta sostenere che l’apparecchio sia stato regolarmente installato o periodicamente verificato. Se manca l’omologazione, secondo questo orientamento della Cassazione, viene meno il presupposto necessario perché quella rilevazione possa costituire prova dell’infrazione.

Naturalmente, ogni verbale va esaminato nel caso concreto: occorre verificare il tipo di apparecchiatura utilizzata, la documentazione prodotta dall’amministrazione, le modalità di accertamento, la tempestività dell’opposizione e gli eventuali ulteriori profili di illegittimità.

Ma il principio affermato dalla Cassazione è ormai molto forte: la prova dell’eccesso di velocità richiede un apparecchio omologato, non semplicemente approvato.

Una decisione importante anche per i Comuni

La pronuncia ha un impatto significativo anche per gli enti locali.

Per anni, molte amministrazioni hanno fatto affidamento sulla sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione, anche sulla base di circolari ministeriali e prassi operative. La Cassazione, però, sta chiarendo in modo sempre più fermo che questa equivalenza non può essere sostenuta sul piano giuridico.

Il tema non è meramente formale. L’autovelox è uno strumento che incide direttamente sulla posizione del cittadino: può determinare una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze amministrative. Per questo, il legislatore ha previsto che la misurazione della velocità possa costituire fonte di prova solo se effettuata con apparecchiature dotate delle garanzie richieste dalla legge.

Conclusione

L’ordinanza n. 8797/2026 conferma un principio semplice, ma decisivo: quando la legge richiede l’omologazione, l’amministrazione non può sostituirla con l’approvazione.

La differenza tra i due istituti non può essere cancellata da circolari, prassi o interpretazioni amministrative. E non può essere l’automobilista a subire le conseguenze dell’eventuale incertezza normativa o organizzativa dell’amministrazione.

La Cassazione, con questa nuova pronuncia, consolida dunque un orientamento destinato a incidere in modo rilevante sul contenzioso in materia di autovelox: la rilevazione della velocità è valida solo se effettuata con apparecchiatura debitamente omologata.

Multa nulla se l’autovelox non è segnalato almeno un km prima

Se l’autovelox non è segnalato almeno un chilometro prima dell’apparecchio, la multa può essere annullata. Lo ha stabilito la Suprema Corte nell’ordinanza n. 25544/2023, riportata integralmente di seguito. La sanzione era stata annullata in sede di appello dal Tribunale competente, dopo che in primo grado il ricorso dell’automobilista era stato rigettato.

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 31/08/2023 (ud. 13/06/2023) n. 25544

(Presidente Bertuzzi – Relatore Caponi)

Fatti di causa

Nel 2018 G.G. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S., emesso dalla Polizia locale appartenente alla Unione (omissis) , per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 Km/h, con sanzione di circa Euro 550 e decurtazione di sei punti sulla patente di guida. Il ricorrente faceva valere l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25 comma 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017.

Rigettata in primo grado, l’opposizione è stata accolta in secondo grado. Ricorre in cassazione l’Amministrazione con tre motivi. Resiste il privato con controricorso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo si censura che il giudice di appello abbia rilevato d’ufficio la questione relativa all’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, requisito ex art. 25 comma 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017. Si allega che tale questione non è stata dedotta dal ricorrente, che si è limitato a dedurre il difettoso posizionamento dell’auto-velox rispetto al segnale di preavviso della presenza di postazione di rilevazione. Si deduce quindi si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 204 C.d.S., 7 D.Lgs. n. 150 del 2011.

Censurato è il seguente ragionamento del Tribunale: è da esaminare la questione sollevata dal privato nelle note conclusive, poiché offre all’attenzione un argomento difensivo diverso da quello che insiste sul difettoso posizionamento dell’autovelox rispetto al segnale di preavviso, fatto valere con il terzo motivo di appello. Peraltro, tale questione, relativa al mancato rispetto della distanza minima tra il segnale di limite di velocità e la postazione di rilevazione, è fondata su norme giuridiche ed è pertanto rilevabile d’ufficio.

La censura del ricorrente invoca tra l’altro Cass. 24037/2020, ove si statuisce che nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, il giudice incontra il divieto ex art. 112 c.p.c. di rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, nel senso che egli non può fondare la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello allegato dalla parte.

Il primo motivo non è fondato.

Risulta dagli atti che una delle ragioni dell’impugnazione del verbale è “l’illegittimo posizionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita”, che è il motivo sul quale il giudice ha fondato l’accoglimento dell’opposizione.

Ciò assorbe l’altra questione: se il ricorrente non avesse fatto valere il mancato rispetto della distanza minima tra segnale di limite della velocità e autovelox, ci si potrebbe domandare infatti se davvero l’ac-coglimento dell’opposizione sotto tale profilo avrebbe urtato contro l’orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato dal ricorrente, una volta che si dia adeguato peso alle circostanze che il difettoso posizionamento della postazione di rilevazione della velocità rispetto a precedenti segnalazioni è comunque entrato a far parte della materia del contendere e che il predetto orientamento giurisprudenziale è maturato in relazione ad effettive deviazioni della pronuncia del giudice rispetto alla materia del contendere. Cfr. in particolare Cass. 13751/2006: il privato fu sanzionato per inosservanza di una normativa Europea; egli fece opposizione lamentando (unicamente) di averla rispettata; il giudice accolse l’opposizione perché vide che il verbale non recava l’indicazione del luogo in cui era stata accertata la violazione.

Il primo motivo è rigettato.

2. – Con il secondo motivo si censura che il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell’art. 25 comma 2 l. 120/2010 non sia stato disapplicato ex artt. 3 Cost., 4, 5 l. 2248/1865 All. E.

La censura è argomentata come segue: secondo l’art. 25 comma 2 l. 120/2010, “fuori dei centri abitati (gli autovelox) non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità” (il corsivo è del Collegio). Ciò consente all’utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite. Tale ragione giustificatrice delimita l’ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente. Tuttavia, il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: “Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore (il corsivo è del Collegio) rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”. La parte ricorrente considera che tale disposizione regolamentare sia irragionevole ex art. 3 Cost. poiché equipara il caso dell’intersezione di strada ove il limite di velocità è minore (come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale è provenuto il privato incontri il limite di velocità di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocità è maggiore.

Il secondo motivo non è fondato.

L’argomento letterale invocato dall’amministrazione a fondamento della richiesta di disapplicazione di un decreto governativo in danno del cittadino è di insostenibile fragilità e si può rovesciare, argomentando con pari persuasività che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un’impo-sizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite. Si aggiunga che il decreto ministeriale si informa a un’esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost. Infine, ove mai tali rilievi potessero trovare ingresso con effetto di disapplicazione, il privato sarebbe assoggettato a una sanzione amministrativa in forza di un parametro normativo concretizzatosi nell’occasione del giudizio e non già prima della commissione della violazione.

Il secondo motivo è rigettato.

3. – Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, si denuncia che il privato non abbia allegato di essersi immesso nella strada provinciale di cui è causa dall’unica strada recante un limite di velocità (50 chilometri orari) inferiore. Si lamenta il mancato rilievo del difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché è diretto a far valere una questione irrilevante rispetto alla pronuncia che ha annullato il verbale di violazione del codice della strada per il posizionamento dell’autove-lox ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale di limite di velocità.

4. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 550, oltre a Euro 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista a titolo di contributo unificato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2023.

AUTOVELOX: MULTA NULLA SE la taratura non e’ stata fatta presso un centro accreditato

La multa con autovelox non è valida se effettuata con apparecchiatura la cui taratura non sia stata fatta presso un centro Accredia o da una società che abbia la certificazione ISO 9001. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1608 del 2021, scaricabile in fondo all’articolo.

Non è sufficiente, secondo la sentenza, la sempice taratura, in quanto la circolare del Ministero dell’Interno e la nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 113 del 2015) impongono non solo la verifica periodica di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale delle apparecchiature di controllo da remoto, ma che essa sia effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (unico organismo nazionale accreditato), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. La prescrizione è stata poi confermata anche dalla circolare del Ministero delle infrastutture e dei trasporti del 13 giugno 2017.

Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, al contrario di quanto previsto dalla normativa, non è è stato dimostrato che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità fosse stato tarato in modo corretto; pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Per maggiori informazioni: consulenza@studiotantalofornari.it oppure compilare il modulo di seguito

 

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Grazie per la risposta. ✨

Autovelox: per il Ministero devono essere sempre ben segnalati e visibili.

Il Ministero dell’Interno, con parere che pubblichiamo di seguito, ha confermato che le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, devono essere sempre ben visibili e adeguatamente segnalate.

Parere Ministero Autovelox

 

Per la Corte di Cassazione gli autovelox gestiti direttamente dagli organi di Polizia Stradale possono esser collocati dovunque…

Per la Corte di Cassazione gli autovelox gestiti direttamente dalle forze di Polizia, anche urbana, non devono essere necessariamente collocati nelle strade individuate dall’apposito Decreto Prefettizio e pertanto le relative sanzioni sono valide.

Cassazione civile  sez. II,   12 ottobre 2010,  n. 21091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ     Giovanni                        –  Presidente   –

Dott. PETITTI     Stefano                         –  Consigliere  –

Dott. D’ASCOLA    Pasquale                        –  Consigliere  –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria                   –  Consigliere  –

Dott. DE CHIARA   Carlo                      –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 349/2009 proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in  ROMA,  VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO,  che  lo  rappresenta  e difende,  giusta  Delib.  G.C.  5 novembre 2008, n. 78 e giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.U.;

– intimato –

avverso  la  sentenza  n. 298/2008 del TRIBUNALE  di  LOCRI,  SEZIONE DISTACCATA di SIDERNO del 9/07/08, depositata il 22/07/2008;

udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. G.U. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, (eccesso di velocità) rilevata il (OMISSIS) mediante apparecchiatura “Velomatic 512” direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168);

omessa produzione del certificato di omologazione dell’apparecchiatura “Velomatic 512 matr. 1590” utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.

Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’intimato non ha resistito.

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha espresso l’avviso che il ricorso sia fondato.

Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), (“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 C.d.S. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 D.L. cit..

Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, lett. e).

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f) e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame -“direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie – dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).

Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.

Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.

Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti).

Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace.

Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e 500,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2010