Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 25 ottobre 2010, n. 21865
Presidente Luccioli – Relatore Piccininni
Svolgimento del processo
Con decreto del 24.12.2004 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ex art. 9 l. 898/70 proposto da L.C. nei confronti dell’ex coniuge A.S., per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il provvedimento, impugnato, veniva riformato dalla Corte di Appello di Roma, che disponeva la corresponsione di un assegno mensile di Euro 500 in favore della C., da aumentare ad Euro 800 nel caso in cui quest’ultima fosse stata costretta a rilasciare l’immobile attualmente occupato ovvero a pagare un canone di locazione.
Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso L.C..
Entrambe le parti depositavano memoria.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29.9.2010.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazione S. ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 9 l. 898/70, 737 c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenienza di circostanze incidenti negativamente sulla capacità economica di esso ricorrente (grave cardiopatia, mantenimento della seconda moglie e del figlio di quest’ultima);
2) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, 737 c.p.c., per aver valutato la condizione reddituale dei coniugi avendo riguardo alla durata del matrimonio, e non a quella concernente la permanenza della loro comunione materiale e spirituale;
3) violazione degli artt. 737 c.p.c., 9 e 5 l. 898/70, con riferimento al disposto e asseritamente immotivato aumento dell’assegno divorzile da Euro 500 a Euro 800 mensili nel caso fosse intervenuto l’obbligo di pagamento del canone di locazione, vale a dire in relazione ad un evento futuro ed incerto;
4) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, per l’immotivata determinazione dell’assegno di mantenimento, per la cui quantificazione non si sarebbe tenuto conto dei parametri normativamente previsti;
5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale, richieste da esso ricorrente.
I primi due motivi di impugnazione sono inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (applicabile nel caso in esame, trattandosi di decisione emessa in data 7.3.2006), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto o con l’indicazione del fatto controverso, adempimenti viceversa non osservati nella specie.
Gli altri motivi risultano poi infondati.
Ed infatti è insussistente la denunciata violazione di legge per quanto riguarda il terzo motivo, poiché l’anticipata previsione di un aumento dell’assegno divorzile mensile da Euro 500 a Euro 800 non è stata ancorata ad un mutamento delle condizioni esistenti legato ad imprecisati e generici eventi, ma alla valutazione economica di un fatto preventivamente individuato e dall’esito incerto, consistente nella semplice possibilità (e quindi non nella sicurezza) per la C. di mantenere la disponibilità dell’alloggio attualmente occupato in condizioni di gratuità.
Rispetto a tale evento, il cui possibile verificarsi era stato già prospettato al giudice del merito, questi si è dunque correttamente limitato ad operare un’anticipata valutazione economica, così operando in sintonia con le esigenze di economicità e di celere definizione del processo.
È analogamente insussistente la violazione denunciata con il quarto motivo poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la Corte di Appello ha puntualmente richiamato i criteri dettati dall’art. 5 l. 898/70, ha per l’effetto valutato comparativamente la posizione economica delle parti, le loro esigenze, i rispettivi oneri, l’apporto dato dalla C. alla conduzione familiare, la durata del matrimonio.
Ne discende che il dettato normativo è stato rispettato e, correlativamente, che la censura formulata si esaurisce in una mancata condivisione nel merito della decisione adottata.
Resta infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la prova dedotta, sulla quale il giudice del merito ha omesso una specifica motivazione, è stata all’evidenza implicitamente ritenuta irrilevante alla luce del tenore della decisione adottata, poiché finalizzata a dimostrare circostanze ininfluenti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, quali le condizioni di modesta e precaria consistenza reddituale di esso ricorrente all’epoca delle nozze, il comportamento tenuto fin dall’inizio dalla C. – che fra l’altro era risultata essere dedita all’alcoolismo -, la mancata considerazione della necessità di mantenere la nuova famiglia nel frattempo costituita.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA;
nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA;
con ordinanza depositata il giorno 4 agosto 2008 nel procedimento n.
2157/2006 iniziato da I.G., quale madre esercente la
potestà sui figli minori A.D. e A.V.;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 5 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.G. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma nell’interesse dei figli minori chiedendo che venisse disposto il contributo per il loro mantenimento.
Il Tribunale, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni di Roma il quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del tribunale ordinario di Roma.
E’ principio acquisito, quello secondo cui “Competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio ancorchè minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. att. c.c. – vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 20 aprite 1991, n. 4273).
Sull’assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge n. 54/2006. Se invero “La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti ai loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e ss., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8362), deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, in esito ad un’operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull’esercizio della potestà o sull’affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo.
Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore.
Avendo ad oggetto la domanda introduttiva unicamente la misura e le modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario.
Nulla sulle spese in difetto di attività processuale delle parti private.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e ne cassa la pronuncia declinatoria.
Cassazione – Sezione prima – sentenza 30 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21245
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera
Svolgimento del processo
In accoglimento della domanda proposta con ricorso dell’11 febbraio 1999 da V.F. nei confronti del coniuga G.A., il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2003, ha dichiarato la separazione con addebito al G. per violazione del dovere di fedeltà, nonché di assistenza e solidarietà familiare, ed ha posto a suo carico assegno di mantenimento della F. e per ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti rispettivamente in Euro 2.000,00 ed Euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione.
Di entrambe le statuizioni il G. si è doluto con appello proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma. In ordine all’addebito ha lamentato omessa ammissione delle prove da lui articolate, reiterandone la richiesta. Ha dedotto che la pretesa infedeltà ascrittagli dalla moglie non aveva trovato il necessario riscontro probatorio; che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell’unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale.
Ha chieste ridursi l’importo del contributo di mantenimento, lamentando che il primo giudice lo aveva stabilito sulla base di emolumento di dipendente del omissis comprensivo d’indennità di missione da lui percepita solo in caso di impiego della sua opera all’estero.
Con sentenza n. 1339 depositata il 23 maggio 2005 la Corte territoriale ha confermato la precedente decisione dando atto della cessazione della materia del contendere a far tempo dal 2 novembre 2004 in ordine alle condizioni economiche della separazione, tenuto conto della fissazione dell’assegno di mantenimento nell’udienza presidenziale, celebratasi nell’incardinata causa di divorzio.
A.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando col primo motivo violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, si duole della pronuncia d’addebito della separazione a suo carico. Assumendo l’esigenza di imprescindibile nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi e la crisi coniugale, sostiene che la relativa prova non può attingersi da mere presunzioni tratte da fonti indirette. Violando tale principio, consacrato nella giurisprudenza richiamata, la decisione impugnata omette accertamento ed esposizione dei fatti che diano conto del nesso tra il suo comportamento e il fallimento del matrimonio, ed affida la sua conclusione a mere presunzioni ed a prova indiretta. Non tiene conto altresì del fatto che egli anche dopo l’allontanamento dalla casa coniugale ha devoluto a favore dei familiari quasi per l’intero il suo stipendio e si è autodeterminato ad un’elargizione in loro favore di L. 54 milioni quattro mesi prima del suo allontanamento dalla casa coniugale.
La controricorrente ne deduce infondatezza rilevando che la sentenza conferma ricostruzioni ermeneutiche di assoluto fondamento giuridico, alla cui stregua ha valutato nel merito le risultanze istruttorie, da cui è emersa la condotta infedele del G. e la sua incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Il motivo è inammissibile.
La decisione, presupposta l’esigenza in jure dell’accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e crisi dell’unione familiare, asserisce che l’aver instaurato relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza, né vale ad escluderne la rilevanza la sua possibile qualificazione in termini di reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile la compensazione di responsabilità nei rapporti familiari. In concreto ed in punto di fatto la relazione intrattenuta dal G. con altra donna, provata per testi, e resa pubblica, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. Ha evidentemente fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento del G., pacificamente gravemente lesivo dei suoi obblighi coniugali, e la sua efficacia causale nel provocare la crisi del suo matrimonio con la F..
Ha sottolineato che la relazione extraconiugale, di cui lo stesso G. aveva diffuso notizia nell’ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’abbandono della casa familiare, che anch’esso di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato alfine all’impossibilità della convivenza – cfr Cass. n. 17056/2007 -. I fatti, dunque, determinarono l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio e la fine del matrimonio.
Il ricorrente, che smentisce tale ricostruzione, avrebbe dovuto provare che il suo comportamento fosse stato indotto da quello della moglie, ovvero che l’abbandono fosse intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. Ma queste evenienze, del cui omesso esame ora si duole, sono state escluse dalla Corte di merito che ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, della ricostruzione della relazione fra i due coniugi, senza affatto trascurare la valutazione degli addebiti mossi dal G. alla consorte, che ha ritenuto ininfluenti perché sono rimasti indimostrati, stante la genericità delle istanze istruttorie all’uopo formulate.
In conclusione, la decisione della Corte romana, che non ha mancato di sottolineare che la notorietà della relazione di cui si tratta è stata peraltro pregiudizievole per la dignità della F., si fonda su valutazione di fatto, esposta con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, ed è perciò insindacabile.
Col secondo motivo il ricorrente ascrive ai giudici del gravame error in judicando e violazione degli artt. 156 c.c. e 5 comma 6 l. n. 898/1970 e 100 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle disposizioni di carattere economico a seguito del provvedimento presidenziale che, nell’incardinata causa di divorzio, ha fissato l’assegno divorzile ed il contributo di mantenimento per le figlie. Assume che le misure economiche sono di natura diversa, sicché il contributo di divorzio non elimina l’interesse alla modifica dell’assegno di separazione che perde efficacia solo con la sentenza di divorzio.
La resistente replica al motivo deducendo carenza d’interesse alla pronuncia.
Il motivo è privo di fondamento.
Com’è noto, l’art. 4 della legge n. 898 del 1970, anche nell’attuale formulazione, conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell’intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l’attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991 n. 12034).
Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti.
L’impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.
La decisione impugnata si colloca in questo tracciato ed è quindi corretta.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie fino alla indicata data del 2 novembre 2004, lamentando omesso esame della sua effettiva capacità reddituale, desumibile dalla comprovata proprietà di due appartamenti in omissis, l’uno in via omissis, l’altro in comunione col fratello in via omissis di notevole valore, di cinque appezzamenti di terreno in omissis, di un appartamento in palazzo omissis, il cui valore si era chiesto di provare a mezzo C.T.U. Deduce omesso riferimento al fatto che uno solo dei fondi ha fruttato un capitale di Euro 220.000,00 desumibile dal preliminare in atti, nonché al fatto che la denuncia fiscale prodotta dalla moglie indica terreni del valore di circa Euro 500.300,00, ed infine ad un lascito testamentario di cui ella ha beneficiato in Euro 103.000,00.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha sostenuto che le circostanze di fatto evidenziate – nuda proprietà della casa di via omissis, proprietà dei cinque terreni in omissis, e lascito testamentario – rappresentano circostanze sopravvenute valutabili al più in sede di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.
Tale conclusione è evidentemente affetta da errore di diritto.
La domanda di revisione prevista dalla citata disposizione processuale è infatti improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto, difettando del suo presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007 -. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l’ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva. Per quel che rileva, ciò imponeva alla Corte di merito di esaminare ogni elemento che potesse incidere sulla misura dell’assegno, sino alla data in cui è stato assunto il provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio.
Questo errore non è stato censurato. La doglianza in esame indirizza critica al tessuto motivazionale che sorregge l’esame delle emergenze istruttorie, mirando peraltro palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna censura, in quanto non ne coglie il senso, alla ratio sottostante che, come si è rilevato, è errata in jure.
Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 170 d.p.r. n. 18/1967 e 156 comma 2 c.c. e si duole del fatto che la Corte territoriale ha considerato l’indennità di servizio, che non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero, che è stata percepita solo successivamente al trasferimento da omissis a omissis ed allo stato a omissis, unitamente allo stipendio, quale elemento determinante la misura dell’assegno per la moglie e le figlie.
La resistente deduce infondatezza del motivo.
Il motivo è infondato.
La questione è stata risolta da questa Corte – Cass. 19527/2003, n. 4531/2010 – che ha stabilito che “ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell’indennità di servizio all’estero attribuita ai diplomatici a norma dell’art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all’estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l’assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all’estero, dall’art. 171-bis del d.lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all’obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata”. A questo enunciato, che pienamente condiviso s’intende confermare, la decisione impugnata ha prestato adesione avendo preso in considerazione l’indennità di servizio e non già il diverso assegno per oneri di rappresentanza. In parte qua, del resto, la decisione non è stata fatta segno d’impugnazione.
Il motivo deve perciò essere rigettato.
Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.c. e dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 445 c.c. ed all’art. 3 Cost.. Sostenendo la non retroattività della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, censura l’impugnata statuizione nella parte in cui ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla modifica della misura dell’assegno disposta dal g.i., rispetto a quella fissata precedentemente con provvedimento presidenziale.
Il motivo è infondato.
Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che l’incarico del G. a omissis, che aveva comportato la percezione di una indennità di missione pari a circa Euro 17.000,00 mensili, risaliva al omissis e che pertanto legittimamente la sentenza del primo giudice aveva fatto decorrere la spettanza dell’assegno nella misura complessiva di Euro 4.200,00, superiore a quella fissata nei provvedimenti interinali, al omissis.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.