Matrimonio: mariti ricchi, attenzione: anche dopo il divorzio è obbligatorio che l’ex moglie abbia gioielli e abiti dei migliori stilisti! (Cassazione 1612/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 ottobre 2010 – 24 gennaio 2011, n. 1612
Presidente Luccioli – Relatore Mercolino

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Brescia, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 23 gennaio 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto da C..M. con G..L. , con sentenza definitiva del 14 novembre 2005 riconobbe alla donna un assegno mensile di Euro 7.500,00. da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla sentenza.
2. – L’impugnazione proposta dal M. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza del 25 maggio 2006 ha parzialmente accolto l’appello incidentale della L. . condannando il M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell’assegno, avendo accertato che la L. , priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne, non era in grado di mantenere l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, desumibile dal consistente reddito del M. e dal suo ingente patrimonio, nonché dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna.
Quanto alla determinazione dell’assegno, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il patrimonio del M. fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze, conferendo rilievo preminente al contributo fornito dalla L. in qualità di casalinga, alla conduzione della famiglia, alla cura del figlio ed alla vita di relazione del coniuge, e quindi anche all’incremento del suo patrimonio personale.
3. – Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sostiene infatti che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, la Corte d’Appello ha omesso di considerare le dazioni e le elargizioni da lui effettuate in favore della moglie, e segnatamente il godimento da parte di quest’ultima di una prestigiosa abitazione da lui acquistata e la sopportazione da parte di esso ricorrente delle relative spese di mantenimento e manutenzione, nonché il pagamento di una polizza di assicurazione contro le malattie e gli infortuni da lui stipulata a favore della L. , e l’acquisto a favore di quest’ultima di una autovettura. Essa, inoltre, non ha tenuto conto dell’obbligo, da lui assunto, di provvedere al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e con lui convivente, e non ha correttamente valutato la sua situazione economica, facendo riferimento al suo reddito lordo, anziché a quello effettivo, e dando credito ad una valutazione del suo patrimonio fondata su una perizia di parte più volte contestata.
La Corte ha infine omesso di valutare le condizioni economiche pattuite in sede di separazione e l’entità delle spese da lui sostenute in dipendenza delle stesse, fondando la propria decisione su fatti mai provati in giudizio.
1.1. – Il motivo è inammissibile, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest’ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto plurimo, mediante il quale il ricorrente, senza fare alcun cenno alla medesima decisione, chiede a questa Corte di stabilire astrattamente se ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e della liquidazione del relativo importo, debba tenersi conto delle elargizioni effettuate dal coniuge obbligato, del suo patrimonio e delle determinazioni adottate in sede di separazione.
Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare a pena d’inammissibilità nel ricorso per cassazione,.deve infatti consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360; 30 ottobre 2008, n. 26020).
La sua formulazione, pertanto, non può risolversi in una generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata violata una certa norma, ma postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4044). Il quesito. dovendo investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e proporne una alternativa e di segno opposto, deve comprendere l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28280; Cass. Sez. III, 30 settembre 2008, n. 24339). La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile, non potendo il quesito essere desunto dal contenuto della censura alla quale si riferisce, in quanto rispetto al sistema processuale previgente, che già richiedeva nella redazione del motivo l’indicazione della norma violata, la peculiarità dell’innovazione introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e. quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. I, 24 luglio 2008, n. 20409).
La necessità di una separata individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è a sua volta connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 366-bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un.. 31 marzo 2009. n. 7770), impone tuttavia, nella formulazione della censura. un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass. Sez. III, 18 luglio 2007, n. 16002).
2. – È parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il M. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. e 2727 cod. civ.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini della valutazione del suo patrimonio, ad una perizia di parte, più volte specificamente contestata, ha attribuito efficacia probatoria ad un atto che ne era sprovvisto, senza illustrare le ragioni per le quali l’ha ritenuta attendibile. Essa. inoltre, ha conferito rilievo alle risultanze di articoli di giornali scandalistici, in cui egli veniva definito un “magnate”, benché gli stessi non fossero stati acquisiti in contraddittorio e fossero stati da lui immediatamente contestati, e ne ha desunto l’elevato tenore di vita della famiglia, in violazione delle norme che regolano l’efficacia e l’assunzione della prova.
2.1. – È noto peraltro che i documenti provenienti da terzi (ivi compresa la perizia di parte, ancorché giurata), pur non essendo dotali di una piena efficacia probatoria, possono offrire elementi indiziari utili, in concorso con altre risultanze, ad integrare il fondamento della decisione, ed il cui apprezzamento è pertanto affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. III, 22 aprile 2009. n. 9551; 25 febbraio 2002. n. 2737).
La censura in esame, sotto l’apparenza di una critica all’efficacia probatoria va attribuita dalla sentenza impugnata alla documentazione prodotta dalla controparte, appare dunque rivolta a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica. L’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009. n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).
3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00. ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Per la Cassazione (1343/2011) non può essere delibata nel nostro ordinamento la sentenza del Tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato la nullità di un matrimonio durato vent’anni.

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con sentenza n. 1343 depositata il 2o gennaio 2011, ha annullato la decisione della Corte d’Appello, risalente al 2007, e che non aveva considerato ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata (vent’anni) dopo il matrimonio.

La Suprema Corte ha invece statuito che la prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.

Di conseguenza, ha accolto il ricorso della moglie, cassando la sentenza impugnata senza rinvio.

Di seguito, la sentenza integrale:

Cassazione 1343 del 2011

 

Separazioni e divorzi: per la Cassazione (26197/2010) il godimento della casa coniugale ha rilevanza per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FIORETTI   Francesco Maria                  –  Consigliere  –

Dott. SALVAGO    Salvatore                   –  rel. Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. GIANCOLA   Maria Cristina                   –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30790/2006 proposto da:

C.P.A.  (c.f. (OMISSIS)),  elettivamente domiciliato  in  ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso l’avvocato  MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE Giacomo,  giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.EL.;

– intimata –

sul ricorso 33217/2006 proposto da:

CI.EL. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIALE  MILIZIE  1,  presso l’avvocato  NAPOLITANI  SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’ CARMEN, giusta procura  a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P.A., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA MONTE  ZEBIO 32, presso l’avvocato MESSINA MARINA, che lo rappresentae  difende unitamente all’avvocato PORTALE GIACOMO, giusta procura  a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE   GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI   MESSINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso  la  sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO  di  MESSINA,

depositata il 01/03/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato CURRO’   che   ha   chiesto  il  rigetto  del   ricorso   principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PRATIS  Pierfelice,  che  ha  concluso per  il  rigetto  del  ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ci.El. con C.P., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di Euro 250,00.

In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad Euro 150,00, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso Ci.El., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il C., deducendo violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 115 cod. proc. civ., e segg., art. 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte; nonchè dalle ragioni della separazione, dovuta al comportamento della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre destinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai maggiorenni.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale e logica del testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, ha ripetutamente affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere rilievo.

Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002; 6541/2002).

Vero è, poi, che al fine della determinazione dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.

Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007; 13592/2006; 13169/2004).

Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugnata che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali degli stessi – da nessuno di essi contestate-pervenendo al risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nell’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio di quello a disposizione della Ci.; e perciò correttamente pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi di costei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonchè alla conseguente conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposta dal Tribunale.

Con il secondo motivo, il C., deducendo altra violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell’assegno, riducendolo di Euro 100,00 sempre e soltanto sulla base della comparazione dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza, quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniugale, la sua vita separata a (OMISSIS) dedita soltanto alla sua attività lavorativa, proventi di quest’ultima spesi esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia.

Per converso, Ci.El., con il ricorso incidentale, deducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedente la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto, senza considerare: a) che trattavasi di una ipotesi futura e solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla situazione effettiva delle parti al momento della domanda; b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguentemente la sua acquiescenza comportava un beneficio economico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che ne incrementa la posizione economica a scapito di essa ricorrente,di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto.

Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima censura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammissibile ed in parte infondata.

Infondata perchè la sentenza impugnata ha incentrato la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri, che d’altra parte con particolare riguardo all’allontanamento della Ci. dal Comune di residenza della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state prospettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del C. della casa coniugale, che egli aveva continuato ad abitare, pur dopo che i figli ormai maggiorenni, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perchè di proprietà comune e perchè dunque l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione.

In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur avendo dato atto di tale situazione fattuale aveva comunque assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre abitato e che viveva,a differenza dell’ex coniuge, nel Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non era stata impugnata dalla Ci.; con la conseguenza che per effetto della stessa il reddito della controparte subiva un ulteriore incremento,pur esso da considerare ai fini della determinazione dell’assegno.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/1998).

Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice di rinvio.

Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui il C., deducendo violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della malattia della figlia G., maggiorenne e separata dal marito, che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con frequenza trimestrale presso il Policlinico di (OMISSIS).

La Ci., infatti, non ha mai contestato che la malattia della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra parte risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e che conseguentemente non poteva essere da costui prospettata nel giudizio di primo grado.

Pertanto, nel caso non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente a quelle domande ed a quei fatti che potevano essere dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch’esso sopravvenuto, purchè collegato a quello iniziale e compreso nel relativo petitum.

E non impedisce al giudice di prendere in considerazione anche fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali: soprattutto in materia di assegno di mantenimento ove si controverta in tema di conservazione o, per converso, di esclusione,del contenuto reale del credito oggetto della domanda originaria.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che se il giudice nel determinare l’assegno di divorzio deve alare riferimento ai redditi dei coniugi relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio, tale principio riguarda solo l'”an debeatur” ed è rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 13507/2004; 14886/2002).

La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenendosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del principale, accoglie il terzo nonchè l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2010

 

 

 

Divorzio: per la Cassazione (25560/2010) la relazione adulterina non è automaticamente fonte di addebito della separazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FELICETTI  Francesco                        –  Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. DOGLIOTTI  Massimo                          –  Consigliere  –

Dott. CULTRERA   Maria Rosaria               –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in  ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso l’avvocato COGO GIAMPAOLO MARIA,  che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSARI NICOLA, TONDO ROSANNA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso  la  sentenza  n.  11/2006 della CORTE  D’APPELLO  di  LECCE,

depositata il 19/04/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GEMMA SASSO, con delega, che  ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 18.1.2000 C.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi di pronunciare la separazione personale dal coniuge T. G. a causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti caratteriali del predetto, incline a relazioni extraconiugali e ad atti di violenza, impeditivi di pacifica convivenza.

Regolarmente costituito, il T. ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie poichè il fallimento del matrimonio era stato determinato dalla relazione extraconiugale intrattenuta nel 1994 dalla predetta con un ventenne, seguita dall’abbandono della casa coniugale.

Il Tribunale, con sentenza 22/2-30/3/2004, ha dichiarato la separazione con addebito alla C., a cui ha affidato la figlia minore, ed ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento della bambina in Euro 220,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessario alla stessa, da concordarsi preventivamente fra i genitori.

La C. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Lecce sostenendo, quanto alla pronuncia d’addebito, che se anche dopo la crisi avevano vissuto in case separate, nel 1998 vi era stata ripresa della convivenza, dopo la quale non si erano verificati altri fatti a lei addebitabili. Ha chiesto che, nonostante dall’espletata c.t.u. fosse emersa la sua titolarità di un patrimonio immobiliare stimato in Euro 163.780,00) le venisse attribuito un assegno di mantenimento o quanto meno un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. poichè non disponeva di adeguati mezzi economici.

Il T. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di c.t.u. La Corte territoriale, con sentenza n. 11 depositata il 19 aprile 2006, in riforma della precedente statuizione, ha escluso l’addebito a carico della C. e le ha attribuito l’assegno di mantenimento, dovuto dal marito in Euro 200 mensili.

T.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito.

Lamenta che impropriamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.

Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.

Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ultimo.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.

2.- Col secondo motivo, con riferimento all’art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’attribuzione a favore della moglie dell’assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili oltre Euro 220,00 per la figlia.

Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.

Il primo motivo è inammissibile.

Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’appello, nonchè dell’apprezzamento dei fatti esaminati.

Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007).

La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.

Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione nè tanto meno all’esegesi della norma rubricata offerta dall’organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.

Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010

Cassazione 22505 del 2010:è nulla la promessa di non mettere mai in discussione l’assegno di divorzio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 4 novembre 2010, n. 22505

Svolgimento del processo

Con decreto del 4-8.02.2005, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso depositato il 4.10.2004, da V.P., che in revisione delle condizioni del divorzio da M.L., aveva chiesto l’eliminazione dell’assegno di L. 800.000 (Euro 413,17) mensili, annualmente aggiornabili, all’ex moglie attribuito, con decorrenza dal novembre 1995, dalla sentenza di divorzio del 10.11.1995-19.01.1996, resa a conclusioni congiunte dal medesimo Tribunale di Roma.

Con decreto del 10.07-31.08.2006, la Corte d’appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, in accoglimento del reclamo del V. avversato dalla M., dichiarava cessato a fare data dal mese di ottobre 2004; l’obbligo del primo di corresponsione del suddetto assegno divorzile, ponendo a carico dell’appellata la metà delle spese dell’intero procedimento, compensate per la residua parte.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che nel decreto reclamato il Tribunale aveva escluso nel merito la fondatezza della domanda del V., non avendo ravvisato sopravvenienze che legittimassero l’abolizione del beneficio, e ciò previa valutazione d’irrilevanza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 5-15.06.2001, con cui era stata delibata la sentenza di nullità del matrimonio contratto dalle parti (il 16.12.1984), tale decisione essendo successiva al passaggio in cosa giudicata della pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale col riconoscimento dell’assegno di divorzio;

che con il reclamo il V. aveva censurato non solo la ritenuta assenza di sopravvenienze legittimanti la cessazione del suo obbligo di corresponsione, e segnatamente l’attuata valutazione delle attuali condizioni economiche sia della M. che sue, sostenendo incrementi professionali ed immobiliari per lei a fronte di decrementi di introiti per sè, ma anche la sua condanna alle spese del procedimento e l’entità della relativa liquidazione che occorreva preliminarmente esaminare gli effetti dell’impegno preso dal V. nei riguardi della M., contenuto nella lettera in data 26.02.1996 a firma del primo, del seguente tenore testuale:

al punto n. 1) “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”;

al punto n. 2), quando già il V. aveva introdotto, il 7 novembre 1995, il giudizio di nullità del suo matrimonio davanti al Tribunale ecclesiastico del Lazio, di “non richiedere mai la delibazione della eventuale sentenza dichiarativa della nullità del nostro matrimonio che dovesse essere emessa all’esito del giudizio canonico attualmente pendente (..), di modo che l’efficacia di tale decisione rimarrà sempre circoscritta unicamente nell’ambito dell’ordinamento giuridico ecclesiastico”;

che la promessa del V. di non mettere in discussione l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore della M.:

a) essendo successiva alla pronuncia di divorzio e coeva al giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, all’epoca pendente, non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, per nullità della causa in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio;

b) quale impegno unilaterale, doveva essere inquadrato, nell’ambito dell’istituto giuridico della promessa di pagamento o ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 c.c., comportante l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando, invece, a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, menzionato o meno nella ricognizione di debito;

che, pertanto, l’impegno assunto dal V. non gli precludeva di chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio ma refluiva sul piano probatorio, addossandogli l’onere di provare la sopravvenuta dissoluzione dei requisiti per l’attribuzione all’ex moglie dell’assegno in questione, e, dunque, di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che giustificassero la sua richiesta di revisione, ed in particolare l’asserzione secondo cui tra le rispettive condizioni economiche era intervenuto un divario a sè sfavorevole, prova che lo stesso aveva fornito.

Avverso questo provvedimento, notificatole il 3.10.2006, la M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3.11.2006. Il 12.12.2006, il V. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonchè depositato memoria.

Motivi della decisione.

Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare di rito, deve essere respinta, l’eccezione del V. di inammissibilità del ricorso principale.

Come noto, il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie al divorzio, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nella specie, il ricorso principale della M., pur non essendo stato espressamente definito come ordinario o straordinario, presenta i requisiti di sostanza e di forma atti a fargli assumere la qualifica di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Tale impugnazione può, inoltre, estendersi anche ai vizi di motivazione, rendendosi nella specie applicabile, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2 e art. 21, comma 2, il nuovo lesto dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere stato il decreto impugnato pubblicato il 31.08.2006 e, dunque, in data posteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr. Cass. 200922239).

A sostegno del ricorso principale la M. denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1322, 1372, 1375 c.c., art. 1362 c.c., e segg., nonchè dei principi in tema di interpretazione degli atti giuridici; difetto di attività e difetto di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; il tutto con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”.

La ricorrente censura:

la riconduzione all’ambito delle promesse unilaterali dell’impegno assunto dal V. con la lettera del 26.02.1996, sostenendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali, di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto l’obbligo assunto dall’ex marito con la scrittura valorizzata dai giudici d’appello seguiva altro precedente accordo intervenuto tra le parti il 13.06.1995, in vista del loro divorzio a conclusioni congiunte, e costituiva frutto non di determinazione unilaterale del firmatario, ma di un nuovo, preciso accordo contrattuale delle parti, evidenziato anche dal contenuto della stessa missiva, con premesse del seguente tenore “Faccio seguito alle intese raggiunte al riguardo dai nostri rispettivi legali per ribadirti e confermarti quanto segue 1)…”;

il fatto che non sia stato neppure indicato quale sarebbe stato il rapporto venuto meno e più specificamente, sotto quale aspetto fosse possibile ravvisare “l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto”, che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi caducato;

nuovamente la qualificazione giuridica dell’impegno assunto dal V., ribadendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), oltre che all’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), posto pure che il comportamento dell’ex marito è stato definito dagli stessi giudici d’appello come non commendevole.

Formula conclusivamente il seguente quesito “può considerarsi promessa unilaterale la dichiarazione che una parte faccia all’altra di assumere un’obbligazione in forza di un preventivo accordo? Ed inoltre può ritenersi giudizialmente venuto meno il rapporto fondamentale se neppure si indica quale esso sarebbe stato?”.

Con il ricorso incidentale condizionato il V. censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 160 c.c., l’affermazione (v. sopra sub a) dei giudici d’appello per la quale la promessa da lui formulata con la scrittura del 26.02.1996 (al 2^ punto 1) non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, sostenendo mancanza assoluta di motivazione circa i profili di nullità da lui denunciati ed in particolare circa:

la violazione di norme inderogabili inerenti alla natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza divorzile ed al diritto irrinunciabile di revisione della statuizione impositiva dell’assegno in favore dell’ex coniuge la violazione del principio d’invalidità per illiceità della causa di accordi, anche patrimoniali, tra coniugi, volti a condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status.

Conclusivamente il ricorrente, sottolineato anche che il suo impegno si sarebbe risolto nell’indebita attribuzione di una rendita vitalizia all’ex moglie, sebbene fosse economicamente autonoma, come pure evidenziato dagli accordi della separazione consensuale, formula il seguente quesito di diritto “Può considerarsi lecita e, quindi, valida ed efficace, la dichiarazione con la quale un soggetto rinuncia a chiedere alla competente autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico-patrimoniali disposte dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero a chiedere la revisione delle stesse pur in presenza di una mutata situazione economico-reddituale delle parti, già coniugi?”.

Il ricorso principale non è fondato; al relativo rigetto segue l’assorbimento del ricorso incidentale, la cui delibazione è stata espressamente condizionata a diversa e favorevole sorte del ricorso principale. la Corte di merito ha giustamente escluso, seppure con motivazione sul punto viziata, che gli intenti espressi dal V. nella lettera diretta alla M. e da lui soltanto sottoscritta il 26.02.1996, potessero costituire fonte di nuove obbligazioni giuridiche.

In primo luogo, dal ricorso non emergono dati decisivi che avrebbero dovuto consentire di ricondurre detti impegni ad accordi intervenuti tra le parti. Tale conclusione non è, desumibile dal trascritto tenore della missiva in questione nè più specificamente dal mero richiamo attuato nella relativa premessa, alle intese che ne avevano preceduto la redazione, espressamente intercorse soltanto tra i rispettivi legali, ne ancora dal contenuto della precedente lettera del 13.06.1995, cui la prima non attua alcun richiamo, lettera questa con cui entrambe le parti, che ne figurano firmatarie, avevano raggiunto intese economiche da recepire nella emananda sentenza di divorzio, alle cui statuizioni di natura economico-patrimoniale il V., con la successiva scrittura del 26.02.1996. aveva anche riferito la sua dichiarazione contenuta al relativo punto 1).

Quanto a quest’ultima, secondo cui “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”, l’esito dell’interpretazione condotta alla luce dei canoni ermeneutici legali applicabili agli atti unilaterali tra vivi e segnatamente di quelli contemplati dall’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 200901387; Cass. 200902399), non avrebbe potuto, senza anche necessità di fare ricorso al criterio sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (cfr Cass. 200106819; 200405239), portare a riconoscerle una valenza giuridica impegnativa e segnatamente ad attribuirle valore precettivo negoziale di rinuncia alla revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, attributive dell’assegno in favore dell’ex moglie.

Essendo la M. già fornita di titolo giudiziale all’assegno divorzile, si palesava del tutto ultroneo intendere la dichiarazione in argomento, implicante l’assicurazione del V. di non mettere in discussione tale titolo e di porvi ossequio, come promessa di pagamento o riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., da parte dell’obbligato alla corresponsione, tra l’altro in ogni caso tenuto a provare sopravvenienze atte a legittimare la revisione di tale stabilito apporto.

La L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, inoltre, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre “rebus sic stantibus”, ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. Anche la possibilità d’intendere la dichiarazione del V. come rinuncia a tale diritto di revisione, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, in tal senso muto, sarebbe stata preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato del V. e condanna della soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la M. a rimborsare al V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Separazione: nell’assegnazione della casa coniugale l’interesse primario da tutelare è quello dei figli, non quello del patrimonio familiare (Cassazione 23591/2010)

Cassazione – Sezione prima – sentenza 19 ottobre – 22 novembre 2010, n. 23591
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Con ricorso 8 marzo 2001, D. R. L. ha chiesto al Tribunale di Belluno di pronunciare la sua separazione dal coniuge C. G., con cui aveva contratto matrimonio il omissis, con affidamento a suo favore dei figli Gi., A., G. ed An., e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine al diritto di visita del padre, all’assegnazione della casa coniugale ed alla determinazione del contributo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto addebito della separazione a carico della moglie, con affidamento dei figli alla madre ed obbligo della stessa di contribuire al loro mantenimento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/6-7/11/2005, ha pronunciato la separazione con addebito alla D. R., le ha affidato le figlie minori G. ed An. regolamentando il diritto di visita del padre, ha assegnato a quest’ultimo la casa coniugale, fissandone il rilascio alla data del 31 ottobre 2006, stante l’eccessivo costo di gestione che ne rendeva opportuna la vendita. Ha infine determinato a carico del predetto un contributo a favore di ciascuno dei figli, ivi compresi quelli maggiorenni non ancora autonomi, nell’importo mensile di euro 600,00 ed un contributo mensile di euro 900,00 per il canone di locazione dell’immobile destinato alla famiglia, ed ulteriore contributo di euro 600,00 mensili per l’assistenza della figlia An. affetta da grave patologia.
La decisione è stata impugnata dalla D. R. in via principale e dal C. in via incidentale innanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 615 depositata il 5 aprile 2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha attribuito alla D. R. un assegno alimentare di euro 500,00 aggiornabile annualmente, gravandone del pagamento il coniuge separato, ed ha invece escluso l’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento del figlio Gi., siccome, ormai maggiorenne, viveva e lavorava col padre che lo manteneva ed assisteva.
Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dalla D. R. con ricorso articolato in tre motivi. Ha resistito il C. con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa coniugale e violazione dell’art. 155 comma 4 cod. civ..
Sostiene che la motivazione è illogica ed insufficiente in quanto il provvedimento in oggetto si basa su considerazioni di ordine economico, identificate in un presumibile depauperamento dell’asse ereditario, e tralascia di contro la necessaria valutazione sull’interesse della prole. È inoltre contraddittoria in quanto nel contempo le riconosce il contributo alimentare in ragione della necessità di assistere la prole, in specie la piccola An., seriamente impedita.
Ascrive al giudicante errore di diritto per non aver preso in considerazione una eventuale assegnazione parziale dell’abitazione familiare in attesa della sua vendita.
Formula quesito di diritto con cui chiede se la disciplina degli interessi della prole, con riguardo alla conservazione dell’habitat domestico, possa ammetterne la non assegnazione al genitore affidatario, privo di reddito proprio e tenuto ad assistere un figlio infermo, per ragioni di natura patrimoniale.
Il resistente replica che la decisione rende conto, con ampia e puntuale motivazione, della disapplicazione del criterio invocato da controparte che, lungi dal dettare qualsivoglia automatismo, è solo preferenziale. La censura perciò non avrebbe fondamento giuridico.
Il motivo è fondato.
Assume la Corte territoriale che l’assegnazione della casa coniugale alla D. R., affidataria dei figli, non è praticabile ragionevolmente poiché le spese di gestione e mantenimento dell’alloggio, rappresentato da una villa, non si giustificano e paiono contrarie all’interesse dei figli futuri eredi per il costante prevedibile depauperamento dell’asse ereditario che conseguirebbe a continui e cospicui esborsi, presumibilmente in aumento.
L’approdo consuma violazione della norma contenuta nell’art. 155 comma 4 cod. civ. nel testo applicabile “ratione temporis” che, secondo esegesi consolidata (per tutte Cass. n. 3030/2006, n. 1545/2006, n. 25686/2009), disponendo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta effettivamente una regola assoluta secondo cui l’assegnazione sarebbe automatica conseguenza del provvedimento di affidamento, ma orienta piuttosto il potere discrezionale del giudice di provvedere all’assegnazione secondo criterio preferenziale, la cui applicazione non può però mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella casa familiare, che, tenuto conto della ratio dell’istituto, va riferito all’esigenza di assicurare loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s’incentrano interessi e consuetudini della famiglia.
Pur avendo riflessi economici, valorizzati dall’art. 6 della legge n. 898/1970 in materia di divorzio, l’assegnazione non è subordinata ad interessi di natura economica. Sicuramente non può mirare a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole ponendosi quale componente dell’assegno previsto dagli artt. 156 c.c.; in senso opposto ma speculare, non può essere subordinata alle esigenze connesse all’onere finanziario gravante per la manutenzione dell’immobile sul coniuge proprietario esclusivo della casa, ma non affidatario.
La scelta cui il giudice è chiamato, in conclusione, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione. Il criterio preferenziale posto dalla norma in esame esclude infatti che il coniuge non affidatario possa pretendere l’assegnazione se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico. Deve invece ed assolutamente essere subordinata a suddetta ultima imprescindibile esigenza, sulla quale possono interferire ma non certo prevalere interessi di carattere economico, ancorché riferiti, indirettamente, alla sfera patrimoniale degli stessi figli.
L’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale orientamento, non ravvisando né nelle argomentazioni del controricorrente né nella stessa motivazione della sentenza impugnata sufficienti ragioni per discostarsene. L’assegnazione della casa coniugale a favore del C. disposta dalla Corte territoriale prescinde immotivatamente dal fatto che egli non aveva l’affidamento dei figli, che pur rappresentava condizione necessaria ancorché non sufficiente per la concessione del beneficio; si giustifica inoltre in base a considerazioni di esclusivo carattere patrimoniale, omettendo qualsiasi riferimento all’esigenza di protezione dei figli affidati alla madre non proprietaria della casa, in particolare, della minore inferma, abituata a muoversi nell’abitazione familiare nonostante la patologia motoria da cui è affetta, che pur rappresentava imprescindibile criterio di valutazione, alla cui luce occorreva condurre il predicato bilanciamento tra gli interessi economici considerati.
La decisione è in conclusione affetta da errore di diritto.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di motivazione in ordine all’addebito della separazione. Sostiene che seppur accertata, la sua infedeltà non è causa di addebito in quanto entrambi i giudici di merito hanno omesso l’esame delle ragioni che hanno portato al deterioramento del rapporto di coniugio. Occorreva infatti la prova che la sua relazione fosse stata la causa della crisi, e non si è accertato che è stata invece la crisi che ha provocato la sua infedeltà. Difetta nella motivazione ogni riferimento al fatto che il marito era alcolista ed aveva contratto malattie veneree a causa delle sue abitudini sessuali. È inadeguata la misura dell’assegno di mantenimento determinato a favore dei figli e dell’assegno alimentare a lei attribuito.
Il motivo si conclude con la formulazione di quattro quesiti di diritto: 1. – se la violazione dell’obbligo di fedeltà determini ex se la crisi matrimoniale o se preesistesse nel caso di specie pregressa intollerabilità della convivenza causata dall’altro coniuge; 2. – se la condotta dell’uno possa essere valutata senza confrontarla con quella dell’altro; 3. – se in assenza di addebito al marito possa esaminarsi la domanda di mantenimento nella forma meno ampia della prestazione alimentare; 4. – se l’art. 155 c.c. può prevedere la misura del mantenimento dei figli prescindendo dalla valutazione complessiva del patrimonio dell’obbligato.
Il resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza in ciascuno dei suoi profili.
Il motivo deve essere rigettato.
La decisione impugnata ha confermato la precedente statuizione in ordine all’addebito della separazione a carico dell’odierna ricorrente poiché non sono emersi elementi a carico del C., mentre è invece accertato che la D. R. ha dato causa alla crisi per la rilevata infedeltà, posta in essere peraltro con modalità oggettivamente offensive per l’onore ed il decoro del coniuge.
La critica indirizzata contro tale approdo, fondata su astratta evocazione di principio di diritto, richiama istanze istruttorie e produzione documentale, la cui disamina si assume trascurata, di cui, in violazione del principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso per cassazione, è però omessa la riproduzione del testo. In forza del citato principio il ricorrente ha infatti l’onere “sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente anche mediante integrale trascrizione nel ricorso le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni sulla sola base del ricorso per cassazione senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo “per relationem” ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio”. In parte qua il motivo è perciò inammissibile. Nel resto esprime generica censura riguardante la misura del contributo di mantenimento per i figli e dell’assegno alimentare disposto a carico del C., asseritamente non proporzionato alle sue entrate patrimoniali. Anche in questo profilo il motivo è articolato con la genericità già riscontrata, in quanto non vengono riprodotte le risultanze istruttorie che il giudice d’appello avrebbe immotivatamente disatteso nel determinare l’assegno in favore dei figli, ed è perciò inammissibile. È invece infondato laddove critica il criterio equitativo di liquidazione dell’assegno alimentare attribuito alla ricorrente, cui è stata addebitata la separazione. In questa contingenza, venuto meno l’obbligo del coniuge incolpevole di assistenza materiale e morale nella sua interezza, è residuato a suo carico solo l’obbligo di assicurare all’altro, se in stato di bisogno, di sopperire all’assenza di mezzi di sostentamento, ma non certo per assicurare il medesimo tenore di vita corrispondente alla posizione economica e sociale goduta durante la vita matrimoniale. A differenza di quanto dispone l’art. 156 c.c. in relazione all’assegno di mantenimento che deve essere determinato in modo da cercare di riequilibrare le condizioni patrimoniali delle due parti sì che possano conservare il precedente stile di vita goduto in costanza di matrimonio, il diritto agli alimenti, che spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa, non può assicurargli lo stesso agio goduto prima della crisi coniugale, ma deve solo consentirgli di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa.
È a questo criterio che deve ispirarsi la determinazione della sua misura, sicché non rilevano le condizioni patrimoniali del coniuge chiamato a soddisfare col suo sforzo economico le anzidette esigenze.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta omessa ammissione di prova orale sul comportamento del C. ed omesso esame della perizia investigativa che ne dava conto. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se il giudice può immotivatamente escludere le istanze istruttorie di una parte ed omettere la pronuncia sull’acquisizione di atti sulla cui produzione, contestata, si è riservato di decidere.
Il resistente deduce in replica l’infondatezza del mezzo.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua genericità. In palese violazione del principio di autosufficienza del presente ricorso, omette la riproduzione sia dei capitoli di prova di cui lamenta omessa ammissione sia del testo dell’atto asseritamente disatteso.
Tanto premesso, il primo motivo deve essere accolto e gli altri devono essere rigettati. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che dovrà pronunciare alla stregua del seguente principio: l’assegnazione della casa familiare non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione, e per l’effetto non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico.
Sarà compito del giudice d’appello provvedere altresì al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Divorzio: l’ex moglie va mantenuta anche se rifiuta un posto di lavoro (Cassazione 22504/2010)

Corte di Cassazione Civile sez. I 4/11/2010 n. 22504
Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del locale tribunale del 17 maggio 2002 che, successivamente a sentenza parziale che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.U. e C.F. dopo circa tre anni di vita matrimoniale, aveva determinato un assegno di divorzio mensile di Euro 510,00, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a carico dell’uomo, ha accolto in parte il gravame dello stesso ed ha ridotto la somma di cui al primo grado ad Euro 250,00 mensili ed accessori, compensando le spese del grado.

Ad avviso della Corte di merito, infondato era il motivo di appello del P. che aveva denunciato una ultrapetizione del tribunale, perchè la C. aveva domandato nel costituirsi un assegno mensile di L. 900.000 mentre le era stato riconosciuto il diritto alla maggior somma di Euro 510,00 (L. 987.000) al mese; ha ritenuto la sentenza impugnata che la misura più alta dell’assegno comprendesse la rivalutazione dalla data della domanda a quella della decisione e che non vi fosse quindi violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte d’appello ha poi confermato la sussistenza del diritto all’assegno in ragione della mancanza di condizioni reddituali o patrimoniali della donna che le consentissero di godere lo stesso tenore di vita fruito durante la vita matrimoniale; considerato il carattere consensuale della separazione e la brevità della durata del matrimonio, il diritto all’assegno derivava per la donna dalla palese sperequazione tra le condizioni economiche delle parti, dato che il P. fruiva di redditi annuali di Euro 25.000,00 mentre la C. era disoccupata, convivendo con i genitori ed essendosi nuovamente iscritta alla facoltà di medicina dopo la separazione, anche se non aveva sostenuto esami.

La Corte di merito ha rilevato poi che la donna aveva rifiutato un posto da segretaria ad (omissis), per essere il luogo di lavoro lontano da casa e ritenendosi inadatta al tipo di mansioni offerte;

pertanto, la C. non poteva ritenersi responsabile della carenza di mezzi economici che differenziava la sua posizione rispetto a quella del P. e la solidarietà postconiugale imponeva la integrazione a carico dell’ex marito delle entrate della donna, al fine di garantirle un treno di vita simile a quello goduto manente matrimonio.

Comunque la brevità della durata della vita matrimoniale e il connesso modesto contributo della donna alla formazione del patrimonio familiare comportavano una misura modesta dell’assegno di divorzio, anche in considerazione del fatto che vi era una chiara idoneità al lavoro della C. per la sua giovane età, e quindi il contributo mensile a carico del P. è stato ridotto ad Euro 250,00 mensili con la rivalutazione annuale a decorrere dalla domanda.

Per la cassazione della sentenza che precede, il P. ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 10 – 11 ottobre 2006 alla C., che non resiste in questa sede.

Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo del ricorso del P. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3, avendo la Corte di merito escluso la ultrapetizione del tribunale, il quale, a suo avviso, nel liquidare un assegno maggiore di quello originariamente chiesto dalla C., aveva solo adeguato alla svalutazione la somma mensile attribuita alla donna nell’udienza presidenziale del 2 marzo 2000, superando, con tale statuizione, la misura di quanto chiesto dalla donna con la costituzione in giudizio.

Il quesito conclusivo prospetta come disapplicazione dell’art. 112 c.p.c., il principio adottato dalla Corte di merito per il quale, nel decidere, il giudice esattamente determina un assegno di divorzio maggiore di quello chiesto, con propria e autonoma deduzione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un ratto decisivo in ordine all’applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificata con L. n. 84 del 1987 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Anche la determinazione del minor assegno di Euro 250,00 mensili contraddice con la rilevata circostanza che la C. ha rifiutato la sistemazione lavorativa offertale di segretaria di un’azienda:

tale rifiuto del lavoro, da solo, avrebbe giustificato una revoca dell’assegno, che invece erroneamente non vi è stata.

La donna, pur essendo stata iscritta per alcuni anni dopo la separazione alla facoltà di medicina, non ha dato prova di avere sostenuto alcun esame, evidenziando di non avere interesse a predisporre una situazione in cui possa maturare per lei una possibilità di attività lavorativa; inoltre nessuna prova vi è stata sul tenore di vita nei tre anni di matrimonio delle parti che, anzi, in detta fase, hanno coabitato con i genitori del marito.

Solo dopo la separazione l’uomo ha ereditato immobili dalla famiglia di origine, mentre la donna è rimasta colposamente priva del lavoro, rendendosi volontariamente priva di redditi sufficienti a garantirle un treno di vita analogo a quello fruibile e non fruito dai coniugi durante la vita matrimoniale.

La sintesi-quesito finale del secondo motivo di ricorso chiede di accertare se non vi sia stata illogica e contraddittoria motivazione della, sentenza impugnata per avere ridotto l’originario assegno ad Euro 250,00 mensili invece di revocarlo, dopo avere accertato il rifiuto dalla C. di una proposta lavorativa.

2.1. Il primo motivo di ricorso deve necessariamente dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, in ragione dell’accoglimento parziale del gravame del P..

La Corte d’appello infatti, se ha rigettato l’appello sulla extrapetizione del primo giudice, che aveva determinato la misura dell’assegno in una somma maggiore di quella chiesta, ha poi ridotto lo stesso ad una misura minore di quella chiesta dalla C. in primo grado, a decorrere dalla data prevista dal primo giudice, con la conseguenza che la statuizione per la quale vi è stata la denuncia di ultrapetizione è venuta meno e, con essa, anche l’interesse del P. alla decisione sul motivo di impugnazione relativo ad una decisione che comunque, per effetto dell’accoglimento parziale del gravame, riduce al di sotto di quanto domandato alla C. con la comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio di divorzio, la misura dell’assegno (sulla decorrenza dell’assegno dalla domanda cfr. Cass. 15 novembre 2002 n. 16066), per effetto di circostanze antecedenti alla costituzione della donna in tribunale, che hanno determinato la misura del contributo mensile a carico del P. inferiore al richiesto (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2338), con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di interesse del ricorrente.

2.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata, il quale non censura adeguatamente, anche nella sintesi finale, le carenze motivazionali della pronuncia, non indicando ratti decisivi, valutati invece in sede di merito per giustificare il rifiuto dalla C. dell’offerta di lavoro, come la distanza da casa dell’ufficio e la inidoneità della donna alle mansioni a lei proposte, domandando solo una nuova valutazione delle circostanze di fatto in sede di legittimità, preclusa dalle ragioni espresse nella decisione oggetto di ricorso, incompatibili con la pretesa revoca dell’assegno.

3. In conclusione, entrambi i motivi di ricorso sono preclusi e l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile; le spese di causa devono restare a carico del ricorrente, non essendosi l’intimata difesa in questa sede.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Cassazione 22501/2010 (Divorzio): Va concesso l’assegno di mantenimento alla moglie che non riesce, con il suo patrimonio, ad avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. Il sig. M. A., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel omissis con la sig.ra S. Ar.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell’attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento di due assegni di euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L’A. propose appello in relazione all’attribuzione di detti assegni, mentre l’Ar. propose appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all’A. in data 14 febbraio 2008, escluse l’assegno per la figlia a far data dal omissis. Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra Ar. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione all’accertamento dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d’appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare “la macroscopica forbice” esistente fra il patrimonio dell’ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l’ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l’assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l’adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l’assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell’istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l’inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l’assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).
Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi – insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) – valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.
Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d’appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l’assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall’unione con l’attuale compagna, nel omissis è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell’atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell’obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del 1987, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell’accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui – pur in presenza, all’epoca, di una retribuzione annua di lire 90.000.000 del marito e di lire 21.000.000 della moglie – quest’ultima aveva rinunciato all’assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all’estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l’attribuzione dell’assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all’autonomia del diritto all’assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all’individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cassazione 22502 del 2010: sì al mantenimento indiretto anche per i figli naturali

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22502
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. La sig.ra F. M., con ricorso ex art. 148 cod. civ. in data 19 settembre 2001 al Presidente del tribunale di Genova chiedeva la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia naturale A., nata il omissis, da porsi a carico del padre naturale dott. R. G., domandandone la quantificazione in lire 5.000.000 mensili, oltre le spese straordinarie, stante la facoltosa situazione economica del dott. G.. Il dott. R. G. si costituiva contestando le deduzioni della sig.ra M. circa la sua situazione economica e deducendo che anch’essa doveva concorrere al mantenimento della figlia, essendo titolare di mezzi adeguati. Il Presidente, con decreto in data 15 dicembre 2001, poneva a carico del G. un assegno mensile di mantenimento per la figlia di lire 2.000.000, oltre a metà delle spese mediche e di asilo. La sig.ra M. proponeva opposizione avverso tale decreto, mentre il dott. G. chiedeva di provvedere direttamente al mantenimento della figlia. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della sig.ra M. alla restituzione di arredi e beni personali nonché della somma di lire 52.825.000. Depositava copia di una scrittura privata in data omissis che avrebbe dovuto risolvere il contenzioso fra le parti, con l’abbandono, non avvenuto, dell’azione giudiziaria da parte della sig.ra M.. Il tribunale di Genova determinava in euro 1.800,00 il contributo, oltre alle spese mediche straordinarie e universitarie future, e accoglieva le istanze restitutorie proposte in via riconvenzionale. La sentenza veniva appellata dalla sig.ra M., che disconosceva la validità ed efficacia della su detta scrittura, lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte e chiedeva la riforma del provvedimento adottato anche quanto alle restituzioni disposte, con quantificazione dell’assegno in euro 5.200,00. Il dott. G. domandava il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale chiedendo di provvedere direttamente al mantenimento della minore e censurando la solo parziale compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 20 novembre 2008, notificata il giorno 8 gennaio 2009, confermava la misura dell’assegno, ponendo inoltre a carico del dott. G. le intere spese scolastiche, sportive, mediche e ludiche. Dichiarava inammissibili le domande di restituzione da quest’ultimo proposte. Il dott. G., con ricorso a questa Corte notificato il 5 marzo 2009 alla sig.ra M. e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso formulando quattro motivi. La sig.ra M. resiste con controricorso notificato il 9 aprile 2009. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata determinato l’assegno per la figlia naturale a carico del ricorrente sulla base di quanto statuito nella scrittura privata del omissis, ritenuta non vincolante fra le parti, ma idonea ad essere utilizzata come fonte di prova delle possibilità economiche del ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe considerato che detta scrittura – con la quale il ricorrente si era accollato un assegno di euro 1.160,00 mensili, oltre l’onere delle spese straordinarie ed era condizionata all’abbandono, non avvenuto, del presente procedimento giudiziario da parte della madre della minore – fu sottoscritta dal ricorrente dopo che gli era stata diagnosticata una neoplasia che ne metteva in dubbio la possibilità di sopravvivenza e le relative statuizioni e valutazioni erano compiute in tale ottica. Essa prevedeva l’affidamento della figlia alla madre e la sua permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori ed era stata sottoscritta dal ricorrente proprio al fine di far cessare il contrasto con la madre ed ottenere tale possibilità. La sentenza non avrebbe tenuto in considerazione, inoltre, le risultanze della documentazione e della CTU in atti, secondo le quali: a) nel modello unico del omissis il ricorrente, di professione omissis, aveva dichiarato per l’anno precedente un reddito lordo di euro 132.918,00, che al netto delle imposte si rivelava molto inferiore ai precedenti; b) che nel omissis il repertorio netto del ricorrente era sceso ad euro 24.304,62; c) che la Guardia di finanza aveva accertato al ricorrente, per il omissis, un reddito imponibile di euro 87.283,00 e che il suo reddito imponibile, che nel omissis aveva raggiunto euro 162.482,00, si era andato sempre più riducendo negli anni successivi. Infine la Corte d’appello, basandosi sulla su detta scrittura, che aveva quantificato forfetariamente in euro 550,00 le spese straordinarie mensili, da aggiungersi a un assegno mensile di euro 1.160,00, aveva stabilito un assegno di euro 1800,00 oltre alle spese straordinarie, con un’evidente duplicazione.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. a norma del quale, secondo l’interpretazione datane da questa Corte, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica – mancante nel caso di specie – che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680; 7 aprile 2008, n. 8897; 20 febbraio 2008, n. 4309).
2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54 del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di mantenimento diretto della minore da parte del ricorrente, con la previsione a suo carico di un eventuale assegno perequativo in favore della madre, formulata in relazione all’affidamento congiunto della minore (con collocazione prevalente presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis, così violandosi l’art. 155 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità alla fattispecie in forza dell’art. 4 di detta legge. Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il mantenimento diretto, richiesto già prima della sua entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la forma normale di mantenimento ora prevista, cosicché la Corte d’appello avrebbe errato nel disporre il mantenimento indiretto a carico del padre, senza tenere conto del mutato quadro normativo.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di statuire che, nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. – applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006 – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente che nel caso in esame l’affidamento congiunto avvenne con il collocamento della bambina presso la madre e la sua prevalente permanenza presso di essa – senza che nulla sia allegato in ordine a consistenti periodi di permanenza continuativa della minore presso di sé che potessero influire sulla misura dell’assegno – deve ritenersi che la Corte, in applicazione del principio sopra indicato, implicitamente disattendendo la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, ha fissato l’assegno in questione in aderenza con quanto stabilito dall’art. 155 cod. civ.
3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, oltre ad avere posto a carico del ricorrente, sulla sola base della su detta scrittura, un assegno del tutto sperequato ai propri redditi ad essa successivi, non avrebbe tenuto conto, con adeguata motivazione, dei redditi della madre della minore, anch’essa obbligata a contribuire al suo mantenimento. Né avrebbe tenuto conto dell’omissione, da parte sua, del deposito delle denunce dei redditi, al fine di non evidenziare la propria posizione immobiliare. Infine avrebbe liquidato un assegno spropositato rispetto alle normali esigenze di una bambina poco più che omissis.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole minorenne (nella specie naturale) da parte del genitore non collocatario, in applicazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. il giudice può prescindere dal prendere in considerazione quanto occorrente per la vita e la crescita della prole, in ragione dell’età e delle condizioni della stessa, basandosi unicamente sulla presunta situazione economico-reddituale del genitore tenuto al pagamento?”.
Il motivo va dichiarato inammissibile in relazione all’inadeguatezza del quesito formulato in relazione al motivo, con il quale si denunciano cumulativamente violazioni di legge e vizi motivazionali (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009, n. 7770), tenuto anche conto che la Corte d’appello si è limitata a confermare l’assegno stabilito in primo grado, senza che su tale misura fossero state formulate con l’appello incidentale specifiche censure – non proponibili per la prima volta in questa sede – con la sola aggiunta delle spese scolastiche, comprensive di soggiorni all’estero e spese integrative, sportive, mediche e ludiche, in relazione alla quale nel quesito non sono rinvenibili specifici profili di censura.
4. Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nonché la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione, in primo grado, per metà delle spese di lite, impugnata dinanzi alla Corte d’appello, che nel rigettare il relativo motivo non avrebbe adeguatamente motivato.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo assistito né dal quesito né dalla sintesi prescritti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duemilatrecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Per la Cassazione l’infedeltà anche teorica determina la nullità del matrimonio (sentenza 22677 del 2010)

Con la sentenza n. 22677 del 2010, la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, aveva dichiarato l’efficacia per la legge italiana del verdetto di nullità del matrimonio, emesso dal tribunale regionale ecclesiastico di Modena. La motivazione è che la signora aveva manifestato apertamente le sue idee a proposito della poca importanza data al valore della fedeltà, considerata dalla signora come un elemento non fondamentale dell’indissolubilità del legale matrimoniale.

Non è dato sapere poi come si comportasse in pratica la donna, ma ciò è stato ritenuto superfluo sia dal Tribunale ecclesiastico che dalla Corte d’Appello ed infine dalla Suprema Corte.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza integrale.