Tribunale di Macerata – sez. distaccata di Civitanova Marche, sentenza del 22 ottobre 2010 ancora sui termini per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Macerata

Sezione distaccata di Civitanova Marche

Sentenza 22 ottobre 2010

L’opponente allega l’inesistenza del debito, in quanto tutte le forniture oggetto delle numerose fatture azionate in monitorio sarebbero state già integralmente pagate attraverso il rilascio di assegni. Precisa in particolare l’ingiunta che il pagamento aveva generalmente luogo in contrassegno, ovvero i titoli con scadenza a 90 gg venivano consegnati al momento del ricevimento della merce direttamente nelle mani del corriere. Alcune volte capitava invece, soprattutto quando le fatture erano riferite a forniture di importi ridotti, che il contrassegno venisse annullato ed il pagamento accorpato a quello di altre fatture relative a forniture più consistenti.

Si costituiva l’opposta preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione in quanto la trasmissione dell’atto tramite mezzi di comunicazione non era avvenuta in conformità alla l. 183/93, siccome l’avvocato ricevente non è munito di procura alle liti ma è mero domiciliatario. Nel merito deduce che alcuni assegni (specificamente indicati) citati dall’opponente non sono mai stati incassati e che gli altri pagamenti si riferiscono a diversi crediti, come emerge dalla evidente discrepanza tra le date e gli importi in essi riportati e quelli recati dalle fatture oggetto della presente causa.

Con le note difensive finali l’opposta deduce altresì l’improcedibilità dell’opposizione per tardività nella costituzione dell’opponente, secondo il dictum della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19246/2010.

L’opposizione è parzialmente fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

L’atto di citazione non è nullo, come deduce l’opposta, atteso che con riferimento alla disciplina relativa all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, il conferimento della procura all’avvocato ricevente è prescritta dall’art. 1 l. 7 giugno 1993 n. 183, non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione, ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11 marzo 2009, n. 5883; Cass. Civ. 17304/2006). Si osserva inoltre che per effetto dell’art. 1, comma 1, l. 7 giugno 1993 n. – che disciplina l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali – nella presunzione, “iuris et de iure”, stabilita dall’art. 2719 c.c., prima parte, di conformità all’originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all’altro, se: a) l’avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all’originale; b) sia l’avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l’avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l’atto trasmesso e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell’atto del processo può tuttavia presumersi conforme all’originale per effetto dell’ultima parte dell’art. 2719 c.c. se nel termine indicato dall’art. 215 n. 2 c.p.c. non è stata disconosciuta. (Cassazione civile, sez. II, 17 maggio 2004, n. 9323; Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6237). Come emerge evidente dalla lettura della comparsa di costituzione, tale tempestivo disconoscimento non è avvenuto, avendo (infondatamente) sollevato la convenuta la (diversa) eccezione di nullità dell’atto, asseritamente inidoneo a costituire un valido rapporto processuale.

Neppure l’eccezione di improcedibilità può essere accolta. Si premette che essa non è soggetta a termini di decadenza potendo essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Va altresì precisato che è da rigettare la tesi secondo cui il dictum della sentenza citata sarebbe applicabile solo per il futuro, alla stregua delle norme di legge, atteso che è principio cardine del nostro ordinamento quello secondo cui l’attività giurisdizionale ha natura meramente interpretativa, con la conseguente ed ineliminabile efficacia retroattiva propria di ogni operazione ermeneutica.

Operate tali fondamentali premesse, va tuttavia rilevato che l’interpretazione sposata dalla Sentenza delle Sezioni Unite sovverte un costante e pressoché unanime orientamento contrario, che si era consolidato nel tempo quale diritto vivente ed a cui la prassi forense si era conformata. Vi sono pertanto ampi margini per l’attivazione dell’istituto della rimessione in termini, atteso che il mutamento della giurisprudenza che intervenga su di un orientamento consolidato integra senza dubbio la causa non imputabile richiesta dall’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza n. 15811 del 02.07.2010). Né è di ostacolo la collocazione di tale norma nella sezione del codice di rito dedicata alla trattazione: questo giudice infatti ritiene che la modifica intervenuta con la l. 69/ 2009 sul codice di procedura civile ed in particolare l’introduzione del secondo comma dell’art. 153 e la contestuale abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. non abbia soltanto un effetto innovativo, ma ridondi anche un’efficacia interpretativa sullo stesso art. 184 bis c.p.c., nel senso che occorre ritenere che il Legislatore con tale modifica abbia inteso disattendere l’impostazione della pregressa giurisprudenza maggioritaria secondo cui l’istituto della rimessione in termini poteva trovare applicazione solo con riferimento agli atti di istruzione e opinare al contrario che esso esprima una direttiva di sistema. Va sottolineato, infatti, che il ridetto istituto costituisce una delle declinazioni del principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa, come espressi dagli artt. 24 e 111 cost., dall’art. 6 CEDU (ormai comunitarizzata) e dalla costante giurisprudenza della CGE. Si aggiunge che, proprio in virtù dei predetti principi, compendiati da quello di ragionevole durata che ne costituisce un corollario, non occorre ripetere tutta l’attività processuale successiva alla costituzione dell’opponente (atto per cui lo stesso viene rimesso in termini), stante l’assenza di qualsivoglia profilo in cui possa ravvvisarsi la lesione del contraddittorio o del diritto di difesa dell’opposto.

Venendo al merito della controversia, si premette che, in linea generale, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore o di una cambiale atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali. (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass. Civ. 9784/1997; Cass. Civ. 1121/1985).

Nel caso di specie si rileva innanzi tutto che con riferimento agli assegni n. ……. tratti sulla Banca …. l’opponente non ha neppure fornito la prova di aver corrisposto i relativi importi, risultando i predetti titoli non incassati (in tal senso milita la produzione documentale in originale dei titoli effettuata dall’opposta, le risultanze dell’ordine di esibizione e la non contestazione specifica sul punto da parte dell’opponente). Di tal che tutte le fatture correlate dalla stessa opponente all’emissione dei predetti titoli vanno senz’altro ritenute non pagate (nn…

Con riguardo alle altre fatture si ritiene che in linea generale l’opponente non abbia fornito la prova, su di essa incombente, che la corresponsione degli altri titoli fossero collegati all’estinzione dei crediti azionati dall’opposta con l’ingiunzione di pagamento, in quanto è manifesta la discrepanza tra le somme oggetto dei titoli e gli importi dovuti per le fatture cui l’opponente pretenderebbe di imputarli e tra le date di scadenza delle fatture e quella di emissione e/o negoziazione dei titoli.

A tali conclusioni, tuttavia, non può pervenirsi con riferimento ad alcuni dei titoli in oggetto, che si andranno analiticamente ad indicare, in ordine ai quali è stata raggiunta la prova del collegamento con alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, per le quali pertanto il pagamento si ritiene già effettuato.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 4.236,48 corrisponde alla fattura n. … di € 4.236,48, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 2.645,84 corrisponde alla fattura n. …. di € 2.078,53 con scadenza ..2005. Tale imputazione non risulta peraltro neppure contestata dall’opposta, che pure in comparsa di costituzione redige un analitico e specifico elenco di contestazioni.

L’assegno n. .. del ..2005 dell’importo di € 1.432,80 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 1.432,80, con scadenza il ….2005.

L’assegno n. … del 30.2005 dell’importo di € 3.703,81 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 3.703,81, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del …2006 dell’importo di € 1.392,00 corrisponde alla fattura n. …./06 di € 850,90, con scadenza il …2006. In tal caso la corrispondenza si ritiene provata, oltre che dalla coincidenza delle date, in virtù della produzione da parte dell’opponente del DDT relativo alla merce di cui alla fattura, da cui risulta espressamente la modalità in contrassegno del pagamento.

L’assegno n. …. del …2006 dell’importo di € 1.094,40 corrisponde esattamente agli importi e agli interessi delle fatture n. …/06, con scadenza il …2006, n. …/06, con scadenza il …2006 e n. …/06 con scadenza il ..2006.

L’importo complessivo dovuto dall’opponente ammonta conclusivamente ad € 33.254,81 oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture per cui è dovuto il pagamento, fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell’opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1) revoca il decreto ingiuntivo n…./08 emesso il ….2008 dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche;

2) condanna …. s.a.s. di … & C. in liquidazione al pagamento in favore di …. s.p.a., in persona del legale rappresentante, della somma di € 33.254,81, oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D. lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;

3) condanna … s.a.s. di … & C. in liquidazione alla rifusione in favore di … s.p.a., in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 di cui € 809,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Civitanova Marche il 22 ottobre 2010.

Il giudice

Cassazione 22502 del 2010: sì al mantenimento indiretto anche per i figli naturali

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22502
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. La sig.ra F. M., con ricorso ex art. 148 cod. civ. in data 19 settembre 2001 al Presidente del tribunale di Genova chiedeva la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia naturale A., nata il omissis, da porsi a carico del padre naturale dott. R. G., domandandone la quantificazione in lire 5.000.000 mensili, oltre le spese straordinarie, stante la facoltosa situazione economica del dott. G.. Il dott. R. G. si costituiva contestando le deduzioni della sig.ra M. circa la sua situazione economica e deducendo che anch’essa doveva concorrere al mantenimento della figlia, essendo titolare di mezzi adeguati. Il Presidente, con decreto in data 15 dicembre 2001, poneva a carico del G. un assegno mensile di mantenimento per la figlia di lire 2.000.000, oltre a metà delle spese mediche e di asilo. La sig.ra M. proponeva opposizione avverso tale decreto, mentre il dott. G. chiedeva di provvedere direttamente al mantenimento della figlia. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della sig.ra M. alla restituzione di arredi e beni personali nonché della somma di lire 52.825.000. Depositava copia di una scrittura privata in data omissis che avrebbe dovuto risolvere il contenzioso fra le parti, con l’abbandono, non avvenuto, dell’azione giudiziaria da parte della sig.ra M.. Il tribunale di Genova determinava in euro 1.800,00 il contributo, oltre alle spese mediche straordinarie e universitarie future, e accoglieva le istanze restitutorie proposte in via riconvenzionale. La sentenza veniva appellata dalla sig.ra M., che disconosceva la validità ed efficacia della su detta scrittura, lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte e chiedeva la riforma del provvedimento adottato anche quanto alle restituzioni disposte, con quantificazione dell’assegno in euro 5.200,00. Il dott. G. domandava il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale chiedendo di provvedere direttamente al mantenimento della minore e censurando la solo parziale compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 20 novembre 2008, notificata il giorno 8 gennaio 2009, confermava la misura dell’assegno, ponendo inoltre a carico del dott. G. le intere spese scolastiche, sportive, mediche e ludiche. Dichiarava inammissibili le domande di restituzione da quest’ultimo proposte. Il dott. G., con ricorso a questa Corte notificato il 5 marzo 2009 alla sig.ra M. e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso formulando quattro motivi. La sig.ra M. resiste con controricorso notificato il 9 aprile 2009. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata determinato l’assegno per la figlia naturale a carico del ricorrente sulla base di quanto statuito nella scrittura privata del omissis, ritenuta non vincolante fra le parti, ma idonea ad essere utilizzata come fonte di prova delle possibilità economiche del ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe considerato che detta scrittura – con la quale il ricorrente si era accollato un assegno di euro 1.160,00 mensili, oltre l’onere delle spese straordinarie ed era condizionata all’abbandono, non avvenuto, del presente procedimento giudiziario da parte della madre della minore – fu sottoscritta dal ricorrente dopo che gli era stata diagnosticata una neoplasia che ne metteva in dubbio la possibilità di sopravvivenza e le relative statuizioni e valutazioni erano compiute in tale ottica. Essa prevedeva l’affidamento della figlia alla madre e la sua permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori ed era stata sottoscritta dal ricorrente proprio al fine di far cessare il contrasto con la madre ed ottenere tale possibilità. La sentenza non avrebbe tenuto in considerazione, inoltre, le risultanze della documentazione e della CTU in atti, secondo le quali: a) nel modello unico del omissis il ricorrente, di professione omissis, aveva dichiarato per l’anno precedente un reddito lordo di euro 132.918,00, che al netto delle imposte si rivelava molto inferiore ai precedenti; b) che nel omissis il repertorio netto del ricorrente era sceso ad euro 24.304,62; c) che la Guardia di finanza aveva accertato al ricorrente, per il omissis, un reddito imponibile di euro 87.283,00 e che il suo reddito imponibile, che nel omissis aveva raggiunto euro 162.482,00, si era andato sempre più riducendo negli anni successivi. Infine la Corte d’appello, basandosi sulla su detta scrittura, che aveva quantificato forfetariamente in euro 550,00 le spese straordinarie mensili, da aggiungersi a un assegno mensile di euro 1.160,00, aveva stabilito un assegno di euro 1800,00 oltre alle spese straordinarie, con un’evidente duplicazione.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. a norma del quale, secondo l’interpretazione datane da questa Corte, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica – mancante nel caso di specie – che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680; 7 aprile 2008, n. 8897; 20 febbraio 2008, n. 4309).
2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54 del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di mantenimento diretto della minore da parte del ricorrente, con la previsione a suo carico di un eventuale assegno perequativo in favore della madre, formulata in relazione all’affidamento congiunto della minore (con collocazione prevalente presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis, così violandosi l’art. 155 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità alla fattispecie in forza dell’art. 4 di detta legge. Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il mantenimento diretto, richiesto già prima della sua entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la forma normale di mantenimento ora prevista, cosicché la Corte d’appello avrebbe errato nel disporre il mantenimento indiretto a carico del padre, senza tenere conto del mutato quadro normativo.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di statuire che, nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. – applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006 – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente che nel caso in esame l’affidamento congiunto avvenne con il collocamento della bambina presso la madre e la sua prevalente permanenza presso di essa – senza che nulla sia allegato in ordine a consistenti periodi di permanenza continuativa della minore presso di sé che potessero influire sulla misura dell’assegno – deve ritenersi che la Corte, in applicazione del principio sopra indicato, implicitamente disattendendo la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, ha fissato l’assegno in questione in aderenza con quanto stabilito dall’art. 155 cod. civ.
3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, oltre ad avere posto a carico del ricorrente, sulla sola base della su detta scrittura, un assegno del tutto sperequato ai propri redditi ad essa successivi, non avrebbe tenuto conto, con adeguata motivazione, dei redditi della madre della minore, anch’essa obbligata a contribuire al suo mantenimento. Né avrebbe tenuto conto dell’omissione, da parte sua, del deposito delle denunce dei redditi, al fine di non evidenziare la propria posizione immobiliare. Infine avrebbe liquidato un assegno spropositato rispetto alle normali esigenze di una bambina poco più che omissis.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole minorenne (nella specie naturale) da parte del genitore non collocatario, in applicazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. il giudice può prescindere dal prendere in considerazione quanto occorrente per la vita e la crescita della prole, in ragione dell’età e delle condizioni della stessa, basandosi unicamente sulla presunta situazione economico-reddituale del genitore tenuto al pagamento?”.
Il motivo va dichiarato inammissibile in relazione all’inadeguatezza del quesito formulato in relazione al motivo, con il quale si denunciano cumulativamente violazioni di legge e vizi motivazionali (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009, n. 7770), tenuto anche conto che la Corte d’appello si è limitata a confermare l’assegno stabilito in primo grado, senza che su tale misura fossero state formulate con l’appello incidentale specifiche censure – non proponibili per la prima volta in questa sede – con la sola aggiunta delle spese scolastiche, comprensive di soggiorni all’estero e spese integrative, sportive, mediche e ludiche, in relazione alla quale nel quesito non sono rinvenibili specifici profili di censura.
4. Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nonché la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione, in primo grado, per metà delle spese di lite, impugnata dinanzi alla Corte d’appello, che nel rigettare il relativo motivo non avrebbe adeguatamente motivato.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo assistito né dal quesito né dalla sintesi prescritti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duemilatrecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cassazione 22267 del 2 novembre 2010 sull’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca.

Cassazione civile  sez. III – 2 novembre 2010 –  n. 22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI   Luigi Francesco                  –  Presidente   –

Dott. PETTI      Giovanni Battista                –  Consigliere  –

Dott. SPIRITO    Angelo                           –  Consigliere  –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo                          –  Consigliere  –

Dott. FRASCA     Raffaele                    –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10368/2006 proposto da:

V.P.  (OMISSIS),  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  VIA  PROPERZIO  27, presso lo studio dell’avvocato  PAPASODARO ROSARINA,  rappresentato  e  difeso dagli  avvocati  V.P. difensore  di sè medesimo, PRINCIPE CLAUDIO giusta procura  specialedel  Dott. Notaio ATTILIO GASPARINI in PIETRA LIGURE 13/9/2010,  REP.9787;

– ricorrente –

contro B.F.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA  presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da  sè medesimo;

POSTE    ITALIANE   SPA   (OMISSIS)   in   persona   del   legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA  175,

presso  lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso

G.C.,   elettivamente  domiciliata  in  ROMA   presso   la CANCELLERIA  DELLA  CORTE  DI  CASSAZIONE,  rappresentata  e   difesa dall’avvocato   BRUNO   FRANCESCO   giusta   delega   in   calce   al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,  1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2005, depositata il 07/12/2005, R.G.N. 1646/2004;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 20/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CLAUDIO PRINCIPE;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. RUSSO  Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto  del  ricorso con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. L’Avvocato V.P. ha proposto ricorso per cassazione contro G.C., l’Avvocato B.F. e la s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del 7 dicembre 2005 pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Genova in una controversia inter partes, la quale ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Savona, Sezione di Albenga.

p.1.1. L’origine di tale controversia discende dalle vicende di un precedente giudizio, introdotto nell’ottobre del 1996 dal V. contro la G. ed un terzo, dinanzi al Giudice di Pace di Albenga, per ottenere il pagamento di somme dovute per corrispettivo di prestazioni d’opera professionale. Rigettata la domanda da quel giudice, in appello essa veniva accolta dal Tribunale di Savona, con sentenza del gennaio 1999, nella contumacia della G. e, sulla base della relativa sentenza, il V. iscriveva ipoteca giudiziale per L. 15.000.000 su un immobile di proprietà della G.. Nelle more del successivo giudizio di cassazione, la G. il 7 settembre 2001 vendeva a C.P. l’immobile e le parti convenivano che a garanzia della cancellazione dell’ipoteca una parte del prezzo, nella misura di L. 17.000.000, fosse affidata al notaio rogante a titolo di deposito fiduciario. Quindi, con sentenza n. 13598 del 2001 la Corte di cassazione, in accoglimento della doglianza della G. con cui si era dedotta la nullità della notificazione dell’atto di appello del V. avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Albenga, cassava senza rinvio la sentenza del Tribunale di Savona.

p.1.2. A seguito di tale esito, la G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona il V., chiedendo ordinarsi alla Conservatoria dei registi immobiliari di Finale Ligure la cancellazione dell’ipoteca e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni sofferti per l’indisponibilità della somma di L. 17.000.000 dal 7 settembre 2001 fino alla liberazione. Il V. si costituiva e dichiarava di non opporsi alla pronuncia di una decisione di cancellazione dell’ipoteca, a condizione che le relative spese fossero poste a carico dell’attrice. Svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna della G. al risarcimento della somma di Euro 25.822,84 a titolo di risarcimento del danno sofferto per l’esito del giudizio relativo alle prestazioni professionali, assumendo che esso era stato determinato dall’uso, da parte del legale della G., Avvocato B.F., di informazioni, che dovevano considerarsi riservate, che esso stesso V. gli aveva dato dopo l’esito del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di pace di Albenga e che erano state decisive per la sorte del ricorso per cassazione. In subordine, sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della G. al pagamento della somma di L. 3.250.000 per le prestazioni oggetto della prima causa e la condanna del B. e/o delle Poste Italiane s.p.a..

p.1.3. Nella costituzione del B. e delle Poste Italiane, il Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, con sentenza del settembre 2004, ordinava la cancellazione dell’ipoteca, condannava il V. alla corresponsione sulla somma di L. 17.000.000, convertita in Euro, degli interessi legali sul capitale trimestralmente rivalutato, dal settembre 2001 al saldo, respingeva le domande riconvenzionali del V. e quella del B., compensava le spese fra il V. e le Poste e condannava alle spese il V. nei confronti della G. e del B..

p.2. Sull’appello principale del V. ed incidentale della G., la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello del V. limitatamente alla capitalizzazione trimestrale della rivalutazione, trasformandola in annuale, nonchè integralmente quello della G. relativo al riconoscimento del danno da persistenza dell’iscrizione ipotecaria per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, riconoscendolo fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il V. alle spese del grado nei confronti di tutte le altre parti.

p.3. Al ricorso del V., che propone due motivi nei confronti della sola G., tre motivi nei confronti della stessa e dell’Avvocato B. ed uno nei confronti delle Poste Italiane.

Tutti e tre gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo dei tre motivi riguardanti espressamente solo la G., si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., ed omesso, insufficiente e contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere “riconosciuto la legittimazione attiva di G.C. alla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria” effettuata dal V. sull’immobile poi alienato a C.P.. La Corte avrebbe motivato dando rilievo al fatto che la G. sarebbe stata tenuta per legge e per contratto nei confronti dell’acquirente a garantire il C. per l’iscrizione ed avrebbe dato rilievo al rischio a cui il C. era oggettivamente esposto. Senonchè, non avrebbe considerato che l’ipoteca non avrebbe potuto essere azionata perchè il titolo sulla base del quale era stata iscritta era venuto meno, onde non ricorreva “il caso della evizione ex art. 1482 c.c., comma 3, in relazione all’art. 2866 c.c.”, e, d’altro canto, non sarebbe stato considerato che il C. ben sapeva al momento dell’acquisto dell’esistenza dell’ipoteca. Inoltre, lo stesso V. si era detto disponibile alla cancellazione, ma a spese della G. e su tale ultimo aspetto la Corte territoriale avrebbe parlato di “accollo del tutto ingiustificato delle relative spese della G.”, dimenticando che detto accollo era giustificato dall’uso non legittimo delle notizie di cui al fax che aveva consentito la proposizione del ricorso per cassazione.

p.1.1. Il motivo è privo di fondamento.

Va premesso che esso, quanto alla denuncia di violazione dell’art. 100 c.p.c., non contiene alcuna espressa deduzione volta ad evidenziare come e perchè detta norma sarebbe stata violata, ed in particolare, non argomenta come e perchè l’estinzione dell’ipoteca – conseguente, com’è di tutta evidenza, automaticamente ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, – alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sulla base della quale era stata iscritta e, quindi, l’esistenza di una situazione per cui si era verificata una fattispecie di caducazione del titolo in base al quale l’ipoteca era stata iscritta, potesse escludere l’interesse della G. ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento di tale situazione e, quindi, il provvedimento giudiziale con cui fosse ordinata la cancellazione.

Le argomentazioni con cui il motivo è illustrato, non espressamente contenenti argomenti dimostrativi della violazione dell’art. 100, ove intese come rivolte a questo scopo implicitamente, sono prive di pregio.

Al riguardo, si rileva che l’esistenza della iscrizione nonostante il venir meno della causa della iscrizione è situazione di per sè pregiudizievole (in termini Cass. n. 4126 del 1956) anzitutto per il soggetto titolare della proprietà del bene ipotecato, il quale, se in concreto è nella condizione di poter opporre il venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca, tuttavia, sotto il profilo della libera ed agevole commerciabilità del bene si trova, per effetto della permanenza della cancellazione, in una situazione potenzialmente pregiudizievole per l’incomodo rappresentato dal dover dare dimostrazione al terzo interessato all’acquisto del venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca.

Ove, poi, il titolare della proprietà del bene ipotecato abbia acquistato quest’ultimo consapevolmente nel corso del giudizio in cui si è formato contro il suo dante causa il titolo giudiziale che ha giustificato l’iscrizione (come nella specie), l’interesse del detto dante causa ad agire per la cancellazione in difetto di consenso del creditore ipotecario una volta venuto meno quel titolo si può configurare se egli si è impegnato nei confronti dell’acquirente ad ottenere la cancellazione.

Ora, è lo stesso ricorrente alla pagina tre del ricorso a riferire che nell’atto di vendita del bene ipotecato le parti avevano stabilito che al prezzo venisse (si tratta di passo riportato fra virgolette) “dedotta la somma di L. 17.000.000 (diciassettemilioni) che sarà versata a titolo di deposito fiduciario a me Notaio, a garanzia della cancellazione dell’ipoteca giudiziale di cui sopra”.

Ciò evidenzia che la G. aveva assunto l’obbligazione di provvedere alla cancellazione e che fino al suo adempimento la somma oggetto del deposito fiduciario non sarebbe stata riscuotibile. Da tanto discende con tutta evidenza l’interesse ad agire della G. e tanto sarebbe bastato alla Corte territoriale per giustificare la reiezione del motivo di appello sul punto.

La motivazione della sentenza impugnata, là dove fa leva sulla garanzia incombente sulla G. “per legge e per contratto” riferendola al rischio che l’acquirente si trovasse esposto alla soggezione alla garanzia ipotecaria dovrebbe, a tutto voler concedere, essere soltanto corretta nei sensi appena indicati.

Peraltro, se si da rilievo alla circostanza che alla pagina sette la sentenza, nel riferire dello svolgimento processuale, dice nel quartultimo e terzultimo rigo che il deposito fiduciario era stato previsto a garanzia della “cancellazione dell’iscrizione ipotecaria”, risulta di tutta evidenza che, avendo la G. consentito l’ipoteca a garanzia della cancellazione, della realizzazione di questo risultato si era assunta l’onere. Da qui l’irrilevanza del solo fatto del venir meno della causa giustificativa dell’iscrizione, occorrendo che la G. prestasse l’attività diretta alla cancellazione.

p.1.2. Quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo non contiene alcunchè che concerna la ricostruzione della c.d. quaestio facti.

E’ poi appena il caso di precisare che alla deduzione della disponibilità del V. ad assentire alla cancellazione a spese della G. non si fa seguire alcuna critica alla sentenza impugnata. E ciò, in disparte ogni rilievo sul fondamento di questa pretesa.

2. Con il secondo motivo relativo alla G. si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., nonchè dell’art. 1224 c.c., dell’art. 1227 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2043 c.c., e all’art. 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo si riferisce alla domanda della G. “di risarcimento danni da imprudente iscrizione ipotecaria”.

il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile, perchè, pur evocando chiaramente distinte censure, siccome evidenzia l’indicazione della violazione di diverse norme di diritto, fra cui due processuali e tre sostanziali, nella successiva attività di illustrazione svolge considerazioni su parti della motivazione della sentenza impugnate senza raccordarle in alcun modo con le norme di cui denuncia la violazione e, quindi, senza dimostrare perchè la sentenza impugnata avrebbe violato ciascuna di esse, così lasciando a questa Corte questo compito, il che – oltre a non escludere fraintendimenti rispetto all’intenzione del ricorrente – è del tutto contrario alla logica del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente che deduca la violazione di norme di diritto di argomentare perchè esse siano state violate, il che impone che, se è stata denunciata nell’indicazione del motivo, la violazione di più norme, l’attività dimostrativa con cui si articola l’illustrazione del motivo rechi i riferimenti alle norme stesse.

P.2.1. Ora, l’illustrazione del motivo contiene soltanto in chiusura un riferimento normativo alla disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2, che assume violata là dove la Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento alla domanda della G. relativa al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della somma depositata a mani del notaio rogante l’atto, che “la relativamente modesta entità della somma stessa non consente di prospettare una possibilità concreta di utile (ma non rischioso) investimento”.

p.2.1. Questa censura è ammissibile.

Essa è, tuttavia, infondata. Si articola, infatti, nell’assunto che un utile investimento della somma sarebbe potuto avvenire in titoli di stato o con un deposito in un libretto postale fruttifero e che tale comportamento sarebbe stata esigibile con l’ordinaria diligenza da parte della G. quale condotta diretta a limitare il danno.

Ebbene, questa deduzione non evidenzia in alcun modo un comportamento della G., quale creditrice, riconducibile all’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Questa norma, infatti, a differenza di quella del comma 1, non si riferisce alla fattispecie integrativa del danno, cioè alla verificazione del c.d. danno evento, quale elemento che, unitamente alla condotta, determina la fattispecie di illecito contrattuale od extracontrattuale. Si riferisce, invece, al c.d. danno conseguenza, cioè a quel danno che, in dipendenza causale dalla verificazione dell’intera fattispecie costitutiva dell’illecito contrattuale od extracontrattuale e, quindi, del danno evento, si verifica sempre sul piano causale come ulteriore conseguenza dannosa e cui sostanzialmente allude l’art. 1223 c.c., (norma richiamata dall’art. 2056 c.c.). L’art. 1127 c.c., comma 2, ipotizza che il creditore avrebbe potuto evitare tale danno conseguenza usando l’ordinaria diligenza, cioè intervenendo con un suo comportamento sulla serie causale.

p.2.2. Applicando tali principi al caso dell’iscrizione di ipoteca giudiziale che, in ragione dell’esito della lite, si sia poi rivelata non solo illegittima, proprio per l’esito del giudizio, ma anche imprudente, siccome esige l’art. 96 c.p.c., comma 2, e, quindi, sostanzialmente riconducibile all’ambito della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., (e sul punto della configurabilità di tale responsabilità, l’esito dello scrutinio delle altre censure, non consente alcun apprezzamento a questa Corte), si ha che il danno evento è rappresentato dal limite alla commerciabilità del bene ipotecato (e, quindi, ad una possibile utilitas ritraibile dal bene), che discende dalla presenza del vincolo ipotecario e, quindi, dalla corrispondente limitazione del contenuto del diritto sul bene derivante dalla sua soggezione alla garanzia.

Ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perchè, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s’è già adombrato in sede di esame del primo motivo – una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente (situazione questa a suo tempo considerata da un lontano precedente di questa Corte (Cass. n. 1346 del 1967).

L’esistenza dell’iscrizione fino a quando non ne sia accertata l’illegittimità e, quindi, venga conclamato il venir meno della fattispecie costitutiva, integra a maggior ragione una situazione dannosa costituente danno evento in ragione dell’indicata limitazione alla commerciabilità.

In dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perchè il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio. Quest’ultima è la situazione verificatasi nella specie, in cui il bene è stato commerciato dalla G., ma la medesima non ha potuto realizzarne il prezzo nella sua integralità, in quanto l’acquirente ha evidentemente preteso che parte di esso non fosse acquisito dalla G. se non condizionatamente alla cancellazione dell’ipoteca. La mancata disponibilità di questa parte del prezzo costituisce, dunque, senza dubbio un danno conseguenza risarcibile alla G..

Il modo in cui si è realizzata tale indisponibilità, cioè l’essere rimasta la parte del prezzo in custodia del notaio, si vorrebbe, però, nella specie da parte del ricorrente che si stato tale da elidere il danno conseguenza da indisponibilità di quella somma, rivendicato dalla G. sotto il profilo della sua fruttuosità.

Senonchè, si deve rilevare innanzitutto che l’esistenza di ipotetiche modalità alternative di realizzazione della indisponibilità comporterebbe il venir meno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, non già del danno nella sua interezza, bensì soltanto di quella parte che avrebbe potuto essere evitata con la modalità alternativa. Ne discende che l’ipotesi formulata dal ricorrente, cioè di un impiego della somma in buoni del tesoro o in deposito postale o in altre simili, potrebbe determinare, in quanto non realizzata dalla creditrice G., l’esistenza di un danno non risarcibile integralmente alla medesima per l’indisponibilità della somma solo se fosse dimostrato che quelle modalità di impiego avrebbero assicurato quella stessa utilitas che si sarebbe potuta realizzare con la sua disponibilità immediata. Onde, la prospettiva dell’eliminazione totale del danno conseguenza sarebbe stata solo eventuale.

In disparte questo rilievo, nella specie la vicenda non si presta, però, ad essere sussunta sotto il paradigma normativo dell’art. 1227 c.c., comma 2. Quest’ultimo, quando dice che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza allude ad un comportamento del creditore che, secondo il criterio di buona fede, si sarebbe potuto tenere per impedire che, quale conseguenza causale del danno evento, si verificasse il danno conseguenza. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte tale comportamento si identifica in uno sforzo diretto ad evitare tale danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve e non invece in attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (ex multis, Cass. n. 2855 del 2205). Essenziale è tuttavia che il comportamento la cui mancata tenuta esclude la risarcibilità del danno conseguenza sia un comportamento da tenersi unilateralmente da parte del creditore. Il comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 2, non può essere un comportamento che implichi non solo l’agire del creditore, ma anche una cooperazione per il conseguimento del risultato di un terzo sulla cui tenuta il creditore non ha alcun potere nè impositivo nè di induzione attraverso un sacrifico economico lieve.

Ora, nel caso di specie, essendo l’accantonamento della parte di prezzo derivato da un accordo con l’acquirente e dovendosi ritenere che anche la modalità di esso sia stata oggetto di tale accordo, non è dato comprendere come le modalità alternative di impiego della somma ipotizzate dal V. possano essere sussunte come possibili comportamenti di attivazione doverosa per evitare il danno. Non si tratta, cioè di comportamenti che poteva tenere di sua iniziativa la G., ma semmai essi si sarebbero potuti tenere se vi fosse stato accordo dell’acquirente. Essi, pertanto, non sono sussumibili sotto l’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.

D’altro canto, se si ipotizza che, una volta divenuta concreta la possibilità di vendere il bene ipotecato e raggiunto l’accordo con l’acquirente per la stipula dell’atto alla condizione che essa non acquisisse la disponibilità di parte del prezzo, la G. avrebbe dovuto almeno prospettare all’acquirente la possibilità di creare il vincolo di indisponibilità in modo da assicurare la fruttuosità della relativa somma, risulta evidente che una modalità di impiego della somma come quella ipotizzata dal V. avrebbe richiesto, comunque, il concorso della volontà dell’acquirente. E dunque sempre al di fuori dell’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2, si rimane.

Nè – lo si rileva ad abundantiam, poichè non è stato nemmeno allegato – un comportamento non conforme alla diligenza ordinaria della G. si potrebbe identificare nel non avere essa nemmeno prospettato alla controparte il possibile impiego alternativo della somma: sarebbe occorso, per potersi considerare il comportamento idoneo ad evitare il danno, dimostrare che l’acquirente sarebbe stato consenziente ed il relativo onere sarebbe stato del V.. E l’onere di allegazione e dimostrazione sarebbe stato di costui, posto che incombe al debitore eccepire e provare la situazione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.

Si può ancora rilevare, per mera completezza espositiva, che, nel caso di assenso dell’acquirente, eventuali modalità alternative avrebbero richiesto che qualcuno di fiducia delle parti contraenti, se del caso il notaio, assumesse l’incarico della realizzazione delle modalità di impiego fruttifero delle somme e ciò avrebbe richiesto una spesa e, quindi, avrebbe aumentato il danno. Non solo: entrambe le modalità ipotizzate e particolarmente l’accensione di b.o.t. (che avviene secondo aste periodiche e per tagli predefiniti in prima battuta) avrebbero richiesto del tempo e non sarebbero state realizzabile nella stessa contestualità della conclusione del contratto.

p.2.3. La censura, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte dev’essere rigettata, con implicita correzione sul punto della motivazione della sentenza impugnata.

3. Con il primo motivo fatto valere sia contro la G. che il B., si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Si tratta di motivo che riguarda la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal V. contro i predetti in relazione all’utilizzazione delle informazioni e delle notizie di cui al fax con cui era stata trasmessa al B. la documentazione relativa alla notificazione dell’atto di appello nella causa per le prestazioni professionali poi decisa in via definitiva dalla sentenza di questa Corte.

Il motivo appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perchè nella sua illustrazione non si spiega in alcun modo come e perchè l’art. 2043 c.c., sarebbe stato violato dalla Corte territoriale, ma si enunciano, con riferimento ad una serie di passi della motivazione, si enunciano dissensi che non sono espressi in alcun modo con considerazioni giuridiche dimostrative della violazione della norma e che, del resto, non concernendo la ricostruzione della quaestio facti, sono inidonee ad integrare il vizio ai sensi del n. 5 c.p.c..

In secondo luogo e, quand’anche – del tutto al di fuori della logica dei poteri della Corte – il Collegio procedesse a dare alle considerazioni svolte dal ricorrente un qualche rilievo in funzione della denunciata violazione dell’art. 2043 c.c., il motivo appare privo di pertinenza con l’effettiva ratio decidendi (e perciò inammissibile: in termini Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi) della sentenza impugnata sul punto, la quale è incentrata sul rilievo che, ove pure l’utilizzazione della documentazione inviata non fosse stata lecita, il relativo comportamento non aveva avuto efficienza causale sulla sorte del giudizio introdotto dall’Avvocato V., perchè la proposizione del ricorso per cassazione con la deduzione del vizio della notificazione dell’appello sarebbe potuta avvenire comunque sulla base dell’acquisizione delle emergenze della notificazione stessa aliunde, circostanza che la Corte territoriale, dice condivisa dallo stesso V., riportando un passo fra virgolette delle deduzioni del V. (p. 22 della sentenza). In sostanza, come emerge dalla pagina 22 della sentenza, l’azione riconvenzionale del V. è stata respinta perchè la Corte territoriale non ha ravvisato nel comportamento tenuto dal B. un’efficacia causativa del preteso danno lamentato dal V..

Questa motivazione doveva il V. criticare e dimostrarne l’idoneità a violare l’art. 2043 c.c., la cui fattispecie attribuisce il diritto che contempla non già in quanto si sia verificato un comportamento illecito (contra jus), ma in quanto esso abbia determinato un danno (c.d. danno evento). Nella specie la Corte genovese ha rigettato la domanda perchè ha ritenuto assorbente che il comportamento non aveva causato il danno, in quanto l’Avvocato B., quale legale della G., avrebbe potuto comunque acquisire le emergenze della notificazione dell’atto di appello e articolare su di esse il ricorso per cassazione.

Il ricorrente non ha, dunque, percepito l’effettività della motivazione dell’impugnata sentenza e pretende di discutere di un profilo, l’essere stato o meno il comportamento illecito, che non ha costituito la ratio decidendi. Il motivo è, pertanto, privo di aderenza alla motivazione e, per ciò, inammissibile (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

p.4. Il secondo motivo comune alla G. ed al B. – denunciante “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo al rigetto di prova testimoniale” – è anch’esso inammissibile, perchè prospetta l’omesso esame di un motivo di appello inerente la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di primo grado, ma lo fa con riferimento ad una prova – di cui riproduce la capitolazione – diretta a dimostrare che l’Avvocato V. aveva raccomandato il carattere riservato della documentazione inviata. In tal modo il ricorrente non avverte che l’omesso esame è stato determinato dalla ritenuta irrilevanza ai fini della reiezione della domanda risarcitoria della questione della riservatezza della documentazione, o meglio del carattere illecito della sua utilizzazione. Irrilevanza dipesa dall’essere stato comunque il relativo comportamento inidoneo a determinare danno, per come rilevato a proposito del motivo precedente.

p.5. Il terzo motivo sempre comune alla G. e al B. lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia” e si duole sia che la Corte territoriale, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, non abbia compensato anche solo in parte la statuzione sulle spese della sentenza di primo grado a favore della G. e del B., sia che non abbia dato risposta alla contestazione sull’eccessività della relativa liquidazione.

Quanto al primo aspetto, il motivo non si fa carico del fatto che la sentenza impugnata ha motivato il rifiuto di compensare in tutto od in parte le spese a seguito della riforma della sentenza di primo grado, adducendo il carattere minimale dell’accoglimento dell’appello, motivazione questa pienamente rispondente ai criteri giuridici che debbono guidare l’uso del potere di compensazione.

Quanto al secondo aspetto, la sentenza ha ravvisato che la contestazione svolta con il motivo di appello sull’eccessività delle spese era generica (p. 30) e lo ha fatto riproducendo il relativo passo dell’appello, del resto riprodotto nello stesso ricorso dal ricorrente. Onde, ha nella sostanza ravvisato la violazione dell’art. 342 c.p.c., cosa di cui il motivo qui prospettato – con altrettale genericità ed apoditticità – non si fa carico.

p.6. Con l’unico motivo prospettato contro la s.p.a. Poste Italiane si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche in relazione all’art. 1218 c.c., e all’art. 2043 c.c., nonchè in relazione all’art. 2697 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo pertiene al rigetto della domanda proposta dal V. nei confronti delle Poste Italiane sia sotto un profilo di garanzia impropria rispetto alle pretese della G., sia sotto il profilo del risarcimento del danno, anche se non si dice espressamente se ci si intenda riferire ad entrambi i profili oppure ad uno di essi.

Il motivo è anzitutto inammissibile, perchè sul punto la motivazione della sentenza – che a quel che sembra pare avere esaminato congiuntamente i due profili suddetti – si fonda su due autonome rationes decidendi: l’una fondata sull’essere stato l’esito del ricorso per cassazione, conseguente alla nullità della notificazione della sentenza impugnata ed assunto come fattispecie determinativa del danno, del tutto indipendente dal comportamento delle Poste, concretatosi, tramite l’ufficiale postale, nell’esecuzione di una notificazione dell’atto di appello nulla (per la verità inesistente secondo la sentenza di questa Corte, che il Collegio può senza dubbio esaminare, trattandosi di atto ufficiale inserito nei propri archivi e pubblico); l’altro rappresentato dall’affermazione, svolta alla pagina 28 nel punto 7.2. che, quando pure il comportamento delle Poste avesse avuto una qualche efficienza causale per l’esito del ricorso per cassazione, restava del tutto indimostrato che, qualora l’atto di appello fosse stato notificato correttamente – e, quindi, non lo si dice, ma appare implicito nel ragionamento della Corte territoriale, il contraddittorio fosse stato attivato nei confronti della G. – l’esito dell’appello nella causa introdotta dall’Avvocato V. sarebbe stato favorevole a lui e, dunque, la perdita sofferta per l’esito dannoso di conferma della sentenza di primo grado scaturita dalla cassazione senza rinvio non si sarebbe verificato comunque.

Ebbene, nè nell’illustrazione del motivo, nè aliunde il ricorrente ha impugnato questa seconda ratio decidendi, giusta o ingiusta che sia. Si essa, pertanto, la sentenza impugnata è passata in cosa giudicata. Viene allora in rilevo il principio di diritto secondo cui “Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse”. (Cass. 14740 del 2005). Oppure il principio di diritto che riconduce l’analoga situazione con lo stesso effetto alla carenza di interesse (fra tante Cass. n. 20118 del 2006).

Per mera completezza il Collegio osserva che la stessa impugnazione della prima ratio decidendi, se fosse stata scrutinabile, avrebbe evidenziato la manifesta infondatezza della censura: infatti, contrariamente a quello che asserisce il ricorrente interpretando la motivazione, la sentenza impugnata non ha svolto affatto un ragionamento con cui ha fatto applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e ne ha negato l’adeguatezza al caso concreto, ma ha svolto un ragionamento che ha escluso implicitamente il rilievo di quella norma, perchè ha considerato che il comportamento delle Poste e, quindi, l’esecuzione della notificazione dell’appello in modo viziato, sono rimati privi di rilevanza causale sull’esito del ricorso per cassazione, avendo assunto rilevanza causale esclusiva esclusivamente il comportamento dell’Avvocato V., che nell’espletamento del suo mandato professionale e con una diligenza espressione “di un livello minimo di cultura e di esperienza professionale” avrebbe dovuto controllare la ritualità della notificazione dell’appello e procedere alla rinnovazione della notificazione.

Ora, nell’illustrazione del motivo non si spiega in alcun modo come e perchè tale ragionamento seguito dalla Corte territoriale sia giuridicamente inesatto ed anzi si postula genericamente che della nullità della notificazione il V. non si sarebbe potuto accorgere dato che non se ne accorse nemmeno il Tribunale di Savona giudice d’appello. Il che è rilievo del tutto incongruo, là dove evidenzia soltanto che semmai quel giudice sarebbe stato a sua volta negligente non diversamente dallo stesso V. (come non manca di notare la sentenza impugnata).

Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuno dei resistenti nel dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuno delle parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010

 

Per la Cassazione l’infedeltà anche teorica determina la nullità del matrimonio (sentenza 22677 del 2010)

Con la sentenza n. 22677 del 2010, la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, aveva dichiarato l’efficacia per la legge italiana del verdetto di nullità del matrimonio, emesso dal tribunale regionale ecclesiastico di Modena. La motivazione è che la signora aveva manifestato apertamente le sue idee a proposito della poca importanza data al valore della fedeltà, considerata dalla signora come un elemento non fondamentale dell’indissolubilità del legale matrimoniale.

Non è dato sapere poi come si comportasse in pratica la donna, ma ciò è stato ritenuto superfluo sia dal Tribunale ecclesiastico che dalla Corte d’Appello ed infine dalla Suprema Corte.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza integrale.

Compravendita immobiliare: se nel preliminare è scritto genericamente che l’atto deve essere stipulato entro e non oltre un certo giorno, per la Cassazione non si tratta di termine essenziale (sentenza 21838 del 25 ottobre 2010).

assazione – Sezione seconda – sentenza 8 giugno – 25 ottobre 2010, n. 21838
Presidente Schettino – Relatore Bucciante
Ricorrente Nannelli e altri

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 e il 13 febbraio 1997 E.P. citò davanti al Tribunale di Firenze R.N, P.N e M.G., dai quali con un contratto preliminare del 1° ottobre 1996 si era obbligato ad acquistare, entro il 31 dicembre di quell’anno, un terreno di circa ha 5.58.20 con sovrastante annesso agricolo in Lastra a Signa per il prezzo di lire 200.000.000, di cui lire 60.000.000 versate a titolo di caparra confirmatoria; sostenne l’attore che la vendita definitiva non era stata conclusa per fatto dei convenuti e chiese quindi che costoro fossero condannati a restituirgli il doppio della caparra, previa dichiarazione della legittimità del proprio recesso dal preliminare, comunicato il 28 gennaio 1997. R. N., P. N. e M. G. si costituirono in giudizio, contestando la fondatezza degli assunti di E.P. e chiedendo che fosse accertato il loro diritto a trattenere l’importo della caparra.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 19 novembre 2002 il Tribunale respinse le domande proposte dall’una parte e dall’altra.
Impugnata da R.N, P.N. e M.G. in via principale, da E.P. in via incidentale, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza del 21 settembre 2004, rigettato il primo gravame e accolto l’altro, ha condannato R.N., P.N. e M.G. a pagare a El.P. la somma di 61.974,83 euro, oltre agli interessi con decorrenza dal 29 gennaio 1997. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che il termine del 31 dicembre 1996, concordato dalle parti, aveva carattere essenziale e che del suo mancato rispetto erano responsabili i promittenti venditori, i quali non avevano tempestivamente dato notizia della loro intenzione di vendere ai confinanti titolari del diritto di prelazione.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R.N., P.N. e M.g: in base a quattro motivi. E.P. si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che erroneamente, con la sentenza impugnata, si è ritenuto essenziale il termine del 31 dicembre 1996, concordato nel contratto preliminare per la stipulazione del definitivo. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto invece aderire alla tesi della non essenzialità, innanzitutto in base al criterio ermeneutico letterale, perché era stato pattuito che la vendita dovesse avvenire “entro e non oltre” il giorno suddetto; inoltre difettavano elementi che potessero far propendere per la tesi contraria; né è stata compiuta alcuna indagine sull’interesse che le parti potessero avere all’inderogabilità del termine in questione.
La doglianza va disattesa.
La giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549) è univocamente orientata nel senso che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.
L’impiego dell’espressione in questione, pertanto, è bensì insufficiente a far considerare senz’altro il termine come essenziale, ma neppure implica di per sé che esso non lo sia, come i ricorrenti sostengono: si tratta di un dato da prendere in considerazione insieme con tutti gli altri elementi utili ad accertare se le parti abbiano inteso – o non – attribuire al termine quel carattere. A tale indagine la Corte d’appello non si è sottratta e del suo esito – favorevole a E.P. – ha dato adeguatamente conto, spiegandone compiutamente e diffusamente le ragioni, consistenti nel tenore della nutrita corrispondenza intercorsa tra le parti nell’imminenza del 31 dicembre 1996 e nel diverso contenuto di un altro contratto preliminare tra loro stesse intervenuto in precedenza relativamente ai medesimi beni, poi sostituito con quello oggetto della causa. La diversa valutazione di questi elementi propugnata dai ricorrenti, i quali contestano che siano in alcun modo significativi, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte, nel campo degli accertamenti di fatto e degli apprezzamenti di merito, di estendere il proprio sindacato oltre quello attinente all’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi dai quali la sentenza impugnata risulta immune.
Il secondo motivo di ricorso concerne le cause della mancata stipulazione del contratto definitivo, di cui R.N., P.N. e M.G. lamentano di essere stati ingiustificatamente reputati responsabili dalla Corte d’appello, alla quale addebitano di non avere tenuto conto: – della tardività della convocazione davanti al notaio da parte di E.P.; – dell’inidoneità delle diffide ad adempiere intimate da costui, con le quali era stato assegnato un termine ristrettissimo, inferiore a quello stabilito dall’art. 1454 c.c.; – dell’irrilevanza dell’omissione della notificazione del preliminare ai vicini titolari del diritto di prelazione, avendo il promittente compratore inizialmente consentito ad acquistare solo la porzione immobiliare per la quale tale notificazione non era necessaria e poi a procrastinare il termine per entrambi gli acquisti; – delle prove testimoniali che sul punto erano state dedotte.
Nessuna di queste censure può essere accolta.
Il rifiuto di R.N., P.N. e M.G. di presentarsi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso stesso, fu motivato dai promittenti acquirenti, unicamente con l’affermazione dell’impossibilità della stipula per la mancata notificazione del preliminare, e non con l’assunto che fosse stato loro assegnato un termine troppo breve. Pertanto la circostanza è comunque ininfluente. Né del resto nella sua mancata considerazione da parte della Corte d’appello può essere ravvisato un vizio di motivazione, in quanto i ricorrenti non deducono di averla prospettata nel giudizio a quo.
Non è d’altra parte pertinente il richiamo all’art. 1454 c.c., vertendosi nella specie in ipotesi di risoluzione del contratto per la scadenza del termine essenziale, che per il disposto dell’art. 1457 c.c. opera di diritto, senza necessità di diffida ad adempiere.
La tesi della non necessità della notificazione ai titolari del diritto di prelazione per la vendita del solo annesso agricolo, cui E.P:.si era dichiarato disposto, in conformità con la previsione contrattuale che gli attribuiva la facoltà di frazionare l’acquisto, contrasta con l’assunto degli stessi ricorrenti circa la legittimità del loro rifiuto alla stipulazione del contratto definitivo, anche limitatamente a tale porzione immobiliare, proprio per la mancanza di quella notificazione. Né comunque  R.N., P.N. e M.G. hanno formulato rilievi di sorta in ordine all’affermazione della Corte d’appello, secondo cui competeva loro dimostrare che in quel caso la notificazione non occorresse.
La modificazione del contratto preliminare, mediante l’eliminazione del termine essenziale, asseritamente concordate con E.P., avrebbe dovuto essere provata documentalmente, richiedendosi la forma scritta, a norma degli artt. 1350 e 1351 c.c.
Con lo stesso secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo il recesso del promittente compratore, senza verificare se il presunto inadempimento dell’altra parte fosse dotato dell’indispensabile requisito della gravità. La censura va esaminata, per ragioni di connessione, insieme con quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello, avendo ritenuto il contratto risolto di diritto, avrebbe dovuto escludere la possibilità per E.P. di recederne e quindi di pretendere la restituzione del doppio della caparra, anziché il risarcimento dei danni da provare nel loro esatto ammontare.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la risoluzione del contratto, anche quando consegue ipso iure all’inosservanza del termine essenziale, non preclude l’esercizio della facoltà di recesso consentita dall’art. 1385 c.c., come costantemente questa Corte ha ritenuto (v., tra le altre, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1952: “Nell’ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, 2 comma, c.c.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (art. 1454, 1455, 1457, c.c.) dato che rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento”). In tal caso, tuttavia, vanno applicati i principi regolatori della materia del recesso, tra cui quello secondo cui esso può considerarsi legittimo solo nel presupposto che l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza (v., tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2006 n. 27129): il preventivo e consensuale apprezzamento automatico della “gravità” dell’inadempimento, conseguente alla pattuizione di un termine essenziale (come anche di una clausola risolutiva espressa), viene meno se la parte, come nella specie, rinuncia ad avvalersi della risoluzione del contratto e preferisce recederne, per ottenere la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, anziché l’integrale risarcimento del danno subito. Lo stesso giudice a quo ha avvertito l’esigenza di compiere la valutazione di cui si tratta, ma in proposito si è limitato soltanto a rilevare che gli appellanti principali “in sostanza sono essi stessi ad ammettere la loro (grave) inadempienza”. È dunque mancata del tutto ogni giustificazione di tale assiomatica qualificazione dell’inadempimento dei promittenti venditori, la cui “gravità” avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, applicando i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza (su cui v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 2008 n. 3954). Sul punto la sentenza impugnata è quindi effettivamente inficiata dal vizio di motivazione denunciato da R.N., P.N. e M.G..
Pertanto, mentre deve essere respinto il terzo motivo di ricorso, va accolto il secondo, limitatamente all’ultima delle censure che vi sono contenute.
Anche il quarto motivo di ricorso è da rigettare, poiché vi si presuppone la fondatezza delle precedenti censure rivolte alla sentenza impugnata che sono state invece disattese: si sostiene che il contratto non si era risolto il 31 dicembre 1996; che E.P. ingiustificatamente ne era receduto; che era dunque legittimo il successivo recesso, operato da R.N., P.N. e M.G. nel chiedere, costituendosi nel giudizio di primo grado, che fosse dichiarato il loro diritto a ritenere la caparra.
Rigettati pertanto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, accolto in parte il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

La mancanza dell’abitabilità è causa di risoluzione per inadempimento anche dei contratti preliminari (sentenza 21229 del 14 ottobre 2010).

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 24 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21229
Presidente Rovelli – Relatore Bucciante
Ricorrente P. e altro

Svolgimento del processo

G.P. citò davanti al Tribunale di Roma D.P., P.S. e G. L. L., esponendo che l’8 agosto 1973 il secondo convenuto, agendo in rappresentanza del primo, si era obbligato a vendere al terzo, il quale aveva poi ceduto il contratto all’attore, una porzione di un comprensorio immobiliare sito in località Sant’Antonio, risultata poi priva del requisito dell’edificabilità, di cui era stata garantita la sussistenza. Chiese pertanto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento e che D.P.e G.L.L. fossero condannati alla restituzione, rispettivamente, delle somme di lire 22.000.000 e di lire 9.300.000, con interessi e rivalutazione monetaria, e il primo altresì al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza degli assunti dell’attore; D.P.chiese anche, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione sia del contratto preliminare sia del negozio di cessione, per inadempimento di G.P., con sua condanna al risarcimento dei danni e con autorizzazione allo stesso D.P. e agli altri proprietari del fondo a trattenere le somme che l’attore aveva loro versato.
All’esito dell’istruzione, con sentenza del 9 gennaio 2004 il Tribunale dichiarò: la nullità della citazione relativamente a P.S.; la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti degli eredi del defunto G.L.L., costituitisi in giudizio in seguito al suo decesso; la risoluzione del contratto preliminare e del negozio di cessione per fatto e colpa di D.P., il quale fu condannato alla restituzione di 115.686,10 euro e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore di G.P..
Impugnata in via principale da D.P. e incidentalmente da G.P., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 29 gennaio 200 9 ha ridotto a 68.359,97 euro la condanna di D.P. i in favore di G.P.
Contro questa sentenza sono stai proposti i ricorsi per cassazione principale e incidentale indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi del ricorso principale D.P. deduce che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto la nullità da cui era affetta la sentenza di primo grado, per non essere stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla tardiva sua iscrizione da parte dell’attore, il quale vi aveva provveduto dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 165 c.p.c., come era stato eccepito nella prima udienza da P.S., unico tra i convenuti che fino a quel momento si era costituito in giudizio.
La censura è infondata.
È condivisibile – perché coerente con il basilare principio di conservazione, che informa il sistema del diritto processuale civile – l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui si era trattato di una irregolarità ininfluente, perché superata dalla mancanza di pregiudizi per l’esercizio del diritto di difesa dei convenuti, nessuno dei quali – né lo stesso P.S. né gli altri, costituitisi in giudizio successivamente – aveva in proposito formulato doglianze di sorta. Appunto in questo senso si è del resto più volte pronunciata questa Corte, con riguardo in generale a tutti i vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, tra i quali non vi è ragione di non includere anche la sua tardività (Cass. 11 giugno 2009 n. 13528).
Tra gli altri motivi addotti a sostegno del ricorso principale, deve essere preso in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, l’ottavo, con il quale si sostiene che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, dichiarata dal Tribunale solo con riguardo a P.S., avrebbe dovuto essere estesa anche agli altri convenuti.
L’assunto non è condivisibile.
La nullità di cui si tratta è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado perché nei confronti di P.S. l’attore non aveva formulato alcuna domanda. Correttamente quindi la Corte d’appello, in applicazione della regola sancita dall’art. 159 – II comma c.p.c, ha escluso che ne potesse derivare l’invalidità della citazione in quanto rivolta anche a D.P. e a G.L.L., nei cui confronti, la causa poteva essere decisa indipendentemente dalla partecipazione al giudizio di P.S., non essendo configurabile tra i convenuti un rapporto di litisconsorzio necessario.
Ne consegue il rigetto anche del settimo motivo di ricorso, con il quale D.P. si duole della qualificazione come “priva di causa”, data nella sentenza impugnata alla citazione di P.S. nel giudizio di appello: qualificazione giustificata dalla circostanza che nei confronti di costui nessuna domanda era stata proposta dalle altre parti, compreso lo stesso D.P..
L’esattezza di quest’ultima affermazione della Corte d’appello viene contestata con il ventiduesimo motivo di ricorso, con cui D.P.segnala di aver chiesto, nelle conclusioni formulate a conclusione del giudizio di secondo grado, la condanna di P.S. al risarcimento dei danni, in solido con G.P..
La censura è inconferente, poiché la domanda di cui si tratta, a norma dell’art. 345 c.p.c, era comunque destinata ad essere rigettata anche d’ufficio, essendo stata proposta per la prima volta in appello.
Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello ha mancato di rilevare l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, avendo basato la propria decisione sulla circostanza che i lotti promessi in vendita erano stati alienati a un terzo, mentre l’attore aveva unicamente dedotto che essi erano privi della edificabilità: requisito la cui mancanza poteva comunque comportare semmai l’annullamento del contratto preliminare, ma non la sua risoluzione, che in ipotesi avrebbe potuto essere pronunciata soltanto se si fosse trattato di vendita definitiva.
La censura va disattesa.
L’errore da cui si assume che fosse viziata la sentenza di primo grado è rimasto comunque superato da quella di appello, con la quale la risoluzione è stata pronunciata (anche) in considerazione del difetto, negli immobili in questione, della qualità suddetta: difetto costituente un vizio della cosa che può senz’altro costituire, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, idonea causa di risoluzione per inadempimento, non solo dei contratti definitivi di vendita, ma anche di quelli preliminari (Cass. 31 luglio 2006 n. 17304).
Con il quinto e il diciassettesimo motivo di ricorso D.P. critica la sentenza impugnata, sotto i profili della congruità della motivazione e della conformità ai canoni legali di interpretazione negoziale, nella parte in cui si è ritenuto che realmente la edificabilità dei suoli oggetto della promessa di vendita fosse stata presupposta nel contratto.
Neppure queste doglianze possono essere accolte.
Sul punto la Corte d’appello ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, osservando che nella scrittura era stata espressamente indicata la suddivisione in lotti del comprensorio ed erano state previste le caratteristiche delle future costruzioni. La frase della sentenza impugnata in cui viene esposto tale argomento è effettivamente priva del verbo della proposizione principale, ma ciò non nuoce affatto alla sua comprensibilità, come sostiene il ricorrente, il quale affida a questa unica contestazione la dimostrazione della dedotta carenza di motivazione. Quanto poi all’asserita inosservanza delle regole legali di. ermeneutica, va rilevato che la censura si risolve in una assiomatica negazione di quanto il giudice a quo ha desunto dal testo del contratto, in applicazione proprio del criterio letterale, che secondo il ricorrente è stato trascurato.
Con il sesto, il nono e il decimo motivo di ricorso si sostiene che ogni responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata esclusivamente a P.S. il quale aveva concluso il contratto quale falsus procurator di D.P., senza che poi costui ne avesse ratificato l’operato mediante un atto rivestito della necessaria forma scritta, come invece erroneamente ha ritenuto la Corte d’appello, basandosi su un comportamento processuale tenuto seminai dal difensore dello stesso D.P. pertanto a quest’ultimo non riferibile.
La doglianza va disattesa.
Quando la procura alla lite è apposta in calce o a margine di un atto processuale, come nel caso della comparsa di costituzione di D.P.. nel giudizio di primo grado, il suo contenuto viene fatto proprio dalla parte, cui pertanto va attribuito, comprese le eventuali dichiarazioni di portata negoziale che vi siano incluse (Cass. 27 settembre 2006 n. 20948). Correttamente, quindi, con la sentenza impugnata si è deciso che l’operato di P.S. era stato ratificato da D.P., il quale nella sua comparsa di risposta aveva riconosciuto di essere subentrato nel rapporto derivante dal negozio concluso in suo nome, incassando somme dal cessionario e rifiutando bensì la stipulazione della vendita definitiva, ma per una ragione diversa dal difetto di rappresentanza da parte di P.S.. Né del resto egli sarebbe stato legittimato a chiedere, come ha fatto in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto stesso per inadempimento e la condanna dell’attore al risarcimento dei conseguenti danni, se al rapporto suddetto fosse rimasto estraneo.
Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale D.P. lamenta di essere stato condannato alla restituzioni delle somme in questione e al risarcimento dei danni in favore di G.P., pur se costui non aveva provato di essere stato effettivamente cessionario, mediante un atto dotato della necessaria forma scritta, del contratto preliminare stipulato da G.L.L..
Neppure questa censura può essere accolta.
Vi osta l’assorbente e decisiva ragione della novità della questione di cui si tratta, implicante la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che non ha formato oggetto di decisione con la sentenza impugnata e che il ricorrente non ha dedotto, come era suo onere, essere stata prospettata – e con quali modalità – nel giudizio a quo (Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Con lo stesso dodicesimo motivo di ricorso e con i quattro successivi D.P. sostiene che la domanda di G.P. avrebbe dovuto comunque essere rigettata, a causa della difformità delle due scritture prodotte dalle parti, in cui i lotti promessi in vendita erano indicati con numeri identificativi diversi: l’alterazione di quello in possesso dello stesso P. avrebbe dovuto essere addebitata a P.S., che gliela aveva consegnata, come si era chiesto di dimostrare con la prova testimoniale che ingiustificatamente non è stata ammessa; né il documento, in quanto effettivamente firmato dal presunto procuratore, poteva essere utilmente oggetto del disconoscimento che la Corte d’appello ha ritenuto necessario; la discordanza tra i due esemplari del contratto preliminare comportava inoltre l’indeterminatezza dei beni promessi in vendita.
Anche queste censure vanno disattese.
Non investono infatti, in maniera specifica e puntuale, la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, con la quale si è ritenuto che dei due documenti, redatti a macchina e firmati entrambi come originali, quello prodotto da G.P. riproduceva effettivamente la volontà delle parti, mentre l’altro in possesso di D.P. era stato modificato con correzioni a mano, in epoca imprecisata dopo la sottoscrizione. Dal che ineccepibilmente la Corte d’appello ha desunto che comunque soltanto del primo poteva tenersi conto. Né rileva, nei rapporti tra G.P. e D.P., che in ipotesi l’alterazione di una delle scritture fosse stata opera di P.S., o di chiunque altro.
La conformità a diritto della condanna di D.P. in favore di G.P. viene contestata in radice anche con il ventitreesimo motivo del ricorso principale, con il quale si afferma che la risoluzione, essendo stata pronunciata con effetto retroattivo con riguardo non solo al contratto preliminare, ma anche al negozio di cessione, ha privato lo stesso G.P. di ogni titolarità dei diritti che egli ha preteso di far valere.
La tesi è infondata, poiché proprio la risoluzione costituisce il presupposto dei diritti alla restituzione e al risarcimento, che l’attore aveva fatto valere nel promuovere il giudizio e che gli sono stati riconosciuti in sede di merito.
I motivi dal diciottesimo al ventunesimo del ricorso principale si riferiscono specificamente alla condanna di D.P. alla corresponsione della rivalutazione monetaria delle somme da restituire a G.P.
Nessuna delle doglianze formulate in proposito dal ricorrente può essere accolta.
La Corte d’appello ha dato atto che il primo giudice aveva pressoché decuplicato l’importo originario del debito, sicché è ininfluente l’errore di calcolo che ha commesso, nel ritenere che D.P. avesse indicato la misura dell’aumento nel 1000 per mille, anziché nel 1000 per cento.
L’entità della rivalutazione accordata a G.P. contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, è stata adeguatamente motivata nella semenza impugnata, con cui si è osservato che la mora del debitore si protraeva da oltre trenta anni, nel corso dei quali l’inflazione aveva raggiunto indici anche del 13%: il che giustifica li risultato cui la Corte d’appello è pervenuta.
La questione relativa alla mancanza di prove circa un effettivo pregiudizio, che il creditore avesse subito in seguito all’aumento del costo della vita, è da ritenere preclusa in questa sede a causa della sua novità, per le stesse ragioni esposte a proposito dell’undicesimo e del dodicesimo motivo di ricorso.
Infine, nessuna indebita duplicazione è ravvisabile nella contestuale condanna di D.P. sia alla corresponsione della rivalutazione monetaria della somma dovutagli in restituzione, sia al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Come esattamente ha rilevato la Corte d’appello, non si può escludere che G.P., a causa del mancato acquisto dei beni oggetto del contratto preliminare, abbia subito un pregiudizio ulteriore, rispetto a quello derivante dal ritardo con cui gli sono state restituite le somme versate al promittente venditore: danni di cui solo nel futuro giudizio dovrà essere provata la sussistenza e l’entità.
Del motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale proposto da G.P., il resistente D.P. ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità, in base a vari argomenti che vanno tutti disattesi: la censura è sostanzialmente unitaria, sicché non occorreva che fosse articolata in distinte doglianze; la richiesta di “riforma”, anziché di “cassazione” della sentenza impugnata è ininfluente, poiché compete a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso, stabilire di ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti, se la sentenza impugnata debba essere cassata con o senza rinvio, o se eventualmente la causa possa essere decisa nel merito (Cass. 4 marzo 2010 n. 6994); viene sostanzialmente denunciata una carenza di motivazione, relativamente a un fatto controverso indicato con chiarezza e precisione; la censura rivolta al capo della sentenza di appello, con cui è stata determinata la somma che D.P. è tenuto a rimborsare a G.P., implica che sia stata impugnata – e non possa quindi considerarsi passata in giudicato, come sostiene il ricorrente – anche la decisione del giudice di secondo grado, relativa alla condanna del medesimo G.P. a restituire quanto aveva percepito in più, in esecuzione della sentenza dei Tribunale, rispetto alla minore somma di cui la Corte d’appello lo aveva ritenuto debitore.
Sebbene sia quindi ammissibile, il ricorso in esame non può essere accolto.
Vi si sostiene che con la sentenza impugnata erroneamente è stata individuata in lire 13.000.000, anziché in lire 22.000.000, la somma che G.P. aveva versato a D.P. e che quest’ultimo deve restituirgli, oltre alla rivalutazione monetaria. Si verte dunque in tema di un accertamento eminentemente di fatto, insindacabile in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poiché il giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione sul punto, osservando che le somme ricevute da D.P. in forza del contratto preliminare in questione risultavano ammontare, alla luce della documentazione acquisita, in lire 4.000.000 versate dall’originario contraente e in lire 9.000.000 corrisposte dal cessionario del negozio, mentre la somma portata da un assegno consegnato “in garanzia” al promittente venditore non risultava essere stata incassata. I diversi e contrari assunti del ricorrente incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili per D.P. e G.P. nella reciproca loro soccombenza, per P.S. nell’avvenuta sua sostanziale estromissione dal processo, già all’esito del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Il punto sulla giurisprudenza più recente a proposito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 19246/2010) sul dimezzamento dei termini per la costituzione in giudizio nelle opposizioni a d.i.

Come noto, la sentenza n. 19.246/2010 delle Sezioni Unite ha scatenato il panico tra chi, seguendo l’orientamento fino ad allora prevalente e consolidato, si era costituito in giudizio nei canonici dieci giorni dalla notifica dell’opposizione e non entro cinque giorni.

La giurisprudenza più recente, però, in modo unanime sta decidendo in senso favorevole a chi, come detto uniformandosi al precedente e prevalente orientamento, aveva effettuato la costituzione nei dieci giorni dalla notifica; in pratica, con dette sentenze, che riportiamo di seguito, oltre a quella del Tribunale di Varese pubblicata su questo blog l’8 ottobre 2010, viene statuito che il c.d. overruling comporta che il nuovo orientamento va applicato solo ai nuovi giudizi, con rimessione in termini dell’opponente. In alcuni casi, come nella sentenza n. 625 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è stato deciso che non è necessaria neppure la rimessione in termini e che il comportamento dell’opponente va considerato corretto. Detto orientamento ci pare senz’altro condivisibile ed auspichiamo che venga applicato costantemente.

Tribunale di Velletri, 15 ottobre 2010 – Est. Cataldi.

Rimessione in termini – Espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo – Tutela della parte incolpevole – Atto processuale tardivo e già compiuto – Ripetizione dell’atto – Non necessità – Ragionevole durata del giudizio.

La norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio).

Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi , sentenza 20 ottobre 2010, n. 625 – Est. Levita

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Irretroattività delle nuove regole processuali – Sussiste – Cd. Overruling – Rimessione in termini – Esclusione – Affidamento incolpevole – Sussiste

L’overruling realizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010, giustifica l’errore cui è incorsa la parte che abbia seguito l’indirizzo giurisprudenziale previgente. La parte incorsa in errore, però,  piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione  deve essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (conformi: Trib. Varese, sez. I civile, sentenza 8 ottobre 2010; Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010; contra, per la remissione in termini: Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010; Trib. Pavia, 15 ottobre 2010).

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2010 – Est. Laura Cosentini.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Principio di valido affidamento sul diritto vivente.

Nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi esistente il principio secondo il quale è possibile fare affidamento sul diritto vivente, quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale dell’attore opponente non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale).

Tribunale di Pavia, 14 ottobre 2010 – Est. Balba.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Rimessione in termini.

Per effetto della recente riforma del codice di procedura civile, l’istituto della rimessione in termini, collocato nell’art. 153, ha assunto portata generale, non limitata alle sole ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; ne consegue che detto istituto può consentire la rimessione in termini dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo che non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale.

Per la Cassazione non è colpevole di calunnia l’avvocato che critica fortemente la superficialità del giudice che aderisce pedissequamente alle richieste creditorie.

Cassazione – Sezione sesta – sentenza 10 giugno – 25 ottobre 2010, n. 37795
Presidente Lattanzi – Relatore Milo
Ricorrente L.

Fatto e diritto

1 – La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 26/11/2007, confermava la decisione 17/12/2002 del locale Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato P.L. colpevole del delitto di calunnia e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
1a – Il fatto addebitato all’imputato può essere così sintetizzato: nella qualità di avvocato difensore di F.R., aveva redatto in data 10/1/2001 e depositato presso il Tribunale di Ravenna – sezione di Faenza – (iscrizione a ruolo in data 18/1/2001) l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del suo cliente ad istanza della creditrice “V.S. s.n.c.” e, nell’esporre la linea di difesa per contestare la legittimità del decreto, aveva incolpato, pur sapendoli innocenti, il giudice che lo aveva emesso, dr.ssa A.M.R. “di comportamento anomalo che non si addice certo a un organo di giustizia…” che. “… lascia la porta aperta ad ogni possibile ipotesi, anche alle più disdicevoli…”, nonché l’avv. G.L., difensore della controparte, “di possibili illegittime connivenze”.
1b – Il giudice distrettuale riteneva che le espressioni alle quali l’imputato aveva fatto ricorso nella redazione dello scritto difensivo avevano un chiaro contenuto calunnioso, in quanto insinuavano, sia pure velatamente, l’abuso di ufficio se non addirittura la corruzione del giudice in concorso con il legale della controparte, senza offrire elementi concreti di prova a dimostrazione di ciò.
2 – Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 368 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla materialità e all’elemento soggettivo della fattispecie tipica delineata dalla detta norma: essendosi egli limitato a riferire fatti veri e a sollecitarne, sia pure in termini di critica molto aspra, la verifica giudiziale, a nulla rilevava l’erronea insinuazione circa la possibile rilevanza penale di quei fatti; nessuna valutazione era stata fatta in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; doveva comunque escludersi la calunnia in danno dell’avv.  L., accusato, in base alla precisazione contenuta nello stesso capo d’imputazione di mera “connivenza”.
3 – Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che, sulla base di quanto emerge dalla ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito, l’imputato, nel patrocinare, in veste di legale, gli interessi del proprio cliente nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva aspramente contestato la legittimità di tale provvedimento, lamentando che lo stesso era stato emesso in difetto di una valida procura ad litem, era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo pur in assenza di una univoca richiesta di parte in tal senso e comunque di periculum in mora, aveva ad oggetto un credito inesigibile, peraltro inesattamente quantificato; aveva, perciò, stigmatizzato il “comportamento anomalo” del giudice, le “leggerezze” del medesimo nell’espletamento delle sue funzioni, le “connivenze” della controparte, situazione, questa, che legittimava “ogni possibile ipotesi”, anche la più “disdicevole”.
Ciò posto, non è dato riscontrare nella condotta tenuta dall’imputato, pur censurabile sotto il profilo del corretto e sereno espletamento del mandato difensivo e della deontologia professionale, gli estremi della calunnia.
La fattispecie incriminatrice, invero, individua l’oggetto della falsa incolpazione nel “reato”, cioè nell’illecito penale, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi e dunque, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento soggettivo: trattasi di elemento normativo della fattispecie medesima.
Nel caso in esame, l’imputato, nel redigere l’atto difensivo in opposizione al provvedimento monitorio, per sollecitarne la verifica giudiziale, si era limitato a denunciare fatti storici, immediatamente verificabili attraverso l’esame della documentazione posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, per evidenziare, alla luce delle tesi giuridiche da lui sostenute, le plurime violazioni di legge ed erronee valutazioni di merito in cui sarebbe incorso il giudice dell’ingiunzione.
In sostanza, intento dell’imputato era stato quello, in concreto attuato, di contestare energicamente la legittimità della procedura monitoria promossa dalla “V.S. s.n.c.” e di stigmatizzare – secondo il suo punto di vista – l’estrema superficialità del giudice che aveva aderito acriticamente alla richiesta della parte creditrice; l’imputato, così operando, non aveva delineato i contorni più o meno precisi, di una fattispecie penalmente rilevante sì da determinare il pericolo dell’inizio di un procedimento penale nei confronti del magistrato e del “connivente” difensore della controparte.
È vero che l’atto di opposizione maliziosamente insinua, in maniera molto generica, dubbi sulla correttezza dell’operato del magistrato, ma proprio tale vaghezza e l’omessa indicazione di ulteriori elementi più specifici, idonei a suffragare, per come prospettati, una qualche ipotesi di reato a carico del predetto, sulla quale indagare, inducono ad escludere la stessa materialità del delitto di calunnia.
Le riserve manifestate, con scelta avventata e sicuramente inopportuna, sull’operato del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo non possono essere congetturalmente interpretate, in difetto di una qualunque altra indicazione in fatto, come implicita denunzia di abuso d’ufficio o addirittura di corruzione, ma più realisticamente vanno intese come denunzia dei macroscopici errori in cui sarebbe incorso il magistrato e aspra critica dalla professionalità del medesimo.
Il riferimento, inoltre, alla mera “connivenza”, che non può essere interpretata come “concorso”, dell’avvocato L. induce ad escludere, anche per tale ragione, la calunnia in danno di costui.
Il reato di calunnia non è configurabile neppure sotto altro profilo.
Non va sottaciuto, infatti, che, pur a volere a usare nei contenuti argomentativi dell’atto di opposizione incriminato una implicita accusa falsa di abuso d’ufficio (non certamente quella di corruzione), tale incolpazione si profilava – sin dall’inizio – ictu oculi inverosimile, perché contrastata dagli atti posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, relativamente ai quali l’opponente, nell’esercizio dell’attività difensiva, si era limitato a esporre, senza alcuna alterazione della realtà fattuale, le sue tesi giuridiche che, sia pure infondatamente, denunciavano semplici vizi del decreto ingiuntivo, di per sé non sintomatici di un ipotetico abuso d’ufficio.
Conclusivamente, deve escludersi il reato di calunnia nell’ipotesi che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come esposte e documentate non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l’agente, sulla base dei dati esposti, manifesti l’erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un reato: la calunnia, infatti, non può essere incolpazione di un reato putativo.
La pronuncia dei giudici di merito appare chiaramente influenzata dal contenuto dell’esposto in data 9/2/2001 a firma del R., che aveva esplicitamente accusato la dr.ssa R. l’avv. L. di concorso nei reati di abuso d’ufficio, truffa ed estorsione, accuse integranti un autonomo episodio di calunnia, pure originariamente contestato al L. e dal quale, però, costui era stato assolto per non avere commesso il fatto (cfr. sentenza di primo grado).
4 – La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Per la Cassazione è possibile prevedere, nella sentenza di divorzio, l’aumento del mantenimento se la moglie deve lasciare l’immobile occupato a titolo gratuito.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 25 ottobre 2010, n. 21865
Presidente Luccioli – Relatore Piccininni

Svolgimento del processo

Con decreto del 24.12.2004 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ex art. 9 l. 898/70 proposto da L.C. nei confronti dell’ex coniuge A.S., per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il provvedimento, impugnato, veniva riformato dalla Corte di Appello di Roma, che disponeva la corresponsione di un assegno mensile di Euro 500 in favore della C., da aumentare ad Euro 800 nel caso in cui quest’ultima fosse stata costretta a rilasciare l’immobile attualmente occupato ovvero a pagare un canone di locazione.
Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso L.C..
Entrambe le parti depositavano memoria.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29.9.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione S. ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 9 l. 898/70, 737 c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenienza di circostanze incidenti negativamente sulla capacità economica di esso ricorrente (grave cardiopatia, mantenimento della seconda moglie e del figlio di quest’ultima);
2) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, 737 c.p.c., per aver valutato la condizione reddituale dei coniugi avendo riguardo alla durata del matrimonio, e non a quella concernente la permanenza della loro comunione materiale e spirituale;
3) violazione degli artt. 737 c.p.c., 9 e 5 l. 898/70, con riferimento al disposto e asseritamente immotivato aumento dell’assegno divorzile da Euro 500 a Euro 800 mensili nel caso fosse intervenuto l’obbligo di pagamento del canone di locazione, vale a dire in relazione ad un evento futuro ed incerto;
4) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, per l’immotivata determinazione dell’assegno di mantenimento, per la cui quantificazione non si sarebbe tenuto conto dei parametri normativamente previsti;
5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale, richieste da esso ricorrente.
I primi due motivi di impugnazione sono inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (applicabile nel caso in esame, trattandosi di decisione emessa in data 7.3.2006), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto o con l’indicazione del fatto controverso, adempimenti viceversa non osservati nella specie.
Gli altri motivi risultano poi infondati.
Ed infatti è insussistente la denunciata violazione di legge per quanto riguarda il terzo motivo, poiché l’anticipata previsione di un aumento dell’assegno divorzile mensile da Euro 500 a Euro 800 non è stata ancorata ad un mutamento delle condizioni esistenti legato ad imprecisati e generici eventi, ma alla valutazione economica di un fatto preventivamente individuato e dall’esito incerto, consistente nella semplice possibilità (e quindi non nella sicurezza) per la C. di mantenere la disponibilità dell’alloggio attualmente occupato in condizioni di gratuità.
Rispetto a tale evento, il cui possibile verificarsi era stato già prospettato al giudice del merito, questi si è dunque correttamente limitato ad operare un’anticipata valutazione economica, così operando in sintonia con le esigenze di economicità e di celere definizione del processo.
È analogamente insussistente la violazione denunciata con il quarto motivo poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la Corte di Appello ha puntualmente richiamato i criteri dettati dall’art. 5 l. 898/70, ha per l’effetto valutato comparativamente la posizione economica delle parti, le loro esigenze, i rispettivi oneri, l’apporto dato dalla C. alla conduzione familiare, la durata del matrimonio.
Ne discende che il dettato normativo è stato rispettato e, correlativamente, che la censura formulata si esaurisce in una mancata condivisione nel merito della decisione adottata.
Resta infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la prova dedotta, sulla quale il giudice del merito ha omesso una specifica motivazione, è stata all’evidenza implicitamente ritenuta irrilevante alla luce del tenore della decisione adottata, poiché finalizzata a dimostrare circostanze ininfluenti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, quali le condizioni di modesta e precaria consistenza reddituale di esso ricorrente all’epoca delle nozze, il comportamento tenuto fin dall’inizio dalla C. – che fra l’altro era risultata essere dedita all’alcoolismo -, la mancata considerazione della necessità di mantenere la nuova famiglia nel frattempo costituita.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

L’avvocato paga l’IRAP anche se ha solo un'”apprendista part time”.

Cassazione – Sezione tributaria – sentenza 30 aprile – 20 ottobre 2010, n. 21563
Presidente Merone – Relatore Greco
Ricorrente B.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello di F.B., avvocato, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.
Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il contribuente censura la sentenza d’appello per vizio di motivazione; con il secondo motivo, denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il terzo motivo, deduce l’incompatibilità dell’IRAP con la normativa comunitaria.
Il ricorso è infondato perché, pur essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata non conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia – secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007) -, nondimeno essa contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente di un lavoratore dipendente, definito nel ricorso per cassazione, che riporta un passo del ricorso introduttivo, “una sola apprendista part time”, accertamento che non è oggetto di censura, e che rende il dispositivo conforme a diritto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 3 ottobre 2006 in causa C-475/03, ha stabilito che l’art. 33 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991 n. 91/680/Cee, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il ricorso, in conclusione, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.