Caparra o acconto: se la compravendita salta, chi tiene i soldi?

Due parole che sembrano simili, ma possono cambiare completamente le conseguenze di una proposta d’acquisto o di un preliminare

Quando si firma una proposta per acquistare una casa o un contratto preliminare, quasi sempre viene versata una somma di denaro. Nel linguaggio comune la si chiama indifferentemente “anticipo”, “acconto” o “caparra”, come se le tre espressioni indicassero la stessa cosa.

Non è così.

Scrivere che 20.000 euro vengono versati a titolo di acconto oppure a titolo di caparra confirmatoria può produrre conseguenze completamente diverse se l’affare non arriva al rogito. Nel primo caso quella somma rappresenta essenzialmente un’anticipazione del prezzo; nel secondo svolge anche una funzione di garanzia rispetto all’adempimento del contratto.

Per questo, quando una compravendita salta, la domanda “chi tiene i soldi?” non può essere risolta semplicemente chiedendosi chi abbia materialmente effettuato il bonifico. Bisogna leggere ciò che le parti hanno firmato, capire quale funzione abbiano attribuito alla somma e, soprattutto, stabilire perché il contratto non sia stato eseguito.

Che cos’è un semplice acconto?

L’acconto è una parte del prezzo pagata anticipatamente. Se un appartamento costa 300.000 euro e al preliminare l’acquirente versa 20.000 euro a titolo di acconto, al momento del rogito rimarranno normalmente da pagare 280.000 euro.

L’acconto, però, non svolge di per sé la funzione prevista dall’art. 1385 c.c. per la caparra confirmatoria. Se il contratto viene successivamente risolto, la somma versata come semplice anticipo deve in linea di principio essere restituita. La parte che abbia subito l’inadempimento potrà chiedere il risarcimento dei danni, ma dovrà farlo secondo le regole ordinarie e dimostrare l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito.

Questo è un punto importante. Il venditore non può automaticamente dire: “L’acquirente non compra più, quindi tengo l’acconto”. Potrà avere diritto al risarcimento del danno, anche eventualmente superiore a quella somma, ma il semplice fatto di avere materialmente ricevuto il denaro non trasforma l’acconto in una penale o in una caparra.

La caparra confirmatoria funziona diversamente

La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385 del codice civile. Quando il contratto viene regolarmente eseguito, anche la caparra può essere imputata alla prestazione dovuta e quindi, in una compravendita, essere normalmente sottratta dal prezzo ancora da pagare. La differenza emerge soprattutto quando una delle parti non adempie.

Se è inadempiente chi ha versato la caparra, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e trattenerla. Se, invece, è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere e chiedere il doppio della somma versata.

Facciamo un esempio. L’acquirente versa 20.000 euro di caparra confirmatoria. Se è lui a rendersi inadempiente, il venditore, ricorrendone i presupposti, può recedere e trattenere i 20.000 euro. Se invece è il venditore a non rispettare il contratto, l’acquirente può recedere e chiedere 40.000 euro complessivi.

Non occorre, utilizzando questo meccanismo, dimostrare che il danno effettivamente subito sia esattamente pari alla caparra. È proprio questo uno dei vantaggi pratici della previsione: le conseguenze economiche dell’inadempimento sono predeterminate attraverso la somma concordata.

Ma basta che una parte cambi idea?

Qui nasce uno degli equivoci più frequenti.

La caparra confirmatoria non attribuisce automaticamente un diritto di ripensamento. Non significa: “Posso uscire dal contratto quando voglio e, al massimo, perdo la caparra”.

Se l’acquirente ha assunto un impegno vincolante e successivamente decide semplicemente di non acquistare più, il suo comportamento può costituire inadempimento. Ma questo è molto diverso dall’avere contrattualmente il diritto di recedere pagando un prezzo per farlo.

La caparra confirmatoria tutela contro l’inadempimento. Non compra, di per sé, la libertà di cambiare idea.

Esiste invece una caparra che consente di ripensarci

È la cosiddetta caparra penitenziale, disciplinata dall’art. 1386 c.c.

In questo caso il contratto prevede espressamente un diritto di recesso per una o entrambe le parti e la caparra rappresenta il corrispettivo di quel diritto. Chi ha versato la caparra e decide legittimamente di recedere la perde; chi l’ha ricevuta e utilizza il proprio diritto di recesso deve restituirne il doppio.

La differenza è fondamentale. Nella caparra confirmatoria si discute di inadempimento. Nella caparra penitenziale, invece, la parte esercita un diritto previsto dal contratto e quindi non sta violando l’accordo.

Per questo non è sufficiente trovare nel contratto la parola “caparra”. Bisogna capire di quale caparra si tratti e che cosa abbiano realmente previsto le parti.

“Caparra confirmatoria e acconto prezzo”: è una contraddizione?

Questa formula compare frequentemente nelle proposte immobiliari e nei preliminari e può creare confusione. In realtà le due funzioni possono operare in momenti diversi.

La stessa somma qualificata come caparra confirmatoria, se tutto procede regolarmente, viene normalmente imputata al prezzo. Se invece interviene l’inadempimento di una delle parti e viene utilizzato il rimedio previsto dall’art. 1385 c.c., assume la funzione propria della caparra.

Non bisogna quindi pensare che, siccome la somma sarà scalata dal prezzo al rogito, essa sia necessariamente un semplice acconto. È il contenuto dell’accordo a determinare la disciplina applicabile.

Proprio per questo formule poco chiare come “anticipo/caparra”, “deposito”, “somma a garanzia” o altre espressioni utilizzate senza precisione possono creare un contenzioso che sarebbe stato facilmente evitabile scrivendo correttamente il contratto.

Se c’è la caparra posso chiedere anche tutti gli altri danni?

Non automaticamente.

L’art. 1385 offre alla parte non inadempiente due strade diverse. Può utilizzare il meccanismo semplificato della caparra, recedendo e trattenendo quella ricevuta oppure chiedendo il doppio di quella versata. In alternativa può chiedere l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione e domandare il risarcimento del danno secondo le regole generali.

La seconda strada può essere conveniente quando il danno reale è sensibilmente superiore alla caparra, ma comporta anche la necessità di dimostrarlo.

Supponiamo che il venditore non rispetti un preliminare nel quale ha ricevuto una caparra di 10.000 euro. L’acquirente potrebbe scegliere, se ne ricorrono i presupposti, di recedere e chiedere il doppio, quindi 20.000 euro. Ma se, per effetto dell’inadempimento, sostiene di avere subito un danno molto maggiore, potrebbe valutare la diversa strada della risoluzione e del risarcimento secondo le regole ordinarie.

La scelta del rimedio non dovrebbe quindi essere effettuata automaticamente inviando una PEC nella quale si scrive semplicemente “chiedo il doppio della caparra”. Prima bisogna verificare il contratto, la gravità dell’inadempimento e le conseguenze economiche concrete.

Se il venditore non si presenta al rogito, deve sempre restituire il doppio?

Anche questa affermazione è troppo semplice.

Il mancato rogito può dipendere da situazioni molto diverse. Il venditore potrebbe essersi semplicemente rifiutato di vendere, ma potrebbero anche essere emersi problemi urbanistici o catastali, una difficoltà temporanea eliminabile, un comportamento dell’acquirente che ha impedito la stipula oppure una controversia su un obbligo che ciascuna parte sostiene spettasse all’altra.

Per utilizzare il meccanismo della caparra confirmatoria occorre individuare un inadempimento imputabile alla controparte e sufficientemente rilevante nel rapporto contrattuale. Non ogni ritardo o irregolarità consente automaticamente di sciogliere il contratto pretendendo il doppio della caparra.

Prima di dichiarare il recesso è quindi importante ricostruire con precisione chi doveva fare cosa, entro quale termine e quale comportamento abbia concretamente impedito la conclusione della compravendita.

E se l’acquirente non ottiene il mutuo?

È uno dei casi più frequenti e la risposta dipende soprattutto da come è stata scritta la proposta o il preliminare.

Se l’acquisto è subordinato espressamente all’ottenimento di un mutuo attraverso una valida condizione sospensiva, il mancato finanziamento può impedire che il contratto produca definitivamente i propri effetti secondo quanto stabilito dalla clausola. In tal caso non si può automaticamente trattare l’acquirente come inadempiente soltanto perché la banca non ha concesso il prestito.

Molto diversa è la situazione dell’acquirente che firma una proposta vincolante senza alcuna condizione relativa al finanziamento e successivamente scopre di non riuscire a ottenere il mutuo. La mancanza del denaro necessario per pagare il prezzo non libera normalmente, da sola, dall’obbligo contrattuale assunto.

È una delle ragioni per cui la clausola relativa al mutuo deve essere letta e scritta con particolare attenzione prima della firma.

Nel blog abbiamo già affrontato il problema, sotto un altro profilo, nell’articolo dedicato a quando matura la provvigione dell’agenzia immobiliare, perché anche il rapporto tra proposta accettata, condizione sospensiva e mancato mutuo può incidere sul diritto del mediatore al compenso.

La proposta di acquisto può essere già vincolante

Un altro errore consiste nel pensare che fino al “vero preliminare” sia sempre possibile tirarsi indietro.

Una proposta di acquisto sottoscritta dall’acquirente e successivamente accettata dal venditore può già creare un vincolo contrattuale, quando contiene gli elementi necessari e dalla sua formulazione emerge la volontà delle parti di obbligarsi alla futura compravendita.

Bisogna quindi leggere il documento prima della firma, non quando nasce il problema.

La circostanza che nel modulo sia previsto un successivo preliminare o che il rogito debba avvenire mesi dopo non significa necessariamente che ciò che si firma oggi sia privo di effetti.

Lo stesso vale per la somma consegnata all’agenzia insieme alla proposta: occorre verificare quando e a quali condizioni essa diventerà caparra, quando potrà essere consegnata al venditore e che cosa accadrà nel caso in cui la proposta non venga accettata o la condizione sospensiva non si realizzi.

Chi decide chi è inadempiente?

Se le parti non sono d’accordo, non basta che una di esse dichiari unilateralmente che “la colpa è dell’altra”.

È frequente che il venditore sostenga che l’acquirente non abbia ottenuto il mutuo per propria responsabilità e l’acquirente risponda che il finanziamento è stato negato perché mancavano documenti relativi all’immobile. Oppure che l’acquirente rifiuti di stipulare perché ritiene esistente un abuso edilizio, mentre il venditore considera la questione irrilevante o già sanata.

Il diritto a trattenere la caparra o a ottenerne il doppio dipende quindi anche dall’accertamento dell’inadempimento.

Per questo è pericoloso spendere immediatamente la somma ricevuta o considerare definitivamente acquisito il doppio soltanto perché è stata inviata una dichiarazione di recesso. Se la controparte contesta i presupposti, la questione può dover essere risolta attraverso un accordo oppure dal giudice.

Cosa bisogna controllare prima di firmare?

Prima di versare una somma in occasione di una proposta o di un preliminare conviene verificare almeno questi aspetti:

  • se la somma sia qualificata come acconto, caparra confirmatoria o caparra penitenziale;
  • quando il denaro verrà consegnato al venditore;
  • se l’acquisto sia subordinato al mutuo;
  • entro quale data debba essere ottenuto il finanziamento;
  • che cosa accada se emergano irregolarità dell’immobile;
  • quale sia il termine previsto per il rogito e se sia stato qualificato come essenziale;
  • quali obblighi debbano essere adempiuti dal venditore prima della stipula;
  • se siano previste ulteriori somme da versare prima dell’atto definitivo.

Dieci minuti dedicati a queste clausole prima della firma possono evitare una controversia su decine di migliaia di euro.

La caparra non risolve automaticamente ogni controversia

La funzione della caparra confirmatoria è proprio quella di rafforzare il vincolo contrattuale e offrire alla parte non inadempiente un rimedio particolarmente efficace. L’art. 1385 c.c. stabilisce chiaramente il diritto di trattenere la caparra o di richiederne il doppio quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

Ma la parte più difficile, nei casi concreti, è spesso stabilire se quei presupposti esistano davvero.

Bisogna distinguere l’inadempimento dal legittimo esercizio di una condizione contrattuale, il semplice ritardo dal rifiuto definitivo di adempiere, l’acconto dalla caparra, il recesso per inadempimento dal diritto convenzionale di ripensamento.

Ed è proprio quando queste distinzioni vengono ignorate che una compravendita saltata si trasforma rapidamente in una seconda controversia: quella sulla sorte del denaro già versato.

In conclusione

Acconto e caparra non sono sinonimi.

L’acconto è essenzialmente un’anticipazione del prezzo e non attribuisce, da solo, il diritto di trattenerlo in caso di inadempimento. La caparra confirmatoria, invece, consente alla parte non inadempiente, quando ne ricorrano i presupposti, di recedere trattenendo la somma ricevuta oppure di chiedere il doppio di quella versata. La caparra penitenziale appartiene ancora a un’altra categoria: è il prezzo di un diritto di recesso espressamente previsto dal contratto.

Per questo la domanda “se salta la vendita, perdo la caparra?” non ha una risposta valida per tutti.

Prima bisogna leggere ciò che è stato firmato. Poi bisogna capire perché l’affare è saltato e a chi sia imputabile il mancato adempimento. Soltanto a quel punto è possibile stabilire chi debba restituire il denaro, chi possa trattenerlo e se vi sia diritto a una somma ulteriore.

Nelle compravendite immobiliari, una parola scritta nel posto giusto prima della firma può valere molte migliaia di euro dopo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Segnalazione alla Centrale Rischi: il semplice mancato pagamento non basta

La Cassazione ricorda alle banche che, prima di segnalare un cliente “a sofferenza”, serve una valutazione reale della sua situazione economica

Con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta un tema molto delicato nei rapporti tra banche, imprese e intermediari finanziari: quando è legittima la segnalazione di un debitore alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia?

La risposta della Corte è netta: il mero mancato pagamento di un debito non basta, da solo, a giustificare una segnalazione “a sofferenza”. Occorre invece una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, tale da far emergere una grave e non transitoria difficoltà economica.

La decisione è importante perché ricorda che la segnalazione alla Centrale Rischi non è un atto neutro: può compromettere l’accesso al credito, bloccare finanziamenti, danneggiare la reputazione economica dell’impresa e generare conseguenze anche per soggetti collegati.

Il caso: trattative non concluse, segnalazione e richiesta di danni

La vicenda nasce da un rapporto di leasing. Due società avevano agito contro la società finanziaria, poi confluita in Intesa Sanpaolo, sostenendo che, dopo trattative avviate per definire una controversia relativa a un debito da leasing, la banca non avesse formalizzato una transazione e avesse poi determinato la segnalazione di una delle società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Le attrici chiedevano il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 2.500.000.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo sostanzialmente legittima la segnalazione perché derivante dal mancato pagamento di canoni di leasing per euro 41.851,73, relativi al periodo gennaio 2003-ottobre 2004.

La Cassazione, però, cassa la sentenza d’appello.

Il principio: “sofferenza” non significa semplice ritardo nel pagamento

Il punto centrale dell’ordinanza è la distinzione tra inadempimento e sofferenza bancaria.

Un conto è non pagare un debito. Altro conto è trovarsi in una situazione patrimoniale gravemente compromessa, tale da giustificare una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.

La Cassazione richiama il proprio orientamento consolidato: ai fini della segnalazione a sofferenza, il credito deve essere vantato verso un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure in una situazione sostanzialmente equiparabile. Non serve l’insolvenza fallimentare in senso tecnico, ma occorre comunque una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica.

Questo significa che la banca non può limitarsi a dire: “il cliente non ha pagato, quindi lo segnalo”. Deve chiedersi se quel mancato pagamento sia il sintomo di una crisi economica seria, oppure se si tratti di un inadempimento contestato, temporaneo, occasionale o comunque non indicativo di una situazione di insolvenza.

L’errore della Corte d’Appello

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha sbagliato perché ha ritenuto legittima la segnalazione facendo leva solo sul mancato pagamento dei canoni di leasing.

Non ha invece verificato se la società segnalata versasse davvero in una situazione di grave difficoltà economica.

Questo passaggio è decisivo. La Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dalle società ricorrenti, relativa alla loro capacità patrimoniale, ai bilanci e alla perizia di stima, per capire se vi fossero davvero i presupposti per qualificare la posizione come “sofferenza”.

La Cassazione non dice che la segnalazione fosse sicuramente illegittima. Dice però che non si poteva considerarla legittima senza compiere quella verifica.

Cosa significa in pratica per imprese e professionisti

La decisione è molto utile per chi riceve o teme una segnalazione alla Centrale Rischi.

In pratica, una segnalazione a sofferenza può essere contestata quando la banca non ha effettuato una valutazione seria e complessiva della posizione del cliente. Non basta dimostrare che esisteva un debito scaduto; occorre verificare se vi fosse davvero una condizione di grave difficoltà economica.

Per esempio, possono essere rilevanti:

  • la consistenza patrimoniale dell’impresa;
  • i bilanci;
  • l’esistenza di beni o garanzie;
  • la natura contestata del credito;
  • la proporzione tra debito insoluto e patrimonio complessivo;
  • la condotta delle parti nelle trattative;
  • l’eventuale successiva estinzione del debito.

Il punto non è negare che la banca possa segnalare situazioni effettivamente rischiose. Il punto è che la segnalazione a sofferenza è uno strumento forte e deve essere utilizzato solo quando ne ricorrono davvero i presupposti.

Il danno può colpire anche una società collegata

Un altro profilo interessante riguarda la posizione della seconda società ricorrente.

La Corte d’Appello aveva escluso la sua legittimazione, ritenendola sostanzialmente estranea alla società segnalata. La Cassazione censura anche questo passaggio.

Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la comunicazione con cui Unicredit aveva negato un mutuo alla società ricorrente proprio a causa della segnalazione dell’altra società alla Centrale Rischi e della posizione di collegamento tra le due.

Questo punto è molto importante: gli effetti di una segnalazione non sempre rimangono confinati al soggetto formalmente segnalato. In alcuni casi, possono incidere anche su società collegate, gruppi imprenditoriali, garanti o soggetti che, agli occhi del sistema bancario, risultano economicamente connessi alla posizione deteriorata.

Naturalmente, il danno deve essere provato. Ma non può essere escluso in modo automatico solo perché il soggetto che lo lamenta non coincide con quello direttamente segnalato.

Cosa fare se si subisce una segnalazione ingiusta

Chi ritiene di essere stato segnalato illegittimamente dovrebbe muoversi con metodo.

La prima cosa da fare è acquisire una visura aggiornata della Centrale Rischi e verificare la categoria della segnalazione, gli importi, gli intermediari segnalanti e il periodo di riferimento.

Poi occorre chiedere alla banca le ragioni della segnalazione e valutare se, al momento in cui è stata effettuata, esistessero davvero elementi idonei a rappresentare una grave difficoltà economica.

Se il debito era contestato, se era di importo contenuto rispetto al patrimonio, se erano in corso trattative, se vi erano garanzie o se la banca non ha compiuto alcuna istruttoria effettiva, può esservi spazio per contestare la segnalazione e chiedere la rettifica o il risarcimento del danno.

Ma è fondamentale raccogliere prove concrete: bilanci, comunicazioni bancarie, rifiuti di finanziamenti, perdita di occasioni economiche, peggioramento delle condizioni di credito, revoche di affidamenti o documentazione che dimostri l’impatto effettivo della segnalazione.

Conclusione

L’ordinanza n. 5593/2026 ribadisce un principio semplice ma essenziale: la Centrale Rischi non può essere utilizzata come una conseguenza automatica del mancato pagamento.

La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione seria, complessiva e documentata della situazione economica del cliente. Il mancato pagamento può essere un indizio, ma non è da solo sufficiente.

Per le banche, la decisione è un richiamo alla prudenza: prima di segnalare, occorre verificare davvero se il cliente versi in una condizione patrimoniale deficitaria o di grave difficoltà.

Per imprese e professionisti, è una conferma importante: una segnalazione illegittima può essere contestata, soprattutto quando produce effetti concreti sull’accesso al credito e sulla reputazione economica.

La Cassazione rinvia ora alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la vicenda applicando questi principi. Ma il messaggio è già chiaro: non ogni debitore in ritardo è un debitore “in sofferenza”.

Per informazioni e consulenze: info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

La mancanza dell’abitabilità è causa di risoluzione per inadempimento anche dei contratti preliminari (sentenza 21229 del 14 ottobre 2010).

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 24 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21229
Presidente Rovelli – Relatore Bucciante
Ricorrente P. e altro

Svolgimento del processo

G.P. citò davanti al Tribunale di Roma D.P., P.S. e G. L. L., esponendo che l’8 agosto 1973 il secondo convenuto, agendo in rappresentanza del primo, si era obbligato a vendere al terzo, il quale aveva poi ceduto il contratto all’attore, una porzione di un comprensorio immobiliare sito in località Sant’Antonio, risultata poi priva del requisito dell’edificabilità, di cui era stata garantita la sussistenza. Chiese pertanto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento e che D.P.e G.L.L. fossero condannati alla restituzione, rispettivamente, delle somme di lire 22.000.000 e di lire 9.300.000, con interessi e rivalutazione monetaria, e il primo altresì al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza degli assunti dell’attore; D.P.chiese anche, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione sia del contratto preliminare sia del negozio di cessione, per inadempimento di G.P., con sua condanna al risarcimento dei danni e con autorizzazione allo stesso D.P. e agli altri proprietari del fondo a trattenere le somme che l’attore aveva loro versato.
All’esito dell’istruzione, con sentenza del 9 gennaio 2004 il Tribunale dichiarò: la nullità della citazione relativamente a P.S.; la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti degli eredi del defunto G.L.L., costituitisi in giudizio in seguito al suo decesso; la risoluzione del contratto preliminare e del negozio di cessione per fatto e colpa di D.P., il quale fu condannato alla restituzione di 115.686,10 euro e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore di G.P..
Impugnata in via principale da D.P. e incidentalmente da G.P., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 29 gennaio 200 9 ha ridotto a 68.359,97 euro la condanna di D.P. i in favore di G.P.
Contro questa sentenza sono stai proposti i ricorsi per cassazione principale e incidentale indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi del ricorso principale D.P. deduce che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto la nullità da cui era affetta la sentenza di primo grado, per non essere stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla tardiva sua iscrizione da parte dell’attore, il quale vi aveva provveduto dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 165 c.p.c., come era stato eccepito nella prima udienza da P.S., unico tra i convenuti che fino a quel momento si era costituito in giudizio.
La censura è infondata.
È condivisibile – perché coerente con il basilare principio di conservazione, che informa il sistema del diritto processuale civile – l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui si era trattato di una irregolarità ininfluente, perché superata dalla mancanza di pregiudizi per l’esercizio del diritto di difesa dei convenuti, nessuno dei quali – né lo stesso P.S. né gli altri, costituitisi in giudizio successivamente – aveva in proposito formulato doglianze di sorta. Appunto in questo senso si è del resto più volte pronunciata questa Corte, con riguardo in generale a tutti i vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, tra i quali non vi è ragione di non includere anche la sua tardività (Cass. 11 giugno 2009 n. 13528).
Tra gli altri motivi addotti a sostegno del ricorso principale, deve essere preso in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, l’ottavo, con il quale si sostiene che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, dichiarata dal Tribunale solo con riguardo a P.S., avrebbe dovuto essere estesa anche agli altri convenuti.
L’assunto non è condivisibile.
La nullità di cui si tratta è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado perché nei confronti di P.S. l’attore non aveva formulato alcuna domanda. Correttamente quindi la Corte d’appello, in applicazione della regola sancita dall’art. 159 – II comma c.p.c, ha escluso che ne potesse derivare l’invalidità della citazione in quanto rivolta anche a D.P. e a G.L.L., nei cui confronti, la causa poteva essere decisa indipendentemente dalla partecipazione al giudizio di P.S., non essendo configurabile tra i convenuti un rapporto di litisconsorzio necessario.
Ne consegue il rigetto anche del settimo motivo di ricorso, con il quale D.P. si duole della qualificazione come “priva di causa”, data nella sentenza impugnata alla citazione di P.S. nel giudizio di appello: qualificazione giustificata dalla circostanza che nei confronti di costui nessuna domanda era stata proposta dalle altre parti, compreso lo stesso D.P..
L’esattezza di quest’ultima affermazione della Corte d’appello viene contestata con il ventiduesimo motivo di ricorso, con cui D.P.segnala di aver chiesto, nelle conclusioni formulate a conclusione del giudizio di secondo grado, la condanna di P.S. al risarcimento dei danni, in solido con G.P..
La censura è inconferente, poiché la domanda di cui si tratta, a norma dell’art. 345 c.p.c, era comunque destinata ad essere rigettata anche d’ufficio, essendo stata proposta per la prima volta in appello.
Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello ha mancato di rilevare l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, avendo basato la propria decisione sulla circostanza che i lotti promessi in vendita erano stati alienati a un terzo, mentre l’attore aveva unicamente dedotto che essi erano privi della edificabilità: requisito la cui mancanza poteva comunque comportare semmai l’annullamento del contratto preliminare, ma non la sua risoluzione, che in ipotesi avrebbe potuto essere pronunciata soltanto se si fosse trattato di vendita definitiva.
La censura va disattesa.
L’errore da cui si assume che fosse viziata la sentenza di primo grado è rimasto comunque superato da quella di appello, con la quale la risoluzione è stata pronunciata (anche) in considerazione del difetto, negli immobili in questione, della qualità suddetta: difetto costituente un vizio della cosa che può senz’altro costituire, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, idonea causa di risoluzione per inadempimento, non solo dei contratti definitivi di vendita, ma anche di quelli preliminari (Cass. 31 luglio 2006 n. 17304).
Con il quinto e il diciassettesimo motivo di ricorso D.P. critica la sentenza impugnata, sotto i profili della congruità della motivazione e della conformità ai canoni legali di interpretazione negoziale, nella parte in cui si è ritenuto che realmente la edificabilità dei suoli oggetto della promessa di vendita fosse stata presupposta nel contratto.
Neppure queste doglianze possono essere accolte.
Sul punto la Corte d’appello ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, osservando che nella scrittura era stata espressamente indicata la suddivisione in lotti del comprensorio ed erano state previste le caratteristiche delle future costruzioni. La frase della sentenza impugnata in cui viene esposto tale argomento è effettivamente priva del verbo della proposizione principale, ma ciò non nuoce affatto alla sua comprensibilità, come sostiene il ricorrente, il quale affida a questa unica contestazione la dimostrazione della dedotta carenza di motivazione. Quanto poi all’asserita inosservanza delle regole legali di. ermeneutica, va rilevato che la censura si risolve in una assiomatica negazione di quanto il giudice a quo ha desunto dal testo del contratto, in applicazione proprio del criterio letterale, che secondo il ricorrente è stato trascurato.
Con il sesto, il nono e il decimo motivo di ricorso si sostiene che ogni responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata esclusivamente a P.S. il quale aveva concluso il contratto quale falsus procurator di D.P., senza che poi costui ne avesse ratificato l’operato mediante un atto rivestito della necessaria forma scritta, come invece erroneamente ha ritenuto la Corte d’appello, basandosi su un comportamento processuale tenuto seminai dal difensore dello stesso D.P. pertanto a quest’ultimo non riferibile.
La doglianza va disattesa.
Quando la procura alla lite è apposta in calce o a margine di un atto processuale, come nel caso della comparsa di costituzione di D.P.. nel giudizio di primo grado, il suo contenuto viene fatto proprio dalla parte, cui pertanto va attribuito, comprese le eventuali dichiarazioni di portata negoziale che vi siano incluse (Cass. 27 settembre 2006 n. 20948). Correttamente, quindi, con la sentenza impugnata si è deciso che l’operato di P.S. era stato ratificato da D.P., il quale nella sua comparsa di risposta aveva riconosciuto di essere subentrato nel rapporto derivante dal negozio concluso in suo nome, incassando somme dal cessionario e rifiutando bensì la stipulazione della vendita definitiva, ma per una ragione diversa dal difetto di rappresentanza da parte di P.S.. Né del resto egli sarebbe stato legittimato a chiedere, come ha fatto in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto stesso per inadempimento e la condanna dell’attore al risarcimento dei conseguenti danni, se al rapporto suddetto fosse rimasto estraneo.
Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale D.P. lamenta di essere stato condannato alla restituzioni delle somme in questione e al risarcimento dei danni in favore di G.P., pur se costui non aveva provato di essere stato effettivamente cessionario, mediante un atto dotato della necessaria forma scritta, del contratto preliminare stipulato da G.L.L..
Neppure questa censura può essere accolta.
Vi osta l’assorbente e decisiva ragione della novità della questione di cui si tratta, implicante la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che non ha formato oggetto di decisione con la sentenza impugnata e che il ricorrente non ha dedotto, come era suo onere, essere stata prospettata – e con quali modalità – nel giudizio a quo (Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Con lo stesso dodicesimo motivo di ricorso e con i quattro successivi D.P. sostiene che la domanda di G.P. avrebbe dovuto comunque essere rigettata, a causa della difformità delle due scritture prodotte dalle parti, in cui i lotti promessi in vendita erano indicati con numeri identificativi diversi: l’alterazione di quello in possesso dello stesso P. avrebbe dovuto essere addebitata a P.S., che gliela aveva consegnata, come si era chiesto di dimostrare con la prova testimoniale che ingiustificatamente non è stata ammessa; né il documento, in quanto effettivamente firmato dal presunto procuratore, poteva essere utilmente oggetto del disconoscimento che la Corte d’appello ha ritenuto necessario; la discordanza tra i due esemplari del contratto preliminare comportava inoltre l’indeterminatezza dei beni promessi in vendita.
Anche queste censure vanno disattese.
Non investono infatti, in maniera specifica e puntuale, la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, con la quale si è ritenuto che dei due documenti, redatti a macchina e firmati entrambi come originali, quello prodotto da G.P. riproduceva effettivamente la volontà delle parti, mentre l’altro in possesso di D.P. era stato modificato con correzioni a mano, in epoca imprecisata dopo la sottoscrizione. Dal che ineccepibilmente la Corte d’appello ha desunto che comunque soltanto del primo poteva tenersi conto. Né rileva, nei rapporti tra G.P. e D.P., che in ipotesi l’alterazione di una delle scritture fosse stata opera di P.S., o di chiunque altro.
La conformità a diritto della condanna di D.P. in favore di G.P. viene contestata in radice anche con il ventitreesimo motivo del ricorso principale, con il quale si afferma che la risoluzione, essendo stata pronunciata con effetto retroattivo con riguardo non solo al contratto preliminare, ma anche al negozio di cessione, ha privato lo stesso G.P. di ogni titolarità dei diritti che egli ha preteso di far valere.
La tesi è infondata, poiché proprio la risoluzione costituisce il presupposto dei diritti alla restituzione e al risarcimento, che l’attore aveva fatto valere nel promuovere il giudizio e che gli sono stati riconosciuti in sede di merito.
I motivi dal diciottesimo al ventunesimo del ricorso principale si riferiscono specificamente alla condanna di D.P. alla corresponsione della rivalutazione monetaria delle somme da restituire a G.P.
Nessuna delle doglianze formulate in proposito dal ricorrente può essere accolta.
La Corte d’appello ha dato atto che il primo giudice aveva pressoché decuplicato l’importo originario del debito, sicché è ininfluente l’errore di calcolo che ha commesso, nel ritenere che D.P. avesse indicato la misura dell’aumento nel 1000 per mille, anziché nel 1000 per cento.
L’entità della rivalutazione accordata a G.P. contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, è stata adeguatamente motivata nella semenza impugnata, con cui si è osservato che la mora del debitore si protraeva da oltre trenta anni, nel corso dei quali l’inflazione aveva raggiunto indici anche del 13%: il che giustifica li risultato cui la Corte d’appello è pervenuta.
La questione relativa alla mancanza di prove circa un effettivo pregiudizio, che il creditore avesse subito in seguito all’aumento del costo della vita, è da ritenere preclusa in questa sede a causa della sua novità, per le stesse ragioni esposte a proposito dell’undicesimo e del dodicesimo motivo di ricorso.
Infine, nessuna indebita duplicazione è ravvisabile nella contestuale condanna di D.P. sia alla corresponsione della rivalutazione monetaria della somma dovutagli in restituzione, sia al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Come esattamente ha rilevato la Corte d’appello, non si può escludere che G.P., a causa del mancato acquisto dei beni oggetto del contratto preliminare, abbia subito un pregiudizio ulteriore, rispetto a quello derivante dal ritardo con cui gli sono state restituite le somme versate al promittente venditore: danni di cui solo nel futuro giudizio dovrà essere provata la sussistenza e l’entità.
Del motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale proposto da G.P., il resistente D.P. ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità, in base a vari argomenti che vanno tutti disattesi: la censura è sostanzialmente unitaria, sicché non occorreva che fosse articolata in distinte doglianze; la richiesta di “riforma”, anziché di “cassazione” della sentenza impugnata è ininfluente, poiché compete a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso, stabilire di ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti, se la sentenza impugnata debba essere cassata con o senza rinvio, o se eventualmente la causa possa essere decisa nel merito (Cass. 4 marzo 2010 n. 6994); viene sostanzialmente denunciata una carenza di motivazione, relativamente a un fatto controverso indicato con chiarezza e precisione; la censura rivolta al capo della sentenza di appello, con cui è stata determinata la somma che D.P. è tenuto a rimborsare a G.P., implica che sia stata impugnata – e non possa quindi considerarsi passata in giudicato, come sostiene il ricorrente – anche la decisione del giudice di secondo grado, relativa alla condanna del medesimo G.P. a restituire quanto aveva percepito in più, in esecuzione della sentenza dei Tribunale, rispetto alla minore somma di cui la Corte d’appello lo aveva ritenuto debitore.
Sebbene sia quindi ammissibile, il ricorso in esame non può essere accolto.
Vi si sostiene che con la sentenza impugnata erroneamente è stata individuata in lire 13.000.000, anziché in lire 22.000.000, la somma che G.P. aveva versato a D.P. e che quest’ultimo deve restituirgli, oltre alla rivalutazione monetaria. Si verte dunque in tema di un accertamento eminentemente di fatto, insindacabile in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poiché il giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione sul punto, osservando che le somme ricevute da D.P. in forza del contratto preliminare in questione risultavano ammontare, alla luce della documentazione acquisita, in lire 4.000.000 versate dall’originario contraente e in lire 9.000.000 corrisposte dal cessionario del negozio, mentre la somma portata da un assegno consegnato “in garanzia” al promittente venditore non risultava essere stata incassata. I diversi e contrari assunti del ricorrente incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili per D.P. e G.P. nella reciproca loro soccombenza, per P.S. nell’avvenuta sua sostanziale estromissione dal processo, già all’esito del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.