Dal documento presentato da Confindustria all’audizione svolta il 6 novembre 2012 in Commissione Industria del Senato sul Decreto Crescita (DDL 3533).
<<…Crescita che, come noto, è fortemente condizionata dai malfunzionamenti di alcuni apparati istituzionali, tra cui la giustizia civile. Per questo motivo, sarebbe importante affiancare alle misure già previste dal DL – in tema di digitalizzazione dei procedimenti civili – il ripristino della mediazione obbligatoria, così da rimediare agli effetti di una recente sentenza della Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria per eccesso di delega, vanificando gli effetti di un meccanismo che, nonostante il breve periodo di applicazione, ha prodotto risultati importanti.
Infatti, il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 ad oggi è l’effetto di questo obbligo e la metà di questi procedimenti ha avuto esito positivo. Si tratta di circa 24 mila accordi, vale a dire un numero grosso modo pari di cause civili in meno portate in tribunale. In un Paese come l’Italia, ad alto tasso di litigiosità e con scarsa propensione verso gli strumenti di soluzione delle liti alternativi al giudizio, l’obbligatorietà costituisce uno strumento insostituibile per diffondere la conoscenza degli strumenti ADR e incentivarne l’utilizzo, radicando così una cultura diversa. Deflazionando il numero di controversie che affluiscono presso i tribunali, ciò determinerebbe inevitabili effetti positivi sul funzionamento del sistema giudiziario e, quindi, sulla competitività del Paese.>>
Il Coordinamento della Conciliazione Forense, associazione che riunisce 44 organismi di mediazione costituiti in seno ad ordini di avvocati, da cinque anni si pone l’obiettivo di promuovere la mediazione in ambito forense, valorizzando il ruolo dell’avvocato e implementando la qualità del servizio offerto.
A seguito della pubblicazione del comunicato della Corte Costituzionale con riferimento ai noti procedimenti sulla mediazione civile e commerciale, gli organismi aderenti al Coordinamento, confrontandosi sul punto, hanno espresso la massima cautela rispetto ai contenuti di una sentenza che ancora non è stata pubblicata.
È bene, innanzitutto, ricordare che il comunicato della Consulta preannuncia una sicura censura sull’eccesso di delega con riferimento alla questione dell’obbligatorietà, ma la normativa sulla mediazione sembra ben destinata a sopravvivere, come pure l’attività degli organismi, in primis quelli forensi che hanno registrato decine di migliaia di procedimenti attivati.
Il Coordinamento ha da sempre ritenuto (già dall’assemblea di Milano del 2009, ben prima della legge sulla mediazione), nella prospettiva di funzionalità degli stessi Organismi, che “la mediazione debba essere incentivata e promossa, su base prevalentemente volontaria”.
Il Coordinamento non ha, pertanto, condiviso la scelta iniziale del legislatore di imporre l’obbligatorietà su un’ampia serie di materie, non tutte idonee al modello di mediazione previsto nella stessa legge. Tuttavia, il Coordinamento oggi AUSPICA che tutto il lavoro positivo che è stato fatto in seno agli ordini forensi che hanno promosso la costituzione di organismi di mediazione, nonché da parte dei tanti avvocati che hanno deciso di prestare la propria professionalità in qualità di mediatori, non debba andare disperso.
Non può porsi in dubbio che l’esperienza dell’obbligatorietà della mediazione, ampiamente perfettibile nel modello di mediazione realizzato e nelle forzature imposte dal legislatore, abbia però indotto una conoscenza del metodo conciliativo ed abbia contribuito a sviluppare una cultura professionale più orientata alla soluzione consensuale della controversia.
A fronte di una parte dell’avvocatura che ha legittimamente contestato alcune imposizioni normative, gli stessi avvocati hanno saputo cogliere al meglio – ove possibile, per alcune materie che meglio si prestano alla mediazione – le potenzialità del nuovo strumento.
Il Coordinamento ribadisce, quindi, il forte e duplice auspicio: da un lato che il legislatore possa apporre i giusti correttivi per calibrare al meglio il modello della mediazione, magari implementando gli incentivi, anche professionali, e valorizzando sempre di più il ruolo dell’avvocato che assiste la parte in mediazione; dall’altro lato che gli avvocati possano continuare rivolgersi alla mediazione anche in regime di facoltatività, ove la controversia possa ragionevolmente prestarsi ad una sede non aggiudicativa, nell’interesse primario della parte coinvolta nella controversia.
A seguito della pubblicazione su Altalex, che come sappiamo è uno dei principali siti di informazione giuridica in Italia, di un articolo alquanto opinabile (Altalex 7 novembre 2012) sulla mediazione, l’avv. Paolo Fortunato Cuzzola e l’avv. Pietro Elia avevano redatto una breve replica, in cui fornivano alcune precisazioni importanti e rispondevano alle offese contenute nell’articolo dell’avv. Quadri (“L’inutile tentativo di chi con la mediazione ha ritenuto di fare un business, a discapito del reale interesse dei cittadini, di rimettere in pista tale lucrosa attività”), la cui posizione contro la mediazione è ampiamente nota.
La redazione di Altalex, pur ribadendo la sua equidistanza, ne ha rifiutato – ancora una volta – la pubblicazione, sostenendo che era già stata presentata una replica (Altalex 8 novembre 2012 D’Urso ), che però a noi non appare tale, in quanto pur fornendo delle ottime e corrette precisazioni, non risponde all’avv. Quadri. Interessante poi il fatto che dell’articolo del dott. D’Urso non vi sia traccia sulla homepage di Altalex.
Di seguito quindi pubblichiamo noi l’articolo…a ciascuno le sue valutazioni.
A seguito dell’articolo apparso sulla testata Altalex dal titolo “Mediazione: fallisce il tentativo di reintrodurre l’obbligatorietà” a firma del collega Fabio Quadri, i sottoscritti, Avv. Paolo F. Cuzzola del foro di Reggio Calabria e Avv. Pietro Elia del foro di Lecce, hanno la necessità, quasi fisica, di esprimere quello che non esitano a definire dolore per il vostro articolo di oggi, riportante, peraltro, un titolo fuorviante.
Infatti, al di là delle argomentazioni e delle inesattezze (le ennesime in materia) riportate nell’articolo, i toni sono veramente inaccettabili.
Non possiamo, infatti, sorvolare sulle gratuite e francamente offensive affermazioni del tipo “……dalle lobbies di società di mediazione”, e “L’inutile tentativo di chi con la mediazione ha ritenuto di fare un business, a discapito del reale interesse dei cittadini, di rimettere in pista tale lucrosa attività è miseramente naufragato” che lasciano trasparire una acredine ed un pregiudizio oltre che un preconcetto ideologico nei riguardi dei tanti professionisti della mediazione (magistrati, notai, professori universitari, avvocati, commercialisti) che sulle A.D.R. hanno trascorso ore di studi e si sono confrontati in Convegni e Seminari, dove, purtroppo, non abbiamo mai visto accreditato il nome del collega Fabio Quadri.
Inoltre, l’affermazione ”la mediazione obbligatoria “a pagamento” era già stata bocciata in sede comunitaria” non corrisponde alla realtà dei fatti.
Invero, il servizio giuridico della Commissione Europea nel presentare le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino relativamente ad una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione. In considerazione della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nelle sue conclusioni la Commissione ha suggerito alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio con modalità tali che : in primo luogo<<non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice.>>
Pertanto alla luce delle osservazioni della Commissione, quest’ultima ha approvato senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.
In secondo luogo le conclusioni della Commissione in ordine alla censura mossa: “che prevede una mediazione obbligatoria onerosa”sono le seguenti : << osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie.>>
In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie.
Infatti i costi effettivi della mediazione dipendono dalle indennità di ciascun organismo, che possono variare grandemente rispetto ai parametri del DM.
Inoltre, la comparazione tra indennità di mediazione e contributo unificato è errata perché nel costo del giudizio deve essere ricompreso anche l’onorario del legale e dell’eventuale CTU che in giudizio è un obbligo e in mediazione una facoltà.
In ogni caso dobbiamo rilevare che la Commissione incorre in un grave errore in quanto prende in considerazione solo le tabelle e i criteri del DM 180 e non come modificati dal DM 145 che ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).
Inoltre una presunta gratuità della mediazione non sarebbe coerente con il principio della Direttiva per cui gli Stati devono assicurare la qualità del servizio di mediazione.
Passando ad analizzare la seconda parte dell’articolo de qua è davvero inspiegabile come tali dati possano essere letti con una semplice media matematica invece della media comparata (48%)!
Soprattutto soprassedendo sulla circostanza che, quel 65% della mancata adesione alla procedura di mediazione, è il frutto, nella stragrande maggioranza dei casi di mancate comparizioni, frutto di un preciso disegno teso a boicottare l’istituto.
La cosa che balza agli occhi è che la maggioranza della classe forense che avversa (senza conoscerlo) l’istituto si occupa in gran parte di RCA auto ed incominciamo a nutrire seri dubbi che tale circostanza possa essere considerata una mera coincidenza.
Alla luce di tali considerazioni, fermo restando che la legge debba essere migliorata sotto diversi profili , nutriamo serie perplessità sulle reali motivazioni che hanno comportato questa vera e propria aggressione ad un Istituto che in realtà, in svariati paesi al mondo è assolutamente efficace e vantaggioso non solo per il Sistema Giustizia ma anche per il Sistema Economia.
A tal proposito, ricordiamo ai “nemici” della mediazione che l’Italia nella Doing Business Mondiale del 2012 occupa la non invidiabile 73° posizione generale su 185 paesi (rammento che l’Italia è fra i 10 paesi più industrializzati al mondo) ed il 160° posto alla voce “enforcing contracts” .
Questi dati, per chi le cognizioni base di due diligence comportano una vera e propria fuga degli investitori stranieri.
La mediazione obbligatoria, espressamente prevista e regolata dall’art. 5 co 2 della Direttiva Comunitaria Europea, rappresenta uno stimolo a spingere verso la cultura ADR e della mediazione nonché a svecchiare questo paese ed affrancarlo da giurassiche logiche corporativistiche.
Concludiamo questa nostra breve replica con una considerazione: la locuzione Ad usum delphini ,nasce in Francia, dove veniva stampigliata sulla copertina dei testi classici (greci e latini) destinati all’istruzione del figlio del Re Luigi XIV e di Maria Teresa d’Austria, l’erede al trono Luigi, il Gran Delfino.
I testi venivano epurati dei passaggi ritenuti più scabrosi o comunque inadatti alla giovane età del Delfino.
In seguito tale asserzione passò a indicare l’edizione di un testo semplificata per adattarla alla limitata capacità di apprendimento (per età o per cultura) di una persona, mentre in senso dispregiativo indica la manipolazione di notizie o informazioni, a vantaggio di un dato soggetto o per propaganda.
Bene, leggendo l’interpretazione faziosa, della normativa europea e dei dati ministeriali sulla mediazione in Italia, dell’estensore dell’articolo, ci è balenata immediatamente l’espressione de qua.
Avv. Paolo F. Cuzzola
Patrocinate in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro, Responsabile Scientifico dell’Organismo di Formazione Conciliazione.net
Avv. Pietro Elia
Mediatore Civile, Responsabile Scientifico dell’Organismo di Formazione Conciliaqui.
Riceviamo e pubblichiamo la replica degli avvocati Paolo Fortunato Cuzzola e Pietro Elia al comunicato del CNF sulla Mediazione (CNF Mediazione obbligatoria)
Da studiosi delle procedure A.D.R. e da ferventi sostenitori del D.lgs. 28/2010, che ha introdotto in Italia l’istituto della mediazione civile e commerciale, il sottoscritto Avv. Paolo F. Cuzzola del foro di Reggio Calabria ed il collega Avv. Pietro Lorenzo Elia del foro di Lecce, entrambi membri del Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori, intendono effettuare alcune precisazioni in ordine alla nota del C.N.F. del 04.11.2012 .
Come è noto a tutti, la succitata nota ha la sua genesi nelle dichiarazioni rilasciate dal Dr. Bruno Vespa, in seno alla trasmissione “Porta a Porta” del 24 ottobre 2012, a seguito della pubblicazione di un comunicato da parte dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale con cui, in maniera molto stringata, si è statuito che: “La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.”
Senza volere entrare nel merito della diatriba sorta tra il conduttore televisivo e la classe forense, non avendo questo scritto tali finalità e ritenendo che la querelle sia stata oggetto di approfondimenti in diverse sedi istituzionali o meno, ci si soffermerà su quelle che a parere nostro sono i punti dolenti della nota a firma del CNF.
Il primo periodo che desta turbamento in chi scrive è il presente: “La Corte Costituzionale, giudice delle leggi, lo scorso 24 ottobre ne ha dichiarato la illegittimità rispetto alla Costituzione italiana.”
Orbene, che qualche quisque de populo confonda un comunicato stampa con una sentenza della Corte Costituzionale è plausibile, ma che il massimo organo dell’avvocatura italiana, riteniamo in totale ed assoluta buona fede, faccia un errore del genere non è auspicabile.
Come è noto il 24.10.2012 la Corte Costituzionale ha reso noto, tramite un comunicato stampa, di aver dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Il comunicato non entra nel merito dei quesiti sollevati dall’ordinanza di rimessione del T.A.R. Lazio ma, al contrario, si limita a comunicare laconicamente : “la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. “Il linguaggio utilizzato non è felice, nonostante sia di provenienza ufficiale” (cit. Prof. Avv. Luigi Viola – blog – articolo: “Consulta e Mediazione: dubbi interpretativi sul noto comunicato stampa”), essendo la terminologia utilizzata errata poiché, tecnicamente, il d.lgs. 28/2010 n. 28 non prevede in alcuna delle sue norme la “obbligatorietà della mediazione” ma, invero, l’art. 5 del succitato provvedimento istituisce per alcune materie una “condizione di procedibilità”. Sarebbe opportuno attendere le motivazioni della Consulta prima di affermare : “ha dichiarato la illegittimità rispetto alla Costituzione italiana” anche perché come egregiamente sostenuto dal Prof. Avv. Luigi Viola nel suo articolo “Consulta e Mediazione: dubbi interpretativi sul noto comunicato stampa”: “1) se questa ha preso in esame il solo profilo dell’eccesso di delega ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale;
2) se questa ha accolto la sola critica dell’eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia implicitamente conferma la bontà dell’istituto ed anche della sua obbligatorietà, così facendo emergere esclusivamente un vizio in procedendo (in violazione dell’art. 77 Cost.) ed, anzi, rafforzandola nella sua sostanza.
In entrambi i casi, l’obbligatorietà può essere ripristinata con un atto avente forza di legge e, addirittura nel secondo caso, di medesimo contenuto.”
Il secondo puctum dolens della nota del C.N.F. riguarda la seguente affermazione: “fermo restando che la obbligatorietà è sostanzialmente sconosciuta nel resto d’Europa.”
Sul punto, per amor di verità, è giusto informare i qualificati lettori, e più in generale il cittadino comune, che tale circostanza non corrisponde alla realtà europea .
Giova anzitutto rammentare che la mediazione obbligatoria, espressamente prevista come facoltà di previsione della stessa da parte ogni stato membro ai sensi dell’art. 5 co 2 della Direttiva Comunitaria 52/2008 , è vigente oltre che in Italia, in Germania dove è prevista sin dal 1999 nei singoli Länder grazie ad una legge federale ed alla relativa attuazione i quali hanno introdotto sul loro territorio il tentativo di conciliazione obbligatorio per comporre amichevolmente le seguenti controversie: 1)tra legali ed i loro clienti; 2) in materia di diffamazione non attraverso i media; 3) finanziarie sino ad € 750; 4) sui crediti derivanti dalla legge sulla parità di trattamento; 5) che rientrano nell’ambito del diritto di vicinato (distanze tra le costruzioni, sporgenza di alberi, raccolta di frutti).
Hanno poi diverse forme obbligatorie o di ADR sempre in Europa (conciliazione, mediazione familiare, arbitrato, mediazione delegata, ecc.) i seguenti stati: Francia, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia, Estonia, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca, Finlandia e Cipro. Si può rilevare inoltre, ed in via generale, che in Europa, anche nel settore del consumo dove operano spesso vari Ombudsman, si va avanti a forza di provvedimenti che in qualche modo vincolano le parti forti del rapporto: chi non adempie alle raccomandazioni, pareri o delibere dell’Autorità corrisponde, in alcune nazioni, il costo del procedimento di reclamo ed in altri finisce in una sorta di libro nero del Ministero dell’economia come accade ad esempio in Danimarca. Né possiamo sostenere che questi interventi dei legislatori stranieri siano contingenti ed estemporanei: dall’età Barocca sino alla caduta di Napoleone la conciliazione è sempre stata obbligatoria. In Francia vi sono state ben tre costituzioni che hanno disposto l’obbligatorietà della mediazione ed anche negli Stati Uniti a metà dell’Ottocento è partito un processo di costituzionalizzazione. La mediazione obbligatoria è dunque anche un parto della democrazia moderna.
Essa può, o potrà, assumere varie forme e sta a noi indicare la strada al legislatore. Ad esempio, nel 2004, finita nel Regno Unito l’era della mediazione obbligatoria inglese che peraltro era durata pochi mesi è iniziata quella della mediazione raccomandata dalle Corti.
Gli stessi Portoghesi avevano a metà del secolo XIX un arbitrato obbligatorio anticipato da conciliazione in materia mercantile.
Ad Abundantiam la mediazione è obbligatoria anche in Afghanistan con riferimento alla materia del lavoro, nel caso di separazione dei coniugi e quando lo richiede il giudice commerciale. La disciplina dell’arbitrato afghano è poi davvero peculiare: non impedisce mai alle parti di una disputa commerciale di negoziare ed accordarsi sulle loro dispute attraverso dirette negoziazioni o attraverso la mediazione, od altri mezzi simili di risoluzione delle dispute commerciali. Il Tribunale arbitrale non può operare da mediatore, ma le parti sono sempre libere di nominare un terzo. Può essere di interesse notare che la legge in materia di separazione risale al 1977 quando esisteva la Repubblica democratica di Afghanistan, quella del lavoro è stata varata nel 1987 durante l’invasione russa e quella commerciale ed arbitrale dovrebbe invece essere di paternità americana.
Pertanto con l’auspicio di un costruttivo tavolo di negoziato con l’Avvocatura italiana per l’affermazione di questo efficace strumento alternativo di risoluzione delle controversie, cogliamo l’occasione anche di un augurio per un sereno chiarimento tra il CNF ed il Dr. Vespa.
Avv. Paolo F. Cuzzola
Patrocinate in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro e Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliazione.net
Avv. Pietro Lorenzo Elia
Mediatore Civile, Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliaqui
Sul Sole 24 Ore di oggi è stato pubblicato un articolo che descrive brevemente le iniziative in atto. Di seguito il testo:
Si gioca tra Governo e Parlamento la battaglia per conservare una fiammella di vita alla conciliazione. Stroncata una settimana fa dalla Corte costituzionale in una sentenza di cui si attende il deposito delle motivazioni, la mediazione obbligatoria rispunta negli emendamenti al decreto legge sviluppo. L’obiettivo è quello di confermare l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione attraverso lo strumento della condizione di procedibilità, fissando però, diversamente da quanto previsto dalla disciplina censurata dalla Consulta, un limite temporale per verificarne sul campo l’effettivo decollo. Così, nell’emendamento presentato da Stefano De Lillo (Pdl) si stabilisce un identico perimetro di applicabilità (le materie sono le stesse) ma una scadenza a fine 2017 dell’orizzonte temporale. Ma a muoversi sono anche gli enti di conciliazione, che in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Paola Severino e che in poche ore sul web ha totalizzato oltre 500 adesioni chiedono un nuovo intervento legislativo che reintroduca il meccanismo della condizione di procedibilità. Un intervento che dovrebbe però prevedere contestualmente un ruolo per l’avvocato, la cui presenza nel corso del procedimento permette alle parti di prendere con maggiore consapevolezza decisioni che possono avere effetti sull’eventuale giudizio successivo. Gli enti però mettono l’accento anche su alcuni dati che testimoniano la necessità di non affondare definitivamente un’esperienza che stava cominciando a fornire i primi risultati. Il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 è frutto della condizione di procedibilità, mentre la parte restante è di gran lunga superiore al totale delle mediazioni volontarie prima di quella data, a prova dell’effetto traino. Gli accordi raggiunti sarebbero infatti, sottolinea la lettera, circa 24mila, pari a circa il 50% di quelli in cui le parti si siedono a un tavolo insieme con il mediatore. Un tasso di successo che fa da volano in termini di risparmio: ogni mediazione conclusa in media in una cinquantina di giorni evita di fatto un processo che nel solo primo grado dura in media oltre 1.000 giorni. Risparmio di 950 giorni quindi, a fronte di un aggravio, in caso di mancato accordo, di soli 50 giorni. Insomma, il gioco vale la candela. Tenuto conto che, in termini di costi, un recente studio Unioncamere indica in oltre 480 milioni i risparmi che possono essere attribuiti alla mediazione dal settembre 2011 al settembre 2012.
E’ stata presentata, al Ministro della Giustizia, una lettera in cui, visto il comunicato stampa della Consulta, si fa il quadro della situazione e si chiede di intervenire con un provvedimento legislativo.
Di seguito il link per visualizzare la lettera ma soprattutto per sottoscriverla:
Paola Severino Di Benedetto
Ministro della giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA
Roma, 31 ottobre 2012
Illustre Professoressa Severino,
il comunicato stampa della Corte Costituzionale che annuncia l’eccesso di delega del D.lgs 28/2010, in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione in alcune materie del contenzioso civile, ha generato sui fronti opposti allarmismo (“la fine della mediazione”) ed entusiasmo (“la fine della privatizzazione della giustizia”) ingiustificati, che ostacolano gli sforzi di tutte le persone – Lei in testa – impegnate a risolvere i gravi e risalenti problemi della giustizia nel nostro Paese, e non aiutano a trovare una soluzione.
Sino alla lettura delle motivazioni della sentenza, nessuno può dire con certezza se la Consulta sia entrata nel merito delle questioni sollevate ovvero, ritenendo l’eccesso di delega “assorbente”, le abbia lasciate irrisolte. Se però, come pare dal testo del comunicato, la Corte Costituzionale ha riscontrato unicamente un vizio di forma, senza censurare gli aspetti sostanziali della normativa, si pone l’esigenza di un pronto intervento correttivo di quel difetto formale. Diversamente, si rischia di disperdere prematuramente quel patrimonio di conoscenze, di esperienze, di strutture sul territorio e soprattutto di risultati concreti che il “movimento ADR” rappresenta oggi in Italia. Con l’ulteriore e paradossale conseguenza, visto anche l’incerto quadro giuridico attuale, che la vicenda della mediazione finisca addirittura per complicare, invece che contribuire a risolvere, i problemi della nostra giustizia civile.
All’attenzione Sua e dell’opinione pubblica vorremmo allora offrire le seguenti considerazioni:
la mediazione alimenta valori collettivi (dialogici, relazionali e di auto-determinazione nei conflitti) fondamentali per lo sviluppo armonico della società;
la mediazione richiede a tutti un radicale, e non facile, cambio di mentalità e atteggiamenti;
dal 1993 al 2011, la legislazione in materia di mediazione volontaria ha prodotto risultati culturalmente apprezzabili, ma numericamente molto al di sotto delle aspettative, e comunque dei bisogni;
dal 21 marzo 2011, quando il tentativo di conciliazione è divenuto condizione di procedibilità, in taluni casi, il numero delle mediazioni e degli accordi mediati è cresciuto esponenzialmente;
il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 a oggi sono frutto della condizione di procedibilità (e la parte restante è di gran lunga superiore al totale delle mediazioni volontarie prima di quella data, a riprova di un positivo “effetto traino” del tentativo obbligatorio);
la mediazione è un impegno assunto in sede comunitaria, e il modello italiano ha già riscosso importanti consensi a livello internazionale; in particolare:
nella lettera di chiarimenti all’Unione europea dell’allora Ministro Tremonti, tra le misure adottate e da adottare per migliorare la giustizia civile si menziona non solo il Dlgs. 28/2010, ma addirittura la necessità di estendere il meccanismo della condizione di procedibilità (rispettivamente, pag. 32, e pag. 34, punto 6) della lettera);
il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 13 settembre 2011 (punti 8-10), ha indicato espressamente nel Dlgs. 28/2010 un modello efficace di mediazione, e con l’interrogazione alla Commissione del 12 ottobre 2012 ha chiesto conto di quelle legislazioni che non generano mediazioni in numero sufficiente, rendendo di fatto inattuato l’articolo 1 della Direttiva 2008/52/CE;
Nils Muižnieks, Commissario ai diritti umani presso il Consiglio d’Europa, ha riconosciuto l’importanza in Italia del meccanismo del tentativo obbligatorio di conciliazione, in talune materie;
la mediazione puramente volontaria non ha generato risultati apprezzabili in alcun paese al mondo; da qui l’universale e immediata richiesta, dopo l’annuncio della decisione della Consulta, di maggiori incentivi che però, specie di questi tempi, sono difficilmente ipotizzabili;
il ruolo dell’avvocato nella mediazione deve essere valorizzato, poiché la presenza del difensore consente alla parte di prendere più consapevolmente decisioni che possono avere effetti sull’eventuale giudizio successivo.
In aggiunta a quanto sopra, come Lei stessa notava all’indomani del comunicato della Consulta, le riforme richiedono tempo per produrre risultati, ma la “riforma” della mediazione, come la definisce la Legge delega, nr. 69/2009, ha già portato esiti positivi, che meritano d’essere chiariti, resi noti, preservati e ulteriormente migliorati. In particolare:
l’attuale tasso di successo nazionale della mediazione, pari al 50% (circa 24 mila accordi raggiunti su 48 mila procedure in cui le parti si sono sedute al tavolo con il mediatore), genera risparmi di tempo straordinari alla collettività: ogni singola mediazione di successo (durata media 50 giorni), evitando un processo che nel solo primo grado dura mediamente 1.000 giorni, porta infatti a un risparmio di 950 giorni, mentre la singola mediazione fallita un aggravio di soli 50 giorni;
in termini di costi, un recente studio di Unioncamere indica in oltre 480 milioni i risparmi ascrivibili alla mediazione nel solo periodo settembre 2011-2012;
il numero degli accordi mediati, e il relativo il tasso di successo della mediazione, non può essere confuso con il numero totale delle procedure avviate, che include quelle – e sono purtroppo tantissime – in cui la parte convocata non si presenta neppure (trovare un accordo mediato senza andare dal mediatore è come pretendere di farsi curare dal medico senza permettergli di visitarci);
con l’aumento – opportunamente stimolato – del tasso di adesione alla mediazione, i benefici per la collettività crescerebbero più che proporzionalmente.
La politica ha il dovere di esigere dai cittadini comportamenti socialmente utili (indossare la cintura di sicurezza in macchina e il casco in moto, avere un’assicurazione RC auto, fare la raccolta differenziata dei rifiuti, e così di seguito) che, per quanto anche individualmente vantaggiosi, non vengono tenuti spontaneamente, né risultano ottenibili con incentivi più blandi. Nel caso della risoluzione delle controversie civili, è inoltre assai significativo che anche chi ha da sempre apprezzato la mediazione come metodo di componimento delle liti fondato interamente sulla volontarietà, di recente, riconosca che il meccanismo del tentativo obbligatorio, in taluni ambiti, sia indispensabile per avviare un ambizioso percorso di crescita culturale di tutti gli operatori della giustizia.
Per questi motivi, promotori e aderenti a questa iniziativa Le chiedono di valutare l’opportunità di un intervento legislativo che reintroduca tempestivamente il meccanismo della condizione di procedibilità, valorizzando il ruolo dell’avvocato e su base sperimentale, al fine di valutare approfonditamente sul campo, con la serenità e il tempo necessari, l’effettivo potenziale della mediazione delle liti civili e commerciali in Italia.
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro,
i promotori,
ADR Center (1)*
Concilia (8)
Resolutia (12)
ILA (21)
*(il numero tra parentesi accanto al nome dell’organismo indica quello di registrazione presso il Registro ministeriale degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in base al DM 180/2010 e successive modifiche. L’elenco completo degli aderenti a questa iniziativa è disponibile su http://www.mondoadr.it/cms/lettera-aperta-ministro-severino).
Tra i 500 e i 600 milioni di euro. Tanto vale, secondo gli addetti ai lavori, il totale degli investimenti effettuati in questi due anni e mezzo nella mediazione obbligatoria da società private, ordini professionali, camere di commercio: cioè tutti gli attori che hanno puntato su un sistema ormai crollato sotto la scure della Corte costituzionale, che ha cancellato l’obbligatorietà di tentare la via stragiudiziale prima di andare in tribunale (si veda ItaliaOggi del 25 ottobre scorso). Sì, perché con la mediazione facoltativa lo scenario che si prospetta è un bagno di sangue: ci saranno più mediatori abilitati che mediazioni. Basti pensare che i conciliatori sono 40 mila e i procedimenti facoltativi non superano le 20 mila unità l’anno. Motivo per cui chi ha investito centinaia di migliaia di euro per creare e avviare strutture che ora non servono più, sta già pensando alle contromosse: da una possibile class action, a un’attività di pressione nei confronti della politica per riparare al danno in via legislativa, a chi invece ha trasformato il proprio organismo in camera arbitrale. Insomma, nella mediazione facoltativa non ci crede nessuno. Vediamo perché.
La mediazione facoltativa. Secondo i dati della direzione di statistica del ministero della giustizia, quasi l’80% dei circa 100 mila tentativi di conciliazione avviati nel primo anno di vita dello strumento era dovuto all’obbligatorietà. Circa il 20% è stato invece di natura facoltativa. Un dato, quello dello scarso appeal della mediazione come strumento alternativo di giustizia, confermato dai dati precedenti l’entrata in vigore del dlgs n. 28/2010, e quindi dell’obbligatorietà. Nel 2009, secondo le rilevazioni Isdaci, i procedimenti erano stati infatti circa 20 mila. E, secondo gli esperti del ministero della giustizia, la possibilità che si torni ai vecchi numeri, eliminata l’obbligatorietà, è la più probabile. La conseguenza è che la maggior parte dei quasi mille organismi iscritti al registro del ministero della giustizia scompariranno. E migliaia di mediatori resteranno senza lavoro.
Gli scenari. A questo punto decisive, sulle sorti dell’intero impianto normativo, saranno le motivazioni della Corte costituzionale. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, se l’obbligatorietà è cancellata solo per un vizio formale di eccesso di delega rispetto all’art. 60 della legge n. 69/2009, dove non è prevista esplicitamente, allora la legge dovrebbe restare in piedi anche se zoppa del suo pilastro portante. Se invece verrà rilevata, nell’obbligatorietà della mediazione, una preclusione all’accesso alla giustizia, allora l’intero impianto potrebbe decadere. In ogni caso, le decine di migliaia di attori coinvolti si stanno già organizzando per fare fronte comune. L’ipotesi che circola con più insistenza è quella di una class action nei confronti dello stato.
Le ultime statistiche. Dopo un inizio a dir poco stentato, la mediazione aveva trovato un buon ritmo, in particolare dopo l’avvio della fase due, ovvero l’entrata in vigore dell’obbligatorietà anche per condominio e risarcimento danni. L’andamento a regime, da maggio a oggi, secondo i dati del ministero della giustizia, è pari a circa 20 mila procedimenti al mese. Contando il fisiologico calo di agosto, quindi, si può ipotizzare una cifra pari a circa 200 mila mediazioni avviate dal 21 marzo 2011 a oggi. I principali attori in campo sono le camere di commercio, con più di 100 organismi iscritti al registro, gli ordini degli avvocati (115 organismi a giugno scorso) e quelli dei commercialisti (circa 50), e le restanti 600 società private, che, secondo gli ultimi dati diffusi da Unioncamere, hanno avuto una crescita esponenziale soprattutto al centro Sud, con Lazio, Campania, Sicilia che concentrano il 40% dei centri di mediazione. Oggi a rischio chiusura.
La “conciliazione obbligatoria” (per una lite di condominio, ad esempio) non evoca trame sovversive per l’ordine giudiziario costituito. Sembra una cosa ragionevole, di buon senso. E avrebbe dovuto essere uno strumento temporaneo per ridurre il contenzioso nei tribunali e dare un po’ di fiato ad una giustizia dai tempi incivili.
No, ha stabilito la Corte Costituzionale. Questa mediazione non va: per eccesso di delega del Governo (nel 2010, esecutivo Berlusconi) e perché non può essere obbligatoria. Plauso degli avvocati, che avevano contrastato duramente, anche a protezione (legittima) del loro interesse, la nuova norma. Pioggia di dichiarazioni tartufesche sulla permanente importanza della cultura della mediazione. Presa d’atto del ministro della Giustizia, Paola Severino: rimane la conciliazione non obbligatoria, proviamo ora a spingere con gli incentivi. Provare. Insistere. Ma che fatica nel Paese del riformismo riluttante. Quando il premier Mario Monti osserva che l’Italia ha bisogno per cambiare di politiche «radicali» e non «moderate» coglie nel segno due volte. La prima perché un Paese che ha rischiato un anno fa il default sistemico e che da quindici anni non cresce avrebbe bisogno di accelerare la sua corsa (e qui lo stesso Governo, lo dimostra il confronto sulla legge di stabilità, ha ottimi motivi anche per rivedere, a saldi invariati, la sua strategia in modo da evitare la spirale risanamento-depressione).
La seconda perché richiamando in alternativa alla radicalità il concetto della moderazione squaderna una realtà, frutto di decenni di pratiche consolidate, che conosciamo bene. Quella di pochi passi in avanti cui seguono lunghe fasi di ristagno e precipitosi dietrofront. Appunto, il riformismo all’italiana. Come nel caso della giustizia: impossibile essere competitivi ed attrarre investimenti esteri, ad esempio, quando la Banca Mondiale annota che in Italia per risolvere una controversia commerciale occorrono 1210 giorni contro una media Ocse di 510 ed una Ue di 549, fermi restando i paurosi squilibri interni Nord-Sud. E come dimenticare che la Banca d’Italia calcola in un punto di Prodotto interno lordo il costo dell’inefficienza della giustizia civile? Ma la Corte Costituzionale, che di recente aveva anche detto «no», sulla base dei ricorsi di quasi tutti i Tar (Tribunali Amministrativi Regionali), ai tagli degli stipendi dei magistrati e dei dirigenti dello Stato, ha bocciato ora anche la “conciliazione obbligatoria”, che già faceva fatica a farsi strada. Ancora non ne conosciamo le motivazioni integrali e delle sentenze della Corte Costituzionale, comunque, si prende atto.
«I giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia», scrisse nel 1942 un maestro del diritto e padre costituente, Piero Calamandrei. Erano altri tempi, tremendi. Quelli che Paolo Grossi, oggi giudice costituzionale, ha ricordato anni fa «con sgomento»: «Al giurista era vietato di avere occhiali adeguati per leggere il mondo sociale, gli dovevan bastare il monocolo esegetico», mentre «l’attività del giudice non può non essere, malgrado tutto, un approccio vivo e complesso con l’incandescenza dei fatti». Tanto sono incandescenti, nel 2012, i numeri e i fatti della giustizia-lumaca snervata da un contenzioso altissimo, che tutti possiamo riconoscerli, dal comune cittadino ai giudici delle leggi. Così da evitare, se possibile, che continuino a rovinarci addosso. twitter@guidogentili1
“La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”
Non esiste alcun dispositivo relativo al procedimento riguardante l’asserita incostuzionalità della mediazione. Quello che è stato improvvidamente pubblicato ieri da qualcuno, e ingenuamente ripreso da tanta gente, è un falso clamoroso, e anche mal fatto.
Ribadisco non solo che la camera di consiglio si terrà solo oggi, e che quindi nessuna decisione è stata presa, ma che nessuna voce, nel modo più assoluto, è uscita dalla Consulta.
Di conseguenza, le cosiddette “voci di corridoio” vanno assolutamente ignorate e dobbiamo attendere comunicazioni ufficiali.
N.d.a. Ovviamente questo post si riferisce al dispositivo pubblicato da qualcuno nella serata di martedì 23 e che parlava di rigetto dei ricorsi.