Riassumiamo, con vera e propria indignazione, quello che è successo ieri.
E’ necessario fare una brevissima premessa, riferita al fatto che al di là delle legittime posizioni personali (siamo – forse – ancora in democrazia), non sia lecito mistificare, soprattutto quando si pretende di rappresentare un’intera categoria, o quando si ricoprono ruoli istituzionali.
Ciò detto, nella mia enorme ignoranza, mi sembra di ricordare, se non mi sbaglio, che il potere di sospendere o di “annullare” una legge dello Stato spetti alla Corte Costituzionale. O forse l’OUA e l’associazione avvocati romani nella notte hanno cambiato la costituzione? Dato che non credo l’abbiano fatto, ricordo a me stesso che la norma che introduce la condizione di procedibilità è una legge dello Stato (la 98/2013, che ha convertito il Dl 69/2013) e che quindi, in nessun modo, il Consiglio di Stato (che è organo assai serio), avrà mai il potere di sospenderla, e mai si sarebbe sognato di farlo.
Questo è un dato di fatto, al di là dell’interpretazione dell’ordinanza, che come abbiamo già detto, e come statuito all’unanimità da autorevolissimi colleghi esperti di diritto amministrativo, non ha sospeso un bel niente. In ogni caso, anche volendo assurdamente sostenere il contrario (ma non è così), sarebbe stato sospeso il DM 180/2010, e tra l’altro nella versione – già implicitamente abrogata – precedente alle modifiche effettuate dal D.M. 145/2011, curiosamente mai citato negli atti dei ricorrenti. E questo certamente non causerebbe alcun blocco della disciplina sulla mediazione.
Quindi, emettere comunicati veramente deliranti, forse volutamente falsi (non possiamo pensare che autorevoli colleghi non conoscano la materia fino a questo punto), dicendo cose come queste: “L’Organismo unitario dell’avvocatura rende noto che, il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato l’appello avverso l’ordinanza del Tar Lazio dello scorso dicembre, ha accolto la richiesta di sospensione della disciplina della mediazione obbligatoria proposta dall’Oua” oppure “Da oggi non si deve presentare l’istanza di mediazione per alcun tipo di giudizio” (tipo??), significa mentire sapendo di farlo, per indurre gli avvocati e i cittadini a non depositare istanze. Significa esporre la categoria ad un’ennesima brutta figura; significa umiliare la verità, cosa che un Avvocato non dovrebbe mai fare. Significa, infine, esporsi al rischio di azioni legali per il danno causato a chi nella mediazione, a sue spese visto il regime di volontarietà in cui agiamo attualmente, crede veramente.
Nonostante qualche associazione poco informata riporti sul suo sito notizie assolutamente false e tendenziose, l’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata in data odierna, non ha affatto “sospeso la mediazione obbligatoria” (sic..). Al di là del fatto che, anche ove il CdS avesse sospeso qualcosa, e non lo ha fatto, detta sospensione avrebbe riguardato solo ed esclusivamente il DM 180/2010, peraltro malamente impugnato, dato che nel ricorso non si fa mai menzione del DM 145.
L’ordinanza in oggetto, che pubblichiamo di seguito, ha così statuito: “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo”.
Ora, sarebbe il caso, prima di emettere comunicati deliranti, di ricordare che il ricorso ha chiesto la sospensione del DM 180, senza voler tornare sulla mancata impugnazione del 145 (questione gravissima, tale da inficiare l’intero ricorso, su cui si esprimerà il TAR), e che il CDS ha accolto l’appello (sull’istanza cautelare respinta dal TAR) solo “in tali limiti”, cioè sulla considerazione che le questioni appaiono meritevoli di un vaglio nel merito e solo ai sensi dell’art. 55, comma 10.
NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.M. 180/2010, NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.M. 145/2011 (MAI IMPUGNATO) E SOPRATTUTTO NESSUNA, NESSUNA, NESSUNA SOSPENSIONE DEL D.LGS. 28/10, DI CUI L’ORDINANZA DEL CDS NON FA MENZIONE ALCUNA. LA MEDIAZIONE “OBBLIGATORIA” E’ PIU’ VIVA CHE MAI E CHI DICE IL CONTRARIO DICE IL FALSO VOLUTAMENTE.
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 24 dicembre 2013 – – Est. Caputo
…Nel caso di specie, infatti, si sarebbe potuto agevolmente risolvere il problema emerso nel corso del rapporto locatizio senza ricorrere all’autorità giudiziaria,
semplicemente raccogliendo l’invito della resistente a far visionare l’immobile locato. Emblematica del comportamento posto in essere dai ricorrenti, contrario ai doveri di buona fede contrattuale, è la circostanza che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato il 23.10.2013, ovvero il giorno immediatamente successivo alla trasmissione del fax (del 22.10.2013) con il quale la resistente specificamente diffidava i ricorrenti, a mezzo del proprio legale, a prendere contatti al fine di poter risolvere il problema dell’accesso all’immobile, stante la persistente irreperibilità degli stessi.
Infatti, anziché recepire l’invito della locatrice, che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, si è preferito adire il Tribunale, in un’ottica conflittuale decisamente lontana dalla nuova prospettiva nella quale, anche alla luce della recente reintroduzione con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria, appare muoversi il legislatore negli ultimi tempi, prospettiva che attribuisce al difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di mediazione delle controversie – al punto da prevedere, con le modifiche operate dal D.L. n. 69/2013 che gli avvocati siano di diritto mediatori e debbano assistere la parte nel procedimento di mediazione – prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel ricorso al Tribunale l’extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle
controversie civili.
Quanto all’importo della somma da porre a carico dei ricorrenti, la stessa può essere determinata in via equitativa, in un multiplo dell’importo liquidato per le spese processuali; in particolare, nel caso di specie, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa, delle ragioni della decisione e della gravità del comportamento dei ricorrenti, questi ultimi vanno condannati, ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento dell’importo di euro 1.266,50, pari al doppio dell’importo liquidato a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
1) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che liquida in euro 633,25 per compenso professionale ex D.M. n. 140/12, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. G.M.;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore della resistente di euro 1.266,50.
Si comunichi.
S. Maria C.V., 23.12.2013
Il Presidente delegato
dott. Luca CAPUTO
Il Consiglio Direttivo del Comitato ADR & Mediazione è lieto di annunciare che il 1° aprile a Roma si terrà il primo convegno organizzato interamente dal Comitato, dal titolo”La mediazione: come funziona e perché conviene a cittadini, imprese e avvocati”.
E’ stato chiesto il patrocinio alla Regione Lazio, a Confidustria e a Confartigianato, nonché i crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Alleghiamo il programma; per le prenotazioni scrivere a info@comitatoadrmediazione.it.
A partire dalle 15 di oggi, sarà possibile seguire in diretta la presentazione del rapporto, al Parlamento europeo, sulla direttiva UE sulla mediazione, al seguente link:
Lo studio del Parlamento europeo che pone il modello della mediazione civile obbligatoria “made in Italy” al primo posto in Europa “è un risultato importante per il nostro Paese e premia anche il sostegno che il sistema camerale ha dato da oltre dieci anni a questo istituto”.
Lo sottolinea il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. “Le Camere di commercio sostengono da tempo la mediazione – ricorda Dardanello – ritenendola portatrice di un modello di giustizia rapida ed economicamente accessibile, in grado di ridurre il carico di lavoro che grava sui Tribunali. Il riconoscimento della scelta compiuta dal Governo dà ulteriore valore anche all’impegno quotidiano dei 105 Sportelli di conciliazione attivi presso le Camere di commercio, ai quali giunge il 20% delle domande di mediazione obbligatoria. Dall’introduzione dell’obbligatorietà nel marzo 2011 a dicembre 2013, considerando anche il periodo in cui la condizione di procedibilità è stata sospesa, sono state oltre 42mila le domande di mediazione da parte di imprese e consumatori presentate agli sportelli camerali. Il 31% di queste domande ha portato a un incontro tra le parti che, nella metà dei casi, si è concluso con un accordo e, quindi, con la soluzione definitiva della controversia. Negli ultimi mesi, poi, le Camere hanno registrato un incremento dell’80% delle richieste da parte dell’utenza”.
Oltre all’apprezzamento di Unioncamere, è importante sottolineare i dati che vengono forniti dal dott. Dardanello, relativamente ai numeri delle istanze ricevute dalle CCIAA. Questi numeri, senza voler considerare gli organismi privati e quelli forensi, bastano da soli a smentire chi, in modo tendenzioso, poco tempo fa (senza conoscere i dati), ha parlato di fallimento. Altro che fallimento, la mediazione è il futuro, e come ha detto ieri Michele Vietti, “non si torna indietro”!
L’Italia con 200mila procedure avviate l’anno batte la Germania 20 a 0. Gli altri tre Paesi più virtuosi, infatti, Germania, Olanda e Regno unito, superano di poco le 10mila. È quanto emerge da uno studio condotto da più 800 esperti degli Stati membri dell’Unione europea, coordinato dal presidente dell’Adr center, Giuseppe De Palo.
L’Italian Style esempio in Europa – Un risultato che, come ha sottolineato il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri in apertura del convegno “Mediazione civile in Italia e in Europa” che si è tenuto ieri a Roma, ha indotto l’Europarlamentare Arlene Mc Carthy, a scrivere proprio al Guardasigilli per complimentarsi con il Governo italiano per aver creato un modello di mediazione da «cui l’intera Europa dovrebbe imparare». Il successo è dovuto al meccanismo dell'”opt-out”, additato come esempio per accrescere il numero di mediazioni che resta in area Ue all’1%. L’Italian Style di “mediazione mitigata”, che crea una porta girevole con la possibilità di abbandonare la procedura dopo il primo incontro con il mediatore è, di gran lunga, il più votato in tutta l’Unione.
Le modifiche annunciate dal ministro – Ma tutto è perfettibile e il ministro Cancellieri annuncia che il ministero sta lavorando a una possibile revisione del Dm 180/2010 «per accrescere ulteriormente la qualità degli organismi e dei mediatori». La speranza del ministro è che «standard qualitativi ancora più elevati possano ridurre considerevolmente il numero degli scettici sulle sue potenzialità». Via Arenula è fortemente impegnato anche sul fronte della trasparenza. «Il ministero – ha detto Anna Maria Cancellieri – sta vigilando al fine di garantire l’assoluta trasparenza nel settore per impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra».
Il sostegno del presidente della Cassazione – Si compiace per il numero di richieste di mediazione che torna a crescere, dopo lo stallo che si era creato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, il presidente della Cassazione Giorgio Santacroce:«Passata la tempesta i dati di Unioncamere hanno fatto registrare un vero boom di richieste con il deposito di 1.537 procedure con un aumento dell’84% rispetto alle 835 depositate fino al settembre scorso quando il ricorso era facoltativo». Si rammarica al contrario per le cause Rc auto rimaste fuori malgrado «sembrerebbero prestarsi più di altre a essere definite con soluzioni transattive». Una mancanza che è stata rimarcata – sottolinea Santacroce – da tutti gli esperti del settore, i quali hanno evidenziato come in molti casi relativi a istanze di risarcimento derivanti da incidenti stradali le compagnie fossero propense a non presentarsi: «La loro esclusione per questo lascia francamente perplessi». Il presidente della Suprema Corte traccia anche un identikit del mediatore: «L’attività del mediatore può essere definita come un’attività metagiuridica, perché coinvolge competenze tipiche di un “diplomatico” di carriera, dovendo spaziare dalla comunicazione alla psicologia, dal diritto all’economia e a molti altri ambiti di interesse». Santacroce ricorda che il successo della mediazione dipende dall’atteggiamento delle parti e, ancora di più da quello degli avvocati, l’invito è ad abbandonare preconcetti verso un istituto che sta prendendo piede in tutto il mondo.
Le critiche dell’avvocatura – Nega il pregiudizio il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa. «L’avvocatura non è pregiudizialmente contraria alla mediazione, ma il sistema così non va bene e deve essere rimeditato». Per Alpa l’attuale modello non va incontro alle esigenze dei cittadini e non è in linea con il principio del giudice naturale dettato dalla Costituzione. La prova però che l’avvocatura non si è sottratta alla logica della conciliazione è nei numeri: su 165 ordini, 122 hanno costituito le camere arbitrali.
Il vice presidente del Csm – Iscritto al partito della mediazione “ante marcia” si dichiara il vice presidente del Csm Michele Vietti. Che considera la mediazione uno strumento per sincronizzare gli orologi della giustizia con quelli socio economici del paese. Il neo – sottolineato da Vietti – è che il sistema «non prevede un catalogo ministeriale che solleciti la specializzazione». Anche il vice presidente del Csm sottolinea la scelta incomprensibile di lasciare fuori le controversie Rc auto dalla mediazione: «Lasciare fuori il danno da sinistro stradale, il cui contenzioso riguarda per il 50 una sola regione, è stata una scelta politica, dovuta a logiche corporative». Per Vietti la mediazione è comunque una strada di non ritorno «serve la tempestività della risposta sul contenzioso – conclude il vice presidente dell’organo di autogoverno dei giudici – se non vogliamo che la giustizia sia la palla al piede del Paese».
I numeri – Non ha dubbi Giuseppe De Palo sul ruolo propulsivo che la mediazione potrebbe giocare. Secondo lo studio, infatti, i tempi medi di definizione di un processo civile sono di 1.210 giorni con un costo per l’intero sistema di 15.370 euro, contro 47 giorni di una mediazione con la quale il costo si abbatterebbe a 4.369 euro. In base allo studio se tutti passassero per il mediatore con l’accordo nella metà dei casi, in Italia il risparmio medio sarebbe di 588 giorni e 3.315 euro. A livello europeo il tasso minimo di successo perché la procedura generi risparmi di tempo e denaro in un determinato Paese è del 19% per tagliare sui tempi e del 24 per tagliare i costi. In Italia è sufficiente un tasso rispettivamente del 4% e del 28. Questo perché, ha spiegato De Palo, «i risparmi in caso del successo della singola mediazione sono molto maggiori dell’incremento dei costi se la procedura fallisce».
Si è svolto oggi, presso la splendida sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, l’importante convegno dal nome ” La Mediazione in Europa e in Italia”. Sono intervenuti il Ministro Annamaria Cancellieri, Giuseppe De Palo, Presidente di Adr Center, Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Cecilia Wikstrom, Componente della Commissione giuridica del Parlamento europeo (con un messaggio video), Michele Vietti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
I lavori sono stati aperti dal Ministro Cancellieri con un interessante intervento (il cui testo integrale si può trovare qui: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_2_1&contentId=NOL979954), in cui il Ministro ha ribadito l’importanza e l’utilità della mediazione e delle procedure alternative delle controversie in generale in Italia, in particolare in questo momento storico. Al riguardo, ha dichiarato che “se si opera una rivoluzione culturale e i cittadini accettano di sedersi al tavolo della mediazione, questa può diventare uno strumento fondamentale di abbattimento del carico giudiziario“.
Il Ministro ha espresso forti apprezzamenti per la mediazione e per i suoi risultati, e ha aggiunto che il Ministero sta lavorando intensamente ad una modifica, attraverso l’emanazione di un nuovo Decreto, del D.M. 180, in particolare per quanto riguarda le garanzie, a tutela dei cittadini, di serietà e professionalità di organismi e mediatori. Al riguardo, il Ministro ha specificato che “la speranza è che standard qualitativi ancora più elevati possano ridurre considerevolmente il numero degli scettici sulle sue potenzialità“.
Terminando il suo applaudito intervento, dinanzi alla sala gremita, il Ministro ha dato la parola al prof. Giuseppe De Palo, Presidente di ADR Center, al quale l’estate scorsa il Parlamento europeo ha affidato la redazione di uno studio sull’attuazione della Direttiva in materia di mediazione nei 28 Stati membri dell’Unione, allo scopo di individuare le “best practice” e di suggerire modifiche, legislative e non, capaci di realizzare gli obiettivi fissati nell’articolo 1 della stessa Direttiva: facilitare il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie e raggiungere un’equilibrata relazione tra processo e mediazione.
Il Prof. De Palo, nell’illustrare alcune slide relative al progetto (reperibili all’indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/protected/980149/0/def/ref/NOL979449/), che verrà presentato tra quatto giorni al Parlamento Europeo, ha ricordato che la Direttiva UE del 2008 sulla mediazione ha dato risultati inferiori al previsto, e dunque è necessario trovare dei sistemi che ne garantiscano la corretta applicazione. Ha poi illustrato i vantaggi, in termini di risparmio di tempi e di costi, della mediazione rispetto al processo.
All’intervento del Prof. De Palo è succeduto quello di Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale ancora una volta ha espresso il suo apprezzamento per la mediazione, ricordando che essa non è solamente uno strumento per lo sfoltimento delle cause, ma un istituto di grande potenzialità ed utilità. Ha ricordato che il mediatore non deve essere solo un tecnico, ma una figura trasversale, che compie un’attività metagiuridica, e che deve avere conoscenze di psicologia edi comunicazione. Ha poi fatto riferimento alla circolare di fine novembre del Ministero, ricordando che i mediatori e gli organismi devono impeganrsi sempre di più per garantire indipendenza e professionalità.
Infine, in chiusura di intervento, ha giustamente ricordato che gli avvocati non devono avere una preconcetta ostilità verso l’istituto.
E’ seguito poi l’intervento (in video) di Cecilia Wikstrom, Componente della Commissione giuridica del Parlamento europeo, il cui testo possiamo trovare a questo indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/protected/980215/0/def/ref/NOL979449/. La Wikstrom ha detto, tra l’altro, che da un recente studio è emerso che il 45% delle piccole imprese europee ha dichiarato che non avviarebbe un’azione legale presso un altro Tribunale dell’Unione, qualora l’importo dovuto fosse inferiore ai 50.000 euro perché finirebbero per spendere di più in spese legali; mentre i risultati di rapporti redatti dalla UE hanno dimostrato che la mediazione è uno strumento valido per consumatori e imprese. Secondo la Wikstrom, l’Europa ha la responsabilità di agire prontamente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali previsti dalla Direttiva sulla mediazione.
Ha poi preso la parola un applauditissimo Michele Vietti, Vice Presidente del CSM, il quale ha subito dichiarato apertamente la sua iscrizione al “Partito della Mediazione”. Questa sua affermazione, ha precisato, non significa che egli non sia in grado di individuare eventuali difetti e di suggerire miglioramenti. Al riguardo, ha suggerito che la mediazione deve essere parte di un più ampio disegno di modernizzazione del Paese, in cui rientra anche il recente riordino della geografia giudiziaria. A questo riguardo, relativamente ad alcune critiche fatte a proposito del fatto che per i cittadini sarebbe più difficoltoso recarsi in Tribunale, con una battuta ha ricordato che non tutti i giorni il cittadino si reca in Tribunale; normalmente, anzi, lo fa pochissime volte nell’arco della sua esistenza. Inoltre, ha ricordato che il contesto del contenzioso attuale è profondamente cambiato, come accertato anche da uno studio di Unioncamere, e a maggior ragione pretende risposte rapide, che non possone essere quelle del Tribunale. La sfida della modernità, secondo Vietti, è la sfida della competività, e la risposta “tribunalecentrica” è inadeguata. Anche la lettura dell’art. 24 della Costituzione, ha proseguito, nell’ottica esclusiva del contenzioso, è errata. La legittimazione della mediazione, infatti, sussiste in quanto è alternativa e non limitativa della giurisdizione, che deve essere solo l’extrema ratio e che presuppone, appunto, delle alternative meno costose e più rapide, come la mediazione.
Ha poi concluso, quindi, dichiarando che per questo processo di modernizzazione è indispensabile che ci siano alternative meno costose e più rapide, come la mediazione, e aggiungendo che, per parlare di liti, dobbiamo tenere presente l’esempio del cortocircuito. Quando ne accade uno, infatti, ciò che maggiormente importa non è chi sia stato a causarlo, ma ripristinare il circuito: come accade in mediazione.
Ha chiuso poi i lavori il prof. Alpa, il quale apparentemente, pur dichiarando di non essere contrario alla mediazione, pare non averne ben compreso lo spirito, dato che ha detto che si tratta di giustizia privata e arrivando a dichiarare che le clausole contrattuali di mediazione potrebbero essere nulle in quanto vessatorie. Francamente, ci aspettavamo di meglio.
In realtà, dal convegno è emersa ben chiara una cosa: la mediazione, in Italia e in Europa, è il futuro.
Il 16 gennaio si terrà, presso la Camera dei Deputati, sala del Cenacolo, un importante convegno dal nome “La Mediazione in Europa e in Italia”.
Interverranno il Ministro Annamaria Cancellieri, Giuseppe De Palo, Presidente di Adr Center, Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Cecilia Wikstrom, Componente della Commissione giuridica del Parlamento europeo, Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense e Michele Vietti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Di seguito, il programma completo:
Introduzione
Annamaria CANCELLIERI – Ministro della Giustizia
La mediazione negli Stati Membri: dove funziona, e perché
Giuseppe DE PALO – Presidente di ADR Center e coordinatore dello studio del Parlamento europeo sull’attuazione della Direttiva in materia di mediazione
Per una “equilibrata relazione” tra mediazione e processo dell’Unione Europea
Cecilia WIKSTRÖM – Componente della Commissione giuridica del Parlamento europeo
Il ruolo della mediazione nel sistema giudiziario italiano
Giorgio SANTACROCE – Primo Presidente della Corte di Cassazione
La mediazione e le altre forme di risoluzione non giudiziaria delle controversie
Guido ALPA – Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Conclusioni
Michele VIETTI – Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Nonostante sia uscita la vigilia di Natale, quindi in un periodo festivo dove in molti si sono ovviamente presi una pausa dal lavoro, ADRITALIA sta riscuotendo un’accoglienza molto positiva da parte del pubblico e si é imposta, con quasi 1.000 download, come la rivista leader in Italia per il settore mediazione e sistemi ADR in generale.
E i numeri sono destinati ad aumentare di molto con la ripresa delle attività lavorative in gennaio.
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