Lungaggini processuali: la Cassazione (sentenza 23053 del 2010) nega i danni patrimoniali per uno sfratto durato 14 anni.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 12 ottobre – 15 novembre 2010, n. 23053
Presidente Vitrone – Relatore Forte
Ricorrente P.

Svolgimento del processo

S.P., con ricorso del 3 maggio 2006, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di condannare il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli, ai sensi della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, un equo indennizzo di Euro 75.000,00 per i danni patrimoniali e di Euro 40.000 per quelli non patrimoniali, subiti per la durata irragionevole di un procedimento esecutivo per il rilascio di una casa di sua proprietà, iniziato nel 1992 e ancora in corso, immobile a lui rilasciato solo il 27 settembre 2006.
La Corte d’appello, ritenuta ammissibile la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in violazione del termine di cinque giorni prima della camera di consiglio, fissata per la decisione (art. 3, 5° comma, della L. n. 89/01), con il deposito tardivo di un giorno della memoria di costituzione e di una sentenza, ritenendo che la norma andasse coordinata con quelle del codice di rito sui procedimenti camerali (art. 837 e ss. c.p.c.) e che vietasse solo il deposito di repliche e documenti in senso stretto e non la costituzione del convenuto fino alla udienza in camera di consiglio, ha solo rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando ogni domanda nei confronti di questa.
Ritenuto che la procedura di esecuzione dello sfratto durata quattordici anni, con 43 accessi dell’ufficiale giudiziario tutti con esito negativo per varie cause, essendo la casa oggetto di sfratto abitata dalla famiglia dell’esecutato e date le proroghe legislative delle locazioni e i provvedimenti di graduazione della Prefettura oltre che la indisponibilità della forza pubblica a fare eseguire l’allontanamento forzato degli inquilini, la Corte di merito ha connesso a esigenze sociali e non alle sole carenze dell’apparato giudiziario sei degli anni del procedimento esecutivo, ritenuto irragionevole nei residui 8 anni.
Negato che le spese del processo e il mancato godimento dell’immobile potessero costituire danni patrimoniali indennizzabili, potendo il danneggiato soddisfarsi per tali pregiudizi in altro modo, la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, ha limitato ai soli danni non patrimoniali, l’indennizzo spettante al P. e li ha fissati in Euro 1.000,00 annui e complessivamente in Euro 8000,00, posti a carico del Ministero della Giustizia, condannato pure, per la soccombenza solo parziale, a pagare all’istante la metà delle spese di causa.
Per la cassazione del decreto di cui sopra, depositato il 1° marzo 2007, propone ricorso di quattro motivi il P., deducendo: a) violazione degli artt. 100 c.p.c., 2, commi 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, 1292 c.c. e ss., e 2055 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da affermare per il concorso di altri organi dell’amministrazione statale (ufficiale giudiziario, commissariato di polizia, prefettura) nella determinazione della durata del processo e dei danni conseguenti. V’è motivazione contraddittoria del decreto che, dopo avere rilevato l’inefficacia dei 43 accessi dell’ufficiale giudiziario, ha poi negato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il motivo è chiuso da un quesito che non enuncia principi di diritto ma indica solo fatti sui quali mancherebbe la motivazione, b) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 89/01 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la costituzione dei convenuti quattro giorni prima della camera di consiglio, accogliendo le eccezioni delle amministrazioni convenute, come quelle sull’inerzia del P. nella produzione del danno o quella della produzione tardiva di documenti dall’istante e del mancato rilievo dalla Corte di merito della decadenza dal diritto di depositarli. c) falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 89/01, 2043, 1292, 2055 c.c. e degli artt. 183 e 184 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere considerato danni patrimoniali le spese del procedimento e le perdite subite per il processo. Il non avere collegato i danni che precedono alla eccessiva durata del processo ma ad altri fatti, è illogico ed errato, essendosi comunque violati gli artt. 183 e 184 c.p.c., impedendo alla parte di provare il pregiudizio da essa subito. d) violazione delle medesime norme sostanziali di cui al secondo motivo di ricorso, per la assoluta incongruenza nella liquidazione del danno non patrimoniale subito, sia in ordine ai tempi della procedura ritenuti irragionevoli che all’entità del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 1.000,00 annui, con violazione dei parametri in genere utilizzati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero della giustizia si difende con controricorso mentre la Presidenza del Consiglio intimata in questa sede non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, di regola riconosciuto per il titolare del diritto o obbligo sostanziale oggetto dell’azione (art. 81 c.p.c.), come tale emergente dalla prospettazione della domanda e indipendente dalla fondatezza di essa (Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
La domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone “nei confronti del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge. n. 89/2001; tale è il processo di esecuzione, tenuto distinto nel nostro ordinamento da quello di cognizione, anche ai fini del computo della ragionevole durata del processo (così S.U. 2 4 dicembre 2009 n. 27348).
Nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell’apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato, anche a non tener conto delle carenze del quesito conclusivo su fatti invece che su principi di diritto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, salvo che non se ne rilevi l’inammissibilità, in difetto di un concreto interesse sostanziale al suo accoglimento (sulla inimpugnabilità delle sentenze per vizi processuali, senza interesse sostanziale, Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).
Se vi è il potere del giudice di assegnare un termine alle parti su loro istanza per il deposito di memorie e documenti, in caso di violazione del termine di cui al quinto comma dell’art. 3 della legge n. 89/01, che si è violato nella fattispecie, può rilevarsi di ufficio la decadenza dal diritto di procedere a tale deposito, ma non può precludersi comunque la difesa successiva con la comparizione alla camera di consiglio del difensore, come di regola avviene in tutte le procedure camerali (Cass. 7 settembre 2007 n. 18906) e in ogni procedimento contenzioso ordinario, in cui la contumacia può sempre superarsi ai sensi dell’art. 293 c.p.c., per cui è da negare la preclusione di ogni difesa successiva per la violazione del termine dell’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, potendosi proporre istanza alla Corte per ottenere apposito nuovo termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti, determinandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti. In ogni caso, nella fattispecie, rientra tra i compiti officiosi del giudice valutare il comportamento delle parti (art. 2, comma 2, L. n. 89/01) e la sua incidenza sulla durata del processo presupposto non era quindi necessaria la eccezione del Ministero sulla inerzia dell’istante nella procedura di sfratto, per far ritenere tale comportamento di parte come rilevante nella determinazione della durata della procedura, per cui il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile anche nel quesito conclusivo che non precisa meglio quale è il documento prodotto tardivamente e quali difese la memoria dell’Amministrazione abbia impedito al ricorrente in questa sede (così Cass. 15 maggio 2010 n. 12044).
1.3. In ordine alla negazione dei danni patrimoniali come individuati dall’attore in domanda, è corretto il decreto impugnato nel rilevare che le spese della procedura esecutiva, qualsiasi sia la sua durata, sono liquidate all’interno del procedimento stesso, dal giudice che su di esso deve decidere e non costituiscono danni indennizzabili.
In rapporto ai danni da mancata disponibilità dell’immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l’emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopo guerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell’immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato. Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all’apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi sia in rapporto al tempo ritenuto ragionevole di sei anni che alla congruità del danno liquidato.
La Corte ha ritenuto che il processo esecutivo si sarebbe dovuto chiudere in cinque anni, durata allungata a sei anni in rapporto alla emergenza sociale costituita dal diritto all’abitazione e per gli otto anni ingiustificati ha liquidato il danno nella somma minima prevista di regola in sede sovranazionale, secondo lo stesso ricorso. Tale somma è congrua per le ragioni già indicate, in quanto mancano elementi per discostarsi dal minimi dei parametri utilizzati di regola dalla Corte europea di Strasburgo, in rapporto alla riparazione dell’ansia sull’esito del processo, indubbiamente non eccessiva in relazione alla difficoltà che la procedura avrebbe avuto nella sua prosecuzione, per i rilevanti ostacoli di ordine economico-sociale, che hanno comportato interventi anche legislativi per ritardare l’esecuzione degli sfratti.
In conclusione, non può che affermarsi la infondatezza del ricorso per cassazione del P., che è da rigettare con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00.

Preavviso di fermo illegittimo in mancanza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.

La Commissione Tributaria di Lecce, sez. I, con sentenza del 22 aprile 2010, depositata il 23 settembre 2010, ha stabilito che “……il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio fermo amministrativo con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione”.

In pratica, statuisce la Commissione, il preavviso di fermo così come è stato formulato sino ad oggi (una sorta di facsimile in cui cambiano solamente i dati del soggetto destinatario e l’eventuale indicazione delle cartelle sottese al preavviso), non è atto idoneo, in quanto mancante dell’adeguata estrinsecazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato l’Amministrazione alla decisione di procedere con il fermo.

Con la stessa sentenza la Commissione ha però dichiarato definitive le cartelle esattoriali sottese al preavviso, in quanto notificate al contribuente pur se irreperibile, secondo la normativa vigente, non concedendo lo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Cassazione : la Regione è responsabile per i danni subiti da un autoveicolo che ha investito un animale (nella fattispecie un cinghiale).

Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095
Presidente Di Nanni – Relatore Urban
Ricorrente Regione Toscana

Svolgimento del processo

Con citazione del 26 giugno 1998 la E. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura SAAB da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato, al sopraggiungere di essa, la strada provinciale che da Macchiascandona in località Castiglione della Pescaia va a intersecare la ss. 322, nella notte del 2 agosto 1997.
La Regione si costituiva in giudizio eccependo di non essere titolare del potere di gestione del patrimonio faunistico e di manutenzione della strada. Anche la Provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito rilevava che l’obbligo di apporre cartelli segnalatori si imponeva solo nei casi di strada situata in una zona particolarmente battuta da tale tipo di fauna.
Assunte le prove orali, con sentenza del 23 febbraio 2001, l’adito Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambi gli enti pubblici territoriali rispetto all’azione proposta, in quanto, sulla base della legge 157/92, le competenze di entrambi gli enti in materia di pianificazione faunistica si intersecavano, tuttavia rigettava la domanda ritenendo che la parte attrice non avesse fornito in concreto la prova che l’evento dannoso fosse ricollegabile a una condotta colposa dell’una o dell’altra amministrazione (o di ambedue).
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da E. s.r.l. e condannava in solido la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto al pagamento della somma di euro 9.327,56 oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi.
Ricorre per cassazione la Regione Toscana con cinque motivi.
Resiste con controricorso la E. s.r.l.; l’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché riguardano la stessa sentenza della Corte d’Appello.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990; degli artt. 4, 5, 8, 12 della legge regionale n. 77 del 19 luglio 1995, della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994; la violazione degli artt. 1, 2, 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1999, meglio conosciuta come legge “Bassanini”.
Con il secondo motivo si denuncia la ulteriore violazione del principio di sussidiarietà dettato dagli articoli 1, 2, 4 della legge n. 59 del 1997; la violazione degli artt. 6 e 15 della legge regionale della Toscana n. 49 dell’11 aprile 1995 “legge sui parchi e riserve naturali”.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 37 e 38 del codice della strada in relazione alla assenza di obblighi facenti capo alle Regioni, in tema di apposizione di cartelli sulle strade.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto nessun comportamento doloso o colposo risulta configurabile a carico della Regione Toscana.
Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che in caso di sinistro stradale spetta alla parte attrice di provare l’omissione dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. per procedere alla condanna dell’ente stesso in base al generico principio del “neminem laedere”.
I suddetti motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi: la sentenza impugnata ha affermato il principio che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla Regione ed alla Provincia per violazione del precetto del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 cod. civ.; in particolare, si è ritenuto che le funzioni svolte dalla Provincia in materia di fauna selvatica sono regolate dalla seguente normativa:
– la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regione, Provincia e Comune, ha attribuito alla prima la qualifica di ente di programmazione di coordinamento e agli altri due quella di enti di attuazione, attuando così lo schema classico della delega amministrativa;
– la legge n. 157 del 1992, in materia di gestione e tutela delle specie della fauna selvatica, ha disposto che “le Province attuano la disciplina regionale”;
– la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3, ha stabilito che alla Regione compete la disciplina dell’utilizzazione dei territori a interesse faunistico ed alla Provincia l’attuazione della disciplina regionale.
La Regione Toscana sostiene che la propria legge regionale n. 3 del 1994 ha attribuito alla sola Provincia le funzioni concernenti la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico ivi compresa l’adozione delle misure cautelari. Si tratterebbe di attribuzione del potere in senso proprio come risulterebbe anche dalle norme statali sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 15 marzo 1997, n. 59).
I motivi non sono fondati.
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone:
– che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (primo comma);
– che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (terzo comma).
Si deve aggiungere:
– che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria di cui all’articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9);
– che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23 (art. 26).
Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, quindi, si sottrae alle censure che si stanno esaminando.
L’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con il quale si denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 38 D. Lg.vo n. 285/1992 e al Decreto n. 156 del 27 aprile 1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione provinciale fosse conseguente alla proprietà della strada percorsa dalla autovettura coinvolta e alla mancata segnalazione del pericolo.
Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’assenza di condotta colposa a carico del conducente dell’auto, il quale certamente non procedeva a velocità moderata.
Il ricorso incidentale è inammissibile poiché l’atto che lo contiene risulta notificato alla controricorrente E. s.r.l. oltre il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. Questa Corte ha più volte ritenuto che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. In ogni caso la ammissibilità dell’atto è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale (Cass. 2 agosto 2002 n. 11602; 6 dicembre 2005 n. 26622).
Il ricorso incidentale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassazione Sez. Tributaria 13 ottobre 2010 n. 21101: solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, risponde delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa”

Cassazione civile sez. trib., 13 ottobre 2010 n. 21101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPI Fernando – Presidente – Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere – Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere – Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 2032-2009 proposto da: A.A.P., A.M., A.R., A.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ACUNTO VINCENZO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; – intimata – avverso la sentenza n. 210/2007 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 19.10.07, depositata il 30/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fratelli A.A.P., O., R. e M. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa all’anno 2003 emesso nei confronti della defunta genitrice D.I.M. – nell’ambito della quale gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in giudizio nella asserita qualità di eredi-, la C.T.R. Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto, in particolare premettendo (per quel che in questa sede ancora rileva) che, pur verificandosi solo con l’accettazione la confusione patrimoniale tra de cuius ed erede, che fa nascere in capo a quest’ultimo la responsabilità per le obbligazioni tributarie del primo, i chiamati all’eredità possono essere legittimamente chiamati in causa per l’accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al de cuius.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 nonchè artt. 549, 485, 486 e 752 c.c., rilevando che i ricorrenti non erano eredi ma solo chiamati all’eredità, che l’amministrazione non aveva provato la loro qualità di eredi e infine che la disposizione di cui al citato art. 7 – che prende i considerazione il chiamato all’eredità e non l’erede, salvo prova di rinuncia o di mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, è derogatoria dei principi del codice civile e non si applica ad ipotesi di obbligazioni tributarie diverse dalla imposta di successione) è manifestamente fondato. Giova infatti evidenziare che, come affermato nella sentenza impugnata, solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (v. Cass. n. 2820 del 2005), senza che possa in contrario invocarsi il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, norma che, comportando una eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni, è strettamente applicabile all’ipotesi in essa contemplata, ossia l’imposta di successione, ipotesi del tutto diversa da quella di un debito ereditario (nella specie, obbligazione tributaria del de cuius), dovendo peraltro evidenziarsi che il creditore che voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti di un soggetto deceduto nel caso in cui non vi siano (ancora) eredi, può sempre proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c.. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010

Sentenza del Tribunale di Roma ancora sul dimezzamento dei termini nelle opposizioni a d.i.

Con la sentenza n. 21464 del 2010 il Tribunale di Roma, segnalata dal Consigliere dell’Ordine Avv. Alessandro Graziani che ringraziamo per la sua costante ed utile attività, ha disatteso l’orientamento statuito dalla nota sentenza n. 19246 della Suprema Corte, stabilendo che “Il Tribunale non ritiene di condividere l’orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19246/2010) sulla riduzione del termine di costituzione in giudizio dell’opponente, anche nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di concedere termini a comparire dimidiati.

L’affermazione contenuta nella sentenza della Corte è da considerare infatti più un obiter dicitum che un vero e proprio approdo ad un orientamento interpretativo diverso da quello tradizionalmente seguito, al quale la Corte, nella motivazione della sentenza, dichiara peraltro di voler continuare ad aderire.

Il giudizio in esame, inoltre, è stato introdotto in epoca ben anteriore rispetto alla sentenza citata ed un’applicazione generalizzata delle novità intepretative, che comunque emergono dalla sentenza, oltre che non condivisibile in astratto sarebbe anche in concreto ingiusta e lesiva dei diritti delle parti che avrebbero in tal modo irrimediabilmente perduto il diritto ad un esame nel merito della controversia”.

Insomma, alla luce della copiosa giurisprudenza già citata su questo sito e del principio espresso da questa sentenza, possiamo dire tranquillamente che il pericolo di rigetti in massa delle opposizioni a d.i. depositate nei dieci giorni dalla notifica non pare sussistere.

Il punto del CNF sulla questione del dimezzamento e sulla rimessione in termini nelle opposizioni a d.i.

Sul sito web del Consiglio Nazionale Forense é stato pubblicato il punto sulla questione, con del materiale giurisprudenziale sull’argomento, visualizzabile e scaricabile da qui:

http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Circolari/docCat.2127.1.12.1.4.html


Per ottenere l’usucapione di un immobile in locazione è necessaria la prova dell’esercizio del potere corrispondente a quello del proprietario (Cassazione 20670 del 5 ottobre 2010)

Cassazione, Sez. II, 5 ottobre 2010, n. 20670

(Pres. Schettino – Rel. Correnti)

Svolgimento del processo

Con citazione del 19.12.1991 l’INPDAI chiamava in giudizio G. V. per far accertare che era detentore del piano settimo e della cantina dello stabile di via Omissis in Milano in virtù di locazione del 18.1.72 e/o occupante senza titolo, con condanna al rilascio ed ai danni.

Esponeva che, acquistato lo stabile nel 1969, nel 1972 aveva concesso in locazione a V. V. un appartamento al sesto piano con vani e terrazze al settimo, collegati al piano inferiore da una scala a chiocciola, oltre ad una cantina, e che, dopo il decesso della V., era succeduto nel rapporto il figlio G. V., che contestava la domanda e chiedeva riconvenzionalmente l’usucapione dei locali e terrazze al settimo piano e di due cantine.

Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e quella attrice di rilascio.

Proponeva appello V., resisteva l’INPDAI e la Corte di appello di Milano, con sentenza 744/04, rigettava l’appello e compensava le spese, osservando che il V. in primo grado non aveva individuato le cantine demandandone l’individuazione alla ctu che non può essere sostitutiva della prova né aveva fornito alcuna prova per dimostrare l’usucapione, la modifica della detenzione in possesso e la interversione. L’eccezione di giudicato era stata esattamente respinta, in quanto la sentenza del Pretore di Milano n. 3669/92 aveva stabilito sull’equo canone del sesto piano e l’oggetto del giudizio era la proprietà del settimo piano collegato al sesto, detenuto in locazione, comprendente le pertinenze; l’asserzione che la scala di collegamento era stata realizzata dalla madre successivamente all’instaurarsi della locazione era smentita dagli accertamenti e comunque avrebbe configurato un possesso clandestino e violento.

Ricorre V. con cinque motivi, resiste l’INPS.

Le parti hanno presentato memorie ed il ricorrente anche brevi note in replica alle conclusioni del PG.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica e nullità del ricorso per Cassazione, ritualmente notificato all’INPDAI, parte del giudizio di appello, presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto risultante dalla sentenza.

Tale collegamento funzionale esclude l’inesistenza, trattandosi eventualmente di nullità suscettibile di sanatoria (Cass. 2.7.2004 n. 12150) ed in effetti sanata dalla costituzione dell’INPS, con la conseguenza che la notifica è andata ad effetto.

Con i primi quattro motivi si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata individuazione delle cantine (primo), la eccepita usucapione (secondo), l’assenza di giudicato (terzo in relazione agli artt. 12 e ss l. 392/1978 e 2909 cc), l’onere della prova che le terrazze ed i locali del sottotetto e la cantina non fossero pertinenze (quarto in relazione all’art. 818 cc), e col quinto motivo si lamenta violazione di leggi in relazione all’art. 112 cpc circa l’affermazione di una ipotesi di possesso clandestino e violento, in quanto tale eccezione non fu mai sollevata dall’ente proprietario.

Le doglianze sono palesemente infondate.

Quanto al vizio di motivazione, la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 n. 4 cpc in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa.

La sentenza, alle pagine dodici, tredici, quattordici, quindici, ha correttamente esaminato i motivi di gravame escludendo l’usucapione, il giudicato, l’interversione nel possesso ed ha dedotto la genericità delle censure svolte, rilevando che il V. non aveva indicato le cantine ma demandato alla ctu la individuazione, che la sentenza del Pretore n. 3669/92 aveva solo statuito sull’equo canone per l’appartamento al sesto piano, che nel contratto di locazione non erano state escluse le pertinenze, che la realizzazione ad opera della madre del V. della scala di collegamento tra i due piani dopo l’instaurarsi della locazione era smentita e comunque avrebbe costituito possesso clandestino e violento.

Di fronte ad una motivazione logica e coerente, conforme ad un consolidato orientamento di questa Corte Suprema sui requisiti indispensabili per il possesso ad usucapione, il diverso avviso del ricorrente, con censure in parte su aspetti marginali e non decisivi, è irrilevante.

Questa Corte suprema ha da tempo statuito che, per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

Né può ipotizzarsi la violazione dell’art. 112 cpc circa l’inesistenza di una eccezione nel senso indicato da parte del proprietario, perché la Corte territoriale ha escluso la realizzazione della scala di collegamento dopo la locazione e, solo in via ipotetica e ad abundantiam, ha aggiunto che la circostanza “comunque configurerebbe un modo di acquisto del possesso clandestino e violento”.

Donde il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3900 di cui 3700 per onorari, oltre accessori.

La Cassazione a sezioni unite (sentenza 19702/2010) conferma il provvedimento di sospensione inflitto all’Avvocato che ha rivelato a terzi i precedenti penali del suo assistito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 17 settembre 2010, n. 19702

Svolgimento del processo

Il Consiglio nazionale forense, con decisione adottata il 26 febbraio 2009, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall’esercizio della professione irrogata all’avvocato F. L. dal CO.A. di Venezia, ritenendolo responsabile della violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e degli artt. 7 e 9 (20 e 37) del codice deontologico forense – per aver comunicato a terzi, quale difensore di fiducia di F.E. dinanzi al tribunale penale di Trento, i precedenti penali riguardanti il proprio cliente, così ponendo in essere atti contrari all’interesse del proprio assistito e della violazione dell’obbligo di segretezza in ordine ai procedimenti penali medesimi, dei quali era venuto a conoscenza in ragione del mandato ricevuto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre dinanzi a queste sezioni unite F.L. sulla base di 9 motivi di censura (erroneamente enumerati come 8 in ricorso).Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Va in limine rilevata e dichiarata la inammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa del F., non attinente a profili di nullità della sentenza impugnata, ovvero di ammissibilità del ricorso e/o del controricorso.

Il ricorso è infondato.

Vanno in ordine logico esaminati preliminarmente i motivi 8^ (erroneamente indicato come settimo) e 9^ (erroneamente presentato come ottavo), afferenti, rispettivamente, ad una pretesa incompetenza del Consiglio dell’ordine di Venezia ad emettere la decisione poi confermata dal Consiglio nazionale, e ad una supposta contrarietà a Costituzione del procedimento disciplinare forense (nella specie, per violazione dell’art. 111).

Entrambe le doglianze risultano palesemente infondate. Quanto alla pretesa incompetenza del C.d.O lagunare – conseguenza, a detta del ricorrente, dell’applicazione del cd. “principio di prevenzione” di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, in forza del quale la competenza a decidere sull’esposto di F.E. (atto dal quale trasse linfa l’odierno procedimento disciplinare) sarebbe stata del CdO di Roma, custode dell’albo cui il F. risultava iscritto, onde quel consesso, avendo già aperto il procedimento disciplinare, non avrebbe potuto rimettere gli atti al consiglio veneziano, competente per territorio -, osserva il collegio (pur nel prescindere dai patenti profili di inammissibilità della doglianza, attesane la evidente intempestività) che emerge ex actis (cui questa corte ha diretto accesso, essendo denunziato un vizio in procedendo) l’esistenza non già di un procedimento disciplinare pendente dinanzi al consiglio romano, ma la mera trasmissione, da parte di quest’ultimo, dell’esposto F. all’organo disciplinare veneziano che, con Delib. 24 luglio 2006, ha aperto (per la prima volta, e del tutto legittimamente) il procedimento medesimo.

Quanto alla pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per pretesa violazione dell’art. 111 Cost., è sufficiente osservare che i procedimenti (e i conseguenti giudizi) instaurati presso il consigli territoriali degli ordini hanno natura amministrativa (onde la evidente non conferenza del richiamo alla norma della Carta fondamentale, essendo il principio di terzietà irredimibilmente dettato con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione), mentre l’organo fornito di potestà giurisdizionale, e cioè il Consiglio nazionale forense, non ha competenza alcuna a dare impulso al procedimento disciplinare (onde la palese infondatezza, per altro verso, dell’ulteriore richiamo al principio di terzietà operato dal ricorrente).

I rimanenti motivi, che rappresentano a questa corte, sotto vari profili, doglianze di merito (travisamento dei fatti, errata valutazione dei medesimi, contraddittorietà della decisione sotto plurimi aspetti valutativi) sono nel loro complesso inammissibili e comunque infondati.

Sicuramente inammissibili risultano le censure di travisamento dei fatti di causa, eventualmente oggetto di altra, diversa impugnazione.

Complessivamente infondate appaiono, ancora, le doglianze di erroneità e contraddittorietà della decisione, tutte inevitabilmente destinate ad infrangersi sul corretto, articolato, condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice del merito.

E ciò è a dirsi:

– con riferimento alla pretesa “contraddizione temporale” della decisione impugnata (primo motivo di ricorso), poichè la qualità di difensore dell’odierno incolpato non era ancora cessata all’atto del suo accesso allo schedario informatico da cui ebbe ad attingere le notizie relative ai precedenti penali del suo cliente (non senza considerare che, pur se ipoteticamente sollevato da ogni incarico, le notizie apprese in veste di difensore non avrebbero mai potuto costituire oggetto di legittima divulgazione senza che ciò costituisse un vulnus ad elementari norme deontologiche); con riferimento alla richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti “nella loro oggettività” (secondo, terzo e quarto motivo), richiesta che, giusta cristallizzati principi di diritto ripetutamente predicati da questo giudice, non può in alcun modo e sotto alcun profilo trovare ingresso in sede di legittimità, essendo ius receptum presso questa corte regolatrice il principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice di cui si impugna la pronuncia (nella specie, il CNF), al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito processo di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di merito non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità;

con riferimento alla richiesta di rivalutazione della gravità del fatto sotto il profilo dell’entità e rilevanza delle notizie illegittimamente propalate dal ricorrente (motivo quinto), valendo per essa le medesime considerazioni svolte poc’anzi, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà ed alcun vizio logico giuridico nell’iter motivazionale seguito dal consiglio dell’ordine per giungere alla decisione oggi impugnata;

con riferimento, ancora, alla pretesa, mancata valutazione dello scopo perseguito con la divulgazione delle notizie riguardanti il F. (motivo sesto), attesane la assoluta ultroneità ed irrilevanza ai fini della censurabilità e sanzionabilità del comportamento illecito del tutto correttamente ascritto al F.;

con riferimento, infine, alla pretesa violazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. (motivo settimo, erroneamente indicato come sesto), motivo di cui risulta patente la inammissibilità, attesa, da un canto, la assoluta disomogeneità sistemica tra i due ordinamenti, civile e penale, dall’altro, la totale impredicabilità di qualsivoglia margine di “dubbio” in ordine al comportamento ascritto all’incolpato odierno ricorrente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Cassazione sez. Tributaria – Ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010 n. 22041: la prova della notifica delle cartelle esattoriali è a carico del concessionario.

Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Presidente Lupi – Relatore Carleo
Ricorrente Serit Sicilia spa

Fatto e diritto

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Cassazione 22501/2010 (Divorzio): Va concesso l’assegno di mantenimento alla moglie che non riesce, con il suo patrimonio, ad avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. Il sig. M. A., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel omissis con la sig.ra S. Ar.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell’attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento di due assegni di euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L’A. propose appello in relazione all’attribuzione di detti assegni, mentre l’Ar. propose appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all’A. in data 14 febbraio 2008, escluse l’assegno per la figlia a far data dal omissis. Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra Ar. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione all’accertamento dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d’appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare “la macroscopica forbice” esistente fra il patrimonio dell’ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l’ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l’assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l’adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l’assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell’istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l’inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l’assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).
Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi – insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) – valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.
Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d’appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l’assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall’unione con l’attuale compagna, nel omissis è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell’atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell’obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del 1987, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell’accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui – pur in presenza, all’epoca, di una retribuzione annua di lire 90.000.000 del marito e di lire 21.000.000 della moglie – quest’ultima aveva rinunciato all’assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all’estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l’attribuzione dell’assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all’autonomia del diritto all’assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all’individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.