Se la vendita dell’auto non viene trascritta al Pra si continua a rispondere di eventuali sinistri stradali

Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21009
Presidente Varrone – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 luglio-5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza del locale Tribunale del 22 dicembre 1999, per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimettendo la causa al Tribunale.
Osservavano i giudici di appello che i genitori esercenti la potestà su tre minori (G. C., Nicola Sarno e G. V.: rispettivamente, conducente e trasportati su una Vespa 50 cc, rimasti coinvolti in un incidente stradale del omissis) avevano chiamato in giudizio A. L., A. A. C. e la soc. Assiolimpia nella qualità di proprietario, conducente e compagnia di assicurazione della vettura Fiat Ritmo targata omissis, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
Mentre il C. era rimasto contumace, L. e la compagnia di assicurazione si erano costituiti in giudizio.
L. aveva precisato che – al momento dell’incidente – proprietario del veicolo era P. C., al quale la vettura era stata consegnata in data 5 marzo 1987, assumendosi ogni responsabilità in merito alla circolazione dell’autovettura.
Dopo l’incidente, la vettura era stata venduta in ottobre 1988 alla C. s.a.s.
Per questo motivo, L. chiedeva di chiamare in garanzia P. C., per essere manlevato dalle pretese attrici.
Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del C., che si costituiva in giudizio, riconoscendo di avere ritirato la vettura nel 1987 e precisando che il ritardo nella trascrizione del passaggio di proprietà era imputabile all’inerzia della mandataria del L..
Con sentenza 22 dicembre 1999 il Tribunale di Napoli, riconosciuta la responsabilità esclusiva di P. C., lo condannava in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento del risarcimento dei danni.
Avverso tale decisione proponevano appello principale gli originari attori (alcuni dei quali divenuti maggiorenni nelle more del giudizio) ed appello incidentale la soc. p.a. Generali, quale impresa designata della società in liquidazione coatta amministrativa.
La C. s.a.s. chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità della impugnazione per non essere mai stata evocata in giudizio (osservando che erroneamente il G.O.A. aveva dichiarato la sua contumacia).
P. C. proponeva anche egli appello incidentale, sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che il primo giudice aveva erroneamente deciso la causa sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”.
La Corte territoriale – come già accennato – dichiarava la nullità della decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Osservavano i giudici di appello che la C. s.a.s. non era mai stata evocata in giudizio, nel giudizio di primo grado, neanche dopo la costituzione del L. e la acquisizione agli atti del rapporto dei Carabinieri di omissis.
Dalla documentazione prodotta era risultato che la vettura in questione, al momento dell’incidente, era di proprietà della C. s.a.s. e condotta da C. A. A..
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori (o i minori divenuti nel frattempo maggiorenni o i loro eredi).
Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione LLoyd nazionale s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 354, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la C. s.a.s. doveva essere convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria del veicolo targato omissis. Per questo motivo aveva rimesso la causa al primo giudice, ai fini della integrazione del contraddittorio.
In realtà, proprietario al momento del sinistro era A. L., mentre la C. s.a.s aveva acquistato la vettura solo in data 19 ottobre 1988.
La notificazione dell’appello alla C. s.a.s. era scaturita dall’errore di intestazione della sentenza compiuta dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la C. s.a.s. fosse proprietaria del veicolo al momento dell’incidente, quando da tutta la documentazione risultava che fino a due mesi dopo la proprietà del veicolo era rimasta in capo al L..
Agli atti del procedimento vi era anche una dichiarazione di C. P., il quale, in data 5 marzo 1987, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale sollevava il L. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale fino alla trascrizione della dichiarazione di vendita al P.R.A., con la precisazione che la vettura sarebbe rimasta intestata al L. fino a quel momento.
Nessuna rilevanza, infine, poteva assumere il verbale di sequestro della vettura, redatto dai Carabinieri, dal quale risultava che il veicolo in questione era di proprietà della C. s.a.s. ed era condotto da C. A. A.. Lo stesso, infatti, era contrastato da tutta la documentazione prodotta e si spiegava con il fatto che – al momento dell’incidente – i verbalizzanti non avevano potuto consultare il libretto di circolazione, poiché il conducente ne era sprovvisto.
Osserva il Collegio:
i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.
Il ricorso appare fondato, non potendosi ritenere la sentenza adeguatamente motivata quanto alla proprietà dell’autoveicolo al momento del sinistro.
Sul punto il giudice di primo grado ha rilevato che proprietario del veicolo era, all’epoca del sinistro, il L., e che sarebbe stato suo onere fare annotare il trasferimento di proprietà presso il PRA, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione.
Si richiama la disposizione di cui all’art. 23 della legge 990 del 1969, secondo la quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

ANCORA A PROPOSITO DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO PER LE OPPOSIZIONI A D.I. ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 19246/10.

Come già noto, la  Corte di Cassazione  con la sentenza a sezioni unite  n. 19246,  depositata il 9 settembre 2010 ha stabilito  che  la previsione di cui al secondo comma dell’art. 645 c.p.c. è  da applicarsi in ogni caso e quindi il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo  è comunque di cinque giorni, indipendentemente dalla eventuale scelta dell’opponente di dimezzare i termini in citazione. Le conseguenze di una simile giurisprudenza sono devastanti ed in linea con la tendenza a ridurre le cause pendenti ed in sostanza, alla decisione dello Stato di abdicare  a quella che è una delle sue primarie funzioni, cioè la Giustizia.

Il CNF ha già chiesto che venga promulgata una legge per bloccare gli effetti negativi che potrebbe avere la rigida applicazione di detto principio; intanto, segnaliamo il principio stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 2 luglio 2010, che così recita:“allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”. Quanto alla possibilità di rimessioni in termini la stessa ordinanza precisa che il mezzo tecnico per ovviare all’errore, che è evidentemente ed oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili”.

Si suggerisce quindi, nel malaugurato caso in cui la sentenza 19246 venga pedissequamente applicata, di citare la suddetta ordinanza, di cui riportiamo di seguito la massima.

Potete trovare l’ordinanza integrale nell’apposita pagina (sentenze integrali).

 

Cassazione civile  sez. II (MASSIMA)
Data: 02 luglio 2010
Numero: n. 15811

CASSAZIONE CIVILE Ricorso in genere

PROCEDIMENTO CIVILE Rimessione in termini

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. ( “ratione temporis” applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili.

Attenzione ai termini per le opposizioni a d.i.!

Cassazione civile  sez. un,  09 settembre 2010, n. 19246

INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione termini

Massima ufficiale:

Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, 3 comma. Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per formulare la propria risposta.

Nulle le cartelle esattoriali notificate via posta senza l’intermediazione di un agente notificatore.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza del 15 aprile 2010, ribadisce l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.

Commissione Tributaria Regionale

Lombardia – Milano

Sezione XXII

Sentenza 15 aprile 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

La società xxx srl in data 05.04.2007 veniva a conoscenza, a seguito di verifica presso gli uffici di Esatri Spa, dell’esistenza della cartella di pagamento n.xxx per un importo pari a E. 9.153,63 relativa ad iva anno 2003 comprensiva di sanzioni , non notificata alla stessa da parte dell’agente preposto alla riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Milano 4.

In data 16.04.07 la società contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ricorso contro la cartella esattoriale non notificata ed iscrizione a ruolo motivando che “….la cartella di pagamento essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l’essenzialità della sua notificazione…Come specificato dall’art. 148 c.p.c., applicabile anche in materia tributaria ex art. 26 ,comma 1, D.P.R. 602/1973, l’agente della notificazione certifica l’eseguita notificazione – mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alle copie dell’atto – Per le notificazioni a mezzo del servizio postale è applicabile l’art. 3 della legge 890 del1982 il quale dispone che “ L’ufficiale giudiziario ( o altro agente abilitato ex art. 26 D.P.R. 602/1973 ) scriva la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento…il vizio di notificazione ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, non potendo in ogni caso trovare applicazione gli art. 156 e seguenti c.p.c. che, secondo l’attuale insegnamento della S.C. di Cassazione, valgono solo per gli atti processuali e non riguardano quelli sostanziali, come la cartella di pagamento…”concludeva chiedendo di dichiarare illegittimi ed annullare sia l’iscrizione a ruolo che la cartella di pagamento impugnata .

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, L’Agente delle Entrate Ufficio di Milano 4 depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo in via preliminare dichiarare improponibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio di Milano 4, e per l’effetto estromettere lo stesso dal giudizio. In via subordinata rigettare il ricorso perché infondato.

In data 27/02/08 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributari a Provinciale di Milano, Equitalia Esatri Spa depositando controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo previo declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Esatri Spa in relazione alle attività riservate all’Ente impositore, rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia Esatri Spa in quanto infondato.

In data 19/03/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione 26 con sezione 62 depositata in segreteria il 09/04/08 respingeva il ricorso e confermava le iscrizione a ruolo.

In data 26/05/09 la società contribuente depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con varie motivazioni, concludeva chiedendo l’annullamento e/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione.

In data 27/07/09 L’ufficio depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 17/03/10 l’Equitalia Esatri Spa depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 02/04/10 la società contribuente depositava memorie illustrative presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 15/04/10, sentito il relatore e il contribuente in persona del Dott. xxx il quale si riporta a quanto esposto negli atti e deposita giurisprudenza, il difensore dell’ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott. xxx , la quale chiede il rigetto dell’appello e si oppone alla produzione di giurisprudenza da parte del contribuente.

Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi d’appello il contribuente ha censurato l’oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendo la riforma con l’accoglimento dell’appello proposto.

Nel merito, questo collegio, rileva che dalla comunicazione in atti depositata dalla Equitalia Esatri Spa, e precisamente dall’avviso di ricevimento postale risulta che in data 12.12.07 la raccomandata n. xxx 31-4 è stata consegnata al portiere il quale ha sottoscritto la ricevuta stessa con firma illeggibile. È evidente che essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art.26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, è quello di portare a conoscenza del contribuente che l’ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito di imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.

Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.

Ne consegue che l’atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta di pertinenza, va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto di chiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge.

La proposizione del ricorso avverso tale atto non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dagli art. 156 ss, c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.

Nello specifico, la disciplina della riscossione delle imposte vigenti in epoca antecedente alla riforma introdotta dal D.Lgs 26/02/1999 n.46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge (Cass. Civ. 27/07/2007 n. 16412).

La legge non consente all’Amministrazione finanziaria di scegliere se utilizzare indifferentemente la cartella di pagamento e l’avviso di mora, che operano su piani nettamente distinti, ma detta una precisa sequenza procedimentale, nella quale l’esercizio della pretesa tributaria si dipana dall’atto impositivo alla cartella di pagamento (che in alcuni casi, come quelli previsti dagli articoli 36bis e 36ter del DPR 600/73, è essa stessa un atto impositivo) ed all’eventuale avviso di mora, e nel cui ambito il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione che incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria (Cass. Civ. SS UU n. 16412/2007).

Questo collegio ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività del’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente.

La mancata compilazione della relata in violazione dell’articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell’art. 60del DPR 600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’Ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:

– compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto

– art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica

– art. 148 del c.p.c. inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione

– art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell’avviso di ricevimento

– art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta all’ufficio postale

L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa:

Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questo Collegio, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento dell’appello, della cartella impugnata.

In conclusione, il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento l’appello della società contribuente

P.Q.M.

1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’appello del contribuente, ammettendo la produzione documentale dello stesso.

2) Spese compensate.

Così deciso in Milano in data 15/04/2010

Il Relatore

Il Presidente

COMUNIONE E CONDOMINIO Assemblea dei condomini negli edifici impugnazioni e validita’

In materia di condominio, poiché la mancata convocazione all’assemblea costituisce vizio procedimentale, incidente sul processo formativo della volontà assembleare e da cui ha origine la semplice annullabilità della delibera, il condomino ricorrente che chieda l’annullamento ex art. 1137 c.c. non può limitarsi ad allegare di non aver ricevuto l’avviso, ma ha l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti, secondo i principi generali in tema di annullamento dell’atto, spettando al medesimo condomino ricorrente di provare l’elemento costitutivo dell’invalidità della deliberazione impugnata. La prova negativa dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

(Tribunale  Salerno  sez. I, 27 settembre 2010)

Per leggere l’intera sentenza, consultare l’apposita pagina (Sentenze Integrali)

Impugnazioni civili – Notificazioni agli eredi

Nel caso di notificazione dell’impugnazione di una sentenza a eredi di soggetto deceduto dopo l’udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica, la notifica stessa, anche in sede rinnovatoria, deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte ovvero può essere effettuata anche personalmente e individualmente a ciascun erede, purché nel luogo sopra indicato. La notifica dell’impugnazione effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto è nulla, ma se il destinatario si costituisce spontaneamente in giudizio il vizio di notifica viene sanato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, inapplicabile al solo caso di notifica inesistente.

Cassazione civile  sez. unite 18 giugno 2010,  n. 14699

Sentenza a Sezioni Unite sulle ordinanze del Prefetto….

Con la sentenza n. 1786 del 24 novembre 2009, depositata il successivo 28 gennaio 2010, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale annoso, che vedeva due tendenze diametralmente opposte. Da una parte, la linea di molti Giudici di Pace ma anche di alcune sentenze di legittimità che escludeva la validità delle ordinanze prefettizie che rigettavano i ricorsi contro sanzioni amministrative per difetto di motivazione; dall’altra quella palesemente opposta, che ammetteva la validità di dette ordinanze, pur se prive di motivazione e di riferimento alle eccezioni proposte nel ricorso al Prefetto, purché nell’ordinanza vi fosse anche un vago richiamo alle controdeduzioni dell’organo accertatore.
La Suprema Corte ha risolto il contrasto, statuendo la validità delle ordinanze di rigetto anche in mancanza di motivazione e di riferimenti al caso specifico, stabilendo addirittura che esse sono valide persino in caso di mancata convocazione del ricorrente che ne avesse fatto richiesta. In compenso, ha statuito che (forse per una sorta di compensazione) il Giudice che venga adito per il ricorso contro l’ordinanza prefettizia ha il potere di entrare nel merito del ricorso originario, per valutarne la fondatezza, e quindi anche del verbale impugnato.