Il Tribunale di Roma (sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010) ribadisce la responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno.

In un caso che ci ha interessato direttamente, con la sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010, la II Sezione del Tribunale di Roma ha ribadito un orientamento consolidato, statuendo la responsabilità di un istituto scolastico per l’infortunio occorso ad un’alunna, che a causa di un colpo subito da un banco di scuola sollevato e sospinto da un compagno, aveva subito la frattura di un dito con asportazione dell’unghia. Il fatto era avvenuto in presenza delle maestre.

Al di là della discutibile quantificazione del danno, dovuta ad una CTU piuttosto superficiale, ciò che interessa maggiormente è che il Tribunale ha applicato l’art. 2048 del Codice Civile, quello che prevede che i precettori e gli insegnanti “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi….nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Di conseguenza, detto articolo pone una presunzione di responsabilità a carico della scuola, che può essere dimostrata solo con la dimostrazione, che spetta al convenuto, di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto; anzi, l’elemento di prova determinante, secondo il Tribunale, è stata proprio la relazione del Dirigente scolastico. Invece, la scuola non ha fornito tale prova  di diligenza e quindi di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, ed è stata condannata al risarcimento del danno, salvo poi essere manlevata dalla compagnia assicurativa.

Di seguito la sentenza integrale:

Sentenza 20023 del 2010 Trib. Roma

Cassazione 22505 del 2010:è nulla la promessa di non mettere mai in discussione l’assegno di divorzio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 4 novembre 2010, n. 22505

Svolgimento del processo

Con decreto del 4-8.02.2005, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso depositato il 4.10.2004, da V.P., che in revisione delle condizioni del divorzio da M.L., aveva chiesto l’eliminazione dell’assegno di L. 800.000 (Euro 413,17) mensili, annualmente aggiornabili, all’ex moglie attribuito, con decorrenza dal novembre 1995, dalla sentenza di divorzio del 10.11.1995-19.01.1996, resa a conclusioni congiunte dal medesimo Tribunale di Roma.

Con decreto del 10.07-31.08.2006, la Corte d’appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, in accoglimento del reclamo del V. avversato dalla M., dichiarava cessato a fare data dal mese di ottobre 2004; l’obbligo del primo di corresponsione del suddetto assegno divorzile, ponendo a carico dell’appellata la metà delle spese dell’intero procedimento, compensate per la residua parte.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che nel decreto reclamato il Tribunale aveva escluso nel merito la fondatezza della domanda del V., non avendo ravvisato sopravvenienze che legittimassero l’abolizione del beneficio, e ciò previa valutazione d’irrilevanza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 5-15.06.2001, con cui era stata delibata la sentenza di nullità del matrimonio contratto dalle parti (il 16.12.1984), tale decisione essendo successiva al passaggio in cosa giudicata della pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale col riconoscimento dell’assegno di divorzio;

che con il reclamo il V. aveva censurato non solo la ritenuta assenza di sopravvenienze legittimanti la cessazione del suo obbligo di corresponsione, e segnatamente l’attuata valutazione delle attuali condizioni economiche sia della M. che sue, sostenendo incrementi professionali ed immobiliari per lei a fronte di decrementi di introiti per sè, ma anche la sua condanna alle spese del procedimento e l’entità della relativa liquidazione che occorreva preliminarmente esaminare gli effetti dell’impegno preso dal V. nei riguardi della M., contenuto nella lettera in data 26.02.1996 a firma del primo, del seguente tenore testuale:

al punto n. 1) “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”;

al punto n. 2), quando già il V. aveva introdotto, il 7 novembre 1995, il giudizio di nullità del suo matrimonio davanti al Tribunale ecclesiastico del Lazio, di “non richiedere mai la delibazione della eventuale sentenza dichiarativa della nullità del nostro matrimonio che dovesse essere emessa all’esito del giudizio canonico attualmente pendente (..), di modo che l’efficacia di tale decisione rimarrà sempre circoscritta unicamente nell’ambito dell’ordinamento giuridico ecclesiastico”;

che la promessa del V. di non mettere in discussione l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore della M.:

a) essendo successiva alla pronuncia di divorzio e coeva al giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, all’epoca pendente, non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, per nullità della causa in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio;

b) quale impegno unilaterale, doveva essere inquadrato, nell’ambito dell’istituto giuridico della promessa di pagamento o ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 c.c., comportante l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando, invece, a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, menzionato o meno nella ricognizione di debito;

che, pertanto, l’impegno assunto dal V. non gli precludeva di chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio ma refluiva sul piano probatorio, addossandogli l’onere di provare la sopravvenuta dissoluzione dei requisiti per l’attribuzione all’ex moglie dell’assegno in questione, e, dunque, di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che giustificassero la sua richiesta di revisione, ed in particolare l’asserzione secondo cui tra le rispettive condizioni economiche era intervenuto un divario a sè sfavorevole, prova che lo stesso aveva fornito.

Avverso questo provvedimento, notificatole il 3.10.2006, la M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3.11.2006. Il 12.12.2006, il V. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonchè depositato memoria.

Motivi della decisione.

Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare di rito, deve essere respinta, l’eccezione del V. di inammissibilità del ricorso principale.

Come noto, il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie al divorzio, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nella specie, il ricorso principale della M., pur non essendo stato espressamente definito come ordinario o straordinario, presenta i requisiti di sostanza e di forma atti a fargli assumere la qualifica di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Tale impugnazione può, inoltre, estendersi anche ai vizi di motivazione, rendendosi nella specie applicabile, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2 e art. 21, comma 2, il nuovo lesto dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere stato il decreto impugnato pubblicato il 31.08.2006 e, dunque, in data posteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr. Cass. 200922239).

A sostegno del ricorso principale la M. denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1322, 1372, 1375 c.c., art. 1362 c.c., e segg., nonchè dei principi in tema di interpretazione degli atti giuridici; difetto di attività e difetto di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; il tutto con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”.

La ricorrente censura:

la riconduzione all’ambito delle promesse unilaterali dell’impegno assunto dal V. con la lettera del 26.02.1996, sostenendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali, di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto l’obbligo assunto dall’ex marito con la scrittura valorizzata dai giudici d’appello seguiva altro precedente accordo intervenuto tra le parti il 13.06.1995, in vista del loro divorzio a conclusioni congiunte, e costituiva frutto non di determinazione unilaterale del firmatario, ma di un nuovo, preciso accordo contrattuale delle parti, evidenziato anche dal contenuto della stessa missiva, con premesse del seguente tenore “Faccio seguito alle intese raggiunte al riguardo dai nostri rispettivi legali per ribadirti e confermarti quanto segue 1)…”;

il fatto che non sia stato neppure indicato quale sarebbe stato il rapporto venuto meno e più specificamente, sotto quale aspetto fosse possibile ravvisare “l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto”, che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi caducato;

nuovamente la qualificazione giuridica dell’impegno assunto dal V., ribadendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), oltre che all’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), posto pure che il comportamento dell’ex marito è stato definito dagli stessi giudici d’appello come non commendevole.

Formula conclusivamente il seguente quesito “può considerarsi promessa unilaterale la dichiarazione che una parte faccia all’altra di assumere un’obbligazione in forza di un preventivo accordo? Ed inoltre può ritenersi giudizialmente venuto meno il rapporto fondamentale se neppure si indica quale esso sarebbe stato?”.

Con il ricorso incidentale condizionato il V. censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 160 c.c., l’affermazione (v. sopra sub a) dei giudici d’appello per la quale la promessa da lui formulata con la scrittura del 26.02.1996 (al 2^ punto 1) non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, sostenendo mancanza assoluta di motivazione circa i profili di nullità da lui denunciati ed in particolare circa:

la violazione di norme inderogabili inerenti alla natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza divorzile ed al diritto irrinunciabile di revisione della statuizione impositiva dell’assegno in favore dell’ex coniuge la violazione del principio d’invalidità per illiceità della causa di accordi, anche patrimoniali, tra coniugi, volti a condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status.

Conclusivamente il ricorrente, sottolineato anche che il suo impegno si sarebbe risolto nell’indebita attribuzione di una rendita vitalizia all’ex moglie, sebbene fosse economicamente autonoma, come pure evidenziato dagli accordi della separazione consensuale, formula il seguente quesito di diritto “Può considerarsi lecita e, quindi, valida ed efficace, la dichiarazione con la quale un soggetto rinuncia a chiedere alla competente autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico-patrimoniali disposte dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero a chiedere la revisione delle stesse pur in presenza di una mutata situazione economico-reddituale delle parti, già coniugi?”.

Il ricorso principale non è fondato; al relativo rigetto segue l’assorbimento del ricorso incidentale, la cui delibazione è stata espressamente condizionata a diversa e favorevole sorte del ricorso principale. la Corte di merito ha giustamente escluso, seppure con motivazione sul punto viziata, che gli intenti espressi dal V. nella lettera diretta alla M. e da lui soltanto sottoscritta il 26.02.1996, potessero costituire fonte di nuove obbligazioni giuridiche.

In primo luogo, dal ricorso non emergono dati decisivi che avrebbero dovuto consentire di ricondurre detti impegni ad accordi intervenuti tra le parti. Tale conclusione non è, desumibile dal trascritto tenore della missiva in questione nè più specificamente dal mero richiamo attuato nella relativa premessa, alle intese che ne avevano preceduto la redazione, espressamente intercorse soltanto tra i rispettivi legali, ne ancora dal contenuto della precedente lettera del 13.06.1995, cui la prima non attua alcun richiamo, lettera questa con cui entrambe le parti, che ne figurano firmatarie, avevano raggiunto intese economiche da recepire nella emananda sentenza di divorzio, alle cui statuizioni di natura economico-patrimoniale il V., con la successiva scrittura del 26.02.1996. aveva anche riferito la sua dichiarazione contenuta al relativo punto 1).

Quanto a quest’ultima, secondo cui “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”, l’esito dell’interpretazione condotta alla luce dei canoni ermeneutici legali applicabili agli atti unilaterali tra vivi e segnatamente di quelli contemplati dall’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 200901387; Cass. 200902399), non avrebbe potuto, senza anche necessità di fare ricorso al criterio sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (cfr Cass. 200106819; 200405239), portare a riconoscerle una valenza giuridica impegnativa e segnatamente ad attribuirle valore precettivo negoziale di rinuncia alla revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, attributive dell’assegno in favore dell’ex moglie.

Essendo la M. già fornita di titolo giudiziale all’assegno divorzile, si palesava del tutto ultroneo intendere la dichiarazione in argomento, implicante l’assicurazione del V. di non mettere in discussione tale titolo e di porvi ossequio, come promessa di pagamento o riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., da parte dell’obbligato alla corresponsione, tra l’altro in ogni caso tenuto a provare sopravvenienze atte a legittimare la revisione di tale stabilito apporto.

La L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, inoltre, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre “rebus sic stantibus”, ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. Anche la possibilità d’intendere la dichiarazione del V. come rinuncia a tale diritto di revisione, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, in tal senso muto, sarebbe stata preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato del V. e condanna della soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la M. a rimborsare al V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Per la Cassazione (sentenza n. 23822/10), il riconoscimento del debito, ai fini dell’interruzione della prescrizione, deve essere desunto da una dichiarazione univoca ed essere del tutto consapevole.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 8 ottobre – 24 novembre 2010, n. 23822
Presidente Preden – Relatore D’Amico
Ricorrente O.G.M. s.p.a. in liquidazione

Svolgimento del processo

Con decreto del 7.10.1999, n. 425/99, il Giudice unico del Tribunale di Udine ingiungeva all’Avv. S. di pagare alla O.G.M. s.p.a. l’importo di lire 14.648.240, oltre accessori.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l’Avv. S. chiedendo che il provvedimento monitorio venisse revocato e svolgendo domanda riconvenzionale per la condanna della O. al pagamento di complessive lire 96.642.634, a titolo di compenso per numerose prestazioni professionali svolte a favore della stessa O.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 485/2002, accertata l’intervenuta prescrizione del credito azionato, revocava il decreto e condannava la O. al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello la stessa O. lamentando che erroneamente il primo giudice aveva escluso l’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., a seguito di riconoscimento del credito da parte dello S..
Quest’ultimo si costituiva in giudizio e resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Trieste rigettava il proposto gravame e confermava la sentenza impugnata.
Secondo la Corte d’Appello è vero che l’Avv. S. ha ammesso di aver trattenuto le somme liquidate alla O. dal giudice dell’esecuzione nella procedura di espropriazione immobiliare, eseguita dallo stesso legale. È anche vero però che il suddetto S. ha opposto in compensazione al credito della società un suo credito per prestazioni professionali di importo maggiore. Tale circostanza, secondo la Corte d’Appello, esclude l’intenzione di riconoscere come esistente l’obbligazione.
La medesima Corte condannava l’appellante a rifondere all’appellato le spese del grado.
Proponeva ricorso per cassazione la O.G.M. s.p.a. in liquidazione (oggi N. s.r.l. in liquidazione) con un unico motivo.
Resisteva con controricorso G.S..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso la O. denuncia «Ex art. 360 c.p.c. sub 3 e 5 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944, 2946, 1988 e 1246 e per omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia abbondantemente prospettato e trattato dalle parti».
Secondo parte ricorrente è documentalmente provato che lo S. ha riconosciuto ed ammesso l’esistenza, la sopravvivenza e l’attualità del suo debito: a) in sede di precisazione delle conclusioni del 20.9.1990; b) in comparsa conclusionale del 22.1.1992. La motivazione dell’impugnata sentenza è quindi, ad avviso della O., caratterizzata da insufficienze e contraddittorietà e risulta anzi dalla giurisprudenza che ai fini della interruzione della prescrizione, non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all’esistenza del diritto (Cass., 29.4.2003, n. 6651; Cass. 24.9.2004, n. 19253).
La tesi della O. è infondata e il citato indirizzo giurisprudenziale è superato da più recenti pronunce di questa Corte secondo le quali il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fiesserene la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Né fondata è la tesi dell’O. secondo la quale anche le numerose richieste di compensazione avanzate dallo S., indicano il riconoscimento, da parte di quest’ultimo, del suo debito nei confronti dell’O. È pur vero infatti che secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692). Si è soprattutto precisato che nella proposizione, da parte del debitore, della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto la stessa sia effettuata con l’intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell’obbligazione; mentre tale efficacia è da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire tale effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass., 24.5.1984, n. 3192; Cass., 5.3.1973, n. 603).
Va peraltro rilevato che l’indagine sul contenuto e sul significato delle suddette dichiarazioni, al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se, come nella impugnata sentenza, è sorretta da idonea motivazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese poste a carico di parte ricorrente, da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 1.500,00 per onorario, oltre rincorso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Cassazione 22678/10: il mantenimento dei figli è obbligatorio anche se non se ne ha più la potestà.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 8 novembre 2010, n. 22678
Presidente Luccioli – Relatore Salvago

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bari con sentenza del 24 maggio 2005, in riforma della decisione del 7 luglio 2002 del Tribunale di Trani, ha condannato i coniugi A.N. e C.G.V. a rimborsare al Comune di omissis la somma di Euro 14.743,81, oltre accessori da detta amministrazione versata alla comunità omissis quale retta per l’ospitalità prestata dall’omissis all’omissis alla figlia minore adottata A.M., in esecuzione di un provvedimento emesso ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., dal Tribunale per i minorenni di Bari. Ha osservato: a) che l’appello era stato legittimamente proposto dal segretario comunale, cui il sindaco aveva attribuito la qualifica di dirigente di ufficio dirigenziale generale prevista dall’art. 64 dello Statuto; b) che il concetto di beneficenza pubblica non è necessariamente collegato a quello di gratuità implicando anche l’erogazione di servizi a pagamento e la possibilità dell’ente di rivalersi delle spese sostenute nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 433 cod. civ.; c) che il relativo obbligo trovava conferma nell’art. 11 del Regolamento comunale che per l’ipotesi di affidamento dei minori presso strutture socio-assistenziali prevedeva l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere al pagamento delle rette soltanto nell’ipotesi, qui non ricorrente, che detti congiunti non fossero in grado di versarle.
L’A. e la C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria; cui resiste il Comune di omissis con controricorso.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo del ricorso, dall’evidente carattere pregiudiziale, i coniugi A., deducendo violazione della L. n. 142 del 1990 e L. n. 267 del 2000, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato ammissibile l’appello del Comune con la rappresentanza del segretario comunale, senza considerare che la normativa che attribuisce a quest’ultimo la rappresentanza processuale del Comune non è applicabile a quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nei quali non è prevista la nomina di direttori generali: infatti non esistenti nell’organico del Comune di omissis avente solo 7.000 abitanti, che può essere rappresentato soltanto dal sindaco.
La censura è infondata.
I ricorrenti hanno ricordato le sole disposizioni dei primi due commi dell’art. 108 T.U. enti locali, appr. con D.P.R. n. 267 del 2000, trascurando quelle successive, le quali dispongono “Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati”. “Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”.
Proprio quest’ultima fattispecie ha trovato applicazione nel caso concreto, avendo la sentenza impugnata accertato che il Sindaco del Comune di omissis con provvedimento 17 luglio 2002 n. 9, peraltro in conformità alla previsione dell’art. 64 dello statuto, ha conferito al segretario comunale le funzioni suddette ed in particolare quella di rappresentarlo in giudizio; per cui pur continuando la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell’ente Comune a competere in via primaria al sindaco, la stessa è stata correttamente esercitata dal segretario generale nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, sia perché la relativa potestà gli è stata attribuita dal sindaco in ottemperanza alla menzionata disposizione dell’art. 108, u.c. del T.U., sia perché la norma regolamentare prevede espressamente che in mancanza del direttore generale la competenza in questione debba venire necessariamente conferita al segretario generale (Cass. 2878/2003).
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23, nonché vizi di motivazione censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che il Tribunale per i minorenni aveva disposto il ricovero della minore presso la comunità omissis ponendo il relativo onere a carico del Comune, con la conseguenza: a) che a seguito della sospensione della potestà genitoriale rimaneva sospeso anche il dovere di provvedere al mantenimento della figlia; b) che, d’altra parte, nulla lasciava presumere che il provvedimento di detto Tribunale avesse carattere temporaneo e lasciasse impregiudicato il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei genitori, peraltro privati della potestà nei confronti della minore.
Con il terzo motivo, deducendo violazione del Regolamento comunale sui criteri per l’erogazione dei servizi di natura economica, censurano la sentenza impugnata per aver fondato il diritto suddetto sul menzionato regolamento senza avvedersi che lo stesso si riferiva esclusivamente alle persone che versano in stato di bisogno e che non abbiano congiunti in grado di provvedere ad esse; e che d’altra parte il provvedimento del giudice minorile aveva vagliato le condizioni della minore e della famiglia ponendo la retta a carico del Comune di omissis: senza che a detta autorità amministrativa fosse consentito alcun sindacato in merito alla scelta dell’autorità giudiziaria.
Con l’ultimo motivo deducono violazione anche della L. n. 1580 del 1931, per aver accolto l’azione di rivalsa del Comune senza considerare che l’ente non aveva seguito neppure il procedimento stabilito da quest’ultima normativa;e che non si trattava di recupero di spese di spedalità, bensì di collocazione presso una struttura avente finalità socio-assistenziali.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha accertato, ed i ricorrenti confermato, che questi ultimi avevano proceduto all’adozione ex L. n. 183 del 1984, della minore A.M.; e che successivamente il Tribunale per i minorenni di Napoli dopo aver constatato una serie di aggressioni di quest’ultima nei confronti dei genitori, ne dispose il collocamento presso la comunità omissis con l’onere della retta a carico del Comune di omissis. I coniugi A. hanno aggiunto nel ricorso che con provvedimento dell’omissis successivo ai fatti di causa, che si riferiscono invece all’anno omissis, l’adozione dell’A. veniva revocata per indegnità dell’adottata.
Ora è noto che dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto dell’art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d’altra parte, la L. n. 184 del 1983, art. 27, dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, per cui l’art. 48, comma 2, impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 cod. civ.: perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo.
È egualmente pacifico che l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa,ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di questa Corte anche più lontana nei tempo (Cass. 38/1976), l’obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo,bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ., la reazione dell’ordinamento è soltanto quella, ponendo rimedio all’anomalia, di apprestare le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso di limitare oppure escludere del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta.
Il che trova conferma proprio nella menzionata L. n. 184 del 1983, posto che l’art. 5 apporta una deroga all’obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell’affidatario; e che l’art. 50, per converso, nell’ipotesi di cessazione della potestà da parte dell’adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell’art. 147 cod. civ., ma devolve al Tribunale per i minorenni il potere “di emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori”; e dispone che in tal caso si applichino le disposizioni dell’art. 330 bis cod. civ.
Nel caso concreto si è verificata quest’ultima fattispecie, in quanto la giovane A.M. è stata allontanata dal nucleo familiare dei genitori adottivi (di cui è stata disposta la sospensione della potestà) e collocata presso una casa famiglia ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 2, per effetto del ricordato provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari, adottato in conformità al disposto dell’art. 333 cod. civ., e segg. Per cui, l’obbligo di provvedere al suo mantenimento, nel caso consistente nel pagamento della relativa retta, ha continuato a gravare sui genitori adottivi, essendo collegato esclusivamente al perdurare di tale status e non alla permanenza della minore presso il nucleo familiare dei genitori ovvero alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
Questa disciplina non può poi ritenersi modificata per il fatto che il provvedimento suddetto ha posto la retta in questione a carico del Comune di omissis, avendo con esso l’autorità giudiziaria inteso disporne esclusivamente l’anticipazione da parte di detta amministrazione quale prevista dal R.D.L. n. 1404 del 1934, artt. 25 e 26, conv. nella L. n. 835 del 1935, e succ. modif. dove sono indicate le misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Fra di esse rientra l’affidamento del minore al servizio sociale minorile, come pure l’ipotesi di cui al successivo art. 26, u.c., in base al quale questa misura “può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall’art. 333 cod. civ.”: nella quale “il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta abusa del minore”, adottando provvedimenti qualificati, nel comma 2, come revocabili in qualsiasi momento.
E per entrambe le fattispecie l’art. 25, u.c., stabilisce che: “le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’erario, sono a carico dei genitori”: restando così definitivamente confermato che il provvedimento del omissis non avrebbe comunque potuto modificare, né ha inteso modificare, come del resto appare ovvio, i profili patrimoniali del rapporto di filiazione.
Neppure tale modifica può essere ricavata, come ritenuto per ultimo dalla sentenza impugnata, “dal compito di assistenza che grava sui Comuni”: ed in particolar modo dal D.P.R. n. 616 del 1977, artt. 23 e 25, che hanno trasferito alle Regioni la materia della assistenza e beneficenza pubblica, comprendente ex art. 38 Cost., anche l’assistenza sociale attribuendo ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate da dette norme, fra le quali hanno compreso “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile” (Corte Costit. 287/1987; 174/1981), in quanto il legislatore del 1977, in ottemperanza ai precetti contenuti negli artt. 117 e 118 Cost., nonché alla Legge Delega n. 382 del 1975 ha inteso trasferire alle regioni ed agli enti locali funzioni attinenti alla beneficenza ed assistenza pubblica secondo una ridefinizione della materia, contestuale al trasferimento, e cioè “tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l’erogazione diretta o indiretta di prestazioni anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell’ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale”. Sicché a seguito di detto trasferimento i Comuni sono tenuti soltanto ad esercitare “tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza”.
La legge statale non ha inciso, invece, sulle condizioni e sui titoli necessari per la erogazione dei servizi e la individuazione dei destinatari, rimessi alla legislazione regionale: come conferma nella materia in esame la L. n. 184 del 1983, art. 2, comma 5, per il quale “Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”. Né ha inteso rendere la materia “beneficenza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra “erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento” (art. 22): così come del resto avveniva nel regime preesistente (cfr. L. n. 6972 del 1890, art. 78, e segg.) ove esemplificativamente la L. n. 1580 del 1931, art. 1 (in vigore anche dopo l’emanazione della L. n. 833 del 1978) regolava la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai Comuni in favore di coloro “che non si trovino in condizioni di povertà”; ed è stato ritenuto da questa Corte applicabile anche all’ipotesi di servizi socio – assistenziali resi a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del Comune e con il diritto dell’Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza (Cass. 3629/2004; 4460/2003; 4837/2000; 481/1998).
È d’altra parte significativo che la L. n. 184, art. 1, comma 2, abbia predisposto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti e che il successivo art. 22, disponetene il Tribunale per i minorenni prima di decidere sulla domanda di adozione debba eseguire le opportune indagini per accertare tra l’altro anche la situazione economica dei richiedenti.
In ottemperanza a questa normativa, il Comune di omissis, come accertato dalla sentenza impugnata ha stabilito nel proprio Regolamento relativo ai servizi sociali, approvato con Delib. consiliare 13 febbraio 1997, n. 9, per l’ipotesi di “affidamento dei minori presso strutture socio-assistenziali” (art. 11) che l’amministrazione debba provvedere al pagamento delle rette solo nel caso in cui “i parenti tenuti agli alimenti non siano in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso le strutture residenziali”. Sicché, non avendo i ricorrenti impugnato detto regolamento presso il giudice competente, e neppure prospettato di versare in una delle situazioni indicate dalla menzionata disposizione, anche al lume di detto provvedimento che non li includeva tra i soggetti esonerati dal pagamento della retta in questione, correttamente la sentenza impugnata li ha dichiarati obbligati ai rimborso di questa, anticipata dal Comune per il collocamento della figlia adottiva presso la casa famiglia omissis e relativa al periodo in cui l’adozione non era stata revocata.
Le spese del giudizio gravano su questi ultimi e si liquidano in favore del Comune di omissis come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Comune di omissis in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Separazione: nell’assegnazione della casa coniugale l’interesse primario da tutelare è quello dei figli, non quello del patrimonio familiare (Cassazione 23591/2010)

Cassazione – Sezione prima – sentenza 19 ottobre – 22 novembre 2010, n. 23591
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Con ricorso 8 marzo 2001, D. R. L. ha chiesto al Tribunale di Belluno di pronunciare la sua separazione dal coniuge C. G., con cui aveva contratto matrimonio il omissis, con affidamento a suo favore dei figli Gi., A., G. ed An., e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine al diritto di visita del padre, all’assegnazione della casa coniugale ed alla determinazione del contributo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto addebito della separazione a carico della moglie, con affidamento dei figli alla madre ed obbligo della stessa di contribuire al loro mantenimento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/6-7/11/2005, ha pronunciato la separazione con addebito alla D. R., le ha affidato le figlie minori G. ed An. regolamentando il diritto di visita del padre, ha assegnato a quest’ultimo la casa coniugale, fissandone il rilascio alla data del 31 ottobre 2006, stante l’eccessivo costo di gestione che ne rendeva opportuna la vendita. Ha infine determinato a carico del predetto un contributo a favore di ciascuno dei figli, ivi compresi quelli maggiorenni non ancora autonomi, nell’importo mensile di euro 600,00 ed un contributo mensile di euro 900,00 per il canone di locazione dell’immobile destinato alla famiglia, ed ulteriore contributo di euro 600,00 mensili per l’assistenza della figlia An. affetta da grave patologia.
La decisione è stata impugnata dalla D. R. in via principale e dal C. in via incidentale innanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 615 depositata il 5 aprile 2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha attribuito alla D. R. un assegno alimentare di euro 500,00 aggiornabile annualmente, gravandone del pagamento il coniuge separato, ed ha invece escluso l’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento del figlio Gi., siccome, ormai maggiorenne, viveva e lavorava col padre che lo manteneva ed assisteva.
Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dalla D. R. con ricorso articolato in tre motivi. Ha resistito il C. con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa coniugale e violazione dell’art. 155 comma 4 cod. civ..
Sostiene che la motivazione è illogica ed insufficiente in quanto il provvedimento in oggetto si basa su considerazioni di ordine economico, identificate in un presumibile depauperamento dell’asse ereditario, e tralascia di contro la necessaria valutazione sull’interesse della prole. È inoltre contraddittoria in quanto nel contempo le riconosce il contributo alimentare in ragione della necessità di assistere la prole, in specie la piccola An., seriamente impedita.
Ascrive al giudicante errore di diritto per non aver preso in considerazione una eventuale assegnazione parziale dell’abitazione familiare in attesa della sua vendita.
Formula quesito di diritto con cui chiede se la disciplina degli interessi della prole, con riguardo alla conservazione dell’habitat domestico, possa ammetterne la non assegnazione al genitore affidatario, privo di reddito proprio e tenuto ad assistere un figlio infermo, per ragioni di natura patrimoniale.
Il resistente replica che la decisione rende conto, con ampia e puntuale motivazione, della disapplicazione del criterio invocato da controparte che, lungi dal dettare qualsivoglia automatismo, è solo preferenziale. La censura perciò non avrebbe fondamento giuridico.
Il motivo è fondato.
Assume la Corte territoriale che l’assegnazione della casa coniugale alla D. R., affidataria dei figli, non è praticabile ragionevolmente poiché le spese di gestione e mantenimento dell’alloggio, rappresentato da una villa, non si giustificano e paiono contrarie all’interesse dei figli futuri eredi per il costante prevedibile depauperamento dell’asse ereditario che conseguirebbe a continui e cospicui esborsi, presumibilmente in aumento.
L’approdo consuma violazione della norma contenuta nell’art. 155 comma 4 cod. civ. nel testo applicabile “ratione temporis” che, secondo esegesi consolidata (per tutte Cass. n. 3030/2006, n. 1545/2006, n. 25686/2009), disponendo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta effettivamente una regola assoluta secondo cui l’assegnazione sarebbe automatica conseguenza del provvedimento di affidamento, ma orienta piuttosto il potere discrezionale del giudice di provvedere all’assegnazione secondo criterio preferenziale, la cui applicazione non può però mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella casa familiare, che, tenuto conto della ratio dell’istituto, va riferito all’esigenza di assicurare loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s’incentrano interessi e consuetudini della famiglia.
Pur avendo riflessi economici, valorizzati dall’art. 6 della legge n. 898/1970 in materia di divorzio, l’assegnazione non è subordinata ad interessi di natura economica. Sicuramente non può mirare a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole ponendosi quale componente dell’assegno previsto dagli artt. 156 c.c.; in senso opposto ma speculare, non può essere subordinata alle esigenze connesse all’onere finanziario gravante per la manutenzione dell’immobile sul coniuge proprietario esclusivo della casa, ma non affidatario.
La scelta cui il giudice è chiamato, in conclusione, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione. Il criterio preferenziale posto dalla norma in esame esclude infatti che il coniuge non affidatario possa pretendere l’assegnazione se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico. Deve invece ed assolutamente essere subordinata a suddetta ultima imprescindibile esigenza, sulla quale possono interferire ma non certo prevalere interessi di carattere economico, ancorché riferiti, indirettamente, alla sfera patrimoniale degli stessi figli.
L’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale orientamento, non ravvisando né nelle argomentazioni del controricorrente né nella stessa motivazione della sentenza impugnata sufficienti ragioni per discostarsene. L’assegnazione della casa coniugale a favore del C. disposta dalla Corte territoriale prescinde immotivatamente dal fatto che egli non aveva l’affidamento dei figli, che pur rappresentava condizione necessaria ancorché non sufficiente per la concessione del beneficio; si giustifica inoltre in base a considerazioni di esclusivo carattere patrimoniale, omettendo qualsiasi riferimento all’esigenza di protezione dei figli affidati alla madre non proprietaria della casa, in particolare, della minore inferma, abituata a muoversi nell’abitazione familiare nonostante la patologia motoria da cui è affetta, che pur rappresentava imprescindibile criterio di valutazione, alla cui luce occorreva condurre il predicato bilanciamento tra gli interessi economici considerati.
La decisione è in conclusione affetta da errore di diritto.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di motivazione in ordine all’addebito della separazione. Sostiene che seppur accertata, la sua infedeltà non è causa di addebito in quanto entrambi i giudici di merito hanno omesso l’esame delle ragioni che hanno portato al deterioramento del rapporto di coniugio. Occorreva infatti la prova che la sua relazione fosse stata la causa della crisi, e non si è accertato che è stata invece la crisi che ha provocato la sua infedeltà. Difetta nella motivazione ogni riferimento al fatto che il marito era alcolista ed aveva contratto malattie veneree a causa delle sue abitudini sessuali. È inadeguata la misura dell’assegno di mantenimento determinato a favore dei figli e dell’assegno alimentare a lei attribuito.
Il motivo si conclude con la formulazione di quattro quesiti di diritto: 1. – se la violazione dell’obbligo di fedeltà determini ex se la crisi matrimoniale o se preesistesse nel caso di specie pregressa intollerabilità della convivenza causata dall’altro coniuge; 2. – se la condotta dell’uno possa essere valutata senza confrontarla con quella dell’altro; 3. – se in assenza di addebito al marito possa esaminarsi la domanda di mantenimento nella forma meno ampia della prestazione alimentare; 4. – se l’art. 155 c.c. può prevedere la misura del mantenimento dei figli prescindendo dalla valutazione complessiva del patrimonio dell’obbligato.
Il resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza in ciascuno dei suoi profili.
Il motivo deve essere rigettato.
La decisione impugnata ha confermato la precedente statuizione in ordine all’addebito della separazione a carico dell’odierna ricorrente poiché non sono emersi elementi a carico del C., mentre è invece accertato che la D. R. ha dato causa alla crisi per la rilevata infedeltà, posta in essere peraltro con modalità oggettivamente offensive per l’onore ed il decoro del coniuge.
La critica indirizzata contro tale approdo, fondata su astratta evocazione di principio di diritto, richiama istanze istruttorie e produzione documentale, la cui disamina si assume trascurata, di cui, in violazione del principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso per cassazione, è però omessa la riproduzione del testo. In forza del citato principio il ricorrente ha infatti l’onere “sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente anche mediante integrale trascrizione nel ricorso le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni sulla sola base del ricorso per cassazione senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo “per relationem” ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio”. In parte qua il motivo è perciò inammissibile. Nel resto esprime generica censura riguardante la misura del contributo di mantenimento per i figli e dell’assegno alimentare disposto a carico del C., asseritamente non proporzionato alle sue entrate patrimoniali. Anche in questo profilo il motivo è articolato con la genericità già riscontrata, in quanto non vengono riprodotte le risultanze istruttorie che il giudice d’appello avrebbe immotivatamente disatteso nel determinare l’assegno in favore dei figli, ed è perciò inammissibile. È invece infondato laddove critica il criterio equitativo di liquidazione dell’assegno alimentare attribuito alla ricorrente, cui è stata addebitata la separazione. In questa contingenza, venuto meno l’obbligo del coniuge incolpevole di assistenza materiale e morale nella sua interezza, è residuato a suo carico solo l’obbligo di assicurare all’altro, se in stato di bisogno, di sopperire all’assenza di mezzi di sostentamento, ma non certo per assicurare il medesimo tenore di vita corrispondente alla posizione economica e sociale goduta durante la vita matrimoniale. A differenza di quanto dispone l’art. 156 c.c. in relazione all’assegno di mantenimento che deve essere determinato in modo da cercare di riequilibrare le condizioni patrimoniali delle due parti sì che possano conservare il precedente stile di vita goduto in costanza di matrimonio, il diritto agli alimenti, che spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa, non può assicurargli lo stesso agio goduto prima della crisi coniugale, ma deve solo consentirgli di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa.
È a questo criterio che deve ispirarsi la determinazione della sua misura, sicché non rilevano le condizioni patrimoniali del coniuge chiamato a soddisfare col suo sforzo economico le anzidette esigenze.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta omessa ammissione di prova orale sul comportamento del C. ed omesso esame della perizia investigativa che ne dava conto. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se il giudice può immotivatamente escludere le istanze istruttorie di una parte ed omettere la pronuncia sull’acquisizione di atti sulla cui produzione, contestata, si è riservato di decidere.
Il resistente deduce in replica l’infondatezza del mezzo.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua genericità. In palese violazione del principio di autosufficienza del presente ricorso, omette la riproduzione sia dei capitoli di prova di cui lamenta omessa ammissione sia del testo dell’atto asseritamente disatteso.
Tanto premesso, il primo motivo deve essere accolto e gli altri devono essere rigettati. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che dovrà pronunciare alla stregua del seguente principio: l’assegnazione della casa familiare non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione, e per l’effetto non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico.
Sarà compito del giudice d’appello provvedere altresì al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Divorzio: l’ex moglie va mantenuta anche se rifiuta un posto di lavoro (Cassazione 22504/2010)

Corte di Cassazione Civile sez. I 4/11/2010 n. 22504
Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del locale tribunale del 17 maggio 2002 che, successivamente a sentenza parziale che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.U. e C.F. dopo circa tre anni di vita matrimoniale, aveva determinato un assegno di divorzio mensile di Euro 510,00, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a carico dell’uomo, ha accolto in parte il gravame dello stesso ed ha ridotto la somma di cui al primo grado ad Euro 250,00 mensili ed accessori, compensando le spese del grado.

Ad avviso della Corte di merito, infondato era il motivo di appello del P. che aveva denunciato una ultrapetizione del tribunale, perchè la C. aveva domandato nel costituirsi un assegno mensile di L. 900.000 mentre le era stato riconosciuto il diritto alla maggior somma di Euro 510,00 (L. 987.000) al mese; ha ritenuto la sentenza impugnata che la misura più alta dell’assegno comprendesse la rivalutazione dalla data della domanda a quella della decisione e che non vi fosse quindi violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte d’appello ha poi confermato la sussistenza del diritto all’assegno in ragione della mancanza di condizioni reddituali o patrimoniali della donna che le consentissero di godere lo stesso tenore di vita fruito durante la vita matrimoniale; considerato il carattere consensuale della separazione e la brevità della durata del matrimonio, il diritto all’assegno derivava per la donna dalla palese sperequazione tra le condizioni economiche delle parti, dato che il P. fruiva di redditi annuali di Euro 25.000,00 mentre la C. era disoccupata, convivendo con i genitori ed essendosi nuovamente iscritta alla facoltà di medicina dopo la separazione, anche se non aveva sostenuto esami.

La Corte di merito ha rilevato poi che la donna aveva rifiutato un posto da segretaria ad (omissis), per essere il luogo di lavoro lontano da casa e ritenendosi inadatta al tipo di mansioni offerte;

pertanto, la C. non poteva ritenersi responsabile della carenza di mezzi economici che differenziava la sua posizione rispetto a quella del P. e la solidarietà postconiugale imponeva la integrazione a carico dell’ex marito delle entrate della donna, al fine di garantirle un treno di vita simile a quello goduto manente matrimonio.

Comunque la brevità della durata della vita matrimoniale e il connesso modesto contributo della donna alla formazione del patrimonio familiare comportavano una misura modesta dell’assegno di divorzio, anche in considerazione del fatto che vi era una chiara idoneità al lavoro della C. per la sua giovane età, e quindi il contributo mensile a carico del P. è stato ridotto ad Euro 250,00 mensili con la rivalutazione annuale a decorrere dalla domanda.

Per la cassazione della sentenza che precede, il P. ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 10 – 11 ottobre 2006 alla C., che non resiste in questa sede.

Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo del ricorso del P. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3, avendo la Corte di merito escluso la ultrapetizione del tribunale, il quale, a suo avviso, nel liquidare un assegno maggiore di quello originariamente chiesto dalla C., aveva solo adeguato alla svalutazione la somma mensile attribuita alla donna nell’udienza presidenziale del 2 marzo 2000, superando, con tale statuizione, la misura di quanto chiesto dalla donna con la costituzione in giudizio.

Il quesito conclusivo prospetta come disapplicazione dell’art. 112 c.p.c., il principio adottato dalla Corte di merito per il quale, nel decidere, il giudice esattamente determina un assegno di divorzio maggiore di quello chiesto, con propria e autonoma deduzione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un ratto decisivo in ordine all’applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificata con L. n. 84 del 1987 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Anche la determinazione del minor assegno di Euro 250,00 mensili contraddice con la rilevata circostanza che la C. ha rifiutato la sistemazione lavorativa offertale di segretaria di un’azienda:

tale rifiuto del lavoro, da solo, avrebbe giustificato una revoca dell’assegno, che invece erroneamente non vi è stata.

La donna, pur essendo stata iscritta per alcuni anni dopo la separazione alla facoltà di medicina, non ha dato prova di avere sostenuto alcun esame, evidenziando di non avere interesse a predisporre una situazione in cui possa maturare per lei una possibilità di attività lavorativa; inoltre nessuna prova vi è stata sul tenore di vita nei tre anni di matrimonio delle parti che, anzi, in detta fase, hanno coabitato con i genitori del marito.

Solo dopo la separazione l’uomo ha ereditato immobili dalla famiglia di origine, mentre la donna è rimasta colposamente priva del lavoro, rendendosi volontariamente priva di redditi sufficienti a garantirle un treno di vita analogo a quello fruibile e non fruito dai coniugi durante la vita matrimoniale.

La sintesi-quesito finale del secondo motivo di ricorso chiede di accertare se non vi sia stata illogica e contraddittoria motivazione della, sentenza impugnata per avere ridotto l’originario assegno ad Euro 250,00 mensili invece di revocarlo, dopo avere accertato il rifiuto dalla C. di una proposta lavorativa.

2.1. Il primo motivo di ricorso deve necessariamente dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, in ragione dell’accoglimento parziale del gravame del P..

La Corte d’appello infatti, se ha rigettato l’appello sulla extrapetizione del primo giudice, che aveva determinato la misura dell’assegno in una somma maggiore di quella chiesta, ha poi ridotto lo stesso ad una misura minore di quella chiesta dalla C. in primo grado, a decorrere dalla data prevista dal primo giudice, con la conseguenza che la statuizione per la quale vi è stata la denuncia di ultrapetizione è venuta meno e, con essa, anche l’interesse del P. alla decisione sul motivo di impugnazione relativo ad una decisione che comunque, per effetto dell’accoglimento parziale del gravame, riduce al di sotto di quanto domandato alla C. con la comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio di divorzio, la misura dell’assegno (sulla decorrenza dell’assegno dalla domanda cfr. Cass. 15 novembre 2002 n. 16066), per effetto di circostanze antecedenti alla costituzione della donna in tribunale, che hanno determinato la misura del contributo mensile a carico del P. inferiore al richiesto (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2338), con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di interesse del ricorrente.

2.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata, il quale non censura adeguatamente, anche nella sintesi finale, le carenze motivazionali della pronuncia, non indicando ratti decisivi, valutati invece in sede di merito per giustificare il rifiuto dalla C. dell’offerta di lavoro, come la distanza da casa dell’ufficio e la inidoneità della donna alle mansioni a lei proposte, domandando solo una nuova valutazione delle circostanze di fatto in sede di legittimità, preclusa dalle ragioni espresse nella decisione oggetto di ricorso, incompatibili con la pretesa revoca dell’assegno.

3. In conclusione, entrambi i motivi di ricorso sono preclusi e l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile; le spese di causa devono restare a carico del ricorrente, non essendosi l’intimata difesa in questa sede.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Cade per un tombino sporgente, il Comune è responsabile dei danni se manca il segnale di pericolo per strada dissestata (Cassazione 23277/2010)

Cassazione – Sezione terza – sentenza 13 ottobre – 18 novembre 2010, n. 23277
Presidente Trifone – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
A. D’., con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di omissis chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L’ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d’appello l’ha invece ritenuta fondata e, per l’effetto, ha condannato il Comune di omissis al pagamento in favore della D. della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di omissis, formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la D..
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.

Motivi della decisione

1. Nell’unico mezzo il Comune di omissis lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell’evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l’instabilità del tombino sul quale la D. era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l’ignaro passante, idonea all’affermazione dell’efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l’attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l’instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l’incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione – volta a rovesciare sull’infortunata la responsabilità dell’accaduto – alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l’utente poteva camminare indifferentemente sull’uno o sull’altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

La costituzione in giudizio dell’appellante con la copia dell’atto di citazione anziché con l’originale, determina mera irregolarità sanabile (Cassazione 23192/2010)

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 13 luglio – 17 novembre 2010, n. 23192

Presidente – Relatore Settimj

Ricorrente D.

Fatto e diritto

G.D. impugna per cassazione la sentenza 20.2.07 n. 360 con la quale la corte d’appello di Napoli ne ha dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c. l’impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo intimatogli dalla Soc. S. G.

Il giudice a quo ha ritenuto invalida la costituzione dell’appellante effettuata mediante iscrizione della causa a ruolo il 3.4.06 con il deposito della sola copia dell’atto d’appello, notificato il 28.3.06, mentre l’originale era stato successivamente depositato il 7.6.06, oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente – denunziando violazione degli artt. 347, 348, 165 e 156 c.p.c. – sostiene che il principio di tassatività delle cause d’improcedibilità, desumibile dal tenore letterale dell’art. 348 c.p.c., imponga di ritenere tale sanzione applicabile solo nel caso di mancata costituzione dell’appellante nei termini, onde il deposito di una copia in luogo dell’originale dell’atto di citazione non darebbe luogo ad una causa d’improcedibilità ma ad una mera irregolarità nella costituzione, ove tempestivamente avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., mentre in relazione al deposito della copia dell’atto d’appello in luogo dell’originale soccorrerebbero i principi generali dettati dall’art. 156 c.p.c.

La censura è fondata.

Come la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha recentemente evidenziato, infatti, l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, d’una copia (o velina) dell’atto d’appello in luogo dell’originale contenente la relata dell’avvenuta notifica, non comporta la sanzione d’improcedibilità del gravame (Cass. 29.7.09 n. 17666, 24.8.07 n. 17958, 9.12.04 n. 23027).

In proposito si è evidenziato come il nuovo testo dell’art. 348 c.p.c. abbia apportato significative modifiche alla disciplina dell’improcedibilità dell’appello, in quanto ha previsto quali ipotesi tassative (sulla tassatività delle ragioni d’improcedibilità dell’appello cfr. Cass. 2.7.03 n. 10404, 3.8.04 n. 14869, 28.1.09 n. 2171) soltanto, al primo comma, la mancata tempestiva costituzione dell’appellante ed, al capoverso, la mancata comparizione dello stesso, una volta costituitosi, alla prima udienza ed in quella successiva; sotto il primo degli indicati profili, tuttavia, come chiaramente desumibile dal tenore letterale della disposizione, la sanzione immediata ed insanabile, anche quindi a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell’appellante che deve aver luogo “in termini”, non anche al mancato rispetto delle “forme” previste per i procedimenti davanti al tribunale, nonostante alle stesse, compreso dunque il deposito dell’originale della citazione, operi rinvio il precedente art. 347 c.p.c.

D’altra parte, sebbene l’art. 165 c.p.c. imponga all’attore di costituirsi, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, non di meno questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare come la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota d’iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziché l’originale dell’atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determini alcuna nullità della costituzione stessa, ma integri una mera ipotesi d’irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione (Cass. 13.8.04 n. 15777).

L’applicazione al giudizio d’appello dei principi espressi in tale decisione, che il Collegio condivide, rende evidente la non riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione, che sola varrebbe, a norma dell’art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, a giustificare una pronunzia di improcedibilità.

Non può, dunque, condividersi la diversa soluzione adottata da Cass. 1.7.08 n. 18009 sulla base d’un “distinguo” tra art. 165 c.p.c., in relazione al quale accoglie la riferita giurisprudenza che esclude l’essenzialità in sede di costituzione del deposito dell’originale notificato dell’atto di citazione, ed art. 348 c.p.c., in relazione al quale, per contro, ravvisando la ratio della comminatoria dell’improcedibilità nell’esigenza di certezza dell’instaurazione del giudizio, tale essenzialità afferma in funzione d’un controllo da parte del giudice dell’effettiva proposizione dell’impugnazione; impostazione siffatta della questione, in vero, non solo non tiene conto della sopra evidenziata espressa limitazione del dettato normativo che ricollega la procedibilità dell’appello alla sola tempestività della costituzione, di per sé confermativa della volontà d’impugnare, e non alle modalità della costituzione stessa, ma soprattutto sembra fare riferimento ad un’ipotesi d’attività di controllo preventivo inauditae partes da parte del giudice a seguito della sola costituzione – che la normativa non prevede, nel qual caso avrebbe un senso anche un’immediata declaratoria d’improcedibilità – mentre tale controllo ha luogo successivamente in sede di decisione, laddove ben può il giudice prendere visione della copia notificata pur se tardivamente depositata.

Nella qual sede, alla declaratoria d’improcedibilità potrebbe pervenirsi soltanto ove venisse accertata una difformità tra copia depositata ed originale dell’atto d’impugnazione, ma ove non sia in discussione – come nella specie non è – la conformità dei due atti, devesi ravvisare nel deposito della copia in luogo dell’originale una mera irregolarità, non integrando tale deviazione dal modello legale una costituzione priva dei requisiti essenziali al raggiungimento dello scopo dell’atto e non comportando essa di per sé alcuna violazione dei diritti difensivi dell’appellato nei confronti del quale il contraddittorio si costituisce con la notifica della citazione.

Il qual appellato, tra l’altro, nella specie, ricevuta regolare notifica dell’atto d’impugnazione e ritualmente costituitosi in giudizio inserendo la copia notificata nel proprio fascicolo e svolgendo pienamente le proprie difese di merito, non ha denunziato violazione alcuna dei propri diritti difensivi e si è limitato alla difesa nel merito, senza prospettare l’esistenza del vizio in discorso e far discendere da esso una qualsivoglia lesione dei propri diritti di difesa.

Il ricorso va, dunque, accolto e la causa va rinviata ad altro giudice pari ordinato, che si indica in diversa sezione della medesima corte d’appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d’appello di Napoli.

 

L’amministratore del condominio non può agire in giudizio per l’infitrazione nella proprietà esclusiva (Cassazione, 22656/10)

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 14 luglio – 8 novembre 2010, n. 22656
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Ricorrente Punto Casa srl

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.6.93 il Condominio di via B. 27 di Trezzo sull’Adda, costituito tra gli acquirenti delle unità immobiliari provenienti dal frazionamento di un edificio, che la venditrice società punto P. C. s.r.l. nel maggio del 1990 aveva a sua volta acquistato, con l’incarico di ristrutturarlo, dall’impresa individuale E. 2001 di C. R., citò la prima al giudizio del Tribunale di Monza, al fine di sentirla condannare alla eliminazione, o al pagamento delle relative spese, di alcuni vizi e difetti di costruzione da cui il fabbricato era risultato affetto.
Costituitasi la convenuta, eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, a suo avviso proposta dall’art. 1495 c.c. risalendo la vendita e consegna degli immobili all’autunno del 1991 ed essendo stata la denuncia dei vizi e difetti fatta soltanto il 19.1.93, chiamando in causa la ditta E. 2001, quale unica responsabile degli eventuali vizi e difetti, per esserne manlevata.
Costituitasi la terza, eccepì a sua volta la decadenza e la prescrizione, sia dell’azione principale, sia di quella di garanzia, comunque contestando l’esistenza di vizi ad essa imputabili, successivamente disinteressandosi del giudizio.
Intervennero in causa volontariamente, in adesione alle ragioni della E., M. ,E. e R. F., quali eredi di M. F., portatore di cambiali emesse per la somma di L. 193.000.000 dal titolare della ditta suddetta, R.C., inutilmente precettate e seguite dal pignoramento del credito, peraltro negato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nei confronti della società P.C. per i sopra citati lavori di ristrutturazione.
Sulla scorta delle espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza datata 11.12.00/26.2.01 l’adito tribunale dichiarò la responsabilità della P.C. ex art. 1669 c.c. per gravi difetti costruzione e la condannò al risarcimento dei danni in misura di L. 141.000.000 oltre rivalutazione ed interessi, in favore del condominio, le cui richieste nei confronti della E. respinse, ponendo le spese dell’attore a carico della suddetta società soccombente e compensandole nei rimanenti rapporti.
Avverso tale sentenza la P.C. propose appello, al quale resistettero sia il condominio, sia i F., mentre la ditta E. 2001 non si costituì, rimanendo contumace.
Con sentenza del 24.3-16.7.04 la Corte di Milano confermò quella impugnata e condannò l’appellante al rimborso delle rispettive spese del grado in favore dei costituiti appellati, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
a) correttamente il primo giudice aveva qualificato la dedotta responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., attesa la gravità dei difetti di costruzione accertati, pur avendo il condominio dichiarato di agire a titolo contrattuale, poiché la P.C. non si era limitata a vendere le unità immobiliari, ma si era anche assunta l’incarico, subappaltandolo alla originaria proprietaria E. 2001, della ricostruzione del vecchio fabbricato, subentrando a quella nella titolarità della relativa concessione edilizia e nominando un proprio direttore dei lavori, in sostituzione di quello originario nominato dalla medesima;
b) la “grave decisione”, all’origine degli inconvenienti, di non realizzare la prescritta costruzione del “vespaio aerato” sotto il pavimento del piano terra, al fine di ottenere una maggiore cubatura abitabile, era stata adottata di comune accordo nell’estate del 1990 tra la vecchia e la nuova proprietaria dell’immobile;
c) l’eccezione di extrapetizione, sollevata dall’appellante solo nella comparsa conclusionale in secondo grado, era peraltro inammissibile perché tardiva:
d) l’amministratore era legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere – dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva;
e) il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c. non decorreva dalla manifestazione esteriore dei vizi, bensì dalla completa conoscenza di essi e del loro collegamento causale con l’esecuzione della costruzione, conoscenza che nel caso di specie si era avuta solo dopo l’espletamento della consulenza tecnica;
f) era stato inoltre rispettato il termine prescrizionale, essendo stata la domanda proposta entro un anno dalla denuncia, fatto con lettera raccomandata del 19.1.93;
g) dal complesso delle risultanze testimoniali era emerso che la decisione di non realizzare la sopraelevazione del vespaio era stata presa di comune accordo dalla E. 2001 e dalla P. C. e, comunque, il completamento delle opere, nelle parti poi risultate all’origine degli inconvenienti, era avvenuto in epoca nella quale la seconda aveva acquistato, divenendone l’unica interessata alla proprietà dell’edificio;
h) il rigetto della subordinata domanda di garanzia, proposta dalla P. C. nei confronti della E. 2001, era da confermare non tanto per le ragioni di merito esposte dal Tribunale, quanto per la fondatezza, ai sensi dell’art. 1670 c.c., dell’eccezione di decadenza sollevata dalla terza chiamata, poiché l’azione di regresso, nei confronti della subappaltatrice, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione, entro sessanta giorni, della denuncia dei vizi, ricevuta da essa costruttrice – venditrice, il che non era avvenuto;
i) la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ai fini della quantificazione dei danni, era generica e priva di concreta giustificazione, considerato che vi era stata una seconda indagine supplementare del c.t.u., all’esito della quale era stato possibile accertare, mediante scavi, la effettiva e preminente causa dei vizi, sicché non era ravvisabile alcun reale contrasto tra le acquisite valutazioni.
Avverso la suddetta sentenza la società P.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi e per quanto di rispettivo interesse, il Condominio via B. n. 27 di Trezzo sull’Adda e gli eredi F.; non hanno svolto attività difensive gli intimati eredi di R.C. (già titolare della ditta E. 2001), nelle more deceduto, nei confronti dei quali con ordinanza interlocutoria del 14.1.10 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni; le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dagli intervenuti F. nella memoria del 2.7.10, relativamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente società P.C. nei confronti degli eredi di R.C., rilevandosi che, contrariamente a quanto eccepito, detto atto è comprensivo, oltre che delle precedenti fasi del giudizio di legittimità, dell’intero testo del ricorso per cassazione, che risulta letteralmente trascritto nelle pagine da 5 a 30 di ciascuna delle copie, tempestivamente notificate a tali intimati, così puntualmente assolvendosi all’onere di portare a conoscenza degli stessi il contenuto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1495 e 1669 c.c. e art. 81 c.p.c., censurandosi la reiezione del motivo di appello con il quale si era lamentato che il tribunale, accogliendo la domanda quale azione extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo la parte attrice espressamente agito per far valere la garanzia contrattuale ex art. 1495 c.c. in dipendenza dalla compravendita, unico profilo sotto cui la domanda, per effetto di tale scelta vincolante per il giudice, avrebbe dovuto essere considerata. Tale vizio avrebbe, in concreto, comportato l’omesso rilievo sia del difetto di legittimazione attiva, non potendo l’amministratore del condominio far valere diritti altrui, sia della decadenza e della prescrizione, in relazione agli appropriati termini e relative decorrenze previsti in materia di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce “errore nel procedimento per mancata considerazione del motivo d’appello concernente l’ultrapetizione”, per averne la corte di merito ritenuta tardiva la relativa proposizione, in quanto formulata con la comparsa conclusionale, senza tener conto che, in realtà, già nell’atto di gravame, nel lamentare l’erronea applicazione delle regole di cui all’art. 1669, anziché di quelle di cui all’art. 1495 c.c. pur invocato dalla parte attrice, l’appellante aveva implicitamente, ma inequivocamente, censurato la decisione di primo grado anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., non occorrendo a tale riguardo ed agli effetti devolutivi di cui all’art. 342 c.p.c. l’uso di formule sacramentali.
I suesposti motivi, cui hanno aderito gli intervenuti eredi F., vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le censure esposte e comportano, in funzione delle contenute doglianze processuali, l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte.
Al riguardo si rileva, anzitutto, dall’esame dell’atto di citazione notificato in data 24.6.93, che nella domanda, non contenente alcun espresso riferimento agli atti di compravendita, né all’obbligo della garanzia ex art. 1495 c.c., veniva specificamente evidenziato che la venditrice P.C. “aveva altresì provveduto alla ristrutturazione” dell’edificio, realizzando un’opera affetta da vari vizi di costruzione e difformità dal “capitolato”, in considerazione dei quali si concludeva per la dichiarazione di “contrattuale responsabilità della convenuta”, con conseguente condanna “alla garanzia di legge e quindi alla eliminazione dei vizi e delle difformità contrattuali o, alternativamente al pagamento…”.
Risulta cosi evidente come la qualità essenziale, nella quale la società P.C. venne convenuta in giudizio, non era quella di venditrice degli immobili derivanti dal frazionamento, bensì quella di appaltatrice o comunque costruttrice dell’edificio, in considerazione della quale segnatamente se ne chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi di costruzione (o in alternativa al rimborso delle relative spese), così facendosi valere una garanzia che, pur erroneamente qualificata dalla parte attrice di natura contrattuale, in realtà integrava, attesa la natura dei vizi in concreto dedotti tali da incidere in misura rilevante e permanente su elementi essenziali all’abitabilità dell’immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3752/07, 8140/04, 7537/07, 13106/95) la responsabilità di natura extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., facente carico non soltanto (come quella di cui all’art. 1667 c.c.) sull’appaltatore, ma anche sul venditore dell’immobile, ove lo stesso ne sia stato anche costruttore (v. Cass. nn. 7634/06, 3406/06, 21351/05, 567/05).
Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dettato dall’art. 112 c.p.c. – di tal che risulta superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, circa l’avvenuta proposizione o meno di un espresso motivo di gravame al riguardo – il Tribunale e la Corte d’Appello, in un contesto nel quale l’attore aveva dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria l’assunzione da parte del venditore dell’incarico di ristrutturare il fabbricato, hanno qualificato ed accolto la domanda attrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., spettando soltanto al giudice la corretta qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla parte e l’individuazione delle norme confacenti al caso, rimanendo lo stesso soltanto vincolato ai fatti posti dall’istante a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita (tra le altre v. Cass. nn. 16809/08, 15925/07, 27466/07, 6712/01); e nella specie la causa petendi, secondo la prospettazione fattuale esposta, ed il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non potevano che condurre all’applicazione della sopra citata fattispecie legale di responsabilità.
I due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, precisandosi tuttavia che il profilo di censura relativo alla legittimazione all’azione dell’amministratore del condominio, rispetto alla quale non decisiva risulta la qualificazione, se contrattuale o extracontrattuale, della domanda, sarà di seguito esaminato, con il successivo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, cui hanno aderito gli intervenuti F., si deduce “falsa ed erronea applicazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e art. 81 c.p.c.”, censurandosi la reiezione (per le ragioni riportate sub d) in narrativa) del motivo di gravame attinente alla legittimazione dell’amministratore del condominio, al riguardo ribadendo che il medesimo non avrebbe potuto agire anche a tutela delle parti dell’edificio oggetto di proprietà esclusiva e lamentando che nella condanna risarcitoria, pronunziata a favore del condominio, sarebbero state in concreto indebitamente incluse somme corrispondenti a danni subiti da singoli condomini.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito precisati, va accolto per quanto di ragione.
Il principio giurisprudenziale di legittimità (v. in particolare Cass. 5613/96), cui i giudici di merito hanno ritenuto di conformarsi, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 (prevedente il potere – dovere di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio), poteva comportare la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese. Tale legittimazione non poteva tuttavia estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva interessati dalle infiltrazioni di umidità risalenti dal c.d. “vespaio”, trattandosi di diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela, chiaramente eccedente le suddette finalità conservative, competeva elusivamente ai rispettivi interessati.
La Corte d’Appello pertanto, pur correttamente dichiarando ammissibile il motivo di gravame, che in quanto eccezione e non domanda nuova (in quanto diretta a contrastare, quantomeno in parte, l’avversa domanda), ben avrebbe potuto essere proposta anche per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), lo ha tuttavia erroneamente e del tutto respinto nel merito, confermando la statuizione risarcitoria includente in unico conteggio sia i danni alle parti comuni, sia quelli relativi alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Con il quarto motivo si deduce “erronea e falsa applicazione degli artt. 1670 e 1310 c.c. in relazione alla domanda svolta nei confronti del signor R.C, titolare della ditta E.2001”, lamentando che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di garanzia per omessa prova della denunzia ex art. 1670 c.c., avrebbe “incredibilmente ignorato il documento 2 prodotto dalla P.C. rappresentato dalla raccomandata in data 4 febbraio 1993 e ricevuta il successivo 13 febbraio…”, e comunque omesso di considerare che la prescrizione sarebbe stata interrotta, ai sensi dell’art. 1310 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata solidale.
Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione il suddetto documento, idoneo ad escludere la ritenuta decadenza, né in alcun modo giustificato la mancata applicazione del principio estensivo dell’interruzione della prescrizione.
I motivi, sostanzialmente identici, vanno disattesi per inammissibilità della prima censura dedotta, derivante, ancor prima che dal difetto di autosufficienza (per non essere stato riportato il testo della lettera raccomandata, così non consentendone di valutarne la concreta idoneità ad assolvere alla finalità di denunzia dei vizi in questione), ancor più radicalmente, dalla palese natura revocatoria, e dunque di merito, della doglianza.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente motivato la conferma del rigetto della domanda di garanzia con la considerazione che la società P.C, dopo avere ricevuto due lettere di contestazione dei vizi di costruzione da parte del legale del condominio, non li aveva a sua volta contestati alla E. nel termine di gg. 60, al riguardo puntualizzando testualmente che “dagli atti di questo giudizio non risulta che vi abbia provveduto”. Tale categorica affermazione comporta che, nella diversa ipotesi in cui la lettera menzionata dalla ricorrente fosse stata invece prodotta, la corte territoriale sarebbe incorsa non nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quello, di travisamento processuale, di cui all’art. 395, n. 4, erroneamente negando la presenza di un documento, che risultava invece prodotto dalla convenuta appellante e, pertanto, esistente agli atti.
Dall’inammissibilità del profilo di censura suddetto, che comporta l’incensurabilità nella presente sede della pregiudiziale dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, consegue il reiettivo assorbimento di quello, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1310 c.c., concernente la subordinata ratio decidendi, ravvisante anche la prescrizione della stessa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere cassata limitatamente al terzo motivo di ricorso, nei limiti precisati, con rinvio per nuovo esame in parte qua ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata relativamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Usucapione: per la Cassazione (sentenza 22599 del 2010) “non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente”

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 6 ottobre – 5 novembre 2010, n. 22599
Presidente Elefante – Relatore Mazzacane

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21-4-1988 Ge. C. e G. C. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco An. C., A. C., L. C., A. M. C. e R. C. e, premesso di essere proprietari di immobili già di proprietà del padre C. C. siti in omissis, chiedevano la rettifica dell’atto di divisione del omissis – costituente il titolo di proprietà degli attori, unitamente alla successione ereditaria – intervenuto tra C. C., loro dante causa, e G. C., dante causa dei convenuti, relativamente alla titolarità di alcuni mappali e di diritti di servitù, qualificando tale domanda, in via subordinata, come accertamento della avvenuta usucapione.
I convenuti costituendosi in giudizio contestavano le domande attrici assumendo che la scrittura privata addotta dagli attori a fondamento delle loro pretese risultava sottoscritta solamente da uno dei coeredi di G. C. e non poteva quindi essere opposta agli altri e sostenendo l’operatività tra le parti dell’atto di divisione; essi chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori alla rimessione in pristino dei mappali asseritamente posseduti illegittimamente mediante la demolizione delle opere eseguite e la consegna agli esponenti.
Il Tribunale adito con sentenza del 24-5-1997 respingeva la domanda attrice e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l’operatività tra le parti dell’atto di divisione.
Proposta impugnazione da parte di Ge. C. e di G. C. cui resistevano A. C., L. C., A. M. C. e R. C. che proponevano altresì appello incidentale la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24-2-2004 ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato Ge. C. e G. C. a restituire agli appellati i fondi di cui ai mappali omissis e della quota di fabbricato insistente sul mappale omissis del Comune di omissis.
Per la cassazione di tale sentenza Ge. C. e G. C. hanno proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui A. C., L. C., Ad. C., M. C. e R. C. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102-1140-1141-1158-1164-2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, assumono che la Corte territoriale non ha considerato da un lato che il compossesso da parte degli esponenti sui beni oggetto di causa non era mai stato contestato dalle controparti ed anzi era stato espressamente ammesso negli atti processuali, e dall’altro che non era stato invece provato da parte degli appellati ed appellanti incidentali il loro compossesso sugli stessi beni (in quanto contestato dagli istanti), ed ha quindi invertito l’onere della prova, omettendo di rilevare la pacificità del possesso ultraventennale degli immobili da parte di Ge. C. e di G. C..
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1102-1158-1163-1164-1165-1167-2697-2727-2728 e 2729 c.c., 112 e 115 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di prove documentali e testimoniali in ordine all’invocato pacifico possesso da parte degli esponenti degli immobili per cui è causa e per aver anzi evidenziato erroneamente diversi atti come “indicativi della titolarità del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sull’immobile escludendo in capo agli appellanti, la pienezza e l’esclusività del diritto, quale sostitutivo del proprio”; in tal senso erano state valorizzate una denuncia presentata dagli appellanti il 6-6-1985 nei confronti di L., An. ed A. C. per violazione dell’art. 637 c.p. (ingresso abusivo sul fondo altrui) ed una denuncia per violazione del diritto di proprietà sporta da questi ultimi nel 1985 al Sindaco del Comune di omissis nei confronti di Ge. C. e di G. C. per ampliamento e sistemazione della tettoia per il ricovero di attrezzi agricoli di cui al mappale omissis, foglio omissis, di via omissis, a seguito della quale il Sindaco con ordinanza del 29-7-1985 aveva ordinato agli attuali ricorrenti la demolizione di opere realizzate senza concessione edilizia; ebbene tali denunce erano irrilevanti in quanto intervenute ben due anni dopo il maturare del termine ventennale utile all’usucapione, iniziato il omissis, allorché si era verificata l’interversione del possesso in occasione del rogito D., e terminato il omissis; inoltre non vi era comunque prova che in seguito alle suddette denunce fosse intervenuta una interruzione ultrannuale dell’usucapione di cui all’art. 1167 c.c.; neppure è stato spiegato come una pretesa turbativa del possesso relativamente ad una sola parte degli immobili potesse avere effetto sulla residua parte di essi; quanto poi alla denuncia presentata dalle controparti al Sindaco di omissis, si trattava di atto irrilevante perché non incidente sul possesso, mentre la denuncia sporta dagli esponenti costituiva soltanto la manifestazione del possesso dei beni per cui è causa “animo domini”.
I ricorrenti infine rilevano che le deposizioni testimoniali in ordine alla dimostrazione del potere di fatto ultraventennale sugli immobili da parte degli istanti non erano affatto di segno contrario alle emergenze documentali, come invece ritenuto dal giudice di appello, e che non erano state valutate le prove di natura presuntiva derivanti dalla circostanza che il rustico esistente sul mappale omissis era risultato essere utilizzato per metà da ciascuna delle parti, e che parte avversa aveva recintato il suddetto mappale con l’apposizione di un cancello, arretrando sino alla mezzeria del rustico onde consentire agli appellanti principali il libero accesso alla metà degli stessi utilizzata, così riconoscendo il diritto di proprietà altrui.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono fondate.
Il giudice di appello ha escluso la prova da parte degli attuali ricorrenti di un possesso “uti domini” pacifico e continuato ultraventennale degli immobili predetti, evidenziando anzi la sussistenza di due atti interruttivi di esso da parte degli effettivi proprietari (ovvero le due denunce sopra richiamate), ed aggiungendo che le dichiarazioni dei testi M. P. e R. B. non potevano ritenersi attendibili, considerato che la prima era la madre degli appellanti e la seconda era la moglie di Ge. C.; comunque entrambe le suddette deposizioni erano in contrasto con la prova documentale – rappresentata dalle menzionate denunce – della opposizione al possesso da parte degli aventi diritto.
Da tali elementi discende la considerazione che nel convincimento maturato dalla Corte territoriale hanno avuto un peso preponderante, più che la valutazione del materiale probatorio attinente alla prova del possesso, i due pretesi atti interruttivi costituiti dalla denunce sopra richiamate.
In proposito peraltro deve anzitutto evidenziarsi l’irrilevanza di tali atti, entrambi riferiti all’anno 1985, ovvero ad epoca in cui sarebbe già decorso il termine ventennale del possesso utile all’usucapione (iniziato secondo l’assunto di Ge. e G. C. quantomeno dal omissis, allorché era stata formalizzata la divisione per atto notaio D.).
Inoltre a nessuna delle due denunce suddette può attribuirsi valenza interruttiva del possesso in questione; premesso invero che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. 23-11-2001 n. 14917; Cass. 19-6-2003 n. 9845), è agevole osservare, quanto alla denuncia presentata a suo tempo da Ge. C. e G. C. nei confronti di L. C., An. C. ed A. C., che trattasi di atto proveniente dagli stessi possessori e non dai proprietari, significativo semmai della volontà da parte degli attuali ricorrenti di non intendere subire turbative del loro possesso, e che per altro verso non può neppure essere configurato come riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore; sulla base del principio di diritto sopra richiamato è poi evidente che anche la denuncia presentata da L. C., A. C. ed An. C. per violazione del loro diritto di proprietà deve ritenersi ininfluente sulla prosecuzione del possesso sui beni, non impedito materialmente né contestato in modo idoneo.
Pertanto, poiché l’erronea considerazione dei suddetti atti da parte del giudice di appello ha avuto un rilievo decisivo anche in ordine all’apprezzamento degli ulteriori elementi di prova costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni dei testi escussi, occorre procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio in ordine all’invocato possesso “ad usucapionem” da parte degli attuali ricorrenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1140-1141-1158 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione, assumono che, qualora poi la sentenza impugnata abbia inteso accogliere la tesi di controparte in ordine al compossesso dei beni per cui è causa, avrebbe dovuto trasferire agli esponenti il diritto di comproprietà “pro indiviso” della metà dei beni stessi.
Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1427-1432 e 1441 c.c. e 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostengono che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, gii esponenti non avevano domandato l’annullamento dell’atto divisionale a rogito notaio D. del omissis per errore, bensì l’accertamento del proprio diritto di proprietà in ordine ai beni in questione in relazione alla scrittura privata di “rettifica” sottoscritta dalle parti l’omissis avente effetti reali di trasferimento del diritto di proprietà.
In via di ulteriore subordine i ricorrenti rilevano che comunque, in riferimento alla domanda di annullamento della divisione menzionata, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la scrittura privata dell’omissis non spiegherebbe effetti nei confronti di coloro che non l’avevano sottoscritta, senza però pronunciarsi sulla domanda stessa nei confronti degli effettivi sottoscrittori (ovvero gli esponenti e L. C.).
Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1150 c.c. e 112-184-189 e 345 c.p.c. nonché vizio di motivazione, sostengono che nel giudizio di secondo grado le controparti non avevano più chiesto la demolizione degli edifici realizzati sui mappali per cui è causa, ma la “consegna dei fondi”, caratterizzati quindi dall’incremento patrimoniale di valore che gli edifici avrebbero comportato, formulando così una domanda nuova; per tale ragione gli esponenti avevano chiesto in via di estremo subordine il riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1150 c.c., erroneamente qualificata dal giudice di appello come domanda nuova, laddove invece si trattava di nuova eccezione ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990.
Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.