Giudice di Pace di Genova, sentenza 26 – 27 giugno 2012, n. 4486
Giudice Elisabetta di Palo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, … evocava in giudizio:
– Comune di Genova – Direzione Polizia Municipale (GE), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via G.;
– Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via X. O.;
per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte I narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse.
Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell’avversa domanda,
Esperita l’istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all’udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell’eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materiae e per valore, anziché quella del Tribunale.
Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi interventi legislativi.
U primo comma dell’articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell’esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione.
L’art- 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all’ufficio di collocamento.
La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320-del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l’illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi – incarico affidato in appalto dall’esattore – con riferimento sia all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all’art. 102 del D.P.R. n. 43/1988.
Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg. … riguarda la mancata notifica del provvedimento a …, cointestatario con la ricorrente del predetto bene.
Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l’esistenza o l’inesistenza dell’atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A.
Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l’eccezione secondo cui, avendo l’atto stesso,raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto.
In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica.
L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all’Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo dei servizio postale alla notifica della cartella esattoriale.
Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali.
Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente.
Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo.
Rilevata la novità e complessità dell’argomento trattato, compensa interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice.
Respinge le richieste delle parti convenute.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 aprile – 28 maggio 2012, n. 8498
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Svolgimento del processo
G..C. , ex amministratore del Condominio (omissis) , ottenne dal Presidente del locale Tribunale decreto ingiuntivo del 2.2.99 di pagamento della somma di L. 62.749.863, a titolo di rimborso di anticipazioni di spese condominiali, avverso il quale l’intimato condominio propose rituale opposizione, contestando il credito e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria, per assunte negligenze incorse nelle pregresse gestioni. Costituitosi l’opposto, resistette all’opposizione ed alla domanda riconvezionale, che all’esito dell’istruttoria documentale e della consulenza tecnica di ufficio, furono entrambe respinte dall’adito tribunale con sentenza n. 2431 del 28.8.03.
Ma all’esito ed in parziale accoglimento del gravame, cui aveva resistito l’appellato, con sentenza del 21.6 – 9.11.05 la Corte d’Appello di Firenze, revocò il decreto ingiuntivo opposto, confermò la reiezione della residua domanda e condannò il C. alle spese del doppio grado di giudizio. Tali, in sintesi e per quanto ancora rilevate ragioni della suddetta decisione:
a) né dal rendiconto consuntivo della gestione 1995/96, né da quello successivo relativo al 1996/97, contenenti mere elencazioni di spese sostenute dal condominio nei rispettivi esercizi e relative ripartizioni tabellari, approvate dall’assemblea, era dato desumere alcun riferimento a debiti nei confronti dell’amministratore, cui risultavano riconosciuti soltanto onorari per i rispettivi importi di L. 2.200.000 e 2.300.000, non risultando neppure avvisati i condomini di eventuali crediti per le assunte anticipazioni;
b) pur essendovi menzionerei verbale di passaggio di consegne tra il C. ed il successivo amministratore, redatto in data 6.11.97, tra i documenti al secondo consegnatici una “situazione cassa riepilogativa ordinaria e straordinaria dal quale risulta un saldo dare del Condominio al Dr. C. di L. 62, 749.863”, tale documento non poteva comportare il riconoscimento, da parte del nuovo amministratore, dell’assunto credito, non solo perché il medesimo non aveva i relativi poteri dispositivi del diritto, ma anche perché non aveva ancora potuto prendere cognizione della situazione contabile e, dunque, della fondatezza della pretesa creditizia;
c) tale fondatezza, peraltro, il c.t.u. aveva escluso potesse desumersi dalla documentazione acquisita, non avendo rinvenuto alcun documento giustificativo delle assunte uscite. Avverso la suddetta sentenza L..P. , C..C. e M..C. , quali gli eredi di G..C. nelle more defunto, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistito con rituale controricorso il condominio intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta “violazione e/o falsa applicazione della legge. Intervenuto riconoscimento del debito condominiale in ragione della approvazione dei bilanci con suntivi”, che avrebbe dovuto desumersi dal contenuto del verbale assembleare del 27.6.97, a nulla rilevando che il c.t.u. non avesse potuto esaminare le “pezze d’appoggio”, tenuto conto che l’amministratore era gravato solo dall’onere della rendicontazione al termine degli esercizi, senza neppure utilizzare documenti fiscali, il cui obbligo era stato imposto ai condomini solo nel 1999. Con il secondo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione della legge. Intervenuta ricognizione del debito in ragione del riconoscimento del nuovo amministratore”, il quale alla data della redazione del verbale, essendo stato già in precedenza nominato dall’assemblea, avrebbe rappresentato a tutti gli effetti il condominio e, per di più, dopo circa un mese e mezzo dall’inizio del suo incarico, sarebbe stato a conoscenza della situazione debitoria condominiale, in virtù dei pregressi bilanci passivi approvati, contesto in cui il tenore letterale della dichiarazione sottoscritta il 6.11.97 non avrebbe potuto che denotare il riconoscimento del debito.
Con il terzo motivo si censura, per insufficiente e contraddittoria motivazione, l’affermazione secondo cui i condomini non sarebbero stati informati della situazione debitoria del condominio, sostenendosi in contrario che da tutti i verbali assembleari, segnatamente da quelli del 14.6.96, 27.6.97 e 26.9.97 avrebbe dovuto desumersi tale conoscenza.
Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1720 c.c., lamentandosi la mancata applicazione delle norme generali in tema di mandato, cui l’incarico di amministratore sarebbe assimilabile, al riguardo invocate dal C. ed in concreto disattese, nonostante la fornita prova degli esborsi, desumibile dalla copiosa e non contestata documentazione prodotta, costituita dalle “pezze d’appoggio” approvate dall’assemblea, parzialmente riassunte dalle stesse risultanze della consulenza tecnica, riscontrante pagamenti per complessive L. 303.073.457, erroneamente utilizzate nella motivazione.
Con il quinto motivo, infine, si impugna, in via di “ricorso incidentale eventuale” e per omessa pronuncia circa la decadenza del condominio dalla eccezione di carenza di legittimazione passivala reiezione, anziché la, più radicale5dichiarazione di inammissibilità di tale eccezione. Nessuno dei motivi sopra esposti merita accoglimento.
Il primo è inammissibile, perché pur denunciando una violazione di legge, non indica quale norma di diritto sia stata disattesa, ma si risolve in una censura di merito, peraltro nuova, avverso la motivazione, secondo la quale il debito non risultava dai bilanci, anche priva di autosufficienza, laddove omette di riportare i contenuti testuali dei bilanci, nelle parti asseritamente qualificanti i passivi di cassa come rappresentativi di un credito dell’amministratore.
Su analoga tematica questa sezione ha avuto modo di stabilire che “La deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell’amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea si un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale” (sent. n. 10153/11) Il secondo motivo, che del pari non indica quale norme di diritto sia stata violata, risolvendosi in censure di puro merito, non scalfisce la corretta argomentazione della sentenza impugnata, che, nel ritenere non sufficiente la sottoscrizione del verbale di consegna tra il vecchio ed il nuovo amministratore, menzionante una situazione di cassa contenente un passivo in relazione ad anticipazione di pagamenti ascritte al primo, ad integrare una ricognizione di debito da parte del condominio, risulta sostanzialmente in linea con il principio già affermato, in un precedente in termini, da questa Corteo dal presente collegio condiviso, secondo cui “il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore”. (sent. n. 5449/99) Irrilevanti risultano, pertanto, le circostanze che il nuovo amministratore, all’epoca del passaggio delle consegne, fosse già stato immesso nell’esercizio delle proprie funzioni ed in grado di rendersi conto della situazione debitoria del condominio, conoscenza che, quand’anche seguita dalla ricezione della documentazione consegnatagli dal precedente amministratore, comunque non avrebbe potuto equivalere al riconoscimento della effettiva sussistenza del credito esposto in tali atti.
Le suesposte considerazioni comportano la reiezione anche del terzo motivo, peraltro esponente un argomento nuovo che non risulta se e come prospettato ai giudici di merito, posto che dalla sola avvenuta conoscenza, da parte dell’assemblea della pretesa creditizia dell’amministratore, non contenente alcun espresso riconoscimento da parte della compagine condominale del debito come proprio, ma solo manifestante una disponibilità a considerarlo tale, subordinata al recupero di quanto dovuto da un condomino moroso, non avrebbe potuto desumersi la ricognizione del debito e l’impegno al relativo pagamento, se è vero che, come risulta dal riportato testo del verbale, la mancata accettazione della condizione determinò la non approvazione del consuntivo sul punto.
Non miglior sorte merita il quarto mezzo, poiché il richiamo alle norme in materia di mandato, pur applicabili secondo la giurisprudenza di legittimità al rapporto tra il condominio e l’amministratore in tema di rimborso delle spese, non mutando i termini di fatto della questione, non avrebbe potuto nel caso concreto condurre a decisione diversa da quella adottata dai giudici di merito, in un contesto caratterizzato dall’assenza di alcuna prova in ordine alta circostanza che l’amministratore avesse provveduto, con danaro proprio, ad anticipare spese per la gestione condomini al e, mancando al riguardo alcun documento giustificativo ed un elenco analitico delle stesse entrate condominiali. Quanto alle censure, in questa sede rivolte alla consulenza tecnica, dalla quale la corte di merito ha tratto conferma del mancato riscontro probatorio della pretesa, non risulta dalla sentenza impugnata, né viene dedotto in ricorso, che le stesse siano state anche formulate in sede di merito, limitandosi il mezzo d’impugnazione a riprodurre uno “schema riepilogativo” già esposto nella comparsa conclusionale di primo grado, così praticamente richiamando un atto di parte, privo di alcuna valenza probatoria e comunque non esplicitante, attraverso le elencate poste contabili, le specifiche ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni cui era pervenuto l’ausiliare.
Palesemente inammissibile per difetto d’interesse è, infine, il quinto motivo, in quanto condizionato ad una impugnativa della controparte solo paventatala in concreto non proposta.
Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore del resistente condominio, in misura di Euro 3.200, 00, di cui 200 per esborsi.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 marzo – 14 maggio 2012, n. 7499
Presidente Petti – Relatore Uccella
Svolgimento del processo
Il 3 settembre 2009, decidendo su rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 18163/07, la Corte di appello di Firenze condannava B.L. , Be.Le. e la Fondiaria SAI al pagamento in favore di F.F. , C.M.L. e F.D. della complessiva somma di Euro 1.500/00, comprensiva del danno biologico e di quello morale, loro spettante a seguito del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) al loro congiunto F.M. , che dopo alcune ore decedette, oltre interessi legali e spese del giudizio e di quelle di cassazione.
Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione F.F. , C.M.L. e F.D. , affidandosi ad un unico articolato motivo.
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Motivi della decisione
Con l’unico ed articolato motivo (violazione ed errata applicazione di norme di legge per errata valutazione del danno subito in proprio dalla vittima F.M. ) i ricorrenti in buona sostanza si dolgono che la liquidazione operata dal giudice dell’appello sia “irrisoria” in riferimento alla fattispecie concreta.
Osserva il Collegio che la doglianza è fondata nei limiti delle seguenti considerazioni.
Dalla sentenza impugnata risulta che il quantum risarcitorio è stato determinato “tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che possono riassumersi nella bravissima sopravvivenza del F.M. all’evento lesivo (appena dodici ore) nonché della gravità delle lesioni personali cui conseguì la morte che escludono una concreta percezione del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza” (p.5 sentenza impugnata).
Adottando il criterio equitativo, come forma di liquidazione, il giudice dell’appello ha determinato la somma risarcitoria del danno biologico patito dal F.M. in Euro mille, con aggiunta di interessi al tasso legale dalla data del sinistro alla data dell’effettivo pagamento e quella del danno morale, pari alla metà del danno biologico risarcito (p.6 sentenza impugnata).
In tal modo statuendo il giudice dell’appello: a) non ha tenuto conto dei fattori di personalizzazione che in tal caso debbono valere in modo assai elevato, perché si verte in tema di lesioni di valori inerenti alla persona ed in quanto tali privi di contenuto economico;
b) non ha considerato l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra utile circostanza, quali l’abitudine di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, mostrando, invece, di privilegiare, in ordine al risarcimento in tal modo da liquidare, una sua funzione reintegratrice di una diminuzione patrimoniale e non già, come è, la sua funzione compensativa del pregiudizio non economico.
Peraltro, la scarna motivazione adottata dal giudice a quo glissa il suo dovere di dare conto, a tali fini, delle circostanze di fatto da lui da considerare nel compiere la valutazione equitativa e della congruità e ragionevolezza dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.
In tal senso, quanto affermato in motivazione dalla sentenza rescindente di questa Corte non è stato affatto preso in considerazione.
Infatti, con la sentenza n.18163/07 questa Corte accoglieva il ricorso affermando che andava riconosciuto il danno biologico terminale subito dalla vittima, ponendo in rilievo che la quantificazione in via equitativa andava operata in relazione al pregiudizio sofferto, le cui caratteristiche peculiari consistono nel fatto che si tratta di un danno alla salute, che sebbene temporaneo è massimo nella sua identità ed intensità (la decisione richiama Cass. n. 7632/03).
Nel caso in esame il 24 ottobre 1991 perse la vita F.M. , dopo dodici ore dal verificarsi del sinistro.
Il giudice del rinvio ha ritenuto “brevissima la sopravvivenza” del F.M. (dodici ore) e sulla base della “gravità delle lesioni personali riportate” ha escluso una cosciente percezione da parte della vittima del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza.
Di qui la “determinazione equitativa”, che non regge, per il semplice motivo che effettivamente è irrisoria e, quindi,non congrua dal punto di vista logico-giuridico solo che si tenga presente che esso va pur sempre quantificato in riferimento al sitz im leben della vittima, al fine di non rivelarsi meramente simbolica.
In altri termini, la quantificazione equitativa, come già precisato da questa Corte con giurisprudenza costante per casi del genere (v. Cass. n. 7632/03; Cass. n. 4980/06), va operata avendo presenti sia il criterio equitativo puro sia il criterio di liquidazione tabellare, purché essi criteri siano dal giudice adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al caso concreto.
Dall’altro, per il danno morale va affermato quanto segue. Con la sentenza n. 26972/08 le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto verificatosi tra le Sezioni, hanno avuto modo di statuire che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale inteso quale sofferenza fisica soggettiva causata dal reato, che si trasmette agli eredi. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevante ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo sia unitamente ad. altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (come quelli derivanti da lesioni personali e, come in questo caso, dalla morte di un congiunto).
Si tratta, infatti, di danno che si configura nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (par.2.10, in motivazione), per cui nella categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Questo orientamento ormai costituisce jus reception (da ultimo Cass. n. 7064/11) e va ribadito, per cui alla luce di esso si deve ritenere che non può giungersi a quantificazioni simboliche anche laddove le tabelle relative al danno biologico, che, per il caso di specie, stante la statuizione di questa Corte contenuta nella sentenza rescindente, va tenuto fermo, non costituiscano o non possono costituire il risultato minimo conseguibile derivante dalla applicazione delle tabelle stesse.
Peraltro, il giudice dell’appello non ha considerato che sia il danno biologico che quello morale, che ormai costituiscono una sola categoria di danno non patrimoniale, comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima che in questo caso è sopravvissuta dodici ore dal verificarsi del sinistro e con una sbrigativa motivazione ha desunto (v.p. 5 sentenza impugnata) che n la brevissima sopravvivenza del F.M. all’evento lesivo (appena dodici ore) nonché la gravità delle lesioni personali cui conseguì la morte” escludessero “una cosciente percezione del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza”, trascurando di considerare il pregiudizio sofferto e di cui, invece, si sono fatte carico le Sezioni Unite, in quel lasso di tempo da parte della vittima ed il pregiudizio morale soggettivo derivato ai suoi prossimi congiunti.
Pertanto, la sbrigativa motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata sui punti censurati dal ricorso non corrisponde, quindi, agli indirizzi ermeneutici esplicitati da questa Corte, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che provvederà alla luce delle superiori considerazioni, a decidere in merito nonché sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
L’appellante puo’ costituirsi in giudizio, nel procedimento di secondo grado, anche con il deposito di una velina, purché depositi l’originale dell’atto notificato entro la prima udienza; inoltre, non è necessario che sia fornito di nuovo mandato ad litem, essendo sufficiente quello rilasciato per il giudizio di primo grado, purché il mandato conferito in primo grado faccia espresso riferimento anche all’eventuale giudizio di secondo grado.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 febbraio – 8 maggio 2012, n. 6912 Presidente Uccella – Relatore Frasca
Svolgimento del processo
M..G. ha proposto ricorso per cassazione contro la Allianz s.p.a. e P..P. avverso la sentenza del 19 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato improcedibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Latina, che aveva dichiarato la improponibilità della domanda da lui proposta contro gli intimati per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale occorso fra la bicicletta di sua proprietà e da lui condotta e l’autovettura di proprietà e condotta dal P. ed assicurata per la r.c.a. dalla Allianz.
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello, in quanto il G. , dopo avere notificato la citazione d’appello il 18-22.4.2008 aveva iscritto la causa a ruolo nel termine di cui all’art. 165 c.p.c. in relazione all’art. 348 c.p.c. il 23.4.2008 e, tuttavia, nel suo fascicolo di parte non aveva depositato: a) l’originale dell’atto notificato (che aveva invece depositato solo il 14.5.2008) e nemmeno una sua copia, bensì soltanto una velina dell’atto di appello in corso di notificazione; b) la procura, che nell’atto di appello era stata indicata in quella apposta sull’atto di citazione in primo grado, “contenuta nel fascicolo di primo grado di cui è stata disposta la acquisizione d’ufficio solo il 30.9.2008”.
Al ricorso, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso soltanto la Allianz.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 347 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c”.
Sulla premessa che l’iscrizione a ruolo era avvenuta tramite deposito di velina conforme all’originale “in quanto l’atto passato per la notifica agli ufficiali giudiziali non era stato restituito nei termini” e che, tuttavia, si era provveduto al deposito dell’originale una volta restituito, si critica la sentenza impugnata per avere essa ritenuto che debba escludersi la decorrenza del termine di costituzione di cui all’art. 165 c.p.c. dal momento in cui venga restituito l’originale dell’atto di appello notificato, perché tale interpretazione determinerebbe una situazione di assoluta incertezza “per l’impossibilità di controllo da parte del giudice – non essendo accettabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell’avvenuta notifica”.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata mostra di conoscere la giurisprudenza di questa Corte sul raccordo della previsione di cui all’art. 165 c.p.c. con quella di cui all’art. 347, primo comma, perché, dopo avere evocato Cass. nn. 17958 del 2007 e Cass. 13163 del 2007 sul decorso del termine per la costituzione dalla prima notificazione nel caso di pluralità di convenuti di appello, cita espressamene Cass. n. 17666 del 2009 e n. 23027 del 2004, riportandone il principio di diritto. Di seguito, però, osserva – per giustificare il rifiuto di applicare alla vicenda di cui è processo tali precedenti – che “nel caso di specie, tuttavia, il G. non ha depositato all’atto della costituzione una copia dell’atto notificato ma una mera velina dell’atto di appello in corso di notifica”.
In tal modo la sentenza impugnata sembra ipotizzare che, quando i cennati precedenti si riferiscono al deposito di “una copia dell’atto notificato” vogliano alludere ad una copia della citazione recante la relata di notifica.
Ma tale implicito assunto è privo di fondamento, volta che si rilevi che l’art. 148 (e non diversamente fa l’art. 3, primo comma, della l. n. 890 del 1982 a proposito della notificazione a mezzo posta), nel parlare di relazione di notificazione sull’atto distingue fra l’originale e la copia da consegnarsi alla parte cui la notificazione è destinata, per cui è palese che il notificante che iscrive a ruolo la causa prima che l’ufficiale giudiziario gli abbia restituito l’originale non può – per la contradizion che no’l consente – depositare una copia con la relata e ciò per l’assorbente ragione che essa è quella rimessa all’ufficiale giudiziario per la consegna al destinatario. Ciò che può depositare è semmai una copia della citazione, recante uno schema non riempito e, quindi, in bianco, della relata, aggiunto a mani o con mezzi meccanici in calce all’originale, per tale ragione identico a quello presente sull’originale e sulla copia consegnata per la notifica, e predisposto per essere riempito dall’ufficiale giudiziario, cui in alternativa competerebbe di scrivere la relazione o di apporta sull’atto (cioè su originale e copia da consegnarsi al destinatario) con altro mezzo.
Detta copia, però, è una “velina” non diversamente da una copia non recante il detto schema. E ciò perché quest’ultimo, quando c’è, non è riempito del suo contenuto.
I precedenti citati, allora, quando alludono alla copia dell’atto notificato non intendono certamente riferirsi ad una copia recante la relata riempita dei suoi contenuti, ma ad una copia dell’atto conforme all’originale ed alla copia consegnata al destinatario. Intendono cioè sottolineare l’identità della copia dell’atto utilizzata per l’iscrizione all’uno ed all’altra.
Ne consegue che del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha considerato non pertinenti i precedenti sopra ricordati perché era stata depositata una velina.
Peraltro, la sentenza impugnata sembra evocare – pur senza citarlo – un precedente di questa Corte, cioè Cass. n. 17009 del 2008 (seguito, poi, da Cass. n. 10 del 2010 e non posto in discussione, come si vede in motivazione, da Cass. n. 17666 del 2009, che anzi mostra di condividerlo, là dove sottolinea che nel caso di cui era investita la copia recava la relata, così mostrando anch’essa di non considerare quanto sopra rilevato circa l’impossibilità che la copia possa recare la relata, cioè una relata riempita di contenuto e, quindi, effettivamente tale), il quale risulta avere così statuito: “Il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge”.
Questo precedente, effettivamente si trovò ad esaminare un caso nel quale la costituzione dell’appellante era avvenuta mediante deposito di una copia della citazione non recante alcuna notifica e, peraltro, (per come risulta dall’esposizione della motivazione) dopo una notificazione effettuata ad una delle due parti appellate, mentre solo la notificazione all’altra era avvenuta successivamente a quella costituzione (tempestiva rispetto alla prima notificazione).
Nel caso di specie, non si configurava alcuna difformità fra la copia depositata senza alcuna relata di notificazione (ed è da credere senza alcuno schema di relata di notificazione) e la citazione effettivamente notificata.
La dichiarazione di improcedibilità cui pervenne la citata decisione venne giustificata sulla base delle seguenti considerazioni, che muovono dalla premessa della diversità della situazione rispetto alla costituzione in primo grado, nel quale è possibile la costituzione tardiva ai sensi dell’art. 171 c.p.c.: “Discorso diverso merita invece la stessa fattispecie se riferita al giudizio di appello, la cui disciplina, in tema di costituzione in giudizio dell’appellante, per ragioni contrapposte rispetto al giudizio di primo grado, è ispirata a particolare rigore, colpendo con la sanzione della improcedibilità dell’atto di impugnazione la mancata costituzione in giudizio dell’appellante nel termine previsto. La sanzione della improcedibilità, in particolare, sta ad esprimere una valutazione legale in ordine alla necessità di un adempimento – la costituzione in giudizio entro il termine – che il giudice è chiamato ad accertare d’ufficio al fine poter dare seguito e sviluppo al procedimento. La perentorietà del termine di costituzione in appello e la sua rilevabilità d’ufficio in caso di inosservanza stanno d’altra parte a segnalare l’impossibilità di sanare ovvero di considerare mere irregolarità, suscettibili corte) tali di successiva regolarizzazione, imperfezioni e mancanze della costituzione in giudizio dell’appellante tali da impedire l’accertamento della validità ed efficacia dello stesso atto di impugnazione. Questa è la situazione che si riscontra nel caso, come quello di specie, in cui nel costituirsi in giudizio l’appellante depositati un atto di citazione in appello non notificato alla controparte. L’improcedibilità dell’atto di impugnazione discende pertanto direttamente dalla legge: premesso che la costituzione in giudizio implica l’onere di depositare l’atto di citazione notificato e che essa deve avvenire entro il termine di dieci giorni dalla notifica, ne deriva che anche l’atto di citazione notificato, a pena di improcedibilità, deve essere depositato entro e non oltre tale termine. A conferma di tale conclusioni militano anche altri argomenti sistematici. Può così osservarsi che la previsione che demanda al giudice di accertare se la costituzione dell’appellante sia avvenuta entro il termine, imponendogli di adottare, in caso di inosservanza, una pronuncia di improcedibilità, non può non venire estesa anche alla verifica, quale premessa logica e giuridica, della stessa regolarità della costituzione in giudizio o, quanto meno, della circostanza che l’impugnazione sia stata effettivamente proposta, sicché se il giudice non è posto in grado di compiere tale risconto, l’atto di impugnazione va dichiarato ugualmente improcedibile. Non si vede, infatti, come possa ritenersi superabile una condizione di procedibilità attinente alla tempestività della costituzione dell’attore nel giudizio di appello nei casi in cui l’inosservanza riscontrata incida, precludendola, sulla possibilità per il giudicante di verificare la stessa instaurazione del giudizio di secondo grado. Non v’è dubbio, al riguardo, che l’onere di costituzione dell’appellante, imponendo il deposito dell’atto di citazione in appello notificato alta controparte, sia finalizzato anche al preliminare riscontro della effettiva proposizione della impugnazione. La costituzione in giudizio dell’appellante in questo caso è, dunque, priva del requisito necessario per il raggiungimento dello scopo cui è destinato il vaglio di procedibilità che la legge assegna al giudice dell’impugnazione”.
Ora, ad avviso del Collegio queste considerazioni trascurano un dato normativo, del quale, invece, è necessario farsi carico.
L’art. 348, primo comma, dopo che il primo comma dell’art. 347 c.p.c. ha prescritto che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, così attuando un sostanziale rinvio all’art. 165 c.p.c., dispone che “l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellane non si costituisce in termini”. Ebbene, la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme.
Ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell’inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell’operatività del principio della sanatoria per l’eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso. Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate nel primo comma dell’art. 347, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all’art. 156 ss. c.p.c. e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l’esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire.
In questa prospettiva, premesso il rilievo che, essendo il controllo sulla procedibilità demandato alla prima udienza di trattazione – siccome previsto dal secondo comma dell’art. 350 c.p.c. non risulta conferente l’osservazione della decisione sopra ricordata che la costituzione con la copia non notificata mette il giudice nell’impossibilità di controllare la procedibilità sotto il profilo della effettiva proposizione dell’impugnazione: invero, atteso che il controllo dev’essere fatto alla detta udienza, si comprende come la constatazione solo in essa, della conformità della copia (la velina), con cui l’appellante si è costituito, all’originale che egli produca in quella udienza, consente di ritenere che lo scopo della costituzione quoad deposito dell’originale della citazione notificata, mancante al momento della costituzione, ma non prescritta a pena di improcedibilità, risulti raggiunto attraverso la constatazione che la copia è conforme all’originale.
Solo in caso di difformità dall’originale oppure in caso di mancato deposito della copia notificata senza alcuna richiesta o allegazione di ragioni giustificative di una richiesta di rinvio per produrla, emerge che la costituzione mediante il deposito della copia è priva di rispondenza con la vocatio in ius siccome espressa nella citazione notificata e risulta, quindi, che riguardo a quest’ultima nessuna costituzione tempestiva vi è stata. L’appello, per come incardinato presso il giudice d’appello risulta, pertanto, in questo caso improcedibile. Il fatto che l’improcedibilità emerga solo alla prima udienza di trattazione, essendo questo il momento in cui il relativo controllo dev’essere fatto, non contraddice del resto l’indisponibilità della sanzione da parte del giudice in essa espressa, perché il giudice ne rileva le condizioni alla prima udienza di trattazione, ma con riferimento al momento entro il quale l’adempimento previsto a pena di improcedibilità – cioè la costituzione e non le sue forme – doveva compiersi.
D’altro canto, alla prima udienza di cui al secondo comma dell’art. 350 c.p.c. (e, comunque, alla prima udienza del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, giudice dell’appello sulle sentenze dei giudici di pace), poiché la legge prevede che il controllo della regolarità della costituzione e, quindi, delle ritualità delle sue forme, debba essere compiuto in essa, il giudice, di fronte alla mancata produzione in cancelleria nelle more fra l’iscrizione tempestiva con la velina e l’udienza oppure alla mancata produzione direttamente in udienza, potrà a questo punto, nell’esercizio dei suoi poteri di direzione del procedimento ai sensi del primo comma dell’art. 175 c.p.c. e, particolarmente del sollecito svolgimento del processo, assegnare un termine alla parte appellante a norma dell’art. 152 c.p.c., sì da scongiurare manovre dilatorie, nel quale caso al termine – in quanto ordinatorio e fissato dal giudice – sarà applicabile il regime di cui all’art. 154 c.p.c..
Questa gestione della vicenda esclude la preoccupazione che traspare tra le righe dall’orientamento degli uffici di merito che insistentemente mostra di essere contrario alla ricostruzione qui prospettata, dovendo fare i conti con il probabile fisiologico ritardo nella restituzione degli atti introduttivi notificato al foro, specie nei grandi centri urbani.
Le considerazioni qui svolte si sono reputate, d’altro canto, opportune perché la sentenza impugnata è l’indizio di una non chiara percezione da parte della giurisprudenza di merito dell’esegesi dell’art. 348, primo comma, c.p.c., forse dovuta al mancato approfondimento anche da parte della giurisprudenza di questa Corte dell’esatta dimensione dei termini della iscrizione a ruolo dell’appello mediante una velina in riferimento alla esistenza (o meglio alla necessaria inesistenza) su di essa di una relazione di notificazione.
La loro opportunità non deve sembrare un fuor d’opera nemmeno dopo l’arresto con cui recentemente le stesse Sezioni Unite hanno confermato incidenter che l’iscrizione a ruolo della citazione d’appello può avvenire sulla base di una velina (Cass. sez. un. n. 10864 del 2011), atteso che l’affermazione è stata fatta senza un’espressa considerazione, non necessaria, peraltro, ai tini della questione allora esaminata, della mancanza della relazione di notificazione (o meglio dello schema in bianco di essa nei sensi sopra precisati).
Il primo motivo è, dunque, accolto e la sentenza impugnata è cassata sul punto in cui ha dichiarato l’improcedibilità per essere stata la causa iscritta con una copia non recante alcuna relata di notificazione (o meglio, ripetesi, il suo schema).
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 125, 182 e 83 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla nullità dell’atto di appello per difetto di ius postularteli in quanto all’atto della costituzione non risultava depositata la procura al difensore, rilasciata a margine dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, con espressa estensione al giudizio di secondo grado”.
Vi si censura la sentenza impugnata là dove, nella parte finale, ha ritenuto affetto da nullità l’atto di appello perché all’atto della costituzione non era stata depositato la procura, non sussistendo alcun onere del giudice d’appello di ordinare la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c..
Ancorché non lo espliciti, la sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione sempre sulla scorta della sua errata esegesi dell’art. 348, primo comma, c.p.c. in relazione al primo comma dell’art. 347 c.p.c., cioè considerando che, quando la prima norma prevede l’improcedibilità, non la riferisce solo all’inosservanza del termine, ma anche delle forme della costituzione. Fra esse, infatti, per il tramite del rinvio dell’art. 347, primo comma all’art. 165 c.p.c. vi è anche il deposito della procura e, dunque, in un caso nel quale lo ius postularteli in appello era stato esercitato sulla base della procura conferita con la citazione di primo grado che abilitava al ministero anche in appello, attraverso la produzione dell’originale (o della copia) della citazione di primo grado recante la procura.
Nella specie, infatti, è pacifico che il qui ricorrente non depositò al momento della costituzione la citazione di primo grado, essa venendo acquisita – come dice la stessa sentenza impugnata – solo per effetto dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudice di primo grado il 30.9.2008, evidentemente avvenuta ai sensi dell’art. 347, secondo comma, c.p.c..
Anche questo secondo motivo è fondato.
Questa Corte, già nel vigore del testo degli artt. 347 e 348 anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990 (il quale imponeva a pena di improcedibilità all’appellante di depositare il proprio fascicolo dopo essersi costituito: art. 348, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 581 del 1950), aveva ritenuto che “Qualora la procura al difensore dell’appellante sia stata rilasciata in calce alla copia notificata della citazione di primo grado, con espressa estensione al giudizio di secondo grado, e l’atto di gravame ne faccia precisa menzione, il suo mancato inserimento nel fascicolo dell’appellante medesimo, tempestivamente presentato a norma dello art. 348 secondo comma cod.proc. civ., non comporta l’improcedibilità del gravame ove sia suscettibile di successiva regolarizzazione ex art. 182 cod. proc. civ.,su invito dell’istruttore (o su iniziativa spontanea della parte), mediante la produzione del fascicolo di primo grado contenente detta copia notificata della citazione introduttiva”. (Cass. n. 3342 del 1982).
Con riferimento a fattispecie soggetta al regime successivo alla l. n. 353 del 1990 a sua volta, senza particolari motivazioni e senza percepire il cambiamento dell’art. 348 c.p.c., il riferito precedente è stato reiterato da Cass. n. 6327 del 2006.
La sua giustificazione, nel regime attualmente vigente, si fonda sia sulla ricostruzione del significato dell’art. 348, primo comma, nel senso che sanzioni solo l’inosservanza del termine di costituzione e non delle sue forme e, quindi, delle produzioni che dovrebbero farsi a norma dell’art. 165 c.p.c, sia – qualora non risulti che la citazione di primo grado recante la procura sia contenuta nel fascicolo del giudice di primo grado doverosamente acquisito ai sensi dell’art. 347, primo comma, c.p.c. (ad esempio, perché, la parte aveva ritirato il suo fascicolo che conteneva l’atto), sul carattere altrettanto doveroso del potere del giudice di ordinare la produzione ai sensi dell’art. 182 c.p.c. (come ampiamente argomentato da Cass. n. 10123 del 2011).
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata anche in accoglimento del secondo motivo.
La cassazione comporta il rinvio al Tribunale di Latina, perché decida, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, sull’appello, considerandolo procedibile.
Al giudice del rinvio è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata a rinvia al Tribunale di Latina, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 marzo – 30 aprile 2012, n. 6616 Presidente Felicetti – Relatore Bursese
Svolgimento del processo
T..P., con atto notificato in data 11.6.85 proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 8204/2005 con il quale il G.d.P. di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 667,27, oltre accessori e spese in favore del Condominio di via (omissis) a titolo di quote condominiali non versate; deduceva di non aver ricevuto il verbale assembleare e relative convocazioni concernenti l’approvazione delle menzionate quote, nonché i documenti giustificativi delle spese condominiali asseritamente dovute, come espressamente richiesto all’amministratore dello stesso condominio. Si costituiva quest’ultimo chiedendo il rigetto dell’opposizione; deduceva l’infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di Euro 381,89 a titolo di maggior danno. Con sentenza n. 39830/2006 l’adito Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritenendola infondata, e condannava la P. alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ricorreva in appello la P. riproponendo le domande ed eccezioni già formulate in precedenza e chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione dell’importo di Euro 1.961,36 che aveva dovuto nel frattempo corrispondere a fronte della pronuncia de qua e del relativo precetto. Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e l’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 17178/09 depositata il 6.8.2009, in parziale accoglimento della proposta impugnazione revocava il d.i. opposto, in considerazione del fatto che la P. aveva comunque pagato in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto; riformava la decisione per quanto riguardava le spese liquidate nel decreto e nel precetto, attesa la notevole discrasia tra gli importi richiesti in via stragiudiziale con sollecito (Euro 1.105,67) e quelli con il provvedimento monitorio (Euro 667,27), per cui condannava il Condominio a restituire all’appellante la somma di Euro 1.961,36, con gli interessi legali dalla data dell’esborso; compensava le spese del doppio grado in ragione di 1/2 ponendo la residua metà che liquidava, a carico della S. .
Avverso la predetta decisione la P. ricorre in cassazione sulla base di 2 mezzi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; il condominio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: “per l’arbitraria imposizione a carico della parte totalmente vittoriosa di quota delle spese processuali” Con il 2 motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. “per l’arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza”.
Entrambe i motivi – congiuntamente esaminati stante la loro connessione – sono privi di fondamento. Le doglianze invero partono entrambe da un presupposto chiaramente erroneo e cioè che la P. possa ritenersi “parte totalmente vittoriosa”. Nella fattispecie la S. non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti, come riconosciuto dalla stessa odierna ricorrente.
Al riguardo ha ritenuto questa Corte che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass. n. 19120 del 03/09/2009).
Quanto alla valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese, per il principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 – 30 marzo 2012, n. 5174
Presidente Vitrone – Relatore Didone
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con sentenza del 29.5.2009 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto da F.P. con P.G. , ha revocato l’assegnazione della casa familiare a quest’ultima (convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente) e ha rigettato le domande a contenuto economico della moglie.
In riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha assegnato la casa familiare sita in (omissis) a P.G. e ha rigettato la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta dalla medesima nei confronti dell’ex coniuge F.P. .
Contro la sentenza di appello il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa familiare disposta in contraddizione con la revoca dell’assegno di mantenimento.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e formula (sebbene non richiesto ratione temporis ma qui trascritti per ragioni di sintesi) i seguenti quesiti:
“se l’art. 6 n. 6 L. n. 898/70 prevede la possibilità di porre a fondamento del provvedimento di affidamento della casa familiare la circostanza che vi sia un figlio convivente notevolmente maggiorenne e svolgente attività lavorativa, ritenendo uno stipendio di Euro 500,00 mensili (all’epoca) inidoneo per ritenerlo economicamente autosufficiente.”
“se la suddetta interpretazione dell’art. 6 L. 898/70 non si riveli in palese contrasto, rasentando un’ingiusta disparità di trattamento, tra genitori che in fase di separazione hanno figli minori di età e coloro che per averne anche di maggiorenni si vedono di fatto espropriati nel loro diritto di proprietà stante l’impossibilità del Giudice di decidere sulla frequentazione tra gli stessi e i figli alla luce delle rilevanti innovazioni di cui alla L. n. 54 del 2006 come sopra specificate dai comuni”.
3.1. – Entrambi i motivi del ricorso principale esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
L’art. 6, comma 6, della l. n. 898/1970 dispone che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole”. Ha osservato la corte di merito che il primo giudice aveva erroneamente valorizzato in uno a quello economico, l’elemento anagrafico, ossia l’età di ventiquattrenne della ragazza convivente con la madre, età che di per sé non rileva ai fini dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, che permane fino a quando la prole non abbia raggiunto l’indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive in tal senso), ovvero finché non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autonomia, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa.
Del pari censurabili erano le considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla ravvisata idoneità della somma che F.S. ricavava dall’attività lavorativa di impiegata part-time con contrato a progetto (pari a Euro 500,00 mensili) a consentirne l’autosufficienza economica, posto che una somma siffatta non può, nell’attuale situazione di recessione, ritenersi bastevole per sostenere le spese abitative e di mantenimento connesse ad una condizione di autonomia di vita.
La decisione impugnata – dunque – ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla S.C. secondo i quali in materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10994 del 14/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che non sia stato posto a carico del ricorrente alcun contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente essendo ciò dipeso da ragioni processuali (mancata riproposizione nelle conclusioni dell’atto di appello della richiesta di assegno per la figlia in relazione al quale era stato però formulato specifico motivo: v. sentenza impugnata a pag. 3).
Né infine rileva l’età della, figlia maggiorenne perché ciò che assume rilievo ai fini di cui all’art. 6, comma 6, cit. è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficiente del figlio.
4.1.- Con il ricorso incidentale la resistente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula (sebbene non richiesto ratione temporis) i quesiti: “se l’art. 5 comma 6 Legge n. 898 del 1970 e le successive modificazioni consentano l’assegnazione di assegno divorzile a titolo assistenziale in presenza di apprezzabile deterioramento della propria situazione economica ed in considerazione che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio travolge qualsiasi efficacia delle determinazioni economiche assunte con la pronuncia di separazione;
Si eccepisce, comunque, omissione e contraddittoria motivazione rilevando come la Corte territoriale non solo non abbia tenuto in alcuna considerazione il più volte indicato evento dell’intervenuto licenziamento della figlia convivente S. e dell’ulteriore documentazione comprovante l’assenza di reddito sostanziale della P. , ma anche della palese contraddizione emergente nella parte motiva circa la non assolutamente provata sussistenza di somme ricavate da una presunta, consolidata attività di collaboratrice domestica, circostanza smentita dall’allegata documentazione”. Deduce che le sue condizioni finanziarie si sono aggravate con il licenziamento della figlia S. avvenuto nel febbraio 2009 e che tuttora permane la sua condizione di disoccupata. Il F. non ha fornito prove contrarie.
Deduce l’assoluta legittimità della richiesta di riconoscimento di assegno divorzile quantomeno sotto il profilo di una conferma del modesto importo già sancito in precedenza o nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima decisione e con l’aggiunta della quota spettante per il mantenimento della figlia S. .
4.2.- Il motivo è infondato perché la corte di merito, con adeguata e logica giustificazione, ha accertato che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’appello della P. in relazione all’assegno divorzile, non avendo l’appellante dimostrato l’asserita notevole riduzione delle somme che essa ricavava dall’attività di collaboratrice domestica – mentre difettava qualsiasi riscontro anche in ordine alla deduzione dalla medesima formulata con riferimento all’attività lavorativa che l’ex coniuge avrebbe continuato a svolgere dopo la cessazione di quella precedente, risalente all’aprile del 2006; circostanze valutate in uno con quella afferente il vantaggio economico correlato al godimento della casa coniugale confermatole con la decisione.
La corte di merito, poi, ha applicato correttamente il principio per il quale “in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione” (Sez. 1, Sentenza n. 26197 del 28/12/2010). Le censure, poi, presuppongono una inammissibile rilettura degli atti processuali.
5.- Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensando le spese.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre – 6 dicembre 2011, n. 26200
Presidente Amatucci – Relatore Vivaldi
Svolgimento del processo
P. e M.T. convenivano, davanti al Tribunale di Bologna, L. e G.N e N.P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da M.T., all’epoca minorenne, ad opera di L.N., anch’egli minorenne, per un incidente verificatosi durante lo svolgimento di una partita di calcio.
I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda.
Il tribunale, con sentenza del 16.6.2003, dichiarava che l’infortunio si era verificato per colpa esclusiva di L.N. condannandolo al risarcimento dei danni, e rigettava le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore, escludendone la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c.
Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’appello che, con sentenza del 30.8.2008, rigettava l’appello proposto dai T.
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria.
Resistono con controricorso G.N. e N.P.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il d.Lgs- 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo li descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Se. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass 18 luglio 2007, n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità, – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi –è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7533).
Il ricorso rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.
Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2408 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo è fondato.
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459).
La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).
In relazione al’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).
Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).
Nella specie, non solo una tale prova liberatoria non è stata fornita, ma le modalità stesse del fatto sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di un deficit educativo.
La sentenza non offre alcuna indicazione di una prova liberatoria fornita o richiesta dagli attuali resistenti; né una supposta mancata pronuncia sul punto è stata oggetto di rilievo da parte degli stessi in questa sede.
La ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito – come si ricava dalla sentenza impugnata – è del seguente tenore: «…il N., nel corso di una partita di calcio, ebbe a colpire con una violenta testata alla bocca il giocatore della squadra avversaria T. M. e ciò mentre il gioco era fermo e senza avere in precedenza subito un’aggressione da parte del T.».
Ora, in considerazione di questo accertamento in fatto – rilevante e non contestato -, la Corte si sarebbe dovuta porre il problema se un comportamento anomalo di tal genere, volontario e violento, in alcun modo giustificabile, per non essere stato neppure commesso durante una fase del gioco e nella concitazione del momento, ma a gioco fermo e deliberatamente, fosse indice di una educazione inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione e sportivi, la cui responsabilità – in difetto di una puntuale prova liberatoria – non poteva che ricadere presuntivamente sui genitori, venuti meno ai doveri sugli stessi incombenti ai sensi dell’art. 147 c.c..
Una corretta applicazione della norma dell’art. 2048 c.c. – sulla base delle considerazioni che precedono – avrebbe imposto un tale esame; ma di ciò non vi è traccia nella sentenza impugnata.
Erra, inoltre, la Corte di merito quando afferma «…Ne discende che in tale contesto non ha alcun rilievo l’educazione e la vigilanza spettante ai genitori in linea generale posto che gli stessi non avrebbero in alcun modo potuto intervenire nel corso della competizione sportiva per impartire direttive al figlio o comunque prevedere o impedire l’evento trattasi di un ambito del tutto escluso dal loro intervento, dovendosi il comportamento del N. attribuire in via esclusiva al soggetto stesso ben consapevole delle regole del gioco e del comportamento a cui avrebbe dovuto attenersi e che invece ha deliberatamente violato».
Nessun rilievo, infatti, acquista nell’economia della vicenda, né la impossibilità di intervento nel corso della competizione da parte dei genitori, né un dovere di vigilanza che, in questo caso, potrebbe ritenersi spettare agli organi sportivi.
Ciò che è rilevante è il difetto di un adeguato insegnamento educativo che ha permesso al minore di ritenere lecito od anche solo consentito – nell’ambito di un evento sportivo ed in assenza di una qualche giustificazione anche solo presunta – un comportamento così violento, impulsivo ed ingiustificato in danno di un altro minore, giocatore anch’egli.
Questa regola di diritto, d’altra parte, è il frutto di un bilanciamento di interessi contrapposti (balancing test) che, nel complesso giudizio sulla responsabilità per i danni ingiusti alla persona, intende allocare il rischio sul danneggiante, con le conseguenze indicate.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in data 28 ottobre 2011 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione
Tribunale di Pavia, sez. I Civile, ordinanza 26 – 27 ottobre 2011
Giudice Unico Balba
Fatto e diritto
visto l’art. 5 del D. Lgs. 28/2011 secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Ritenuto
– che il suddetto elenco debba essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria altrimenti libero;
– che l’azione proposta da (omissis) è una azione revocatoria ex art. 2901 c.c. restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto un inadempimento a contratto bancario;
vista la richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
P.T.M.
respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione;
concede alle parti i termini richiesti a decorrere dal 15.11.2011 e fissa l’udienza istruttoria al….
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 settembre – 25 ottobre 2011, n. 22088
Presidente Petitti – Relatore D’Ascola
Fatto e diritto
F..S. con atto 23 settembre 2009 proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 204 bis CdS avverso due verbali di accertamento di infrazioni stradali, recanti i numeri 5180 e 5256 del 2005, emessi dal Comune di Verzuolo.
Con lo stesso atto si opponeva al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 13 luglio 2009 presso l’abitazione materna.
Il giudice di pace di Saluzzo il 30 settembre 2009 dichiarava con ordinanza inaudita altera parte l’inammissibilità del ricorso del S..
Il giudice di pace rilevava la tardività dell’opposizione a sanzione amministrativa concernente i due verbali e la inammissibilità dell’opposizione al fermo amministrativo, perché da proporre con opposizione “agli atti esecutivi” entro cinque giorni e dunque perché anche essa era tardiva.
Il S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
Il Comune di Verzuolo e la G.E.C. spa, concessionaria per la riscossione, sono rimasti intimati.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato.
Quanto all’ammissibilità, giova chiarire che il provvedimento impugnato non solo è sostanzialmente emesso ai sensi dell’art. 23 comma primo L. 689/81, che prevede un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. 28147/08), ma contiene esplicito avvertimento alla parte che “la presente ordinanza è ricorribile per cassazione”. Per il principio dell’apparenza (SU 402/11) è quindi in ogni sua parte non impugnabile con l’appello, ma con ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha rilevato fondatamente che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07).
Altrettanto fondatamente il ricorrente rileva che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non aveva natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti. La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità’ sostanziale della pretesa.
In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa.
Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall’art. 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, pienamente rispettato dall’istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.
In tal modo il Collegio conferma quanto già esposto nella relazione preliminare. Discende da quanto sopra l’accoglimento del ricorso.
La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Saluzzo per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Saluzzo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 settembre – 18 ottobre 2011, n. 21508
Presidente Filadoro – Relatore Giacalone
In fatto e in diritto
1.1. L’A.N.A.S. S.p.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 13 giugno 2009, che, riformando quella di primo grado, ha accolto la domanda degli A., volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale occorso il … in (omissis), lungo la S.S. (omissis) , che ritenevano attribuibile all’ente proprietario della strada per non aver fatto rimuovere fango sterpaglie e sabbia accumulatisi a seguito delle notevoli piogge cadute nei giorni precedenti, così determinando lo sbandamento della Vespa 50 su cui viaggiavano A.L. e V.. Gli intimati resistono con controricorso e chiedono il rigetto del ricorso.
2.1. Con il primo motivo, l’ente ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e formula alla Corte il seguente quesito: “se la responsabilità dell’ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso inquadrabile nell’ipotesi di responsabilità speciale prevista dall’art. 2051 c.c., come ritenuto dalla Corte di Appello, ovvero se spetti al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l’estensione della strada e la modalità di fruizione da parte dell’utenza, giungendo ad escludere l’inquadramento nell’art. 2051 c.c. in tutti i casi in cui l’evento si sia verificato in strade pubbliche di notevole estensione e grandemente trafficate, nelle quali risulta impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi”.
2.2. la censura è infondata. In realtà, l’Ente ricorrente invoca un orientamento giurisprudenziale ormai superato e che non tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza in sibiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale. Questa, infatti, affermò il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c., solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”. Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato <v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 3651/06; 15384/06). Nella specie, la Corte territoriale, condividendo espressamente tale indirizzo ha affermato – quanto alle premesse in diritto – che, riconducendo la responsabilità del custode della strada nell’ambito della responsabilità presunta ex art. 2051 e. e, si valorizzano adeguatamente, in ordine alla colpa, le circostanze relative alla custodia delle strade, ossia i caratteri dell’estensione e dell’uso diretto della cosa da parte della collettività, che non attengono alla struttura della fattispecie e possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode solo ove questi dia la prova che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità. In fatto (e sempre coerentemente con l’orientamento qui ribadito), ha ritenuto che la responsabilità dell’ente nella determinazione del sinistro dipendesse dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale, su un’arteria importante di raccordo di Catanzaro, sulla quale i detriti erano stati trasportati dalle piogge torrenziali verificatesi il 3.8.1995, senza che il giorno successivo, in cui si verificò il sinistro, fossero stati rimossi o, quantomeno, fosse stata predisposta un’idonea segnalazione del pericolo. Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode (Cass. n. 12449/08; Cass. n. 8377/09, in motivazione).
3.1. Con il secondo motivo, l’ente deduce insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della riconducibilità del sinistro verificatosi al comportamento imprudente della conducente del motociclo così come allegato e provato dall’ente medesimo; si tratterebbe di fatto decisivo, perché la sua prova costituisce elemento idoneo ad escludere la responsabilità di esso ente gestore della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c..
3.2. La censura ed il relativo momento di sintesi sono privi di pregio, non potendo il dedotto vizio di omessa motivazione consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello prospettato dalle parti. Si deve, infatti, ribadire che, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).
4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2059 c.c. e chiede alla Corte “se in caso di risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesioni riportate a seguito di atto illecito, astrattamente rientrante in fattispecie di reato, il giudice possa riconoscere il risarcimento del danno biologico, e, in percentuale su quest’ultimo, il risarcimento del danno morale, così come operato dalla Corte di Appello ovvero se si debba ritenere che, in tali fattispecie, il danno morale costituisce una componente normale del primo, per cui, ne è precluso il risarcimento quante volte si sia proceduto al risarcimento del danno biologico”.
4.2. Con il quarto motivo, l’ente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. perché la Corte territoriale, liquidandolo in una percentuale di quello biologico, avrebbe considerato il danno morale sussistente in re ipsa, senza tenere conto che nessun elemento probatorio, neanche di carattere presuntivo, era stato allegato dai danneggiati.
4.3. Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione – si rivelano entrambe infondate. I principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 26972 del 2008 e con le ulteriori coeve decisioni – in ordine alla funzione solo descrittiva delle categorie di danno non. patrimoniale tradizionalmente individuate ed all’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie -non autorizzano la conclusione che siano per ciò stesso da riformare tutte le sentenze contenenti liquidazioni che a quelle categorie abbiano fatto riferimento. Quel che rileva é che non siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli, ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno “biologico” che in quello “morale”; ma se, liquidando il complessivo danno non patrimoniale attraverso il riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto (Cass. n. 6750/11) senza contare che anche di recente si è ribadito peraltro nulla vieta che il danno morale sia liquidato in proporzione al danno biologico (Cass. n. 702/10). Nella specie non si sostiene che la sofferenza psichica fosse stata già considerata nella liquidazione del danno “biologico”, come inteso prima delle richiamate sentenze delle Sezioni unite.
5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800, di cui Euro 1.600, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.