Mediazione: incontro gratuito di Adr Center sul ruolo dell’avvocato.

Segnalo un interessante evento gratuito, organizzato da Adr Center per il 24 marzo a Roma, dal titolo “Il ruolo dell’avvocato nella mediazione – Procedure e tecniche”. Mi permetto di consigliarlo soprattutto ai più scettici.

Il link per l’iscrizione:

Workshop di Adr Center

Danno da cose in custodia: la società Autostrade non è responsabile per i danni causati da un birillo “schizzato” sulla corsia (Cassazione 4484/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4484
Presidente Preden – Relatore Amatucci

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 5578/03 il giudice di pace di Roma rigettò la domanda di    D.V.M. nei confronti di Autostrade s.p.a. volta al risarcimento del danno patito per la rottura del radiatore (e la successiva fusione del motore) della propria autovettura, provocata da un birillo spartitraffico che delimitava una corsia chiusa al traffico sull’autostrada Al nel tratto (OMISSIS) e che era “schizzato” al centro della cortesia che egli stava percorrendo.
2.- Il tribunale di Roma ha rigettato il gravame del soccombente con sentenza n. 19338/05, avverso la quale il  D.V. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui Autostrade s.p.a. resiste con controricorso illustrato anche da memoria.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
2.- Col primo motivo il ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto che la responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. fosse stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in appello; col secondo censura la decisione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione, per essere stata esclusa la responsabilità della società Autostrade in base ad entrambi i possibili criteri di imputazione; assume, in particolare, che la convenuta non aveva offerto la prova del fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c..
3.- Il ricorso è infondato.
L’inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo direttamente discende dal rilievo che il tribunale, pur avendo effettivamente affermato a pag. 10 della sentenza che la responsabilità da cosa in custodia era stata invocata solo in secondo grado, tanto ha fatto in esito alla disamina della fattispecie anche alla luce dell’art. 2051 c.c. esplicitamente chiarendo che la conclusione cui doveva addivenirsi era, in ogni caso, quella del rigetto della domanda e facendo dichiaratamente applicazione dei principi enunciati da questa corte con sentenza n. 298 del 2003 (seguita dalla giurisprudenza successiva), che ha appunto ritenuto l’art. 2051 c.c. applicabile anche al gestore di autostrade.
S’è in quella occasione chiarito che “nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.
Di tale principio il tribunale ha fatto corretta applicazione laddove, dopo averlo enunciato, ha concluso che l’improvviso rotolamento di un birillo (di cui non si contesta il legittimo impiego) non era nè prevedibile nè rimediabile; e che, dunque, il danno provocato dalla cosa era dovuto al fortuito. Lo stesso ricorrente, del resto, facendo riferimento in atto introduttivo alla circostanza che il birillo fosse “schizzato” al centro della corsia, ha implicitamente escluso che in quella posizione esso già da tempo si trovasse e che, dunque, la società Autostrade avrebbe avuto modo di eliminare la situazione di pericolo repentinamente determinatasi.
Si tratta di un apprezzamento di fatto, assolutamente ragionevole e del tutto adeguatamente motivato. Nè il ricorrente sostiene di aver mai prima rappresentato la possibilità evocata in questa sede: (addirittura) che la violenta proiezione del birillo potesse essere stata provocata dagli operatori del cantiere stradale in atto sulla corsia non percorribile (così il ricorso, a pagina 17, secondo capoverso).
È, infine, del tutto irrilevante che alle censurate conclusioni sulla riconducibilità dell’evento dannoso al fortuito il tribunale sia pervenuto sulla base delle risultanze comunque acquisite, anzichè in esito ad articolazioni probatorie della convenuta.
4.- Il ricorso è respinto.
Le spese, compensate in appello, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700, di cui 2.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cade e si rompe il femore: il supermercato è responsabile del danno quale custode (Cassazione 4476/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4476
Presidente Preden – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
M.P. C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S. s.r.l. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti il 22 dicembre 1995 allorché, mentre si trovava all’interno di un supermercato gestito dalla convenuta, era caduta a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali del grande magazzino, riportando la rottura del femore.
Con sentenza del 17 giungo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 1 aprile 2005.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, M.P. C., formulando tre motivi.
Resiste con controricorso S. s.r.l..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
Sostiene che la Corte territoriale, esaminati congiuntamente i due motivi di gravame con i quali era stata denunciata la mancata applicazione, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., si era poi occupata soltanto dell’evocata responsabilità del custode. E invero il giudice d’appello, pur avendo dato per scontato, a differenza dei quello di prime cure, che la caduta della decotti era avvenuta a causa del liquido disperso per terra, aveva ritenuto l’evento dannoso addebitabile esclusivamente a negligenza della stessa infortunata, essendo l’ostacolo visibile, senza nulla dire, dunque, sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e rimozione della sostanza, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del gestore.
1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ., anche in relazione all’art. 1176 cod. civ..
Considerato invero che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., all’attore incombe soltanto l’onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito, mentre spetta al custode dimostrare, per andare esente da responsabilità, l’imputabilità del pregiudizio al caso fortuito, erroneamente il decidente aveva assolto la controparte dalle istanze attrici sull’assunto che non fosse riscontrabile nella fattispecie alcuna insidia trabocchetto. Secondo l’esponente per affermare la responsabilità del custode non sarebbe assolutamente necessario provare la presenza di tali elementi, tanto più che la diligenza richiesta alla clientela di un supermercato è quella media, ex art. 1176 cod. civ. , propria del cittadino normalmente avveduto, e che il titolare di un grande magazzino ha certamente l’obbligo, ex art. 40 cod. pen., di rimuovere dal pavimento sostanze scivolose, così impedendo eventi dannosi per i clienti.
1.3 Col terzo mezzo la ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2049 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. La censura investe la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame col quale era stata impugnata la ritenuta insussistenza della responsabilità del titolare del supermercato per carenze nella manutenzione della struttura, argomentata sul rilievo che la stessa parte attrice aveva, in citazione, ammesso che il liquido era da poco fuoriuscito dal contenitore. Secondo l’esponente la motivazione sarebbe, sul punto, profondamente inappagante, considerato che il fatto causativo del danno era assolutamente prevedibile e niente affatto infrequente nella gestione dei supermercati.
2 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame delle critiche svolte nel secondo motivo di ricorso che, attenendo alla ricorrenza, nella fattispecie, di un’ipotesi di responsabilità aggravata per fatto proprio (nel senso che di qui a poco si chiarirà), hanno un rilievo potenzialmente assorbente, rispetto alle altre censure proposte.
Esse sono fondate per le ragioni che seguono.
3 I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
4 Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito -che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ..
è quella dettata dall’art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
5 Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perchè il liquido era visibile sul pavimento, di talché, esclusa la sussistenza di un’insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.
Ritiene il collegio che tali argomentazioni facciano malgoverno dei principi innanzi enunciati.
E invero l’affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costituì elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità, deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.
In tale contesto è del tutto plausibile che il danno sofferto dalla C. sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talché, nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai seguente principi di diritto:
– la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

Mediazione: meno sei all’entrata in vigore.

Mancano sei giorni all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione nelle materie previste e poteri forti ed altrettanto antiquati, gli stessi che non hanno mosso un dito (questo i miei colleghi ed amici avvocati dovrebbero ricordarlo) per bloccare gli spaventosi ed ingiustificati aumenti dei contributi previdenziali, stanno facendo di tutto per provocarne il fallimento.

In questi giorni ho letto falsità incredibili, contro la mediazione e contro la riforma. Una per tutte, forse la più grave: non è vero che in caso di mancata adesione della controparte si debba pagare comunque l’indennità. Questo è un falso assoluto e va smentito con forza in tutte le sedi. Si pagheranno solamente i diritti di segreteria per avere il verbale di mancata adesione. Nessuna spesa folle per andare in Tribunale, quindi,  per avere l’accesso a quella che “loro” continuano a definire giustizia e che invece, allo stato attuale, giustizia non è.

Come ogni riforma, quella della mediazione è perfettibile. Ma gli italiani non sono stupidi, e non possono non aver compreso che tutta questa ostilità, da parte di molti avvocati (fortunamente non di tutti), non può che nascondere qualcosa.

 

Mediazione e sciopero del 26 marzo: un interessante articolo tratto da www.law.com

Il sito http://www.law.com, uno dei più prestigiosi d’America, ha pubblicato un interessante articolo sullo sciopero della prossima settimana, al quale (ripeto) non aderirò assolutamente, e sulla riforma che entrerà in vigore la prossima settimana.

Lo riporto di seguito, scusandomi per eventuali errori nella traduzione.

L’Avvocato Globale: Avvocati italiani in sciopero

Di Michael D. Goldhaber

I pendii delle Alpi italiane potrebbero essere un po’ più affollati la prossima settimana. Con una mossa che gli studi americani possono solo sognare, il sindacato degli avvocati italiani ha indetto uno sciopero dal 16 marzo al 21 marzo al protestare contro l’avvento della mediazione obbligatoria, presumibilmente perché gli avvocati temono che la legge farà male alla loro attività. A parte l’alimentazione in uno stereotipo persistente nazionale, l’effetto principale dello sciopero sarà quello di richiamare l’attenzione su un esperimento coraggioso e degno di risoluzione delle controversie.

Una direttiva europea 2008 chiede all’Unione europea in ogni nazione (ad eccezione della Danimarca), di approvare una legge entro maggio che preveda la mediazione delle cause civili transfrontalieri. Solo in Italia la nuova legge rende obbligatoria, in vigore il 21 marzo.

“Ci sarà un cambiamento di rotta”, ha detto JAMS International Managing Director, Lorraine Brennan. “La mediazione italiana aumenterà mille volte durante la notte.”

L’Italia soffre di un arretrato dickensiano di 5,4 milioni di cause civili. La legge mira a rendere incidere in questo attraverso la mediazione di un milione di casi l’anno. Le stime del procuratore generale di 600.000 casi che si qualificheranno per la mediazione obbligatoria. I sostenitori sperano che altri 200.000 a 600.000 casi saranno su base volontaria di cui alla mediazione, spinti da alcuni forti incentivi.

Se una parte rifiuta un invito alla mediazione, allora il giudice può trarre conclusioni negative da tale rifiuto. E se una parte respingere la proposta del mediatore, che parte può pagare il canone anche se vince in tribunale. Il vincitore perderà il beneficio di tassa-shifting nella misura in cui un giudice giunge ad una conclusione simile alla mediazione respinta.

“Ci sono molte buone pratiche… Che al fine di renderli comune ogni giorno, la comunità politica deve veramente promuovere”, ha detto  i socio fondatore di JAMS International, Giuseppe De Palo. “Quando le parti si siedono al tavolo della mediazione professionale,… le possibilità di [trovare] un aumento accordo negoziato”.

JAMS International ha lanciato a gennaio sedi a Roma e Amsterdam, e presto aprirà a Londra, nella speranza di trarre profitto dalla tendenza nuova mediazione. Se  l’esperimento della mediazione obbligatoria in Italia sarà un successo, ha detto De Palo, allora è probabile eche saràcopiato in Europa orientale, dove la regola della legge ABA Intitiative ha contribuito alla predisposizione di leggi mediazione stile USA. Ma una cultura di mediazione non ha mai preso piede in Europa orientale, nonostante il peso di pesanti ritardi.

Al momento della stampa, esattamente come molti avvocati ascolteranno la chiamata del sindacato di scioperare rimane poco chiaro. Ma con 17 marzo  festa nazionale italiana di quest’anno, lo fa sembrare un buon momento per fare un weekend lungo –  Il Ponte, come si dice in Italia.

 

 

Cartelle di pagamento: non è valida la notifica effettuata ad una società a mani del portiere dello stabile (Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 4962/2011)

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 26 gennaio – 28 febbraio 2011, n. 4962
Presidente Cappabianca – Relatore Virgilio

Fatto e diritto

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della C.M. s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., non risultando dall’avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l’atto.
Il contribuente resiste con controricorso.
2. Con i due motivi di ricorso (il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poiché il termine annuale d’impugnazione va computato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dienim, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile: Cass., Sez. un., n. 1547 del 1989 e Cass. n. 991 del 1992), si denuncia l’insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell’avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l’eventuale nullità della notifica era stata comunque sanata dall’impugnazione della successiva cartella.
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all’art. 139 cit. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010).
La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall’impugnazione dell’atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell’adunanza, che l’ultimo giorno utile era l’11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui Patto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario);
che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condominio: per la modifica del regolamento di condominio in modo da vietare la presenza degli animali domestici è necessaria l’unanimità. (Cassazione 3705/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 dicembre 2010 – 15 febbraio 2011, n. 3705
Presidente Rovelli – Relatore Migliucci

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 dicembre 2001 il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda proposta da Lo.Ni. e Pe. Ro. nei confronti del Condominio di via (OMESSO) di quella città, dichiarava la nullità delle Delib. condominiali 17 giugno e Delib. 15 settembre 1996 relativamente alla modifica dell’articolo 5 del regolamento condominiale laddove era previsto il divieto di tenere in casa e in qualsiasi spazio comune animali di qualsiasi genere.
Secondo il primo Giudice, in considerazione della natura contrattuale della predetta disposizione che incideva su diritti dei condomini, la stessa non poteva essere modificata a maggioranza, essendo richiesta l’unanimità dei consensi.
Con sentenza dep. il 14 maggio 2004 la Corte di Bari, in riforma della decisione impugnata dal Condominio, rigettava la domanda proposta dagli attori.
Secondo i Giudici di appello il Tribunale, dopo avere correttamente ritenuto il regolamento in oggetto di natura contrattale, aveva errato laddove aveva operato la distinzione fra clausole regolamentari modificabili a maggioranza e clausole modificabili con il consenso unanime sotto il profilo della limitazione dei diritti individuali: la sentenza di appello escludeva che quello relativo alla limitazione dei diritti individuali fosse un criterio esaustivo, posto che anche la regolamentazione dell’uso delle cose comuni, per le quali è pacifica la modificabilità a maggioranza, costituisce un limite al godimento della cosa imposta ai singoli; la diversa regola di modificabilità del regolamento va determinata in base al suo contenuto.
Orbene – osservavano ancora i Giudici di appello – il divieto di tenere animali, essendo finalizzato a non arrecare disturbo alla persona, non ha carattere reale e non integra il contenuto di una servitu’, dando luogo a un obbligazione personale e la stessa, avendo anche l’effetto di non consentire il passaggio degli animali attraverso le parti comuni, rientra fra quella adottabili a maggioranza.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Lo. Ni. e Pe.Ro. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., censurano la decisione gravata che era incorsa in ultrapetizione laddove aveva proceduto alla interpretazione della clausola del regolamento condominiale, quando invece con i motivi di appello era stata dedotto esclusivamente che il predetto non aveva natura contrattale. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che con l’atto introduttivo del giudizio gli attori avevano dedotto la nullità della delibera che aveva modificato il regolamento condominiale sul rilievo che lo stesso non era modificabile a maggioranza in considerazione della sua natura contrattuale: orbene il motivo di appello, con cui il Condominio aveva censurato la decisione di primo grado che ne aveva ritenuto la natura contrattuale, aveva in sostanza investito il giudice del gravame della questione in ordine al contenuto della clausola che costituiva l’accertamento posto a base della domanda, accertamento indispensabile per la decisione della presente controversia e che quindi correttamente ha formato oggetto di esame da parte dei Giudici di appello.
Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1027, 1028, 1058 e 1138 cod. civ. (articolo 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che aveva ritenuto modificabile a maggioranza la disposizione del regolamento in questione, quando la previsione de qua rientrava nell’ambito delle servitu’ reciproche che, ponendo vincoli di natura reale, non potevano essere modificate se non con il consenso unanime dei condomini.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, pur avendo affermato la natura contrattuale del regolamento condominiale, ha poi ritenuto modificabile a maggioranza la disposizione che prevedeva il divieto di tenere animali negli spazi privati e comuni. Orbene, occorre considerare che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitu’ reciproca (Cass. 13164/2001); ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà’ dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento.
Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993). La sentenza va cassata in relazione al motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 cod. proc. civ.: pertanto, va rigettato l’appello proposto dal Condominio avverso la decisione di primo grado che va confermata. Le spese del giudizio di appello e quelle della presente fase vanno poste a carico del Condominio, risultato soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dal Condominio di (OMESSO). Condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 1.880,00 di cui euro 80,00 per esborsi, euro 600,00 per diritti ed euro 1.200,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle della presente fase che liquida in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

I punti principali della riforma della giustizia approvata dal CdM.

PUNTI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

1 – Separazione delle Carriere

L’art. 104 sancisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e disciplina il Csm unico.

Con la riforma, l’articolo 104 sarà totalmente riscritto; i magistrati saranno distinti in “giudici” e “pubblici ministeri”e sarà la legge ordinaria a garantire la “separazione delle carriere” di giudici e pm. Inoltre precisa che  l’ufficio del pm è disciplinato dalle norme dell’ordinamento giudiziario al fine di assicurare “autonomia” e “indipendenza”.

L’art. 101 stabilisce che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”; l’art. 102 chiarisce che “ la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dall’ ordinamento giudiziario”.

2- Consiglio Superiore della Magistratura

L’art. 104 stabilisce che i membri del Csm, ossia il Capo dello Stato, il Primo Presidente e il PG della Cassazione, sono eletti per 2/3 dai magistrati e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e durano in carica quattro anni.

Con la riforma, vengono introdotti gli artt. 104 bis e 104 ter

–          art. 104 bis prevede un Csm “giudicante”, composto per metà da membri nominati dai giudici e per metà dal Parlamento, presieduto dal Capo dello Stato;

–          art. 104 ter prevede un Csm “requirente” composto per metà da membri scelti dai pm e per metà dalle Camere, presieduto dal Capo dello Stato.

3 – Poteri Disciplinari

L’art. 105 stabilisce come il Csm deve esercitare l’azione disciplinare.

Con la riforma, i due Csm si occuperanno, uno per i giudici e uno per i pm, di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni. L’art. 105 bis attribuisce l’azione disciplinare ad una Corte di disciplina con una sezione per i giudici e una per i pm, la quale deve rispettare il principio del giusto processo. Contro le decisioni di tale Corte è ammesso il ricorso in Cassazione.

4 – L’azione penale del PM

Oggi, ai sensi dell’art. 112 della Costituzione,  è prevista l’ obbligatorietà dell’azione penale. Con l’art. 109, il pm, nella fase delle indagini, può disporre  “direttamente della polizia giudiziaria”.

Con la riforma, l’azione penale non sarà più obbligatoria, infatti il nuovo art. 112 così sancisce “l’azione penale andrà esercitata secondo i criteri stabiliti dalla legge” e quindi dal Parlamento.

Così anche per i poteri d’indagine (art. 109). L’art. 110 introduce il controllo ex post del guardasigilli che riferirà ogni anno alle Camere su esercizio dell’azione penale e uso dei mezzi d’indagine.

5 – Responsabilità civile dei Magistrati

Attualmente non è prevista alcuna responsabilità civile dei magistrati. Le uniche forme di tutela per gli errori giudiziari sono la Legge Pinto, che punisce con un indennizzo economico l’eccessiva durata dei processi  e la normativa che impone l’obbligo di riparazione per i casi di “ingiusta detenzione”.

Con introduzione dell’art. 113 bis i magistrati saranno “direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato”.

6 – Appellabilità delle sentenze

Con la riforma viene introdotto l’ottavo comma dell’art. 111 che pone dei limiti all’appellabilità delle sentenze di primo grado. Quelle di condanna sono sempre appellabili a meno che la legge non preveda delle eccezioni a seconda “del reato, delle pene e della decisione”; quelle di proscioglimento sono invece appellabili “solo nei casi previsti dalla legge”.

Mediazione: il TAR non concede la sospensiva, decisione a fine mese.

All’udienza di ieri, dopo la discussione, il TAR Lazio non ha concesso la richiesta di sospensiva, presentata dai ricorrenti per impedire l’entrata in vigore della mediazione, prevista per il 21 marzo. Il TAR deciderà probabilmente a fine mese; nel frattempo, dal lunedì 21, la mediazione sarà obbligatoria per le materie previste.

E’ reato vendere apparati per modificare la Wii (Cass. Penale 8791/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 febbraio – 7 marzo 2011, n. 8791
Presidente Ferrua – Relatore Ramacci

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame, emessa il 26 luglio 2010, nell’ambito procedimento penale contro C.F. per violazione degli articoli 81 C.P. e 171 ter lettera f-bis in relazione all’articolo 102 quater Legge 633/41, con la quale revocava il sequestro probatorio emesso, contestualmente a decreto di perquisizione, il 6 luglio 2010.
Il sequestro era stato disposto in quanto l’indagato aveva pubblicizzato e commercializzato dispositivi mediante i quali era possibile utilizzare, su consolle per videogiochi Nintendo, giochi non originali o illecitamente scaricati da internet, offrendo anche i servizi necessari per modificare a tali fini dette consolle.
Il Pubblico Ministero ricorrente, che deduceva l’erronea applicazione dell’articolo 171 ter, comma primo, lettera f-bis della Legge 633/41, rilevava che il Tribunale aveva annullato il provvedimento di sequestro sul presupposto di argomentazioni che erano state già oggetto di censura da parte di questa Corte in un procedimento per fatti analoghi nei confronti del medesimo indagato.
I giudici del riesame avevano infatti ritenuto l’insussistenza del fumus del reato sul presupposto dell’impossibilità di qualificare come opera o materiale protetto dalla normativa sul diritto di autore l’hardware delle consolle sul quale sono apposte le misure di protezione e che l’apprestamento di tali misure non impediva soltanto la riproduzione di giochi non originali, ma anche quella di giochi originali prodotti da altre società ed anche giochi originali Nintendo destinati a diverse aree commerciali assumendo, così, una prevalente finalità di difesa della posizione dominante della casa costruttrice.
Il ricorrente rilevava, altresì, che il Tribunale aveva ribadito tali argomentazioni non tenendo conto dei principi indicati da questa Corte e ritenendo necessario attendere un orientamento giurisprudenziale consolidato nonostante la presenza di univoca giurisprudenza sul punto.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, pur dando atto della precedente decisione di questa Corte, ha ritenuto di non doversi attenere al principio di diritto fissato nell’ambito di diverso procedimento ed ha criticato la scelta processuale del Pubblico Ministero di procedere a nuovo sequestro pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale ritenuto non consolidato.
Nel far ciò ha ribadito quanto indicato nel precedente provvedimento negando, in sostanza, che l’hardware possa essere qualificato come opera o materiale protetto dalla normativa richiamata dall’ufficio di Procura ed affermando che l’apposizione della tecnologia di protezione da parte della casa costruttrice aveva la finalità di “elevare barriere sul mercato a difesa della propria posizione dominante”.
Ciò posto, si osserva che, come ricordato dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione con la sentenza n. 23765 di questa Sezione, depositata il 21 giugno 2010.
In tale occasione veniva affermato il principio di diritto cosi riassunto nella successiva massimazione: “rientrano nella fattispecie penale prevista dall’art. 171-ter, comma primo, lett. f-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633, tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile delusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d’autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati.
A sostegno di tale assunto si era, in sintesi, precisato:
che questa Sezione si era già pronunciata sulla questione dedotta nei motivi di ricorso puntualizzando, tra l’altro, che le “misure tecnologiche di protezione” (o MTP) si sono aggiornate ed evolute seguendo le possibilità, ed i rischi, conseguenti allo sviluppo della tecnologia di comunicazione, ed in particolare della tecnologia che opera sulla rete e che una parte significativa degli strumenti di difesa del diritto d’autore sono stati orientati ad operare in modo coordinato sulla copia del prodotto d’autore e sull’apparato destinato ad utilizzare quel supporto.
che la consolle, pur essendo una mera componente hardware, costituisce il supporto necessario per far “girare” software originali e che il meccanismo di protezione opera in via intercambiabile, nel senso che la indicazione apposta direttamente sul software dialoga con l’altra misura apposta sull’hardware e le due, agendo in modo complementare tra loro, accertano la conformità dell’originale, consentendone la lettura.
che è innegabile che l’introduzione di sistemi che superano l’ostacolo al dialogo tra consolle e software non originale ottengono il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione apposti sull’opera protetta.
che alle modifiche deve essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione indicate dall’art. 102 quater in considerazione di una serie di elementi, quali il modo in cui la consolle è importata, venduta e presentata al pubblico; la maniera in cui la stessa è configurata; la destinazione essenzialmente individuabile nell’esecuzione di videogiochi come confermata dai documenti che accompagnano il prodotto; il fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente essere acquistate a parte.
che la Legge n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, lett. f-bis punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Rientrano, dunque, nell’ambito della previsione penale, indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l’elusione delle misure di protezione di cui all’art. 102 quater.
A tali conclusioni, come si è detto, questa Corte perveniva anche alla luce di una precedente pronuncia conforme (Sez. III n. 33768, 3 settembre 2007).
Il principio sopra enunciato e le argomentazioni poste sostegno delle precedenti pronunce, che il Collegio condivide, devono essere pertanto ribaditi.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è fondato su una erronea lettura delle norme applicate e deve, conseguentemente, essere annullato con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei principi come sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.