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La Commissione Giustizia del Senato ha approvato una norma interpretativa, di soli due commi, per modificare l’art. 645 c.p.c. e per risolvere la problematica relativa ai procedimenti in corso.
Con il primo comma, ove approvato definitivamente, sparirebbe dall’art. 645 la norma che prevede che, nell’opposizione a d.i., i termini di comparizione sono dimezzati; con il secondo (“Disposizione transitoria”), riguardante i procedimenti già in corso, si stabilisce che la riduzione del termine per l’opposto si applica solo ove l’opponente abbia giù utilizzato il termine di comparizione dimezzandolo.
Ecco il testo approvato il 13 aprile dalla Commissione Giustizia del Senato (in sede deliberante):
Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
Art. 1.
(Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.
Art. 2.
(Disposizione transitoria)
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
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