Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata l’11 aprile scorso, ha dichiarato inammissibile la class action a favore dei fumatori per i rischi del tabacco e l’inserimento di additivi per favorire la dipendenza: i fumatori, secondo il Tribunale, sono pienamente consapevoli dei rischi per la salute che corrono fumando, al contrario di quanto spesso dichiarato dai Tribunali americani.
Con una nota ufficiale, al riguardo, il Codacons ha così commentato: «Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’azione collettiva, ricorrendo a motivazioni che il Codacons giudica assurde. In sostanza, per i giudici chi fuma è consapevole del fatto che morirà a causa del fumo, anche se non sa cosa ci sia nelle sigarette»; «per quanto riguarda gli additivi inseriti nelle sigarette, la posizione del Tribunale appare folle». Di conseguenza, «il Codacons, considerate le motivazioni non condivisibili del Tribunale, ricorrerá in Corte d’Appello, chiedendo l’ammissibilitá della class action». La domanda, secondo il Codacons, «si basava su uno studio svizzero che ha dimostrato come lo scopo di questi additivi sia proprio quello di aumentare le dipendenza da sigaretta, e su una sentenza della Cassazione che ha affermato che la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano un’attività pericolosa poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sè, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall’ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute».
Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo
13 aprile 2011
Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.
Come noto, con ordinanza del 12 aprile, il TAR Lazio ha sospeso il procedimento relativo al noto ricorso, inviando gli atti alla Corte Costituzionale.
La prima cosa da ricordare è che quello dell’organismo giurisdizionale (in questo caso, il TAR del Lazio) che rinvia alla Corte Costituzionale non è una sorta di pre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, è sufficiente che la questione di costituzionalità sia “non manifestamente infondata” (secondo una valutazione comunque discrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. In altre parole, lo standard per il coinvolgimento della Consulta è volutamente basso in Italia (non così in America, ad esempio, ove invece è la stessa Corte Suprema a scegliersi i casi su cui decidere).
Una primissima lettura dell’ordinanza di rinvio mostra che i problemi, detto in via di estrema sintesi, sarebbero quelli relativi all’eccesso di delega (l’obbligatorietà introdotta con decreto delegato, invece che tramite la legge delega), e i requisiti di “competenza e professionalità” degli organismi, che nel DM 180 lasciano invece il posto ai criteri di “serietà ed efficienza”. Sono i due messaggi che appaiono fondamentali:
– ammesso che vi sia eccesso di delega (cosa che deciderà solo la Corte Costituzionale, prevedibilmente non prima di un anno), nelle more del giudizio (e sino alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) la legge resta in vigore così com’è, senza alcuna modifica e senza alcuna sospensione;
– sempre nelle more di questo giudizio costituzionale, il legislatore può sanare la situazione facendo approvare una legge, o un correttivo, lungo non più di un paio di righe (questo correttivo riguarderebbe tutte le materie obbligatorie tranne RC auto e condominio, per le quali vi è invece già un atto parlamentare, l’ultimo “milleproroghe”, che le menziona come oggetto di tentativo obbligatorio).
Detto diversamente, poco o nulla dovrebbe cambiare per la mediazione, poiché il tentativo resta obbligatorio. Quello che è verosimile possa accadere è che qualcuno sollevi la questione di costituzionalità. In questi casi, non è però detto che il giudice adito condivida la posizione del TAR, e quindi rinvii gli atti, a sua volta, alla Consulta; è infatti possibile che giudichi la questione come “manifestamente infondata”. Analogamente, non è da escludersi che taluni giudici rinviino alla Consulta di propria iniziativa, come è loro facoltà fare. Io credo che non vi sarà una pioggia di nuovi rinvii alla Consulta, né su richiesta degli avvocati (interessati a bypassare la mediazione), né su iniziativa dei giudici; diversamente, infatti, la sospensione dei processi porterebbe al blocco della macchina della giustizia, a detrimento di tutti, avvocati e giudici in prima fila.
In ogni caso, ripetiamo, la rimessione alla Corte Costituzionale non è un pre-giudizio, e quindi il tentativo, ora come ora, si deve obbligatoriamente fare, sino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.
Riportiamo di seguito il dispositivo dell’ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile che rimette gli atti alla Corte Costituzionale:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone: 1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamentee parzialmente connessi soggettivamente; 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n.28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intendeesercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materieespressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento dimediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione ècondizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che disponeche l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dalgiudice); 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n.28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati,su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono glienti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza. 4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissionedegli atti alla Corte Costituzionale; 5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sianotificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l’interventodei magistrati: Giorgio Giovannini, Presidente Roberto Politi, Consigliere Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/04/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
I Giudici della I Sezione del TAR Lazio hanno deciso di sospendere il procedimento e di rimettere il tutto alla Corte Costituzionale, non ritenendo la questione manifestatamente infondata sotto diversi aspetti.
Di seguito l’ordinanza ed il comunicato stampa dell’OUA, seguiranno aggiornamenti.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 5 aprile 2011, n. 7785
Presidente Settimj – Relatore D’Ascola
Fatto e diritto
1) Il 5 novembre 2008 il tribunale di Bolzano, sez. staccata di Merano, in riforma della sentenza resa il 26 febbraio 2007 dal giudice di pace di Merano, accoglieva l’appello proposto da B. M., la quale aveva proposto opposizione al verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., verificata il 20 gennaio 2005 alle 19,37 dalla polizia municipale di Lagundo.
Per quanto ancora qui interessa, il tribunale riteneva fondata la censura attinente alla necessità di taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento e all’onere dell’amministrazione di dar prova della relativa operazione, necessaria per la regolarità della rilevazione.
Riteneva inoltre viziato il verbale di accertamento, perché l’Amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza però specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare concretamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia.
2) Notificata la sentenza in data 10 dicembre 2008, il Comune di Lagundo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 febbraio 2009.
L’opponente è rimasta intimata.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
3) Il ricorso consta di due motivi, volti a confutare le due rationes decidendi che sorreggono la decisione.
Quanto al primo motivo, come ha rilevato la relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., è manifesta la fondatezza della censura esposta in ricorso.
Questa Corte ha da tempo ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 codice della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia e metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; 29333/08; 9846/2010).
Ne consegue che non deve essere fornita dall’amministrazione alcuna prova della esecuzione dell’operazione di taratura e va comunque ribadito che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/05; 287/05).
4) Diversa valutazione occorre invece dare per il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S..
Il Collegio ritiene che né il motivo, né tantomeno il quesito riescono a censurare convenientemente le ragioni della decisione.
Per il giudice di appello, dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè “l’elaborazione della rilevazione”, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento. In particolare il tribunale aveva sottolineato che l’Amministrazione aveva ammesso di aver affidato “l’intera gestione” degli apparecchi alla ditta T. e aveva solo genericamente asserito che la supervisione veniva svolta dalla Polizia municipale; in tal modo sarebbe rimasto indimostrato lo svolgimento di quell’elemento di certezza e legalità che “solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino”.
Il comune ricorrente doveva confutare tale convincimento, dimostrando che l’assistenza tecnica di un privato operatore era limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art. 345, 4 comma, reg. esec. C.d.S.) era rimasta riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.); che l’assistenza tecnica dell’operatore privato era configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani (Cass. 7306/96; 5378/97).
Parte ricorrente si duole della statuizione della sentenza impugnata, che avrebbe negato valore alle attestazioni dell’accertamento in ordine allo svolgimento del servizio da parte dell’organo di polizia municipale, sebbene ciò si evincesse “dal verbale di contestazione, il quale oltre ad indicare il responsabile del procedimento informatico ai sensi dell’art. 3 co. 2 d.lgs. n. 39/03 veniva sottoscritto dall’agente verbalizzante”, così dimostrando il “collegamento tra l’attività espletata dalla ditta privata e l’organo preposto al servizio di polizia stradale”.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la S.C. se l’affidamento del procedimento relativo all’elaborazione dei dati risultanti dalle apparecchiature elettroniche utilizzate dall’amministrazione comunale per il rilevamento di infrazioni ex art. 142 del Codice della Strada sia o meno in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada”.
In tal modo, come è evidente, il Comune si limita a sostenere che sarebbe stato affidato ai privati solo il procedimento relativo all’elaborazione dei dati e che ciò sarebbe legittimo, senza cogliere – e senza confutare – il rimprovero maggiore, cioè che il rilevamento non era attribuibile alla forza pubblica, perché era rimasto indeterminato il necessario ruolo di preminenza di essa, posto che non era stato specificato in cosa consistesse la “supervisione” dei vigili.
Il ricorso ha espressamente concentrato la sua attenzione su un profilo attinente la violazione di legge (artt. 11 e 12 C.d.S. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) che non era controverso. Doveva esserne dimostrata l’osservanza, censurando la valutazione della sentenza impugnata in ordine alla prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti. A tal fine doveva essere denunciato un vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) della sentenza, in relazione alla omessa o cattiva valutazione di una qualche risultanza processuale, dalla quale doveva emergere che l’attività della forza pubblica era stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato.
Tale censura non è stata svolta. Inoltre, il generico riferimento al verbale di accertamento, del quale, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato neppure trascritto in ricorso il contenuto, impedisce di tenerne conto, poiché questa Corte non ha accesso agli atti di causa in relazione ai vizi in iudicando (360 n. 3 c.p.c.) e alle censure sulla motivazione. Ne consegue che una delle due autonome rationes decidendi resta valida ed è sufficiente a giustificare la decisione di merito.
Al rigetto del ricorso non fa seguito la pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
E’ stata emanata dal Ministero della Giustizia, il 4 aprile, una circolare con alcuni chiarimenti sul regolamento di procedura e sui requisiti dei mediatori.
Nella circolare si specifica che non è corretto inserire nel regolamento di procedura dell’ente “una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.
L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie”.
Si specifica, poi, che anche i requisiti di cui all’art. 4, co. III, lett. a), b), c) del D.M. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.
La Suprema Corte ha statuito che le cause di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi non sono oggetto di sospensione durante il periodo feriale per quanto riguarda l’intero corso del procedimento e quindi anche ai termini per proporre ricorso in Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 6 aprile 2011, n. 7854
Presidente Filadoro – Relatore De Stefano
Svolgimento del processo
1. F.F. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4630/09 del 5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettata l’opposizione ad esecuzione da lui dispiegate nei confronti del procedente A.D., fondate la prima sulla nullità dell’atto di pignoramento presso terzi per violazione del termine a comparire e la seconda su di un’eccezione di compensazione e sulla contestazione di alcune delle somme precettate per spese e diritti di precetto.
2. Resiste con controricorso il D.; ma nessuna delle parti svolge ulteriore attività e nemmeno compare all’udienza pubblica del 23.2.11 per partecipare alla discussione orale.
Motivi della decisione
3. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 23.10.09, a fronte dell’avvenuta notifica della sentenza in data 13.7.09: ma, poiché le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo – essendo scaduto il termine breve di cui all’art. 325 cpv. c.p.c. il 13.9.09 – e quindi inammissibile.
4. Infatti, l’esclusione dalla sospensione feriale dei – termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44).
5. Così dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.F. al pagamento, in favore di A..D. , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 21 marzo 2011, n. 6412
Presidente Triola – Relatore Carrato
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1137 c.c., depositato in data 10 gennaio 2002 e notificato il 25 gennaio successivo congiuntamente al decreto di fissazione dell’udienza, (…) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il Condominio (…), chiedendo l’annullamento della delibera condominiale assunta in data 28 novembre 2001.
Nella costituzione del suddetto Condominio, il tribunale adito, con sentenza del 2 dicembre 2003 e notificata il 28 gennaio 2004, rigettava la domanda attorea e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della controversia. Interposto appello da parte del (…) con ricorso depositato il 26 febbraio 2004, l’adita Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato Condominio, con sentenza n. 324 del 2005 (depositata il 1 marzo 2005) dichiarava l’inammissibilità sia dell’appello principale che di quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del grado.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata dal suddetto Condominio , sul presupposto che, per effetto dell’principio dell’ultrattività del rito e dovendosi in ogni caso (in difetto di diverse disposizioni) applicare la norma generale di cui all’art. 342 c.p.c., il giudizio di impugnazione avrebbe dovuto essere introdotto mediante atto di citazione da notificarsi nel termine breve di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado risalente al 28 gennaio 2004, non risultando, perciò, idoneo allo scopo l’intervenuto deposito (il 26 febbraio 2004) dell’appello nella forma del ricorso entro tale termine ma con la sua notificazione avvenuta successivamente (il 19 marzo 2004) e, quindi, intempestivamente. Alla declaratoria di inammissibilità dell’appello principale conseguiva la perdita di efficacia dell’appello incidentale. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il (…), articolato su un unico complesso motivo. L’Intimato Condominio non risulta essersi costituito in questa fase.
Motivi della decisione
1. Con l’unico, complesso motivo formulato il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 342 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto ritenuta erronea e contraddittoria.
In particolare, il (…) ha dedotto che, dovendosi intendere in senso tecnico la forma del ricorso per l’impugnazione delle delibere assembleari alla stregua del citato art. 1137 c.c., con derivante individuazione di un correlato rito speciale, era necessario che la stessa venisse adottata anche per l’instaurazione del giudizio di appello, con la conseguenza (diversamente dall’avviso della Corte di appello piemontese) che, essendo stato depositato il ricorso entro i trenta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado impugnata, il gravame si sarebbe dovuto considerare tempestivamente proposto, non potendosi adoperare la forma della citazione, e ciò anche in virtù del richiamato principio dell’ultrattività del rito che imponeva di utilizzare il ricorso anche per l’introduzione del giudizio di impugnazione. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che la natura della controversia – e, quindi, del rito avallata dal giudice di prima istanza, che aveva ritenuto legittima l’incardinazione della causa con ricorso – non poteva che comportare l’utilizzazione della forma del ricorso anche per l’introduzione del processo di appello, cosicché ritenere – come aveva fatto la Corte territoriale – che esso (…) (quale soccombente) dovesse adottare, in secondo grado, una forma diversa da quella impostagli dal rito con cui era stata emessa la sentenza, significava attribuirgli una facoltà di mutamento del rito stesso che, invece, competeva esclusivamente al giudice dell’impugnazione.
2. Il motivo è infondato nei termini che seguono e deve, pertanto, essere rigettato. Il ricorrente, nella prospettazione del riportato motivo, parte dal presupposto che la forma dell’impugnazione delle delibere condominiali debba essere necessariamente quella del ricorso, al quale conseguirebbe lo svolgimento di un rito speciale, e che essa debba adottarsi, conseguentemente, anche per l’introduzione del giudizio di appello, ragion per cui, una volta depositato il relativo atto di appello con ricorso entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c. (nell’ipotesi di sopravvenuta notificazione della sentenza di primo grado), il gravame dovrebbe considerarsi, in ogni caso, proposto tempestivamente.
La ricostruzione non si profila basata su valide ragioni sistematiche e non è, quindi, meritevole di pregio.
Infatti, pur ritenendosi da parte del prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte che il termine “ricorso” adottato dall’art. 1137 c.c. vada inteso in senso tecnico, è stato, tuttavia, precisato dai più recenti indirizzi (cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14560; Cass. 11 aprile 2006, n. 8440; Cass. 27 luglio 2006, n. 17101, e Cass. 28 maggio 2008, n. 14007) che la suddetta impugnazione può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, specificandosi che, in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del richiamato art. 1137 c.c., occorre tener conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Tale possibilità risulta ammessa anche in virtù della considerazione che, al di là del riferimento al termine “ricorso”, l’impugnativa in questione non introduce affatto un procedimento improntato all’osservanza di un rito speciale non essendo prevista, in proposito, un’apposita disciplina che lo differenzi (come per altre controversie: v., ad es. per tutti, il processo del lavoro e previdenziale, nonché quello locatizio ex art. 447 bis c.p.c.) dal rito ordinario. E proprio sulla scorta di questo ragionamento é stato recentemente statuito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. 2^, 8 aprile 2009, n. 8536) che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di apposite previsioni normative, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. – con citazione, con la conseguenza che la tempestività dell’appello medesimo va verificata in base alla data di notifica dell’atto di citazione stesso e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem”. In altri termini, al di là della forma per chiamare in giudizio il convenuto ammissibile nella materia in discorso per l’instaurazione del processo di primo grado, la questione esaminata dalla Corte torinese atteneva alla forma di impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di prime cure, forma che, in base alla disposizione di carattere generale prevista dal ricordato art. 342 c.p.c., è costituita, appunto, dalla citazione, salvo l’espressa previsione di una diversa modalità; pertanto, non essendo contemplata nella materia in questione una forma di impugnazione della sentenza di primo grado diversa dalla citazione e non potendosi qualificare il rito adottato in tale grado come un rito speciale, correttamente la Corte territoriale ha, con motivazione logica ed adeguata, affermato che, proprio in virtù dell’applicazione della norma generale sancita dall’art. 342 c.p.c., l’appello avrebbe dovuto essere formulato con atto di citazione. A questo proposito lo stesso giudice del gravame ha, quindi, posto riferimento all’esatto principio asserito da questa Corte (v. Cass. 19 novembre 1998, n. 11657, e, da ultimo, Cass. 11 settembre 2008, n. 23412), in base al quale l’appello avverso una sentenza pronunciata all’esito di un giudizio celebrato in primo grado con rito ordinario è inammissibile, in quanto tardivo, se proposto con il deposito del ricorso, anziché con la notificazione dell’atto di citazione, essendo il deposito del ricorso, pur se tempestivo, inidoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, presupponente la conoscenza legale, mediante notificazione, ad opera della controparte dell’atto ricettizio di impugnazione entro il termine perentorio stabilito dalla legge per la proposizione dell’appello. In altre parole, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 c.p.c., deve essere proposto con citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con l’effetto che (cfr, sul punto, anche Cass. 25 febbraio 2009, n. 4498) se, erroneamente, l’impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza, data che, nella specie, risulta pacificamente collocabile oltre la scadenza del termine di trenta giorni imposto dall’art. 325 c.p.c. (essendosi provveduto alla notificazione della sentenza di primo grado).
3. In definitiva, per i motivi complessivamente esposti, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba far luogo ad alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio in difetto della costituzione del Condominio intimato.
Corte di Cassazione, sez II Civile, sentenza 18 gennaio – 10 marzo 2011, n. 5733
Presidente Oddo – Relatore Falaschi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1992 (…) evocavano in giudizio, dinanzi al Pretore di Bologna, (…), e premesso di essere titolari a vario titolo dell’immobile censito al NCEU del Comune di (…) foglio (…), confinante con l’immobile di proprietà del convenuto (foglio …), chiedevano venisse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione in favore delle loro unità immobiliari della servitù di passaggio di persone e veicoli sul fondo di proprietà del convenuto, oltre alla condanna dello stesso a rimuovere, a sua cura e spese, ogni ostacolo all’esercizio della servitù e al mantenimento in idoneo stato di manutenzione del passaggio, con ordine di trascrizione dell’emananda sentenza nei registri immobiliari; chiedevano, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da loro subiti. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Bologna (già Pretore) adito, accoglieva parzialmente le domande dell’ attore dichiarando acquisito per usucapione il solo passaggio a piedi sul fondo del convenuto, condannando gli attori alle spese processuali.
In virtù di rituale appello interposto da (…), con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse ritenuto provato anche l’intervenuta usucapione del possesso della servitù di passaggio con veicoli, oltre a dolersi della loro condanna alle spese di lite, proposto dall’appellato appello incidentale, affinché venisse negata anche la servitù di passaggio pedonale, la Corte di Appello di Bologna respingeva l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale di parte appellata, negava anche l’acquisto di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà del (…).
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che oltre ad avere fornito i numerosi testi esaminati dal Pretore versioni contrastanti circa l’intervenuto passaggio in vari periodi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano i requisiti per potere dichiarare l’intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, segnatamente che lo stesso fosse visibile.
Aggiungeva, inoltre, che non essendosi potuta ricostruire una servitù apparente, portava ad escludere che i passaggi effettuati fossero sintomo significativo del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, rigettato per inciso anche il gravame presentato dagli appellanti in ordine alle spese processuali.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i (…), che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il (…).
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, per avere palesemente errato in diritto nel non ritenere nella specie sussistere il requisito della apparenza; con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso inopinatamente di prendere in considerazione la documentazione topografica e la copiosa documentazione fotografica allegata agli atti.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto entrambi attengono alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale. Premesso che parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per genericità della doglianza, prospettando una carenza nell’indicazione delle circostanze e degli elementi che hanno avuto incidenza causale sull’errore dedotto, che non può trovare accoglimento in quanto la parte parrebbe mettere sullo stesso piano l’inammissibilità con la manifesta infondatezza, occorre osservare che le censure sono destituite di fondamento poiché esse non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non possono provocarne l’annullamento.
La corte distrettuale non ha negato l’esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitù , ma ha basato la sua motivazione soprattutto sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente e, nel tempo, mutato il tracciato per le mutate esigenze del proprietario (realizzando delle aiuole ovvero un pergolato o con della ghiaia), ai fini del requisito dell’apparenza, non facesse desumere, senza incertezze o ambiguità, di essere stato predisposto al servizio del fondo dominante e ciò fosse esistente e visibile sin dall’inizio del ventennio, necessario al dedotto acquisto per usucapione.
La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito è ineccepibile. Infatti, l’acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l’esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall’inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell’apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.
Nel caso di specie la Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha analizzato le risultante probatorie, in particolare le prove testimoniali e la descrizione dei luoghi fornita dagli stessi nei dettagli (pagine 7 e 8 della sentenza), ed ha concluso per la inesistenza del requisito dell’apparenza. In altri termini, il giudice di appello ha escluso il requisito dell’apparenza, necessario, ai sensi dell’art. 1061 c.c., per l’acquisto della servitù affermando che le versioni contrastanti fornite dai testi escussi circa l’intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano dei requisiti per potere dichiarare l’intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, nonché, segnatamente, che lo stesso fosse visibile. Le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sè a sorreggere la decisione adottata.
Giova ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “…il requisito dell’apparenza della servitù , necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù ” (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). Non v’è dubbio, peraltro, che il giudizio circa la esistenza o meno di segni visibili sul fondo, di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, introduce inevitabilmente questioni di fatto, non rilevabili nel giudizio di legittimità, stante la corretta motivazione posta a corredo della decisione.
Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non appaiono risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dalla Corte territoriale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice. Neppure può imputarsi al giudice di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio (nella specie il materiale fotografico) ritenuti non significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, n. 3904).
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Al rigetto consegue, come per legge, la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.