Videocitofoni intelligenti, telecamere davanti alla porta, riprese delle parti comuni, registrazione audio e tutela della privacy: quali sono i limiti
Sempre più porte di casa sono protette da telecamere, videocitofoni intelligenti e dispositivi collegati allo smartphone. Basta un movimento sul pianerottolo perché il proprietario riceva una notifica, possa vedere chi si trova davanti all’appartamento e, in molti casi, registrare immagini e suoni.
La finalità è comprensibile: prevenire furti, danneggiamenti, molestie, furti di pacchi o accessi indesiderati. Ma proteggere la propria abitazione non significa poter trasformare il pianerottolo in una zona sottoposta a sorveglianza privata permanente. Il vicino non può controllare chi entra nell’appartamento accanto, chi utilizza l’ascensore, a che ora rientrano gli altri condomini o quali persone frequentano lo stabile.
La domanda, quindi, non è soltanto se si possa installare una telecamera davanti alla propria porta. La vera domanda è: che cosa riprende, chi può vedere le immagini, se registra, per quanto tempo conserva i filmati e per quale finalità viene utilizzata?
Telecamera privata e impianto condominiale non sono la stessa cosa
La prima distinzione da fare è tra la telecamera installata dal singolo condomino per proteggere la propria abitazione e il sistema di videosorveglianza installato dal condominio per controllare le parti comuni.
Nel primo caso il dispositivo appartiene a un singolo proprietario e deve essere configurato in modo da riprendere soltanto gli spazi di sua esclusiva pertinenza. Nel secondo caso l’impianto controlla ingressi, androni, cortili, autorimesse o altre parti comuni ed è gestito dal condominio secondo una decisione assembleare.
Le due situazioni seguono regole diverse. Il singolo non può sostituirsi al condominio e decidere autonomamente di sorvegliare le parti comuni. Se la finalità è controllare stabilmente l’androne, l’ascensore, il garage o il pianerottolo condominiale, la decisione deve essere assunta dall’assemblea e l’impianto deve rispettare integralmente la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il singolo condomino può installare una telecamera davanti alla propria porta?
In linea generale, il singolo può installare un dispositivo destinato esclusivamente alla sicurezza della propria abitazione, senza che sia necessaria una delibera assembleare, purché l’angolo visuale sia limitato agli spazi di sua esclusiva pertinenza.
Il limite è però molto rigoroso. Nelle proprie FAQ il Garante privacy precisa che una telecamera privata deve riprendere soltanto gli spazi esclusivi del proprietario, escludendo le aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale e autorimesse, nonché le zone appartenenti a soggetti terzi. Il divieto riguarda anche la semplice visione in diretta, senza registrazione. Non è quindi sufficiente dire che le immagini non vengono salvate: anche osservare stabilmente il pianerottolo attraverso una telecamera costituisce una forma di controllo. (Garante Privacy)
Questo rende particolarmente delicata l’installazione di telecamere e videocitofoni sulle porte degli appartamenti. Se il dispositivo riprende esclusivamente la soglia privata e una porzione strettamente interna, il problema può essere contenuto. Se invece l’inquadratura comprende l’ascensore, le scale, la porta del vicino o l’intero pianerottolo, si supera il limite indicato dal Garante.
Non conta soltanto dove è fisicamente collocata la telecamera. Conta soprattutto ciò che essa è concretamente in grado di riprendere.
Il fatto che il pianerottolo sia comune non autorizza ogni condomino a riprenderlo
Un equivoco frequente è questo: “Il pianerottolo è anche mio, quindi posso filmarlo”. Ma la comproprietà non attribuisce al singolo il diritto di controllare continuamente gli altri condomini.
Una parte comune può essere utilizzata da tutti secondo la sua destinazione, ma la videosorveglianza comporta qualcosa di diverso dal semplice uso materiale dello spazio. Consente di raccogliere informazioni sulle abitudini delle persone: orari di ingresso e uscita, visite ricevute, accompagnatori, consegne, spostamenti e presenza nello stabile.
Proprio per questo, il singolo non può installare un sistema privato che realizzi di fatto la sorveglianza delle parti comuni. Se esiste una reale esigenza di sicurezza dell’edificio, la soluzione corretta è sottoporre la questione all’assemblea e valutare l’installazione di un impianto condominiale, con regole comuni, informativa, accessi controllati e tempi di conservazione predeterminati.
Il videocitofono intelligente è una telecamera?
Il nome commerciale del dispositivo non cambia la sostanza. Un videocitofono tradizionale, che si attiva quando una persona suona e consente soltanto di vedere temporaneamente chi si trova davanti all’ingresso, ha un impatto diverso da un dispositivo che rileva ogni movimento, invia notifiche, registra automaticamente, conserva i filmati nel cloud e permette di seguire in diretta ciò che accade sul pianerottolo.
Molti videocitofoni “smart” sono veri e propri sistemi di videosorveglianza. Possono attivarsi anche senza che nessuno suoni, registrare tutti i passaggi e conservare immagini e audio per giorni. In questi casi non basta definirli videocitofoni: bisogna verificare quali funzioni siano attive, quale sia l’angolo di ripresa, se vi sia registrazione, dove vengano conservati i dati e chi possa consultarli.
Il Garante ammette l’uso domestico delle smart cam per finalità personali, ma richiede che i dati siano protetti adeguatamente, soprattutto quando i dispositivi sono collegati a Internet, e che non vengano diffusi. L’esenzione domestica, inoltre, non può essere utilizzata per giustificare riprese estese alle proprietà altrui o agli spazi comuni. (Garante Privacy)
Il dispositivo può riprendere la porta del vicino?
No. La porta del vicino, la sua soglia e l’area immediatamente antistante non devono essere oggetto di ripresa da parte della telecamera privata di un altro condomino.
Una telecamera orientata verso l’appartamento altrui permette di conoscere chi vi entra, chi vi esce, a quali orari e con quale frequenza. Non si tratta più soltanto di proteggere la propria abitazione, ma di raccogliere informazioni sulla vita privata di un’altra persona.
Lo stesso vale quando la porta del vicino compare solo in una parte dell’immagine. La tecnologia consente di modificare l’angolo visuale, ridurre il campo, applicare mascherature o oscurare le aree non pertinenti. Le linee guida europee sulla videosorveglianza richiamano proprio l’utilizzo di misure tecniche, come il blocco o la pixelatura delle zone non necessarie. (Garante Privacy)
Se il dispositivo non può essere regolato in modo da escludere la porta altrui e le parti comuni, non dovrebbe essere installato in quella posizione.
La registrazione dell’audio è ancora più problematica
Molti videocitofoni e telecamere intelligenti non registrano soltanto immagini, ma anche conversazioni. Il microfono può captare ciò che i condomini si dicono sul pianerottolo, all’interno dell’ascensore o davanti alle proprie abitazioni.
La raccolta generalizzata dell’audio è molto più invasiva rispetto alla sola immagine e, nella maggior parte dei casi, non è necessaria per proteggere una porta. Le linee guida europee raccomandano di disattivare le funzioni non necessarie, tra cui la registrazione audio. Anche il Garante ha più volte censurato sistemi capaci di acquisire indiscriminatamente conversazioni non pertinenti rispetto alla finalità di sicurezza. (Garante Privacy Europeo)
La funzione che consente di parlare con chi ha suonato è diversa dalla registrazione continua delle conversazioni ambientali. Un conto è utilizzare temporaneamente il microfono per comunicare con un visitatore; altro è salvare tutto ciò che viene detto da chi transita sul pianerottolo.
La regola prudente è chiara: se l’audio non è indispensabile, deve essere disattivato.
Mettere un cartello rende lecita la telecamera privata?
No. Il cartello non rende automaticamente lecita una ripresa eccessiva.
Se la telecamera del singolo è limitata agli spazi esclusivamente privati e viene utilizzata per finalità personali o domestiche, può operare l’esclusione dall’applicazione del GDPR. Se invece il dispositivo riprende aree comuni, proprietà altrui o spazi pubblici, non basta affiggere un cartello per sanare il problema.
Il cartello informa le persone, ma non sostituisce i requisiti di necessità, proporzionalità e minimizzazione. Una telecamera orientata verso la porta del vicino resta problematica anche se il vicino viene avvisato che sarà ripreso.
Per l’impianto condominiale, invece, l’informativa è obbligatoria: il cartello deve essere collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, indicare almeno il titolare del trattamento e la finalità e rinviare a un’informativa più completa. (Garante Privacy)
Quando può essere installato un impianto condominiale?
L’art. 1122-ter c.c. disciplina espressamente gli impianti destinati alla videosorveglianza delle parti comuni. La decisione deve essere assunta dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c.: maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. (Gazzetta Ufficiale)
Non è quindi sufficiente una decisione dell’amministratore, né una semplice comunicazione inviata ai condomini. Il Garante ha sanzionato un amministratore che aveva installato un sistema senza una preventiva delibera assembleare, chiarendo che la decisione dell’assemblea rappresenta un presupposto essenziale per la liceità dell’impianto condominiale. (Garante Privacy)
La delibera, però, non esaurisce gli adempimenti. Una volta approvato l’impianto, il condominio deve stabilire con precisione:
- quali aree saranno riprese;
- per quale finalità;
- quali telecamere saranno installate;
- se le immagini saranno soltanto visualizzate o anche registrate;
- per quanto tempo verranno conservate;
- chi potrà accedervi;
- quali misure di sicurezza saranno adottate;
- come sarà resa l’informativa alle persone riprese.
L’amministratore non può limitarsi a far installare le telecamere e consegnare le credenziali a tutti.
Chi è responsabile delle immagini condominiali?
Nel sistema condominiale, il titolare del trattamento è il condominio, normalmente rappresentato dall’amministratore. È il condominio che deve valutare la necessità e la proporzionalità dell’impianto, definire le finalità, scegliere i tempi di conservazione e impedire accessi non autorizzati.
Non serve una preventiva autorizzazione del Garante. Il principio applicabile è quello della responsabilizzazione: spetta al titolare dimostrare che il sistema è necessario, proporzionato e organizzato nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. (Garante Privacy)
La finalità non può essere generica. Dire semplicemente “per sicurezza” è poco. Bisogna individuare l’esigenza concreta: furti già avvenuti, danneggiamenti, accessi abusivi, intrusioni nell’autorimessa o altre circostanze verificabili. La videosorveglianza non dovrebbe essere installata per curiosità, per controllare il comportamento dei vicini o per risolvere normali contrasti condominiali.
Le telecamere condominiali possono riprendere tutto?
No. Anche l’impianto regolarmente deliberato deve rispettare il principio di minimizzazione. Deve riprendere soltanto le zone necessarie alla finalità di sicurezza.
Una telecamera posta all’ingresso può controllare chi accede allo stabile, ma non dovrebbe riprendere più spazio del necessario. Una telecamera nel garage può inquadrare l’area di accesso o i beni da proteggere, ma non dovrebbe essere orientata verso zone prive di interesse. Non è giustificato utilizzare zoom continui, rotazioni incontrollate o funzioni di analisi automatica se non sono realmente necessarie.
Il Garante richiama la necessità di valutare attentamente dislocazione, angolo visuale, capacità di ingrandimento e tipologia delle apparecchiature. Le soluzioni tecniche devono ridurre la quantità di dati raccolti, non massimizzare il controllo. (Garante Privacy)
Per quanto tempo possono essere conservate le immagini?
Non esiste un diritto del condominio a conservare sempre i filmati per sette giorni. Il criterio generale è che le immagini devono essere cancellate non appena non siano più necessarie per la finalità per cui sono state raccolte.
Il Garante osserva che, nella maggior parte dei casi, eventuali danni o illeciti vengono scoperti entro uno o due giorni e che periodi superiori a 72 ore richiedono una giustificazione sempre più rigorosa. Per i condomìni viene considerato generalmente congruo un termine che non superi sette giorni, ma ciò non significa che sette giorni siano automaticamente necessari in ogni edificio. Il periodo deve essere scelto in relazione alle circostanze concrete e dovrebbe essere accompagnato dalla cancellazione automatica delle immagini. (Garante Privacy)
Se si verifica un furto, un danneggiamento o un altro episodio rilevante, le immagini relative a quell’evento possono essere estratte e conservate più a lungo per consegnarle alle autorità o utilizzarle per la tutela di un diritto. Ma la conservazione straordinaria deve riguardare lo specifico episodio, non l’intero archivio senza limiti.
Tutti i condomini possono vedere le registrazioni?
No. L’impianto condominiale non è una televisione a circuito chiuso a disposizione di tutti.
L’accesso deve essere riservato alle persone espressamente autorizzate e deve avvenire soltanto per le finalità stabilite. Le credenziali non dovrebbero essere diffuse tra i condomini, né le registrazioni possono essere mostrate durante l’assemblea per commentare abitudini e comportamenti dei residenti.
Quando si verifica un episodio, il condomino interessato può chiedere all’amministratore che le immagini vengano preservate e, se necessario, consegnate all’autorità giudiziaria o alla polizia. La richiesta deve essere tempestiva, perché i sistemi sono normalmente impostati per cancellare automaticamente i filmati dopo un periodo breve. L’accesso o la consegna devono inoltre tenere conto dei dati delle altre persone eventualmente riprese. Il Garante richiede che le persone autorizzate alla visione siano individuate e che l’accesso agli altri soggetti sia impedito, salvo le esigenze di indagine o di polizia. (Garante Privacy)
Le immagini possono essere usate come prova?
Le immagini acquisite lecitamente possono essere conservate e utilizzate per documentare un furto, un danneggiamento, un’aggressione, un accesso abusivo o un’altra condotta rilevante. Possono essere consegnate alle forze dell’ordine, all’avvocato o prodotte nel procedimento competente, rispettando le regole applicabili.
Questo non significa però che qualsiasi registrazione diventi lecita perché potrebbe servire come prova. Una telecamera installata in modo irregolare non viene automaticamente “sanata” dal fatto che abbia ripreso un comportamento scorretto. La liceità della raccolta dei dati e la possibilità di utilizzare il filmato nel singolo procedimento sono questioni distinte e devono essere valutate separatamente.
È inoltre sbagliato pubblicare i filmati in chat condominiali o sui social per identificare un presunto responsabile. La consegna all’autorità o l’utilizzo per tutelare un diritto è una cosa; la diffusione indiscriminata delle immagini è un’altra.
Si possono pubblicare nel gruppo WhatsApp del condominio?
No, non liberamente. Un filmato che mostra un condomino, un visitatore, un lavoratore o un corriere non dovrebbe essere inoltrato nel gruppo WhatsApp del palazzo per commentarne il comportamento o chiedere agli altri di identificarlo.
Le immagini di videosorveglianza sono dati personali. Devono essere utilizzate per la finalità per cui sono state raccolte e comunicate soltanto ai soggetti che hanno titolo per riceverle. La curiosità degli altri condomini non costituisce una giustificazione.
Anche quando si ritiene di aver ripreso un illecito, la strada corretta è conservare il filmato e rivolgersi all’amministratore, all’avvocato o alle autorità. La diffusione nel gruppo rischia di aggiungere una violazione della privacy, e talvolta della reputazione, al problema originario.
Attenzione alla sicurezza informatica
Le telecamere collegate a Internet possono essere controllate da remoto e spesso inviano i filmati a server esterni. Password deboli, applicazioni non aggiornate e credenziali condivise possono consentire a estranei di accedere alle immagini dell’abitazione o del condominio.
Il Garante richiama espressamente la necessità di proteggere i dati raccolti dalle smart cam con misure di sicurezza adeguate. In concreto, è opportuno utilizzare password robuste e diverse da quelle predefinite, attivare l’autenticazione a due fattori quando disponibile, aggiornare il dispositivo, limitare il numero degli account autorizzati e verificare dove vengano conservate le registrazioni. (Garante Privacy)
Una telecamera installata per aumentare la sicurezza non deve diventare una porta digitale aperta verso la vita privata dei residenti.
Cosa può fare il vicino che si ritiene ripreso?
Chi ritiene che una telecamera privata riprenda il proprio appartamento, la propria porta o i propri spostamenti dovrebbe prima di tutto verificare, per quanto possibile, l’orientamento del dispositivo e chiedere chiarimenti scritti al proprietario.
Può richiedere che l’angolo visuale venga modificato, che siano applicate mascherature, che la registrazione audio venga disattivata o che il dispositivo venga rimosso se non è possibile limitarne la ripresa. È opportuno coinvolgere anche l’amministratore, soprattutto quando la telecamera è installata su una parte comune o quando la questione riguarda il regolamento, il decoro o l’utilizzo dell’edificio.
Se la situazione non viene risolta, si possono valutare una diffida formale, un reclamo o una segnalazione al Garante nei casi in cui sia applicabile la disciplina sulla protezione dei dati, nonché la tutela giudiziaria civile. Nei casi più gravi, quando il dispositivo viene utilizzato per procurarsi indebitamente informazioni sulla vita privata altrui, possono venire in rilievo anche profili penali, da valutare sulla base delle concrete modalità di ripresa. Lo stesso Garante collega il limite dell’inquadratura privata alla necessità di evitare possibili interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell’art. 615-bis c.p. (Garante Privacy)
Cosa deve fare chi vuole installare una telecamera
Prima di acquistare il dispositivo, bisogna verificare se sia davvero possibile configurarlo in modo da non riprendere parti comuni e proprietà altrui. Non basta affidarsi alle immagini pubblicitarie del produttore.
Occorre controllare:
- ampiezza dell’angolo visuale;
- possibilità di restringere l’inquadratura;
- presenza di mascherature digitali;
- attivazione automatica al passaggio;
- registrazione continua o soltanto su chiamata;
- presenza del microfono;
- durata della conservazione;
- archiviazione locale o nel cloud;
- numero degli utenti che possono accedere;
- misure di sicurezza disponibili.
Il dispositivo dovrebbe essere configurato con il campo visivo minimo indispensabile, audio disattivato, tempi di conservazione ridotti e accesso protetto. Se non è possibile evitare la ripresa del pianerottolo o della porta del vicino, la scelta più prudente è utilizzare un sistema meno invasivo oppure proporre al condominio un impianto comune regolarmente deliberato.
Gli errori da evitare
Il primo errore è pensare che basti essere proprietari di un appartamento per poter riprendere il pianerottolo. Il secondo è credere che, se il sistema non registra, non esista alcun problema: anche la visione in diretta può costituire controllo delle persone.
Il terzo errore è utilizzare il videocitofono intelligente come una telecamera permanente. Il quarto è lasciare attivo il microfono. Il quinto è inquadrare la porta del vicino o l’ascensore. Il sesto è pensare che un cartello renda lecita qualsiasi ripresa. Il settimo è condividere filmati nei gruppi WhatsApp o sui social.
Per il condominio, gli errori principali sono installare l’impianto senza delibera, conservare le immagini troppo a lungo, permettere a tutti di accedere alle registrazioni, utilizzare password condivise e non predisporre un’informativa completa.
Conclusione
Il singolo condomino può proteggere la propria abitazione con una telecamera o un videocitofono intelligente, ma deve limitare rigorosamente le riprese agli spazi di sua esclusiva pertinenza. Non può controllare il pianerottolo, l’ascensore, le scale o la porta del vicino solo perché questi spazi si trovano davanti alla sua abitazione.
Se la videosorveglianza deve riguardare le parti comuni, la decisione spetta all’assemblea con la maggioranza prevista dagli artt. 1122-ter e 1136 c.c. L’impianto condominiale deve poi rispettare le regole sulla trasparenza, sulla minimizzazione delle immagini, sulla sicurezza, sugli accessi e sulla durata della conservazione.
In sintesi: proteggere casa è legittimo; sorvegliare i vicini no. La telecamera deve essere orientata verso ciò che si vuole difendere, non verso la vita degli altri. Prima di installarla bisogna controllare l’inquadratura, disattivare le funzioni inutili e scegliere una soluzione proporzionata. Una telecamera installata male non aumenta la sicurezza del condominio: crea soltanto una nuova lite.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)
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