Cosa succede davvero quando si chiede di pagare a rate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione: pignoramenti, fermo dell’auto, ipoteche, prescrizione e rischio di decadenza
Arriva una cartella di pagamento o un’intimazione e il contribuente non dispone della somma necessaria per pagare tutto immediatamente. La prima soluzione alla quale si pensa è spesso la rateizzazione. Ma la domanda più urgente è un’altra: se presento subito la richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque pignorarmi il conto corrente, iscrivere un fermo sull’automobile o un’ipoteca sulla casa?
La risposta è importante: la presentazione della domanda di rateizzazione produce immediatamente alcuni effetti protettivi, perché per i debiti compresi nella richiesta non possono essere iscritti nuovi fermi o nuove ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Inoltre, dalla domanda e fino all’eventuale rigetto o alla successiva decadenza dal piano sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Ma ciò non significa che una rateizzazione cancelli automaticamente le procedure che erano già iniziate. Per capire cosa accade bisogna distinguere tre momenti: la presentazione della domanda, il pagamento della prima rata e l’eventuale successiva decadenza dal piano. È l’art. 19 del d.P.R. 602/1973 a disciplinare espressamente questi effetti.
Nel 2026 quante rate si possono ottenere?
Le regole sono cambiate dal 1° gennaio 2025 per effetto della riforma della riscossione. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, quando le somme comprese nella singola istanza non superano 120.000 euro, il contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria può ottenere, su semplice richiesta e senza doverla documentare, fino a 84 rate mensili. La soglia di 120.000 euro riguarda ciascuna domanda di dilazione.
Se il debito è pari o inferiore a 120.000 euro ma si vuole ottenere un piano più lungo, fino a 120 rate, la situazione di difficoltà deve essere documentata secondo i parametri stabiliti dalla normativa. La documentazione è necessaria anche quando le somme comprese nell’istanza superano 120.000 euro. Non è quindi corretto affermare semplicemente che “oggi si possono avere 120 rate”: fino a 84, nel 2026, il procedimento è molto più semplice; per andare oltre occorre dimostrare la situazione economico-finanziaria e il numero di rate concedibili dipende dalla valutazione prevista dalla legge.
Il numero massimo ottenibile su semplice richiesta aumenterà negli anni successivi: 96 rate per le istanze presentate nel 2027 e 2028 e 108 per quelle presentate dal 2029.
Cosa succede appena presento la domanda?
Questo è il punto più importante. L’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. 602/1973 stabilisce che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto oppure alla decadenza dalla dilazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche; non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Restano invece ferme le misure cautelari già iscritte prima della domanda.
Immaginiamo quindi un contribuente che abbia ricevuto un’intimazione di pagamento ma nei cui confronti non sia ancora stato notificato alcun pignoramento. Se il debito è rateizzabile e viene tempestivamente presentata la relativa richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può nel frattempo iniziare una nuova esecuzione per quei carichi.
È però essenziale che nella richiesta siano effettivamente compresi i debiti interessati. Gli altri carichi scaduti rimasti fuori dal piano continuano a poter essere oggetto delle normali attività di riscossione.
Quindi basta presentare la domanda per bloccare un pignoramento già iniziato?
No. Ed è probabilmente l’equivoco più pericoloso.
La domanda impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive, ma non determina da sola l’estinzione di quelle che erano già iniziate. Per queste ultime la legge attribuisce un effetto ulteriore al pagamento della prima rata del piano.
L’art. 19, comma 1-quater.2, stabilisce infatti che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate soltanto se non si è ancora verificata una delle situazioni indicate dalla legge: non deve essersi tenuto un incanto con esito positivo, non deve essere stata presentata un’istanza di assegnazione, il terzo pignorato non deve avere reso una dichiarazione positiva e non deve essere già stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il momento nel quale viene presentata la rateizzazione è quindi decisivo. Chiederla prima del pignoramento è molto diverso dal farlo quando la procedura è già arrivata a uno stadio avanzato.
Il conto corrente è già stato pignorato: la prima rata lo sblocca?
Non necessariamente.
Nel pignoramento presso terzi, e quindi anche quando il terzo è una banca, bisogna verificare esattamente a quale fase sia arrivata la procedura. Se, per esempio, la banca ha già reso la dichiarazione positiva prevista dalla disciplina dell’espropriazione presso terzi, viene meno uno dei presupposti che consentirebbero al pagamento della prima rata di estinguere l’esecuzione.
È quindi sbagliato pensare: “Presento la rateizzazione, pago la prima rata e il conto viene sicuramente liberato”. Prima di formulare qualsiasi previsione bisogna controllare la data del pignoramento, gli atti successivi e soprattutto se il terzo abbia già reso una dichiarazione positiva o se sia già intervenuta l’assegnazione delle somme.
Per questo, quando esiste già un pignoramento, la tempestività diventa particolarmente importante.
E se sull’automobile c’è già un fermo amministrativo?
Anche in questo caso bisogna distinguere tra un fermo nuovo e uno già iscritto.
Dalla presentazione della domanda di rateizzazione non possono essere iscritti nuovi fermi per i debiti che vi sono compresi. Ma un fermo già esistente non viene cancellato semplicemente perché è stata richiesta la dilazione.
Dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende il fermo precedentemente disposto, purché tutti i debiti ai quali quel fermo si riferisce siano compresi nella rateizzazione. La sospensione consente di tornare a circolare con il veicolo, ma l’automobile non può essere venduta o rottamata come se il fermo non esistesse. La cancellazione definitiva avviene soltanto dopo il pagamento integrale del debito collegato alla misura.
È quindi importante non confondere tre situazioni molto diverse: mancata iscrizione di un nuovo fermo, sospensione di quello già esistente e cancellazione definitiva.
E l’ipoteca già iscritta?
La rateizzazione non cancella automaticamente neppure un’ipoteca già iscritta prima della domanda. La legge impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche durante il periodo protetto, ma fa espressamente salve quelle già esistenti.
Con il progressivo pagamento del debito possono però ricorrere le condizioni per chiedere, con costi a carico del contribuente, la riduzione della somma garantita oppure la restrizione dell’ipoteca, liberando uno o più immobili. L’eventuale cancellazione segue invece le regole proprie della misura e, normalmente, il pagamento integrale del debito garantito.
Anche sotto questo profilo la rateizzazione offre una protezione importante dalle nuove iniziative, ma non fa scomparire automaticamente quelle adottate prima della domanda.
La domanda sospende anche la prescrizione?
Sì. Ed è un effetto molto importante da conoscere prima di presentarla.
L’art. 19, comma 1-quater, lett. a), prevede espressamente che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza dal piano sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
Questo significa che la rateizzazione non è una scelta neutra rispetto al decorso del tempo. Chi si trovi di fronte a cartelle molto risalenti dovrebbe quindi evitare di presentare automaticamente la richiesta prima di avere verificato notifiche, natura dei crediti e termini prescrizionali applicabili.
A questo effetto previsto direttamente dalla legge si aggiunge un altro principio elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione. La Corte ha ripetutamente affermato che la richiesta di rateizzazione di un debito tributario vale, di regola, come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. La stessa giurisprudenza precisa però che la domanda di rateizzazione non costituisce per ciò solo acquiescenza alla fondatezza della pretesa tributaria.
Sono concetti diversi: si può non rinunciare in astratto a contestare il debito e, nello stesso tempo, compiere un atto che produce effetti sulla prescrizione.
Se rateizzo posso ancora sostenere di non aver mai ricevuto la cartella?
Qui occorre molta attenzione.
La Cassazione ha affermato che la domanda di rateizzazione riferita a determinate cartelle fa normalmente ritenere che il contribuente ne abbia acquisito conoscenza. È infatti difficile sostenere di non conoscere un atto rispetto al quale si è chiesto di pagare a rate le somme indicate. La giurisprudenza considera quindi la richiesta, di regola, incompatibile con la successiva allegazione di non avere mai ricevuto o conosciuto quelle cartelle.
Questo non significa che la rateizzazione sani automaticamente qualsiasi vizio della pretesa o impedisca in assoluto ogni successiva contestazione. La stessa Cassazione distingue chiaramente il riconoscimento del debito dall’acquiescenza all’“an debeatur”. Ma i termini di impugnazione, la conoscenza dell’atto e gli effetti sulla prescrizione devono essere valutati prima di presentare la domanda.
La regola pratica è quindi particolarmente importante: se si pensa che una cartella sia prescritta, mai notificata o comunque illegittima, è preferibile controllare la posizione prima di rateizzarla.
Quante rate posso non pagare?
Per le rateizzazioni soggette alla disciplina oggi vigente, la decadenza interviene in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Non occorre quindi smettere di pagare per otto mesi consecutivi: anche otto omissioni distribuite nel tempo fanno perdere il beneficio.
La conseguenza è particolarmente pesante: l’intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, per i carichi compresi nelle rateizzazioni richieste dal 16 luglio 2022 in poi, quei medesimi carichi non possono essere nuovamente rateizzati. Rimane possibile chiedere una dilazione per carichi diversi da quelli rispetto ai quali è intervenuta la decadenza.
Per questo il piano più lungo non è necessariamente sempre il migliore. La vera domanda dovrebbe essere quale rata possa essere sostenuta con regolarità per tutta la durata della dilazione.
Se la situazione peggiora posso chiedere più tempo?
La legge lo consente, ma con limiti precisi.
In caso di comprovato peggioramento della situazione economico-finanziaria che aveva giustificato la dilazione, il piano può essere prorogato, purché non sia già intervenuta la decadenza. La proroga può però essere concessa una sola volta e nei limiti del numero massimo di rate previsto dalla normativa.
È quindi importante attivarsi prima di avere accumulato le otto rate non pagate. Una volta intervenuta la decadenza, chiedere una proroga non è più possibile.
E se alcune somme sono coinvolte in una verifica ex art. 48-bis?
Esiste un’ulteriore eccezione che può assumere particolare importanza per imprese e professionisti che devono ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione.
L’art. 19, comma 1-quater.1, stabilisce che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di una verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 in un momento anteriore all’accoglimento della richiesta di rateizzazione.
Per questo la semplice presentazione della domanda non elimina automaticamente lo stato di inadempienza rilevato nell’ambito di una verifica già effettuata dalla Pubblica Amministrazione. Anche in questa materia il momento nel quale ci si attiva può fare una notevole differenza.
Rottamazione-quinquies e normale rateizzazione sono la stessa cosa?
No. È importante non confondere i due istituti.
La normale rateizzazione disciplinata dall’art. 19 d.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il debito, che rimane dovuto secondo le regole ordinarie. La Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 è invece una definizione agevolata con regole proprie, applicabile soltanto ai carichi e alle condizioni previsti dalla legge.
Per la Rottamazione-quinquies nazionale il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2026. Chi ha scelto il pagamento rateale può arrivare fino a 54 rate bimestrali; la prima è scaduta il 31 luglio 2026 e la seconda scade il 30 settembre 2026. Dal 1° agosto 2026 maturano interessi nella misura del 3% annuo.
Anche la perdita dei benefici segue regole differenti da quelle della normale rateizzazione: la definizione diventa inefficace, tra l’altro, in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata; per l’unica rata e per l’ultima opera inoltre la specifica tolleranza di cinque giorni prevista dalla disciplina.
Chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies deve quindi seguire le regole di quella procedura e non applicare automaticamente quelle dell’art. 19.
E la nuova rottamazione delle entrate degli enti territoriali?
Nel 2026 è stata inoltre prevista un’estensione della definizione agevolata ad alcuni carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione da Regioni ed enti locali, ma soltanto quando l’ente interessato abbia adottato il necessario provvedimento di adesione.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 113/2026, i contribuenti interessati potranno presentare la dichiarazione di adesione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; il pagamento sarà possibile in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Non si tratta quindi di una riapertura generalizzata della Rottamazione-quinquies nazionale, ma di una disciplina specifica riferita ai carichi degli enti territoriali che abbiano aderito.
Anche qui bisogna verificare concretamente l’ente creditore e il singolo carico prima di concludere che un determinato debito sia definibile.
Un esempio pratico
Immaginiamo che un contribuente riceva oggi un’intimazione di pagamento per 40.000 euro. Il debito è stato verificato e risulta dovuto; non sono ancora stati notificati pignoramenti e non risultano fermi o ipoteche. Nel 2026 può chiedere fino a 84 rate mensili su semplice richiesta. Dal momento della presentazione, per quei debiti, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né iniziate nuove procedure esecutive.
Cambiamo soltanto un elemento: prima della domanda la banca ha già ricevuto un pignoramento del conto. La presentazione della richiesta non lo estingue. Dopo l’accoglimento del piano e il pagamento della prima rata bisognerà verificare se la procedura si trovi ancora in una fase nella quale la legge ne consente l’estinzione. Se la banca ha già reso dichiarazione positiva, l’esito sarà diverso.
Cambiamo ancora un elemento: i 40.000 euro derivano da cartelle molto vecchie che il contribuente sostiene di non avere mai ricevuto. In questo caso, prima di chiedere la rateizzazione, è necessario ricostruire notifiche e prescrizione. La domanda sospende infatti espressamente i termini e, secondo la Cassazione, può valere come riconoscimento del debito e rendere difficilmente sostenibile la successiva affermazione di non avere mai conosciuto le cartelle.
Tre posizioni con lo stesso importo possono quindi richiedere decisioni completamente diverse.
Gli errori da evitare
Il primo è aspettare il pignoramento prima di valutare la rateizzazione. Se il debito è dovuto e si è già deciso di pagarlo a rate, agire prima dell’inizio dell’esecuzione offre una tutela molto maggiore.
Il secondo è credere che la semplice presentazione della domanda cancelli automaticamente pignoramenti, fermi e ipoteche già esistenti. Non è così: le misure pregresse seguono regole specifiche e, per le procedure esecutive, assume particolare importanza il pagamento della prima rata e lo stato nel quale si trova il procedimento.
Il terzo è chiedere il numero massimo di rate senza valutare la sostenibilità del piano. Otto rate non pagate, anche non consecutive, possono determinare la decadenza e rendere nuovamente immediatamente esigibile tutto il residuo.
Il quarto è aspettare di essere ormai decaduti per chiedere una proroga. Il peggioramento delle condizioni economiche può consentire una proroga, ma una sola volta e soltanto prima della decadenza.
Il quinto, e forse più importante, è presentare immediatamente la richiesta per vecchie cartelle senza averne controllato la legittimità, la notifica e la prescrizione.
Come comportarsi in pratica
Quando arriva una cartella o un’intimazione che non si è in grado di pagare integralmente, il primo passo dovrebbe essere ricostruire la posizione: quali sono i carichi richiesti, quando sono stati notificati, quali enti li hanno affidati alla riscossione, se esistono atti successivi, se è già iniziata un’esecuzione e se risultano fermi o ipoteche.
Bisogna poi verificare se vi siano motivi seri di contestazione. Solo se il debito risulta dovuto, oppure dopo aver valutato consapevolmente gli effetti della scelta, si passa alla rateizzazione e si individua un piano realmente sostenibile.
Se esiste già un pignoramento, occorre capire immediatamente a quale fase sia arrivato. Se c’è un fermo amministrativo, bisogna verificare che tutti i carichi che lo hanno determinato siano compresi nella richiesta. Se vi è un’ipoteca, non bisogna promettersi una cancellazione che la sola dilazione non produce.
La rateizzazione è quindi uno strumento molto utile, ma deve essere usata come una scelta giuridica e finanziaria consapevole, non come una risposta automatica alla paura di un’esecuzione.
In conclusione
Chiedere la rateizzazione può effettivamente impedire un pignoramento che non sia ancora iniziato. Dalla presentazione della domanda, infatti, l’art. 19 d.P.R. 602/1973 sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce, per i carichi compresi nella richiesta, l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e l’avvio di nuove procedure esecutive.
Se però il pignoramento era già iniziato, la domanda da sola non basta. Il pagamento della prima rata può determinarne l’estinzione soltanto se la procedura non ha già superato uno dei momenti indicati dalla legge. Analogamente, un fermo già iscritto può essere sospeso dopo il pagamento della prima rata, mentre un’ipoteca preesistente non viene automaticamente cancellata.
Nel 2026, per somme fino a 120.000 euro comprese nella singola richiesta, è possibile ottenere fino a 84 rate mensili su semplice istanza. È una possibilità certamente utile, ma proprio la facilità di accesso alla dilazione non deve far dimenticare il controllo preliminare più importante.
Prima di chiedersi “in quante rate posso pagare?”, bisogna chiedersi “questo debito è davvero dovuto, è ancora esigibile e a che punto è la riscossione?”.
Solo dopo avere risposto a queste domande è possibile decidere consapevolmente se contestare, pagare o rateizzare.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
Tag: rateizzazione cartelle, Agenzia Entrate Riscossione, cartella esattoriale, pignoramento conto corrente, fermo amministrativo, ipoteca, 84 rate, decadenza rateizzazione, prescrizione cartelle, Rottamazione quinquies, diritto tributario, Luca Tantalo, ADR Center
Scopri di più da STUDIO TANTALO
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

