Un negozio non rende più, i costi aumentano, il fatturato scende e il canone di locazione, che pochi anni prima era sostenibile, diventa una delle voci che pesano maggiormente sull’attività. Il contratto, però, scade tra tre o quattro anni. Il conduttore può comunicare al proprietario che lascerà il locale prima della scadenza?
La risposta può essere positiva, ma non basta dire che l’attività “non conviene più”. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25718 del 23 settembre 2026, è tornata sul problema della crisi economica quale grave motivo di recesso dalla locazione commerciale, confermando un orientamento che può avere conseguenze molto concrete sia per il conduttore sia per il proprietario.
Che cosa era successo?
Il caso riguardava un immobile di Como adibito a supermercato. Il contratto di locazione era stato stipulato nel 2018 e, nel 2020, era subentrata una nuova società in seguito alla cessione del ramo d’azienda esercitato nell’immobile. Nell’ottobre 2022 la nuova conduttrice comunicava il recesso ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 392/1978, con effetto dall’aprile successivo. La proprietaria contestava la legittimità del recesso e continuava a pretendere i canoni, ottenendo anche un decreto ingiuntivo per oltre 71.000 euro.
Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e la Corte d’appello confermò la legittimità del recesso. Era infatti emersa una situazione di crisi economica del punto vendita, documentata da perdite di esercizio sempre più consistenti, tale da rendere necessario evitare l’ulteriore aggravamento del dissesto. La Cassazione ha respinto il ricorso della locatrice, rilevando che i giudici di merito avevano accertato una situazione successiva e imprevista rispetto al subentro nel contratto, oggettiva e non riconducibile alla mera volontà della conduttrice.
È questo il punto da tenere presente: la sentenza non dice che ogni perdita economica permette di lasciare anticipatamente un locale. Conferma invece che una crisi effettiva, con determinate caratteristiche e adeguatamente dimostrata in caso di contestazione, può integrare i gravi motivi previsti dalla legge.
Quando esistono davvero i “gravi motivi”?
L’art. 27 della legge n. 392/1978 consente al conduttore di un immobile ad uso non abitativo, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere in qualsiasi momento quando ricorrano gravi motivi, con un preavviso di almeno sei mesi.
Ma che cosa significa “gravi motivi”? La giurisprudenza richiede circostanze sopravvenute rispetto alla costituzione del rapporto, estranee alla volontà del conduttore e imprevedibili, tali da eccedere la normale alea del contratto e rendere particolarmente gravosa la prosecuzione della locazione.
Non basta quindi che l’imprenditore preferisca trasferire l’attività altrove, abbia trovato un locale più conveniente o consideri semplicemente poco redditizio mantenere quello attuale. Altrimenti il recesso per gravi motivi si trasformerebbe in un recesso libero, che la legge non prevede.
La crisi dell’attività può però assumere rilevanza quando sia oggettiva e sopravvenuta. E non è necessario aspettare che l’impresa sia ormai prossima al fallimento: Cass. n. 6731/2023 ha ricordato che la disciplina serve anche a consentire all’imprenditore di reagire a una grave e imprevista situazione economica prima che questa degeneri definitivamente.
Che cosa bisogna scrivere nella lettera di recesso?
Questo è forse l’aspetto più interessante dell’ordinanza n. 25718/2026.
Il recesso per gravi motivi è un recesso “titolato”: il conduttore deve comunicare al proprietario quale sia il grave motivo sul quale fonda la propria decisione. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il motivo era stato individuato nella crisi economica relativa alla gestione del singolo punto vendita.
Non significa però che la lettera debba contenere già un’intera perizia economica, i bilanci, i dati analitici sulle perdite e tutte le argomentazioni che potrebbero diventare necessarie in un successivo giudizio. La Cassazione distingue il motivo del recesso dalla sua causa sottostante e dalla relativa prova: il primo deve risultare dalla comunicazione, mentre gli elementi che ne dimostrano concretamente la fondatezza dovranno essere forniti se il proprietario contesta il recesso.
La distinzione è importante. Una comunicazione eccessivamente generica può creare problemi, perché il locatore deve poter comprendere perché il conduttore ritenga di avere diritto a sciogliersi anticipatamente dal contratto. Ma non è neppure necessario trasformare la raccomandata o la PEC in un atto processuale.
Ciò che non è prudente fare è indicare una ragione generica e cercare poi, quando nasce il contenzioso, di fondare il recesso su un motivo sostanzialmente diverso.
E se il proprietario non è d’accordo?
La dichiarazione del conduttore non rende automaticamente esistente il grave motivo. Se il locatore contesta il recesso, occorrerà verificare concretamente la situazione: quando è sorta la crisi, quale consistenza abbia avuto, se fosse realmente imprevedibile, se dipenda da circostanze oggettive oppure da una scelta imprenditoriale volontaria e quali elementi siano in grado di dimostrarla.
Nella vicenda decisa dalla Cassazione n. 25718/2026 erano state accertate perdite di esercizio crescenti e una situazione economica tale da rendere necessario evitare l’aggravamento del dissesto. Ed è proprio l’accertamento di questi elementi concreti che ha consentito di ritenere legittimo il recesso.
Un proprietario che riceva una comunicazione nella quale si parla genericamente di “crisi economica” non deve quindi considerare automaticamente cessato il contratto. Allo stesso modo, il conduttore non dovrebbe presumere che sia sufficiente dichiarare che il punto vendita è in perdita per liberarsi dall’obbligo contrattuale.
Perché sbagliare il recesso può costare molto
Supponiamo che manchino tre anni alla scadenza del contratto e che il canone sia di 5.000 euro al mese. La questione relativa all’efficacia del recesso può avere un valore economico enorme.
Se il recesso non è efficace, il fatto di avere materialmente riconsegnato o abbandonato il locale non determina necessariamente la cessazione delle obbligazioni contrattuali. Possono quindi nascere pretese per canoni, oneri accessori, interessi, garanzie e deposito cauzionale, oltre alle spese della successiva controversia.
Per questo la lettera di recesso non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento amministrativo. Prima di inviarla occorre verificare il contratto, identificare il grave motivo, valutare se esso possieda i requisiti richiesti dalla giurisprudenza e accertarsi che vi siano elementi sufficienti per dimostrarlo qualora il proprietario lo contesti.
Lo stesso vale, naturalmente, dall’altra parte: prima di rifiutare il recesso e continuare a fatturare canoni per mesi o anni conviene verificare attentamente se la posizione del conduttore sia realmente infondata.
Si può trovare una soluzione senza arrivare alla sentenza?
Spesso sì. Ed è uno dei settori nei quali una trattativa ben impostata può avere particolare utilità.
Le controversie in materia di locazione rientrano tra quelle per le quali è prevista, nei casi stabiliti dalla legge, la mediazione quale condizione di procedibilità. Ma sarebbe riduttivo considerarla soltanto un passaggio necessario prima del processo.
Quando un’attività commerciale è realmente in difficoltà, il proprietario può avere poco interesse a mantenere per anni un rapporto con un conduttore che non riesce più a sostenerne il costo. Dall’altra parte, il conduttore può avere interesse a ottenere una certezza sulla data di cessazione del rapporto, evitando il rischio di vedersi richiedere in futuro altri canoni.
Le soluzioni possibili possono essere diverse: rilascio anticipato concordato, riduzione temporanea del canone, pagamento rateizzato degli arretrati, individuazione di un nuovo conduttore, regolamentazione del deposito cauzionale e delle condizioni di riconsegna. Non esiste una soluzione valida per tutti, ma spesso esiste uno spazio negoziale che una contrapposizione immediatamente giudiziaria rischia di eliminare.
Cosa fare, concretamente?
Se sei il conduttore e l’attività è diventata economicamente insostenibile, il momento migliore per valutare il problema è prima di inviare la comunicazione di recesso. Bisogna leggere il contratto, ricostruire quando e perché sia cambiata la situazione, verificare se il fatto possa realmente costituire un grave motivo e individuare la documentazione che potrà dimostrarlo.
Se sei il proprietario e hai ricevuto una comunicazione di recesso per crisi economica o per altri gravi motivi, occorre invece esaminare ciò che è stato effettivamente dichiarato dal conduttore e valutare se la situazione prospettata possieda i requisiti necessari per produrre l’effetto voluto.
In entrambi i casi, intervenire prima che le posizioni si irrigidiscano può fare una differenza notevole.
In conclusione
Cass. n. 25718/2026 conferma un orientamento importante: una crisi economica seria può giustificare il recesso anticipato da una locazione commerciale quando sia collegata a circostanze sopravvenute, imprevedibili, oggettive ed estranee alla mera volontà del conduttore. Non basta, invece, che continuare il contratto sia diventato semplicemente meno conveniente.
La domanda corretta non è quindi: «il negozio va male, posso andarmene?».
Bisogna chiedersi: che cosa è accaduto dopo la stipulazione o il subentro nel contratto, quanto è grave la situazione e posso dimostrarla?
Ed è una domanda che conviene porsi prima di spedire la comunicazione di recesso, non dopo.
Se stai valutando di lasciare anticipatamente un locale commerciale oppure hai ricevuto dal tuo conduttore una comunicazione di recesso e vuoi verificare se sia efficace, puoi sottopormi il contratto e la documentazione disponibile. Possiamo esaminare i presupposti del recesso, quantificare il rischio economico e valutare se vi siano le condizioni per risolvere la questione attraverso un accordo o una mediazione oppure se sia necessario agire giudizialmente.
Per informazioni e assistenza: Studio Legale Tantalo, consulenza@studiotantalo.it, 06 32609190 anche WhatsApp, ltantalo.com.
Precedenti richiamati
Cass. civ., sez. III, ord. 23 settembre 2026, n. 25718, crisi economica e recesso per gravi motivi dalla locazione commerciale.
Cass. civ., sez. III, ord. 7 marzo 2023, n. 6731, crisi dell’attività imprenditoriale e requisiti dei gravi motivi.
Cass. civ., sez. III, sent. 24 settembre 2019, n. 23639, gravi motivi e contenuto della comunicazione di recesso.
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