Mediazione: precisazione del Ministero sul TAR

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo
13 aprile 2011

Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.

Mediazione: prime riflessioni sull’ordinanza del TAR e sui suoi effetti immediati.

Come noto, con ordinanza del 12 aprile, il TAR Lazio ha sospeso il procedimento relativo al noto ricorso, inviando gli atti alla Corte Costituzionale.

La prima cosa da ricordare è che quello dell’organismo giurisdizionale (in questo caso, il TAR del Lazio) che rinvia alla Corte Costituzionale non è una sorta di pre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, è sufficiente che la questione di costituzionalità sia “non manifestamente infondata” (secondo una valutazione comunque discrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. In altre parole, lo standard per il coinvolgimento della Consulta è volutamente basso in Italia (non così in America, ad esempio, ove invece è la stessa Corte Suprema a scegliersi i casi su cui decidere).

Una primissima lettura dell’ordinanza di rinvio mostra che i problemi, detto in via di estrema sintesi, sarebbero quelli relativi all’eccesso di delega (l’obbligatorietà introdotta con decreto delegato, invece che tramite la legge delega), e i requisiti di “competenza e professionalità” degli organismi, che nel DM 180 lasciano invece il posto ai criteri di “serietà ed efficienza”. Sono i due messaggi che appaiono fondamentali:

–          ammesso che vi sia eccesso di delega (cosa che deciderà solo la Corte Costituzionale, prevedibilmente non prima di un anno), nelle more del giudizio (e sino alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) la legge resta in vigore così com’è, senza alcuna modifica e senza alcuna sospensione;

–          sempre nelle more di questo giudizio costituzionale, il legislatore può sanare la situazione facendo approvare una legge, o un correttivo, lungo non più di un paio di righe (questo correttivo riguarderebbe tutte le materie obbligatorie tranne RC auto e condominio, per le quali vi è invece già un atto parlamentare, l’ultimo “milleproroghe”, che le menziona come oggetto di tentativo obbligatorio).

Detto diversamente, poco o nulla dovrebbe cambiare per la mediazione, poiché il tentativo resta obbligatorio. Quello che è verosimile possa accadere è che qualcuno sollevi la questione di costituzionalità. In questi casi, non è però detto che il giudice adito condivida la posizione del TAR, e quindi rinvii gli atti, a sua volta, alla Consulta; è infatti possibile che giudichi la questione come “manifestamente infondata”. Analogamente, non è da escludersi che taluni giudici rinviino alla Consulta di propria iniziativa, come è loro facoltà fare. Io credo che non vi sarà una pioggia di nuovi rinvii alla Consulta, né su richiesta degli avvocati (interessati a bypassare la mediazione), né su iniziativa dei giudici; diversamente, infatti, la sospensione dei processi porterebbe al blocco della macchina della giustizia, a detrimento di tutti, avvocati e giudici in prima fila.

In ogni caso, ripetiamo, la rimessione alla Corte Costituzionale non è un pre-giudizio, e quindi il tentativo, ora come ora, si deve obbligatoriamente fare, sino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

Mediazione: il dispositivo dell’ordinanza del TAR che rimette gli atti alla Corte Costituzionale

Riportiamo di seguito il dispositivo dell’ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile che rimette gli atti alla Corte Costituzionale:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone:
1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;
2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché
comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mediazione: il Tar Lazio sospende il procedimento e invia tutto alla Corte Costituzionale.

I Giudici della I Sezione del TAR Lazio hanno deciso di sospendere il procedimento e di rimettere il tutto alla Corte Costituzionale, non ritenendo la questione manifestatamente infondata sotto diversi aspetti.

Di seguito l’ordinanza ed il comunicato stampa dell’OUA, seguiranno aggiornamenti.

2911ordinanza454d10

2011.4.12 – Il Tar-1

Mediazione: la circolare del Ministero con i chiarimenti sul regolamento di procedura e sui requisiti dei mediatori.

E’ stata emanata dal Ministero della Giustizia, il 4 aprile, una circolare con alcuni chiarimenti sul regolamento di procedura e sui requisiti dei mediatori.

Nella circolare si specifica che non è corretto inserire nel regolamento di procedura dell’ente “una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.

L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.

Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie”.

Si specifica, poi, che anche i requisiti di cui all’art. 4, co. III, lett. a), b), c) del D.M. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.

Di seguito il link:

Circolare Min. Giustizia del 4 aprile mediazione