Autovelox: per la Cassazione non basta l’approvazione, serve l’omologazione

La Suprema Corte conferma un principio destinato a incidere su moltissimi verbali per eccesso di velocità

Con l’ordinanza n. 8797 dell’8 aprile 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema ormai centrale nel contenzioso sulle sanzioni stradali: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità.

La risposta della Corte è netta: ai fini della validità dell’accertamento dell’eccesso di velocità, non è sufficiente che l’autovelox sia stato approvato dal Ministero; occorre che sia debitamente omologato, perché è solo a questa condizione che le risultanze dell’apparecchiatura possono assumere valore di prova nei confronti dell’automobilista.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, inaugurato in modo particolarmente significativo dall’ordinanza n. 10505/2024, secondo cui l’approvazione ministeriale non può essere considerata equivalente all’omologazione prevista dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un avvocato contro un verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Quero Vas, per violazione dell’art. 142, comma 7, Codice della strada. L’infrazione era stata accertata mediante apparecchiatura fissa di rilevazione della velocità.

Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo decisiva la circostanza che l’apparecchiatura risultasse approvata, ma non anche omologata. Il Tribunale di Belluno, in grado di appello, aveva invece riformato la decisione, sostenendo la sostanziale equivalenza funzionale tra approvazione e omologazione.

La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale, accogliendo il primo motivo di ricorso.

Il passaggio centrale dell’ordinanza è molto chiaro: l’art. 142, comma 6, Codice della strada stabilisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La norma non parla di apparecchiature semplicemente approvate. E, osserva la Corte, quando il dato testuale è chiaro, non vi è spazio per interpretazioni estensive o correttive.

Approvazione e omologazione non sono la stessa cosa

Il punto più importante della decisione è proprio questo: approvazione e omologazione non sono sinonimi.

La Corte richiama l’art. 45, comma 6, Codice della strada e l’art. 192 del regolamento di esecuzione, sottolineando che il sistema normativo distingue le due procedure.

L’omologazione riguarda i prototipi delle apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate dal regolamento; una volta verificata la conformità, l’apparecchio può essere prodotto in serie e utilizzato come fonte di prova.

L’approvazione, invece, riguarda apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali non sono già compiutamente previste dal regolamento. Essa consente la produzione del dispositivo secondo le caratteristiche approvate, ma non sostituisce, secondo la Cassazione, l’omologazione richiesta per attribuire efficacia probatoria alle rilevazioni.

La differenza non è quindi solo terminologica. È una differenza di funzione, di garanzia e di valore probatorio.

Il limite delle circolari e della prassi amministrativa

Altro passaggio molto rilevante dell’ordinanza riguarda il valore delle circolari e dei pareri ministeriali.

La Corte afferma che pareri del MIT, circolari amministrative o prassi operative diffuse non possono modificare il contenuto di una norma primaria. Se l’art. 142, comma 6, Codice della strada richiede l’omologazione, non è possibile sostenere, sulla base di atti amministrativi o di prassi interne, che sia sufficiente l’approvazione.

È un’affermazione importante non solo per il contenzioso sugli autovelox, ma anche in termini generali: la pubblica amministrazione non può, attraverso circolari o interpretazioni interne, ridurre il livello di garanzia previsto dalla legge.

Un orientamento ormai consolidato

L’ordinanza n. 8797/2026 non è isolata. La stessa Cassazione richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 10505/2024, Cass. n. 20913/2024, Cass. n. 20492/2024, Cass. n. 1332/2025, Cass. n. 13996/2025, Cass. n. 26251/2025 e Cass. n. 31876/2025.

In particolare, Cass. n. 31876/2025 ha ribadito che l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non omologato è illegittimo, perché l’approvazione preventiva non è equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, Codice della strada.

Anche la giurisprudenza penale risulta orientata nello stesso senso, come ricordato dalla stessa ordinanza in commento, che richiama Cass. pen. n. 10365/2025.

Le conseguenze pratiche

La conseguenza pratica è evidente: quando una sanzione per eccesso di velocità è fondata su un rilevamento effettuato mediante autovelox, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare non soltanto la taratura, il corretto funzionamento o l’approvazione dello strumento, ma anche la sua omologazione.

Non basta, dunque, produrre il decreto di approvazione ministeriale. Non basta sostenere che l’apparecchio sia stato regolarmente installato o periodicamente verificato. Se manca l’omologazione, secondo questo orientamento della Cassazione, viene meno il presupposto necessario perché quella rilevazione possa costituire prova dell’infrazione.

Naturalmente, ogni verbale va esaminato nel caso concreto: occorre verificare il tipo di apparecchiatura utilizzata, la documentazione prodotta dall’amministrazione, le modalità di accertamento, la tempestività dell’opposizione e gli eventuali ulteriori profili di illegittimità.

Ma il principio affermato dalla Cassazione è ormai molto forte: la prova dell’eccesso di velocità richiede un apparecchio omologato, non semplicemente approvato.

Una decisione importante anche per i Comuni

La pronuncia ha un impatto significativo anche per gli enti locali.

Per anni, molte amministrazioni hanno fatto affidamento sulla sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione, anche sulla base di circolari ministeriali e prassi operative. La Cassazione, però, sta chiarendo in modo sempre più fermo che questa equivalenza non può essere sostenuta sul piano giuridico.

Il tema non è meramente formale. L’autovelox è uno strumento che incide direttamente sulla posizione del cittadino: può determinare una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze amministrative. Per questo, il legislatore ha previsto che la misurazione della velocità possa costituire fonte di prova solo se effettuata con apparecchiature dotate delle garanzie richieste dalla legge.

Conclusione

L’ordinanza n. 8797/2026 conferma un principio semplice, ma decisivo: quando la legge richiede l’omologazione, l’amministrazione non può sostituirla con l’approvazione.

La differenza tra i due istituti non può essere cancellata da circolari, prassi o interpretazioni amministrative. E non può essere l’automobilista a subire le conseguenze dell’eventuale incertezza normativa o organizzativa dell’amministrazione.

La Cassazione, con questa nuova pronuncia, consolida dunque un orientamento destinato a incidere in modo rilevante sul contenzioso in materia di autovelox: la rilevazione della velocità è valida solo se effettuata con apparecchiatura debitamente omologata.

Multa nulla se l’autovelox non è segnalato almeno un km prima

Se l’autovelox non è segnalato almeno un chilometro prima dell’apparecchio, la multa può essere annullata. Lo ha stabilito la Suprema Corte nell’ordinanza n. 25544/2023, riportata integralmente di seguito. La sanzione era stata annullata in sede di appello dal Tribunale competente, dopo che in primo grado il ricorso dell’automobilista era stato rigettato.

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 31/08/2023 (ud. 13/06/2023) n. 25544

(Presidente Bertuzzi – Relatore Caponi)

Fatti di causa

Nel 2018 G.G. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S., emesso dalla Polizia locale appartenente alla Unione (omissis) , per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 Km/h, con sanzione di circa Euro 550 e decurtazione di sei punti sulla patente di guida. Il ricorrente faceva valere l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25 comma 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017.

Rigettata in primo grado, l’opposizione è stata accolta in secondo grado. Ricorre in cassazione l’Amministrazione con tre motivi. Resiste il privato con controricorso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo si censura che il giudice di appello abbia rilevato d’ufficio la questione relativa all’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, requisito ex art. 25 comma 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017. Si allega che tale questione non è stata dedotta dal ricorrente, che si è limitato a dedurre il difettoso posizionamento dell’auto-velox rispetto al segnale di preavviso della presenza di postazione di rilevazione. Si deduce quindi si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 204 C.d.S., 7 D.Lgs. n. 150 del 2011.

Censurato è il seguente ragionamento del Tribunale: è da esaminare la questione sollevata dal privato nelle note conclusive, poiché offre all’attenzione un argomento difensivo diverso da quello che insiste sul difettoso posizionamento dell’autovelox rispetto al segnale di preavviso, fatto valere con il terzo motivo di appello. Peraltro, tale questione, relativa al mancato rispetto della distanza minima tra il segnale di limite di velocità e la postazione di rilevazione, è fondata su norme giuridiche ed è pertanto rilevabile d’ufficio.

La censura del ricorrente invoca tra l’altro Cass. 24037/2020, ove si statuisce che nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, il giudice incontra il divieto ex art. 112 c.p.c. di rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, nel senso che egli non può fondare la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello allegato dalla parte.

Il primo motivo non è fondato.

Risulta dagli atti che una delle ragioni dell’impugnazione del verbale è “l’illegittimo posizionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita”, che è il motivo sul quale il giudice ha fondato l’accoglimento dell’opposizione.

Ciò assorbe l’altra questione: se il ricorrente non avesse fatto valere il mancato rispetto della distanza minima tra segnale di limite della velocità e autovelox, ci si potrebbe domandare infatti se davvero l’ac-coglimento dell’opposizione sotto tale profilo avrebbe urtato contro l’orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato dal ricorrente, una volta che si dia adeguato peso alle circostanze che il difettoso posizionamento della postazione di rilevazione della velocità rispetto a precedenti segnalazioni è comunque entrato a far parte della materia del contendere e che il predetto orientamento giurisprudenziale è maturato in relazione ad effettive deviazioni della pronuncia del giudice rispetto alla materia del contendere. Cfr. in particolare Cass. 13751/2006: il privato fu sanzionato per inosservanza di una normativa Europea; egli fece opposizione lamentando (unicamente) di averla rispettata; il giudice accolse l’opposizione perché vide che il verbale non recava l’indicazione del luogo in cui era stata accertata la violazione.

Il primo motivo è rigettato.

2. – Con il secondo motivo si censura che il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell’art. 25 comma 2 l. 120/2010 non sia stato disapplicato ex artt. 3 Cost., 4, 5 l. 2248/1865 All. E.

La censura è argomentata come segue: secondo l’art. 25 comma 2 l. 120/2010, “fuori dei centri abitati (gli autovelox) non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità” (il corsivo è del Collegio). Ciò consente all’utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite. Tale ragione giustificatrice delimita l’ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente. Tuttavia, il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: “Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore (il corsivo è del Collegio) rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”. La parte ricorrente considera che tale disposizione regolamentare sia irragionevole ex art. 3 Cost. poiché equipara il caso dell’intersezione di strada ove il limite di velocità è minore (come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale è provenuto il privato incontri il limite di velocità di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocità è maggiore.

Il secondo motivo non è fondato.

L’argomento letterale invocato dall’amministrazione a fondamento della richiesta di disapplicazione di un decreto governativo in danno del cittadino è di insostenibile fragilità e si può rovesciare, argomentando con pari persuasività che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un’impo-sizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite. Si aggiunga che il decreto ministeriale si informa a un’esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost. Infine, ove mai tali rilievi potessero trovare ingresso con effetto di disapplicazione, il privato sarebbe assoggettato a una sanzione amministrativa in forza di un parametro normativo concretizzatosi nell’occasione del giudizio e non già prima della commissione della violazione.

Il secondo motivo è rigettato.

3. – Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, si denuncia che il privato non abbia allegato di essersi immesso nella strada provinciale di cui è causa dall’unica strada recante un limite di velocità (50 chilometri orari) inferiore. Si lamenta il mancato rilievo del difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché è diretto a far valere una questione irrilevante rispetto alla pronuncia che ha annullato il verbale di violazione del codice della strada per il posizionamento dell’autove-lox ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale di limite di velocità.

4. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 550, oltre a Euro 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista a titolo di contributo unificato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2023.

AUTOVELOX: MULTA NULLA SE la taratura non e’ stata fatta presso un centro accreditato

La multa con autovelox non è valida se effettuata con apparecchiatura la cui taratura non sia stata fatta presso un centro Accredia o da una società che abbia la certificazione ISO 9001. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1608 del 2021, scaricabile in fondo all’articolo.

Non è sufficiente, secondo la sentenza, la sempice taratura, in quanto la circolare del Ministero dell’Interno e la nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 113 del 2015) impongono non solo la verifica periodica di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale delle apparecchiature di controllo da remoto, ma che essa sia effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (unico organismo nazionale accreditato), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. La prescrizione è stata poi confermata anche dalla circolare del Ministero delle infrastutture e dei trasporti del 13 giugno 2017.

Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, al contrario di quanto previsto dalla normativa, non è è stato dimostrato che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità fosse stato tarato in modo corretto; pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Per maggiori informazioni: consulenza@studiotantalofornari.it oppure compilare il modulo di seguito

 

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