Divorzi: per la Cassazione ok all’assegnazione della casa familiare anche con figli maggiorenni (sentenza 5174/12)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 – 30 marzo 2012, n. 5174

Presidente Vitrone – Relatore Didone

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con sentenza del 29.5.2009 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto da F.P. con P.G. , ha revocato l’assegnazione della casa familiare a quest’ultima (convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente) e ha rigettato le domande a contenuto economico della moglie.

In riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha assegnato la casa familiare sita in (omissis) a P.G. e ha rigettato la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta dalla medesima nei confronti dell’ex coniuge F.P. .

Contro la sentenza di appello il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa familiare disposta in contraddizione con la revoca dell’assegno di mantenimento.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e formula (sebbene non richiesto ratione temporis ma qui trascritti per ragioni di sintesi) i seguenti quesiti:

“se l’art. 6 n. 6 L. n. 898/70 prevede la possibilità di porre a fondamento del provvedimento di affidamento della casa familiare la circostanza che vi sia un figlio convivente notevolmente maggiorenne e svolgente attività lavorativa, ritenendo uno stipendio di Euro 500,00 mensili (all’epoca) inidoneo per ritenerlo economicamente autosufficiente.”

“se la suddetta interpretazione dell’art. 6 L. 898/70 non si riveli in palese contrasto, rasentando un’ingiusta disparità di trattamento, tra genitori che in fase di separazione hanno figli minori di età e coloro che per averne anche di maggiorenni si vedono di fatto espropriati nel loro diritto di proprietà stante l’impossibilità del Giudice di decidere sulla frequentazione tra gli stessi e i figli alla luce delle rilevanti innovazioni di cui alla L. n. 54 del 2006 come sopra specificate dai comuni”.

3.1. – Entrambi i motivi del ricorso principale esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.

L’art. 6, comma 6, della l. n. 898/1970 dispone che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole”. Ha osservato la corte di merito che il primo giudice aveva erroneamente valorizzato in uno a quello economico, l’elemento anagrafico, ossia l’età di ventiquattrenne della ragazza convivente con la madre, età che di per sé non rileva ai fini dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, che permane fino a quando la prole non abbia raggiunto l’indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive in tal senso), ovvero finché non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autonomia, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa.

Del pari censurabili erano le considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla ravvisata idoneità della somma che F.S. ricavava dall’attività lavorativa di impiegata part-time con contrato a progetto (pari a Euro 500,00 mensili) a consentirne l’autosufficienza economica, posto che una somma siffatta non può, nell’attuale situazione di recessione, ritenersi bastevole per sostenere le spese abitative e di mantenimento connesse ad una condizione di autonomia di vita.

La decisione impugnata – dunque – ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla S.C. secondo i quali in materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10994 del 14/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).

Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che non sia stato posto a carico del ricorrente alcun contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente essendo ciò dipeso da ragioni processuali (mancata riproposizione nelle conclusioni dell’atto di appello della richiesta di assegno per la figlia in relazione al quale era stato però formulato specifico motivo: v. sentenza impugnata a pag. 3).

Né infine rileva l’età della, figlia maggiorenne perché ciò che assume rilievo ai fini di cui all’art. 6, comma 6, cit. è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficiente del figlio.

4.1.- Con il ricorso incidentale la resistente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula (sebbene non richiesto ratione temporis) i quesiti: “se l’art. 5 comma 6 Legge n. 898 del 1970 e le successive modificazioni consentano l’assegnazione di assegno divorzile a titolo assistenziale in presenza di apprezzabile deterioramento della propria situazione economica ed in considerazione che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio travolge qualsiasi efficacia delle determinazioni economiche assunte con la pronuncia di separazione;

Si eccepisce, comunque, omissione e contraddittoria motivazione rilevando come la Corte territoriale non solo non abbia tenuto in alcuna considerazione il più volte indicato evento dell’intervenuto licenziamento della figlia convivente S. e dell’ulteriore documentazione comprovante l’assenza di reddito sostanziale della P. , ma anche della palese contraddizione emergente nella parte motiva circa la non assolutamente provata sussistenza di somme ricavate da una presunta, consolidata attività di collaboratrice domestica, circostanza smentita dall’allegata documentazione”. Deduce che le sue condizioni finanziarie si sono aggravate con il licenziamento della figlia S. avvenuto nel febbraio 2009 e che tuttora permane la sua condizione di disoccupata. Il F. non ha fornito prove contrarie.

Deduce l’assoluta legittimità della richiesta di riconoscimento di assegno divorzile quantomeno sotto il profilo di una conferma del modesto importo già sancito in precedenza o nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima decisione e con l’aggiunta della quota spettante per il mantenimento della figlia S. .

4.2.- Il motivo è infondato perché la corte di merito, con adeguata e logica giustificazione, ha accertato che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’appello della P. in relazione all’assegno divorzile, non avendo l’appellante dimostrato l’asserita notevole riduzione delle somme che essa ricavava dall’attività di collaboratrice domestica – mentre difettava qualsiasi riscontro anche in ordine alla deduzione dalla medesima formulata con riferimento all’attività lavorativa che l’ex coniuge avrebbe continuato a svolgere dopo la cessazione di quella precedente, risalente all’aprile del 2006; circostanze valutate in uno con quella afferente il vantaggio economico correlato al godimento della casa coniugale confermatole con la decisione.

La corte di merito, poi, ha applicato correttamente il principio per il quale “in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione” (Sez. 1, Sentenza n. 26197 del 28/12/2010). Le censure, poi, presuppongono una inammissibile rilettura degli atti processuali.

5.- Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensando le spese.

Divorzi: per la Cassazione, in caso di famiglia di fatto (accertata giudizialmente) l’assegno di mantenimento va sospeso (Cass. 17195/2011)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 11 agosto 2011, n. 17195

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, F.F. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie L.P., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.

Costituitosi il contraddittorio, la L. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno per sè.

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza definitiva del 30 settembre – 6 ottobre 2005, rigettava la domanda di assegno della L., stante la stabile convivenza more uxorio di questa con altro uomo.

Proponeva appello avverso tale sentenza la L., ribadendo la richiesta di assegno per sè. Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 12 giugno – 20 giugno 2007, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, disponeva in favore della L. assegno mensile per l’importo di Euro 250,00.

Ricorre per Cassazione il F., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la L..

Il ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

 Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè vizio di motivazione in ordine alla stabile convivenza della L. con altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.

Per una migliore intelligenza della problematica sollevata, va considerato che una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie, è stata volta a volta definita con espressioni diverse, quali concubinato, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, la prima connotata negativamente, la seconda di valore neutro e la terza positivamente connotata. Si può addirittura ipotizzare una sorta di passaggio, almeno in parte anche in successione temporale, dall’uso di un’espressione all’altra, che si accompagna ad un corrispondente mutamento nel costume sociale.

La prima fase è anche l’unica che trova (o, meglio, trovava) un preciso riscontro normativo: il concubinato (una sorta di adulterio continuato) costituiva reato, nonchè causa di separazione per colpa.

La convivenza tra uomo e donna, come se fossero coniugi, rilevava soltanto come forma di sanzione – e condizione necessaria era ovviamente che uno dei conviventi fosse sposato – al fine di maggior difesa della famiglia legittima. La fase del concubinato volgeva al termine, dopo una nota sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n 167/1969) che cancellò tale ipotesi di reato.

In una diversa fase , nella quale l’espressione convivenza more uxorio andava gradualmente sostituendo quella di concubinato, prevaleva una sorta di “agnosticismo” dell’ordinamento nei confronti del fenomeno, derivante dalla mancata regolamentazione normativa di esso, e, con riferimento ai principii costituzionali, dall’art. 29 Cost., che soltanto “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, disposizione ritenuta confermativa del disinteresse dell’ordinamento verso altri tipi di organizzazione familiare.

In una fase successiva, che si può collocare temporalmente alle soglie e successivamente alla riforma generale del diritto di famiglia, l’espressione “famiglia di fatto” comincia ad essere sempre più frequentemente accolta. Essa non indica soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost. La riforma del diritto di famiglia del 1975, pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla famiglia di fatto, viene ad accelerare tale evoluzione di idee: nella rinnovata normativa emerge un diverso modello familiare, aperto e comunitario, una sicura valutazione dell’elemento affettivo, rispetto ai vincoli formali e coercitivi, l’eliminazione di gran parte delle discriminazioni della filiazione naturale rispetto a quella legittima. E talora si ritiene attribuita rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in presenza di figli, con riferimento all’art. 317 bis c.c., ove si precisa che i genitori naturali, se conviventi, esercitano congiuntamente la potestà.

Nella specie, la Corte d’Appello accerta l’instaurazione di un rapporto stabile di convivenza della L. con altro uomo: questi ha dato un apporto notevole al menage familiare, mettendo a disposizione per la convivenza un’abitazione di (OMISSIS), proprietà di una s.r.l. di cui egli detiene il 99% delle quote, la coppia ha avuto due figli, in un breve lasso di tempo (2001 – 2003); durante la convivenza matrimoniale non erano nati figli.

Presume la Corte di merito che gli impegni connessi alla maternità ed all’accudimento dei bambini, ancora in tenera età, abbiano impedito “il collocamento nel mondo del lavoro della L.”;

Ritiene peraltro che, benchè la volontarietà di alcune scelte di vita della L. (l’instaurazione della convivenza, la nascita dei figli, etc.), non possa farsi ricadere sul coniuge, tuttavia la sperequazione dei mezzi di questa di fronte alle disponibilità economiche del F. – che già caratterizzavano il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale – giustifichi la corresponsione di un assegno divorzile a carico dell’ex coniuge. l’argomentazione del Giudice a quo è palesemente erronea.

E’ vero che giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. n 23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sè direttamente sull’assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che; di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass., n. 4761/1993).

A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte: all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso (v. s.u. 2 punto Cass. 2003 n. 11975).

E’ evidente peraltro che non vi è nè identità, nè analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Come talora questa Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3503/1998), si tratta, in sostanza, di quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto (salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi).

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, attinenti alla quantificazione dell’assegno e al regime delle spese processuali cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà il merito della causa, attenendosi ai principii suindicati e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Divorzio e affidamento dei minori: l’ex moglie lo conserva anche se si trasferisce al paese di origine (Cass. 11062/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 marzo – 19 maggio 2011, n. 11062

Presidente Carnevale – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Ancona, N.F. ha chiesto che, a modifica delle condizioni della separazione personale intervenuta con la moglie P.M.A. , gli venissero affidati i figli minori E. , M. e D. e che venisse revocato il contributo di mantenimento attribuito alla moglie in Euro 200,00 mensili. Il Tribunale ha respinto l’istanza con decreto 20/2006 che il N. ha impugnato con reclamo innanzi alla Corte d’appello di Ancona per ottenerne l’integrale riforma.

Nel contraddittorio dell’intimata, che si è opposta all’accoglimento del gravame, la Corte territoriale, con decreto depositato il 29.12.2006 ha respinto il reclamo. Il N. ha impugnato con ricorso per cassazione quest’ultimo provvedimento con quattro motivi cui l’intimata ha resistito con controricorso che ha altresì depositato memoria difensiva ai senni dell’art. 378 c.p.c..

 Motivi della decisione

In linea preliminare va affermata l’ammissibilità del ricorso, contestata dalla resistente sia per la natura non definitiva del provvedimento sia sull’assunto che il vizio di motivazione denunciato, in quanto non riferito alla sola carenza di motivazione riferibile per sua natura alla violazione di legge, non potrebbe comunque trovare ingresso.

Il decreto impugnato, “in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi a questa Corte con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali le quali sono prospettabili in rapporto all’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata”. Cass. S.U. n. 22238/2009.

I motivi esposti denunciano:

1.- violazione e falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 345 c.p.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione. Espone quesito di diritto con cui chiede se sia preclusa in sede di reclamo la domanda di affidamento condiviso dei figli minori reiterata non già nell’atto introduttivo di quella fese ma nel corso del giudizio stesso.

Il motivo è inammissibile.

La Corte del merito ha sostenuto, quanto all’affidamento della prole, che la domanda dell’odierno ricorrente d’affido esclusivo della prole era inammissibile, in quanto era stata introdotta successivamente alla proposizione del reclamo, a seguito della costituzione di nuovo difensore, e quella d’affido condiviso non poteva essere accolta, in ragione della situazione di estrema conflittualità tra i genitori. L’errore ascritto al giudice del reclamo risiederebbe nell’aver questi applicato al regime dell’affidamento dei figli il principio della domanda, laddove la materia è affidata all’apprezzamento del giudice, che può provvedere d’ufficio. Non opererebbe dunque la ravvisata preclusione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di materia sottratta al principio della domanda.

Il motivo introduce questione che, benché fondata in jure, non spiega tuttavia incidenza alcuna nell’economia della decisione censurata che si fonda, a prescindere dalle opposte richieste dei genitori, sulla verifica di una condizione di estrema e tesa conflittualità, preclusiva della tendenzialità collaborativa tra le figure genitoriali necessaria ad assicurare le basi minimali di una cogestione responsabile delle scelte inerenti la vita quotidiana dei figli minori.

La decisione, adeguatamente argomentata, è stata ineccepibilmente assunta a tutela dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, ed esprime dunque una valutazione per sua natura discrezionale – Cass. nn. 18627/2006, 17043/2007 -, certamente svincolata dal principio della domanda, parametrata al solo interesse dei minori. La questione prospettata nel motivo in esame, estranea a questa ratio, non è sorretta da interesse concreto ed è perciò inammissibile.

Resta assorbito il vizio di motivazione esposto nel motivo in correlazione al vizio di violazione di legge esaminato.

2.- violazione dell’art. 155 comma 1 c.c. e degli artt. 3, 29, 30, 31 Cost. ed ancora vizio di motivazione assente o contraddittoria in ordine alla valutazione comparativa delle diverse opzioni affidative. In particolare si censura omessa comparazione fra l’habitat in cui risiede il nucleo familiare e quello rurale ed arcaico del luogo in cui la P. si è trasferita. Si chiede con conclusivo quesito di diritto: 1.- se in caso di trasferimento del genitore affidatario si debba procedere a comparazione dei diversi ambienti di vita; 2.- se in quel caso sia preferibile per la prole in rientro nell’ambiente originario. La sintesi conclusiva riferisce il vizio di motivazione all’omessa comparazione dei differenti habitat. Il motivo è infondato.

La Corte del merito ha sostenuto che la madre, cui erano stati affidati in via esclusiva i minori, era risultata idonea ad assolvere il suo ruolo genitoriale, né le si poteva rimproverare il trasferimento con i figli da Senigallia, ove risiedeva il nucleo familiare, ad un paesino della Puglia, siccome era stato motivato dall’esigenza di avvalersi del sostegno, anche economico, della sua famiglia d’origine, colà residente. Questo tessuto motivazionale, adeguatamente argomentato, rende conto del vaglio critico condotto dal giudice di merito sulla circostanza controversa, esaminata e valutata nella prospettiva ritenuta, secondo apprezzamento discrezionale, adeguata a concretare ed assicurare l’interesse non certo della madre affidataria, ma degli stessi figli minori, ai quali il controverso trasferimento ha assicurato il sostegno economico ed assistenziale di cui erano privi proprio nel loro habitat originario, anche in ragione del modesto sostegno economico del padre. Palesemente insussistente l’errore di diritto denunciato, atteso che la Corte del merito ha orientato la sua indagine nella prospettiva dell’effettivo interesse morale e materiale dei minori, la censura si risolve in una sostanziale sollecitazione ad una rilettura del dato discusso in una prospettiva personale e più favorevole, che in questa sede è preclusa.

3.- violazione dell’art. 155 comma 2 c.c. e degli artt. 710 e 711 c.p.c. e correlato vizio di motivazione. Si censura la statuizione assunta in ordine all’aumento dell’assegno per il concorso nel mantenimento dei minori da Euro 250 ad Euro 400 mensili, e si lamenta errata valutazione di un suo presunto, miglioramento economico, non dimostrato dalla P. benché onerata della relativa prova, ed omessa considerazione dei nuovi impegni economici sopravvenuti. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se possa disporsi modifica delle condizioni della separazione laddove il coniuge obbligato abbia estinto precedenti esposizioni ma ne abbia nel contempo assunto altre equipollenti e non voluttuarie. La sintesi conclusiva si riferisce al vizio motivazionale si tale circostanza.

Il motivo è inammissibile.

L’assegno di mantenimento è stato aumentato dal giudice del reclamo sino all’importo mensile di Euro 450,00 poiché lo stesso N. si era dichiarato disponibile a versarlo all’esito del pagamento integrale del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale, condizione questa che si era avverata in corso di giudizio, ed inoltre le sue risorse erano migliorate per effetto del recupero della disponibilità dell’anzidetto immobile. Trattasi di conclusione, sorretta da adeguata, puntuale e logica motivazione, che si basa su apprezzamento di fatti concretamente verificati, non sindacabile nel merito in questa sede.

4.- violazione dell’art. 156 c.c. e correlato vizio di motivazione. Si censura il decreto impugnato nella parte in cui dispone l’ordine diretto di pagamento dell’assegno al datore di lavoro del ricorrente. Si assume che l’inadempimento persistente e colpevole che lo giustifica in tesi non sussiste nella specie, né può identificarsi con isolato caso sincerato da precetto del gennaio 2006. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se un caso sporadico di ritardato pagamento concreti l’inadempimento idoneo a giustificare l’ordine in contestazione. Il motivo è infondato.

In parte qua il decreto impugnato assume giustificato, alla luce della pregressa manifestata tendenza del N. ad evadere i propri obblighi contributivi, l’ordine di pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro. La statuizione fa buon governo del disposto dell’art. 156 sesto comma c.c. che attribuisce al giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, ed esprime una valutazione di opportunità basata sull’apprezzamento delle conseguenze del comportamento dell’obbligato che, anche se sporadico come assume l’odierno ricorrente, induca tuttavia a dubitare dell’esattezza e regolarità del futuro adempimento, “e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento” – Cass. n. 23668/2006 -. Trattasi di valutazione affidata in via esclusiva al giudice di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede. Le ragioni che sostengono la statuizione impugnata, trasfuse in un puntuale tessuto motivazionale, rendono conto di un percorso logico ineccepibilmente conforme al dettato normativo ed immune quindi da errore. Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Divorzi: assegno di mantenimento ridotto per il matrimonio breve (Cass. 10644/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1° febbraio – 13 maggio 2011, n. 10644

Presidente Luccioli– Relatore Dogliotti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 29-5-1998, P.G. chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con C.M.C..

Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva assegno per sé.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 4-3-2004, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e condannava il P. a corrispondere alla C. assegno mensile di Euro 450,00.

Proponeva appello il P., chiedendo revocarsi l’assegno o in subordine ridursi il relativo importo.

Costituitosi il contraddittorio, la C. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza in data 3 gennaio 2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto, riduceva l’importo dell’assegno a carico del P. ad Euro 200,00 mensili.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi.

Non si è costituita la controparte.

Il P. ha depositato memoria per l’udienza.

 Motivi della decisione

 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.  l. divorzio, come modificato dall’art. 10 l. n. 74 del 1987; con il secondo, omessa valutazione delle risultanze processuali, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si ravvisa violazione alcuna di legge. Il Giudice a quo fa corretta applicazione dei presupposti di legge relativi all’assegno di divorzio e richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui l’inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. E a tal proposito, il Giudice, in mancanza di prova sul punto, da parte del richiedente, può fare riferimento, quale elemento presuntivo di valutazione del pregresso tenore di vita, alla situazione economica delle parti (al riguardo, tra le altre, Cass. 13169/04).

Con motivazione congrua e non illogica, sulla base dell’istruttoria espletata, il giudice a quo ha esaminato in modo analitico e circostanziato le condizioni economiche delle parti, riferendosi in particolare alla C., non disoccupata, ma con un reddito da lavoro modesto, notevolmente inferiore a quello del P., e ha ritenuto che l’odierna intimata abbia diritto all’assegno. Ai fini della quantificazione di esso, la sentenza impugnata ha considerato vari elementi, tra cui, specificamente, la durata assai breve del matrimonio, l’indeterminato e indeterminabile contributo alla vita matrimoniale da parte della C. stessa, e, quanto al P., la necessità di questo di provvedere al mantenimento di un figlio nato da una convivenza more uxorio.

Considerando tutti questi elementi, che costituiscono oggetto di una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, il Giudice a quo ha rideterminato l’importo dell’assegno nella modesta cifra mensile di Euro 200,00. Vanno pertanto rigettati, siccome infondati, i motivi proposti. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso.

Separazione: il coniuge che convive può perdere casa e assegno (Cass. 9942/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 marzo – 5 maggio 2011; n. 9942

Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Fatto e diritto

 Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“A seguito della proposizione di giudizio di divorzio fra M.D. e L..F. il tribunale di Taranto pronunciava lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva e successivamente, con sentenza definitiva, affidava a entrambi i genitori le figlie minori, confermando la prevalente convivenza presso la madre già in atto e negando alla M. l’assegnazione della casa coniugale, essendosene allontanata perché convivente con un nuovo compagno e non, come da essa dedotto, per la sua sopraggiunta inabitabilità per la mancanza dei lavori di manutenzione da parte del coniuge, che ne era proprietario. Attribuiva alla M. un assegno di Euro 800,00 per il mantenimento delle figlie e rigettava la domanda di un assegno di divorzio, stante la convivenza “more uxorio” da essa intrapresa. Avverso la sentenza la M. proponeva appello, sia in relazione alla mancata assegnazione della casa coniugale, sia in relazione alla quantificazione dell’assegno per le minori, sia in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegno divorzile. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 7 novembre 2009, notificata il 4 dicembre 2009, rigettava il gravame. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte la M., con atto notificato alla controparte il 2 febbraio 2010, formulando due motivi. La parte intimata non ha controdedotto.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegnazione della casa coniugale, la violazione dell’art. 155 quater cod. civ., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto, nel rigettare la domanda di assegnazione, dell’interesse delle minori. Si deduce, ai sensi dell’art. 36 0 bis c.p.c., il contrasto con l’orientamento in proposito di questa Corte, menzionandosi la sentenza n. 26574 del 2007, nonché della Corte costituzionale, menzionandosi la sentenza n. 308 del 2008.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegno di divorzio, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, essendo esso motivato in relazione all’esaurimento del rapporto fra i due ex coniugi a seguito dell’instaurazione di una convivenza “more uxorio” e la nascita, a seguito di essa, di un figlio. Si deduce, ai sensi dell’art. 36 0 bis, il contrasto con l’orientamento di questa Corte in proposito, menzionandosi la sentenza n. 12557 del 2004.

Considerato che il primo motivo appare manifestamente infondato, non essendosi la sentenza impugnata posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte riguardo all’assegnazione della casa coniugale, avendo accertato in fatto che la ricorrente aveva da molti anni dal momento della domanda abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, cosicché non esistendo più una “casa coniugale” non era luogo a farsi assegnazione di essa.

Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per essere stata allegata, a suo sostegno, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 – che riguarda le modifiche delle condizioni di divorzio, non le condizioni per l’attribuzione dell’assegno di divorzio – e dei principi ^ stabiliti con una sentenza (n. 12557 del 2 004) che a sua volta non attiene al diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio, bensì alla perdita dello stesso a seguito del successivo inizio di una convivenza “more uxorio”, così inadeguatamente censurandosi la “ratio” della sentenza impugnata in mancanza di deduzioni circa l’esistenza, secondo la normativa dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 e la giurisprudenza in proposito, delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno in questione.

Visto l’art. 360 bis, nonché gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio per la dichiarazione di manifesta infondatezza”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la relazione e la proposta del relatore;

che nulla va statuito sulle spese.

 P.Q.M.

 La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Separazione: no all’addebito nella coppia “aperta” (Cassazione 9074/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio – 20 aprile 2011, n. 9074

Presidente Macioce – Relatore Giancola

Svolgimento del processo

 Il Tribunale di Milano, dichiarata con sentenza non definitiva n. 11744 del 19.10.2005, la separazione personale dei coniugi D. P. D. P. F. A. (ricorrente nel maggio del 1999) e M. A. A. , sposatisi il (omissis), con successiva sentenza definitiva dell’8.10-4.11.2008, addebitava la separazione alla moglie, imputandole la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, respingeva la sua contrapposta domanda di addebito della separazione al marito, denegandole l’attribuzione del chiesto assegno di mantenimento e degli alimenti; revocava, inoltre, l’assegno provvisorio concessole nel 1999, in sede presidenziale, d’importo pari a L. 25.000.000 mensili, successivamente elevato a L. 35.000.000 e poi ridotto, a decorrere dal novembre 2007, ad Euro 14.000,00 mensili, in ragione del fatto che il D.P. aveva avuto due figli da altra donna. Con sentenza dell’11.11.2009 – 15.01.2010, la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’A., escludeva l’addebito a lei della separazione e le attribuiva, con decorrenza dalla data della sentenza definitiva di primo grado, l’assegno di Euro 12.000,00 mensili, annualmente rivalutabili a decorrere dal 1 gennaio 2011. Infine, considerato il parziale accoglimento delle domande dell’A., compensava per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e poneva a carico del D.P. la residua parte, liquidata in Euro 30.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per diritti) per il giudizio di primo grado ed in Euro 20.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 900,00 per diritti) per il giudizio d’appello. La Corte riteneva tra l’altro:

a) che, contrariamente all’assunto dell’A., doveva ritenersi provato che costei avesse violato l’obbligo di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con S.R., posto che a questa conclusione il giudice di primo grado era pervenuto in base all’esito dell’esperita istruttoria, e segnatamente in base alle numerose deposizioni testimoniali, concordi, circostanziate, e non solo de relato, da cui emergeva che la relazione in questione, era iniziata nel 1993, era proseguita anche dopo il 1999, epoca in cui era stato introdotto il presente giudizio, ed era di pubblico dominio, sicché doveva anche escludersi che il D.P. ne fosse venuto a conoscenza solo nel 1999, come da lui sostenuto e come d’altra parte anche smentito dal contenuto della deposizione resa da sua sorella;

b) che dalle deposizioni assunte in primo grado emergeva altresì che il D.P., al pari della moglie, era stato infedele e non poteva concordarsi con il primo giudice per il quale, la sua riferita relazione extraconiugale del 1994 avesse rappresentato solo una millanteria;

c) che, inoltre, era emerso che i coniugi alloggiavano in piani diversi della loro casa ed avevano abitudini, stili di vita, interessi e svaghi non coincidenti;

d) che, quindi, doveva concludersi che tra le parti si fosse instaurato un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale, il che escludeva ogni nesso di causalità tra l’infedeltà dell’A. e la compromissione del vincolo coniugale e comportava che la separazione non potesse essere addebitata a nessuno dei due coniugi;

e) che, dunque, ben poteva all’A. essere attribuito il chiesto assegno di mantenimento, posto anche:

– che la sproporzione tra i redditi dei due coniugi era macroscopica;

– che, infatti, non avevano trovato specifiche contestazioni le affermazioni dell’A. ed era d’altra parte documentato, che il D.P., definito dalla teste M. “un uomo molto, molto, molto ricco”, era titolare di vaste proprietà immobiliari in zone di prestigio di …, di molteplici conti correnti bancari, di numerose società di famiglia e personali, aveva alienato a terzi società di valore molto ingente, in base alla dichiarazione fiscale del 2006 risultava proprietario di ben 40 immobili, aveva collezioni di armi e di opere d’arte – tra cui un dipinto del V. aveva dato alla moglie la possibilità di vivere in un appartamento vasto 500 mq, arredato lussuosamente, nonché di fruire di una villa prestigiosa in (omissis), di avere una coppia di domestici fissi, di fare vacanze lussuose e in imbarcazioni da diporto, di usare autovetture di lusso, di disporre di scuderie di cavalli che di contro, l’A., nata nel …, era priva di reddito ed era titolare di un solo appartamento;

f) che tenuto conto di tali circostanze, nonché della durata del vincolo coniugale, appariva congrua la misura di Euro 12.000,00 mensili per l’assegno in questione.

Avverso questa sentenza notificatagli il 2.02.2010, il D.P. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 26.03.2010, fondato su tre motivi. L’A. ha resistito con controricorso notificato il 4.05.2010 ed ha proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi, cui il D.P. ha resistito con controricorso notificato il 7.06.2010. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il D. P. deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 143 c. 2 e 151 c.c., 115 e 116 c.p.c.)”.

Il ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, il diniego di addebito della separazione alla moglie e segnatamente l’esclusione del nesso di causalità tra l’accertata condotta infedele della stessa e la frattura coniugale. A tale riguardo contesta:

– che potesse desumersi che prima del gennaio 1999 fosse stato al corrente della relazione extraconiugale della moglie, iniziata nel 1993, sostenendo anche che era stata travisata la deposizione, in ogni caso irrilevante, di sua sorella C.;

– l’apprezzamento circa il modus vivendi ed in particolare l’accordo di reciproca libertà sentimentale;

– che potessero ritenersi provate sue infedeltà coniugali.

2. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. art. 360 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 1456 commi 1 e 2 c.c., 115 e 116 c.p.c.)”.

Censura la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, sostenendo essenzialmente l’ipervalutazione della sua condizione economica, la non veridicità dell’asserzione secondo cui non aveva contestato le affermazioni dell’A. sulla consistenza del suo patrimonio, sul punto richiamando la sua memoria di replica del 4.10.2005, l’inconferenza del richiamo alla durata del vincolo coniugale, l’omessa valutazione della nascita di tre suoi figli, l’omessa considerazione della capacità professionale dell’A..

3. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. è insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.

Censura la disposta compensazione per 1/3 delle spese e deduce l’eccessività della liquidazione inerente a quelle del grado appello. Con il ricorso incidentale l’A. denunzia:

1. “Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, da parte del marito, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.

2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.

3. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 151, comma 2, c.c.” con riguardo al mancato riconoscimento del’addebitabilità della separazione personale al marito.

4. “Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c.” con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, determinato in misura insufficiente ai fini della conservazione del tenore di vita, da lei goduto nel corso della convivenza coniugale”.

5. “Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento della moglie in misura insufficiente, ai fini della conservazione del tenore di vita, goduto da quest’ultima nel corso della convivenza coniugale”.

6. “Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 91, comma 1, c.p.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare delle spese processuali, relative al procedimento di primo grado ed alla ripartizione delle stesse fra le parti.

La A. sostiene, infine, la temerarietà dell’impugnazione proposta dal ricorrente e la necessità che lo stesso sia condannato, oltre che al rimborso delle spese processuali, anche al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale ed i primi tre motivi di quello incidentale, che, vertendo tutti sulla questione dell’addebitabilità della separazione personale, consentono esame unitario, non hanno pregio.

Le avversate valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l’acquisizione e la valutazione, nel complesso dell’emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d’appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, da ultimo, Cass. 2010/17097).

Le censure sollevate da entrambe le parti in ordine all’individuazione e valorizzazione di detti dati probatori, ancorate pure al raffronto con i richiamati passi di alcune deposizioni testimoniali, al confronto di queste con pregressi scritti, censure peraltro mute sui riflessi di contegni in ogni caso tali da ingenerare obiettivamente nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte e per lei anche affidate alla perizia di parte su asseriti, subiti danni esistenziali e sessuali, della quale si omette pure di circostanziare l’acquisizione nei gradi di merito, si sostanziano in infondati o per più profili inammissibili, generici rilievi, in parte nuovi o non autosufficienti, rilievi da cui conclusivamente non è dato desumere le denunciate illegittimità o illogicità o carenze motivazionali decisive e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi da ciascuno propugnata, come noto, non consentito in questa sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. 2006/09332; 2006/03881).

Mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate/risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.

Privi di pregio sono anche il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto ed il quinto motivo di quello incidentale, che possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, inerendo tutti allo statuito assegno di mantenimento in favore dell’A.. Le censure che le parti propongono si sostanziano, infatti, in rilievi o infondati o inammissibili per genericità, apoditticità ed assenza di specifici richiami a pregresse acquisizioni probatorie, con riferimento pure all’attuale attitudine dell’A., tra l’altro nata nel 1954, a lavoro proficuo (cfr. Cass. 2006/18547) ed alla sopravvenienza di un terzo figlio del D. P. in aggiunta ai primi due, dei quali, con valutazione implicita, sono stati considerati gli oneri paterni di mantenimento, o ancora si concretano in critiche non decisive, attese le allegazioni di conforto, anche parziali e non esaustive, il tutto a fronte degli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialità economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva solo tendenzialmente diritto di mantenere.

D’altra parte, come noto, l’entità dell’assegno è determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, che ben può ricomprendere, tra gli elementi valutabili, anche la durata del matrimonio (cfr Cass. 2007/25618) e che, relativamente alle rispettive condizioni economiche non richiede necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti.

Non meritano, infine, favorevole apprezzamento il terzo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, inerenti al regime delle spese processuali ed alla quantificazione di esse disposti dal giudice d’appello, che al riguardo ha legittimamente proceduto ad un nuovo regolamento, quale conseguenza della pronunzia adottata ed in relazione all’esito complessivo della lite. Se da un canto l’avversata statuizione risulta sorretta da argomentazioni logiche ed aderenti al dettato normativo (art. 92 c.p.c.) ed al considerato esito del giudizio, gli ulteriori rilievi critici che entrambe le parti rivolgono all’attuata quantificazione si rivelano inammissibili per genericità anche alla luce del condiviso principio di diritto (cfr. tra le altre, Cass. 1998/11770) secondo cui “In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l’errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico della motivazione, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo”, onere rimasto inosservato.

Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti e respinti, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data la soccombenza reciproca, la quale (già) preclude, per difetto dei relativi presupposti, la condanna della controparte, chiesta dall’A., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c..

Da ultimo, a carico del D. P. D. va posto, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 2009/07248) il pagamento in favore della A., delle spese del procedimento incidentale dallo stesso introdotto ai sensi dell’art. 373 c.p.c., spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Condanna il D. P. D. al pagamento in favore dell’A., delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in complessivi Euro 7.350,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

E’ ammissibile il d.i. contro l’ex marito per le spese di teatro e nuoto della figlia (Cassazione 4543/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2010 – 24 febbraio 2011, n. 4543

Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 2002 emessa nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi C.V. e N.G.G., ha disposto a carico del C. l’obbligo del pagamento del contributo di mantenimento della figlia Euro di 800,00 mensili.

Con decreto 14 luglio 2004 il Presidente del Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso proposto dalla N., ha emesso ai sensi dell’art. 633 c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti del C., inadempiente al provvedimento presidenziale, intimandogli di corrispondere alla N. gli arretrati dovuti per il mantenimento della figlia E. maturati in Euro 1.570,63.

L’intimato ha proposto opposizione deducendo l’inammissibilità del ricorso per essere la N. già munita di titolo esecutivo, e nel merito ha dedotto l’infondatezza dell’avversa domanda, chiedendo in riconvenzionale il rimborso della somma di Euro 292,22 per spese sostenute a causa degli ostacoli frapposti dalla moglie all’incontro con la figlia.

Il Tribunale adito, con sentenza del 13 ottobre 2005, ha respinto l’opposizione.

La decisione è stata impugnata dal C. innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 3588 depositata l’1 settembre 2006 e notificata il 15.11.2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha accolto l’eccezione preliminare del C., revocando per l’effetto l’ingiunzione, e nel merito ha accertato la fondatezza della pretesa esercitata dalla N. nei confronti del coniuge separato,che ha quindi condannato a corrisponderle la somma di Euro 1.570,63.

Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dal C. con ricorso articolato in quattro motivi. Ha resistito l’intimata con controricorso contenente ricorso incidentale. Il C. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Si dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione.

1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 100 c.p.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore di diritto consistito nell’aver pronunciato nel merito della pretesa azionata dalla N. con riguardo al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la minore ed alla richiesta di rivalutazione dell’assegno di mantenimento della stessa, sulla quale non aveva il potere di statuire per l’impossibilità giuridica di far ricorso alla procedura monitoria sulla base dell’ordinanza presidenziale di cui si tratta. Con richiami ai precedenti giurisprudenziali invocati – Cass. nn. 782/1999 e 4722/1991, pone la questione di diritto se sia ammissibile l’introduzione del procedimento monitorio per far valere pretesa discendente da provvedimento presidenziale assunto nell’ambito del giudizio di separazione personale.

Formula quesito di diritto con cui chiede se l’ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione personale possa essere posta a base di un ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle somme determinabili sulla base di quella ordinanza.

2.- Il secondo motivo deduce errore di diritto in relazione all’art. 25 Cost. e artt. 710, 323 e 39 c.p.c., per aver il giudice d’appello, che pur ha ritenuto di revocare l’ingiunzione, esaminato il merito senza averne il potere.

Il quesito di diritto chiede: 1.- se laddove venga emesso decreto ingiuntivo sulla base di un’ordinanza presidenziale e tale decreto venga opposto da parte del coniuge obbligato che eccepisca la carenza d’interesse del beneficiario ad ottenere l’ingiunzione e l’impossibilità del giudice ad esaminare il merito, tale esame sia ammissibile ovvero appartenga al contesto del processo di separazione; 2.- se può il giudice dell’opposizione riformare un capo dell’ordinanza presidenziale.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c. e correlato vizio di motivazione.

Assume il ricorrente che l’esborso, di cui ha chiesto con domanda riconvenzionale la restituzione, delle somme impiegate per raggiungere la figlia in Sicilia il giorno 18 agosto è documentato nonchè pacifico, e di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto nel disporre il rigetto della sua domanda. Rileva ulteriore errore di diritto consistito nell’aver escluso la compensazione tra il dovuto e quanto gli spettava in ragione della natura alimentare dell’assegno di mantenimento, che effettivamente non ammette ripetizione f ma solo per le somme già versate.

Con conclusivo quesito di diritto si chiede se il giudice in assenza di prova specifica può desumere la prova degli stessi fatti da indiretta conferma documentale ovvero dalla mancata avversa contestazione. E se, in materia alimentare, l’obbligato che non ha ancora versato le somme dovute, possa offrire in compensazione parte del suo credito.

4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il ricorrente si duole del fatto che la compensazione delle spese giudiziali è stata limitata al solo grado d’appello. Il giudice del gravame, a suo avviso, avrebbe invece dovuto provvedere ad una nuova regolamentazione di quelle in primo grado, condannando per l’effetto la N. alla loro refusione, o quanto meno estendendo anche ad esse la compensazione applicata alla fase di gravame.

Si chiede con quesito di diritto se il giudice d’appello che riforma la precedente decisione ha il potere-dovere di regolamentare ex novo il regime delle spese processuali, o deve provvedere anche in presenza di specifica richiesta della parte solo alle spese del grado o può omettere la pronuncia.

I primi due motivi esaminabili congiuntamente, sono infondati.

La Corte territoriale ha revocato l’opposta ingiunzione sull’assunto che la procedura monitoria era inammissibile per le componenti del credito già determinate, perciò azionabili esecutivamente sulla base del titolo rappresentato dall’ordinanza presidenziale; era invece inevitabile per le voci relative ad importi non liquidi e non oggettivamente determinati nel loro ammontare, quali la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT dell’assegno di mantenimento della figlia minore delle parti ed il rimborso delle spese straordinarie affrontate per il corso di nuoto e l’attività extrascolastica di teatro frequentati dalla bambina. Ha pertanto condotto indagine nel merito sulla fondatezza della relativa domanda, disponendone l’accoglimento.

Questo iter argomentativo è corretto.

La giurisprudenza citata nei motivi in esame – Cass. n. 782/1999 e 4722/1991,- secondo cui l’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in quel provvedimento risultano determinate, ovvero sulla sua base sono determinabili secondo un semplice calcolo aritmetico. Nel caso, quale quello di specie, in cui l’obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo d’esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti la sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare – Cass. n. 1758/2008. La decisione impugnata, la cui ratio è ispirata a questa costruzione esegetica, ha pertanto correttamente disposto la revoca dell’opposta ingiunzione, per essere stata essa emessa anche in relazione a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente. Del pari correttamente ha quindi dato ingresso all’esame sulla fondatezza della domanda nel merito.

Il terzo motivo è inammissibile.

Si sostiene nella decisione impugnata che le spese controverse sono inerenti ad attività abituali, quasi necessarie per il benessere psicofisico della piccola E., e pertanto, anche se non concordate, non possono essere sottratte all’obbligo della ripartizione. La Corte territoriale ha palesemente modificato il titolo fondante l’obbligo in discussione, avendolo riferito alle spese abituali, non coincidenti con la nozione di spese straordinarie concordate in sede di separazione e considerate nel provvedimento presidenziale, posto a base dell’ingiunzione e dibattute nel merito.

La censura in esame non è pertinente a questa ratio decidendi; non ne coglie infatti il nucleo consistente nell’alterazione della ragione sottostante il credito controverso, contro cui non muove critica alcuna. Per l’effetto il quesito di diritto risulta privo di specificità, mirando alla formulazione di un principio inappropriato al senso della decisione impugnata. Il motivo è altresì inammissibile laddove chiede a questa Corte di pronunciare il principio di diritto in ordine all’ammissibilità della compensazione nella materia in questione. Il rigetto della domanda dell’odierno ricorrente di riconoscimento del credito opposto in compensazione comporta l’impossibilità giuridica di applicare l’invocato istituto.

4.- Il quarto motivo è infondato.

La decisione impugnata ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado d’appello, lasciando inalterato il regime disposto nel grado precedente. E’ palese la corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice del gravame, la cui decisione, in questa prospettiva, è immune da errore. In chiave motivazionale, la sentenza impugnata esprime implicita conferma nel merito della precedente statuizione e non è pertanto sindacabile.

Il ricorso principale, alla luce di tali premesse, deve essere perciò rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la controricorrente si duole del governo delle spese del grado d’appello che a suo avviso la Corte territoriale avrebbe dovuto porre a carico del coniuge soccombente considerata la non identità quantitativa e qualitativa della sua posizione. Formula duplice quesito di diritto con cui chiede se 1.- nel caso in cui in sede d’appello si confermi il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice del gravame debba provvedere sulle spese del giudizio d’opposizione in mancanza di specifica impugnazione sul punto, e se: 2.- ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese se il giudice d’appello che provvede su molteplici domande ne accolga solo la parte minore.

Il quesito è generico. Il giudice d’appello ha esercitato il potere attribuitogli dalla legge processuale di compensare le spese giudiziali, e ne ha dato conto con motivazione non illogica.

Il quesito non si riferisce a questa ratio decidendi, ma pone questioni astratte prive di attinenza con la fattispecie.

Il motivo deve perciò essere dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità

Il Tribunale di Varese (sentenza 98/11) condanna l’ex moglie per la persecuzione giudiziaria nei confronti del coniuge.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, sentenza 21 – 22 gennaio 2011, n. 98
Presidente Giuseppe Buffone

Fatto e Diritto

La parte opposta, assumendo di essere proprietaria dell’impianto per cui è lite, ingiungeva alla opponente la consegna dello stesso, sulla base di un dedotto contratto di comodato senza termine e, dunque, suscettibile di scioglimento ad nutum.
Proponeva opposizione la società opponente deducendo l’insussistenza di un rapporto di comodato ed allegando diverse notazioni difensive, tutte rimaste sfornita di valida prova.
La tesi del contratto di comodato è provata.
In primis, già nei documenti di traporto del 2008, si indicava espressamente la voce “comodato d’uso”.
Ciò che, però, più conta è la dichiarazione di YY, amministratrice della società opponente, la quale in data 22 luglio 2009, espressamente dichiarava alla società opposta:
“Riconosce (…) in capo alla R. la proprietà della macchina linea taglio cavi che sta attualmente utilizzando, in forza di accordi con il proprietario, a titolo di comodato per la produzione a favore del Gruppo X..”.
Ai sensi dell’art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede o, tutt’al più, entro il termine indicato dal giudice, in analogia con la disposizione di cui all’art. 1183 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4921 del 10 agosto 1988). Nel caso di specie, su intervento del giudice e accordo delle parti, come intervenuto all’udienza dell’8 gennaio 2010 (e dunque un anno fa), i litiganti si sono accordati nel senso di non portare ad esecuzione l’ingiunzione (già provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c.) se non al termine della lite, come definita per sentenza. Vi è, dunque, che il comodatario ha avuto un anno per predisporre, secondo diligenza professionale richiesta nel caso di specie, quanto necessario per la sostituzione del macchinario richiesto; e, allora, non appare giustificata l’apposizione di un termine ex art. 1183 c.c., differente da quello da individuare nella data della sentenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell’opponente va respinta.
Questo giudice, non può non rilevare che le parti in causa (i rappresentanti legali delle compagini societarie in lite) sono già marito e moglie, nella fase della separazione giudiziale (v. documenti in atti).
Vi è, poi, che il notorio giudiziario interno al Tribunale, conosciuto ex officio da questo giudice e noto alle parti, consegna dei dati allarmanti, quanto ai procedimenti instaurati dalle parti in lite,  YY e  ZZ, in nemmeno due anni giudiziari:
Separazione giudiziale, dr.ssa Chiara Delmonte
1) Procedimento ex art. 615 c.p.c., dr. Giuseppe Buffone
2) Recupero credito, dr. Stefano Sala
3) Opposizione a decreto ingiuntivo, dr. Giuseppe Buffone
Vi è, di fatto, che la facoltà di disporre di buone risorse economiche, da un lato, e la natura litigiosa dei rapporti dall’altro, hanno indotto i litiganti a trasferire nel contesto giudiziario il loro terreno di scontro: come accade nel caso di specie. YY, perfettamente a conoscenza della natura del contratto e del suo impegno a restituire il bene oggetto di cd. prestito d’uso, di fronte alla richiesta del marito, interpone opposizione a decreto ingiuntivo, qui rivelatasi manifestamente infondata e, per di più, sorretta da un elemento soggettivo di rimproverabilità (colpa).
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, la opponente va condannata ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c.
L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3). Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ.,  sentenza 20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merico, 2010, 9) e preservare la funzionalità del sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010).  Nella medesima direttrice ermeneutica si colloca la giurisprudenza di questo Tribunale (v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30 ottobre 2009  in Giur. di Merito, 2010, 2, 431 e in Resp. civ., 2010, 387 ss.; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23 gennaio 2010 cit.).
La giurisprudenza sin qui richiamata merita di essere riproposta e condivisa. Come hanno rilevato in tempi recenti le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1862), nell’attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell’Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell’abbassamento della propensione agli investimenti”. E’ dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all’intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).
Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all’art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità (Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in http://www.judicium.it ).
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la opponente va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta, nella cui sfera giuridica soggettiva, peraltro, è evidente un danno subito (quantomeno per il mancato uso del bene di proprietà da novembre del 2009 all’attualità).
Per i motivi sin qui illustrati, l’opponente va condannata alla pena pecuniaria in favore della controparte, liquidata coma da dispositivo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente risultata soccombente.
Quanto all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il  valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381). Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 226: anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum”. Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo, sulla base della nota spese del difensore, da ridurre negli onorari perché non conforme ai principi sin qui illustrati. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. … dell’anno 2009, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, l’opposizione della parte opponente e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. …/2009 emesso dal Tribunale di Varese in data 12 novembre 2009 e notificato in data 20 novembre 2009.
Condanna l’opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione in favore della controparte che
Liquida
come segue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Spese: €. 170,00
Diritti: €. 2.046,00
Onorari: €. 4.800,00
Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.  Va anche aggiunto il rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127.
Condanna l’opponente, YY, titolare della società N s.r.l., ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore della controparte, che Liquida in complessivi Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo

Divorzio: nel caso di doppio lavoro, può essere aumentato l’assegno di mantenimento (Cassazione 1613/2011)

Corte di Cassazione Civile sez. I,  24/1/2011 n. 1613

Svolgimento del processo
1. – Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 10 gennaio 2002. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da L.P.A. e M. L., con sentenza definitiva del 17 ottobre 2003 pose a carico del primo l’obbligo di corrispondere alla seconda un assegno mensile di Euro 520,00. con decorrenza dalla domanda.2. – Quest’ultima sentenza, impugnata dal L.. è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 29 marzo 2006.

Premesso che la M. non aveva fornito alcuna prova del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, la Corte d’Appello ha ritenuto comunque che il nucleo familiare godesse di uno stato di media agiatezza, potendo contare. oltre che sul reddito derivante dal doppio lavoro svolto dal L. in qualità di dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato e della società Y, su quello derivante dal lavoro di cameriera d’albergo svolto saltuariamente dalla M..

Ciò posto, e considerato che in sede di separazione consensuale l’uomo si era obbligato a corrispondere un assegno mensile di L. 800.000 per il mantenimento della donna, ha osservato che quest’ultima non svolge più alcuna attività lavorativa, avendo cinquantacinque anni ed essendo affetta da varie patologie, mentre il L., che convive con un’altra donna, a seguito del collocamento a riposo gode di una pensione annua di Euro 17.000,00. Ha pertanto confermato la sussistenza del diritto all’assegno, ritenendo adeguato l’importo liquidato dal Tribunale, alla stregua delle condizioni economiche delle parti, della capacità contributiva dell’appellante e del contributo fornito dall’appellata alla conduzione della famiglia, nonchè della durata ventennale del vincolo coniugale.

3. – Avverso la predetta sentenza il L. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La M. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito all’assegno divorale natura esclusivamente assistenziale, in quanto ha posto a suo carico l’obbligo di corrisponderlo senza che la M. avesse provato o chiesto di provare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 5 cit., i quali consistono non solo nell’indisponibilità di redditi adeguati, ma anche nell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Nel corso del giudizio di primo grado egli aveva peraltro provato che all’epoca della separazione la moglie, dichiaratasi casalinga, in realtà svolgeva un’attività lavorativa, proseguita anche successivamente, la cui sussistenza gli era stata strumentalmente taciuta, con la conseguenza che la stessa separazione era stata omologata sull’erroneo presupposto che la moglie non godesse di alcun reddito.

1.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo rilevato che la M. non aveva provato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha sostituito tale prova con un ragionamento induttivo, omettendo di tenere conto di circostanze non contestate dalle quali emergeva il modesto standard di vita della famiglia, ed in particolare del fatto che i figli avevano abbandonato gli studi subito dopo la scuola dell’obbligo per inserirsi nel mondo del lavoro, e che il basso livello reddituale della famiglia aveva consentito alla stessa di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ove vive attualmente la M..

1.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione le condizioni della separazione, le quali possono rappresentare al più un mero indice di riferimento, omettendo di tener conto del falso presupposto in base al quale le stesse erano state stabilite, nonchè dell’intervenuta riduzione del suo reddito, conseguente dapprima alla sua destinazione a mansioni diverse da quelle svolte in origine, per effetto di un infortunio da lui subito, ed in seguito al suo collocamento a riposo.

1.3. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzi le. alle condizioni economiche delle parti all’epoca della cessazione della convivenza ed alle pattuizioni intervenute in sede di separazione consensuale, si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giuri-sprudenza di legittimità, secondo il quale la diversità dei requisiti cui è subordinata l’attribuzione di detto assegno, rispetto a quelli prescritti dall’art. 156 c.c., per l’assegno di mantenimento, non esclude la possibilità di tener conto dell’assetto economico stabilito all’atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori clementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest’ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l’attribuzione dell’assegno, in virtù del principio di acquisizione operante nel vigente ordinamento processuale, in base al quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 novembre 2007. n. 25010; 19 ottobre 2006, n. 22500: 27 luglio 2005, n. 15728).

Il ricorrente contesta il riconoscimento dell’assegno sulla base di clementi ulteriori, a suo dire non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, ed in particolare della non rispondenza delle condizioni pattuite in sede di separazione all’effettiva situazione economica delle parti, in tal modo dimostrando che, al di là della critica mossa alla natura giuridica dell’assegno divorzile asseritamente emergente dalla sentenza impugnata, intende in realtà sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

2. – E’ invece parzialmente fondato il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha confermato la decorrenza dell’assegno dalla domanda in mancanza di un’esplicita richiesta della M. in tal senso, e senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione, la quale non ha carattere obbligatorio, ma costituisce oggetto un potere discrezionale del giudice, da esercitarsi nella specie tenendo conto anche del notevole decremento reddituale da lui subito.

2.1. – Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, infatti, la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, (nel testo sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, e divenuto comma 13 a seguito dell’ulteriore sostituzione disposta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 bis, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile ai soli procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006), nel consentire la decorrenza dell’assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non introduce una regola di carattere generale, ma si limita a conferire al giudice un potere discrezionale, che rappresenta un temperamento al principio secondo cui l’assegno divorzile trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 4424; 12 luglio 2007. n. 15611; 6 marzo 2003, n. 3351).

Questo potere può essere esercitato anche in mancanza di un’apposita richiesta di parte, essendo quest’ultima prescritta al solo fine del riconoscimento dell’assegno, ma, come evidenziato dal tenore letterale della disposizione in esame, ha carattere discrezionale, postulando una valutazione delle circostanze concrete che inducono a derogare al predetto principio. Il suo esercizio richiede pertanto una apposita motivazione, ovviamente mancante nella sentenza impugnata, che, come si è detto, ha ritenuto che la decorrenza dell’assegno dalla data della domanda costituisse la regola generale.

3. – Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un tatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene infatti che la Corte d’Appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto delle istanze istruttorie da lui proposte in primo grado, e reiterale sia in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale che nel giudizio d’appello, al fine di dimostrare l’attività lavorativa svolta dalla M. e la titolarità da parte della stessa di polizze assicurative previdenziali e conti correnti bancali, limitandosi ad osservare che egli avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’attività lavorativa svolta dalla moglie all’epoca della separazione, senza considerare che a quel tempo essi già vivevano separati e che la M. non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta cessazione di tale attività. La sentenza impugnata ha inoltre dato credito alle dichiarazioni della donna in ordine al canone di locazione da lei corrisposto per l’immobile assegnatole, alle sue condizioni di salute ed al tenore di vita della famiglia, senza motivare in ordine alle censure da lui sollevate ed alle circostanze rimaste incontestate, ed ha determinato l’assegno facendo riferimento alle condizioni della separazione, senza tener conto del decremento reddituale da lui subito.

3.1. – La censura è inammissibile, non essendo corredata da una sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata.

La necessità di una distinta individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è infatti connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dall’art. 366 bis c.p.c., la quale impone, nella formulazione del motivo, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto prescritto per l’ipotesi in cui la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 3), che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007. n. 16002).

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, limitatamente alla parte in cui ha disposto che l’assegno divorzile decorresse dalla data della domanda, e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo che il medesimo assegno sia dovuto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a giustificare una diversa decorrenza.

5. – Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo alla sua soccombenza, mentre per quelle del presente giudizio il parziale accoglimento del ricorso la apparire giustificata la compensazione in ragione della metà. La liquidazione segue come dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data del passaggio in giudicato della semenza ai divorzio:

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 600,00 per onorario ed Euro 1.300.00 per diritti, e dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio, condannando il ricorrente al pagamento della residua metà, che si liquida per la frazione in complessivi Euro 900.00, ivi compresi Euro 100.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

 

Matrimonio e separazione: il coniuge adultero evita l’addebito se il vincolo conuigale era già in crisi (Cassazione 2093/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2010 – 28 gennaio 2011, n. 2093
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

In fatto e in diritto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7 marzo 2007, in parziale riforma di precedente pronuncia del Tribunale di Latina che pronunciando la separazione personale tra L.N.  e M.G.  con addebito a quest’ultima, ha affidato i figli al padre, attribuendogli la casa coniugale, ed onerandolo dell’obbligo di corrispondere alla moglie assegno alimentare in Euro 350,00 mensili, ha escluso l’addebito alla M.  , ha disposto l’affido congiunto dei figli, ha confermato l’obbligo del L.   del mantenimento dei figli ed ha aumentato all’importo di Euro 1.000,00 mensili l’assegno di mantenimento in favore della moglie. Quanto all’addebito, ha rilevato che i testi hanno riferito che la M.  rese partecipe della sua relazione con tale S.  anche il marito, in un momento in cui il rapporto coniugale era già in crisi. In ordine alla misura dell’assegno di mantenimento a favore della M.  , ha rilevato che non sono risultate provate concrete opportunità di lavoro successive alla separazione, né l’esistenza di autonome fonti di reddito sufficienti a consentirle il mantenimento del precedente tenore di vita.
L.N.  , con ricorso notificato il 24.1.2008, ha impugnato per cassazione la decisione deducendo quattro motivi:
1.- per vizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’addebito alla M.  della separazione. Ascrive alla Corte territoriale errata valutazione delle prove testimoniali acquisite – deposizioni delle testi B.  , A.  e Bu.  -, che hanno confermato la relazione extraconiugale tra la M.  e tale S.  . Formula sintesi conclusiva con cui chiede se difetti la motivazione laddove manchi o sia errato l’esame di prova che ha accertato suddetta relazione.
2.- analogo vizio, in relazione all’affermazione della Corte territoriale secondo cui è risultato provato che la M. .intrattenne relazione con S.  in un periodo di crisi coniugale, e ne fece partecipe il marito, il che non comporta violazione dei doveri coniugali. La deposizione del S.  è inattendibile. La moglie, col A) suo tradimento accompagnato da indifferenza nei confronti suoi e dei figli, ha violato il disposto dell’art. 143 c.c.. Chiede con conclusivo quesito di diritto:
1.- se il riferito comportamento violi il disposto della norma citata;
2.- se esiste vizio motivazionale attesa la non corretta valutazione delle prove.
3.- ancora vizio di motivazione in relazione all’attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie. La decisione è fondata sulla rilevata assenza d’attività lavorativa da parte delle predetta, ma non tiene conto del fatto che questa non ha cercato una propria occupazione che la rendesse indipendente; nonché sull’esigenza di mantenere il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, divenuto parametro irrilevante atteso il decorso di ben 11 anni dalla data dell’udienza presidenziale di prima comparizione. Formula quesito di diritto con cui: 1.- chiede se è inficiata da vizio di motivazione la sentenza che esamina solo in parte il compendio istruttorio, omettendo di valutare le spese documentalmente provate;
2.- chiede se incorra in vizio di ultrapetizione la sentenza che pronunci oltre le istanze delle parti.
4.- violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale attribuito l’assegno di mantenimento alla M.  dalla data della sentenza di primo grado, in assenza di richiesta della predetta. Chiede col quesito di diritto se esista il vizio denunciato laddove la sentenza riconosca una retrodecorrenza dell’assegno senza richiesta del beneficiario.
L’intimata non ha spiegato attività difensiva. Il Consigliere rei, ha depositato proposta di definizione rilevando che:
“il primo, terzo e quarto motivo, la cui articolazione coltiva vizio di motivazione illustrando comunque il fatto controverso come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c, critica la valutazione degli elementi probatori vagliati dal collegio, mirando in sostanza alla loro rivisitazione e sollecitandone nuova lettura in tesi corretta e comunque più favorevole, che in questa sede è però preclusa.
Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva (cfr. anche Cass. n. 8512/2006). Il giudice di merito, pur incorrendo in errore per aver negato la violazione da parte della M.        del, siffatto dovere, ha comunque ritenuto di escludere l’anzidetto nesso causale tra il tradimento e la fine dell’unione coniugale, con valutazione, adeguatamente motivata, insindacabile nel merito”.
Il P.G. ha aderito alla proposta.
Il collegio ritiene di condividerne gli argomenti fondanti, osservando peraltro:
a. – che il terzo motivo è inammissibile in quanto si conclude con formulazione di due quesiti di diritto generici. Chiede infatti in senso tautologico ed astratto se violi il disposto dell’art. 345 c.p.c. la sentenza che esamina erroneamente solo talune delle risultanze probatorie senza porle a confronto con le altre in fattispecie in cui il reddito deve essere decurtato delle spese, e se sussista vizio di ultrapetizione, in particolare se la sentenza pronunci oltre la richiesta dell’assegno di mantenimento e la sua decorrenza Sono dunque solo apparenti e non rispondono all’esigenza di cooperazione all’espletamento della funzione nomofilattica della S.C., posta con chiarezza dalla prescrizione di cui al citato art. 366 – bis c.p.c.” – Cass. n. 4044/2009 e n. 8463/2009-.
b. – che il quarto motivo è privo di fondamento. La Corte di merito non è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione nell’attribuzione dell’assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado. Senza tener conto della ordinaria decorrenza dell’assegno dalla data della domanda nel giudizio di separazione, ha piuttosto inteso far salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del precedente grado, facendone decorrere gli effetti dalla data della sua definizione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività difensiva della parte intimata. A norma dell’art. 52 del d.lgs n. 196/2003 in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.