Separazioni e divorzi: per la Cassazione (26197/2010) il godimento della casa coniugale ha rilevanza per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FIORETTI   Francesco Maria                  –  Consigliere  –

Dott. SALVAGO    Salvatore                   –  rel. Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. GIANCOLA   Maria Cristina                   –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30790/2006 proposto da:

C.P.A.  (c.f. (OMISSIS)),  elettivamente domiciliato  in  ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso l’avvocato  MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE Giacomo,  giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.EL.;

– intimata –

sul ricorso 33217/2006 proposto da:

CI.EL. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIALE  MILIZIE  1,  presso l’avvocato  NAPOLITANI  SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’ CARMEN, giusta procura  a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P.A., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA MONTE  ZEBIO 32, presso l’avvocato MESSINA MARINA, che lo rappresentae  difende unitamente all’avvocato PORTALE GIACOMO, giusta procura  a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE   GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI   MESSINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso  la  sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO  di  MESSINA,

depositata il 01/03/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato CURRO’   che   ha   chiesto  il  rigetto  del   ricorso   principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PRATIS  Pierfelice,  che  ha  concluso per  il  rigetto  del  ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ci.El. con C.P., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di Euro 250,00.

In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad Euro 150,00, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso Ci.El., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il C., deducendo violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 115 cod. proc. civ., e segg., art. 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte; nonchè dalle ragioni della separazione, dovuta al comportamento della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre destinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai maggiorenni.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale e logica del testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, ha ripetutamente affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere rilievo.

Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002; 6541/2002).

Vero è, poi, che al fine della determinazione dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.

Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007; 13592/2006; 13169/2004).

Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugnata che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali degli stessi – da nessuno di essi contestate-pervenendo al risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nell’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio di quello a disposizione della Ci.; e perciò correttamente pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi di costei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonchè alla conseguente conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposta dal Tribunale.

Con il secondo motivo, il C., deducendo altra violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell’assegno, riducendolo di Euro 100,00 sempre e soltanto sulla base della comparazione dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza, quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniugale, la sua vita separata a (OMISSIS) dedita soltanto alla sua attività lavorativa, proventi di quest’ultima spesi esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia.

Per converso, Ci.El., con il ricorso incidentale, deducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedente la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto, senza considerare: a) che trattavasi di una ipotesi futura e solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla situazione effettiva delle parti al momento della domanda; b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguentemente la sua acquiescenza comportava un beneficio economico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che ne incrementa la posizione economica a scapito di essa ricorrente,di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto.

Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima censura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammissibile ed in parte infondata.

Infondata perchè la sentenza impugnata ha incentrato la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri, che d’altra parte con particolare riguardo all’allontanamento della Ci. dal Comune di residenza della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state prospettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del C. della casa coniugale, che egli aveva continuato ad abitare, pur dopo che i figli ormai maggiorenni, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perchè di proprietà comune e perchè dunque l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione.

In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur avendo dato atto di tale situazione fattuale aveva comunque assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre abitato e che viveva,a differenza dell’ex coniuge, nel Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non era stata impugnata dalla Ci.; con la conseguenza che per effetto della stessa il reddito della controparte subiva un ulteriore incremento,pur esso da considerare ai fini della determinazione dell’assegno.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/1998).

Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice di rinvio.

Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui il C., deducendo violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della malattia della figlia G., maggiorenne e separata dal marito, che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con frequenza trimestrale presso il Policlinico di (OMISSIS).

La Ci., infatti, non ha mai contestato che la malattia della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra parte risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e che conseguentemente non poteva essere da costui prospettata nel giudizio di primo grado.

Pertanto, nel caso non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente a quelle domande ed a quei fatti che potevano essere dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch’esso sopravvenuto, purchè collegato a quello iniziale e compreso nel relativo petitum.

E non impedisce al giudice di prendere in considerazione anche fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali: soprattutto in materia di assegno di mantenimento ove si controverta in tema di conservazione o, per converso, di esclusione,del contenuto reale del credito oggetto della domanda originaria.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che se il giudice nel determinare l’assegno di divorzio deve alare riferimento ai redditi dei coniugi relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio, tale principio riguarda solo l'”an debeatur” ed è rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 13507/2004; 14886/2002).

La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenendosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del principale, accoglie il terzo nonchè l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2010

 

 

 

Divorzio: per la Cassazione (25560/2010) la relazione adulterina non è automaticamente fonte di addebito della separazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FELICETTI  Francesco                        –  Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. DOGLIOTTI  Massimo                          –  Consigliere  –

Dott. CULTRERA   Maria Rosaria               –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in  ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso l’avvocato COGO GIAMPAOLO MARIA,  che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSARI NICOLA, TONDO ROSANNA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso  la  sentenza  n.  11/2006 della CORTE  D’APPELLO  di  LECCE,

depositata il 19/04/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GEMMA SASSO, con delega, che  ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 18.1.2000 C.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi di pronunciare la separazione personale dal coniuge T. G. a causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti caratteriali del predetto, incline a relazioni extraconiugali e ad atti di violenza, impeditivi di pacifica convivenza.

Regolarmente costituito, il T. ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie poichè il fallimento del matrimonio era stato determinato dalla relazione extraconiugale intrattenuta nel 1994 dalla predetta con un ventenne, seguita dall’abbandono della casa coniugale.

Il Tribunale, con sentenza 22/2-30/3/2004, ha dichiarato la separazione con addebito alla C., a cui ha affidato la figlia minore, ed ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento della bambina in Euro 220,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessario alla stessa, da concordarsi preventivamente fra i genitori.

La C. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Lecce sostenendo, quanto alla pronuncia d’addebito, che se anche dopo la crisi avevano vissuto in case separate, nel 1998 vi era stata ripresa della convivenza, dopo la quale non si erano verificati altri fatti a lei addebitabili. Ha chiesto che, nonostante dall’espletata c.t.u. fosse emersa la sua titolarità di un patrimonio immobiliare stimato in Euro 163.780,00) le venisse attribuito un assegno di mantenimento o quanto meno un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. poichè non disponeva di adeguati mezzi economici.

Il T. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di c.t.u. La Corte territoriale, con sentenza n. 11 depositata il 19 aprile 2006, in riforma della precedente statuizione, ha escluso l’addebito a carico della C. e le ha attribuito l’assegno di mantenimento, dovuto dal marito in Euro 200 mensili.

T.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito.

Lamenta che impropriamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.

Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.

Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ultimo.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.

2.- Col secondo motivo, con riferimento all’art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’attribuzione a favore della moglie dell’assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili oltre Euro 220,00 per la figlia.

Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.

Il primo motivo è inammissibile.

Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’appello, nonchè dell’apprezzamento dei fatti esaminati.

Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007).

La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.

Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione nè tanto meno all’esegesi della norma rubricata offerta dall’organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.

Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010

Condominio e privacy: è vietata l’installazione di telecamere di sorveglianza negli spazi comuni (Trib. Salerno 14 dicembre 2010)

Tribunale di Salerno, sezione I Civile, ordinanza 24 settembre – 14 dicembre 2010
Giudice Scarpa
Fatto e diritto

vista l’impugnazione delle deliberazioni assembleari del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 del Condominio …, di via …, n. …, (Salerno) proposta da E.G., contenente altresì istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento;
scaduto il termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. assegnato alle parti, scadenza cui era stata rimessa altresì la pronuncia in ordine all’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1137 c.c., di cui all’udienza del 24 settembre 2010, osserva quanto segue.
Il ricorrente deduce la nullità delle impugnate deliberazioni, con le quali veniva approvata dall’assemblea condominiale l’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale, deducendo l’incidenza di tali delibere sui propri diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali, ovvero l’illiceità dell’oggetto di esse per difetto dell’unanimità dei cosensi, e ancora la violazione dei principi di necessità e proporzionalità, ed infine la violazione del regolamento condominiale.
Il Condomino convenuto, costituendosi, ha evidenziato l’infondatezza dei motivi di impugnazione, affermando la competenza assembleare in subiecta materia, la superfluità dell’unanimità, la legittimità dell’impianto di videosorveglianza installato rispetto alle esigenze di sicurezza e di serenità dei condomini.
Va considerato come, pur avendo le parti nelle loro difese fatto diffuso riferimento a precedenti decisioni rese dall’Autorità garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, per sostenerne l’adattabilità alla fattispecie dedotta in lite, è invece prodromico osservare come proprio lo specifico tema della videosorveglianza nei condomini sia stato oggetto oltre due anni orsono di apposita segnalazione da parte del medesimo Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazione volta a manifestare l’opportunità di un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, http://www.garanteprivacy.it).
Di tal che la vicenda oggettto del presente giudizio sconta innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.
Con la segnalazione del 13 maggio 2008, da ultimo vanamente ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010), l’Autorità garante ha quindi constatato come la disciplina codicistica dell’istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all’installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l’edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro. Né ovviamente la normativa chiarisce allo stato se occorra l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta.
Neppure risulta adottato al riguardo quel codice deontologico relativo alla videosorveglianza, auspicato dall’art. 134 d.lgs. n. 196 del 2003.
Non pare controverso nel caso in esame, e non è quindi allo stato dubitabile, che l’impianto di videosorveglianza voluto dal Condominio ….., per distanza, angolo visuale e qualità degli strumenti di ripresa, consenta di rendere identificabili le persone inquadrate, conclusione questa che induce a concludere che le registrazioni effettuate tramite l’uso delle telecamere installate contengano in ogni caso dati di carattere personale, quale è innegabilmente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a contraddistinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tali da permetterne il riconoscimento (si veda al riguardo il decalogo sulla videosorveglianza approvato il 2 ottobre del 2002, WP 67/2002, dal Gruppo dei Garanti europei, ex art. 29 della direttiva 95/46/CE).
In tal senso, è agevole concludere che la finalità della videosorveglianza è proprio quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare.
Avendosi riguardo, nel procedimento per cui è causa, ad un impianto di videosorveglianza installato da un Condominio per dedotte finalità di sicurezza e serenità nel godimento delle aree comuni, il discorso appare inevitabilmente complicato già a monte, non tanto, quindi, come sostengono contrapponendosi i contendenti, con riferimento all’analisi del profilo passivo del trattamento dei dati, quanto piuttosto con riguardo al riscontro del profilo attivo, vale a dire in ordine alla esatta individuazione del soggetto che possa qualificarsi appropriatamente come “Titolare del trattamento”, ex art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003, invero al titolare soltanto spettando di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Non è quindi qui decisivo accertare se le modalità di installazione del sistema di videosorveglianza da parte del Condominio resistente possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell’art. 615-bis c.p., ovvero quindi se l’angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esempio antistanti l’accesso alle abitazioni dei condomini). Ciò attiene al diverso profilo, esulante dall’ambito ristretto dell’impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 c.c., correlato piuttosto alle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia appunto di interferenze illecite nella vita privata.
La questione posta dall’impugnativa di delibera in esame è in definitiva se l’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto “Titolare del trattamento” nell’assemblea dei condomini, cui appartenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Fermo restando che nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 dell’Autorità garante è stato previsto che il consenso non sia neppure necessario nel caso in cui il trattamento venga eseguito da parte dei condomini anche per il tramite della relativa amministrazione, purché vengano rispettate le prescrizioni del Codice Privacy, rimane qui da fare la constatazione della finalità extracondominiale perseguita dalle deliberazioni impugnate del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 assunte dal Condominio.
L’assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i “fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”. L’oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell’assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l’impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare. L’installazione della videosorveglianza non appare di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l’assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell’assemblea (arg da Cassazione civile, sez. II 20/04/1993 n. 4631).
Da quanto esposto emerge il fumus boni iuris dell’impugnativa.
Va infine rilevato, da ultimo, come l’istanza cautelare di sospensione delle deliberazioni ex art. 1137 c.c. sia altresì corredata dalla allegazione di un essenziale periculum mora da neutralizzare, attesa la natura personalissima dei diritti implicati (in specie, il dato dell’immagine del ricorrente), sicchè emerge il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio, implicito nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito, da cui si desume l’insufficienza della futura statuizione restitutoria, ripristinatoria o risarcitoria adottata in sede di cognizione piena.

Ciò considerato

Il giudice istruttore sospende l’esecutività delle deliberazioni assembleari del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 del Condominio ……., di via P., n. 2, Salerno, nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza;
in difetto di deduzioni istruttorie, rimette le parti davanti a sé all’udienza del invitandole a precisare le conclusioni.

Incidenti e motociclisti: per la Cassazione (26568/10), il risarcimento del danno va ridotto se non viene indossato il casco.

Il testo dell’ordinanza del 30 dicembre 2010:

Cass. 26568 del 30 dicembre 2010

 

Multe: per la Cassazione (a Sezioni Unite) il Giudice può aumentare la sanzione, anche se non gli viene chiesto dalla P.A.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 26 ottobre – 15 dicembre 2010, n. 25304
Presidente Vittoria – Relatore Goldoni

Svolgimento del processo

L.A. proponeva opposizione, di fronte al Giudice di pace di Civitanova Marche, avverso verbale di accertamento elevato nei suoi confronti dalla Polstrada di Macerata per violazione amministrativa susseguente ad infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 9; l’adito Giudice con sentenza in data 19.12.2005/9.1.2006, rigettava l’opposizione e rideterminava d’ufficio la misura della sanzione amministrativa da irrogare in 1.300,00 Euro ed applicava all’opponente la sospensione della patente di guida per tre mesi, regolando le spese.
Avverso tale sentenza, il L. proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resisteva il Prefetto di Macerata.
La seconda Sezione civile di questa Corte, con ordinanza in data 20.4.2010, ritenuta, ai soli fini della rilevanza, l’infondatezza dei primi quattro motivi del ricorso e della prima parte del quinto, rimetteva gli atti al Primo Presidente perché investisse le Sezioni unite dell’esame della questione di massima, ritenuta di particolare importanza, di cui alla seconda parte del quinto motivo in ordine al se il giudice dell’opposizione a verbale di accertamento, avuto riguardo all’art. 204 bis C.d.S. del 1992, commi 5, 6 e 7, abbia il potere di determinare, anche in assenza di una richiesta in tal senso della P.A. opposta, l’importo della sanzione pecuniaria da infliggersi al trasgressore (o al responsabile in solido) in misura superiore a quella indicata nel verbale impugnato.
Nell’imminenza della trattazione del presente ricorso, il Prefetto di Macerata ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 132 C.d.S., comma 2, n. 4, si lamenta che il giudicante, nella narrativa dello svolgimento del processo, avrebbe attribuito al Prefetto argomenti difensivi mai sollevati, decidendo poi la controversia sulla base di dette inesistenti difese; detta doglianza è infondata, atteso che tale mero errore, non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, atteso che tanto non ha inciso in concreto sull’attività del giudice, impedendo che la decisione si fondasse, violando il principio del contraddittorio, sulle reali conclusioni delle parti; cosa che, nella specie, non è avvenuta.
2) Il secondo mezzo, con cui si lamenta che nella specie sia stata inviata al trasgressore solo una fotocopia informe del verbale, non ha del pari pregio, atteso che la sentenza impugnata da atto che il verbale notificato reca, in modo assolutamente visibile, il timbro a stampa del verbalizzante, la sottoscrizione dello stesso ed il timbro dell’ufficio procedente e che è stato consolidatamente ritenuto (v. Cass. 12.10.2006, n. 21918; 21.8.2007, n. 17735) che, in subiecta materia, nel caso di non immediata contestazione dell’infrazione, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recante unicamente l’intestazione del comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale ed alla copia autenticata del verbale ed è, allo stesso modo, assistito da fede privilegiata.
3) Con il terzo motivo, si censura che il giudicante non abbia ritenuta la nullità del verbale malgrado l’inadeguatezza della contestazione, siccome non recante i limiti massimi di velocità consentiti nella strada in questione, ma il rilievo appare del tutto infondato, atteso che tale specificazione, alla luce della sufficienza del verbale, contenente la sommaria esposizione del fatto, con l’indicazione de superamento del limite di velocità prescritto e della velocità in concreto tenuta dal conducente e della norma violata, risulta non necessaria, in ragione del sostanziale rispetto della prescrizione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., e pertanto non necessitante della ulteriore indicazione del limite di velocità consentito.
4) Il quarto motivo è del pari infondato; la disposizione che in esso si assume violata (D.L. n. 117 del 2007, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 117) è infatti entrata in vigore successivamente al 4.3.2005, data in cui è stata rilevata l’infrazione commessa, cosa questa che comporta come all’epoca, fosse in vigore unicamente il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in forza del quale, l’obbligo di previa segnalazione della esistenza di controllo effettuato con apparecchi installati sulla sede stradale sussisteva soltanto per gli apparecchi remoti, senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, ipotesi questa che, come non è contestato, non ricorreva nella specie.
5) Con il quinto mezzo si lamenta in primis che non incombeva all’opponente dimostrare l’attendibilità dell’autovelox; tale tesi risulta priva di pregio, atteso che in materia di violazione delle norme sul codice della strada relative ai limiti di velocità la efficacia dello strumento rilevatore di tali limiti opera tino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 16.5.2001, n. 0212).
6) Con lo stesso mezzo si lamenta poi che sia stata applicata la pena accessoria della sospensione della patente di guida al proprietario del mezzo, pur trattandosi di sanzione schiettamente personale.
Prescindendo dalle considerazioni svolte al riguardo nell’ordinanza che ha rimesso gli atti a queste Sezioni unite, devesi rilevare che la sentenza impugnata, sin dalla pag. 1, identifica l’odierno ricorrente come “conducente-proprietario” per poi proseguire (pag. 3), con l’affermare che il ricorrente non aveva negato il fatto storico di aver guidato l’automezzo nella circostanza di cui al verbale, e ancora (pag. 6) con il rilevare che il L. aveva eccepito che egli viaggiava a velocità consentita e che occorreva prendere atto che il L. stesso aveva dichiarato che nella circostanza egli era il conducente del veicolo in questione.
Emerge con assoluta evidenza dalla lettura della sentenza che il giudicante ha applicato la sanzione accessoria de qua al L. nella ritenuta certezza che egli fosse, oltre che il proprietario, anche il conducente del mezzo. Questa Corte, rilevato che nulla aveva dedotto il ricorrente sul punto, non può procedere all’esame diretto degli atti e deve pertanto limitarsi a constatare la conclusione cui è pervenuto sul punto il giudicante. La censura in questa sede svolta investe un accertamento contenuto in sentenza su di un elemento di fatto e pertanto lamenta certamente un errore revocatorio, che non può dunque essere dedotto con il ricorso ordinario per cassazione e deve essere dichiarata inammissibile.
7) Viene ora in esame l’ultima parte del quinto motivo di ricorso, con cui si deduce, prospettandosi la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, e art. 113 c.p.c., che sarebbe precluso al giudice dell’opposizione a verbale che la rigetti, la possibilità di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura superiore a quella stabilita nel verbale stesso in caso di mancato ricorso amministrativo (e ciò anche in mancanza di una richiesta in tal senso da parte della P.A. opposta).
8. Premesso che, nei termini suesposti, la questione è nuova, devesi rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche in caso di reiezione dell’opposizione relativamente alla legittimità del provvedimento impugnato, il giudice fosse legittimato a determinare, in senso migliorativo per l’opponente, la misura della sanzione, recependo le considerazioni svolte al riguardo dall’interessato, anche nell’ipotesi in cui la P.A. sia tenuta per legge, a determinare la sanzione con un limite non inferiore ad una data soglia (v. Cass. 17.11.1999, n. 12747; 20.5.2000, n 5070).
9) Si è anche ritenuto (cfr. Cass. 10.12.2003, n. 18811) che il giudice investito della congruità della sanzione, non è propriamente chiamato a controllare la motivazione dell’atto sul punto, ma a determinare la sanzione stessa applicando direttamente i criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 11, ma pur sempre in accoglimento della corrispondente domanda dell’opponente (v. Cass. 11.11.2004, n. 21486).
Il complesso dei principi ricavabile dal ricordato excursus giurisprudenziale, non può però trasferirsi puramente e semplicemente all’ipotesi di opposizione a verbale; infatti, nello stesso non è determinata alcuna sanzione, ma è ricordato piuttosto un meccanismo di determinazione ex lege nel caso che il trasgressore opti per l’oblazione e nel caso in cui lo stesso non proponga ricorso nei termini (e non provveda al pagamento in misura ridotta).
Il giudice quindi in caso di mancata effettuazione del ricorso, può decidere l’entità della sanzione in tutto il suo intervallo edittale disponendo dei criteri di cui all’art. 195 C.d.S., comma 2; egli quindi determina, applica ed infligge la sanzione amministrativa pecuniaria.
È anche opportuno rilevare che questa stessa Corte, allorché ha respinto ricorsi avverso l’opposizione a verbale, non si è mai avvalsa, pur non avendovi provveduto il giudicante, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., del potere di determinazione della sanzione né ha mai rimesso gli atti a tal fine all’Autorità amministrativa.
Escluso che tanto possa essere ascritto alla ritenuta incostituzionalità della norma che, per la proposizione dell’opposizione, prevedeva il versamento di previa cauzione (Corte cost., n 114 del 2004) atteso che il collegamento tra il potere del giudice di fissare l’entità della sanzione era collegato alla previsione della cauzione solo per profili procedimentali di dettaglio, deve concludersi nel senso che la citata L. n. 689 del 1981, art. 23, commi 5 e 6, costituiscono la base normativa del potere del giudice di quantificare una sanzione pecuniaria anche in misura superiore alla terza parte del massimo della sanzione pecuniaria, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo (massimo previsto in caso di mancata proposizione del ricorso), atteso che è espressamente richiamato dalla legge (v. art. citato, comma 7) il libero convincimento del giudice stesso, cosa che risulterebbe priva di significato ove dovesse ritenersi sussistente un appiattimento sul minimo edittale.
Una sia pure indiretta conferma di tale tesi può trarsi dall’ordinanza n 23 del 2009 della Corte costituzionale, ove si sottolinea “il ruolo non marginale rivestito – ai fini della coerenza complessiva e della funzionalità del sistema di accertamento e repressione della infrazioni stradali” dalla possibilità spettante al giudice di pace di determinare, anche in misura pari al minimo edittale, l’entità della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso.
La Corte con tale affermazione ha con ogni evidenza ritenuta la possibilità, per il giudicante, in base al di lui libero convincimento, di determinare Pentita della sanzione pecuniaria in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale, in quanto non si spiegherebbe, in caso contrario, il motivo per cui il libero convincimento potrebbe attuarsi solo in bonam partem.
Deve quindi concludersi nel senso che in caso di opposizione a verbale, il giudicante, in base al proprio libero convincimento, possa determinare la sanzione in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale.
Altra questione, pure proposta all’esame di queste Sezioni unite, è quella connessa alla necessità o meno di una richiesta, da parte della P.A., di applicazione della sanzione in misura superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso; il problema, che investe la tematica relativa al principio dispositivo che caratterizza il procedimento civile, non può che trovare soluzione nell’atteggiarsi del sistema derivante dall’applicazione della L. n. 689 del 1981, al riguardo; la necessità di una espressa domanda relativa alla misura della sanzione da parte della P.A. pur se correlata alla ricordata giurisprudenza secondo cui il giudice può ridurre la sanzione risultante dalla legge solo in caso di richiesta dell’opponente, non può essere considerato coerente con la diversa posizione delle parti nel procedimento di opposizione; se infatti l’opponente deve affidare a motivi specifici (e pertanto anche relativamente alla misura della sanzione) le sue doglianze, l’Amministrazione può limitarsi a ribadire la legittimità del suo operato.
Atteso che il richiamo al libero convincimento del giudice nella determinazione della sanzione, comporta che, rigettata l’opposizione e in assenza di una predeterminazione normativa, questi possa anche d’ufficio applicare la sanzione ritenuta congrua, ovviamente tra il minimo ed il massimo edittale, deve quindi affermarsi che in caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche d’ufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento, e, ovviamente, nei limiti edittali.
Il ricorso deve essere pertanto respinto; attesa la novità delle questioni trattate, sussistono valide ragioni per compensare le spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cassazione 24654 del 3 dicembre 2010: spetta a chi ha venduto pagare le spese deliberate dall’assemblea quando era ancora proprietario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli acquirenti di un appartamento posto in uno stabile condominiale del Comune di Messina – (…) e (…) – hanno convenuto in giudizio i venditori – (…) – chiedendo di rivalersi di quanto avrebbero dovuto pagare al condominio per lavori condominiali di ristrutturazione deliberati dall’assemblea nel gennaio 1995, allorché l’appartamento, da essi acquistato nel marzo 1996, era ancora in proprietà dei venditori.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 3 febbraio 2009, ha confermato la decisione di primo grado – resa dal Tribunale della stessa città -recante l’accoglimento della domanda di rivalsa ed ha affermato che, in caso di alienazione di immobile condominiale, l’obbligo di pagare i contributi per le spese relative ad opere di ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio grava su chi era proprietario al momento della delibera di approvazione delle spese, sicché il momento di effettiva esecuzione dei lavori é irrilevante, attenendo, esso, non alla costituzione dell’obbligazione, ma alla sua attuazione.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso (…) e (…), in proprio e nella qualità di eredi di (…), sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, (…) e (…).

In un primo tempo è stata avviata la procedura in camera di consiglio sulla base di relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.; indi la Corte, con ordinanza interlocutoria 20 luglio 2010, n. 16961, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza per la mancanza delle condizioni di evidenza della decisione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con cui si prospetta violazione dell’art. 1123 c.c., comma 1, per avere la Corte d’appello posto a carico degli alienanti oneri condominiali relativi ad opere straordinarie di ristrutturazione deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto pubblico di trasferimento dell’unità immobiliare, ma eseguite dopo la stipula della compravendita dell’unità medesima – è infondato.

1.1. Il quesito di diritto posto con il motivo concerne l’individuazione del momento di insorgenza dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali nell’ipotesi di trasferimento di proprietà di immobile sito in edificio condominiale e, quindi, del soggetto sul quale, nei rapporti interni tra venditore e compratore, ricade tale onere.

Occorre premettere che l’alienante e l’acquirente possono liberamente pattuire, nel contratto di compravendita di un piano o di una porzione di piano di un edificio in condominio , su quale delle due parti sia destinato a ricadere l’onere per spese condominiali deliberate ed ancora da eseguire.

In difetto di pattuizione, soccorre la legge.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha dato risposte contrastanti.

Secondo un orientamento, l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva, non dalla preventiva approvazione della spesa, ma dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione, e sorge quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta, senza che rilevi la data della delibera di approvazione dell’opera, avente una funzione meramente autorizzativa del compimento di una determinata attività di gestione da parte dell’amministratore (Cass., Sez. 2^, 7 luglio 1988, n. 4467; Cass., Sez. 2^, 17 maggio 1997, n. 4393; Cass., Sez. 2^, 26 gennaio 2000, n. 857; Cass., Sez. 2^, 9 settembre 2008, n. 23345, in motivazione). Pertanto, nel caso di vendita di un appartamento sito in un edificio soggetto al regime del condominio , obbligato al pagamento delle spese è il proprietario nel momento in cui vengono eseguiti i lavori (Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2003, n. 6323).

Un altro indirizzo, invece, identifica il momento di insorgenza dell’obbligo con la delibera della spesa da parte dell’assemblea condominiale: il condomino che vende l’immobile di sua esclusiva proprietà è tenuto a contribuire alle spese condominiali deliberate quando era ancora proprietario (Cass., Sez. 2^, 26 ottobre 1996, n. 9366; Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 1998, n. 981).

In questa prospettiva, si precisa (Cass., Sez. 2^, 21 luglio 2005, n. 15288) che l’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, essendo in tal caso l’individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini il frutto di una semplice operazione matematica.

1.2. – In generale, il condomino è tenuto a contribuire nella spesa la cui necessità maturi e risulti quando egli è proprietario di un piano o di una porzione di piano facente parte del condominio : e siccome l’obbligo nasce occasione rei e propter rem, chi è parte della collettività condominiale in quel momento deve contribuire.

Ad avviso del Collegio, la soluzione al quesito di diritto dipende dalla diversa origine della spesa alla quale il condomino deve contribuire.

Può trattarsi: (a) di spesa necessaria alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune; (b) di spesa attinente a lavori che comportino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell’edificio.

Nel primo caso la nascita dell’obbligazione coincide con il compimento effettivo dell’attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune.

L’obbligo insorge, ex lege, non appena si compia l’intervento nel nome di un’esigenza collettiva apprezzata dall’organo – l’amministratore – nelle cui attribuzioni rientra erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni (art. 1130 c.c., n. 3). Sebbene queste spese siano normalmente precedute dal preventivo annuale approvato dall’assemblea, la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare: sia perché per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere; sia perché, come si ricava dall’art. 1135 cod. civ., u.c. l’amministratore – almeno in caso di urgenza (come ritiene Cass., Sez. 2^, 18 maggio 1994, n. 4831) o anche al di là di questa ipotesi (secondo l’orientamento seguito da Cass., Sez. 2^, 18 agosto 1986, n. 5068) – deve e può predisporre gli atti e le opere di manutenzione e di esercizio dei servizi comuni anche quando quel preventivo non vi sia e l’assemblea non si sia pronunciata. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 21 maggio 1964, n. 1251), quando, da un lato, precisa che l’obbligo del condomino di pagare al condominio i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi comuni … deriva dalla gestione stessa dell’amministratore”, e, dall’altro, esclude che possa riconoscersi, in tal caso, valore di titolo esecutivo alla delibera assembleare di approvazione, la quale “ha valore non costitutivo ma meramente dichiarativo”.

Diverso è il secondo caso (sub b). Per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall’assemblea nella loro quantità e qualità e nell’importo degli oneri che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l’esecuzione degli interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino.

In tal caso, l’obbligo di contribuire alle spese discende, non dall’esercizio della funzione amministrativa rimessa all’amministratore nel quadro delle appostazioni di somme contenute nel bilancio preventivo, ma, direttamente, dalla delibera dell’assemblea.

Ciò si ricava da una pluralità di indici normativi: dall’art. 1104 cod. civ., dettato in materia di comunione ordinaria tale disposizione – imponendo a ciascun partecipante di contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla, maggioranza – fa discendere, in taluni casi (allorché la spesa importi innovazioni o sia determinata da esigenze di miglior godimento), l’obbligo di contribuzione da una volontà collegiale; dall’art. 1121 c.c., comma 2, che consente innovazioni gravose o voluttuarie insuscettibili di utilizzazione separata quando se ne assumano la spesa i condomini che, costituendo maggioranza, hanno voluto o accettato l’innovazione: in tal caso, appunto, dovrà sobbarcarsene la spesa “la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata”, mentre ne sarà esente colui che non ne ha deliberato (e quindi voluto) la realizzazione; dall’art. 1123 cod. civ., il quale, nel disciplinare la misura del contributo dei condomini, prevede, accanto alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune , quelle per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

1.3. – Da tanto deriva che, in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio , nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ. 1.4. –

A questo principio di diritto si è correttamente attenuta la Corte d’appello.

2.- Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.p.c., comma 2, lamentando che la Corte territoriale non abbia riconosciuto in favore del venditore l’indennizzo da arricchimento senza causa.

2.1. Il motivo è infondato.

L’arricchimento senza causa presuppone l’assenza di un titolo che, legalmente, lo giustifichi (Cass., Sez. 1^, 25 novembre 1978, n. 5540; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2003, n. 1288; Cass., Sez. 1^, 7 agosto 2009, n. 18099), laddove nella specie il titolo esiste e va individuato nel criterio legale di ripartizione delle spese tra coloro che si succedano nella titolarità di un immobile soggetto al regime condominiale.

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010

 

Multe: per la Cassazione, la comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche in pendenza di ricorso, il cui accoglimento non cancella la sanzione per il mancato invio dei dati (sentenza 22881 del 10 novembre 2010)

Per la Suprema Corte, che ha annullato una sentenza del Giudice di Pace decidendo nel merito, il modulo di comunicazione dei dati del conducente va inviato anche in pendenza di ricorso contro il verbale originario e l’accoglimento del ricorso non annulla la sanzione ricevuta per non aver comunicato i dati; questo però non significa che i punti vengono sottratti comunque, ma ciò accade solo in caso di rigetto del ricorso contro il primo verbale. In caso di accoglimento, come detto, resta valida la sanzione ez art. 126-bis del C.d.S.

Cassazione civile sez. II – 10 novembre 2010 n. 22881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 92/06 depositata il 24 febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in perdona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.D. propose davanti al Giudice di pace di Lagonegro opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Stradale e notificatogli il 14 maggio 2005 per avere, quale destinatario di precedente verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 (eccesso di velocità) in quanto proprietario del veicolo, omesso di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalità del conducente dei medesimo veicolo, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 quarto periodo (nel testo all’epoca vigente). Dedusse di non essere tenuto alla comunicazione avendo impugnato il verbale di accertamento dell’eccesso di velocità davanti al medesimo Giudice di pace.

Il giudice adito accolse l’opposizione ritenendo la contestazione dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo il l’eccesso di velocità, come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l’annullamento di ogni atto successivo.

Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, il Ministero sostiene che la pendenza del ricorso sulla violazione presupposta (nella specie, l’eccesso di velocità) non sospende l’indagine degli organi di polizia volta all’identificazione dell’effettivo trasgressore, né, conseguentemente, il potere dei medesimi di contestare l’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.

2. – Il motivo è fondato.

Recita, invero, l’art. 126 bis C.d.S., comma 2, quarto periodo, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286: “La comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini, della decurtazione dei punti di patente: n.d.r.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito. E in proposito vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell’infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).

Non convince, pertanto, l’affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che “in nessun caso …il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata.

Va infine aggiunto che neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180 C.d.S., comma 8, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr. Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può altresì essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. M..

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi l’amministrazione avvalsa, in quella fase, di patrocinio professionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione; condanna l’intimato sig. M.D. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 più spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010

 

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c: per la Cassazione (sentenza n. 22279 del 2010), solo cinque giorni per contestare i vizi di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.

Cassazione, Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279 (Pres. Di Nanni – Rel. Filadoro)

Svolgimento del processo

Con sentenza 24-25 gennaio 2006 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., proposta nell’ambito di una esecuzione immobiliare da B. B. e G. B. – con l’intervento di N. B., in proprio e quale legale rappresentante della OMISSIS s.r.l. -. Il Tribunale osservava che il termine di cinque giorni per far valere vizi della notificazione dell’atto di pignoramento decorreva, in ogni caso, dal 7 marzo 2001, cioè dalla data in cui gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto la notifica della diffida a rendere il rendiconto, atto – questo – che presupponeva necessariamente l’esistenza del pignoramento. Sotto altro profilo, il Tribunale osservava che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul difetto di instaurazione del contraddittorio nell’ambito di una procedura esecutiva, è inammissibile a meno che non vengano palesate eventuali – e precise lesioni – di situazioni giuridiche protette: ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie, nel quale gli opponenti avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica del pignoramento immobiliare e della successiva udienza di comparizione. Quanto all’opposizione alla esecuzione, la stessa doveva essere rigettata perché con la opposizione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo esecutivo, purché essi siano successivi alla definitività di questo ultimo: ipotesi, questa, non verificatasi nel caso di specie. Quando, come nel caso di specie, l’opposizione riguardi l’esecuzione posta in essere sulla base di un titolo giudiziale (nel caso di specie: decreto ingiuntivo) il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio definito con il titolo esecutivo, dovendosi egli limitarsi a controllare la eventuale validità ed esistenza del titolo stesso.

Avverso tale decisione i B. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi SGA – Società per la Gestione di Attività s.p.a. – e s.r.l. Capitalia Service J.V.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “error in procedendo” per violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, gli attuali ricorrenti avevano, innanzi tutto, richiesto al giudice adito di provvedere in ordine alla declaratoria di inesistenza, nullità ed improcedibilità della domanda e del relativo giudizio di espropriazione immobiliare per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia degli atti di pignoramento immobiliare inoltrati mediante notificazione a mezzo del servizio postale. Il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a rilevare che la opposizione agli atti esecutivi era da considerare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni, previsti dall’art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notificazione della diffida a rendere il rendiconto. Il vizio di omessa pronuncia era tale da determinare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, relativamente agli articoli 112, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c. La costituzione in giudizio dei ricorrenti – debitori esecutati – pur potendo, in ipotesi, sanare il difetto di notificazione dell’atto di pignoramento, non aveva comunque sanato la mancata intimazione di cui all’art. 492 c.p.c., che nel caso di specie non era stata rivolta dall’ufficiale giudiziario agli interessati.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli articoli 112, 139, 149, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c., ed art. 8 legge 890 del 1982. Le parti ricorrenti non avevano avuto alcuna contezza dell’atto di pignoramento (che doveva necessariamente ricomprendere la intimazione ex art. 492 c.p.c.), e dei successivi atti sino alla diffida a rendere il conto, nella qualità di custodi nominati ex lege, essendo state eseguite le notificazioni di tali atti, in dispregio delle disposizioni normative di cui agli artt. 139 e 149 c.p.c. L’atto di pignoramento immobiliare era stato notificato a G. B., B. B. e a N. B. a mezzo del servizio postale in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dei destinatari, non era stato ritirato direttamente dagli stessi, non era stata data loro comunicazione dell’avvenuto deposito dei pieghi presso l’ufficio postale, seppur diverso da quella della propria residenza.

Osserva il Collegio: I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure connesse ed interdipendenti e finalizzate tutte al riconoscimento dell’asserita nullità del processo esecutivo.

Osserva la Corte che non è anzitutto ravvisabile il presupposto delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti e cioè la mancata conoscenza della procedura esecutiva a loro carico. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le dedotte nullità, invero, non integrano, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, violazioni del principio del contraddittorio perché nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio nel significato e con le caratteristiche di quello che si instaura nel processo di cognizione, considerato, da un canto, che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo, e, dall’altro, che proprio la esistenza di un titolo esecutivo pone il creditore precedente in situazione privilegiata rispetto al debitore esecutato nel senso che a quest’ultimo non è dato contestare l’azione esecutiva in via di eccezione come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma soltanto di avvalersi del rimedio dell’opposizione che determina un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione. E dunque sfugge a qualsiasi censura la decisione impugnata, la quale ha ribadito che è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato la ingiustizia del processo, causata dalla impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (né “errores in procedendo”) in quanto l’accoglimento della eccezione di tardività della opposizione risulta essere assorbente di ogni altra domanda e/o eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “L’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per l’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità dell’opposizione proposta, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404). L’inesistenza di un atto del processo di esecuzione si riverbera sull’atto successivo, che risulta radicalmente nullo, ma la nullità può essere fatta valere soltanto con l’opposizione di cu all’art. 617, nel termine di cinque giorni, che, nell’ipotesi di mancata comunicazione o notificazione dell’atto nullo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone. Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cass. 19 luglio 2005 n. 15222, 6 agosto 2001 n. 10841). Nel caso di specie, la costituzione degli odierni ricorrenti è avvenuta ben oltre il termine di cinque giorni, decorrente dal 7 marzo 2001 (data della notificazione della diffida a presentare il rendiconto) e precisamente il 22 giugno 2001, sicché sfugge a qualsiasi censura la conseguente pronuncia di tardività della opposizione.

Ogni altra censura formulata dai ricorrenti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono (oltre che dalle osservazioni formulate dalla controricorrente Capitalia Service J.V. s.r.l., in ordine alla regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare B. e G. B.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in modo differenziato, tenuto conto della attività difensiva svolta dai due controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida, rispettivamente, in euro 2.600,00, in favore di Capitalia, di cui euro 2.400,00, per onorari di avvocato, e di euro 3.200,00 in favore di SGA, di cui euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cassazione 23590 del 22 novembre 2010: no al diritto del coniuge separato di avere l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente se questo inizia a lavorare, dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità di produrre autonomamente reddito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 novembre 2010, n. 23590

Svolgimento del processo

In data 17 luglio 2003 il signor L.S. chiese al Tribunale di Siena di modificare le condizioni della separazione personale dalla moglie, signora R.A.M., omologata con decreto 9 settembre 1999, e l’autorizzazione a ritirare la differenza tra la somma di L. 400.000.000, da lui vincolata – secondo gli accordi di separazione – in una polizza denominata Ticino Vita, a garanzia del pagamento degli assegni, e l’ammontare degli arretrati dovuti per assegni di mantenimento non pagati.

Allegò la diminuzione dei suoi redditi in conseguenza della cessazione della sua attività di fantino, il miglioramento della situazione patrimoniale della moglie e la raggiunta indipendenza economia del figlio A., che aveva raggiunto la maggiore età da due anni. La signora R., costituitasi, resistette alla domanda.

Accogliendo il gravame del signor L., il Tribunale di Siena, con decreto in data 31 marzo 2004, ridusse l’assegno mensile di separazione dovuto alla moglie signora R., e a ciascuno dei figli, e autorizzò nei limiti di Euro 94.139,06, pari agli arretrati non corrisposti, lo svincolo della polizza da lui costituita in conformità degli accordi di separazione, con pagamento diretto della somma alla moglie.

Decidendo sul reclamo proposto in via principale dallo stesso L., e in via incidentale dalla signora R., la Corte d’appello di Firenze, con decreto 7 febbraio 2006, ridusse ulteriormente l’assegno per il mantenimento della moglie, dispose la cessazione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiore A. e autorizzò lo svincolo della polizza per l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Secondo la Corte, che al riguardo si basò su una consulenza tecnica assunta in corso di causa, la situazione economica del L. era divenuta meno florida, ed egli era divenuto nel (OMISSIS) padre di un’altra figlia avuta dalla sua nuova compagna.

Per la cassazione di questo decreto, la signora R. ricorre con atto notificato il 7 aprile 2006 per cinque motivi.

Il signor L. resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello autorizzato un parziale svincolo di Euro 50.000,00 a sconto del suo credito nei confronti del marito separato, da imputare al mutuo e agli accessori di esso, sebbene non vi fosse alcuna specifica richiesta di rimborso della somma da lei mutuata alla locanda del marito, per la quale pendeva un separato ed autonomo giudizio davanti al Tribunale di Siena. La ricorrente sostiene di essersi opposta, nel procedimento per reclamo all’eventuale ed ipotetico svincolo delle somme oggetto di polizza con riferimento all’obbligazione derivante dal mutuo, autonoma rispetto a quella alimentare, tenuto conto del vincolo di destinazione gravante sulle somme.

Il motivo è fondato. Dagli atti del processo, che questa corte è abilitata ad esaminare direttamente in ragione della natura processuale del mezzo d’impugnazione, risulta che con il reclamo alla corte d’appello il signor L. aveva chiesto di essere autorizzato a svincolare la somma giacente presso una banca, in forza di una polizza stipulata a garanzia dei crediti della moglie separata, al fine di far fronte ai suoi debiti nei confronti della stessa moglie;

mentre nessuna domanda era stata proposta, sul punto, dalla signora R.. Disponendo che la signora R. potesse svincolare direttamente presso la banca la somma di Euro 50.000,00, imputandola innanzi tutto alla restituzione di un mutuo, e solo per il resto agli assegni di mantenimento maturati, la corte ha pronunciato su una domanda che, negli stessi termini, non era stata proposta da alcuna delle parti. Essa, infatti, non era stata proposta dal reclamante, che aveva chiesto piuttosto di essere autorizzato a svincolare lui stesso la somma in questione, sebbene oggi non si dolga della statuizione adottata e censurata con il mezzo in esame. Ma la domanda non era stata proposta neppure dalla beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale, e non poteva pertanto essere disposta d’ufficio dal giudice del reclamo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., del decreto nella parte in cui autorizza lo svincolo della polizza per la somma di Euro 50.000,00 direttamente a favore della signora R., perchè relativa ad un’azione che non era stata esercitata, restando in tal modo assorbiti i motivi secondo e terzo, vertenti sul medesimo punto.

Con il quarto motivo si censura l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento, e l’illegittima statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente il quale, essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contrato di lavoro a tempo determinato, non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Il mezzo è inammissibile nella parte concernente la motivazione della riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, traducendosi in una sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

Lo stesso mezzo è poi infondato nella parte concernente la statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, essendosi il giudice di merito uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa corte, per cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Inammissibile è il quinto motivo, con il quale la pretesa violazione delle norme sul mantenimento del coniuge separato e del figlio è argomentata dal fatto che le domande della controparte sarebbero sprovviste di prova, trattandosi di una questione di merito estranea al presente giudizio.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi per il ricorso incidentale, con il quale il L. denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., e il vizio di motivazione nella statuizione che conferma l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento per la moglie separata, e in quella che respinge la richiesta di svincolo integrale della polizza, perchè, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la sua condizione economica sarebbe deteriore rispetto a quella della moglie. Anche in tal caso, infatti, è prospettata una tipica questione di merito.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il terzo e rigetta gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

 

Banche ed interessi anatocistici: il correntista che voglia riavere quanto indebitamente pagato ha dieci anni di tempo dalla chiusura del conto (Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA    Michele                     –  Primo Presidente  –

Dott. PROTO      Vincenzo               –  Presidente di Sezione  –

Dott. MERONE     Antonio                          –  Consigliere  –

Dott. PICCIALLI  Luigi                            –  Consigliere  –

Dott. SEGRETO    Antonio                          –  Consigliere  –

Dott. RORDORF    Renato                      –  rel. Consigliere  –

Dott. MACIOCE    Luigi                            –  Consigliere  –

Dott. CURCURUTO  Filippo                          –  Consigliere  –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano                          –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22421/2009 proposto da:

BANCA  POPOLARE  PUGLIESE S.C.A.R.L., capogruppo del gruppo  bancario “Banca  Popolare Pugliese”, in persona del legale rappresentante  pro tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI  VAL  GARDENA  3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende  unitamente agli avvocati TARZIA GIORGIO, DELL’ANNA  MISURALE GIUSEPPE,  per procura speciale del notaio Roberto Vinci di Parabita, rep. 27133 dei 02/10/2009, in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA,  VIA  RIDOLFINO VENUTI  42,  presso  lo  studio dell’avvocato  DI  SARNO  ALESSANDRA, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NUZZACI  GIUSEPPE,   TANZA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso  la  sentenza  n.  97/2009 della CORTE  D’APPELLO  di  LECCE, depositata il 19/02/2009;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

uditi  gli  avvocati  Lucio DE ANGELIS, Giuseppe DELL’ANNA  MISURALE, Giorgio TARZIA, Giuseppe NUZZACI, Renato Antonio TANZA;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. CENICCOLA  Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento  del  secondo motivo  del  ricorso  principale, rigetto  nel.  resto;  rigetto  del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 sig. L.G., con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca Pugliese). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 od il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra Legale e capitalizzati trimestralmente per l’intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.

La Banca Pugliese si difese contestando la fondatezza della pretesa dell’attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.

L’adito tribunale accolse in parte le domande del sig. L. e condannò la banca a restituirgli l’importo di Euro 113.571,08.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d’appello di. Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola Impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo d:i potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell’eccezione di prescrizione con cui l’istituto di credito aveva inteso paralizzare l’azione di ripetizione d’indebito proposta dal correntista.

Avverso tale sentenza la Banca Pugliese ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.

Il sig. L. si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incrdentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.

La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investirne le sezioni unite.

All’esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni, del pubblico ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni:

a) se l’azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un’apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;

b) se, accertata la nullità del’anzi detta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.

2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di interessi da applicare nel rapporto bancario m esame.

3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d’incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).

Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all’orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).

Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all’accoglimento di tale pretesa osti l’intervenuta prescrizione.

Infatti, se l’azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi – come chiaramente indicato dall’art. 1422 c.c. – per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d’individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.

3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l’impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo del le somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2 005, n. 10127).

A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione.

Può condividersi il rilievo secondo cui l’unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d’individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d’affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose – l’unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell’esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; c.d. è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.

3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.

Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutori a di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens); e lo sì può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell’art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Nè tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicchè questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest’ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dai la data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.

L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, pendente l’apertura di credito, i correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

L’accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, opportunamente richiamata anche nell’impugnata sentenza della corte d’appello, è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

Un versamento eseguito dai cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non ha nè lo scopo nè l’effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d’indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passive del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un’indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del. quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente al’atto della chiusura del conto.

3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente “non costituiscono (come sostiene l’appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista” (sentenza impugnata, pag. 7).

La ricorrente non ha censurato tale affermazione, nè ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali si sarebbe potuto desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto:

“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

4. La questione se, accertata la nullità dell’anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.

La corte d’appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal sig. L. con la Banca Pugliese nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest’ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legale del contratto, la corte d’appello ha tratto la conclusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca.

Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali d’interpretazione dei contratti ed implicherebbe un’indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni d’invalidità.

4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.

L’art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

L’interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico- sistematico, in linea con la previsione dell’art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362 c.c., comma 2). Non è apparso infatti sostenibile alla corto leccese che il comma 1 della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del comma 2, che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva nell’impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il comma 2, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione, conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche il regime – diverso ed incompatibile – della capitalizzazione annuale, contemplato dal comma 1. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo comma 1 agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di. quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal comma 2.

La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale sarebbero state eventualmente violate, nè pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativo che sorregge la conclusione raggiunta dalla corte di merito.

Non appare d’altronde condivisibile l’affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest’ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi baso negoziale che l’abbia prevista, e non perchè sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.

Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, corrèè noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c.: ma non perchè abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari. la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trame la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.

4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall’enunciazione del seguente principio di diritto:

“L’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole;

con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.

5. Quanto alla misura del tasso d’interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la questione su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la corte territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall’art. 1284 c.c., u.c., perchè la difesa dell’istituto di credito ha prodotto in giudizio le proposto contrattuali, firmate dal sig. L., contenenti appunto l’indicazione di un tasso àinteresse superiore a quello previsto dalle legge.

Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale a corte d’appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d’appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. L., di una lettera, inviata alla controparte prima dell’inizio della causa, nella quale ora stata espressa l’intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).

5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.

La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito pattuizione la cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il giudice di merito appare essersi correttamente attenuto – non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; nè implica che ne sia stata stipulata tra Le parti un’altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.

Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d’interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito, il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.

L’assunto secondo il quale il sig. L. avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale dei documento consentirebbe davvero di valutarne la portata negoziale, nè lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto de giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta “prodotto in atti”); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena d’inammissibilità e d’improcedibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

6. Il rigetto di entrambi i ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010