MEDIAZIONE: LA CORTE COSTITUZIONALE HA FISSATO L’UDIENZA

La Consulta ha fissato l’udienza, attesa da moltissimi, sulla questione di legittimità costituzionale di alcuni aspetti della normativa sulla Mediazione.

La data è quella del 23 ottobre 2012.

In allegato l’ordinanza integrale:

Ordinanza 268 del 2011 Corte Costituzionale

Ecco la comunicazione “ufficiale”:

UFFICIO RUOLO
UDIENZA PUBBLICA 23 OTTOBRE 2012
Programma di fissazione
A) GIUDIZI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE.
Relatore CRISCUOLO
Ord. n. 268/11 – Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, necessità che l’improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza – Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti – Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
– Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, [comma 1,] primo, secondo e terzo periodo.
– Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all’art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Procedimento civile – Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione – Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti – Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009.
– Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 16, comma 1.
– Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all’art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 7 maggio 2012


Per il Presidente Emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, la Mediazione è fondamentale.

In un’intervista al TG1 di questa mattina il Presidente Emerito della Corte Costituzionale e giurista di grande prestigio, Giovanni Maria Flick, ha avuto parole di elogio per la Mediazione, definendola “fondamentale”.

Questo è il video: Intervista Flick Mediazione

Mediazione: non date retta a chi millanta, la Consulta non ha ancora fissato l’udienza, figuriamoci se ha già deciso.

Ho letto che qualcuno (e mi spiace dirlo, un collega avvocato) su Facebook, in alcuni gruppi di “boicottatori”, millantando del credito che con tutta probabilità non ha, afferma con decisione che la sentenza della Corte Costituzionale sarebbe già scritta, ovviamente in senso contrario a quella che con orrendo neologismo si ostina a definire “Mediaconciliazione”.

Detta persona, inoltre, incita gli avvocati a violare la legge, suggerendo di notificare gli atti di citazione in materia di condominio ed r.c. auto con termine a comparire a settembre (!!) in modo tale che la prima udienza sia fissata – secondo lui – dopo il deposito della sentenza, e naturalmente senza espletare l’obbligo di tentare la Mediazione. Come ciò possa essere nell’interesse del cliente e del cittadino in generale, è per me un mistero. E’ vero il contrario, evidentemente.

Riguardo alla Consulta, consigliamo tutti di non tenere in alcun conto dette fantasiose affermazioni: prima di tutto, l’udienza deve ancora essere fissata, e attualmente non è possibile prevedere quando ci sarà effettivamente; a mio modesto parere, non prima di settembre. E’ quindi evidente che la questione non è stata ancora presa in esame.

Inoltre, la problematica non è affatto semplice e a parere di insigni giuristi, quali ex Presidenti di Cassazione ma anche della stessa Corte Costituzionale, l’accoglimento del ricorso è tutt’altro che sicuro.

Di conseguenza, il consiglio che mi permetto di dare ai Colleghi ragionevoli e che soprattutto vogliono veramente veder soddisfatti gli interessi dei loro clienti è quello di rispettare la legge, andando in mediazione ma ovviamente scegliendo con cura l’Organismo, che dovrà dare garanzie di serietà e di professionalità. Uno dei criteri da seguire è certamente quello di informarsi sui Mediatori (che si trovano sui siti web degli Organismi), tenendo presente che certamente saranno più affidabili quelli che prediligono alcune categorie di Professionisti.

Far perdere altri sei mesi ai clienti (oltre agli anni che trascorrerebbero in giudizio), mi sembra al contrario non solo sbagliato, ma anche gravemente scorretto.

Mediazione: la lettera di un Avvocato e Mediatore al Ministro

L’ottimo Collega, Carlo Alberto Calcagno, ha inviato al Ministro della Giustizia la lettera che pubblico di seguito e che ovviamente, condividiamo in toto.

Mi permetto, peraltro, di far notare sia la differenza di toni che la precisione delle informazioni contenute nella lettera, rispetto alle urlanti e farneticanti missive di Organismi che, ripeto ancora una volta, non rappresentano gli Avvocati.

“Gentilissimo Ministro della Giustizia,
ho appreso pochi minuti fa che CNF, OUA e Cassa Forense Le hanno chiesto di attivarSi per rinviare l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria in materia di condominio e di risarcimento da responsabilità da sinistro.
E ciò sulla base di motivazioni assolutamente prive di riscontro (v. amplius in nota allegata).
La mediazione, la conciliazione e l’arbitrato sono stati, infatti, volontari nella storia europea solo per brevi periodi.
Hanno strumenti obbligatori peraltro ben 16 stati europei su 27: Francia, Germania, Italia, Austria, Repubblica d’Irlanda, Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Svezia, Estonia, Norvegia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca e Cipro.
Nel resto del mondo peraltro la mediazione è obbligatoria quasi dovunque: vedasi ad esempio la mediazione in California, in Giappone, in Australia, in Argentina e l’elenco potrebbe continuare.
Il Governo non ha effettuato alcuna imposizione culturale dunque dal momento che fino all’Unità d’Italia la conciliazione è stata assolutamente obbligatoria anche da noi – salva l’eccezione del Regno delle Due Sicilie – e peraltro sino agli ’60 pure l’arbitrato era obbligatorio e dai tempi di Omero. Semmai dovremmo chiederci perché successivamente i Savoia hanno scelto di utilizzare e diffondere uno strumento volontario: la scelta fu eminentemente politica e fu effettuata, lo ricordo, dalla Monarchia sabauda (anche nei domini austriaci la conciliazione è stata obbligatoria sino al 1848).
Non vedo poi su quali basi giuridiche, economiche (e di buon senso) la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare incostituzionale il decreto 28/10 e ancora più ridicoli mi paiono i ricorsi alla Corte di Giustizia che peraltro sul punto si è già pronunciata e favorevolmente per ben cinque volte!
Trovo poi molto grave il fatto che gli Avvocati si offrano solo oggi, quasi in termine di scambio, di provvedere alla “diffusione” dell’istituto, quasi che i giovani colleghi non avessero già prima il diritto comunque di poter approfondire una cultura di pace.
Da collega avvocato e da mediatore civile e commerciale che opera ogni giorno in ambito pubblico, da formatore di mediatori, da responsabile scientifico ex d.m. 180/10 mi sento di dire che sarebbe un grave errore assecondare le richieste corporative dei vertici dell’Avvocatura.
Cordiali saluti e buon lavoro
Avv. Carlo Alberto Calcagno”

Il blog dell’Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediazione: nessuna proroga all’entrata in vigore per condominio e r.c. auto

(AGENPARL) – Roma, 05 mar – Sempre più attivo sul fronte della Giustizia in Italia e negli stati Europei, il contributo che sta dando ‘per una giustizia giusta’ il ministro Severino. Nell’incontro del 1° marzo con l’omonimo collega della Germania – ha illustrato l’imminente (21 marzo c.m) ampliamento delle competenze nel settore della mediazione civile alla revisione della geografia giudiziaria, dall’istituzione del tribunale delle imprese al disegno di legge sulla depenalizzazione dei reati minori e sulle misure alternative alla detenzione. “Ritengo significativo l’interesse del governo tedesco verso le iniziative da noi realizzate in tre mesi e su quelle già messe in cantiere – ha evidenziato il Guardasigilli. “Questo è un buon sentire per i ‘vecchi’ mediatori, peccato per i giovani e quei pochi distratti che badando più al risparmio che alla qualità della formazione avranno meno ‘chances’. E’ necessario, rendere obbligatorio il ‘contributo di solidarietà’ a nuovi mediatori. Il tirocinio deve essere almeno in parte retribuito, in particolare in caso di fattiva collaborazione con gli organismi – dice Pecoraro dell’ANPAR.

Lo si legge in una nota dell’Anpar (Comunicato ANPAR)

Mediazione: precisazione del Ministero sul TAR

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo
13 aprile 2011

Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.

Mediazione: prime riflessioni sull’ordinanza del TAR e sui suoi effetti immediati.

Come noto, con ordinanza del 12 aprile, il TAR Lazio ha sospeso il procedimento relativo al noto ricorso, inviando gli atti alla Corte Costituzionale.

La prima cosa da ricordare è che quello dell’organismo giurisdizionale (in questo caso, il TAR del Lazio) che rinvia alla Corte Costituzionale non è una sorta di pre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, è sufficiente che la questione di costituzionalità sia “non manifestamente infondata” (secondo una valutazione comunque discrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. In altre parole, lo standard per il coinvolgimento della Consulta è volutamente basso in Italia (non così in America, ad esempio, ove invece è la stessa Corte Suprema a scegliersi i casi su cui decidere).

Una primissima lettura dell’ordinanza di rinvio mostra che i problemi, detto in via di estrema sintesi, sarebbero quelli relativi all’eccesso di delega (l’obbligatorietà introdotta con decreto delegato, invece che tramite la legge delega), e i requisiti di “competenza e professionalità” degli organismi, che nel DM 180 lasciano invece il posto ai criteri di “serietà ed efficienza”. Sono i due messaggi che appaiono fondamentali:

–          ammesso che vi sia eccesso di delega (cosa che deciderà solo la Corte Costituzionale, prevedibilmente non prima di un anno), nelle more del giudizio (e sino alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) la legge resta in vigore così com’è, senza alcuna modifica e senza alcuna sospensione;

–          sempre nelle more di questo giudizio costituzionale, il legislatore può sanare la situazione facendo approvare una legge, o un correttivo, lungo non più di un paio di righe (questo correttivo riguarderebbe tutte le materie obbligatorie tranne RC auto e condominio, per le quali vi è invece già un atto parlamentare, l’ultimo “milleproroghe”, che le menziona come oggetto di tentativo obbligatorio).

Detto diversamente, poco o nulla dovrebbe cambiare per la mediazione, poiché il tentativo resta obbligatorio. Quello che è verosimile possa accadere è che qualcuno sollevi la questione di costituzionalità. In questi casi, non è però detto che il giudice adito condivida la posizione del TAR, e quindi rinvii gli atti, a sua volta, alla Consulta; è infatti possibile che giudichi la questione come “manifestamente infondata”. Analogamente, non è da escludersi che taluni giudici rinviino alla Consulta di propria iniziativa, come è loro facoltà fare. Io credo che non vi sarà una pioggia di nuovi rinvii alla Consulta, né su richiesta degli avvocati (interessati a bypassare la mediazione), né su iniziativa dei giudici; diversamente, infatti, la sospensione dei processi porterebbe al blocco della macchina della giustizia, a detrimento di tutti, avvocati e giudici in prima fila.

In ogni caso, ripetiamo, la rimessione alla Corte Costituzionale non è un pre-giudizio, e quindi il tentativo, ora come ora, si deve obbligatoriamente fare, sino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.