Uno dei frutti avvelenati di questa estate 2013 è la previsione, per legge, del lavoro non retribuito.
La scorsa notte, alla Camera dei Deputati, le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, nel corso della discussione sul famoso “decreto del Fare”, approvando un emendamento proposto da parlamentari PD e 5 stelle, ha stabilito che, il primo incontro del procedimento di mediazione debba essere a carico dell’organismo di mediazione cui le parti si rivolgono.
La mediazione è un procedimento introdotto in Italia nel 2010 ma di matrice anglosassone, in cui un terzo soggetto imparziale tenta di mettere d’accordo le parti, consentendo loro di evitare il giudizio. L’adesione alla procedura comporta una serie di vantaggi, in termini di tempo e di denaro, oltre alla possibilità di recuperare il rapporto con la controparte, che spesso una sentenza pregiudica per sempre.
Con il decreto del Fare si sta tentando di porre rimedio ad alcune incongruenze rilevate dalla Corte Costituzionale nell’ottobre 2012, chiedendo al Parlamento di pronunciarsi, in sede di conversione, sull’opportunità che tale procedura debba essere condizione di procedibilità per accedere al giudizio.
La nuova versione, però, è un po’ più elaborata. Anziché prevedere l’obbligo di esperire tutta la procedura di mediazione, il decreto legge lo ha ridotto al solo primo incontro, durante il quale il mediatore, “verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione”.
Il mediatore, cioè, ha una sola possibilità: o riesce subito a convincere le parti a proseguire la mediazione, o non si fa nulla.
Orbene, questo incontro, in cui il mediatore deve applicare il 100% della sua scienza e capacità onde evitare che lo Stato italiano si sobbarchi i costi di un’altra causa, secondo la nuova norma approvata, dovrebbe essere completamente gratuito. A carico di colui il quale si propone l’obiettivo di mettere d’accordo la gente e di far risparmiare allo Stato, mediamente, 2.500 euro per ogni grado di giudizio.
La norma applicata renderebbe di fatto gratuito almeno il 75% del lavoro degli organismi di mediazione, così facendo fallire l’istituto. La previsione di un minimo compenso, invece, renderebbe sostenibile lo sforzo economico, consentendo poi ai mediatori di guadagnare dalle mediazioni che dovessero passare alla seconda fase. D’altra parte, tali spese già adesso sarebbero coperte da un credito d’imposta. Basterebbe consentire una detrazione immediata dal contributo unificato del successivo giudizio, in caso di fallimento al primo incontro, per ottenere una sostanziale gratuità per la parte proponente.
Questa è una scommessa che la 156° giustizia del mondo non può perdere. E non si comincia col piede giusto se s’impedisce alla gente non dico di guadagnare, ma almeno di rientrare nelle spese. Oltre ad essere, evidentemente, contrario all’art. 36 della nostra Costituzione.
Bisogna investire su queste ADR e sulla professionalità di chi è chiamato a gestirle, solo così si potrà creare un’alternativa seria e praticabile al giudizio statale. Si spera che nel prosieguo dell’iter parlamentare il Governo possa intervenire per porre rimedio.
Un’altra voce, veramente importante, a favore della mediazione e della condizione di procedibilità. Ci chiediamo, a questo punto, il perchè di assurdi tentativi di modifica proposti in questi giorni. Le uniche modifiche che chi dice di parlare a nome dei cittadini avrebbe dovuto proporre, riguardavano la qualità dei requisiti dei mediatori e del livello della formazione. Non lo ha fatto, proponendo invece fantasiose soluzioni come le Camere Arbitrali, da far gestire ai soliti noti, e 2.000 avvocati (scelti chissà come e messi far chissà cosa), per “gestire l’arretrato”. Speriamo che qualcuno apra finalmente gli occhi, invece di offendere i mediatori.
Una scelta «ragionevole e condivisibile» quella del legislatore, di «insistere» per l’introduzione dell’istituto della mediazione obbligatoria nella giustizia civile. A sottolinearlo eè la sesta Commissione del Csm, nel parere sulle misure in materia di giustizia contenute nel decreto ‘del fare’. Il documento è stato approvato oggi in Commissione e domani sarà portato con procedura d’urgenza in plenum. Da parte del Csm viene espresso un «giudizio incondizionatamente favorevole sulla scelta di fondo assunta dal legislatore».
Il decreto legge in esame, «sostanzialmente ripristina l’istituto della mediazione obbligatoria reintroducendo, pur con alcune innovazioni – si legge nel parere – le disposizioni normative venute meno» a seguito di bocciatura «per eccesso di delega» da parte della Consulta. «Bisogna prendere atto – rileva la sesta Commissione di Palazzo dei Marescialli – che, per il limitato periodo in cui ha avuto efficacia, la mediazione obbligatoria è apparsa produrre risultati non irrilevanti». Tra il 21 marzo 2011 e il 20 giugno 2012, infatti, «si è registrata una non elevata partecipazione alla procedura delle parti (nel 64,2% dei casi la parte convenuta non si è presentata davanti al mediatore)», ma «quando tale partecipazione si è verificata, nel 46,4% delle ipotesi è stato raggiunto l’accordo che ha evitato il procedimento contenzioso». I dati, dunque, secondo il Csm, «paiono dimostrare che esiste una radicata diffidenza da parte dei cittadini» nei confronti della mediazione, ma «il fatto che quasi la metà dei casi sottoposti a mediazione sia intervenuto un accordo stragiudiziale dimostra che le resistenze culturali sono frutto di una percezione errata e comunque superabile».
Per Palazzo dei Marescialli, in tale quadro, non è «implausibile ritenere che, a regime» la mediazione «possa divenire una forma di definizione del contenzioso concreta e generalmente praticata, capace di fornire un indispensabile contributo di funzionalità e di effettività al sistema giudiziario civile»: uno «strumento importante» per la «trasformazione» della giustizia civile «al fine di renderla – si sottolinea nel parere – più flessibile e più attenta alle caratteristiche del caso concreto».
La mediazione «ha il pregio di consentire la continuazione dei rapporti tra le parti e, pertanto, evita quel clima di agone proprio del ricorso alla giurisdizione che determina inevitabilmente la conflittualità»: si tratta dunque, conclude la sesta Commissione, di «un cambiamento di prospettiva culturale prima ancora che tecnico-giuridica, essenziale al fine di provocare una inversione di tendenza rispetto al progressivo esponenziale aumento del carico di lavoro degli uffici giudiziari civili, sollecitato anche in sede europea».
Cerchiamo di concretizzare i discorsi in materia di mediazione.
Raccolgo alcuni inviti e riassumo, di seguito, le proposte del Comitato ADR & Mediazione che, a nostro avviso, dovrebbero essere valutate attentamente da chi si accinge ad andare a parlare con il Ministro:
Obbligatorietà limitata al primo incontro, costi (della fase obbligatoria, ovvero minimi) a carico del solo proponente ma detraibili dal contributo unificato, IVA esente; in caso di eccezione di improcedibilità, la detrazione non è più ammessa.
Materie: tutte quelle previste tranne l’usucapione ed in più tutta la materia contrattuale e societaria: la mediazione funziona laddove esiste un rapporto. Da valutare una remissione al mediatore familiare iussu iudicis, per la ricomposizione della crisi/miglioramento delle condizioni della separazione. Da valutare, altresì, una reintroduzione della mediazione per l’RCA esperita da tecnici del ramo, alternativa rispetto alla procedura prevista dal codice delle assicurazioni).
Obbligatoria la presenza delle parti o dei loro procuratori speciali, inapplicabilità dell’art. 83, 3° co. Cpc.
Obbligatoria la presenza dei difensori per le controversie superiori a 5.000 euro. Possibilità di omologare i verbali sottoscritti con l’assistenza degli avvocati senza passare dagli odm. Trascrivibilità dei verbali di conciliazione ex art. 2645-bis CC, senza la presenza del pubblico ufficiale, con estensione dei benefici fiscali agli atti conseguenti.
Possibilità di omologa innanzi al Tribunale del luogo ove il verbale è stato redatto (e non più necessariamente sede legale dell’ente). Incompetenza territoriale valutabile quale giustificato motivo per la mancata comparizione dell’invitato.
Migliore raccordo con il processo e con altre ADR. Comportamento della parte in mediazione valutabile ex art. 96 Cpc ed eliminazione degli effetti processuali della proposta del mediatore.
anche via e mail: petizionemediazione2013@gmail.com
L’Avvocatura italianadi ispirazione europea, composta da decine di migliaia di Avvocati pronti ad accettare la sfida delle nuove opportunità di un mercato dei servizi legali moderno e in linea con il resto d’Europa, consapevole del dovere (anche morale) di offrire ai propri assistiti nuovi e più efficaci strumenti di tutela, e di riappropriarsi del ruolo di protagonista nel sistema giustizia:
PLAUDE
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, e a Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, per il decreto legge appena approvato, in riferimento alle disposizioni relative allo sviluppo della Mediazione Civile e Commerciale, e a tutte le altre disposizioni ivi contenute, che reputa idonee a migliorare l’accesso alla giustizia sostanziale, e non più solo formale.
CHIEDE
Al Governo e al Parlamento di completare sollecitamente la riforma avviataconvertendo in legge il decreto, sulla scorta delleindicazioni dei “Dieci Saggi” nominati dal Presidente Giorgio Napolitano e delle raccomandazioni della Commissione europea nell’ambito della chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo, senza cedere alla reazione dei soliti gruppi di pressione, e rifiutando compromessi al ribasso, non in linea con le reali esigenze del paese.
INVITA
Tutti i colleghi Avvocati che si riconoscono nella necessità di operare per una sana e moderna amministrazione della giustizia, nel cui ambito la mediazione non abbia più un ruolo residuale, a sottoscrivere e sostenere il presente appello, e a darne la più ampia diffusione.
Alcuni commenti dei firmatari
D’accordo con la mediazione obbligatoria in quanto diversamente l’istituto non ha margine alcuno di operatività. Incostituzionale la norma per cui gli avvocati sono sic et simpliciter mediatori di diritto per palese contrasto con l’art. 3 Cost. rispetto agli avvocati che invece hanno ottenuto il titolo di mediatore a seguito di uno specifico percorso formativo implicante una valutazione finale a valenza ministeriale. Il coinvolgimento degli avvocati nella mediazione dovrebbe essere piuttosto garantito nel rispetto del ruolo difensivo prevedendo l’assistenza legale obbligatoria della parte in mediazione. Sarebbe stato auspicabile inoltre un restringimento dei requisiti professionali minimi per accedere ai percorsi formativi dei mediatori utili per l’accesso al titolo.
Solo la mediazione civile, quella vera e pura, potrà trasformare la giustizia civile italiana nell’eccellenza che tutta l’Europa ci dovrà invidiare.
E’ necessario diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti di ADR, mediazione in testa, e sostenerli sempre più, in ogni sede. E’, altresì, necessario liberare i Tribunali da una pletora di contenziosi che potrebbero essere facilmente e rapidamente risolti in sede di mediazione. Non si può portare all’attenzione ed al giudizio del Giudice qualsiasi causa.
La mediazione è un’opportunità per le parti che possono vedere tutelato in breve tempo il loro interesse con il raggiungimento di un accordo che è il risultato del dialogo delle stesse parti agevolato dal mediatore. E’ un’opportunità anche per gli avvocati che così svolgono la loro funzione di assistenza in un contesto diverso dalla aule di giustizia, senza formalismi ma orientato al pronto soddisfacimento dell’interesse del cliente. Ed è infine un’opportunità per avere un sistema giudiziario che funzioni veramente per quelle controversie che non hanno potuto trovare risoluzioni alternative.
L’istituto della mediazione (obbligatoria perchè altrimenti non “entra” nel costume sociale e giuridico da sola) è una grossa opportunità per gli avvocati (e per i loro clienti, ai quali bisognerebbe offrire il miglior servizio possibile). Poi se vi è qualcosa da migliorare (non tanto nel testo della legge ma nella prassi quotidiana) è meglio parlarne e confrontarsi: muro contro muro si rischia solo di “romperci la testa”.
Condivido la Vostra iniziativa. Che si approvi rapidamente il ritorno all’obbligatorietà e si facciano anche severi controlli sugli Organismi per garantire ad un paese civile e che vuole crescere, la diffusione di questo strumento alternativo alla Giustizia Ordinaria .
Nei venti mesi in cui è stata vigente – dalla fine di marzo del 2011 alla metà di dicembre del 2012 – l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale ha fruttato circa 420 milioni di euro di risparmi a imprese e cittadini italiani. Considerando poi le procedure di mediazione avviate ma non concluse, se anche queste si fossero chiuse con un accordo tra le parti, il risparmio potenziale avrebbe raggiunto i 950 milioni in termini di minori costi amministrativi e professionali per le parti in causa. Infine, nell’ipotesi che tutte le 215mila istanze di mediazione depositate presso tutti gli organismi di conciliazione – sempre nel periodo dell’obbligatorietà – si fossero concluse con un accordo tra le parti, il risparmio potenziale della norma avrebbe raggiunto la cifra più che ragguardevole di 4 miliardi di euro. Sono i dati più significativi di alcuni esercizi di stima realizzati da Unioncamere e presentati oggi a Roma, nel corso del convegno “La riforma dell’obbligatorietà nella mediazione civile e commerciale”, organizzato da Unioncamere e Camera di Commercio di Roma per fare il punto sulle novità legislative derivanti dal cosiddetto “decreto del fare” del governo che ha reintrodotto la condizione di procedibilità in alcune materie di diritto civile e commerciale. Al convegno – che si è svolto nell’ambito della X Settimana Nazionale della Conciliazione delle Camere di Commercio, in corso in tutta Italia dal 24 al 30 giugno – sono intervenuti i rappresentati di istituzioni, associazioni, ordini professionali ed operatori del diritto che hanno discusso il nuovo quadro normativo, sia con riferimento alle esperienze emerse nel periodo di vigenza dell’obbligatorietà, sia nella prospettiva di superare le difficoltà di attuazione della riforma del 2011, incorsa nella sentenza di incostituzionalità per eccesso di delega.
“La mediazione – ha detto il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello – è uno strumento che fa guadagnare efficienza al sistema della giustizia e che semplifica la vita delle imprese. I dati lo dimostrano. Mi auguro che la nuova fase che si è aperta, con la reintroduzione dell’obbligatorietà, possa durare a lungo e dare i frutti di cui è capace. È un obiettivo possibile, se sapremo superare le criticità del passato e mettere al centro gli interessi del Paese, superando quelli di parte. Le prove di forza, specie quando sono battaglie di retroguardia e corporative, non servono a nessuno, nemmeno a chi le mette in atto. Se il Paese arretra, alla fine arretriamo tutti. Le Camere di commercio continueranno a sostenere la mediazione che aiuta a risparmiare tempo e denaro, perché sono istituzioni al servizio delle imprese”.
La reintroduzione della c.d. mediazione obbligatoria sta già scatenando sul web una sommossa di avvocati e giuristi, tornati a gridare alla privatizzazione della giustizia, e alla lesione del diritto di difesa.
Le critiche sono sempre legittime, ed anche in questo sito ne sono state pubblicate alcune, tutte ben illustrate e corrette, nei toni e nelle argomentazioni ( una cosa è la critica anche aspra ad un provvedimento del governo, ripeto sempre legittima ed aggiungerei doverosa per un giurista degno di questo nome, altro è scadere nell’insulto a prescindere).
Non è quindi ai redattori di personaedanno.it che si rivolgono queste brevi osservazioni, ma alla generalità dei miei colleghi avvocati, molti dei quali hanno accolto la novità opponendo un clima di rifiuto assoluto e fermo, e a mio personale avviso, poco ragionato.
Se è forse vero che la prima versione del decreto legislativo 28 del 2010 veniva pubblicizzata come una normativa “ammazza-avvocati” ( ricordiamo il famigerato spot della Carlucci, grazie al cielo andato in onda solo poche volte) e quindi potevamo ritenere fisiologica la reazione della categoria, che all’improvviso, ma a torto, sembrava diventata inutile, obiettivamente dobbiamo riconoscere che questa seconda versione, questa mediazione 2.0, conferisce finalmente all’avvocatura il posto che le compete.
Non mi riferisco alla circostanza che all’improvviso ci siamo risvegliati tutti mediatori ope legis, perché questa mi sembra una norma che cerchi inutilmente di accattivarsi le simpatie di chi, magari penalista puro, del titolo di mediatore non sa che farsene, e perché l’arte di dirigere un negoziato si impara sul campo con l’esperienza, e non certo con un corso di 50 ore o per decreto legislativo, ma al fatto che secondo le nuove disposizioni ( art. 12), il verbale di accordo assume la possibilità di divenire titolo esecutivo, solo se sottoscritto dalle parti tutte assistite dal loro difensore.
Di fatto, con questo principio si conferisce all’Avvocato il potere/dovere di assistere le parti nella procedura di mediazione, e di assicurare con la sua presenza attiva e sottoscrizione del verbale di accordo, che i verbali stessi siano redatti in modo tale da essere giuridicamente validi ed efficaci, nonché di evitare che siano lesivi dei reali interessi delle parti. L’Avvocato pertanto, termina di essere visto come una sorta di intruso o di mero accompagnatore nella procedura, e acquista un ruolo decisivo, a mio avviso in linea a quella che dovrebbe essere la figura di un avvocato moderno.
Per troppi anni infatti, e per troppi avvocati, il lavoro del civilista è stato visto e riconosciuto degno solo e soltanto se svolto all’interno delle aule di giustizia, si è cementata la figura dell’ avvocato processualista, a mio avviso in danno di tutte le altre competenze e funzioni dell’ Avvocato che non è corretto vedere solo e soltanto come mero “produttore di contenzioso”.
La permanente crisi del sistema giudiziario, il crollo dei profitti anche nel mondo delle professioni, deve spingere l’Avvocato a riacquisire il suo ruolo di “giureconsulto”, in grado di fornire consulenze a 360 gradi, e soprattutto di suggerire la migliore strada al proprio assistito, se del caso, anche quella di una mediazione.
Riflettiamo sulla circostanza che un procedimento alternativo di risoluzione, consente all’avvocato di negoziare una soluzione satisfattiva per il proprio cliente, in prima persona, e senza subordinazione alla decisione del giudicante ( dunque ci consente di riottenere un ruolo principale, nella gestione della controversia). Riflettiamo anche sul fatto che un sistema liberale e democratico, così come garantisce l’autonomia negoziale delle parti, così deve garantire e mettere a disposizione idonei strumenti normativi, per consentire ai consociati la risoluzione autonoma di propri conflitti su diritti, per l’appunto, disponibili, senza essere costretti a ricorrere necessariamente all’autorità statale.
La mediazione civile, cosi come disciplinata oggi, non è denegata giustizia, ma semplice espressione della libertà negoziale dei soggetti di diritto, e la presenza dell’avvocato, ripeto, qui investe di negoziatore e giureconsulto, garantisce che la libertà negoziale si attui nel rispetto delle norme ordinamentali.
Sinceramente, io continuo a vederla come un’occasione professionale e di crescita, mi dispiace molto non cogliere lo stesso spirito in molti miei colleghi. (P.S. la visione dell’avvocato quale moderno giureconsulto è ripresa da “autorevole dottrina” : Avv. Giuseppe Valenti).
Mi viene riferito che molti stanno trovando difficoltà a firmare on line la petizione (http://firmiamo.it/appello-al-governo-letta-per-la-mediazione#petition)a sostegno della mediazione e del Governo e per la rapida conversione del noto DL. Di conseguenza, abbiamo creato un apposito indirizzo e mail ove inviare la propria adesione: petizionemediazione2013@gmail.com
Riporto di seguito il testo dell’appello:
L’Avvocatura italianadi ispirazione europea, composta da decine di migliaia di Avvocati pronti ad accettare la sfida delle nuove opportunità di un mercato dei servizi legali moderno e in linea con il resto d’Europa, consapevole del dovere (anche morale) di offrire ai propri assistiti nuovi e più efficaci strumenti di tutela, e di riappropriarsi del ruolo di protagonista nel sistema giustizia:
PLAUDE
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, e a Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, per il decreto legge appena approvato, in riferimento alle disposizioni relative allo sviluppo della Mediazione Civile e Commerciale, e a tutte le altre disposizioni ivi contenute, che reputa idonee a migliorare l’accesso alla giustizia sostanziale, e non più solo formale.
CHIEDE
Al Governo e al Parlamento di completare sollecitamente la riforma avviataconvertendo in legge il decreto, sulla scorta delleindicazioni dei “Dieci Saggi” nominati dal Presidente Giorgio Napolitano e delle raccomandazioni della Commissione europea nell’ambito della chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo, senza cedere alla reazione dei soliti gruppi di pressione, e rifiutando compromessi al ribasso, non in linea con le reali esigenze del paese.
INVITA
Tutti i colleghi Avvocati che si riconoscono nella necessità di operare per una sana e moderna amministrazione della giustizia, nel cui ambito la mediazione non abbia più un ruolo residuale, a sottoscrivere e sostenere il presente appello, e a darne la più ampia diffusione.
L’Avvocatura italianadi ispirazione europea, composta da decine di migliaia di Avvocati pronti ad accettare la sfida delle nuove opportunità di un mercato dei servizi legali moderno e in linea con il resto d’Europa, consapevole del dovere (anche morale) di offrire ai propri assistiti nuovi e più efficaci strumenti di tutela, e di riappropriarsi del ruolo di protagonista nel sistema giustizia:
PLAUDE
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, e a Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, per il decreto legge appena approvato, in riferimento alle disposizioni relative allo sviluppo della Mediazione Civile e Commerciale, e a tutte le altre disposizioni ivi contenute, che reputa idonee a migliorare l’accesso alla giustizia sostanziale, e non più solo formale.
CHIEDE
Al Governo e al Parlamento di completare sollecitamente la riforma avviataconvertendo in legge il decreto, sulla scorta delleindicazioni dei “Dieci Saggi” nominati dal Presidente Giorgio Napolitano e delle raccomandazioni della Commissione europea nell’ambito della chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo, senza cedere alla reazione dei soliti gruppi di pressione, e rifiutando compromessi al ribasso, non in linea con le reali esigenze del paese.
INVITA
Tutti i colleghi Avvocati che si riconoscono nella necessità di operare per una sana e moderna amministrazione della giustizia, nel cui ambito la mediazione non abbia più un ruolo residuale, a sottoscrivere e sostenere il presente appello, e a darne la più ampia diffusione.
A prima vista potrebbe sembrare una semplice reintroduzione della mediazione obbligatoria. In realtà, il Governo Letta ha apportato delle modifiche che cambiano sostanzialmente il modello di mediazione introdotto dal D.Lgs. 28/10. Francamente non si può più parlare di mediazione obbligatoria in quanto l’intera procedura si svolge solo con il consenso delle parti.
Nel dettaglio le principali novità:
1) la procedura di mediazione si svolge solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare informativo e di programmazione (art. 8, comma 1);
2) solo lo svolgimento dell’incontro preliminare informativo è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti (art. 17, comma 5 bis);
3) dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione è stata esclusa la Rc auto;
4) il giudice può ordinare, e non solo invitare, in mediazione le parti;
5) ai fini dell’omologa, il verbale di accordo deve essere firmato da tutti gli avvocati che assistono le parti;
6) la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
7) gli avvocati sono mediatori di diritto.
Di seguito il testo coordinato degli articoli del D.Lgs. 28/10 interessati. In grassetto color nero le parti reintrodotte dopo la sentenza della Consulta. In grassetto color rosso le novità apportate.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di alla mediazione, il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudizialeIl provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quantoprevisto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
Art. 11
Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4.bis Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Pubblichiamo il testo del D.Lgs. 28/10 coordinato con le modifiche effettuate ieri dal Consiglio dei Ministri. Ringrazio l’avv. Carlo Recchia, Avvocato e Mediatore, per il lavoro svolto. Vi prego di segnalare eventuali errori.