Cassazione n. 23739/2026: è nulla la clausola della polizza RC che fa perdere la garanzia all’assicurato soltanto perché ha riconosciuto la propria responsabilità
di Luca Tantalo
Un professionista si accorge di avere commesso un errore. Lo comunica, collabora per cercare di risolvere il problema e, nel corso delle trattative, riconosce la propria responsabilità. A quel punto la compagnia assicuratrice gli oppone una clausola della polizza: la copertura vale soltanto a condizione che l’assicurato non ammetta né assuma alcuna responsabilità. Risultato: proprio perché ha riconosciuto l’errore, l’assicurazione sostiene di non doverlo più tenere indenne.
È una situazione che può sembrare paradossale. E infatti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23739 del 21 luglio 2026, ha dichiarato nulla una clausola di questo tipo. Il principio è di grande interesse non soltanto per avvocati e assicuratori, ma soprattutto per professionisti, tecnici, imprese e amministratori che operano quotidianamente con polizze di responsabilità civile. La Corte afferma, in sostanza, che il contratto non può costringere l’assicurato a scegliere tra dire la verità e perdere la copertura oppure negare una responsabilità effettivamente esistente per continuare a essere assicurato. Mister Lex
Il caso: un errore progettuale e una polizza che vietava di ammettere la responsabilità
La vicenda nasceva dai lavori di ristrutturazione di uno studio dentistico e, in particolare, dal malfunzionamento di un impianto di riscaldamento e condizionamento. Un architetto era stato incaricato della progettazione dell’installazione; successivamente erano emersi problemi e il professionista aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia ancora prima che gli fosse formulata una vera richiesta risarcitoria. Durante un sopralluogo effettuato nel tentativo di trovare una soluzione bonaria, il progettista aveva riconosciuto il proprio errore. Mister Lex
La controversia arrivava poi in giudizio e il professionista veniva condannato a manlevare l’impresa coinvolta. La sua domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore veniva però respinta sulla base dell’art. 6.3 della polizza, secondo cui era condizione essenziale della copertura che nessun assicurato ammettesse o assumesse alcuna responsabilità. La Corte d’appello confermava questa impostazione. Mister Lex
La Cassazione cambia radicalmente prospettiva.
Una polizza non può obbligare l’assicurato a negare ciò che sa essere vero
Il primo passaggio della decisione è probabilmente quello più immediatamente comprensibile. Se un contratto stabilisce che l’assicurato perda la copertura nel momento in cui riconosce la propria responsabilità, lo pone di fronte a un’alternativa difficilmente compatibile con i principi generali dell’ordinamento: dire la verità e perdere l’indennizzo oppure continuare a negare una responsabilità che ritiene reale per conservare la garanzia.
Per la Cassazione una simile previsione contrasta con gli artt. 1175 e 1375 c.c., cioè con i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale. La Corte collega questi principi al dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione e li considera un limite all’autonomia negoziale. La buona fede, dunque, non è soltanto un criterio utilizzato per interpretare il contratto dopo che è stato stipulato: può incidere anche sulla validità del suo contenuto quando una clausola impone un comportamento incompatibile con doveri fondamentali di lealtà. Mister Lex
Il passaggio della sentenza è particolarmente netto: il contratto non può incentivare l’assicurato a negare una responsabilità effettivamente esistente pur di non perdere la copertura.
L’obbligo di “salvataggio”: perché resistere inutilmente può aumentare il danno
C’è però un secondo profilo, forse ancora più interessante dal punto di vista strettamente assicurativo.
L’art. 1914 c.c. impone all’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. È il cosiddetto obbligo di salvataggio. Secondo la Cassazione, questo dovere opera anche nell’assicurazione della responsabilità civile e può comprendere l’obbligo di non protrarre inutilmente una lite quando la resistenza non offre alcun vantaggio concreto.
Una clausola che vieti in assoluto di ammettere la responsabilità può produrre esattamente l’effetto opposto. L’assicurato, per paura di perdere la garanzia, può essere indotto a continuare a contestare una pretesa fondata, facendo aumentare interessi, spese e costi del contenzioso e rischiando addirittura che il debito superi il massimale della polizza. Per la Corte ciò è incompatibile con l’art. 1914 c.c., che viene qualificato come norma di ordine pubblico. Anche sotto questo profilo, quindi, la clausola è nulla. Mister Lex
È una considerazione molto concreta: l’assicurazione dovrebbe servire a gestire il rischio, non a creare un incentivo economico a prolungare controversie inutili.
Ma se ammetto la responsabilità, non sto danneggiando l’assicuratore?
È probabilmente l’obiezione più intuitiva. Una compagnia potrebbe sostenere che il divieto serva a evitare che l’assicurato, magari con leggerezza, riconosca responsabilità che poi l’assicuratore sarà chiamato a pagare.
La Cassazione risponde richiamando un principio già affermato dalle Sezioni Unite: la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno non costituisce automaticamente piena prova nei confronti dell’assicuratore e resta liberamente valutabile dal giudice. In altre parole, il fatto che l’assicurato dica «ho sbagliato» non significa che il giudice sia vincolato a considerare provata, per ciò solo, tutta la responsabilità e l’entità del danno. Mister Lex
Questo indebolisce ulteriormente la giustificazione della clausola. Se l’ammissione dell’assicurato non vincola automaticamente la compagnia, è difficile giustificare una conseguenza così grave come la perdita integrale della copertura per il semplice fatto di averla resa.
Attenzione: la sentenza non significa che ogni ammissione obblighi l’assicurazione a pagare
Questo punto è essenziale.
Cassazione n. 23739/2026 non stabilisce che sia sufficiente ammettere una responsabilità perché la compagnia debba automaticamente risarcire il danno. Dice una cosa diversa: non è valida una clausola che faccia derivare automaticamente dall’ammissione della responsabilità la perdita della copertura.
Restano quindi da verificare tutti gli altri presupposti del rapporto assicurativo: se il rischio rientri effettivamente nell’oggetto della polizza, se operino altre esclusioni valide, quale sia il massimale, se siano state rispettate le modalità di denuncia del sinistro, quale sia il periodo di efficacia della garanzia e, naturalmente, se esista davvero una responsabilità dell’assicurato e quale danno ne sia derivato.
Nel caso concreto, infatti, la Cassazione non ha semplicemente condannato l’assicuratore a pagare una determinata somma. Ha dichiarato nulla la clausola e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano per il nuovo esame della controversia; ha inoltre accolto un ulteriore motivo relativo alla quantificazione del danno. Mister Lex
Una clausola del genere è nulla anche se l’ho firmata?
La decisione è interessante anche per questo.
La questione iniziale riguardava, tra l’altro, la disciplina delle clausole vessatorie e la loro specifica approvazione. Ma la Cassazione è andata oltre: non ha semplicemente affermato che quella particolare clausola fosse inefficace perché non sufficientemente evidenziata o approvata.
Ne ha dichiarato la nullità per ragioni sostanziali.
La distinzione è rilevante. Se il problema fosse soltanto quello della doppia sottoscrizione, la compagnia potrebbe sostenere che la clausola è perfettamente valida quando sia stata approvata correttamente. Ma se il contenuto della clausola è contrario ai principi inderogabili richiamati dalla Cassazione, la sua specifica sottoscrizione non basta a renderla valida.
Per chi ha una polizza professionale questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti della pronuncia.
Cosa fare, allora, quando ci si accorge di avere commesso un errore?
La decisione non significa che sia prudente inviare immediatamente alla controparte una dichiarazione dettagliata di piena responsabilità senza avere prima esaminato la situazione. Un riconoscimento può comunque avere rilevanza probatoria e può incidere sulla gestione della controversia.
La regola pratica dovrebbe essere diversa: quando emerge un possibile errore professionale o aziendale occorre denunciare tempestivamente il fatto all’assicuratore, verificare le condizioni della polizza, conservare la documentazione, evitare dichiarazioni affrettate ma, allo stesso tempo, non impostare la difesa sulla necessità artificiale di negare fatti evidenti soltanto per timore di perdere la copertura.
Particolare attenzione meritano le polizze professionali, nelle quali possono esserci clausole sulla gestione del sinistro, sugli accordi con il danneggiato, sulle spese legali, sulla scelta dei difensori, sui termini della denuncia e, nelle polizze claims made, sul momento in cui la richiesta risarcitoria deve essere formulata e comunicata.
È quindi il complesso della polizza che deve essere letto, non una singola frase isolata.
E se l’assicurazione ha già negato la copertura?
È probabilmente la situazione nella quale la sentenza n. 23739/2026 può avere l’utilità pratica maggiore.
Può accadere che la compagnia abbia inviato una lettera di diniego sostenendo che l’assicurato avrebbe violato le condizioni di polizza perché ha riconosciuto la propria responsabilità, ha collaborato con il danneggiato o ha formulato dichiarazioni considerate incompatibili con la gestione del sinistro.
Una risposta del genere non dovrebbe essere considerata automaticamente definitiva.
Occorre verificare quale sia esattamente la clausola invocata, se abbia lo stesso contenuto di quella esaminata dalla Cassazione, quale condotta sia realmente contestata e se esistano eventualmente altre ragioni autonome che la compagnia utilizza per negare la garanzia.
La differenza è importante: la nullità della clausola che vieta in assoluto l’ammissione di responsabilità non comporta automaticamente l’operatività di qualsiasi polizza in qualsiasi sinistro. Ma elimina quella specifica ragione di decadenza quando riproduca il meccanismo censurato dalla Suprema Corte.
In conclusione
Cassazione n. 23739 del 21 luglio 2026 contiene un principio destinato ad avere una rilevanza notevole nella responsabilità civile professionale e, più in generale, nei rapporti tra assicurato e compagnia.
Un contratto di assicurazione non può porre l’assicurato nella situazione di dover scegliere tra riconoscere una responsabilità effettivamente esistente e perdere la garanzia oppure continuare a negarla per conservare l’indennizzo. Una clausola di questo tipo contrasta con correttezza e buona fede, può impedire l’adempimento dell’obbligo di salvataggio e collega la perdita della copertura a una dichiarazione che, peraltro, non vincola automaticamente l’assicuratore sul piano probatorio. Mister Lex
Per chi abbia ricevuto un diniego di copertura, però, la domanda corretta non è semplicemente «questa clausola è nulla?». Occorre chiedersi anche quali siano tutte le altre condizioni della polizza, quale rischio fosse assicurato, come sia stato denunciato il sinistro e quali ragioni abbia concretamente indicato la compagnia per rifiutare la garanzia.
Se l’assicurazione ha negato la copertura richiamando un’ammissione di responsabilità, una dichiarazione resa al danneggiato o una clausola di decadenza, è possibile esaminare la polizza, le condizioni generali, la denuncia di sinistro e la corrispondenza con la compagnia per verificare se il rifiuto sia effettivamente fondato.
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Riferimento: Cass. civ., sez. III, sent. 21 luglio 2026, n. 23739.
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