Mediazione: nessuna proroga all’entrata in vigore per condominio e r.c. auto

(AGENPARL) – Roma, 05 mar – Sempre più attivo sul fronte della Giustizia in Italia e negli stati Europei, il contributo che sta dando ‘per una giustizia giusta’ il ministro Severino. Nell’incontro del 1° marzo con l’omonimo collega della Germania – ha illustrato l’imminente (21 marzo c.m) ampliamento delle competenze nel settore della mediazione civile alla revisione della geografia giudiziaria, dall’istituzione del tribunale delle imprese al disegno di legge sulla depenalizzazione dei reati minori e sulle misure alternative alla detenzione. “Ritengo significativo l’interesse del governo tedesco verso le iniziative da noi realizzate in tre mesi e su quelle già messe in cantiere – ha evidenziato il Guardasigilli. “Questo è un buon sentire per i ‘vecchi’ mediatori, peccato per i giovani e quei pochi distratti che badando più al risparmio che alla qualità della formazione avranno meno ‘chances’. E’ necessario, rendere obbligatorio il ‘contributo di solidarietà’ a nuovi mediatori. Il tirocinio deve essere almeno in parte retribuito, in particolare in caso di fattiva collaborazione con gli organismi – dice Pecoraro dell’ANPAR.

Lo si legge in una nota dell’Anpar (Comunicato ANPAR)

Mediazione: condanna in prima udienza per la mancata partecipazione e incentivi alla mediazione delegata dai giudici

Schema di decreto legge recante <<Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile>>

Articolo 13

Modifiche alla disciplina della mediazione

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente <<6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia>>

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: <<Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,>> (ndr. il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.)

Consiglio ad alcuni colleghi avvocati, che fino a oggi hanno incitato i clienti a violare la legge, di tenerne debitamente conto…

Mediazione e azione di revocazione di un contratto bancario: per il Tribunale di Pavia non rientra nell’obbligatorietà.

Tribunale di Pavia, sez. I Civile, ordinanza 26 – 27 ottobre 2011

Giudice Unico Balba

Fatto e diritto

visto l’art. 5 del D. Lgs. 28/2011 secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.

Ritenuto

– che il suddetto elenco debba essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria altrimenti libero;

– che l’azione proposta da (omissis) è una azione revocatoria ex art. 2901 c.c. restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto un inadempimento a contratto bancario;

vista la richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

P.T.M.

respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione;

concede alle parti i termini richiesti a decorrere dal 15.11.2011 e fissa l’udienza istruttoria al….

Mediazione: non entrerà subito in vigore l’obbligatorietà per r.c. auto e condominio

Contrariamente alle previsioni iniziali, non entrerà immediatamente in vigore l’obbligatorietà per r.c. auto e condominio, che quindi resta ferma al 20 marzo 2012.

Il Governo ha infatti eliminato dal maxi emendamento alla legge di stabilità quanto inizialmente previsto.

Di seguito, il comunicato del CNF:

Comunicato CNF 10 novembre 2011

Mediazione: anticipata l’entrata in vigore per condominio ed r.c. auto?

Nel maxiemendamento al ddl Stabilità è previsto l’anticipo dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà per r.c. auto e condominio, fissata attualmente al 20 marzo 2012. Ovviamente, dato il clima di instabilità politica, non è dato sapere se la norma verrà effettivamente approvata. Di seguito il link all’articolo di Italia Oggi del 4 novembre:

Italia Oggi 4 novembre 2011

La formazione del Mediatore in Europa

Pubblichiamo un interessante (come sempre) contributo dell’ottimo collega Carlo Alberto Calcagno, sulla formazione del Mediatore in Europa.

La formazione del mediatore in Europa

Mediazione: i nuovi modelli di domanda per l’accreditamento degli Organismi.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i nuovi modelli, modificati in alcuni punti.

Di seguito il link:

I nuovi modelli di domanda

Mediazione: precisazione del Ministero sul TAR

Mediazione civile: pronuncia Tar Lazio non sospende regolamento attuativo
13 aprile 2011

Con riferimento alla pronuncia emessa ieri dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa che il giudice amministrativo ha rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte costituzionale perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso, come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo impugnato che, al pari della corrispondente disciplina legislativa, resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali.

Mediazione: prime riflessioni sull’ordinanza del TAR e sui suoi effetti immediati.

Come noto, con ordinanza del 12 aprile, il TAR Lazio ha sospeso il procedimento relativo al noto ricorso, inviando gli atti alla Corte Costituzionale.

La prima cosa da ricordare è che quello dell’organismo giurisdizionale (in questo caso, il TAR del Lazio) che rinvia alla Corte Costituzionale non è una sorta di pre-giudizio di incostituzionalità. In base alla legge, infatti, è sufficiente che la questione di costituzionalità sia “non manifestamente infondata” (secondo una valutazione comunque discrezionale) perché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della questione, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. In altre parole, lo standard per il coinvolgimento della Consulta è volutamente basso in Italia (non così in America, ad esempio, ove invece è la stessa Corte Suprema a scegliersi i casi su cui decidere).

Una primissima lettura dell’ordinanza di rinvio mostra che i problemi, detto in via di estrema sintesi, sarebbero quelli relativi all’eccesso di delega (l’obbligatorietà introdotta con decreto delegato, invece che tramite la legge delega), e i requisiti di “competenza e professionalità” degli organismi, che nel DM 180 lasciano invece il posto ai criteri di “serietà ed efficienza”. Sono i due messaggi che appaiono fondamentali:

–          ammesso che vi sia eccesso di delega (cosa che deciderà solo la Corte Costituzionale, prevedibilmente non prima di un anno), nelle more del giudizio (e sino alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) la legge resta in vigore così com’è, senza alcuna modifica e senza alcuna sospensione;

–          sempre nelle more di questo giudizio costituzionale, il legislatore può sanare la situazione facendo approvare una legge, o un correttivo, lungo non più di un paio di righe (questo correttivo riguarderebbe tutte le materie obbligatorie tranne RC auto e condominio, per le quali vi è invece già un atto parlamentare, l’ultimo “milleproroghe”, che le menziona come oggetto di tentativo obbligatorio).

Detto diversamente, poco o nulla dovrebbe cambiare per la mediazione, poiché il tentativo resta obbligatorio. Quello che è verosimile possa accadere è che qualcuno sollevi la questione di costituzionalità. In questi casi, non è però detto che il giudice adito condivida la posizione del TAR, e quindi rinvii gli atti, a sua volta, alla Consulta; è infatti possibile che giudichi la questione come “manifestamente infondata”. Analogamente, non è da escludersi che taluni giudici rinviino alla Consulta di propria iniziativa, come è loro facoltà fare. Io credo che non vi sarà una pioggia di nuovi rinvii alla Consulta, né su richiesta degli avvocati (interessati a bypassare la mediazione), né su iniziativa dei giudici; diversamente, infatti, la sospensione dei processi porterebbe al blocco della macchina della giustizia, a detrimento di tutti, avvocati e giudici in prima fila.

In ogni caso, ripetiamo, la rimessione alla Corte Costituzionale non è un pre-giudizio, e quindi il tentativo, ora come ora, si deve obbligatoriamente fare, sino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

Mediazione: il dispositivo dell’ordinanza del TAR che rimette gli atti alla Corte Costituzionale

Riportiamo di seguito il dispositivo dell’ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile che rimette gli atti alla Corte Costituzionale:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone:
1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;
2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché
comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)