Mediazione: l’interessante commento di Carlo Alberto Calcagno sulle osservazioni della Commissione Europea.

A me pare modestamente che la Commissione Europea dica in primo luogo che partecipare ad una mediazione non mette a repentaglio le strategie difensive; in secondo luogo che la sanzione economica per chi non partecipa senza un giustificato motivo non impedisce o rende eccessivamente difficile l’accesso al giudizio; in terzo luogo che una proposta del mediatore sua sponte “non è in grado di consentire alle parti il diritto di decidere liberamente su quando chiudere il procedimento di mediazione” (v. Commissione Europea, 2 aprile 2012, Osservazioni scritte nella causa c-492/11 in http://www.ordineavvocati.ts.it/files/364/Osservazioni%20Commissione%20UE-1.pdf) il che credo sia in linea con gli orientamenti della maggior parte dei mediatori italiani: ringrazio dunque la Commissione e mi auguro che la normativa sul punto sia oggetto del pronunciamento negativo della Corte (meno convincente appare invece il ragionamento della Commissione in merito alla mediazione facoltativa che salverebbe la proposta sua sponte).
In quarto luogo la Commissione considera più che legittima la mediazione obbligatoria: “Orbene, riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni” – si fa riferimento a quelle che considerano legittimo il t.o.c. del Co.re.com –“in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che realizza legittimi obiettivi di interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che è fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi”.
Il termine poi di 4 mesi per la mediazione obbligatoria è ritenuto dalla Corte “in linea con l’obiettivo di consentire una risoluzione più rapida della controversia” ed anche “sforati” i quattro mesi l’obiettivo rimane perseguito se ciò sia nell’interesse delle parti.
L’unico punto su cui la Commissione concorda in linea di principio con il giudice remittente è sul fatto che possa eventualmente sussistere un’onerosità della mediazione obbligatoria, ma la questione viene rimessa al giudice nazionale che “stabilisca caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica della controversa”, cosa che consentimi ritengo che possa avvenire davvero di rado.
Direi in conclusione, caro collega, che la Commissione non boccia affatto la mediazione obbligatoria (si veda in merito anche il punto 78 delle Osservazioni) ma anzi la ritiene inevitabile in Italia (“Se, in effetti è chiaro che in un sistema come quello italiano caratterizzato dalla lungaggine eccessiva nei tempi processuali solo una mediazione obbligatoria pare in grado di sortire un reale effetto di accelerazione della tutela delle situazioni giuridiche soggettive con conseguente effetto deflattivo del contenzioso”), ma la coercizione a conciliare, che è cosa come tu mi puoi insegnare, assai diversa e che trova in me ed in tutti mediatori del Regno la più spassionata condanna.

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