Consulenza legale e tributaria
Ancora un interessante articolo dell’avv. Marco Marinaro, uno dei massimi esperti italiani di mediazione, pubblicato sul Quotidiano Giuridico de Il Sole24 Ore.
In questo articolo, in riferimento ad un’ordinanza di novembre 2014 del Tribunale di Firenze, si dice che “Quando la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e le parti che devono partecipare personalmente e munite dell’assistenza di un avvocato non possono limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere alla vera e propria procedura di mediazione”.
In pratica, si ribadisce che, in tema di mediazione delegata, non è sufficiente la presenza di un legale munito di delega, ma deve essere svolto concretamente il tentativo di mediazione, con la presenza delle parti e con l’effettivo svolgimento. In più, dato che l’ordinanza riguarda una mediazione in materia obbligatoria, e non demandata, secondo l’autore e secondo il Tribunale detto principio vale anche per le mediazioni in qualunque materia soggetta a condizione di procedibilità e non solamente per quelle demandate. Principio importante, già suggerito da parte della dottrina, e che ove costantemente recepito dalla giurisprudenza, potrebbe portare a conseguenze importanti.
Qui si può trovare l’articolo integrale: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-01-06/la-mediazione-deve-essere-effettiva-204106.php?uuid=ABoHdiZC
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